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Sentenza 27 dicembre 2025
Sentenza 27 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 27/12/2025, n. 4757 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4757 |
| Data del deposito : | 27 dicembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 7862/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, Sez. spec. in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'U.E., nella persona del Giudice SA TT, in esito all'udienza del 17.12.2025, disposta ai sensi degli artt. 281sexies e 281terdecies c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio avente ad oggetto il riconoscimento della cittadinanza italiana proposto da:
nata a [...], Perù, il 2 febbraio 1947; Parte_1 nato a [...], Callao, Perù, il 4 luglio 1966; Parte_2
, nato a [...], Lima, Perù, il 21 settembre 1990; Parte_3 nato a [...], Callao, Perù, il 3 settembre 1967; Parte_4 nato a [...], Lima, Perù, il 13 febbraio 2000; Parte_5
nato a [...], Lima, Perù il 15 aprile 2002; Parte_6 nata a [...], Callao, Perù il 24 dicembre 1968; Parte_7 nata a [...], Lima, Perù, il 31 maggio 2004; Controparte_1 nata a [...], Callao, Perù, il 20 aprile 1970, in proprio Parte_8
e n.q. esercente la responsabilità genitoriale sul figlio minore Persona_1 nato a [...], Lima, Perù, il 31 luglio 2006, qui rappresentato anche dal padre
[...]
Persona_2
nata a [...], Lima, Perù, il 30 maggio 2000; Controparte_2 nata a [...], Lima, Perù, il 20 agosto 2001; Controparte_3
nato a [...], Lima, Perù il 16 giugno 2004; Parte_9 rappresentati e difesi dall'avv. prof. Vincenzo Zeno-Zencovich, elettivamente domiciliati presso il suo studio in Roma, vicolo Orbitelli 31, giusta procura in atti
PARTE RICORRENTE contro
Il Giudice SA TT Pag. 1 di 5 ; Controparte_4
PARTE RESISTENTE con l'intervento del
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BARI;
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
I ricorrenti hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, esponendo di essere discendenti in linea diretta di cittadina Persona_3 italiana, nata a [...] il [...].
FATTO
Il ricorso. Con atto depositato in data 19/07/2024, i ricorrenti hanno dedotto che
[...] era loro ava e, a dimostrazione del loro diritto di cittadinanza, hanno Per_3 rappresentato il seguente albero genealogico:
emigrava in Perù, dove si sposava con , di nazionalità peruviana, Persona_3 Per_4
e dalla loro unione nasceva a Callao, Perù, il 2 febbraio 1947, l'odierna ricorrente
[...]
. Dalla unione di quest'ultima con nascevano quattro Parte_1 Controparte_5 figli, attuali ricorrenti: , nato a [...], Callao, Perù, il 4 luglio 1966, Parte_2
, nato a [...], Callao, Perù, il 3 settembre 1967, Parte_4 [...]
nata a [...], Callao, Perù, il 24 dicembre 1968 e Parte_7 Parte_8
, nata a [...], Callao, Perù, il 20 aprile 1970. In data 23 novembre 1989 in
[...]
Lima, Perù, contraeva matrimonio con e Parte_2 Persona_5 procreavano , nato a [...], Lima, Perù, il 21 settembre 1990, Parte_3 ricorrente. In data30 ottobre 1996, in Santiago de Surco, Lima, Perù, Parte_4
, contraeva matrimonio con e da detta unione nascevano due
[...] Persona_6 figli, odierni ricorrenti: nato a [...], Lima, Perù, il 13 Parte_5 febbraio2000 e nato a [...], Lima, Perù, il15 aprile2002. Parte_6
In data 21 ottobre 2000, a Lima, Perù, si sposava con Parte_7 [...]
e da tale unione il 31.05.2004, in Perù, nasceva , Persona_7 Controparte_1 odierna ricorrente.
Il Giudice SA TT Pag. 2 di 5 In data 20 marzo 1999 in San Borja, Lima, Perù, contraeva Parte_8 matrimonio con e da tale unione nascevano quattro figli, odierni Persona_2 ricorrenti: nata a [...], Lima, Perù, il 30 maggio 2000, Controparte_2
nata a [...], Lima, Perù, il 20 agosto 2001, Controparte_3 [...] nato a [...], Lima, Perù, il 16giugno 2004 e Parte_9 Persona_1 nato a [...], Lima, Perù, il 31 luglio2006.
[...]
La parte ricorrente ha quindi sostenuto che, avendo l'ava mantenuto sempre la cittadinanza italiana, l'ha trasmessa iure sanguinis a suoi successori, sicché ne ha chiesto l'accertamento giudiziale a seguito del silenzio perpetrato dalla P.A.
Il processo. Ritualmente evocata in giudizio, l'Amministrazione non si è costituita in giudizio.
Fissata l'udienza di comparizione e omessa ogni attività istruttoria, la causa viene decisa ex artt. 281sexies e 281terdecies c.p.c. in esito all'udienza del 17 dicembre 2025, con deposito del dispositivo e dei motivi in quanto linearmente strutturata in fatto ed in diritto.
DIRITTO
La domanda è fondata.
La competenza territoriale. In primo luogo, il Tribunale adito è territorialmente competente, poiché, ai sensi dell'art. 4 comma 5 del D. L. n. 13/2017, “quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani”.
Nel caso di specie, l'ava cittadino italiano è nato a [...] in data [...], come risulta dall'estratto dell'atto di nascita rilasciato dal Comune di Monopoli il 30.05.2023 ed allegato al ricorso.
L'inquadramento della domanda. Nel merito, secondo la normativa in vigore prima dell'adozione del D.L. 36/25, applicabile alla fattispecie ratione temporis, l'accertamento della cittadinanza italiana nel caso di ava coniugata con cittadino straniero anteriormente al 1° gennaio 1948, nato prima di tale data e nel vigore della L. 255 del 1912, deve essere effettuato in via giudiziale, secondo quanto stabilito con sentenza della Corte di Cassazione
a Sezioni Unite del 25/02/2009, n. 44661. La sentenza sopra richiamata, facendo riferimento anche alle situazioni preesistenti all'entrata in vigore della Costituzione, ha riconosciuto che il diritto di cittadinanza è uno status permanente ed imprescrittibile, giustiziabile in ogni tempo se la sua illegittima privazione perdura anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione a causa di una norma discriminatoria dichiarata incostituzionale.
Invero la pronuncia citata è il risultato dell'evoluzione giurisprudenziale condotta attraverso due pronunce della Corte costituzionale: in primo luogo, la sentenza n. 30 del 1983 con cui era stata dichiarata l'illegittimità dell'articolo 1 n. 1 della legge n. 555 del 1912 nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina;
ancora prima, la pronuncia n. 87 del 1975 della stessa Corte aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma terzo, della legge 13 giugno 1912, n. 555, nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna che si sposava con cittadino straniero. In particolare, la Corte aveva ritenuto che la norma violasse palesemente anche l'art. 29 della Costituzione in quanto comminava una gravissima disuguaglianza morale, giuridica e politica dei coniugi e poneva la donna in uno stato di evidente inferiorità, privandola automaticamente, per il solo fatto del matrimonio, dei diritti del cittadino italiano.
L'accertamento della cittadinanza italiana. La linea di discendenza riportata in ricorso trova esatto riscontro nella documentazione versata in atti, debitamente tradotta ed apostillata.
Risulta infatti che l'ava non ha mai perso la cittadinanza italiana, trasmettendola alla parte ricorrente.
Peraltro, conformemente alla giurisprudenza innanzi citata, gli effetti prodotti da una legge ingiusta e discriminante nei rapporti di filiazione e coniugio e sullo stato di cittadinanza, che perdurino nel tempo, non possono che venire meno, anche in caso di morte di taluno degli ascendenti, con la cessazione di efficacia di tale legge, che decorre dal 1° gennaio 1948, data dalla quale la cittadinanza deve ritenersi automaticamente recuperata per coloro che l'hanno
essere coniugata con cittadino straniero anteriormente al 1 gennaio 1948, in quanto la perdita senza la volontà della titolare della cittadinanza è effetto perdurante, dopo la data indicata, della norma incostituzionale, effetto che contrasta con il principio della parità dei sessi e della eguaglianza giuridica e morale dei coniugi (artt. 3 e 29 Cost.). Per lo stesso principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1° gennaio 1948, anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della L. n. 555 del 1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria”.
Il Giudice SA TT Pag. 4 di 5 perduta o non l'hanno acquistata a causa di una norma ingiusta, ove non vi sia stata una espressa rinuncia allo status di cittadino degli aventi diritto.
Pertanto, deve essere accolta la domanda avanzata, dichiarando parte ricorrente cittadina italiana dalla nascita e ordinando al di adottare i provvedimenti Controparte_4 conseguenti.
Le spese di lite. Le spese possono essere compensate alla luce del fatto che non v'è stato alcun reale contenzioso con l'Amministrazione, la quale non ha risposto alla parte ricorrente senza tuttavia mai negare la sussistenza del relativo diritto. La scelta legittima di agire davanti al Giudice Ordinario per l'accertamento del diritto alla cittadinanza, anche di fronte al ritardo conclamato della P.A., non giustifica però la sua condanna alle spese.
La presente sentenza, che costituisce parte integrante del verbale dell'udienza nella quale viene pronunciata, si ha per pubblicata con la sottoscrizione, seguita dall'immediato deposito in cancelleria.
Il Cancelliere provvederà agli adempimenti di cui all'art. 35 disp. att. cpc.
P.Q.M.
il Tribunale di Bari, sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea, in composizione monocratica, in esito all'udienza del 17.12.2025 definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da parte ricorrente, come in epigrafe identificata, nei confronti del
, così provvede: Controparte_4
1. DICHIARA la parte ricorrente , ordinando al Parte_10 [...]
e, per esso, all'Ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere alle CP_4 iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
2. COMPENSA le spese di lite.
Bari, 26 dicembre 2025
Il Giudice
SA TT
Il Giudice SA TT Pag. 5 di 5 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 In detta pronuncia è stato affermato che “la titolarità della cittadinanza italiana va riconosciuta in sede giudiziaria, indipendentemente dalla dichiarazione resa dall'interessata ai sensi della L. n. 151 del 1975, art. 219, alla donna che l'ha perduta per
Il Giudice SA TT Pag. 3 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, Sez. spec. in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'U.E., nella persona del Giudice SA TT, in esito all'udienza del 17.12.2025, disposta ai sensi degli artt. 281sexies e 281terdecies c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio avente ad oggetto il riconoscimento della cittadinanza italiana proposto da:
nata a [...], Perù, il 2 febbraio 1947; Parte_1 nato a [...], Callao, Perù, il 4 luglio 1966; Parte_2
, nato a [...], Lima, Perù, il 21 settembre 1990; Parte_3 nato a [...], Callao, Perù, il 3 settembre 1967; Parte_4 nato a [...], Lima, Perù, il 13 febbraio 2000; Parte_5
nato a [...], Lima, Perù il 15 aprile 2002; Parte_6 nata a [...], Callao, Perù il 24 dicembre 1968; Parte_7 nata a [...], Lima, Perù, il 31 maggio 2004; Controparte_1 nata a [...], Callao, Perù, il 20 aprile 1970, in proprio Parte_8
e n.q. esercente la responsabilità genitoriale sul figlio minore Persona_1 nato a [...], Lima, Perù, il 31 luglio 2006, qui rappresentato anche dal padre
[...]
Persona_2
nata a [...], Lima, Perù, il 30 maggio 2000; Controparte_2 nata a [...], Lima, Perù, il 20 agosto 2001; Controparte_3
nato a [...], Lima, Perù il 16 giugno 2004; Parte_9 rappresentati e difesi dall'avv. prof. Vincenzo Zeno-Zencovich, elettivamente domiciliati presso il suo studio in Roma, vicolo Orbitelli 31, giusta procura in atti
PARTE RICORRENTE contro
Il Giudice SA TT Pag. 1 di 5 ; Controparte_4
PARTE RESISTENTE con l'intervento del
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BARI;
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
I ricorrenti hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, esponendo di essere discendenti in linea diretta di cittadina Persona_3 italiana, nata a [...] il [...].
FATTO
Il ricorso. Con atto depositato in data 19/07/2024, i ricorrenti hanno dedotto che
[...] era loro ava e, a dimostrazione del loro diritto di cittadinanza, hanno Per_3 rappresentato il seguente albero genealogico:
emigrava in Perù, dove si sposava con , di nazionalità peruviana, Persona_3 Per_4
e dalla loro unione nasceva a Callao, Perù, il 2 febbraio 1947, l'odierna ricorrente
[...]
. Dalla unione di quest'ultima con nascevano quattro Parte_1 Controparte_5 figli, attuali ricorrenti: , nato a [...], Callao, Perù, il 4 luglio 1966, Parte_2
, nato a [...], Callao, Perù, il 3 settembre 1967, Parte_4 [...]
nata a [...], Callao, Perù, il 24 dicembre 1968 e Parte_7 Parte_8
, nata a [...], Callao, Perù, il 20 aprile 1970. In data 23 novembre 1989 in
[...]
Lima, Perù, contraeva matrimonio con e Parte_2 Persona_5 procreavano , nato a [...], Lima, Perù, il 21 settembre 1990, Parte_3 ricorrente. In data30 ottobre 1996, in Santiago de Surco, Lima, Perù, Parte_4
, contraeva matrimonio con e da detta unione nascevano due
[...] Persona_6 figli, odierni ricorrenti: nato a [...], Lima, Perù, il 13 Parte_5 febbraio2000 e nato a [...], Lima, Perù, il15 aprile2002. Parte_6
In data 21 ottobre 2000, a Lima, Perù, si sposava con Parte_7 [...]
e da tale unione il 31.05.2004, in Perù, nasceva , Persona_7 Controparte_1 odierna ricorrente.
Il Giudice SA TT Pag. 2 di 5 In data 20 marzo 1999 in San Borja, Lima, Perù, contraeva Parte_8 matrimonio con e da tale unione nascevano quattro figli, odierni Persona_2 ricorrenti: nata a [...], Lima, Perù, il 30 maggio 2000, Controparte_2
nata a [...], Lima, Perù, il 20 agosto 2001, Controparte_3 [...] nato a [...], Lima, Perù, il 16giugno 2004 e Parte_9 Persona_1 nato a [...], Lima, Perù, il 31 luglio2006.
[...]
La parte ricorrente ha quindi sostenuto che, avendo l'ava mantenuto sempre la cittadinanza italiana, l'ha trasmessa iure sanguinis a suoi successori, sicché ne ha chiesto l'accertamento giudiziale a seguito del silenzio perpetrato dalla P.A.
Il processo. Ritualmente evocata in giudizio, l'Amministrazione non si è costituita in giudizio.
Fissata l'udienza di comparizione e omessa ogni attività istruttoria, la causa viene decisa ex artt. 281sexies e 281terdecies c.p.c. in esito all'udienza del 17 dicembre 2025, con deposito del dispositivo e dei motivi in quanto linearmente strutturata in fatto ed in diritto.
DIRITTO
La domanda è fondata.
La competenza territoriale. In primo luogo, il Tribunale adito è territorialmente competente, poiché, ai sensi dell'art. 4 comma 5 del D. L. n. 13/2017, “quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani”.
Nel caso di specie, l'ava cittadino italiano è nato a [...] in data [...], come risulta dall'estratto dell'atto di nascita rilasciato dal Comune di Monopoli il 30.05.2023 ed allegato al ricorso.
L'inquadramento della domanda. Nel merito, secondo la normativa in vigore prima dell'adozione del D.L. 36/25, applicabile alla fattispecie ratione temporis, l'accertamento della cittadinanza italiana nel caso di ava coniugata con cittadino straniero anteriormente al 1° gennaio 1948, nato prima di tale data e nel vigore della L. 255 del 1912, deve essere effettuato in via giudiziale, secondo quanto stabilito con sentenza della Corte di Cassazione
a Sezioni Unite del 25/02/2009, n. 44661. La sentenza sopra richiamata, facendo riferimento anche alle situazioni preesistenti all'entrata in vigore della Costituzione, ha riconosciuto che il diritto di cittadinanza è uno status permanente ed imprescrittibile, giustiziabile in ogni tempo se la sua illegittima privazione perdura anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione a causa di una norma discriminatoria dichiarata incostituzionale.
Invero la pronuncia citata è il risultato dell'evoluzione giurisprudenziale condotta attraverso due pronunce della Corte costituzionale: in primo luogo, la sentenza n. 30 del 1983 con cui era stata dichiarata l'illegittimità dell'articolo 1 n. 1 della legge n. 555 del 1912 nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina;
ancora prima, la pronuncia n. 87 del 1975 della stessa Corte aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma terzo, della legge 13 giugno 1912, n. 555, nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna che si sposava con cittadino straniero. In particolare, la Corte aveva ritenuto che la norma violasse palesemente anche l'art. 29 della Costituzione in quanto comminava una gravissima disuguaglianza morale, giuridica e politica dei coniugi e poneva la donna in uno stato di evidente inferiorità, privandola automaticamente, per il solo fatto del matrimonio, dei diritti del cittadino italiano.
L'accertamento della cittadinanza italiana. La linea di discendenza riportata in ricorso trova esatto riscontro nella documentazione versata in atti, debitamente tradotta ed apostillata.
Risulta infatti che l'ava non ha mai perso la cittadinanza italiana, trasmettendola alla parte ricorrente.
Peraltro, conformemente alla giurisprudenza innanzi citata, gli effetti prodotti da una legge ingiusta e discriminante nei rapporti di filiazione e coniugio e sullo stato di cittadinanza, che perdurino nel tempo, non possono che venire meno, anche in caso di morte di taluno degli ascendenti, con la cessazione di efficacia di tale legge, che decorre dal 1° gennaio 1948, data dalla quale la cittadinanza deve ritenersi automaticamente recuperata per coloro che l'hanno
essere coniugata con cittadino straniero anteriormente al 1 gennaio 1948, in quanto la perdita senza la volontà della titolare della cittadinanza è effetto perdurante, dopo la data indicata, della norma incostituzionale, effetto che contrasta con il principio della parità dei sessi e della eguaglianza giuridica e morale dei coniugi (artt. 3 e 29 Cost.). Per lo stesso principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1° gennaio 1948, anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della L. n. 555 del 1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria”.
Il Giudice SA TT Pag. 4 di 5 perduta o non l'hanno acquistata a causa di una norma ingiusta, ove non vi sia stata una espressa rinuncia allo status di cittadino degli aventi diritto.
Pertanto, deve essere accolta la domanda avanzata, dichiarando parte ricorrente cittadina italiana dalla nascita e ordinando al di adottare i provvedimenti Controparte_4 conseguenti.
Le spese di lite. Le spese possono essere compensate alla luce del fatto che non v'è stato alcun reale contenzioso con l'Amministrazione, la quale non ha risposto alla parte ricorrente senza tuttavia mai negare la sussistenza del relativo diritto. La scelta legittima di agire davanti al Giudice Ordinario per l'accertamento del diritto alla cittadinanza, anche di fronte al ritardo conclamato della P.A., non giustifica però la sua condanna alle spese.
La presente sentenza, che costituisce parte integrante del verbale dell'udienza nella quale viene pronunciata, si ha per pubblicata con la sottoscrizione, seguita dall'immediato deposito in cancelleria.
Il Cancelliere provvederà agli adempimenti di cui all'art. 35 disp. att. cpc.
P.Q.M.
il Tribunale di Bari, sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea, in composizione monocratica, in esito all'udienza del 17.12.2025 definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da parte ricorrente, come in epigrafe identificata, nei confronti del
, così provvede: Controparte_4
1. DICHIARA la parte ricorrente , ordinando al Parte_10 [...]
e, per esso, all'Ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere alle CP_4 iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
2. COMPENSA le spese di lite.
Bari, 26 dicembre 2025
Il Giudice
SA TT
Il Giudice SA TT Pag. 5 di 5 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 In detta pronuncia è stato affermato che “la titolarità della cittadinanza italiana va riconosciuta in sede giudiziaria, indipendentemente dalla dichiarazione resa dall'interessata ai sensi della L. n. 151 del 1975, art. 219, alla donna che l'ha perduta per
Il Giudice SA TT Pag. 3 di 5