Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 09/01/2025, n. 215 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 215 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di NAPOLI prima sezione civile
Il Tribunale, nelle persone dei seguenti magistrati riuniti in camera di consiglio:
Dott. Raffaele Sdino Presidente
Dott. ssa Valeria Rosetti Giudice
Dott.ssa Immacolata Cozzolino Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 7571 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2023 avente per oggetto: scioglimento del matrimonio
TRA
. nata a [...] il [...], rappresentata e difesa, Parte_1 giusta procura in atti, dall'avv.Renata Finizia, giusta procura in atti
RICORRENTE E
, nato a [...] il [...] CP_1
RESISTENTE
CONTUMACE con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE CONCLUSIONI: All'udienza del 12.12.2024 il procuratore di parte ricorrente ha concluso riportandosi ai propri atti;
il Pubblico Ministero ha chiesto pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 16.3.2023, la sign.ra – premesso Parte_1 che dal matrimonio con il sign. celebrato il 1°.
9.1993 nascevano CP_1 Per_1
(5.3.1994), (27.4.1997) e ) esponeva: Per_2 Persona_3
A seguito del fallimento del rapporto coniugale, interveniva separazione con sentenza del 21.10.2016, pubblicata il 14.11.2016 con il n.12352/2016; – nella sentenza il tribunale fissava “l'assegno mensile quale contributo al mantenimento delle figlie a carico del Vitale di euro 350,00 per ciascuna (complessivamente euro 1050,00) con rivalutazione annuale secondo gli indici Istat dal mese di ottobre 2014 oltre al 50% le spese sanitarie non coperte dal servizio o un servizio nazionale e delle spese di studio documentate e se straordinarie concordate… un assegno mensile di mantenimento in favore della moglie di euro 400,00 con rivalutazione annuale secondo gli indici Istat dal mese di ottobre 2014; – il sig. non versava alla sig.ra quanto a lui CP_1 Parte_1 ordinato da questo Tribunale pertanto la sig.ra è stata costretta ad Parte_1 intraprendere l'azione esecutiva nei suoi confronti, recuperando all'esito una piccola somma pari ad € 6.563,38;– Da ottobre 2013 ad oggi sull'importo maturato e non versato è pari ad €126.602,00 senza considerare la rivalutazione ISTAT;
– Oggi la somma mensile dovuta per il mantenimento della moglie e delle figlie, pari ad
€1.450,00, con la rivalutazione ISTAT è pari ad €1.712,00. (…) Ha chiesto: a) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
b)
Confermare i patti e tutto quanto disposto nella sentenza di separazione del 21.10.2016, pubblicata il 14.11.2016 con il n.12352/2016 ad eccezione per la somma prevista per il mantenimento della moglie e delle figlie che si chiede stabilire rivalutate con indici istat
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ad oggi a € 1241,00 e per il mantenimento della moglie ad €472,83 e dichiarare il diritto di visita del padre con le figlie libero essendo le ragazze tutte maggiori d'età; c) Ordinare all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere alla trascrizione ed all'annotazione dell'emendata sentenza, a norma di legge;
d) In caso di opposizione in ordine alle domande accessorie, emettere sentenza non definitiva relativa alla cessazione degli effetti civili del matrimonio, ai sensi dell'art.4 n.9 della L. 1/12/70 n.898 e successive modificazioni. e) Vittoria di spese, diritti ed onorari di lite. f) In via istruttoria nel caso di opposizione sin da ora ci si riserva di depositare documenti e di articolare mezzi istruttori.
All'udienza di prima comparizione del 27.6.2023, assente il resistente, sentita la ricorrente, la causa è stata differita al 12.10.2024 per consentire al procuratore della di depositare in atti il certificato di residenza del onde verificare se la Parte_1 CP_1 notifica del ricorso fosse stata ritualmente effettuata. All'udienza del 12.10.2024, verificata la regolarità della notifica, il procuratore ha chiesto adottarsi i provvedimenti ex art. 473 bis n. 22 cpc ed ha chiesto, altresì, di rinviare la causa per la decisione.
Il Gi – previa declaratoria di contumacia del - ha adottato i provvedimenti Parte_1 provvisori che di seguito si riportano: comparsa personalmente la SI.ra all'udienza del Parte_1
27.6.2023 alla quale il resistente non era presente , - poi rinviata per rinnovazione Per_ della notifica - la stessa ha dichiarato: delle tre figlie, , e , solo Per_3 Per_2 Per_
si è resa indipendente e vive da sola, mentre le altre due vivono con me. Per_2 sta seguendo un tirocinio in Spagna per le lingue, si è laureata in sociologia e comunicazione, mentre si deve laureare ad ottobre in culture digitali e della Per_3 comunicazione. Poiché sono bravissime, hanno sempre vinto borse di studio e si sono mantenute da sole agli studi. Io non lavoro, ed ho seguito un corso di specializzazione come insegnante di sostegno e sono stata inserita nelle liste e sono in attesa di essere chiamata. Chiedo, pertanto, conferma dell'assegno solo per e ed, al Per_2 Per_3 momento, anche per me. In tutti questi anni il padre non mi ha mai dato nulla per le figlie. Non è stato possibile esperire il tentativo di conciliazione stante la mancata comparizione del resistente (il ricorso è stato regolarmente notificato ai sensi dell'art. 143 cpc); ritenuto che vi siano provvedimenti urgenti da adottare in quanto non vi sono figli minori, atteso che la ricorrente ha chiesto conferma delle statuizioni di cui alla sentenza di separazione del 2016 (passata in cosa giudicata) Per_ precisando, però, che delle tre figlie, solo si è resa indipendente, conferma le statuizioni della sentenza di separazione con riferimento alle sole figlie e Per_3
per le quali resta fermo l'obbligo al contributo di mantenimento per e stesse Per_2 carico del padre nella misura di € 700,00 (350,00 ciascuna), conferma l'obbligo di contribuire al mantenimento della moglie (che tale ancora si definisce fino alla sentenza definitiva) nella misura di € 400,00. All'udienza cartolare del 12.12.2024 la causa è stata riservata al Collegio all'esito del deposito della comparsa conclusionale della ricorrente ai sensi dell'art. 473 bis n. 28 cpc.
Il resistente restava contumace anche nella fase istruttoria.
Il Giudice, in assenza di richieste di termini istruttorie, riservava la causa in decisione all'udienza del 9.11.2023 con il termine di gg 30.
Nel merito, la domanda principale formulata come cessazione degli effetti civili del matrimonio- vada intesa come domanda di scioglimento del matrimonio, trattandosi di matrimonio celebrato con rito civile.
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La domanda è fondata e merita, pertanto, accoglimento. E' infatti provato il titolo addotto a fondamento della stessa, ossia la separazione giudiziale pronunciata con sentenza n. 12352/2016 del 14.11.2026, passata in giudicato. E' parimenti provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quantomeno nei 12 mesi anteriori alla proposizione della domanda, non essendo stata eccepita l'interruzione della separazione dalla parte convenuta, sulla quale ricadeva il relativo onere ai sensi dell'art. 5 L. n 74/87. Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dall'art. 1 della citata legge n. 55/2015 e d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
Contributo al mantenimento di e maggiorenni ma non autonome. Per_3 Per_2
Parte ricorrente ha chiesto che il Tribunale disponga a carico del padre un contributo al mantenimento delle figlie nella stessa misura di cui all'epoca della separazione;
le figlie sono ancora studentesse universitarie ed il marito non si è mai interessato delle stesse né ha mai corrisposto alcunché per il loro mantenimento.
Il Collegio ritiene di aderire al più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità (ex plurimis Cass. 21752/2020; Cass. 38366/2021) in ordine all'accertamento dei presupposti dell'obbligo genitoriale di mantenimento del figlio maggiorenne. Invero, per costante indirizzo della S.C., l'obbligo in esame, a norma dell'art. 337 septies cod.civ., non cessa ipso facto con il raggiungimento della maggiore età, ma perdura, in linea di principio, finché i figli non abbiano raggiunto una propria indipendenza economica (Cass. 7168/2016; Cass. 4219/2021). Pertanto, il genitore, qualora chieda la modifica o la declaratoria di cessazione dell'obbligo in esame, è tenuto a dimostrare tale circostanza, oppure che il mancato svolgimento di un'attività produttiva di reddito dipende da un atteggiamento di inerzia ovvero di rifiuto ingiustificato (Cass. 21752/2020). Tuttavia, l'onere della prova ben può essere assolto mediante l'allegazione di circostanze di fatto da cui desumere in via presuntiva l'estinzione dell'obbligazione dedotta, tenendo presente che l'avanzare dell'età è un elemento che necessariamente concorre a conformare l'onus probandi, giacché "con il raggiungimento di un'età nella quale il percorso formativo e di studi, nella normalità dei casi, è ampiamente concluso e la persona è da tempo inserita nella società, la condizione di persistente mancanza di autosufficienza economico reddituale, in mancanza di ragioni individuali specifiche (di salute, o dovute ad altre peculiari contingenze personali, o oggettive quali le difficoltà di reperimento o di conservazione di un'occupazione) costituisce un indicatore forte d'inerzia colpevole" (Cass.
12952/2016; Cass. 5088/2018). Quel che occorre sottolineare è che il diritto del figlio si giustifica all'interno e nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso formativo, tenendo conto delle sue capacità, inclinazioni ed aspirazioni, posto che la funzione pedagogica del mantenimento è nozione idonea a circoscrivere la portata del relativo obbligo, sia in termini di contenuto, sia di durata, avendo riguardo al tempo occorrente e mediamente necessario per il suo inserimento nella società
(Cass.17183/2020; Cass. 27904/2021). In definitiva, il figlio divenuto maggiorenne ha diritto al mantenimento a carico dei genitori soltanto se, ultimato il prescelto percorso formativo scolastico, sia dimostrato, da questi, ove agisca il medesimo in giudizio, o dal genitore interessato, che si sia adoperato effettivamente per rendersi autonomo economicamente, impegnandosi attivamente per trovare un'occupazione in base alle opportunità reali offerte dal mercato del lavoro, se del caso ridimensionando le proprie aspirazioni, senza indugiare nell'attesa di una opportunità lavorativa consona alle proprie ambizioni (Cass.8049/2022).
Nella specie, la ricorrente – sulla quale incombeva l'onere della prova – ha provato nel corso del giudizio che (di anni 27 anni) sta studiando in Spagna per un Per_2
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tirocinio dopo la laurea conseguita in sociologia e comunicazione, mentre (di Per_3 anni 22) sta per laurearsi in culture digitali e della comunicazione. Le ragazze hanno contribuito a sostenersi agli studi con le borse di studio vinte per i brillanti successi conseguiti. Lei le ha sempre mantenute da sola e vivono ancora presso la madre.
Il Tribunale, alla luce della giurisprudenza citata, ritiene che sia che Per_3 Per_2 siano ancora meritevoli del mantenimento da parte del padre in quanto hanno scelto la strada non facile del percorso universitario. Va, pertanto, confermato l'obbligo del Vitale di continuare a contribuire al loro mantenimento nella stessa misura stabilita in sentenza di separazione, ovvero in € 350,00 ciascuna, con decorrenza da ricorso e rivalutazione annua secondo gli indici Istat.
Entrambi i genitori sono tenuti a contribuire alle spese straordinarie – come da
Protocollo del 7.3.2028 - nella misura del 50% .
Avuto riguardo alla domanda di assegno divorzile formulata in ricorso, la , Parte_1 nella memoria conclusionale, non ha confermato tale domanda in quanto ha dedotto di essere stata assunta come insegnante presso una scuola primaria a Zagarolo (RM). La domanda si intende rinunciata.
Non è, infine, ammissibile la domanda di contributo a carico del resistente di corresponsione di una somma per il mantenimento dei costi della casa nella quale la ricorrente risiede con le figlie in quanto tardivamente formulata solo in comparsa conclusionale.
Tenuto conto della peculiare natura della controversia e della contumacia della resistente, ricorrono eccezionali motivi per dichiarare non ripetibili le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale pronunciando in via definitiva,
a) dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato in Napoli il 1°.
9.1993 da e;
Parte_1 CP_1 b) PONE a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento delle CP_2 figlie e nella misura di € 700,00 mensili, da corrispondersi Per_3 Per_2 alla ricorrente con decorrenza dal ricorso e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat;
c) Dichiara inammissibile ogni altra domanda;
d) ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della cancelleria, in copia autentica, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Napoli per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett.g) e 69 lett. F) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74 (atto n. 126 parte I s, sezione D. anno 1993).
e) dichiara irripetibili le spese di lite;
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 16.12.2024
Il Giudice est. Il Presidente dott.ssa I.Cozzolino Dott. Raffaele Sdino
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