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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 26/11/2025, n. 1387 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1387 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1521/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Sezione lavoro, previdenza ed assistenza obbligatoria
Il Tribunale in funzione di giudice del lavoro nella persona della giudice DA ER ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. Guido Marone Parte_1
Parte ricorrente contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1
(C.F. ) Controparte_2 P.IVA_2 in proprio ex art. 417 bis, comma I, cod. proc.
Parte convenuta
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 27.6.2025 la ricorrente – premesso che: è docente di ruolo del
[...]
siccome assunta con contratto a tempo indeterminato con decorrenza Controparte_1 giuridica ed economica 1.9.2013, in servizio presso istituzione scolastica ricadente nella competenza del Tribunale di Brescia - lamenta l'erronea ricostruzione della carriera al fine di beneficiare del servizio complessivamente reso, non avendo l'amministrazione convenuta computato l'annualità 2013, ancorchè regolarmente svolta, dai periodi oggetto di ricostruzione.
La ricorrente rileva che l'amministrazione convenuta - sulla scorta di una erronea interpretazione del dettato normativo dell'art.9, commi 1 e 2 del d.l. 31.05.2010 n.78 (conv. con L. 30.07.2010 n. 122), come modificato dall'art.1, co. 1 del d.P.R. 04.09.2013 n. 122 che aveva previsto, per il triennio 2010-
2013, che il trattamento economico complessivo dei dipendenti non potesse superare quello attribuito pagina 1 di 5 per l'anno 2010, così addivenendosi ad un “congelamento stipendiale” derivante dal divieto di incrementare gli importi dovuti in ragione dell'eventuale maturazione di uno scatto stipendiale – ha assunto che l'annualità in questione non avesse alcun valore giuridico ed economico nello sviluppo della carriera del docente, così creando una fittizia interruzione in un iter unitario.
La ricorrente - richiamato quanto acclarato dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. Sez. Lav.
21.5.2025 nn.131618 e 13619) - rileva che il mancato computo dell'annualità ha comportato la sterilizzazione nel complessivo calcolo dell'anzianità di servizio, con ogni effetto ai fini sia della individuazione dei livelli stipendiali disciplinati dalla fonte pattizia sia ai fini della valutazione della effettiva carriera nell'applicazione di tutti quegli istituti che, secondo la disciplina normativa e pattizia, sono connessi a tale presupposto nella gestione del rapporto di lavoro, quali le operazioni di mobilità, di compilazione delle graduatorie interne di istituti per l'individuazione dei perdenti posto, ovvero l'individuazione dei requisiti per l'accesso al trattamento pensionistico.
La ricorrente ha quindi formulato le seguenti conclusioni:
a) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a vedersi riconosciuto e valutato ai fini giuridici
e dell'anzianità di servizio l'anno 2013 nella ricostruzione della propria carriera;
b) nonché, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ad ottenere una nuova ricostruzione integrale di carriera con inclusione dell'anno 2013 e riconoscimento ai fini giuridici di tutta
l'anzianità di servizio complessivamente maturata;
c) per l'effetto, condannare il ad effettuare una nuova Controparte_1 ricostruzione integrale della carriera del ricorrente che includa anche l'anno 2013 ai fini giuridici;
d) in ogni caso, dichiarare la nullità e/o annullamento o comunque disapplicare ex art. 63 del
D.Lgs. 30.03.2001 n. 165 smi di qualsiasi atto e/o provvedimento lesivo degli interessi e dei diritti del ricorrente, siccome irrimediabilmente illegittimo e/o invalido, laddove non viene riconosciuto ad ogni effetto giuridico, di anzianità di servizio e di carriera l'anno 2013.
Con condanna dell'Amministrazione resistente al pagamento dei diritti, degli onorari e delle spese di giudizio, oltre ad IVA e CPA come per legge, con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario, avv. Guido Marone.
Si è costituito il che ha contestato quanto dedotto dalla ricorrente Controparte_1
e ha così concluso:
In via pregiudiziale, in base alla qualificazione della domanda
pagina 2 di 5 a) valutare la necessità di estendere il contraddittorio all' sulla pretesa di recuperare l'anno CP_3
2013 “ai fini economici”;
b) dichiarare inammissibile l'eventuale pretesa (aggiuntiva o subordinata) di recuperare l'anno 2013
“ai fini giuridici”.
Nel merito: in via principale, dichiarare prescritto il diritto azionato o comunque rigettare la domanda in quanto infondata in fatto ed in diritto;
in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda di ricostruzione della carriera, dichiarare prescritti i diritti patrimoniali conseguenti maturati in data anteriore al quinquennio precedente la notifica del ricorso introduttivo.
In applicazione dell'art. 91 c.p.c. condannare parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, non sussistendo ragioni per disporne la compensazione».
Con le note di trattazione scritta ex art.127 ter c.p.c. la ricorrente ha insistito per ottenere la pronuncia richiesta in relazione al riconoscimento ai fini giuridici, previdenziali e di carriera dell'anzianità di servizio maturata nell'anno 2013; ha dichiarato di rinunciare agli atti ex art.306 c.p.c. limitatamente ai capi della domanda relativi al riconoscimento dell'annualità 2013 ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali e, per l'effetto, alla condanna al pagamento delle differenze maturate, fatti comunque salvi gli effetti interruttivi della prescrizione ai sensi dell'art. 2945 cod. civ..
Con le note di trattazione scritta il ha ribadito le conclusioni già Controparte_1 rassegnate.
***
La questione oggetto di causa è stata definita dalla Corte di Cassazione con le recenti sentenze 13618 e
13619 del 21.5.2025 con cui, risolvendo il contrasto esistente nella giurisprudenza, ha rilevato – esaminato il complessivo quadro normativo relativo al cd. blocco delle progressioni stipendiali, ossia l'art.9, commi 21 e 23 del d.l. n. 78/2010 conv. con L. n. 122/2010, prorogato per l'anno 2013 dall'art.1 del D.P.R. n. 122/2013 - che è maggiormente rispondente al tenore testuale ed alla ratio delle disposizioni sopra richiamate la tesi che, ferma la non sovrapposizione, anche in ambito scolastico, fra effetti giuridici ed effetti economici dell'anzianità di servizio, esclude che, in difetto di intervento della contrattazione collettiva, l'annualità del 2013 possa essere utilmente fatta valere dal personale docente ed ATA ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali per il periodo successivo al
2014.
Con le citate sentenze la Corte di Cassazione ha rilevato che la “non utilità” degli anni di servizio è limitata ai soli effetti economici e quindi al meccanismo di avanzamento automatico per fasce pagina 3 di 5 stipendiali, mentre non si estende a quelli giuridici. In particolare sulla questione la Corte di Cassazione con la sentenza 13618/2025 ha precisato che La “non utilità” degli anni di servizio va, però, limitata ai soli effetti economici della stessa e, quindi, al meccanismo di avanzamento automatico per fasce stipendiali e non si estende a quelli giuridici, che riguardano in ambito scolastico plurimi istituti fra i quali, in via esemplificativa, si possono ricordare la mobilità, le selezioni interne finalizzate all'assegnazione di specifici progetti, l'individuazione delle posizioni eccedentarie, la partecipazione al concorso per dirigente scolastico. Ciò comporta che nei casi in cui, come nella fattispecie, in sede di ricostruzione della carriera l'amministrazione procede al riconoscimento dell'anzianità maturata nel servizio in epoca antecedente all'immissione in ruolo, occorre mantenere distinta l'anzianità utile ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali (interessata dalla normativa di blocco) da quella che il docente può far valere a tutti gli altri fini, che non può risentire della “sterilizzazione” qui in discussione, i cui effetti restano limitati a quelli meramente economici. L'anzianità del 2013 concorre, quindi, a determinare la complessiva anzianità di servizio del docente, restando solo escluso che della stessa si debba tener conto ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali sino a quando, reperite le necessarie risorse, il recupero sarà espressamente previsto dalla contrattazione collettiva».
Tenuto conto dell'approdo della Corte di Cassazione sulle questioni dedotte in giudizio, può essere accolta la domanda della ricorrente volta ad ottenere il riconoscimento dell'anno 2013 ai fini giuridici.
Deve tuttavia darsi atto che, con le note di trattazione scritta, la parte ricorrente ha dichiarato di rinunciare agli atti ex art.306 c.p.c. limitatamente ai capi della domanda relativi al riconoscimento dell'annualità 2013 ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali e, per l'effetto, alla condanna al pagamento delle differenze maturate.
La dichiarazione di rinuncia è incongruente con le conclusioni rassegnate in ricorso, che non contemplavano il riconoscimento dell'anno 2013 ai fini economici per l'inserimento nelle diverse fasce stipendiali. Non è quindi dato cogliere a cosa la ricorrente abbia inteso rinunciare con le note di trattazione scritta.
Sono ravvisabili gravi ed eccezionali ragioni che giustificano la compensazione integrale delle spese di lite. Al riguardo vengono in considerazione, oltre alla complessità delle questioni giuridiche, che hanno dato luogo a opposti orientamenti giurisprudenziali su cui è intervenuta la Corte di Cassazione con le citate sentenze, la rilevata incongruente condotta processuale della parte ricorrente, volta immotivatamente a confondere sul reale oggetto del giudizio, valutata anche alla luce di quanto richiesto nella fase antecedente all'instaurazione del processo allorchè la parte ricorrente (come da doc.
pagina 4 di 5 3) inviava alla amministrazione scolastica una diffida con cui, non si limitava a richiedere il riconoscimento dell'anno 2013 ai fini giuridici, ma anche ai fini dell'adeguamento stipendiale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda e/o eccezione rigettata, così dispone:
1) Dichiara il diritto della ricorrente al riconoscimento dell'anzianità maturata nell'anno di servizio
2013 ai soli fini giuridici e, per l'effetto, condanna il ad Controparte_1 effettuare una nuova ricostruzione della carriera della ricorrente che includa, ai soli fini giuridici, l'anno 2013.
2) Spese compensate.
Brescia, 26 novembre 2025
La giudice
DA ER
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Sezione lavoro, previdenza ed assistenza obbligatoria
Il Tribunale in funzione di giudice del lavoro nella persona della giudice DA ER ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. Guido Marone Parte_1
Parte ricorrente contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1
(C.F. ) Controparte_2 P.IVA_2 in proprio ex art. 417 bis, comma I, cod. proc.
Parte convenuta
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 27.6.2025 la ricorrente – premesso che: è docente di ruolo del
[...]
siccome assunta con contratto a tempo indeterminato con decorrenza Controparte_1 giuridica ed economica 1.9.2013, in servizio presso istituzione scolastica ricadente nella competenza del Tribunale di Brescia - lamenta l'erronea ricostruzione della carriera al fine di beneficiare del servizio complessivamente reso, non avendo l'amministrazione convenuta computato l'annualità 2013, ancorchè regolarmente svolta, dai periodi oggetto di ricostruzione.
La ricorrente rileva che l'amministrazione convenuta - sulla scorta di una erronea interpretazione del dettato normativo dell'art.9, commi 1 e 2 del d.l. 31.05.2010 n.78 (conv. con L. 30.07.2010 n. 122), come modificato dall'art.1, co. 1 del d.P.R. 04.09.2013 n. 122 che aveva previsto, per il triennio 2010-
2013, che il trattamento economico complessivo dei dipendenti non potesse superare quello attribuito pagina 1 di 5 per l'anno 2010, così addivenendosi ad un “congelamento stipendiale” derivante dal divieto di incrementare gli importi dovuti in ragione dell'eventuale maturazione di uno scatto stipendiale – ha assunto che l'annualità in questione non avesse alcun valore giuridico ed economico nello sviluppo della carriera del docente, così creando una fittizia interruzione in un iter unitario.
La ricorrente - richiamato quanto acclarato dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. Sez. Lav.
21.5.2025 nn.131618 e 13619) - rileva che il mancato computo dell'annualità ha comportato la sterilizzazione nel complessivo calcolo dell'anzianità di servizio, con ogni effetto ai fini sia della individuazione dei livelli stipendiali disciplinati dalla fonte pattizia sia ai fini della valutazione della effettiva carriera nell'applicazione di tutti quegli istituti che, secondo la disciplina normativa e pattizia, sono connessi a tale presupposto nella gestione del rapporto di lavoro, quali le operazioni di mobilità, di compilazione delle graduatorie interne di istituti per l'individuazione dei perdenti posto, ovvero l'individuazione dei requisiti per l'accesso al trattamento pensionistico.
La ricorrente ha quindi formulato le seguenti conclusioni:
a) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a vedersi riconosciuto e valutato ai fini giuridici
e dell'anzianità di servizio l'anno 2013 nella ricostruzione della propria carriera;
b) nonché, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ad ottenere una nuova ricostruzione integrale di carriera con inclusione dell'anno 2013 e riconoscimento ai fini giuridici di tutta
l'anzianità di servizio complessivamente maturata;
c) per l'effetto, condannare il ad effettuare una nuova Controparte_1 ricostruzione integrale della carriera del ricorrente che includa anche l'anno 2013 ai fini giuridici;
d) in ogni caso, dichiarare la nullità e/o annullamento o comunque disapplicare ex art. 63 del
D.Lgs. 30.03.2001 n. 165 smi di qualsiasi atto e/o provvedimento lesivo degli interessi e dei diritti del ricorrente, siccome irrimediabilmente illegittimo e/o invalido, laddove non viene riconosciuto ad ogni effetto giuridico, di anzianità di servizio e di carriera l'anno 2013.
Con condanna dell'Amministrazione resistente al pagamento dei diritti, degli onorari e delle spese di giudizio, oltre ad IVA e CPA come per legge, con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario, avv. Guido Marone.
Si è costituito il che ha contestato quanto dedotto dalla ricorrente Controparte_1
e ha così concluso:
In via pregiudiziale, in base alla qualificazione della domanda
pagina 2 di 5 a) valutare la necessità di estendere il contraddittorio all' sulla pretesa di recuperare l'anno CP_3
2013 “ai fini economici”;
b) dichiarare inammissibile l'eventuale pretesa (aggiuntiva o subordinata) di recuperare l'anno 2013
“ai fini giuridici”.
Nel merito: in via principale, dichiarare prescritto il diritto azionato o comunque rigettare la domanda in quanto infondata in fatto ed in diritto;
in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda di ricostruzione della carriera, dichiarare prescritti i diritti patrimoniali conseguenti maturati in data anteriore al quinquennio precedente la notifica del ricorso introduttivo.
In applicazione dell'art. 91 c.p.c. condannare parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, non sussistendo ragioni per disporne la compensazione».
Con le note di trattazione scritta ex art.127 ter c.p.c. la ricorrente ha insistito per ottenere la pronuncia richiesta in relazione al riconoscimento ai fini giuridici, previdenziali e di carriera dell'anzianità di servizio maturata nell'anno 2013; ha dichiarato di rinunciare agli atti ex art.306 c.p.c. limitatamente ai capi della domanda relativi al riconoscimento dell'annualità 2013 ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali e, per l'effetto, alla condanna al pagamento delle differenze maturate, fatti comunque salvi gli effetti interruttivi della prescrizione ai sensi dell'art. 2945 cod. civ..
Con le note di trattazione scritta il ha ribadito le conclusioni già Controparte_1 rassegnate.
***
La questione oggetto di causa è stata definita dalla Corte di Cassazione con le recenti sentenze 13618 e
13619 del 21.5.2025 con cui, risolvendo il contrasto esistente nella giurisprudenza, ha rilevato – esaminato il complessivo quadro normativo relativo al cd. blocco delle progressioni stipendiali, ossia l'art.9, commi 21 e 23 del d.l. n. 78/2010 conv. con L. n. 122/2010, prorogato per l'anno 2013 dall'art.1 del D.P.R. n. 122/2013 - che è maggiormente rispondente al tenore testuale ed alla ratio delle disposizioni sopra richiamate la tesi che, ferma la non sovrapposizione, anche in ambito scolastico, fra effetti giuridici ed effetti economici dell'anzianità di servizio, esclude che, in difetto di intervento della contrattazione collettiva, l'annualità del 2013 possa essere utilmente fatta valere dal personale docente ed ATA ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali per il periodo successivo al
2014.
Con le citate sentenze la Corte di Cassazione ha rilevato che la “non utilità” degli anni di servizio è limitata ai soli effetti economici e quindi al meccanismo di avanzamento automatico per fasce pagina 3 di 5 stipendiali, mentre non si estende a quelli giuridici. In particolare sulla questione la Corte di Cassazione con la sentenza 13618/2025 ha precisato che La “non utilità” degli anni di servizio va, però, limitata ai soli effetti economici della stessa e, quindi, al meccanismo di avanzamento automatico per fasce stipendiali e non si estende a quelli giuridici, che riguardano in ambito scolastico plurimi istituti fra i quali, in via esemplificativa, si possono ricordare la mobilità, le selezioni interne finalizzate all'assegnazione di specifici progetti, l'individuazione delle posizioni eccedentarie, la partecipazione al concorso per dirigente scolastico. Ciò comporta che nei casi in cui, come nella fattispecie, in sede di ricostruzione della carriera l'amministrazione procede al riconoscimento dell'anzianità maturata nel servizio in epoca antecedente all'immissione in ruolo, occorre mantenere distinta l'anzianità utile ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali (interessata dalla normativa di blocco) da quella che il docente può far valere a tutti gli altri fini, che non può risentire della “sterilizzazione” qui in discussione, i cui effetti restano limitati a quelli meramente economici. L'anzianità del 2013 concorre, quindi, a determinare la complessiva anzianità di servizio del docente, restando solo escluso che della stessa si debba tener conto ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali sino a quando, reperite le necessarie risorse, il recupero sarà espressamente previsto dalla contrattazione collettiva».
Tenuto conto dell'approdo della Corte di Cassazione sulle questioni dedotte in giudizio, può essere accolta la domanda della ricorrente volta ad ottenere il riconoscimento dell'anno 2013 ai fini giuridici.
Deve tuttavia darsi atto che, con le note di trattazione scritta, la parte ricorrente ha dichiarato di rinunciare agli atti ex art.306 c.p.c. limitatamente ai capi della domanda relativi al riconoscimento dell'annualità 2013 ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali e, per l'effetto, alla condanna al pagamento delle differenze maturate.
La dichiarazione di rinuncia è incongruente con le conclusioni rassegnate in ricorso, che non contemplavano il riconoscimento dell'anno 2013 ai fini economici per l'inserimento nelle diverse fasce stipendiali. Non è quindi dato cogliere a cosa la ricorrente abbia inteso rinunciare con le note di trattazione scritta.
Sono ravvisabili gravi ed eccezionali ragioni che giustificano la compensazione integrale delle spese di lite. Al riguardo vengono in considerazione, oltre alla complessità delle questioni giuridiche, che hanno dato luogo a opposti orientamenti giurisprudenziali su cui è intervenuta la Corte di Cassazione con le citate sentenze, la rilevata incongruente condotta processuale della parte ricorrente, volta immotivatamente a confondere sul reale oggetto del giudizio, valutata anche alla luce di quanto richiesto nella fase antecedente all'instaurazione del processo allorchè la parte ricorrente (come da doc.
pagina 4 di 5 3) inviava alla amministrazione scolastica una diffida con cui, non si limitava a richiedere il riconoscimento dell'anno 2013 ai fini giuridici, ma anche ai fini dell'adeguamento stipendiale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda e/o eccezione rigettata, così dispone:
1) Dichiara il diritto della ricorrente al riconoscimento dell'anzianità maturata nell'anno di servizio
2013 ai soli fini giuridici e, per l'effetto, condanna il ad Controparte_1 effettuare una nuova ricostruzione della carriera della ricorrente che includa, ai soli fini giuridici, l'anno 2013.
2) Spese compensate.
Brescia, 26 novembre 2025
La giudice
DA ER
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209
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