Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 13/05/2025, n. 2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2025 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
T R I B U N A L E D I C A T A N I A
Sezione Lavoro
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catania dott.ssa Laura Renda, a seguito dell'udienza del 13 maggio 2025, trattata secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 7750/2023 promossa da
, rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Lotà, giusta procura in atti;
Parte_1
-ricorrente- contro
che agisce anche quale Controparte_1
mandatario della Società di cartolarizzazione dei crediti con sede in Roma, Controparte_2 ai sensi dell'art. 13 della l. n. 448/98 nonché della procura a rogito del notaio Dott. Persona_1
di Roma, n. 10804 del 24.07.2001 – elettivamente domiciliato agli effetti del presente giudizio in
Catania Piazza della Repubblica, 26 sede provinciale presso il sottoscritto procuratore Avv. CP_1
Maria Rosaria Battiato (C.F. che lo rappresenta per procura generale alle liti C.F._1
a rogito notaio in Roma rep. N. 37590/7131 del 23/01/23; Persona_2
, con sede in Roma, via G. Grezar 14, C.F. e P. Parte_2
IVA , in persona di nella qualità di procuratore, P.IVA_1 Parte_3 rappresentata e difesa dall'avv. Rossana Castaldo, giusta procura in atti;
, con sede in Catania, Parte_4
via Mons. Domenico Orlando 1, C.F. , in persona del Direttore pro tempore Dott. P.IVA_2 CP_3
[...]
-resistenti-
Avente ad oggetto: opposizione ad intimazione di pagamento – avvisi di addebito – prescrizione successiva.
1
In fatto e in diritto
1. Con ricorso depositato in data 12 luglio 2023, la ricorrente in epigrafe indicata, adiva il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “-In via preliminare disporre la sospensione inaudita altera parte delle cartelle indicate in ricorso;
- Nel merito dichiarare nulli, annullare o, con qualunque altra statuizione, porre nel nulla
l'intimazione di pagamento, nonché i superiori avvisi di addebito summenzionati in ordine alle causali dedotte e dichiarare non dovuta la somma di €.117.924,68;
- accertare e dichiarare l'avvenuta prescrizione degli obblighi di pagamento di cui agli avvisi di addebito:
avviso di addebito n. 59320120007208072000 per contributi I.V.S. anni dal 2006 al 2012;
avviso di addebito n. 59320130001710543000 per contributi I.V.S. anni dal 2006 al 2012;
avviso di addebito n. 59320130003562758000 per contributi I.V.S. anno 2012;
avviso di addebito n. 59320140001136754000 per contributi I.V.S. anno 2013;
avviso di addebito n. 59320140003148483000 per contributi I.V.S. anno 2013;
avviso di addebito n. 59320140007313772000 per contributi I.V.S. anno 2014;
avviso di addebito n. 59320140009669912000 per contributi I.V.S. anni dal 2006 al 2011;
avviso di addebito n. 59320150000639082000 per somme aggiuntive 2014;
avviso di addebito n. 59320150000961047000 per modello DM/10 e somme aggiuntive 2014;
avviso di addebito n. 59320150001451018000 per contributi I.V.S. anno 2014;
avviso di addebito n. 59320160000773414000 per contributi I.V.S. anno 2015;
avviso di addebito n. 59320160003638824000 per modello DM e somme aggiuntive anno 2015;
avviso di addebito n. 59320160004850349000 per contributi I.V.S. anno 2015;
avviso di addebito n. 59320160005014618000 per modello DM/10 e somme aggiuntive 2016;
avviso di addebito n. 59320160008030949000 per modello DM/10 e somme aggiuntive 2014;
avviso di addebito n. 59320170005803982000 per contributi I.V.S. anno 2016;
avviso di addebito n. 59320180002556851000 per contributi I.V.S. anno 2017;
avviso di addebito n. 59320180006589718000 per contributi I.V.S. anni dal 2007 al 2012;
avviso di addebito n. 59320180008077617000 per contributi I.V.S. anni 2017 e 2018;
avviso di addebito n. 59320180011228188000 per contributi I.V.S. anno 2014;
avviso di addebito n. 59320190001343786000 per modello DM/10 e somme aggiuntive per gli anni
2015 e 2016;
2 avviso di addebito n. 59320190003614105000 per contributi I.V.S. anno 2018; avviso di addebito n. 59320190008892053000 per contributi I.V.S. anno 2018 e 2019; avviso di addebito n. 59320190012103886000 per modello DM/10V e somme aggiuntive anno 2015;
- Con vittoria di spese e compensi da distrarre, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., al sottoscritto procuratore anticipatario. Si dichiara che il valore della presente controversia è di €.117.924,68”.
A sostegno di quanto sopra, la ricorrente deduceva che l' , in data Controparte_4
26.06.2023, le aveva notificato l'intimazione di pagamento n. 29320229017257048/000, mediante la quale veniva a conoscenza dei seguenti avvisi di addebito da parte dell' Controparte_1
:
[...]
- avviso di addebito n. 59320120007208072000 relativo ai contributi I.V.S. dovuti dal 2006 al 2012;
- avviso di addebito n. 59320130001710543000 concernente i contributi I.V.S. non versati dal 2006 al 2012;
- avviso di addebito n. 59320130003562758000 attinente ai contributi I.V.S. del 2012;
- avviso di addebito n. 59320140001136754000 circa i contributi I.V.S. del 2013;
- avviso di addebito n. 59320140003148483000 pertinente i contributi I.V.S. del 2013;
- avviso di addebito n. 59320140007313772000 riguardante i contributi I.V.S. del 2014;
- avviso di addebito n. 59320140009669912000 sui contributi I.V.S. dovuti dal 2006 al 2011;
- avviso di addebito n. 59320150000639082000 relativo alle somme aggiuntive del 2014;
- avviso di addebito n. 59320150000961047000 sul modello DM/10 e somme aggiuntive del 2014;
- avviso di addebito n. 59320150001451018000 per i contributi I.V.S. anno 2014;
- avviso di addebito n. 59320160000773414000 attinente ai contributi I.V.S. anno 2015;
- avviso di addebito n. 59320160003638824000 per modello DM/10 e somme aggiuntive anno 2015;
- avviso di addebito n. 59320160004850349000 per i contributi I.V.S. anno 2015;
- avviso di addebito n. 59320160005014618000 per modello DM/10 e somme aggiuntive 2016;
- avviso di addebito n. 59320160008030949000 per modello DM/10 e somme aggiuntive 2014;
- avviso di addebito n. 59320170005803982000 relativo ai contributi I.V.S. anno 2016;
- avviso di addebito n. 59320180002556851000 riguardante i contributi I.V.S. anno 2017;
- avviso di addebito n. 59320180006589718000 per i contributi I.V.S. non versati dal 2007 al 2012;
- avviso di addebito n. 59320180008077617000 sui contributi I.V.S. dovuti per gli anni 2017 e 2018;
- avviso di addebito n. 59320180011228188000 concernente i contributi I.V.S. anno 2014;
- avviso di addebito n. 59320190001343786000 sul modello DM/10 e somme aggiuntive per gli anni
2015 e 2016;
- avviso di addebito n. 59320190003614105000 per i contributi I.V.S. anno 2018;
3 - avviso di addebito n. 59320190008892053000 circa i contributi I.V.S. dovuti per gli anni 2018 e
2019;
- avviso di addebito n. 59320190012103886000 per modello DM/10V e somme aggiuntive anno
2015.
Parte ricorrente contestava, con conseguente richiesta di annullamento, la summenzionata intimazione di pagamento ed i relativi avvisi di addebito in ragione dell'omessa notificazione degli stessi, nonché di alcun atto interruttivo del termine di prescrizione.
Eccepiva, pertanto, la prescrizione quinquennale ex art. 3, comma 9, L. n. 335/1995, precisando che
- anche qualora fosse stata provata l'avvenuta notifica degli avvisi di addebito - la pretesa contributiva sarebbe risultata in ogni caso prescritta in assenza di tempestivi atti interruttivi, data la sussistenza – sul piano dell'interesse ad agire - di uno stato oggettivo di incertezza sull'esistenza del diritto.
Richiamava, al riguardo, l'ordinanza n. 14690 del 26.05.2021 della Suprema Corte, secondo cui
“Questa Corte di legittimità ha avuto modo di affermare l'ammissibilità di tale azione laddove
l'opponente intenda far valere eventi estintivi del credito maturati successivamente alla notifica della cartella, in tal caso prospettando - sul piano dell'interesse ad agire - uno stato oggettivo di incertezza sull'esistenza del diritto (anche non preesistente al processo), non superabile se non con l'intervento del giudice (Cass. n. 29294 del 2019; 15603 del 2020): pertanto, va dato atto che in assenza di atti interruttivi della prescrizione intervenuti prima del decorso del quinquennio dall'ultima notifica delle citate cartelle, il credito contributivo oggetto di giudizio deve ritenersi prescritto”.
Ed ancora, anche qualora fosse stata provata la notifica di eventuali atti interruttivi, essa non avrebbe prodotto alcuna efficacia ai fini dell'interruzione della prescrizione, se intervenuta dopo i termini di legge.
A sostegno della propria domanda, menzionava le sentenze nn. 57/2012 e 953/2012 di codesto
Tribunale: “Deve rilevarsi, in termini generali, che al debitore dei contributi è sempre consentito di CP_ contestare il diritto del creditore (e per esso dell'incaricato della riscossione) a procedere alla esecuzione coattiva degli stessi, eccependo la prescrizione successiva alla formazione e notifica del titolo esecutivo (cartella)”.
Inoltre, parte ricorrente contestava l'illegittimità degli avvisi di addebito data l'intervenuta decadenza, richiamando – a sostegno della propria domanda – l'ordinanza n. 6960/2020 della Corte di
Cassazione, in materia di eccezione di decadenza dal diritto all'iscrizione a ruolo della cartella esattoriale ed in applicazione dell'art. 25 D.Lgs. n. 46/99, secondo cui i contributi o i premi dovuti agli enti pubblici previdenziali erano iscritti in ruoli resi esecutivi, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre dell'anno successivo alla scadenza del versamento.
Pertanto, richiedeva l'annullamento dei seguenti avvisi di addebito:
4 avviso di addebito n. 59320120007208072000 relativo ai contributi I.V.S. dovuti dal 2006 al 2012; avviso di addebito n. 59320130001710543000 concernente i contributi I.V.S. non versati dal 2006 al
2012; avviso di addebito n. 59320140009669912000 sui contributi I.V.S. dovuti dal 2006 al 2011; avviso di addebito n. 59320160008030949000 per modello DM/10 e somme aggiuntive 2014; avviso di addebito n. 59320180006589718000 riguardante i contributi I.V.S. non versati dal 2007 al
2012; avviso di addebito n. 59320180011228188000 attinente ai contributi I.V.S. anno 2014; avviso di addebito n. 59320190001343786000 per modello DM/10 e somme aggiuntive per gli anni
2015 e 2016; avviso di addebito n. 59320190012103886000 per modello DM/10 e somme aggiuntive anno 2015.
Domandava, infine, la sospensione inaudita altera parte degli atti, nonché lamentava le modalità di calcolo e l'erronea quantificazione dei contributi richiesti, pari ad € 117.924,68, importo inesatto in quanto taluni avvisi di addebito reiteravano, per le medesime annualità, le stesse voci.
1.2. Con comparsa di costituzione depositata in data 20.09.2023, si costituiva in giudizio , CP_5 deducendo di aver correttamente notificato l'intimazione di pagamento de quo, essendo tenuto – decorso infruttuosamente il termine di 60 giorni dalla notifica dei titoli esecutivi – a tutelare il credito da riscuotere, in applicazione delle misure cautelari previste dalla legge: atto dovuto e per il quale non era tenuto a conoscere nel merito l'imposizione, restando estraneo al rapporto intercorrente tra il soggetto contribuente e l'Ente impositore.
Eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva, non essendo oggetto della controversia in esame l'impugnazione di atti ad esso imputabili ed essendo un semplice “adiectus solutionis causa”; precisava al riguardo che, laddove l'opposizione avesse riguardato l'inosservanza o la mancata emissione di provvedimenti riguardanti il credito, l'omissione di atti necessari alla fase di formazione della pretesa o la tempistica di formazione del ruolo, l'Ente impositore sarebbe stato il vero soggetto legittimato passivo.
Al riguardo richiamava quanto statuito dalla Sezione V della Suprema Corte nelle sentenze nn.
6450/2002 e 14669/2005, secondo cui, in caso di impugnazione della cartella di pagamento, la legittimazione passiva dell' sussisteva solo in merito ai vizi della procedura Controparte_6
esecutiva, dovendosi invece escludere in ordine al merito della pretesa contributiva.
Indicava, altresì, gli avvisi di addebito azzerati e revocati: avviso n. 59320130003562758000; avviso n. 59320140001136754000; avviso n. 59320140003148483000; avviso n. 59320140007313772000; avviso n. 593201500009639082000; avviso n. 595320150001451018000.
5 Da ultimo, contestava l'infondatezza delle eccezioni di prescrizione e decadenza, sostenendo che i termini di prescrizione - contestati dalla ricorrente e concernenti atti posti in essere dall'Ente impositore - si riferivano al completamento della procedura amministrativa volta all'iscrizione a ruolo dei contributi non versati, ruolo fungente da titolo esecutivo legittimante la propria attività di recupero del credito;
specificando, infine, che la formazione dei ruoli, nonché le notifiche delle cartelle di pagamento e delle intimazioni costituivano atti interruttivi della prescrizione decennale, pertanto il termine de quo non poteva che essere quello ordinario, in virtù del fatto che il ruolo fungeva da titolo esecutivo sul quale si basava la procedura di riscossione esattoriale disciplinata dal D.P.R. n. 602/73.
Tanto premesso, formulava le seguenti conclusioni: “Dichiarare legittima la procedura di riscossione. Dichiarare la carenza di legittimazione passiva;
Rigettare con la più opportuna statuizione la proposta azione giudiziaria e le domande avanzate, condannando parte ricorrente al pagamento delle spese, competenze ed onorari del presente giudizio.
Condannare l'ente impositore qualora il Giudice ritenesse operante il termine di prescrizione quinquennale.
Con salvezza di ogni altro diritto ed azione e con riserva di presentazione di ulteriore memoria difensiva”.
1.3. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 06.11.2023, si costituiva in giudizio anche l' , eccependo, in via pregiudiziale Parte_4
preliminare, il difetto di legittimazione passiva a fronte dello scioglimento di Riscossione Sicilia
S.p.a. ex D.L. n. 73/2021 (Decreto Sostegni-bis) e del conseguente trasferimento, a partire dal 1° ottobre 2021, delle funzioni all'Ente nazionale Agenzia delle Entrate- Riscossione.
Ciò posto, formulava le seguenti conclusioni: “- dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell'Agenzia delle Entrate-Direzione Provinciale di Catania.
- Condannare parte ricorrente alla refusione delle spese del giudizio”.
1.4. Infine, mediante memoria di costituzione depositata in data 21.02.2024, si costituiva in giudizio l' deducendo di aver correttamente notificato gli Controparte_7 atti oggetto di causa ed eccependo l'inammissibilità dell'opposizione, in quanto tardiva a fronte della data di notifica dell'avviso di addebito e dell'intimazione di pagamento.
Richiamava al riguardo la sentenza n. 14692/2007 della Sezione Lavoro della Suprema Corte: “Nella disciplina della riscossione mediante iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali, di cui al d.lgs. n. 46 del 1999, il termine per proporre opposizione alla pretesa contributiva, che dall'art. 24 dello stesso
d.lgs. è fissato in quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento, deve ritenersi perentorio, perché diretto a rendere non più contestabile dal debitore il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione ed a consentire così una rapida riscossione
6 del credito medesimo. La perentorietà del termine può desumersi inoltre dalla natura perentoria del termine previsto dalla precedente disciplina della materia, sancita dall'abrogato art. 2 della legge n.
389 del 1989, senza che ad essa sia di ostacolo il fatto che l'iscrizione a ruolo avvenga in mancanza di un preventivo accertamento giudiziale, essendo consolidata nell'ordinamento, come per le iscrizioni a ruolo delle imposte dirette o indirette, la categoria dei titoli esecutivi formati sulla base di un mero procedimento amministrativo dell'ente impositore”.
Precisava che, nel caso in cui il ruolo fosse divenuto definitivo per omessa opposizione nei termini di cui all'art. 24 D.Lgs. n. 46/1999, non sarebbe stato più possibile proporre tutti i pretesi motivi di merito, fatta eccezione per quelli (ad es. la prescrizione successiva alla notifica dei ruoli) formatisi successivamente alla definitività del ruolo.
Rilevava a sua volta il proprio difetto di legittimazione passiva in ordine all'eccepita asserita prescrizione successiva alla notifica delle cartelle o degli avvisi di addebito, imputandola invece al concessionario della Riscossione (cfr. Corte di Appello di Catania n. 405/2017).
In materia di prescrizione dei contributi, richiamava l'art. 3, comma 9, L. n. 335/1995, secondo cui
“Le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso dei termini di seguito indicati:
a) dieci anni per le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, compreso il contributo di solidarietà previsto dal D.L. 29 marzo
1991, n. 103, art.
9-bis, comma 2, convertito, con modificazioni, dalla L. 1 giugno 1991, n. 166, ed esclusa ogni aliquota di contribuzione aggiuntiva non devoluta alle gestioni pensionistiche. A decorrere dal 1 gennaio 1996 tale termine è ridotto a cinque anni salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti;
b) cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria”.
Asseriva inoltre che, nel caso di specie, non era maturata alcuna prescrizione tenuto altresì conto della sospensione disposta dal legislatore a causa dell'emergenza sanitaria Covid-19, dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 (D.L. n. 18/2020).
Da ultimo, formulava le seguenti conclusioni: “- in via preliminare l'inammissibilità del ricorso per decorrenza del termine per impugnare ex. art. 24 del D.Lgs. n. 46/99 o per carenza di interesse ad agire nonché per il difetto di legittimazione passiva dell' CP_1
- in via principale e nel merito rigettare il ricorso perché infondato in fatto ed in diritto, confermando
l'avviso di intimazione e gli avvisi di addebito/cartelle, dichiarando dovute le somme residue;
- in subordine dichiarare dovute le somme che saranno accertate in corso di causa;
- in estremo subordine, in caso di soccombenza dovuta alla maturazione della prescrizione in capo all' per mancata produzione di atti interruttivi alla prescrizione o per altre omissioni, di tenere CP_5
7 indenne l' dal pagamento delle spese processuali;
CP_1
Con vittoria delle spese di lite, anche nei confronti del Concessionario della Riscossione”.
1.5. La causa è stata istruita mediante produzione documentale.
Accolta in via preliminare l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva dei seguenti titoli: avviso di addebito n. 59320160000773414000, avviso di addebito n. 59320160003638824000, avviso di addebito n. 59320160004850349000, avviso di addebito n. 59320160005014618000, avviso di addebito n. 59320160008030949000, avviso di addebito n. 59320170005803982000, avviso di addebito n. 59320180002556851000 limitatamente ai primi due trimestri del 2017, avviso di addebito n. 59320180006589718000, avviso di addebito n. 59320180011228288000, avviso di addebito n.
59320190001343786000 e avviso di addebito n. 59320190012103886000; dichiarato il non luogo a provvedere sulla sospensione dell'efficacia esecutiva degli avvisi di addebito nn.
59320120007208072000, 59320130001710543000, 59320130003562758000,
59320140001136754000, 59320140003148483000, 59320140007313772000,
59320140009669912000, 59320150000639082000, 5932015000961047000 e
59320150001451018000; rigettata, quanto ai restanti titoli, l'istanza; sostituita l'udienza di discussione del 13 maggio 2025 dalle note di cui all'articolo 127-ter c.p.c.; viste le note sostitutive d'udienza depositate dal procuratore di parte ricorrente, la causa è stata trattenuta per la decisione e viene definita nei termini che seguono.
***
2.1. Qualificazione della domanda
Allo scopo di delineare - in ragione delle doglianze formulate dall'opponente - la natura della spiegata opposizione, appare opportuno premettere, in generale, che quante volte si facciano valere motivi che attengano al merito della pretesa contributiva e previdenziale (contestazioni sull'an e sul quantum, eventi estintivi, impeditivi o modificativi del credito: ad es., prescrizione ex lege n. 335/1995, riduzioni per sgravi ed agevolazioni in genere;
eventi che incidono sull'esigibilità: ad es., rimessione in termini per eventi sismici, etc…; eventi che impediscono l'iscrizione al ruolo, impugnazione di verbale di accertamento antecedente l'iscrizione al ruolo non ancora rigettata in primo grado, etc.), l'opposizione va qualificata come opposizione all'iscrizione a ruolo;
e che, ove invece si facciano valere questioni che riguardino il difetto originario o sopravvenuto del titolo esecutivo (ad es., inesistenza giuridica della cartella, sospensione del ruolo da parte del giudice del lavoro, fatti estintivi della pretesa successivi alla formazione del titolo esecutivo: ad es., prescrizione o pagamento successivi alla notifica della cartella di pagamento), l'opposizione va qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 29 del D.Lgs. n. 46/99.
Va, inoltre, precisato che deve essere qualificata come opposizione agli atti esecutivi l'azione con la quale il contribuente contesti la regolarità formale del titolo esecutivo, dell'intimazione di pagamento e degli atti propedeutici all'esecuzione forzata (nullità della cartella o dell'intimazione per omessa
8 motivazione, violazioni del c.d. statuto del contribuente, omessa notifica della cartella, nullità della notifica della cartella o dell'intimazione di pagamento, notifica della cartella di pagamento oltre il termine fissato dall'art. 25 del D.P.R. n. 602/1973, etc...).
In relazione al termine per proporre opposizione al ruolo, il citato art. 24, comma 5, D. Lgs. n. 46/1999 stabilisce che “contro l'iscrizione a ruolo il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento. Il ricorso va notificato all'ente impositore”.
Quanto al termine per proporre opposizione agli atti esecutivi, invece, l'art. 29 D.Lgs. n. 46/1999 stabilisce che “le opposizioni all'esecuzione ed agli atti esecutivi si propongono nelle forme ordinarie”, per cui trova applicazione il comma 1 dell'art. 617 c.p.c., secondo cui “le opposizioni relative alla regolarità formale del titolo esecutivo e del precetto si propongono, prima che sia iniziata l'esecuzione, davanti al giudice indicato nell'art. 480 terzo comma, con atto di citazione da notificarsi nel termine perentorio di venti giorni dalla notificazione del titolo esecutivo o del precetto”
(il previgente termine di 5 giorni è divenuto di 20 giorni a decorrere dal 1° marzo 2006 per effetto delle modifiche apportate dal D.L. n. 35/2005, conv. in L. n. 80/2005).
Non sono, invece, previsti termini di decadenza per la proposizione dell'opposizione all'esecuzione ex artt. 615 e 618 bis c.p.c..
Tanto premesso, nel caso di specie, parte ricorrente ha eccepito la prescrizione dei crediti iscritti a ruolo assumendo che, in mancanza di notifica degli avvisi di addebito, il termine quinquennale, tenuto conto delle annualità richieste, risulta decorso alla data di notifica della intimazione di pagamento;
ha, altresì, eccepito la prescrizione maturata successivamente alla notifica degli avvisi di addebito, sì come dedotta in intimazione e a volerla ritenere andata a buon fine, in assenza di atti interruttivi intermedi rispetto alla notifica dell'intimazione di pagamento ora opposta.
Ebbene, dall'eccezione di parte ricorrente vertente sulla prescrizione, come fatto estintivo della pretesa successivo alla formazione del titolo esecutivo, deriva la qualificazione dell'azione promossa come opposizione all'esecuzione, non soggetta a termini di decadenza e dunque tempestivamente proposta, anche in funzione recuperatoria dell'opposizione ex art. 24, comma 5, D.Lgs. n. 46/1999, avendo l'opponente contestato che gli avvisi di addebito le siano stati notificati.
Come, infatti, chiarito dalla Corte di Cassazione, “In materia di riscossione di contributi previdenziali, l'opposizione avverso l'avviso di mora (ora intimazione di pagamento) con cui si faccia valere l'omessa notifica della cartella esattoriale, deducendo fatti estintivi relativi alla formazione del titolo (nella specie la prescrizione quinquennale del credito ex art. 3, commi 9 e 10, della l. n. 335 del 1995), ha la funzione di recuperare l'impugnazione non potuta esercitare avverso la cartella, che costituisce presupposto indefettibile dell'avviso, e deve essere pertanto qualificata
9 come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. e non come opposizione agli atti esecutivi” (cfr.
Cass. n. 29294/2019).
La giurisprudenza di legittimità ha altresì sottolineato che “laddove l'opposizione ex art. 615 c.p.c. sia proposta in funzione recuperatoria dell'opposizione ex art. 24 non potuta esercitare per omessa notifica della cartella, la censura di mancata notifica della cartella non vale a negare l'esistenza di un titolo esecutivo ma esclusivamente a recuperare la tempestività dell'opposizione (come – appunto
– segnala Cass. n. 28583 del 2018, cit.), ed è altresì funzionale all'eccezione di prescrizione (per negarne preventivamente l'interruzione), cioè pur sempre ad una questione inerente al merito della pretesa creditoria” (così Cass. n. 22292 del 2019; n. 29294 del 2019)” (Cass., Sez. VI, ord. 2 settembre 2020, n. 18256 cit.).
Tanto premesso, in termini di qualificazione della domanda, sì come prospettata, deve tuttavia procedersi alla verifica della notifica degli atti in discussione, da parte opponente negata, atteso che tale verifica, laddove positiva, precluderebbe ogni contestazione in ordine al merito della pretesa, solo restando in esame la questione afferente la prescrizione successiva.
2.2. Sulla posizione processuale di Catania e di Parte_4
CP_5
In primo luogo va dichiarata la carenza di legittimazione passiva di Parte_4
del tutto estranea alla fattispecie a mano come correttamente dalla stessa
[...]
rilevato in sede di costituzione.
In ragione dei motivi di opposizione spesi da parte ricorrente, si rileva altresì la carenza di legittimazione passiva di , ciò rilevando al fine di dirimere in ordine ai rapporti con l'ente CP_5
impositore.
Va, infatti, rilevato, sul piano processuale, che nei giudizi di opposizione a cartella esattoriale nei quali non si facciano valere vizi della procedura esecutiva, la legittimazione a contraddire in ordine al merito della pretesa contributiva compete esclusivamente all'ente impositore, spiegando comunque efficacia anche nei confronti dell'Agente della Riscossione - quale adiectus solutionis causa -
l'eventuale annullamento della cartella e del ruolo per vizi sostanziali (Cass., S. U., 08.03.2022 n.
7514).
La Suprema Corte a Sezioni Unite ha, in particolare, affermato che “in forza della disciplina del
D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 24 ... la legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore, sicché la proposizione nei confronti del concessionario dell'opposizione tardiva recuperatoria avverso l'iscrizione a ruolo, al fine di far valere l'inesistenza del credito portato dalle cartelle delle quali è stata omessa la notificazione, anche per maturarsi del termine prescrizionale
(come nella specie, in cui l'interesse del ricorrente è solo quello, in pratica, di negare di essere
10 debitore per sopravvenuta prescrizione, a suo dire, del credito” Cass. 19 giugno 2019 n. 16425), lungi dal dar luogo ai meccanismi di cui all'art. 107 o 102 c.p.c., determina il rigetto del ricorso per carenza di legittimazione in capo al concessionario medesimo. La parte che introduce il giudizio, infatti, al fine di ottenere una pronuncia nel merito in astratto satisfattiva delle sue ragioni, deve radicarlo correttamente nei confronti del soggetto legittimato a contraddirvi, quale titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio... ... ...
14. Il difetto di "legitimatio ad causam", come più volte affermato dalla giurisprudenza di questa
Corte, è rilevabile d'ufficio anche in sede di legittimità, essendo la Corte di Cassazione dotata di poteri officiosi in tutte le ipotesi in cui il processo non poteva essere iniziato o proseguito (in tal senso
Cass. S.U. 9 febbraio 2012 n. 1912: "l'istituto della legittimazione ad agire o a contraddire in giudizio
(legittimazione attiva o passiva) - invero - si ricollega al principio dettato dall'art. 81 c.p.c., secondo cui nessuno può far valere nel processo un diritto altrui in nome proprio fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, e comporta - trattandosi di materia attinente al contraddittorio e mirandosi a prevenire una sentenza inutiliter data - la verifica, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo
(salvo che sulla questione sia intervenuto il giudicato interno) e in via preliminare al merito (con eventuale pronuncia di rigetto della domanda per difetto di una condizione dell'azione), circa la coincidenza dell'attore e del convenuto con i soggetti che, secondo la legge che regola il rapporto dedotto in giudizio, sono destinatari degli effetti della pronuncia richiesta (Cass. n. 11190 del 1995;
Cass. n. 6160 del 2000; Cass. n. 11284 del 2010) ... " (Cass., S.U., n. 7514/2022 cit.).
Nella fattispecie concreta, come anzidetto (cfr. punto 2.1), le doglianze mosse dalla ricorrente investono il merito della pretesa contributiva senza far valere vizi dell'azione esecutiva, per cui, come evidenziato in precedenti pronunce di questo Tribunale, anche con specifico riferimento all'opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 1, c.p.c., “...contestando parte opponente il diritto di procedere ad esecuzione forzata, rectius, di preannunziare l'esecuzione forzata per essersi estinta per prescrizione la pretesa contributiva cristallizzata nell'avviso di addebito, legittimato passivo, alla luce degli arresti della recente pronuncia della Suprema Corte a SS.UU. (cfr. Cass. SS.UU. n.
7514/2022) non può che essere il titolare della pretesa contributiva della cui estinzione per sopravvenuta prescrizione si controverte... ... ... Premesso che, come ribadito nella menzionata pronuncia, il difetto di legitimatio ad causam (allo stesso modo del difetto di titolarità passiva del rapporto, cfr. Cass. Sez. U. 16 febbraio 2016 n. 2951), può essere rilevato anche d'ufficio in ogni grado e stato del giudizio, deve qui evidenziarsi che la pretesa della ricorrente, volta ad ottenere la declaratoria di estinzione del credito previdenziale per la sopravvenuta prescrizione, non può che vedere quale contraddittore il titolare di quella pretesa, cioè l' non già l'Agente della CP_1
Riscossione, mero destinatario del pagamento (Cass. 24 giugno 2004 n. 11746) o, più precisamente,
11 soggetto autorizzato dalla legge a ricevere il pagamento ex art. 1188, I c.c. (cfr. Cass. 26 settembre
2006 n. 21222, Cass. 15 luglio 2007 n. 16412). Esso sarebbe legittimato passivamente in relazione ai vizi qualificabili quali motivi di opposizione agli atti esecutivi, nella specie non dedotti;
né può ritenersi che un vizio procedimentale possa rinvenirsi nella notificazione dell'intimazione di pagamento siccome avvenuta, come sostenuto da parte ricorrente, una volta spirato il termine prescrizionale. Non si discuterebbe, infatti, in tal caso, di un vizio di un atto del procedimento della riscossione, ma della sua efficacia quale atto interruttivo del termine prescrizionale successivo alla notificazione dell'avviso di addebito, efficacia paralizzata non in ragione di un vizio in sé dell'intimazione ma dal decorso del tempo che, stando a quanto dedotto da parte ricorrente, avrebbe determinato il perfezionamento della fattispecie estintiva anteriormente alla notificazione dell'intimazione di pagamento...” (cfr., tra le varie, Tribunale di Catania Sez. Lav. 23.02.2023 n. 701; id. 10.12.2024 n.5571; 18.12.2024 n. 5722).
2.3. Sulla notifica degli atti presupposti e sulla prescrizione anche successiva
Parte ricorrente ha contestato, in primis, l'omessa notifica – entro i termini di legge - degli avvisi di addebito e dei relativi atti interruttivi della prescrizione quinquennale ex art. 3, comma 9, L. n.
335/1995, assumendo che, anche a voler ritenere notificati gli avvisi di addebito, in assenza di validi atti interruttivi, la pretesa contributiva era comunque prescritta alla data di conoscenza dell'intimazione di pagamento ora opposta.
In primo luogo, giova evidenziare che al debitore è sempre consentito contestare il diritto del creditore
(e per esso dell'incaricato alla riscossione) a procedere all'esecuzione coattiva nei suoi confronti, eccependo la prescrizione successiva alla formazione e notifica del titolo esecutivo.
Soccorre in tal caso il rimedio dell'opposizione all'esecuzione avente ad oggetto l'accertamento del diritto di procedere in executivis, tramite il quale la pretesa esecutiva fatta valere dal creditore ben può essere neutralizzata con la deduzione di fatti modificativi o estintivi del rapporto sostanziale consacrato nel titolo esecutivo.
Tanto premesso, a fronte della prospettazione della parte ricorrente che ha assunto l'omessa notifica degli avvisi di addebito, nonché degli atti interruttivi del termine di prescrizione successivi alla notifica degli avvisi de quo, le parti convenute hanno versato in atti documentazione che assumono essere idonea a contrastare la predetta prospettazione.
In proposito, deve evidenziarsi che nonostante debba ritenersi la carenza di legittimazione passiva di
, gli allegati prodotti dalla stessa vanno ritenuti definitivamente acquisiti agli atti, ai sensi CP_5 dell'art. 421 c.p.c. in quanto essenziali ai fini della decisione.
Preliminarmente, dunque, è opportuno verificare l'avvenuta notifica degli avvisi di addebito oggetto di opposizione.
12 2.3 Va in primo luogo rilevato che non risulta la corretta notifica degli avvisi di addebito ivi di seguito riportati: avviso di addebito n. 59320140009669912000; avviso di addebito n.
59320150000639082000; avviso di addebito n. 59320150000961047000; avviso di addebito n.
59320150001451018000; avviso di addebito n. 59320160000773414000; avviso di addebito n.
59320160003638824000; avviso di addebito n. 59320160004850349000; avviso di addebito n.
59320160005014618000.
Per essi si rileva, infatti, la mancata produzione in giudizio della PEC completa, nonché di qualsivoglia documento da cui si possa desumere che con le PEC in questione siano stati notificati i titoli esecutivi de quo, non essendo possibile verificare – tramite file xml – il contenuto effettivo e la natura degli atti notificati.
Alla data di notifica della intimazione di pagamento risultano pertanto irrimediabilmente prescritti i crediti in essi riportati.
2.4 In ogni caso ed ancora, esaminando la documentazione prodotta da , risultano essere stati CP_5
interamente azzerati e, dunque, sgravati i crediti portati dai seguenti titoli per i quali si dichiara la cessazione della materia del contendere: l'avviso di addebito n. 59320130003562758000; l'avviso di addebito n. 59320140001136754000; l'avviso di addebito n. 59320140003148483000; l'avviso di addebito n. 59320140007313772000; l'avviso di addebito n. 59320150000639082000; l'avviso di addebito n. 59320150001451018000 (cfr. doc. “estratto-ruolo” e “ estratti a ruolo importo Pt_1 zero” allegati alla comparsa di costituzione depositata in data 20.09.2023).
2.5 Dalla documentazione in atti risultano piuttosto correttamente notificati i seguenti titoli esecutivi:
- avviso di addebito n. 59320120007208072000;
- avviso di addebito n. 59320130001710543000;
- avviso di addebito n. 59320130003562758000;
- avviso di addebito n. 59320140001136754000;
- avviso di addebito n. 59320140003148483000;
- avviso di addebito n. 59320140007313772000;
- avviso di addebito n. 59320160008030949000;
- avviso di addebito n. 59320170005803982000;
- avviso di addebito n. 59320180002556851000;
- avviso di addebito n. 59320180006589718000;
- avviso di addebito n. 59320180008077617000;
- avviso di addebito n. 59320180011228188000;
- avviso di addebito n. 59320190001343786000;
- avviso di addebito n. 59320190003614105000;
13 - avviso di addebito n. 59320190008892053000;
- avviso di addebito n. 59320190012103886000.
L'opposizione avverso i suddetti avvisi non può dunque che riguardare fatti successivi alla notifica, non potendo più proporsi in quanto inammissibile eccezione alcuna afferente il periodo precedente.
Ciò posto, partendo dall'assunto dell'effettiva notifica dei predetti atti, si procede - ai fini dell'accertamento della prescrizione successiva alla notifica dei titoli opposti - all'esame dei singoli atti interruttivi posti in essere dalle parti convenute.
Innanzitutto, non costituisce valido atto interruttivo della prescrizione la comunicazione di debito n.
210020330661K4201805 - prodotta in giudizio dall' ed allegata alla memoria di costituzione CP_1
depositata il 21.02.2024 – notificata a mezzo pec in data 07.06.2018, data l'indeterminatezza e la genericità del prospetto riepilogativo della situazione debitoria (annualità 2012 e 2014), che non fa alcun riferimento a specifici avvisi di addebito.
Esaminati gli ulteriori atti interruttivi posti in essere dalle parti convenute, prodotti unitamente alle ricevute di avvenuta consegna relative alle notifiche, si rileva che l'eccepita prescrizione deve ritenersi maturata con riferimento ai contributi relativi agli avvisi di addebito che seguono:
➢ l'avviso di addebito n. 59320120007208072000 - atto concernente i contributi accertati e dovuti dal 07/2006 al 12/2012 a titolo di Gestione Commercianti, per l'importo totale di € 6.889,82 - risulta essere stato correttamente notificato a mezzo raccomandata in data 06/02/2013; nonostante la tempestiva notifica dell'avviso bonario avente valore di atto interruttivo – notificato mediante raccomandata A.R. recante l'avviso di giacenza dell'08/06/2016 e corredato dal prospetto riepilogativo della situazione debitoria – l'intimazione di pagamento n. 29320229017257048000, tardivamente notificata in data 26.06.2023, costituisce atto inidoneo ad interrompere la prescrizione già decorsa;
➢ l'avviso di addebito n. 59320130001710543000 – atto relativo ai contributi accertati e dovuti dal
07/2006 al 12/2012 a titolo di Gestione Commercianti, per l'importo totale di € 6.901,60 – è stato notificato a mezzo raccomandata in data 26.04.2013; relativamente alle annualità residue, anche in tal caso - benché sia stata tempestiva la notifica del summenzionato avviso bonario avvenuta mediante raccomandata A.R. recante l'avviso di giacenza dell'08/06/2016 – deve ritenersi maturata la prescrizione, a fronte della tardiva notifica dell'intimazione di pagamento del 26.06.2023;
➢ l'avviso di addebito n. 59320160008030949000 – atto attinente ai contributi accertati e dovuti per l'anno 2015 a titolo di Gestione Aziende con lavoratori dipendenti, per l'importo totale di € 268,59 –
è stato notificato a mezzo pec all'indirizzo in data Email_1
22.12.2016, a nulla rilevando l'intimazione di pagamento notificata in data 26.06.2023 e quindi a prescrizione già maturata.
14 Di contro, il decorso della prescrizione è stato interrotto dalla notifica dell'intimazione di pagamento n. 29320229017257048000, avvenuta in data 26.06.2023, relativamente ai seguenti avvisi di addebito:
➢ l'avviso di addebito n. 59320180006589718000 per € 42.904,79 - dovuti per le annualità
2007, 2008, 2009, 2010, 2011 e 2012 stante la notifica dello stesso in data 11.10.2018;
➢ avviso di addebito n. 59320170005803982000 – atto pertinente ai contributi accertati e dovuti per l'anno 2016 a titolo di Gestione Commercianti, per l'importo totale di € 3.954,10 – notificato a mezzo pec all'indirizzo “ in data 16.10.2017; Email_1
➢ avviso di addebito n. 59320180002556851000 – atto riguardante i contributi accertati e dovuti per l'anno 2017 a titolo di Gestione Commercianti, per l'importo totale di € 2.997,74 – notificato a mezzo pec all'indirizzo in data 20.06.2018; Email_1
➢ avviso di addebito n. 59320180008077617000 – atto concernente i contributi accertati e dovuti dall'01/2017 al 12/2018 a titolo di Gestione Commercianti, per l'importo totale di € 2.012,07 – notificato a mezzo pec all'indirizzo “ in data Email_1
05.12.2018;
➢ avviso di addebito n. 59320180011228188000 – relativamente ai contributi accertati e dovuti per l'anno 2014 a titolo di Gestione Commercianti, per l'importo totale di € 2.788,77 – notificato a mezzo pec all'indirizzo in data 17.01.2019; Email_1
➢ avviso di addebito n. 59320190001343786000 – atto attinente ai contributi accertati e dovuti dal
10/2015 al 03/2016 a titolo di Gestione Aziende con i lavoratori dipendenti, per l'importo totale di €
1.531,42 – notificato a mezzo raccomandata in data 08.05.2019;
➢ avviso di addebito n. 59320190003614105000 – atto sui contributi accertati e dovuti per l'anno
2018 a titolo di Gestione Commercianti, per l'importo totale di € 2.049,68 – notificato a mezzo raccomandata in data 12.09.2019;
➢ avviso di addebito n. 59320190008892053000 – relativo ai contributi accertati e dovuti dall'01/2018 al 12/2019 a titolo di Gestione Commercianti, per l'importo totale di € 2.047,64 – notificato a mezzo raccomandata in data 12.02.2020;
➢ avviso di addebito n. 59320190012103886000 – riguardante i contributi accertati e dovuti per l'anno 2015 a titolo di Gestione Aziende con i lavoratori dipendenti, per l'importo totale di € 647,58
– notificato a mezzo raccomandata in data 04.02.2020.
Alla data di notifica della intimazione in questa sede opposta il termine di prescrizione non era ancora maturato, considerato altresì come, nel computo del termine prescrizionale, occorre considerare gli
15 effetti della sospensione del corso della prescrizione introdotti dalla legislazione emergenziale durante la pandemia da COVID 19.
Deve infatti ritenersi che trova applicazione l'art. 68, comma 1, D.L. n. 18/2020, conv. con modif. in legge n. 27/2020, secondo cui “Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi
i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8.3.2020 al 31.8.2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del d.l. 31.5.2010, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30.7.2010, n.122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24.9.2015, n. 159”.
Stabilisce, poi, l'articolo 12 D.lgs. n. 159/2015 quanto segue: “
1. Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni dell'art.3, comma 3, della legge 27.7.2000, n. 212. Salvo diverse disposizioni, i versamenti sospesi sono effettuati entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione [...]”.
Pertanto, nel calcolare il termine quinquennale di prescrizione successiva alla notificazione degli avvisi di addebito eseguita antecedentemente all'inizio del periodo emergenziale, deve tenersi conto della sospensione dei termini di prescrizione dall'08/03/2020 al 31/08/2021, dovendosi pertanto aggiungere un anno, cinque mesi e 23 giorni al termine finale di prescrizione, pari a complessivi 542 giorni (cfr. Trib. Catania, n. 1619/2024, n. 292/2023, n.1427/2023), sì come altresì asserito dall' CP_1
nella memoria costitutiva depositata in data 21.02.2024.
Uguale risultato peraltro nella specie si avrebbe anche a considerare il minor periodo di sospensione di 311 giorni secondo diverso orientamento operante in forza della legislazione emergenziale, tenuto conto dell'arco temporale decorrente tra la data di notifica degli avvisi e la data di notifica della intimazione di pagamento.
2.6 Quanto alla contestata erroneità delle modalità di calcolo e della quantificazione dei contributi - dovuta alla reiterazione, per le medesime annualità, delle stesse voci – deve ribadirsi che la parte opponente non ha specificamente eccepito significative circostanze con riguardo agli specifici conteggi elaborati dall'ente previdenziale in merito all'ammontare dell'obbligazione contributiva, per
16 cui resta ferma l'esattezza del credito come calcolato (con riguardo alla parte non prescritta, nei termini sopra precisati).
Alla stregua delle superiori considerazioni, il ricorso va parzialmente accolto.
3. Le spese di lite in ragione della peculiarità del caso, dell'esito della lite, della opinabilità della interpretazione afferente la legislazione emergenziale ed il calcolo del periodo di sospensione della prescrizione (cfr. Cass. n. 960/2025), vanno compensate in ragione di 1/3; la restante parte, seguendo la soccombenza ex art. 91 c.p.c., va liquidata come in dispositivo a carico di parte opponente, con applicazione quanto ad dell'art. 152 disp di attuaz. c.p.c. Parte_4
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, così statuisce: dichiara il difetto di legittimazione passiva di - Direzione provinciale di Parte_4
Catania; dichiara cessata la materia del contendere con riferimento agli avvisi di addebito l'avviso di addebito n. 59320130003562758000; l'avviso di addebito n. 59320140001136754000; l'avviso di addebito n.
59320140003148483000; l'avviso di addebito n. 59320140007313772000; l'avviso di addebito n.
59320150000639082000; l'avviso di addebito n. 59320150001451018000; in parziale accoglimento dell'opposizione, dichiara l'intervenuta prescrizione quinquennale dei crediti portati dagli avvisi di addebito n. 59320140009669912000; avviso di addebito n.
59320150000961047000; avviso di addebito n. 59320160000773414000; avviso di addebito n.
59320160003638824000; avviso di addebito n. 59320160004850349000; avviso di addebito n.
59320160005014618000; avviso di addebito n. 59320120007208072000; avviso di addebito n.
59320130001710543000; avviso di addebito n. 59320160008030949000; rigetta nel resto;
compensa per un terzo le spese di lite, che per il residuo pone a carico della parte opponente, liquidandole in favore di ciascuna parte opposta - con la riduzione del 20% quanto ai compensi spettanti ad rappresentata da funzionario ai sensi dell'art. 152 bis disp. di attuaz. Parte_4
c.p.c. - in € 1.242,33 per compensi, oltre spese forfettarie al 15%, CPA e IVA, come per legge.
Catania, 13 maggio 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Laura Renda
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