Sentenza 2 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 02/05/2025, n. 1779 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1779 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di RI
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott.ssa Agnese Angiuli
Alla udienza in trattazione scritta del 02/05/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 1876/2023 R.G. promossa da:
, rapp. e dif. dall'avv. LEONARDO GOFFREDO;
Parte_1
RICORRENTE contro
; Controparte_1
Controparte_2
[...]
; Controparte_3
CONTUMACI
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso introduttivo depositato in data 14.2.2023, la ricorrente in epigrafe indicata - premesso di aver presentato in data 31/05/2022 domanda per l'inserimento nelle GPS per le classi di concorso, ivi indicate, all'Ufficio Scolastico per la Provincia di RI;
di aver dichiarato, nella medesima, il possesso del titolo di riserva come invalido civile;
che in occasione della pubblicazione della graduatoria per la classe di concorso
ADMM, avvenuta in data 01/08/2022, le è stato attribuito il punteggio totale di 70 punti con riconoscimento del suddetto titolo di preferenza;
di aver presentato, successivamente, domanda per supplenza su sostegno finalizzata al ruolo ai sensi del DM n. 188 del 21/07/2022, in data
Legge n. 104/92 oltre che un'invalidità superiore ai 2/3», in base alla certificazione rilasciata dalla ASL di LT (BA) su richiesta del
28/03/2019 con atto numero 3930812204370”; che, in occasione della pubblicazione (avvenuta il 29/08/2022) delle nomine annuali finalizzate alla nomina in ruolo per la classe di concorso ADMM, non veniva considerato il titolo di precedenza ex L. n. 104/92, non risultando, dunque, destinataria di alcuna nomina sebbene presso la Scuola Secondaria di primo grado SE di RI (codice BAMM81601A), indicata tra le preferenze in domanda, sia stata disposta la nomina annuale finalizzata alla nomina in ruolo di altra docente, avente anch'essa la precedenza ex L. n. 104/92, ma con punteggio di 42 punti, inferiore a quello di 70 punti della ricorrente;
di aver presentato istanza di riesame che, tuttavia, risulta inevasa - agiva in giudizio per sentir: “1) accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a vedersi riconoscere il titolo di precedenza ex L. n. 104/92 nell'ambito dell'elenco delle nomine annuali finalizzate alla nomina in ruolo per la cl. di concorso , pubblicato in data 29/08/2022 2) CP_4 disapplicare, ove occorra, l'elenco delle nomine annuali per la cl. di concorso , pubblicato in data 29/08/2022 nella parte in cui alla CP_4 prof.ssa non è stato riconosciuto il titolo di precedenza ex L. n. Pt_1
104/92; 3) per l'effetto, accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a conseguire per l'a.s. 2022/2023 la nomina annuale finalizzata alla nomina in ruolo presso la Scuola Secondaria di primo grado SE di
RI (codice ), o comunque presso altro Istituto scolastico tra C.F._1 quelli dalla stessa indicati come preferenza in domanda;
4) accertare e dichiarare il diritto della ricorrente al risarcimento di tutti i danni professionali e patrimoniali subiti e subendi a causa della mancata nomina annuale finalizzata all'immissione in ruolo ex D.M. 1788/2022 a far tempo dal 01/09/2022 e della perdita della chances di conseguire l'assunzione in ruolo con decorrenza dal 01/09/2022, con conseguente condanna delle
Amministrazioni scolastiche convenute, ciascuna per quanto di propria competenza, alla liquidazione di tali danni da quantificarsi in separato giudizio;
5) condannare le Amministrazioni scolastiche convenute al paga- mento delle spese di lite”, con distrazione. Alla prima udienza del 15.03.2024, parte ricorrente esibiva il cedolino di giugno 2023 e provvedimento di immissione in ruolo per l'anno 2023 – 2024, rappresentando, pertanto, la cessazione del contendere limitatamente al primo capo di domanda, insistendo per la retrodatazione giuridica del ruolo a far tempo dal 01.09.2022 e per il risarcimento danni parametrato alle mancate retribuzioni per i mesi di luglio e agosto 2023, calcolato sulla base dell'ultima retribuzione percepita a giugno 2023.
Pur regolarmente evocate in giudizio, le parti convenute non si costituivano in giudizio. Pertanto, l'odierno Giudicante ne dichiarava la contumacia con provvedimento del 15.03.2024.
All'esito dell'odierna udienza in trattazione scritta, acquisita la documentazione in atti, la causa è stata discussa e decisa nei termini indicati in dispositivo.
Preliminarmente, preso atto che la ricorrente è stata immessa in ruolo per l'a.s. 2023/2024 con decorrenza giuridica ed economica dal 01/09/2023, deve essere dichiarata la cessata materia del contendere limitatamente al primo capo di domanda.
Dunque, l'oggetto del decidere concerne esclusivamente le domande relative alla retrodatazione giuridica del ruolo a far tempo dal 01.09.2022 e al risarcimento danni parametrato alle mancate retribuzioni per i mesi di luglio e agosto 2023, calcolato sulla base dell'ultima retribuzione percepita a giugno 2023 (in ragione del fatto che la - per l'a.s. Pt_1
2022/2023 - è stata, altresì, destinataria di nomina a tempo determinato fino al 30/06/2023).
Ciò posto, secondo la ricorrente, pur avendo conseguito il punteggio di 70 punti, il mancato riconoscimento del “titolo di precedenza ex L. n. 104/92” le avrebbe impedito di conseguire - fin dal 01/09/2022 - la nomina annuale finalizzata alla immissione in ruolo presso la Scuola Secondaria di primo grado SE di RI, rientrante tra le preferenze indicate in domanda;
nomina che, invece, sarebbe stata assegnata alla docente , CP_3 anch'essa titolare di precedenza ex L. 104/92, ma con punteggio inferiore, pari a 42 punti. Al riguardo, giova osservare che il Decreto Ministeriale n. 188/2022, ha indetto una “Procedura straordinaria in attuazione dell'articolo 5 ter del decreto legge 30 dicembre 2021, n. 228”, per l'attribuzione delle nomina annuali (supplenze annuali) finalizzate all'immissione in ruolo. Secondo
l'art. 2 «in applicazione dell'articolo 5-ter del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, recante "Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi", convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022,
n. 15, in via straordinaria, per l'anno scolastico 2022/2023, i posti di sostegno vacanti e disponibili che residuano dopo le immissioni in ruolo da disporsi annualmente nel limite dell'autorizzazione concessa ai sensi dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e dopo le operazioni di immissione in ruolo disposte ai sensi dell'articolo 59, commi 1, 2 e 3, del Decreto Legge, ad esclusione delle disponibilità derivanti da cessazioni comunicate al Sistema Informativo dopo la chiusura delle aree per le operazioni di mobilità, sono assegnati, a domanda, con contratto a tempo determinato e danno accesso al ruolo alle condizioni e con le modalità disciplinate dal presente decreto.
2. Ai fini della presente procedura, sono accantonati i posti banditi con i decreti dipartimentali 21 aprile 2020, numeri 498 e 499 e successive modificazioni e integrazioni, qualora le relative procedure non siano ancora concluse». Secondo il successivo art. 3, rubricato “individuazione della platea degli aspiranti”,
« completate le operazioni di immissione in ruolo ai sensi dell'articolo 2, si provvede, prima dell'avvio delle nomine a tempo determinato e nei limiti del contingente assunzionale autorizzato, alla copertura dei posti di sostegno che risultino ancora vacanti e disponibili, mediante assegnazione del posto con contratto a tempo determinato ai docenti che sono iscritti nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze di cui all'articolo 4, comma 6 bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124, per i posti di sostegno.
Il contratto a tempo determinato di cui al comma 1 è proposto esclusivamente nella provincia e nelle tipologie di posto per le quali il docente risulta iscritto nella prima fascia delle GPS per i posti di sostegno e per le quali produca domanda secondo le modalità e nei termini specificati al successivo articolo 4. Il conferimento dell'incarico a tempo determinato disposto ai sensi della presente procedura, è finalizzato - previo svolgimento del percorso annuale di formazione iniziale e superamento della prova disciplinare di cui all'articolo 59, comma 7, del
Decreto Legge - all'immissione in ruolo con decorrenza giuridica dal 1° settembre 2022 o, se successiva, dalla data di inizio del servizio».
Quanto alle modalità di attribuzione del contratto a t.d., ai sensi dell'art. 4, co. 1, « gli aspiranti manifestano la volontà di partecipare alla procedura e attestano il possesso dei requisiti tramite istanza nella stessa provincia nella quale risultino iscritti nella prima fascia delle
GPS per il posto di sostegno unicamente in modalità telematica, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, attraverso l'applicazione
"Istanze on Line (POLIS)" previo possesso delle credenziali SPID, o, in alternativa, di un'utenza valida per l'accesso ai servizi presenti nell'area riservata del con l'abilitazione specifica al servizio CP_1
"Istanze on Line (POLIS)"».
Infine, dopo l'individuazione dei destinatari del suddetto contratto a t.d., secondo il successivo art. 6 «i candidati cui è conferito l'incarico
a tempo determinato ai fini dell'articolo 59, comma 4, del Decreto Legge svolgono il percorso annuale di formazione iniziale e prova di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59. 2. A seguito della positiva valutazione del percorso annuale di formazione iniziale e prova, i docenti sostengono una prova disciplinare. La prova disciplinare, da svolgersi secondo le modalità di cui all'articolo 8 del presente decreto, è superata dai candidati che raggiungono una soglia di idoneità, non comporta l'attribuzione di un punteggio specifico ed è valutata da una commissione esterna all'istituzione scolastica di servizio.
3. In caso di positiva valutazione del percorso annuale di formazione e prova e di giudizio positivo della prova disciplinare, il docente è assunto a tempo indeterminato, a decorrere dal 1° settembre 2022, o, se successiva, dalla data di inizio del servizio, e confermato in ruolo nella medesima istituzione scolastica presso cui ha prestato servizio a tempo determinato
[…]».
Con riferimento alla suddetta procedura, quindi, l'odierna ricorrente rivendica il “titolo di precedenza”, ai fini della (mancata) attribuzione della supplenza annuale alla stessa, con decorrenza dal 01.09.2022, in ragione sia del punteggio assegnatole (70 punti) e sia del dichiarato titolo di precedenza in sede di domanda di partecipazione (ove non accludeva la relativa documentazione). Sul punto, preme tuttavia osservare che, ai sensi dell'art. 21 della
L.104/1992, “la persona handicappata con un grado di invalidità superiore ai due terzi o con minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, assunta presso gli enti pubblici come vincitrice di concorso o ad altro titolo, ha diritto di scelta prioritaria tra le sedi disponibili.
2. I soggetti di cui al comma 1 hanno la precedenza in sede di trasferimento a domanda”.
Ebbene, in questa sede la ricorrente ha prodotto in atti unicamente il verbale sanitario della commissione medica del 11.06.2019(cfr. doc. 5), da cui si evince che la è stata dichiarata PORTATORE DI HANDICAP ai Pt_1 sensi dell'art. 3, comma 1, della L. 104/1992, dunque, l'odierna ricorrente risulta effettivamente portatrice di handicap senza connotazione di gravità. Tuttavia, il predetto verbale non reca la percentuale di invalidità riconosciuta, né parte ricorrente ha prodotto ulteriore documentazione dalla quale si evinca un'invalidità superiore ai 2/3.
Parte ricorrente, quindi, non ha assolto l'onere probatorio - di cui era onerata - del proprio diritto di precedenza (riconosciuto in caso di disabilità congiunta ad una invalidità superiore ai 2/3).
Giova precisare, altresì, che la carenza probatoria innanzi segnalata non potrebbe essere colmata attribuendo valenza al comportamento processuale delle parti convenute (non costituitesi nel presente giudizio). Infatti, anche nel rito del lavoro trova applicazione il principio secondo cui la contumacia del convenuto non equivale all'ammissione dell'esistenza dei fatti dedotti dall'attore a fondamento della propria domanda (Cass. civ.
Sez. III, 6.2.1998, n. 1293).
In definitiva, la contumacia integra un comportamento processuale neutro, che, come tale, non esclude il potere-dovere del giudice di accertare se da parte dell'attore sia stata data dimostrazione probatoria dei fatti costitutivi e giustificativi della pretesa azionata.
Conseguentemente, deve essere dichiarata la cessata materia del contendere limitatamente al primo capo di domanda, mentre vanno rigettate le restanti domande.
Le predette considerazioni sono dirimenti ed assorbono ulteriori questioni eventualmente contestate tra le parti.
Non v'è luogo a provvedere sulle spese, non avendo le parti convenute svolto alcuna attività difensiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di RI, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunziando, così provvede:
-dichiara la cessata materia del contendere limitatamente al primo capo di domanda;
-rigetta nel resto il ricorso;
-nulla sulle spese.
RI, 02.05.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Agnese Angiuli