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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 09/12/2025, n. 17207 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17207 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 49322/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
UNDICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Valeria Belli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 49322/2023, trattenuta in decisione all'udienza del
12.11.2025 ai sensi dell'art. 352 c.p.c., promossa da:
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) C.F._2 rappresentati e difesi dall'avv. Alessandro Tozzi, giusta procura prodotta in allegato all'atto di appello
ATTORI- APPELLANTI contro
(C.F. ), (C.F. ) CP_1 C.F._3 CP_2 C.F._4 rappresentate e difese in proprio ai sensi dell'art. 86 c.p.c.
CONVENUTE-APPELLATE
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 8251/2023 emessa dal Giudice di Pace di Roma in data
28.3.2023.
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da note di precisazioni delle conclusioni depositate in data 4-9.9.2025.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione, ritualmente notificato, e hanno proposto di fronte a Pt_1 Parte_2 questo Tribunale impugnazione avverso la sentenza n. 8251/2023 del Giudice di Pace di Roma, chiedendo, la riforma della sentenza impugnata con l'accoglimento della domanda svolta in primo CP_ grado avente ad oggetto l'accertamento dell'inadempimento contrattuale degli avv. e
[...]
e la condanna delle convenute al risarcimento dei danni nella misura di € 2.400,00 per CP_2 ciascuno, oltre interessi a far data dal 2012 nei limiti della competenza del Giudice di Pace adito.
A fondamento della impugnazione hanno dedotto: - di aver conferito mandato all'avv. CP_3 pagina 1 di 5 padre delle odierne convenute, al fine di ottenere il riconoscimento dell'indennizzo ai sensi CP_1 della legge Pinto, di fronte al Tribunale di Perugia, in relazione ad un giudizio in materia lavoro, protrattosi per quasi undici anni per i due gradi di giudizio;
- che il ricorso era stato in effetti depositato presso il Tribunale di Perugia, con richiesta di liquidazione dell'importo di € 9.000,00 a titolo di indennizzo complessivo;
- che, nelle more, l'avv. aveva cessato la propria attività e al CP_4 medesimo erano subentrate le figlie, odierne appellate;
- che a seguito della fissazione dell'udienza mediante decreto, i procuratori non avevano provveduto alla notifica del ricorso e del decreto di fissazione d'udienza; - che era stata richiesta la fissazione di nuovo termine per provvedere alla notifica;
- che tuttavia la notifica era stata effettuata presso l'Avvocatura dello Stato di Roma,
l'amministrazione non si era costituita in giudizio ed era stata pronunciata l'inammissibilità del ricorso;
- di aver introdotto di fronte al Giudice di Pace domanda avente ad oggetto l'accertamento dell'inadempimento contrattuale delle convenute e la condanna delle medesime al risarcimento del danno;
- che, con sentenza n. 8251/2023, il Giudice di Pace aveva respinto la domanda dei sig.
con condanna al pagamento delle spese di lite;
- che la sentenza appellata doveva Pt_1 ritenersi affetta da difetto di motivazione, nella parte in cui aveva ritenuto non provata l'esistenza del danno;
- che non era in contestazione il comportamento inadempiente delle convenute;
- che invece le medesime avevano sostenuto l'infondatezza della domanda di indennizzo, in contrasto con quanto sostenuto nel ricorso dalle medesime patrocinato;
- che dalle due sentenze allegate emergeva chiaramente la durata del processo e che il medesimo si era protratto per quasi undici anni;
- che quindi l'indennizzo sarebbe stato comunque riconosciuto;
- che non poteva essere considerato valido argomento in contrario la circostanza che gli appellanti avevano conseguito la condanna al pagamento non solo del capitale ma anche degli interessi e della rivalutazione monetaria;
- che la disciplina della legge Pinto prevede l'indennizzabilità del pregiudizio di natura non patrimoniale;
- che sussistevano tutti i presupposti per la riforma della sentenza, con conseguente accoglimento della domanda di condanna delle convenute al pagamento della somma di € 2.400,00 per ciascuno degli appellanti, pari ad € 400,00 per ogni anno di ritardo.
CP_ Si sono costituite in giudizio e al fine di far rilevare la nullità della vocatio in jus, CP_2 nella quale si era fatto riferimento ai termini di costituzione in giudizio di fronte al Giudice di Pace. E' stato quindi concesso termine per integrare le difese ai sensi dell'art. 164 c.p.c.
Le appellate hanno chiesto il rigetto del gravame, sostenendo che correttamente il Giudice di Pace aveva ritenuto l'insussistenza di elementi tali da far ritenere probabile un esito positivo del giudizio per ottenere l'indennizzo ai sensi della legge Pinto e che aveva adeguatamente valorizzato la circostanza che gli appellanti avevano ottenuto la liquidazione oltre che della somma capitale anche di interessi e rivalutazione, con ciò escludendosi che residuasse alcun ulteriore pregiudizio.
È stato acquisito il fascicolo di primo grado.
pagina 2 di 5 Precisate le conclusioni e depositati gli scritti difensivi, all'udienza del 12.11.2025 la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 352 c.p.c.
La presente controversia ha ad oggetto la valutazione della fondatezza dell'originaria domanda di accertamento della responsabilità professionale delle appellate e di condanna al risarcimento del danno.
La sentenza appellata ha concluso per l'infondatezza della domanda argomentando con riguardo alla mancata ricorrenza del danno, in dipendenza della mancanza prova in ordine al probabile esito positivo dell'azione di riconoscimento dell'indennizzo ai sensi della legge Pinto e della circostanza che a fronte della durata del procedimento gli odierni appellati avevano ottenuto il pagamento degli interessi e della rivalutazione monetaria.
La difesa dei sig. ha invece con il gravame affermato la ricorrenza di tutti i presupposti per il Pt_1 riconoscimento della responsabilità professionale e per la liquidazione del danno.
Appare opportuno, ai fini della decisione in ordine alla ricorrenza nella specie della responsabilità professionale delle appellate, premettere sinteticamente i principi che regolano la responsabilità del prestatore d'opera professionale.
Va ricordato anzitutto che le obbligazioni inerenti all'esercizio dell'attività professionale sono, di regola, obbligazioni di mezzi e non di risultato, in quanto il professionista, assumendo l'incarico, si impegna a prestare la propria opera per raggiungere il risultato desiderato, ma non a conseguirlo. Ai fini del giudizio di responsabilità, di conseguenza rileva non già il conseguimento o meno del risultato utile per il cliente, ma le modalità concrete con le quali il professionista ha svolto la propria attività, avuto riguardo, da un lato, al dovere primario di tutelare le ragioni del cliente e, dall'altro, al rispetto del parametro di diligenza a cui questi è tenuto (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 18612 del 05/08/2013;
Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 21953 del 21/07/2023; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 8863 del 2011; Sez. 2,
Sentenza n. 6967 del 27/03/2006).
In particolare, l'avvocato è tenuto ad espletare il proprio mandato in conformità al parametro di diligenza fissato dall'art. 1176 comma 2 c.c., che è quello del professionista di media attenzione e preparazione, qualificato dalla perizia e dall'impiego di strumenti tecnici adeguati al tipo di prestazione dovuta, salva l'applicazione dell'art. 2236 c.c. nel caso di prestazioni implicanti la risoluzione di problematiche tecniche di particolare difficoltà.
Ai fini dell'esclusione della responsabilità, il professionista ha l'onere di dimostrare l'impossibilità della perfetta esecuzione della prestazione (ex art. 1218 c.c.), o di aver agito con la necessaria diligenza.
Quanto al riparto dell'onere probatorio, da tutto quanto precede deriva che il cliente che sostiene di aver subito un danno, per l'inesatto adempimento del mandato professionale, ha l'onere di provare: a)
l'avvenuto conferimento del mandato;
b) la difettosa o inadeguata prestazione professionale;
c)
pagina 3 di 5 l'esistenza del danno;
d) il nesso di causalità tra la difettosa o inadeguata prestazione professionale e il danno (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 9917 del 26/04/2010).
Più nello specifico, quanto all'atteggiarsi del presupposto del danno, la Suprema Corte ha precisato che “la responsabilità professionale dell'avvocato, tradottasi nell'impossibilità per il cliente di intraprendere l'iniziativa giudiziaria concordata, postula il positivo accertamento, sulla base di una valutazione prognostica ex ante, che, ove proposta, la domanda avrebbe avuto ragionevoli probabilità di accoglimento, dovendosi tener conto delle peculiarità del giudizio che non si è potuto celebrare”
(cfr. in tal senso Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 24007 del 06/09/2024; Sez. 3 - , Sentenza n. 28903 del
11/11/2024).
Applicando i principi esposti al caso di specie, occorre osservare che non sono in contestazione né
l'avvenuto conferimento del mandato, né l'inadeguatezza della prestazione professionale resa, essendo evidente l'omissione da parte delle professioniste delle attività necessarie ad assicurare una corretta instaurazione del contraddittorio.
Quanto ai presupposti del nesso causale e del danno, deve osservarsi che il non corretto svolgimento dell'attività professionale ha comportato l'emissione della pronuncia di inammissibilità del ricorso ai sensi della legge n. 89/2001, con conseguente impossibilità di far valere nel merito la pretesa relativa al riconoscimento dell'indennizzo, essendo decorso il relativo termine di decadenza.
In relazione alla sussistenza di ragionevoli probabilità di accoglimento di tale domanda, deve osservarsi che dalla produzione delle sentenze di primo grado e di appello relative alla domanda originariamente proposta dai sig. per ottenere il pagamento degli importi dovuti al loro Pt_3 genitore deceduto in conseguenza dell'espletamento della prestazione lavorativa, emerge chiaramente che il procedimento si è protratto per quasi undici anni. Di conseguenza, secondo le previsioni della legge n. 89/2001, nella formulazione anteriore alla modifica intervenuta con legge n.
134/2012, è provata documentalmente l'eccessiva durata del procedimento, senza che siano emersi elementi tali che avrebbero escluso la liquidazione dell'indennizzo, peraltro in alcun modo allegati e dedotti dalle odierne appellate.
Con riferimento alla sussistenza del danno, la circostanza che gli appellanti abbiano ottenuto la liquidazione del giudizio a quo di interessi e rivalutazione, non può determinare automaticamente la sua esclusione, tenuto conto della circostanza che nel ricorso si faceva riferimento anche a profili di natura non patrimoniale. Sul punto la Suprema Corte ha chiarito che “in tema di equa riparazione ai sensi dell'art. 2 della l. n. 89 del 2001 (nella formulazione anteriore alle modifiche introdotte dalla l. n.
134 del 2012), il danno non patrimoniale, in quanto conseguenza normale, ancorché non automatica e necessaria, della violazione del diritto alla ragionevole durata del processo, si presume sino a prova contraria, onde nessun onere di allegazione può essere addossato al ricorrente, essendo semmai l'Amministrazione resistente a dovere fornire elementi idonei a farne escludere la sussistenza in concreto. Ne consegue che la mancata specificazione, ad opera del ricorrente, degli elementi pagina 4 di 5 costitutivi del danno non patrimoniale lamentato non rileva al fine di escludere l'indennizzabilità del pregiudizio, dallo stesso pur sempre presuntivamente sofferto” (cfr. in tal senso Cass. Sez. 2 - ,
Ordinanza n. 10858 del 07/05/2018).
Peraltro, deve rilevarsi l'assoluta contraddittorietà della posizione in merito assunta dalla difesa delle appellate, che avevano introdotto il ricorso ai sensi della legge Pinto, argomentando sulla ricorrenza di tutti i presupposti per il suo accoglimento e in questa sede invece hanno sostenuto la carenza di fondamento della relativa domanda.
Conclusivamente, essendo stata accertata la responsabilità professionale delle appellate ed essendo ritenuto ricorrente il danno, va accolta, in riforma della sentenza gravata, la domanda di condanna per l'importo pari ad € 2.400,00 per ciascuno degli appellanti, pari ad € 400,00 (valore parametrato al minimo dell'indennizzo per anno attualmente previsto dalla legge n. 89/2001) per ogni anno di ingiustificata protrazione della durata del procedimento. Non può essere invece accolta la domanda relativa al riconoscimento degli interessi a decorrere dall'anno 2012, in quanto il debito risarcitorio ha natura di debito di valore fino alla data della sua liquidazione, con la conseguenza che possono essere riconosciuti gli interessi esclusivamente dalla data di emissione della presente sentenza, non avendo la parte appellante dedotto e argomentato in ordine al maggior danno da indisponibilità della somma.
Le spese di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla impugnazione in epigrafe, così provvede:
accoglie l'appello e, in riforma della sentenza emessa dal Giudice di Pace n. 8251/2023, condanna e al pagamento in favore di e della CP_1 CP_2 Parte_1 Parte_2 somma di € 2.400,00 per ciascuno, oltre interessi dalla data di emissione della presente sentenza;
condanna le appellate al pagamento in favore degli appellanti delle spese relative al primo grado giudizio che liquida in € 800,00 per compensi, oltre spese generali iva e cpa e di quelle del presente grado di giudizio che liquida in € 1.700,00 per compensi ed € 174,00 per spese, oltre spese generali iva e cpa.
Così deciso in Roma il 5.12.2025
Il Giudice
dott. Valeria Belli
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
UNDICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Valeria Belli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 49322/2023, trattenuta in decisione all'udienza del
12.11.2025 ai sensi dell'art. 352 c.p.c., promossa da:
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) C.F._2 rappresentati e difesi dall'avv. Alessandro Tozzi, giusta procura prodotta in allegato all'atto di appello
ATTORI- APPELLANTI contro
(C.F. ), (C.F. ) CP_1 C.F._3 CP_2 C.F._4 rappresentate e difese in proprio ai sensi dell'art. 86 c.p.c.
CONVENUTE-APPELLATE
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 8251/2023 emessa dal Giudice di Pace di Roma in data
28.3.2023.
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da note di precisazioni delle conclusioni depositate in data 4-9.9.2025.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione, ritualmente notificato, e hanno proposto di fronte a Pt_1 Parte_2 questo Tribunale impugnazione avverso la sentenza n. 8251/2023 del Giudice di Pace di Roma, chiedendo, la riforma della sentenza impugnata con l'accoglimento della domanda svolta in primo CP_ grado avente ad oggetto l'accertamento dell'inadempimento contrattuale degli avv. e
[...]
e la condanna delle convenute al risarcimento dei danni nella misura di € 2.400,00 per CP_2 ciascuno, oltre interessi a far data dal 2012 nei limiti della competenza del Giudice di Pace adito.
A fondamento della impugnazione hanno dedotto: - di aver conferito mandato all'avv. CP_3 pagina 1 di 5 padre delle odierne convenute, al fine di ottenere il riconoscimento dell'indennizzo ai sensi CP_1 della legge Pinto, di fronte al Tribunale di Perugia, in relazione ad un giudizio in materia lavoro, protrattosi per quasi undici anni per i due gradi di giudizio;
- che il ricorso era stato in effetti depositato presso il Tribunale di Perugia, con richiesta di liquidazione dell'importo di € 9.000,00 a titolo di indennizzo complessivo;
- che, nelle more, l'avv. aveva cessato la propria attività e al CP_4 medesimo erano subentrate le figlie, odierne appellate;
- che a seguito della fissazione dell'udienza mediante decreto, i procuratori non avevano provveduto alla notifica del ricorso e del decreto di fissazione d'udienza; - che era stata richiesta la fissazione di nuovo termine per provvedere alla notifica;
- che tuttavia la notifica era stata effettuata presso l'Avvocatura dello Stato di Roma,
l'amministrazione non si era costituita in giudizio ed era stata pronunciata l'inammissibilità del ricorso;
- di aver introdotto di fronte al Giudice di Pace domanda avente ad oggetto l'accertamento dell'inadempimento contrattuale delle convenute e la condanna delle medesime al risarcimento del danno;
- che, con sentenza n. 8251/2023, il Giudice di Pace aveva respinto la domanda dei sig.
con condanna al pagamento delle spese di lite;
- che la sentenza appellata doveva Pt_1 ritenersi affetta da difetto di motivazione, nella parte in cui aveva ritenuto non provata l'esistenza del danno;
- che non era in contestazione il comportamento inadempiente delle convenute;
- che invece le medesime avevano sostenuto l'infondatezza della domanda di indennizzo, in contrasto con quanto sostenuto nel ricorso dalle medesime patrocinato;
- che dalle due sentenze allegate emergeva chiaramente la durata del processo e che il medesimo si era protratto per quasi undici anni;
- che quindi l'indennizzo sarebbe stato comunque riconosciuto;
- che non poteva essere considerato valido argomento in contrario la circostanza che gli appellanti avevano conseguito la condanna al pagamento non solo del capitale ma anche degli interessi e della rivalutazione monetaria;
- che la disciplina della legge Pinto prevede l'indennizzabilità del pregiudizio di natura non patrimoniale;
- che sussistevano tutti i presupposti per la riforma della sentenza, con conseguente accoglimento della domanda di condanna delle convenute al pagamento della somma di € 2.400,00 per ciascuno degli appellanti, pari ad € 400,00 per ogni anno di ritardo.
CP_ Si sono costituite in giudizio e al fine di far rilevare la nullità della vocatio in jus, CP_2 nella quale si era fatto riferimento ai termini di costituzione in giudizio di fronte al Giudice di Pace. E' stato quindi concesso termine per integrare le difese ai sensi dell'art. 164 c.p.c.
Le appellate hanno chiesto il rigetto del gravame, sostenendo che correttamente il Giudice di Pace aveva ritenuto l'insussistenza di elementi tali da far ritenere probabile un esito positivo del giudizio per ottenere l'indennizzo ai sensi della legge Pinto e che aveva adeguatamente valorizzato la circostanza che gli appellanti avevano ottenuto la liquidazione oltre che della somma capitale anche di interessi e rivalutazione, con ciò escludendosi che residuasse alcun ulteriore pregiudizio.
È stato acquisito il fascicolo di primo grado.
pagina 2 di 5 Precisate le conclusioni e depositati gli scritti difensivi, all'udienza del 12.11.2025 la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 352 c.p.c.
La presente controversia ha ad oggetto la valutazione della fondatezza dell'originaria domanda di accertamento della responsabilità professionale delle appellate e di condanna al risarcimento del danno.
La sentenza appellata ha concluso per l'infondatezza della domanda argomentando con riguardo alla mancata ricorrenza del danno, in dipendenza della mancanza prova in ordine al probabile esito positivo dell'azione di riconoscimento dell'indennizzo ai sensi della legge Pinto e della circostanza che a fronte della durata del procedimento gli odierni appellati avevano ottenuto il pagamento degli interessi e della rivalutazione monetaria.
La difesa dei sig. ha invece con il gravame affermato la ricorrenza di tutti i presupposti per il Pt_1 riconoscimento della responsabilità professionale e per la liquidazione del danno.
Appare opportuno, ai fini della decisione in ordine alla ricorrenza nella specie della responsabilità professionale delle appellate, premettere sinteticamente i principi che regolano la responsabilità del prestatore d'opera professionale.
Va ricordato anzitutto che le obbligazioni inerenti all'esercizio dell'attività professionale sono, di regola, obbligazioni di mezzi e non di risultato, in quanto il professionista, assumendo l'incarico, si impegna a prestare la propria opera per raggiungere il risultato desiderato, ma non a conseguirlo. Ai fini del giudizio di responsabilità, di conseguenza rileva non già il conseguimento o meno del risultato utile per il cliente, ma le modalità concrete con le quali il professionista ha svolto la propria attività, avuto riguardo, da un lato, al dovere primario di tutelare le ragioni del cliente e, dall'altro, al rispetto del parametro di diligenza a cui questi è tenuto (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 18612 del 05/08/2013;
Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 21953 del 21/07/2023; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 8863 del 2011; Sez. 2,
Sentenza n. 6967 del 27/03/2006).
In particolare, l'avvocato è tenuto ad espletare il proprio mandato in conformità al parametro di diligenza fissato dall'art. 1176 comma 2 c.c., che è quello del professionista di media attenzione e preparazione, qualificato dalla perizia e dall'impiego di strumenti tecnici adeguati al tipo di prestazione dovuta, salva l'applicazione dell'art. 2236 c.c. nel caso di prestazioni implicanti la risoluzione di problematiche tecniche di particolare difficoltà.
Ai fini dell'esclusione della responsabilità, il professionista ha l'onere di dimostrare l'impossibilità della perfetta esecuzione della prestazione (ex art. 1218 c.c.), o di aver agito con la necessaria diligenza.
Quanto al riparto dell'onere probatorio, da tutto quanto precede deriva che il cliente che sostiene di aver subito un danno, per l'inesatto adempimento del mandato professionale, ha l'onere di provare: a)
l'avvenuto conferimento del mandato;
b) la difettosa o inadeguata prestazione professionale;
c)
pagina 3 di 5 l'esistenza del danno;
d) il nesso di causalità tra la difettosa o inadeguata prestazione professionale e il danno (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 9917 del 26/04/2010).
Più nello specifico, quanto all'atteggiarsi del presupposto del danno, la Suprema Corte ha precisato che “la responsabilità professionale dell'avvocato, tradottasi nell'impossibilità per il cliente di intraprendere l'iniziativa giudiziaria concordata, postula il positivo accertamento, sulla base di una valutazione prognostica ex ante, che, ove proposta, la domanda avrebbe avuto ragionevoli probabilità di accoglimento, dovendosi tener conto delle peculiarità del giudizio che non si è potuto celebrare”
(cfr. in tal senso Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 24007 del 06/09/2024; Sez. 3 - , Sentenza n. 28903 del
11/11/2024).
Applicando i principi esposti al caso di specie, occorre osservare che non sono in contestazione né
l'avvenuto conferimento del mandato, né l'inadeguatezza della prestazione professionale resa, essendo evidente l'omissione da parte delle professioniste delle attività necessarie ad assicurare una corretta instaurazione del contraddittorio.
Quanto ai presupposti del nesso causale e del danno, deve osservarsi che il non corretto svolgimento dell'attività professionale ha comportato l'emissione della pronuncia di inammissibilità del ricorso ai sensi della legge n. 89/2001, con conseguente impossibilità di far valere nel merito la pretesa relativa al riconoscimento dell'indennizzo, essendo decorso il relativo termine di decadenza.
In relazione alla sussistenza di ragionevoli probabilità di accoglimento di tale domanda, deve osservarsi che dalla produzione delle sentenze di primo grado e di appello relative alla domanda originariamente proposta dai sig. per ottenere il pagamento degli importi dovuti al loro Pt_3 genitore deceduto in conseguenza dell'espletamento della prestazione lavorativa, emerge chiaramente che il procedimento si è protratto per quasi undici anni. Di conseguenza, secondo le previsioni della legge n. 89/2001, nella formulazione anteriore alla modifica intervenuta con legge n.
134/2012, è provata documentalmente l'eccessiva durata del procedimento, senza che siano emersi elementi tali che avrebbero escluso la liquidazione dell'indennizzo, peraltro in alcun modo allegati e dedotti dalle odierne appellate.
Con riferimento alla sussistenza del danno, la circostanza che gli appellanti abbiano ottenuto la liquidazione del giudizio a quo di interessi e rivalutazione, non può determinare automaticamente la sua esclusione, tenuto conto della circostanza che nel ricorso si faceva riferimento anche a profili di natura non patrimoniale. Sul punto la Suprema Corte ha chiarito che “in tema di equa riparazione ai sensi dell'art. 2 della l. n. 89 del 2001 (nella formulazione anteriore alle modifiche introdotte dalla l. n.
134 del 2012), il danno non patrimoniale, in quanto conseguenza normale, ancorché non automatica e necessaria, della violazione del diritto alla ragionevole durata del processo, si presume sino a prova contraria, onde nessun onere di allegazione può essere addossato al ricorrente, essendo semmai l'Amministrazione resistente a dovere fornire elementi idonei a farne escludere la sussistenza in concreto. Ne consegue che la mancata specificazione, ad opera del ricorrente, degli elementi pagina 4 di 5 costitutivi del danno non patrimoniale lamentato non rileva al fine di escludere l'indennizzabilità del pregiudizio, dallo stesso pur sempre presuntivamente sofferto” (cfr. in tal senso Cass. Sez. 2 - ,
Ordinanza n. 10858 del 07/05/2018).
Peraltro, deve rilevarsi l'assoluta contraddittorietà della posizione in merito assunta dalla difesa delle appellate, che avevano introdotto il ricorso ai sensi della legge Pinto, argomentando sulla ricorrenza di tutti i presupposti per il suo accoglimento e in questa sede invece hanno sostenuto la carenza di fondamento della relativa domanda.
Conclusivamente, essendo stata accertata la responsabilità professionale delle appellate ed essendo ritenuto ricorrente il danno, va accolta, in riforma della sentenza gravata, la domanda di condanna per l'importo pari ad € 2.400,00 per ciascuno degli appellanti, pari ad € 400,00 (valore parametrato al minimo dell'indennizzo per anno attualmente previsto dalla legge n. 89/2001) per ogni anno di ingiustificata protrazione della durata del procedimento. Non può essere invece accolta la domanda relativa al riconoscimento degli interessi a decorrere dall'anno 2012, in quanto il debito risarcitorio ha natura di debito di valore fino alla data della sua liquidazione, con la conseguenza che possono essere riconosciuti gli interessi esclusivamente dalla data di emissione della presente sentenza, non avendo la parte appellante dedotto e argomentato in ordine al maggior danno da indisponibilità della somma.
Le spese di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla impugnazione in epigrafe, così provvede:
accoglie l'appello e, in riforma della sentenza emessa dal Giudice di Pace n. 8251/2023, condanna e al pagamento in favore di e della CP_1 CP_2 Parte_1 Parte_2 somma di € 2.400,00 per ciascuno, oltre interessi dalla data di emissione della presente sentenza;
condanna le appellate al pagamento in favore degli appellanti delle spese relative al primo grado giudizio che liquida in € 800,00 per compensi, oltre spese generali iva e cpa e di quelle del presente grado di giudizio che liquida in € 1.700,00 per compensi ed € 174,00 per spese, oltre spese generali iva e cpa.
Così deciso in Roma il 5.12.2025
Il Giudice
dott. Valeria Belli
pagina 5 di 5