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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 24/11/2025, n. 3794 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3794 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
Sezione Lavoro e Previdenza
composto dai Sigg. Magistrati:
dott.ssa Vittoria Di Sario Presidente
dott. Vincenzo Selmi Consigliere rel.
dott. Vito Riccardo Cervelli Consigliere
all'esito dell'udienza del 13/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1637 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avvocato Parte_1
LI ON ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Sora, via San Giuliano Sura 2/a
APPELLANTE
E
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avvocato Remo CP_1
Costantini ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Alatri, via dei Fiori, 14/O
APPELLATO
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Cassino n. 462/2024 pubblicata il 16/5/2024
CONCLUSIONI
Come da rispettivi atti.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con la sentenza impugnata il Tribunale di Cassino, in funzione di giudice del lavoro, rigettava il ricorso presentato da al fine di ottenere, previo accertamento Parte_1 della intervenuta sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato dal 1989 al 14/03/2016, e della nullità del verbale di transazione sindacale stipulato dalla suddetta ricorrente in data 14/03/2016, la condanna di , in proprio e quale erede della defunta CP_1 Persona_1
, a titolo di crediti per lavoro subordinato, al pagamento in suo favore della
[...] complessiva somma di € 42.525,87 a titolo di TF e di ulteriori € 4.258 a titolo di differenze retributive.
Avverso tale sentenza proponeva appello fondato su più motivi. Parte_1
si costituiva in giudizio resistendo all'accoglimento del gravame. CP_1
All'esito dell'odierna udienza la causa è stata decisa come da dispositivo.
aveva agito in giudizio al fine di far valere nei confronti di Parte_1 CP_1
crediti per lavoro subordinato per il complessivo importo, quantificato come da
[...] conteggi inclusi nel ricorso, di € 42.525,87.
Allegava, a fondamento di tali rivendicazioni, di avere svolto in favore della convenuta, per il periodo dal 1989 al 09/03/2016, attività lavorativa subordinata, con rapporto di lavoro mai regolarizzato, svolgendo mansioni di domestica e badante della madre della stessa,
[...]
, con un orario di lavoro mai inferiore a quello indicato in ricorso (dal lunedì Persona_1 al sabato dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19 con mansioni di domestica in orario mattutino e di badante in orario pomeridiano, lavorando, all'occorrenza, anche in orario notturno) continuando a svolgere tale attività lavorativa presso la RSA San Camillo di Sora anche nel periodo, a partire dal 2014, successivo al ricovero della defunta IG Per_1 presso tale struttura.
VA (lamentando l'irrisorietà del corrispettivo pattuito in tale sede tale da coprire a malapena quanto dovutole a titolo di TF con conseguente insussistenza di concessioni da parte datoriale) la nullità del verbale di transazione sindacale stipulato in data 14/03/2016 con il quale era stato pattuito il versamento in favore della ricorrente della somma onnicomprensiva di € 5.000 a definizione di qualsivoglia controversia derivante dall'intercorso rapporto di lavoro e la stipula tra le parti di due contratti di lavoro part-time, di cui uno per diciassette ore settimanali (con orario dal lunedì al sabato dalle 11:30 alle 13 e dalle 17 30 alle 18:30 e la domenica dalle 11:30 alle 12 30 e dalle 17 alle 18) quale badante della IG (con attività lavorativa da svolgersi presso la RSA di Per_1
Sora) e l'altro di 12 ore settimanali quale domestica della resistente da svolgersi presso l'abitazione di quest'ultima sita in Sora (con orario dal lunedì al sabato dalle 14 alle 16), orario successivamente rideterminato alla morte della IG in 18 ore Per_1 settimanali (dal lunedì al giovedì ed il sabato alla domenica dalle 13:30 alle 16:30).
Lamentava non esserle stato corrisposto, in relazione all'attività subordinata espletata sino al 14/03/2016 il TF (quantificato in € 42.525,87, detratta la somma di € 5.000 corrisposta in sede di transazione sindacale) rivendicando altresì, con riferimento al periodo dal maggio 2019 ad ottobre 2020, successivo alla morte della IG , maggiori Per_1 retribuzioni asseritamente maturate in ragione del maggiore orario svolto rispetto a quello di 18 ore settimanali contrattualmente pattuito, quantificate, come da conteggi contenuti nel ricorso, in € 4.258.
Il Tribunale respingeva integralmente il ricorso.
Respingeva innanzitutto le rivendicazioni relative al TF asseritamente maturato per il periodo sino al 14/03/2016 affermando la fondatezza dell'eccezione di inammissibilità sollevata dalla convenuta per intervenuta rinuncia.
Respingeva le contestazioni sollevate dalla lavoratrice in ordine alla transazione in sede protetta al 14/03/2016, atto di cui affermava la piena validità ed efficacia rilevando altresì l'intervenuta decadenza della lavoratrice dalla possibilità di impugnare tale atto per violazione del termine di 6 mesi di cui all'art. 2113 c.c.
Affermava l'infondatezza anche delle ulteriori rivendicazioni avanzate dalla lavoratrice in ragione dell'asserito svolgimento di un orario maggiore rispetto a quello pattuito di 18 ore settimanali nel periodo a partire dal maggio del 2019 sino alla cessazione del rapporto di lavoro.
Rilevava all'esito dell'istruttoria testimoniale espletata, e in assenza di ulteriori elementi documentali o anche presuntivi, la carenza di prova in ordine al maggiore orario asseritamente svolto evidenziando in particolare, a tale proposito, l'inidoneità delle dichiarazioni rese dai testimoni escussi nel corso del giudizio.
Con un primo motivo l'appellante contesta la gravata sentenza, nella parte in cui aveva accolto l'eccezione di inammissibilità delle rivendicazioni relative al periodo sino al 14/03/2016 per “Violazione di legge con riferimento all'art. 2113 c.p.c. (rectius c.c.) in relazione alla invalidità del verbale di transazione in sede sindacale”.
Lamenta la sommarietà della ricostruzione operata a tale proposito dal giudice di prime cure ribadendo, in particolare, l'assenza di concessioni da parte del datore di lavoro stante l'irrisorietà della somma onnicomprensiva di € 5.000 corrisposta quale corrispettivo della transazione, ribadendo le rivendicazioni avanzate in relazione a tale periodo con il ricorso introduttivo del giudizio.
Con un secondo ed un terzo motivo l'appellante contesta la gravata sentenza, per errata valutazione delle prove, ove aveva respinto le rivendicazioni retributive relative al periodo dal maggio 2019 all'ottobre 2020 per “Violazione di legge con riferimento all'art. 2697 c.c. in relazione al mancato assolvimento dell'onere della prova in ordine alle differenze retributive relative al rapporto di lavoro di badante di persona per il periodo dal maggio 2019 ad ottobre 2020” nonché per “Violazione di legge con riferimento all'art. 2697 c.c. in relazione alla mancata ammissione della prova testimoniale sig.ra Tes_1 richiesta dalla parte ricorrente”.
Con un ulteriore motivo contesta altresì la condanna alle spese di lite disposta nei suoi confronti per l'importo di € 5.000, per “manifesta eccessività o sproporzione della condanna alle spese legali” invocando altresì una deroga all'obbligo di rifusione delle spese processuali stante la debolezza processuale ed economica del lavoratore. L'appello è infondato.
Non può innanzitutto trovare accoglimento, per un duplice ordine di ragioni, il primo motivo.
Si osserva, alla stregua dei principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità, che allorché la sentenza di primo grado pronunci sulla domanda in base ad una pluralità di autonome ragioni, ciascuna di per sé sufficiente a giustificare la decisione, al giudice è consentito, qualora egli, ritenendo di poter fondare la decisione sopra una determinata ragione di merito, ritenga utile valutare anche un'altra concorrente ragione, parimenti di merito, al fine di fornire adeguato sostegno alla decisione adottata, anche per l'eventualità che il giudice dell'impugnazione reputi erronea la soluzione della questione preliminarmente affrontata, la parte soccombente ha l'onere di censurare con l'atto d'appello ciascuna delle ragioni della decisione, non potendosi, in difetto, trattare successivamente della ragione non tempestivamente contestata e non potendosi, conseguentemente, più nemmeno utilmente discutere, sotto qualsiasi profilo, della stessa statuizione che nella detta ragione trova autonomo sostegno, a nulla valendo a tal fine la richiesta di integrale riforma della sentenza, poiché la non contestata autonoma ragione di decisione resta anche in tal caso idonea a sorreggere la pronunzia impugnata, non potendo il giudice d'appello estendere il suo esame a punti non compresi neppure per implicito nei termini prospettati dal gravame, senza violare il principio della corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato (Cass. n. 18310 del 30/08/2007. Nello stesso senso Cass. n. 4259 del 03/03/2015 e Cass. n. 7809 del 08/06/2001).
Nel presente caso di specie la gravata sentenza non si era limitata ad accertare l'infondatezza nel merito delle contestazioni dell'odierna appellante avverso il verbale di conciliazione stipulato in sede protetta il 14/03/2016 ma aveva anche rilevato a tale proposito la mancata impugnazione di tale atto entro il termine decadenziale di sei mesi dalla cessazione del rapporto previsto dall'art. 2113 c.c.
Trattasi, in quest'ultimo caso, di motivazione alternativa che, così come eccepito dall'appellata, non risulta essere stata oggetto di autonoma impugnazione da parte della lavoratrice la quale non ha avanzato in proposito, come invece sarebbe stato necessario, specifiche censure.
Il motivo deve comunque, si osserva sotto diverso ulteriore profilo, reputarsi in ogni caso infondato anche nel merito intendendo il Collegio ribadire le conclusioni raggiunte dal giudice di prime cure in ordine alla infondatezza delle contestazioni effettuate a tale proposito dalla lavoratrice.
Con il verbale di transazione sindacale del 14/03/2016, prodotto in atti, le parti del presente giudizio, alla presenza del rappresentante sindacale , segretario CP_2 Contr responsabile e provinciale della le parti dopo avere dato atto della sussistenza della controversia insorta tra di loro in ordine all'attività lavorativa subordinata dichiaratamente svolta dall'odierna appellante in favore dell'appellata, con mansioni di domestica e di badante della madre della stessa dal 1989 sino al 09/03/2016 e del totale disconoscimento da parte dell'odierna appellata delle rivendicazioni avanzate a tale proposito dall'appellante “in quanto il rapporto di lavoro non ha mai assunto i requisiti propri della subordinazione”, avevano pattuito, in sede transattiva, la corresponsione da parte dell'appellata alla lavoratrice della somma onnicomprensiva di € 5.000 “A CP_1 definizione di qualsivoglia controversia sorta e/o insorgenza e comunque derivante e/o scaturente dall'intercorso rapporto di lavoro” nonché della disponibilità della suddetta appellata a sottoscrivere con l'appellante due contratti di lavoro part-time di cui uno per 17 ore settimanali quali badante della madre e di 12 ore settimanali quale domestica come da contratti di lavoro allegati.
In tale sede l'odierna appellante dichiarava di accettare la suddetta proposta transattiva dichiarando che il rapporto di lavoro intercorso non aveva mai avuto carattere subordinato e rinunciando in ogni caso, anche nell'ipotesi di qualificazione in tal senso di tale rapporto,
“ad ogni eventuale pretesa, anche non espressamente formulata” in relazione ad esso (con espressa indicazione, a fine meramente esemplificativo, di varie possibili rivendicazioni).
Trattasi di atto da ritenersi pienamente valido ed efficace dovendo ribadirsi, anche all'esito della presente fase di impugnazione, quanto affermato in proposito dal giudice di prime cure.
Non può in particolare reputarsi fondata l'unica contestazione compiutamente prospettata dalla lavoratrice, e cioè quella in ordine al carattere “irrisorio” della somma di
€ 5.000 pattuita in tale sede, tale, secondo l'assunto dell'appellante, da far reputare il suddetto atto transattivo privo di qualsiasi concessione da parte datoriale.
Si osserva a tale proposito che il giudice di prime cure, nell'escludere relativamente a tale atto la sussistenza di alcun difetto negli elementi essenziali rilevava in particolare come dello stesso emergesse anche l'elemento delle reciproche concessioni.
“Ciò sia in quanto alcuna somma sarebbe stata dovuta a titolo di tfr secondo la prospettazione della parte resistente, che nega la subordinazione, ragione per cui la corresponsione del compenso di € 5.000,00 costituisce chiaramente una concessione e non un mero riconoscimento di un diritto, che la continua a negare anche nello stesso CP_1 verbale (ove si specifica che la somma è corrisposta senza riconoscimento alcuno, e ove la stessa riconosce la natura autonoma della rapporto pregresso), sia in Parte_1 quanto a titolo di ulteriore concessione è pattuita la stipula di due contratti di lavoro per il periodo successivo, il che evidenzia un'ulteriore concessione da parte della resistente, a fronte della corrispettiva rinuncia della ricorrente a rivendicare ogni eventuale pretesa riconnesso al rapporto eventualmente intercorso, tra cui pacificamente rientra anche il diritto a percepire somme a titolo di tfr” (pagg.
5-6 della gravata sentenza).
Trattasi di motivazione con cui l'appellante, la quale in sostanza con l'atto di appello si limita a ribadire il carattere irrisorio della somma pattuita in sede transattiva, non si confronta compiutamente e che in ogni caso risulta pienamente meritevole di conferma risultando quanto pattuito in sede transattiva, a fronte della radicale contestazione effettuata dalla in tale sede, della natura subordinata prospettata dalla lavoratrice del rapporto CP_1 di lavoro intercorso, sicuramente qualificabile, come concessione di parte datoriale e questo non solo con riferimento all'importo di € 5.000 corrisposto alla lavoratrice ma anche con riferimento alle due assunzioni a tempo indeterminato parziale pure pattuite in tale sede.
Parimenti infondati il secondo e terzo motivo che si ritiene, in ragione della loro reciproca connessione (essendo entrambi finalizzati a contestare le valutazioni istruttorie del giudice di prime cure in ordine alla infondatezza delle rivendicazioni della lavoratrice relative al periodo da maggio 2019 sino ad ottobre 2020)
La ricorrente ha, così come evidenziato dal Tribunale fatto valere lo svolgimento di un orario maggiore rispetto a quello pattuito (qualificabile in termini di lavoro supplementare) per quanto attiene al periodo dal maggio del 2019 sino alla cessazione del rapporto di lavoro, rispetto alle 18 ore contrattualmente previste così come rideterminato, successivamente alla morte della IG , allegando in particolare lo Per_1 svolgimento di un orario di lavoro dalle 15 alle 19 per sei giorni alla settimana (dal lunedì al sabato) per un totale di 24 ore settimanali
Osserva innanzitutto il Collegio che l'onere della prova dell'effettivo svolgimento del maggiore orario asseritamente svolto non può che gravare, ai sensi dell'articolo 2697, comma 1 c.c., trattandosi di elemento costitutivo di tale diritto interamente sul lavoratore.
Tanto premesso non possono che ribadirsi a tale proposito, anche all'esito del vaglio critico proprio della presente fase di impugnazione, le conclusioni del giudice di prime cure.
I testi escussi all'esito dell'istruttoria effettuata dal giudice di prime cure (
[...]
, , e ), la quale aveva Tes_2 Testimone_3 Testimone_4 Tes_5 ammesso due testi per parte sulle circostanze attinenti all'orario osservato dalla lavoratrice nel periodo oggetto di rivendicazione, non sono stati in grado di riferire in modo compiuto sull'orario osservato dalla lavoratrice nel periodo oggetto di rivendicazione, riferendo in gran parte de relato actoris (come i testi e e Testimone_2 Testimone_4 comunque in modo generico o vago in ordine alla presenza dell'odierna appellante sul luogo di lavoro senza riferire di circostanze specifiche in ordine all'orario effettivamente svolto e alla quantità di ore settimanali effettuate nel periodo di interesse, riferendo anzi, parte di loro ( e , di un'attività lavorativa, nemmeno caratterizzata da Parte_1 Tes_5 orari fissi ( :” …Non ricordo quando la sig.ra è deceduta;
io ho Tes_2 Per_1 comunque spesso visto l'auto della;
l'ho incrociata, fino a poco prima del Parte_1
COVID, dunque del marzo del 2020. Non accadeva tutti i giorni ma io comunque spesso ci andavo. Per quanto mi ha riferito la ricorrente, lei ha lavorato per la sig.ra anche CP_1 dopo la morte della sig.ra . ADR è capitato di compiere il tragitto verso la mia Per_1 seconda casa, e di incrociare la ricorrente o vedere la sua macchina, in vari orari, in quanto io mi recavo lì sia al mattino, che al pomeriggio che la sera”; :”… Non Parte_1 saprei dire se la lavorasse anche il periodo successivo alla morte della Parte_1 [...]
, potrà anche essere capitato ma non lo ricordo. In merito agli orari, preciso che Per_1 potevo vedere la presente in vari orari della giornata, sia al mattino che al Parte_1 pomeriggio, ma che la sua presenza non era legata ad orari fissi, e dunque poteva anche capitare che non la vedessi…”; ”… Io conoscevo la persona per cui lavorava Tes_4 Pt_ mia moglie come la figlia di ma non ne conosco il nome. Io trovavo la sig.ra CP_1 Pt_ già lì quando andavo a riprendere mia moglie introno alle 13, ricordo che la sig.ra lavorava nel medesimo appartamento, e si doveva trattenere il pomeriggio per badare ad un bambino piccolo, mentre mia moglie faceva le pulizie. Mia moglie credo che abbia lavorato per per circa dieci anni, mia moglie è morta da circa dieci anni, e non CP_1 saprei dire con precisione in quali anni è intercorso il rapporto di lavoro. Con la sig.ra Pt_
abbiamo poi avuto un rapporto di amicizia, e dunque lei mi riferiva di diverse vicende lavorative mi diceva di dover andare al lavoro da Ogni tanto mi chiamavano per CP_1 Pt_ non lasciarmi solo e dunque pranzavo con e il marito e in quelle occasioni a volte la vedevo andare via, e diceva di doversi recare al lavoro”; Elisii:”… Non sono a conoscenza né del numero di ore svolte in questo periodo successivo al 2019 per mia madre, so che si occupava di preparare da mangiare e che aveva un orario di ingresso flessibile, non c'era un orario fisso, ma poteva decidere lei nel limite del numero di ore che doveva svolgere… In merito agli orari, come già riferito erano flessibili, sicuramente non la vedevo mai presente al mattino nelle prime ore, fino alle dieci, e nella serata, dalle otto della sera, mentre di solito la incontravo tra le 13 e le 14, e poteva capitare anche intorno alle 17-18, perché quando entrava più tardi si tratteneva più a lungo”).
Trattasi di risultanze istruttorie che portano necessariamente a concludere, conformemente a quanto effettuato dal Tribunale, per la infondatezza delle rivendicazioni della lavoratrice.
Si ritiene a tale proposito superflua, a fronte della prova testimoniale espletata dal giudice di prime cure e dell'assenza di ulteriori riscontri documentali, la richiesta escussione quale testimone della figlia della lavoratrice, testimone Tes_1 quest'ultima nemmeno citata dall'odierna appellante tra i due testi originariamente ammessi (a sua scelta) dal giudice di prime cure e la cui attendibilità risulta comunque inficiata, oltre che dallo stretto rapporto di parentela con la lavoratrice, dal fatto che quanto dedotto dall'odierna appellante, peraltro genericamente (senza alcun riferimento a periodi temporali specificamente individuabili), in ordine all'attività di accompagnamento della odierno appellante, all'andata e al ritorno, presso il luogo di lavoro, non ha trovato alcun riscontro, nemmeno parziale, in quanto riferito dai testimoni escussi.
Parimenti infondata, infine, l'ulteriore doglianza relativa alla regolamentazione delle spese di lite.
La condanna disposta a tale proposito dal giudice di prime cure deve infatti reputarsi corretta applicazione del principio di soccombenza, non essendo stati evidenziati, e non emergendo comunque in atti, motivi tali da giustificare una compensazione anche solo parziale delle stesse (non potendo tali ragioni essere ravvisate, alla stregua di quanto disposto dell'art. 92 c.p.c., nella sola dedotta condizione soggettiva di debolezza contrattuale della lavoratrice).
Nè l'importo € 5.000 oggetto di condanna potrebbe reputarsi, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, eccessivo o manifestamente sproporzionato. Trattasi di importo, di poco superiore ai valori minimi dello scaglione di valore applicabile da € 26.001 a € 52.000 (pari, questi ultimi, per una causa quale quella di specie caratterizzata anche dallo svolgimento di rilevante attività istruttoria, a € 4.629) ed ampiamente al di sotto a quelli medi (pari questi ultimi a € 9.527), da ritenersi adeguato, alla stregua dei parametri di cui all'art. 4, comma 1, del DM 55/2014, all'attività difensiva svolta dalla parte convenuta nella precedente fase del giudizio (caratterizzata, tra l'altro, dalla partecipazione ad una rilevante attività istruttoria e dal deposito di note autorizzate).
L'appello dovrà pertanto essere respinto.
La regolamentazione delle spese di lite, liquidate come in dispositivo, segue la soccombenza.
Stante il tenore della decisione deve trovare applicazione l'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 24.12.2012 n. 228, per il raddoppio del contributo unificato se dovuto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello.
Condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado che liquida in complessivi
€ 3.473 oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge.
Dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato se dovuto.
Roma, 13.11.2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE LA PRESIDENTE
dott. Vincenzo Selmi d.ssa Vittoria Di Sario
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
Sezione Lavoro e Previdenza
composto dai Sigg. Magistrati:
dott.ssa Vittoria Di Sario Presidente
dott. Vincenzo Selmi Consigliere rel.
dott. Vito Riccardo Cervelli Consigliere
all'esito dell'udienza del 13/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1637 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avvocato Parte_1
LI ON ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Sora, via San Giuliano Sura 2/a
APPELLANTE
E
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avvocato Remo CP_1
Costantini ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Alatri, via dei Fiori, 14/O
APPELLATO
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Cassino n. 462/2024 pubblicata il 16/5/2024
CONCLUSIONI
Come da rispettivi atti.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con la sentenza impugnata il Tribunale di Cassino, in funzione di giudice del lavoro, rigettava il ricorso presentato da al fine di ottenere, previo accertamento Parte_1 della intervenuta sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato dal 1989 al 14/03/2016, e della nullità del verbale di transazione sindacale stipulato dalla suddetta ricorrente in data 14/03/2016, la condanna di , in proprio e quale erede della defunta CP_1 Persona_1
, a titolo di crediti per lavoro subordinato, al pagamento in suo favore della
[...] complessiva somma di € 42.525,87 a titolo di TF e di ulteriori € 4.258 a titolo di differenze retributive.
Avverso tale sentenza proponeva appello fondato su più motivi. Parte_1
si costituiva in giudizio resistendo all'accoglimento del gravame. CP_1
All'esito dell'odierna udienza la causa è stata decisa come da dispositivo.
aveva agito in giudizio al fine di far valere nei confronti di Parte_1 CP_1
crediti per lavoro subordinato per il complessivo importo, quantificato come da
[...] conteggi inclusi nel ricorso, di € 42.525,87.
Allegava, a fondamento di tali rivendicazioni, di avere svolto in favore della convenuta, per il periodo dal 1989 al 09/03/2016, attività lavorativa subordinata, con rapporto di lavoro mai regolarizzato, svolgendo mansioni di domestica e badante della madre della stessa,
[...]
, con un orario di lavoro mai inferiore a quello indicato in ricorso (dal lunedì Persona_1 al sabato dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19 con mansioni di domestica in orario mattutino e di badante in orario pomeridiano, lavorando, all'occorrenza, anche in orario notturno) continuando a svolgere tale attività lavorativa presso la RSA San Camillo di Sora anche nel periodo, a partire dal 2014, successivo al ricovero della defunta IG Per_1 presso tale struttura.
VA (lamentando l'irrisorietà del corrispettivo pattuito in tale sede tale da coprire a malapena quanto dovutole a titolo di TF con conseguente insussistenza di concessioni da parte datoriale) la nullità del verbale di transazione sindacale stipulato in data 14/03/2016 con il quale era stato pattuito il versamento in favore della ricorrente della somma onnicomprensiva di € 5.000 a definizione di qualsivoglia controversia derivante dall'intercorso rapporto di lavoro e la stipula tra le parti di due contratti di lavoro part-time, di cui uno per diciassette ore settimanali (con orario dal lunedì al sabato dalle 11:30 alle 13 e dalle 17 30 alle 18:30 e la domenica dalle 11:30 alle 12 30 e dalle 17 alle 18) quale badante della IG (con attività lavorativa da svolgersi presso la RSA di Per_1
Sora) e l'altro di 12 ore settimanali quale domestica della resistente da svolgersi presso l'abitazione di quest'ultima sita in Sora (con orario dal lunedì al sabato dalle 14 alle 16), orario successivamente rideterminato alla morte della IG in 18 ore Per_1 settimanali (dal lunedì al giovedì ed il sabato alla domenica dalle 13:30 alle 16:30).
Lamentava non esserle stato corrisposto, in relazione all'attività subordinata espletata sino al 14/03/2016 il TF (quantificato in € 42.525,87, detratta la somma di € 5.000 corrisposta in sede di transazione sindacale) rivendicando altresì, con riferimento al periodo dal maggio 2019 ad ottobre 2020, successivo alla morte della IG , maggiori Per_1 retribuzioni asseritamente maturate in ragione del maggiore orario svolto rispetto a quello di 18 ore settimanali contrattualmente pattuito, quantificate, come da conteggi contenuti nel ricorso, in € 4.258.
Il Tribunale respingeva integralmente il ricorso.
Respingeva innanzitutto le rivendicazioni relative al TF asseritamente maturato per il periodo sino al 14/03/2016 affermando la fondatezza dell'eccezione di inammissibilità sollevata dalla convenuta per intervenuta rinuncia.
Respingeva le contestazioni sollevate dalla lavoratrice in ordine alla transazione in sede protetta al 14/03/2016, atto di cui affermava la piena validità ed efficacia rilevando altresì l'intervenuta decadenza della lavoratrice dalla possibilità di impugnare tale atto per violazione del termine di 6 mesi di cui all'art. 2113 c.c.
Affermava l'infondatezza anche delle ulteriori rivendicazioni avanzate dalla lavoratrice in ragione dell'asserito svolgimento di un orario maggiore rispetto a quello pattuito di 18 ore settimanali nel periodo a partire dal maggio del 2019 sino alla cessazione del rapporto di lavoro.
Rilevava all'esito dell'istruttoria testimoniale espletata, e in assenza di ulteriori elementi documentali o anche presuntivi, la carenza di prova in ordine al maggiore orario asseritamente svolto evidenziando in particolare, a tale proposito, l'inidoneità delle dichiarazioni rese dai testimoni escussi nel corso del giudizio.
Con un primo motivo l'appellante contesta la gravata sentenza, nella parte in cui aveva accolto l'eccezione di inammissibilità delle rivendicazioni relative al periodo sino al 14/03/2016 per “Violazione di legge con riferimento all'art. 2113 c.p.c. (rectius c.c.) in relazione alla invalidità del verbale di transazione in sede sindacale”.
Lamenta la sommarietà della ricostruzione operata a tale proposito dal giudice di prime cure ribadendo, in particolare, l'assenza di concessioni da parte del datore di lavoro stante l'irrisorietà della somma onnicomprensiva di € 5.000 corrisposta quale corrispettivo della transazione, ribadendo le rivendicazioni avanzate in relazione a tale periodo con il ricorso introduttivo del giudizio.
Con un secondo ed un terzo motivo l'appellante contesta la gravata sentenza, per errata valutazione delle prove, ove aveva respinto le rivendicazioni retributive relative al periodo dal maggio 2019 all'ottobre 2020 per “Violazione di legge con riferimento all'art. 2697 c.c. in relazione al mancato assolvimento dell'onere della prova in ordine alle differenze retributive relative al rapporto di lavoro di badante di persona per il periodo dal maggio 2019 ad ottobre 2020” nonché per “Violazione di legge con riferimento all'art. 2697 c.c. in relazione alla mancata ammissione della prova testimoniale sig.ra Tes_1 richiesta dalla parte ricorrente”.
Con un ulteriore motivo contesta altresì la condanna alle spese di lite disposta nei suoi confronti per l'importo di € 5.000, per “manifesta eccessività o sproporzione della condanna alle spese legali” invocando altresì una deroga all'obbligo di rifusione delle spese processuali stante la debolezza processuale ed economica del lavoratore. L'appello è infondato.
Non può innanzitutto trovare accoglimento, per un duplice ordine di ragioni, il primo motivo.
Si osserva, alla stregua dei principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità, che allorché la sentenza di primo grado pronunci sulla domanda in base ad una pluralità di autonome ragioni, ciascuna di per sé sufficiente a giustificare la decisione, al giudice è consentito, qualora egli, ritenendo di poter fondare la decisione sopra una determinata ragione di merito, ritenga utile valutare anche un'altra concorrente ragione, parimenti di merito, al fine di fornire adeguato sostegno alla decisione adottata, anche per l'eventualità che il giudice dell'impugnazione reputi erronea la soluzione della questione preliminarmente affrontata, la parte soccombente ha l'onere di censurare con l'atto d'appello ciascuna delle ragioni della decisione, non potendosi, in difetto, trattare successivamente della ragione non tempestivamente contestata e non potendosi, conseguentemente, più nemmeno utilmente discutere, sotto qualsiasi profilo, della stessa statuizione che nella detta ragione trova autonomo sostegno, a nulla valendo a tal fine la richiesta di integrale riforma della sentenza, poiché la non contestata autonoma ragione di decisione resta anche in tal caso idonea a sorreggere la pronunzia impugnata, non potendo il giudice d'appello estendere il suo esame a punti non compresi neppure per implicito nei termini prospettati dal gravame, senza violare il principio della corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato (Cass. n. 18310 del 30/08/2007. Nello stesso senso Cass. n. 4259 del 03/03/2015 e Cass. n. 7809 del 08/06/2001).
Nel presente caso di specie la gravata sentenza non si era limitata ad accertare l'infondatezza nel merito delle contestazioni dell'odierna appellante avverso il verbale di conciliazione stipulato in sede protetta il 14/03/2016 ma aveva anche rilevato a tale proposito la mancata impugnazione di tale atto entro il termine decadenziale di sei mesi dalla cessazione del rapporto previsto dall'art. 2113 c.c.
Trattasi, in quest'ultimo caso, di motivazione alternativa che, così come eccepito dall'appellata, non risulta essere stata oggetto di autonoma impugnazione da parte della lavoratrice la quale non ha avanzato in proposito, come invece sarebbe stato necessario, specifiche censure.
Il motivo deve comunque, si osserva sotto diverso ulteriore profilo, reputarsi in ogni caso infondato anche nel merito intendendo il Collegio ribadire le conclusioni raggiunte dal giudice di prime cure in ordine alla infondatezza delle contestazioni effettuate a tale proposito dalla lavoratrice.
Con il verbale di transazione sindacale del 14/03/2016, prodotto in atti, le parti del presente giudizio, alla presenza del rappresentante sindacale , segretario CP_2 Contr responsabile e provinciale della le parti dopo avere dato atto della sussistenza della controversia insorta tra di loro in ordine all'attività lavorativa subordinata dichiaratamente svolta dall'odierna appellante in favore dell'appellata, con mansioni di domestica e di badante della madre della stessa dal 1989 sino al 09/03/2016 e del totale disconoscimento da parte dell'odierna appellata delle rivendicazioni avanzate a tale proposito dall'appellante “in quanto il rapporto di lavoro non ha mai assunto i requisiti propri della subordinazione”, avevano pattuito, in sede transattiva, la corresponsione da parte dell'appellata alla lavoratrice della somma onnicomprensiva di € 5.000 “A CP_1 definizione di qualsivoglia controversia sorta e/o insorgenza e comunque derivante e/o scaturente dall'intercorso rapporto di lavoro” nonché della disponibilità della suddetta appellata a sottoscrivere con l'appellante due contratti di lavoro part-time di cui uno per 17 ore settimanali quali badante della madre e di 12 ore settimanali quale domestica come da contratti di lavoro allegati.
In tale sede l'odierna appellante dichiarava di accettare la suddetta proposta transattiva dichiarando che il rapporto di lavoro intercorso non aveva mai avuto carattere subordinato e rinunciando in ogni caso, anche nell'ipotesi di qualificazione in tal senso di tale rapporto,
“ad ogni eventuale pretesa, anche non espressamente formulata” in relazione ad esso (con espressa indicazione, a fine meramente esemplificativo, di varie possibili rivendicazioni).
Trattasi di atto da ritenersi pienamente valido ed efficace dovendo ribadirsi, anche all'esito della presente fase di impugnazione, quanto affermato in proposito dal giudice di prime cure.
Non può in particolare reputarsi fondata l'unica contestazione compiutamente prospettata dalla lavoratrice, e cioè quella in ordine al carattere “irrisorio” della somma di
€ 5.000 pattuita in tale sede, tale, secondo l'assunto dell'appellante, da far reputare il suddetto atto transattivo privo di qualsiasi concessione da parte datoriale.
Si osserva a tale proposito che il giudice di prime cure, nell'escludere relativamente a tale atto la sussistenza di alcun difetto negli elementi essenziali rilevava in particolare come dello stesso emergesse anche l'elemento delle reciproche concessioni.
“Ciò sia in quanto alcuna somma sarebbe stata dovuta a titolo di tfr secondo la prospettazione della parte resistente, che nega la subordinazione, ragione per cui la corresponsione del compenso di € 5.000,00 costituisce chiaramente una concessione e non un mero riconoscimento di un diritto, che la continua a negare anche nello stesso CP_1 verbale (ove si specifica che la somma è corrisposta senza riconoscimento alcuno, e ove la stessa riconosce la natura autonoma della rapporto pregresso), sia in Parte_1 quanto a titolo di ulteriore concessione è pattuita la stipula di due contratti di lavoro per il periodo successivo, il che evidenzia un'ulteriore concessione da parte della resistente, a fronte della corrispettiva rinuncia della ricorrente a rivendicare ogni eventuale pretesa riconnesso al rapporto eventualmente intercorso, tra cui pacificamente rientra anche il diritto a percepire somme a titolo di tfr” (pagg.
5-6 della gravata sentenza).
Trattasi di motivazione con cui l'appellante, la quale in sostanza con l'atto di appello si limita a ribadire il carattere irrisorio della somma pattuita in sede transattiva, non si confronta compiutamente e che in ogni caso risulta pienamente meritevole di conferma risultando quanto pattuito in sede transattiva, a fronte della radicale contestazione effettuata dalla in tale sede, della natura subordinata prospettata dalla lavoratrice del rapporto CP_1 di lavoro intercorso, sicuramente qualificabile, come concessione di parte datoriale e questo non solo con riferimento all'importo di € 5.000 corrisposto alla lavoratrice ma anche con riferimento alle due assunzioni a tempo indeterminato parziale pure pattuite in tale sede.
Parimenti infondati il secondo e terzo motivo che si ritiene, in ragione della loro reciproca connessione (essendo entrambi finalizzati a contestare le valutazioni istruttorie del giudice di prime cure in ordine alla infondatezza delle rivendicazioni della lavoratrice relative al periodo da maggio 2019 sino ad ottobre 2020)
La ricorrente ha, così come evidenziato dal Tribunale fatto valere lo svolgimento di un orario maggiore rispetto a quello pattuito (qualificabile in termini di lavoro supplementare) per quanto attiene al periodo dal maggio del 2019 sino alla cessazione del rapporto di lavoro, rispetto alle 18 ore contrattualmente previste così come rideterminato, successivamente alla morte della IG , allegando in particolare lo Per_1 svolgimento di un orario di lavoro dalle 15 alle 19 per sei giorni alla settimana (dal lunedì al sabato) per un totale di 24 ore settimanali
Osserva innanzitutto il Collegio che l'onere della prova dell'effettivo svolgimento del maggiore orario asseritamente svolto non può che gravare, ai sensi dell'articolo 2697, comma 1 c.c., trattandosi di elemento costitutivo di tale diritto interamente sul lavoratore.
Tanto premesso non possono che ribadirsi a tale proposito, anche all'esito del vaglio critico proprio della presente fase di impugnazione, le conclusioni del giudice di prime cure.
I testi escussi all'esito dell'istruttoria effettuata dal giudice di prime cure (
[...]
, , e ), la quale aveva Tes_2 Testimone_3 Testimone_4 Tes_5 ammesso due testi per parte sulle circostanze attinenti all'orario osservato dalla lavoratrice nel periodo oggetto di rivendicazione, non sono stati in grado di riferire in modo compiuto sull'orario osservato dalla lavoratrice nel periodo oggetto di rivendicazione, riferendo in gran parte de relato actoris (come i testi e e Testimone_2 Testimone_4 comunque in modo generico o vago in ordine alla presenza dell'odierna appellante sul luogo di lavoro senza riferire di circostanze specifiche in ordine all'orario effettivamente svolto e alla quantità di ore settimanali effettuate nel periodo di interesse, riferendo anzi, parte di loro ( e , di un'attività lavorativa, nemmeno caratterizzata da Parte_1 Tes_5 orari fissi ( :” …Non ricordo quando la sig.ra è deceduta;
io ho Tes_2 Per_1 comunque spesso visto l'auto della;
l'ho incrociata, fino a poco prima del Parte_1
COVID, dunque del marzo del 2020. Non accadeva tutti i giorni ma io comunque spesso ci andavo. Per quanto mi ha riferito la ricorrente, lei ha lavorato per la sig.ra anche CP_1 dopo la morte della sig.ra . ADR è capitato di compiere il tragitto verso la mia Per_1 seconda casa, e di incrociare la ricorrente o vedere la sua macchina, in vari orari, in quanto io mi recavo lì sia al mattino, che al pomeriggio che la sera”; :”… Non Parte_1 saprei dire se la lavorasse anche il periodo successivo alla morte della Parte_1 [...]
, potrà anche essere capitato ma non lo ricordo. In merito agli orari, preciso che Per_1 potevo vedere la presente in vari orari della giornata, sia al mattino che al Parte_1 pomeriggio, ma che la sua presenza non era legata ad orari fissi, e dunque poteva anche capitare che non la vedessi…”; ”… Io conoscevo la persona per cui lavorava Tes_4 Pt_ mia moglie come la figlia di ma non ne conosco il nome. Io trovavo la sig.ra CP_1 Pt_ già lì quando andavo a riprendere mia moglie introno alle 13, ricordo che la sig.ra lavorava nel medesimo appartamento, e si doveva trattenere il pomeriggio per badare ad un bambino piccolo, mentre mia moglie faceva le pulizie. Mia moglie credo che abbia lavorato per per circa dieci anni, mia moglie è morta da circa dieci anni, e non CP_1 saprei dire con precisione in quali anni è intercorso il rapporto di lavoro. Con la sig.ra Pt_
abbiamo poi avuto un rapporto di amicizia, e dunque lei mi riferiva di diverse vicende lavorative mi diceva di dover andare al lavoro da Ogni tanto mi chiamavano per CP_1 Pt_ non lasciarmi solo e dunque pranzavo con e il marito e in quelle occasioni a volte la vedevo andare via, e diceva di doversi recare al lavoro”; Elisii:”… Non sono a conoscenza né del numero di ore svolte in questo periodo successivo al 2019 per mia madre, so che si occupava di preparare da mangiare e che aveva un orario di ingresso flessibile, non c'era un orario fisso, ma poteva decidere lei nel limite del numero di ore che doveva svolgere… In merito agli orari, come già riferito erano flessibili, sicuramente non la vedevo mai presente al mattino nelle prime ore, fino alle dieci, e nella serata, dalle otto della sera, mentre di solito la incontravo tra le 13 e le 14, e poteva capitare anche intorno alle 17-18, perché quando entrava più tardi si tratteneva più a lungo”).
Trattasi di risultanze istruttorie che portano necessariamente a concludere, conformemente a quanto effettuato dal Tribunale, per la infondatezza delle rivendicazioni della lavoratrice.
Si ritiene a tale proposito superflua, a fronte della prova testimoniale espletata dal giudice di prime cure e dell'assenza di ulteriori riscontri documentali, la richiesta escussione quale testimone della figlia della lavoratrice, testimone Tes_1 quest'ultima nemmeno citata dall'odierna appellante tra i due testi originariamente ammessi (a sua scelta) dal giudice di prime cure e la cui attendibilità risulta comunque inficiata, oltre che dallo stretto rapporto di parentela con la lavoratrice, dal fatto che quanto dedotto dall'odierna appellante, peraltro genericamente (senza alcun riferimento a periodi temporali specificamente individuabili), in ordine all'attività di accompagnamento della odierno appellante, all'andata e al ritorno, presso il luogo di lavoro, non ha trovato alcun riscontro, nemmeno parziale, in quanto riferito dai testimoni escussi.
Parimenti infondata, infine, l'ulteriore doglianza relativa alla regolamentazione delle spese di lite.
La condanna disposta a tale proposito dal giudice di prime cure deve infatti reputarsi corretta applicazione del principio di soccombenza, non essendo stati evidenziati, e non emergendo comunque in atti, motivi tali da giustificare una compensazione anche solo parziale delle stesse (non potendo tali ragioni essere ravvisate, alla stregua di quanto disposto dell'art. 92 c.p.c., nella sola dedotta condizione soggettiva di debolezza contrattuale della lavoratrice).
Nè l'importo € 5.000 oggetto di condanna potrebbe reputarsi, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, eccessivo o manifestamente sproporzionato. Trattasi di importo, di poco superiore ai valori minimi dello scaglione di valore applicabile da € 26.001 a € 52.000 (pari, questi ultimi, per una causa quale quella di specie caratterizzata anche dallo svolgimento di rilevante attività istruttoria, a € 4.629) ed ampiamente al di sotto a quelli medi (pari questi ultimi a € 9.527), da ritenersi adeguato, alla stregua dei parametri di cui all'art. 4, comma 1, del DM 55/2014, all'attività difensiva svolta dalla parte convenuta nella precedente fase del giudizio (caratterizzata, tra l'altro, dalla partecipazione ad una rilevante attività istruttoria e dal deposito di note autorizzate).
L'appello dovrà pertanto essere respinto.
La regolamentazione delle spese di lite, liquidate come in dispositivo, segue la soccombenza.
Stante il tenore della decisione deve trovare applicazione l'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 24.12.2012 n. 228, per il raddoppio del contributo unificato se dovuto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello.
Condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado che liquida in complessivi
€ 3.473 oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge.
Dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato se dovuto.
Roma, 13.11.2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE LA PRESIDENTE
dott. Vincenzo Selmi d.ssa Vittoria Di Sario