TRIB
Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 10/12/2025, n. 474 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 474 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. V.G. 583/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Novara, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. Andrea Ghinetti PRESIDENTE REL. ED EST. Dott.ssa Rossella Incardona GIUDICE Dott.ssa Maria Amoruso GIUDICE ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. r.g. n. 583/2025 promossa da:
, nata a [...] in data [...], c.f. , Parte_1 C.F._1 residente in [...], elettivamente domiciliata in Omegna, Piazza Martiri della Libertà n. 16, presso lo studio dell'avv. Carlini Claudio, dal quale è rappresentata e difesa, giusta procura in atti;
- RICORRENTE -
e
, nato a [...] in data [...], c.f. , CP_1 C.F._2 residente in [...], elettivamente domiciliato in Omegna, Piazza Martiri della Libertà n. 16, presso lo studio dell'avv. Carlini Claudio, dal quale è rappresentato e difeso, giusta procura in atti;
- RICORRENTE -
e con l'intervento del Pubblico Ministero
avente ad oggetto: separazione consensuale dei coniugi
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per i ricorrenti congiuntamente:
“1) Dichiarare la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1 autorizzandoli a vivere separati;
2) Ordinare al Comune di Pella (NO) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio contratto, con rito concordatario, in data 31.07.2004 a Pella (NO), in regime di separazione dei beni, trascritto nel Registro degli atti di Matrimonio del predetto Comune al n. 4 parte 2 serie A anno 2004 (Doc. 1); 3) Dichiarare compensate le spese legali;
4) Omologare le seguenti condizioni della separazione: A) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto, ciascuno libero di stabilire la residenza dove meglio crederà; B) La casa coniugale sita in Bolzano Novarese, (NO) Via Pra Magori n. 16 viene assegnata alla moglie
1 che continuerà ad abitarvi insieme al figlio;
C) Affidamento condiviso del minore ad Per_1 Per_1 entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre. La responsabilità genitoriale sarà esercitata congiuntamente da entrambi i genitori nell'interesse esclusivo del figlio sino alla sua maggiore età; D) La madre provvederà in via esclusiva al mantenimento del figlio, sino alla sua maggiore età ed indipendenza economica. Il marito si impegna a corrispondere alla moglie un assegno a titolo di concorso nel mantenimento del figlio minorenne e/o economicamente non autosufficiente, di importo da determinarsi e concordarsi, nel momento in cui dovesse trovare un lavoro e percepire un reddito non inferiore ad € 600,00 mensili;
E) Il sig. si impegna CP_1 ed obbliga a recarsi da un Notaio per trasferire alla sig.ra la sua quota di ½ della Parte_1 piena proprietà dell'immobile adibito a casa coniugale sito Bolzano Novarese, (NO) Via Pra Magori n. 16 e censita in NCEU del predetto Comune al Foglio 3 Mapp. 1229 sub. 2, abitazione A2 di vani 6, mapp. 1229 sub. 3, autorimessa C6 consistenza 25 mq, mapp. 1229 sub. 1 ente comune, ed al Catasto Terreni al Foglio 3, mapp. 1229 ente urbano, nonché la sua quota di 1/8 di comproprietà della strada comune censita in Catasto Terreni al Foglio 3 mapp.li 1126 e 1233 (doc. 9). A fronte di tale cessione la sig.ra provvederà a rimborsare al marito Parte_1 la metà delle rate del mutuo versate sino ad oggi per sorte capitale, accollandosi, nei rapporti interni, la quota residua di mutuo. Si precisa che la sig.ra ha già provveduto a corrispondere Parte_2 un acconto di € 18.000,00 in data 10.02.2025. L'atto dovrà essere stipulato entro e non oltre il termine di 12 mesi decorrenti dalla sentenza di omologa della presente separazione;
F) I presenti accordi patrimoniali, nei termini sopra esposti, sono elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale. Le parti chiedono pertanto fin d'ora, per quanto possa occorrere con riferimento ai trasferimenti dei diritti immobiliari di cui sopra, il trattamento tributario di esenzione previsto dall'art. 19 della Legge 6.3.1987 n. 74 richiamate in merito la circolare dell'A.E. n. 27/E del 21.06.2012, la sentenza della Corte di Cass. n. 11458/2005, le sentenze della Corte Cost. n. 176 del 15.4.1992 e n. 41 del 25.02.1999 e n, 292 dell'11.06.2003 nonché la sentenza della Corte di Cass. S.U. n. 21761 del 29.07.2021; G) Le parti concordano infine che le residue rate del mutuo acceso presso banca Intesa Sanpaolo, continueranno ad essere saldate integralmente dalla sig.ra
[...]
e ciò sino alla totale estinzione del mutuo;
H) Le parti autorizzano sin d'ora e prestano il Parte_1 consenso al rilascio del passaporto in favore del figlio minore.”.
Per il P.M.:
“Il Pubblico Ministero conclude per l'accoglimento del ricorso.”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
ed hanno contratto matrimonio concordatario in Parte_1 CP_1
Pella, in data 31 luglio 2004 con atto trascritto nei registri dello stato civile del predetto comune al n. 4, parte II, serie A, anno 2004. Dall'unione matrimoniale è nato il figlio in data 15/08/2007, nelle more divenuto Per_1 maggiorenne. La domanda di separazione personale dei coniugi, proposta congiuntamente ex art. 473-bis.51 c.p.c., merita accoglimento, ricorrendo i presupposti di cui agli artt. 150 c.c. e 158 c.c.
2 Con le note di trattazione scritta depositate in sostituzione della comparizione dei coniugi dinanzi al Giudice relatore allora assegnatario del fascicolo all'udienza fissata per il 9 luglio 2025 le parti hanno confermato la volontà di non riconciliarsi. Con provvedimento di questo Presidente reso in data 20/11/2025 è stata fissata nuova udienza in modalità trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c. per il giorno 02/12/2025 e le parti hanno depositato le relative note contenenti le sole istanze e conclusioni. Le condizioni della separazione e gli ulteriori accordi diretti a regolare i rapporti patrimoniali delle parti non appaiono contrari a norme imperative o di ordine pubblico e risultano rispondenti agli interessi della prole. L'accordo raggiunto giustifica la compensazione integrale delle spese di lite. La presente sentenza dovrà essere comunicata all'Ufficiale dello Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al d.P.R. n. 396/2000.
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, Sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta congiuntamente da con l'intervento del Pubblico Parte_1 CP_1
Ministero, così provvede:
1. dichiara la separazione personale dei coniugi ata a MILANO (MI) Parte_1 in data 08/11/1973 ed nato a BORGOMANERO (NO) in [...]_1
01/12/1978;
2. omologa le condizioni della separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici, che devono intendersi qui trascritte, e provvede in conformità ad esse;
3. prende atto degli ulteriori accordi diretti a regolare i rapporti patrimoniali delle parti;
4. compensa integralmente le spese di lite;
5. dispone che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente per l'annotazione prescritta dall'art. 69 del d.P.R. n. 396 del 2000. Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di NOVARA in data 4 dicembre 2025.
IL PRESIDENTE REL. ED EST. Dott. Andrea Ghinetti
3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Novara, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. Andrea Ghinetti PRESIDENTE REL. ED EST. Dott.ssa Rossella Incardona GIUDICE Dott.ssa Maria Amoruso GIUDICE ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. r.g. n. 583/2025 promossa da:
, nata a [...] in data [...], c.f. , Parte_1 C.F._1 residente in [...], elettivamente domiciliata in Omegna, Piazza Martiri della Libertà n. 16, presso lo studio dell'avv. Carlini Claudio, dal quale è rappresentata e difesa, giusta procura in atti;
- RICORRENTE -
e
, nato a [...] in data [...], c.f. , CP_1 C.F._2 residente in [...], elettivamente domiciliato in Omegna, Piazza Martiri della Libertà n. 16, presso lo studio dell'avv. Carlini Claudio, dal quale è rappresentato e difeso, giusta procura in atti;
- RICORRENTE -
e con l'intervento del Pubblico Ministero
avente ad oggetto: separazione consensuale dei coniugi
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per i ricorrenti congiuntamente:
“1) Dichiarare la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1 autorizzandoli a vivere separati;
2) Ordinare al Comune di Pella (NO) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio contratto, con rito concordatario, in data 31.07.2004 a Pella (NO), in regime di separazione dei beni, trascritto nel Registro degli atti di Matrimonio del predetto Comune al n. 4 parte 2 serie A anno 2004 (Doc. 1); 3) Dichiarare compensate le spese legali;
4) Omologare le seguenti condizioni della separazione: A) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto, ciascuno libero di stabilire la residenza dove meglio crederà; B) La casa coniugale sita in Bolzano Novarese, (NO) Via Pra Magori n. 16 viene assegnata alla moglie
1 che continuerà ad abitarvi insieme al figlio;
C) Affidamento condiviso del minore ad Per_1 Per_1 entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre. La responsabilità genitoriale sarà esercitata congiuntamente da entrambi i genitori nell'interesse esclusivo del figlio sino alla sua maggiore età; D) La madre provvederà in via esclusiva al mantenimento del figlio, sino alla sua maggiore età ed indipendenza economica. Il marito si impegna a corrispondere alla moglie un assegno a titolo di concorso nel mantenimento del figlio minorenne e/o economicamente non autosufficiente, di importo da determinarsi e concordarsi, nel momento in cui dovesse trovare un lavoro e percepire un reddito non inferiore ad € 600,00 mensili;
E) Il sig. si impegna CP_1 ed obbliga a recarsi da un Notaio per trasferire alla sig.ra la sua quota di ½ della Parte_1 piena proprietà dell'immobile adibito a casa coniugale sito Bolzano Novarese, (NO) Via Pra Magori n. 16 e censita in NCEU del predetto Comune al Foglio 3 Mapp. 1229 sub. 2, abitazione A2 di vani 6, mapp. 1229 sub. 3, autorimessa C6 consistenza 25 mq, mapp. 1229 sub. 1 ente comune, ed al Catasto Terreni al Foglio 3, mapp. 1229 ente urbano, nonché la sua quota di 1/8 di comproprietà della strada comune censita in Catasto Terreni al Foglio 3 mapp.li 1126 e 1233 (doc. 9). A fronte di tale cessione la sig.ra provvederà a rimborsare al marito Parte_1 la metà delle rate del mutuo versate sino ad oggi per sorte capitale, accollandosi, nei rapporti interni, la quota residua di mutuo. Si precisa che la sig.ra ha già provveduto a corrispondere Parte_2 un acconto di € 18.000,00 in data 10.02.2025. L'atto dovrà essere stipulato entro e non oltre il termine di 12 mesi decorrenti dalla sentenza di omologa della presente separazione;
F) I presenti accordi patrimoniali, nei termini sopra esposti, sono elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale. Le parti chiedono pertanto fin d'ora, per quanto possa occorrere con riferimento ai trasferimenti dei diritti immobiliari di cui sopra, il trattamento tributario di esenzione previsto dall'art. 19 della Legge 6.3.1987 n. 74 richiamate in merito la circolare dell'A.E. n. 27/E del 21.06.2012, la sentenza della Corte di Cass. n. 11458/2005, le sentenze della Corte Cost. n. 176 del 15.4.1992 e n. 41 del 25.02.1999 e n, 292 dell'11.06.2003 nonché la sentenza della Corte di Cass. S.U. n. 21761 del 29.07.2021; G) Le parti concordano infine che le residue rate del mutuo acceso presso banca Intesa Sanpaolo, continueranno ad essere saldate integralmente dalla sig.ra
[...]
e ciò sino alla totale estinzione del mutuo;
H) Le parti autorizzano sin d'ora e prestano il Parte_1 consenso al rilascio del passaporto in favore del figlio minore.”.
Per il P.M.:
“Il Pubblico Ministero conclude per l'accoglimento del ricorso.”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
ed hanno contratto matrimonio concordatario in Parte_1 CP_1
Pella, in data 31 luglio 2004 con atto trascritto nei registri dello stato civile del predetto comune al n. 4, parte II, serie A, anno 2004. Dall'unione matrimoniale è nato il figlio in data 15/08/2007, nelle more divenuto Per_1 maggiorenne. La domanda di separazione personale dei coniugi, proposta congiuntamente ex art. 473-bis.51 c.p.c., merita accoglimento, ricorrendo i presupposti di cui agli artt. 150 c.c. e 158 c.c.
2 Con le note di trattazione scritta depositate in sostituzione della comparizione dei coniugi dinanzi al Giudice relatore allora assegnatario del fascicolo all'udienza fissata per il 9 luglio 2025 le parti hanno confermato la volontà di non riconciliarsi. Con provvedimento di questo Presidente reso in data 20/11/2025 è stata fissata nuova udienza in modalità trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c. per il giorno 02/12/2025 e le parti hanno depositato le relative note contenenti le sole istanze e conclusioni. Le condizioni della separazione e gli ulteriori accordi diretti a regolare i rapporti patrimoniali delle parti non appaiono contrari a norme imperative o di ordine pubblico e risultano rispondenti agli interessi della prole. L'accordo raggiunto giustifica la compensazione integrale delle spese di lite. La presente sentenza dovrà essere comunicata all'Ufficiale dello Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al d.P.R. n. 396/2000.
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, Sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta congiuntamente da con l'intervento del Pubblico Parte_1 CP_1
Ministero, così provvede:
1. dichiara la separazione personale dei coniugi ata a MILANO (MI) Parte_1 in data 08/11/1973 ed nato a BORGOMANERO (NO) in [...]_1
01/12/1978;
2. omologa le condizioni della separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici, che devono intendersi qui trascritte, e provvede in conformità ad esse;
3. prende atto degli ulteriori accordi diretti a regolare i rapporti patrimoniali delle parti;
4. compensa integralmente le spese di lite;
5. dispone che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente per l'annotazione prescritta dall'art. 69 del d.P.R. n. 396 del 2000. Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di NOVARA in data 4 dicembre 2025.
IL PRESIDENTE REL. ED EST. Dott. Andrea Ghinetti
3