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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 12/11/2025, n. 935 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 935 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 1598/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Fabrizio Di Sano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1598/2018, avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo, promossa da:
nato il [...] a [...], c.f. , e Parte_1 C.F._1
nata il [...], c.f. , residenti in Parte_2 C.F._2
Gaggiano, Via 2 Giugno, n. 18, domiciliati in Messina, in Via Luigi Cadorna, n. 2, rappresentati e difesi dagli avv.ti Corrado Cocivera e Marco Di Mauro, come da procura in atti
ATTORI
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede a Controparte_1
Milano, Viale Majno, n. 45, c.f. , e per essa con sede in Verona, P.IVA_1 CP_2
Piazzetta Monte n. 1, p.i. , domiciliata in Barcellona Pozzo di Gotto, Via del Mare, P.IVA_2
n. 103, rappresentata e difesa dall'avv. Nicola Andreozzi, giusta procura in atti
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come da note in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, notificato il 5/10/2018 e Parte_1 Parte_2 proponevano opposizione al decreto di ingiuntivo n. 280/2018 emesso dal Tribunale di Barcellona
pagina 1 di 7 Pozzo di Gotto in data 13/7/2018, con il quale veniva loro ingiunto il pagamento della somma “di
€ 33.938,87, oltre interessi al tasso, con i limiti e le decorrenze indicati in ricorso, fino al soddisfo
e le spese legali del presente procedimento, che liquida nella somma di € 286,00 per spese vive e
€ 850 per compensi, oltre spese generali come per legge, IVA e cassa” (v. doc. 1, decreto ingiuntivo). Gli opponenti lamentavano l'erroneità del titolo monitorio, eccependo preliminarmente l'incompetenza per territorio del Tribunale adito in favore del Tribunale di Pavia, in considerazione della natura di consumatori degli stessi;
nel merito, l'infondatezza della pretesa azionata, stante la prescrizione del credito ingiunto. Chiedevano, dunque la revoca del titolo monitorio opposto e in ogni caso che venisse dichiarata nulla la fideiussione prestata dalla signora
, con condanna al pagamento delle spese del giudizio. Parte_2
Con comparsa di costituzione e risposta del 24/1/2019 si costituiva in giudizio Controparte_1
la quale contestava l'opposizione chiedendo, previa concessione della provvisoria
[...] esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, la conferma dello stesso e, in subordine, la condanna degli opponenti al pagamento della eventuale minor somma accertata, con condanna degli stessi al pagamento delle spese processuali.
Con ordinanza del 26/4/2019 veniva concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto nei soli confronti di . La causa veniva, quindi, chiamata all'udienza del Parte_1
28/11/2019, all'esito della quale venivano concessi i termini di cui all'art. 183, co. 6, c.p.c.. Stante
l'assenza di richieste istruttorie, la causa veniva ritenuta matura per la decisione. Con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 10/6/2025 veniva trattenuta per la decisione con la concessione dei termini ivi previsti per il deposito delle comparse conclusionali e delle relative memorie di replica.
L'opposizione è fondata e va accolta in virtù dell'eccezione preliminare di rito sollevata da parte attrice.
In particolare, risulta meritevole di accoglimento l'eccezione di incompetenza per territorio sollevata da . Parte_1
Giova, anzitutto, premettere che non è in contestazione la residenza di entrambi gli ingiunti in
Gaggiano in via 2 Giugno n. 18, essendo tale indirizzo espressamente indicato nel corpo del ricorso monitorio proposto dall'odierna convenuta. Si aggiunga, al riguardo, che il CP_3 suddetto rientra nel circondario del Tribunale di Pavia.
pagina 2 di 7 Ciò posto, all'esito del giudizio e della disamina della documentazione acquisita non è emerso che il conto corrente il cui saldo debitore è stato posto a fondamento dell'azione intrapresa da
[...] sia stato contratto da nell'esercizio della propria attività Controparte_1 Parte_1 imprenditoriale o professionale. In coerenza a ciò, la odierna fattispecie va sussunta nell'ambito del rapporto contrattuale di tipo consumeristico, ciò da cui trarre l'applicabilità dell'art. 33 d.lgs.
206/2005 al fine di incidentalmente valutare la nullità, in quanto vessatoria, della clausola prevista dall'art. 20 del contratto del 26/10/1995, derogativa della competenza prescritta dalla lett. u) della citata disposizione (cfr. Cass. civ., sez. II, 07/05/2024, n. 12315; cfr. Cass. civ., sez. III,
26/04/2010, n. 9922, sull'art. 1469 bis c.c.).
Né, peraltro, quanto al domicilio indicato in seno al contratto de quo può concludersi che si tratti del domicilio elettivo del consumatore, non essendo stato fornito alcun elemento di prova utile allo scopo dall'odierna convenuta, che in merito all'eccezione sollevata si è invero limitata a dedurre che “Con riferimento alla presunta incompetenza del Giudice adito, perché secondo controparte si applicherebbe il Codice del Consumo, non avendo il sig. concluso il Pt_1 contratto nella “veste” di imprenditore, si è data prova che il sig. era un piccolo Pt_1 imprenditore edile, avente partita IVA n. (v. contratto conto corrente ed allegati sub P.IVA_3
2) e che la aveva “acceso il conto” e concesso l'affidamento in relazione alla sua attività CP_4 imprenditoriale. Viene meno, conseguentemente, la necessità di disquisire sulla competenza del
Tribunale adito e sulla perfetta legittimità del foro alternativo del luogo ove si è concluso il contratto” (pag. 2 comparsa conclusionale del 26/6/2025; cfr., in senso conforme, pagg.
2-3 comparsa di costituzione e risposta del 24/1/2019 e, inoltre, pag. 2 memoria ex art. 183, co. 6, n. 1,
c.p.c., in cui si legge unicamente che “In particolare, con riferimento alla incompetenza del
Giudice adito, l'odierna concludente ha dimostrato l'infondatezza della eccezione avversaria, dando adeguata prova che il sig. era un piccolo imprenditore edile, avente partita IVA n. Pt_1
, con la conseguenza che il Giudice adito era competente ad emettere il decreto P.IVA_4 opposto”). In effetti, dalla disamina del contratto di conto corrente del 26/10/1995 non è dato evincersi che il domicilio ivi riportato (Torregrotta, via XXI Ottobre n. 336) sia stato indicato per la definizione di tutte le vicende attinenti al contratto stesso, non essendovi alcuna indicazione nel corpo del contratto e delle condizioni allegate, fermo peraltro che il criterio di individuazione del pagina 3 di 7 foro competente convenuto prescinde altresì dal domicilio del correntista, piuttosto incentrandosi sulla “Sede o Filiale dello Stabilimento presso il quale si è costituito il rapporto”.
Che, dunque, abbia agito per scopi estranei all'attività imprenditoria svolta si Parte_1 desume dalle seguenti argomentazioni.
Nel corpo del contratto non vi è un esplicito riferimento all'attività di impresa individuale svolta dal e, a tal proposito, non appare dirimente l'indicazione quale indirizzo di domicilio della Pt_1 sede dell'impresa (come si desume dal raffronto con la visura camerale allegata: cfr. pagg.
9-10 dell'allegato n. 2 del fascicolo di parte convenuta), dal momento che, per un verso, come si ricava sempre dalla lettura della visura de qua, tale indirizzo corrisponde altresì con quello di residenza del debitore (non è facilmente leggibile, invero, il numero civico, ma al riguardo parte convenuta non ha dedotto né provato alcunché) e che, per altro verso, non vi è una logica inferenza tra la conclusione sostenuta dal convenuto (la strumentalità del conto corrente all'esercizio dell'attività imprenditoriale svolta dal correntista) e l'indicazione del suddetto indirizzo (quand'anche, cioè, riferito a quello della sede legale dell'impresa e non della residenza).
L'analisi del contratto di conto corrente controverso (pur allo scopo richiamato) non fornisce, dunque, alcun riscontro all'allegazione dell'odierno convenuto e, piuttosto, supporta la difesa attorea circa la mancata spendita della qualità di imprenditore in occasione della stipula del contratto de quo.
A questo proposito, poi, non assume rilievo il fatto che la qualifica suddetta compare nella segnalazione a sofferenza del 13/3/2006 (cfr. pag. 4 dell'allegato 2 del fascicolo di parte convenuta), trattandosi invero di atto interno all'istituto di credito (indirizzato di fatto alla
“direzione contenzioso”), nel corpo del quale peraltro si indica un numero di conto corrente ordinario apparentemente diverso (n. 8578.262.55) da quello riportato nell'intestazione del contratto di conto corrente per cui è causa (n. 327.11.20) e, poi, nella lettera di messa in mora del
15/3/2007 (n. 41033640: cfr. all. 4 fascicolo di parte convenuta).
Non è irrilevante, poi, in relazione all'incertezza sopra richiamata in merito all'identificazione del rapporto controverso, il fatto che, a fronte della specifica contestazione in parte qua sollevata da parte attrice nella prima memoria istruttoria del 3/2/2020 (ove si legge: “Tale documento aggiunto non è né può essere considerato un allegato al contratto (ed infatti non era neanche stato prodotto
pagina 4 di 7 in monitorio) pertanto sin d'ora si disconosce in maniera univoca e ad ogni effetto di legge
l'autenticità del documento 2 prodotto dall'odierna parte convenuta opposta. Considerato poi che il detto documento è stato prodotto in copia si disconosce in maniera univoca e ad ogni effetto di legge anche la conformità della copia all'originale”), l'odierna convenuta non abbia formulato specifiche controdeduzioni o richieste conseguenti, limitandosi ad affermare che “Tuttavia, poiché in caso di opposizione al decreto, in caso di contestazione, instaurandosi un giudizio ordinario, ove l'Istituto opposto è creditore in senso sostanziale, a completamento della documentazione occorrente ai fini della prova del credito, si depositano gli estratti conto-analitici e scalari relativi al rapporto di conto corrente in sofferenza n. 03290016981, originariamente n. 410033640 acceso il 26/10/1995 poi n. 300098809. Quanto alla eccezione sulla prescrizione, nella lettera di messa in mora prodotta agli atti è ovvio che risulti il numero del conto corrente originario n.
410033640 e non quello sofferenza n. 03290016981, avendo preso quest'ultima numerazione proprio a seguito del passaggio a sofferenza del rapporto”. E nondimeno, anche analizzando il primo degli estratti conto prodotti da parte convenuta con la memoria del 3/3/2020 si ricava che il numero di conto corrente ivi indicato è “0243.96/20” (cfr. e/c del 31/3/1994), mentre quello indicato nell'estratto di conto corrente coevo alla segnalazione a sofferenza sopra citata è il n.
“13251” (cfr. estratto conto del 31/3/2006), a riprova pertanto della insufficienza della documentazione richiamata a superare le criticità e le perplessità sollevate dagli odierni attori.
Rimane, in ogni caso e in via generale, irrilevante allo scopo la copiosa produzione documentale offerta da parte convenuta con la memoria del 3/3/2020, mancando il richiamo allo specifico documento utile ai presenti fini, peraltro dalla limitato al solo “contratto Controparte_1 conto corrente ed allegati sub 2” (cfr. pag. 3 comparsa conclusionale del 26/6/2025), come già sopra esposto invece non utili.
Da ultimo, il fatto che il contratto di conto corrente con scopertura sia tipicamente utilizzato nell'esercizio dell'attività d'impresa rimane, nella specie, al rango di mero indizio (peraltro nemmeno specificamente esaminato e valorizzato dalle difese dell'odierna convenuta), privo di riscontri esterni in virtù delle considerazioni finora esposte.
pagina 5 di 7 Ne viene che, in coerenza a quanto finora esposto ed in ossequio al foro del consumatore di cui all'art. 33 d.lgs. 206/2005, va rilevata l'incompetenza del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto in favore del Tribunale di Pavia.
Ad analoghe conclusioni si giunge, infine, con riferimento alla pretesa azionata dall'odierna convenuta nei confronti di quale fideiussore di Pur Parte_2 Parte_2 Parte_1 prescindendo dalla natura dell'obbligazione contratta da come sopra descritta e Parte_1 analizzata e procedendosi piuttosto alla valutazione delle ragioni sottese alla garanzia prestata dal fideiussore, se cioè frutto di una propria attività professionale o di collegamenti funzionali con l'attività svolta dal debitore principale (cfr. Cass. civ., sez. un., 27/02/2023, n. 5868), si osserva che, nella specie, dalle risultanze documentali in atti e tenuto conto delle generiche difese svolte dall'opposta non è emerso che quest'ultima abbia prestato la propria personale garanzia in favore di in ragione di uno specifico collegamento con l'attività svolta dal debitore Parte_1 principale o in ragione di quella personalmente esercitata dal garante, donde la fondatezza anche sotto tale profilo dell'eccezione di incompetenza sollevata.
Infine, si ricorda che la declaratoria di incompetenza deve essere disposta con sentenza, in virtù del principio affermato in giurisprudenza, secondo cui “In sede di opposizione a decreto ingiuntivo, il provvedimento recante la dichiarazione di incompetenza del giudice che ha emanato il decreto monitorio non è una decisione soltanto sulla competenza, ma presenta un duplice contenuto, di accoglimento in rito dell'opposizione e di caducazione, per nullità, del decreto, con la conseguenza che ad esso non si applica la previsione della forma conclusiva dell'ordinanza, di cui all'art. 279, comma 1, c.p.c., come modificato dall'art. 46 della l. n. 69 del 2009” (Cass. civ., sez. VI, 10/06/2019, n. 15579).
In conclusione, in accoglimento del motivo di opposizione in parte qua proposto da Pt_1
e da e con assorbimento di quelli ulteriori, va disposta la revoca
[...] Parte_2 del decreto ingiuntivo opposto n. 239/2021 e la declinazione della competenza dell'intestato
Tribunale in favore del Tribunale di Pavia.
Le spese del giudizio, liquidate in dispositivo nella misura minima tenuto conto dei criteri di cui
D.M. 55/2014 ed in particolare della non complessità della lite e delle questioni in fatto e in diritto affrontate, sono poste a carico della parte soccombente.
pagina 6 di 7
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. r.g. 1598/2018, disattesa ogni contraria istanza:
Revoca il decreto ingiuntivo n. 280/2018 emesso dal Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto in data 13/7/2018 e dichiara l'incompetenza per territorio del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto in favore del Tribunale di Pavia.
Condanna al pagamento in favore di e Controparte_1 Parte_1 Parte_2 delle spese di lite, che si liquidano in € 259,00 per spese ed in € 3.809,00 per
[...] compensi, oltre c.p.a., i.v.a. (se dovuta) e spese generali al 15%, come per legge.
Barcellona Pozzo di Gotto, 12/11/2025
IL GIUDICE
dott. Fabrizio Di Sano
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Fabrizio Di Sano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1598/2018, avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo, promossa da:
nato il [...] a [...], c.f. , e Parte_1 C.F._1
nata il [...], c.f. , residenti in Parte_2 C.F._2
Gaggiano, Via 2 Giugno, n. 18, domiciliati in Messina, in Via Luigi Cadorna, n. 2, rappresentati e difesi dagli avv.ti Corrado Cocivera e Marco Di Mauro, come da procura in atti
ATTORI
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede a Controparte_1
Milano, Viale Majno, n. 45, c.f. , e per essa con sede in Verona, P.IVA_1 CP_2
Piazzetta Monte n. 1, p.i. , domiciliata in Barcellona Pozzo di Gotto, Via del Mare, P.IVA_2
n. 103, rappresentata e difesa dall'avv. Nicola Andreozzi, giusta procura in atti
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come da note in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, notificato il 5/10/2018 e Parte_1 Parte_2 proponevano opposizione al decreto di ingiuntivo n. 280/2018 emesso dal Tribunale di Barcellona
pagina 1 di 7 Pozzo di Gotto in data 13/7/2018, con il quale veniva loro ingiunto il pagamento della somma “di
€ 33.938,87, oltre interessi al tasso, con i limiti e le decorrenze indicati in ricorso, fino al soddisfo
e le spese legali del presente procedimento, che liquida nella somma di € 286,00 per spese vive e
€ 850 per compensi, oltre spese generali come per legge, IVA e cassa” (v. doc. 1, decreto ingiuntivo). Gli opponenti lamentavano l'erroneità del titolo monitorio, eccependo preliminarmente l'incompetenza per territorio del Tribunale adito in favore del Tribunale di Pavia, in considerazione della natura di consumatori degli stessi;
nel merito, l'infondatezza della pretesa azionata, stante la prescrizione del credito ingiunto. Chiedevano, dunque la revoca del titolo monitorio opposto e in ogni caso che venisse dichiarata nulla la fideiussione prestata dalla signora
, con condanna al pagamento delle spese del giudizio. Parte_2
Con comparsa di costituzione e risposta del 24/1/2019 si costituiva in giudizio Controparte_1
la quale contestava l'opposizione chiedendo, previa concessione della provvisoria
[...] esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, la conferma dello stesso e, in subordine, la condanna degli opponenti al pagamento della eventuale minor somma accertata, con condanna degli stessi al pagamento delle spese processuali.
Con ordinanza del 26/4/2019 veniva concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto nei soli confronti di . La causa veniva, quindi, chiamata all'udienza del Parte_1
28/11/2019, all'esito della quale venivano concessi i termini di cui all'art. 183, co. 6, c.p.c.. Stante
l'assenza di richieste istruttorie, la causa veniva ritenuta matura per la decisione. Con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 10/6/2025 veniva trattenuta per la decisione con la concessione dei termini ivi previsti per il deposito delle comparse conclusionali e delle relative memorie di replica.
L'opposizione è fondata e va accolta in virtù dell'eccezione preliminare di rito sollevata da parte attrice.
In particolare, risulta meritevole di accoglimento l'eccezione di incompetenza per territorio sollevata da . Parte_1
Giova, anzitutto, premettere che non è in contestazione la residenza di entrambi gli ingiunti in
Gaggiano in via 2 Giugno n. 18, essendo tale indirizzo espressamente indicato nel corpo del ricorso monitorio proposto dall'odierna convenuta. Si aggiunga, al riguardo, che il CP_3 suddetto rientra nel circondario del Tribunale di Pavia.
pagina 2 di 7 Ciò posto, all'esito del giudizio e della disamina della documentazione acquisita non è emerso che il conto corrente il cui saldo debitore è stato posto a fondamento dell'azione intrapresa da
[...] sia stato contratto da nell'esercizio della propria attività Controparte_1 Parte_1 imprenditoriale o professionale. In coerenza a ciò, la odierna fattispecie va sussunta nell'ambito del rapporto contrattuale di tipo consumeristico, ciò da cui trarre l'applicabilità dell'art. 33 d.lgs.
206/2005 al fine di incidentalmente valutare la nullità, in quanto vessatoria, della clausola prevista dall'art. 20 del contratto del 26/10/1995, derogativa della competenza prescritta dalla lett. u) della citata disposizione (cfr. Cass. civ., sez. II, 07/05/2024, n. 12315; cfr. Cass. civ., sez. III,
26/04/2010, n. 9922, sull'art. 1469 bis c.c.).
Né, peraltro, quanto al domicilio indicato in seno al contratto de quo può concludersi che si tratti del domicilio elettivo del consumatore, non essendo stato fornito alcun elemento di prova utile allo scopo dall'odierna convenuta, che in merito all'eccezione sollevata si è invero limitata a dedurre che “Con riferimento alla presunta incompetenza del Giudice adito, perché secondo controparte si applicherebbe il Codice del Consumo, non avendo il sig. concluso il Pt_1 contratto nella “veste” di imprenditore, si è data prova che il sig. era un piccolo Pt_1 imprenditore edile, avente partita IVA n. (v. contratto conto corrente ed allegati sub P.IVA_3
2) e che la aveva “acceso il conto” e concesso l'affidamento in relazione alla sua attività CP_4 imprenditoriale. Viene meno, conseguentemente, la necessità di disquisire sulla competenza del
Tribunale adito e sulla perfetta legittimità del foro alternativo del luogo ove si è concluso il contratto” (pag. 2 comparsa conclusionale del 26/6/2025; cfr., in senso conforme, pagg.
2-3 comparsa di costituzione e risposta del 24/1/2019 e, inoltre, pag. 2 memoria ex art. 183, co. 6, n. 1,
c.p.c., in cui si legge unicamente che “In particolare, con riferimento alla incompetenza del
Giudice adito, l'odierna concludente ha dimostrato l'infondatezza della eccezione avversaria, dando adeguata prova che il sig. era un piccolo imprenditore edile, avente partita IVA n. Pt_1
, con la conseguenza che il Giudice adito era competente ad emettere il decreto P.IVA_4 opposto”). In effetti, dalla disamina del contratto di conto corrente del 26/10/1995 non è dato evincersi che il domicilio ivi riportato (Torregrotta, via XXI Ottobre n. 336) sia stato indicato per la definizione di tutte le vicende attinenti al contratto stesso, non essendovi alcuna indicazione nel corpo del contratto e delle condizioni allegate, fermo peraltro che il criterio di individuazione del pagina 3 di 7 foro competente convenuto prescinde altresì dal domicilio del correntista, piuttosto incentrandosi sulla “Sede o Filiale dello Stabilimento presso il quale si è costituito il rapporto”.
Che, dunque, abbia agito per scopi estranei all'attività imprenditoria svolta si Parte_1 desume dalle seguenti argomentazioni.
Nel corpo del contratto non vi è un esplicito riferimento all'attività di impresa individuale svolta dal e, a tal proposito, non appare dirimente l'indicazione quale indirizzo di domicilio della Pt_1 sede dell'impresa (come si desume dal raffronto con la visura camerale allegata: cfr. pagg.
9-10 dell'allegato n. 2 del fascicolo di parte convenuta), dal momento che, per un verso, come si ricava sempre dalla lettura della visura de qua, tale indirizzo corrisponde altresì con quello di residenza del debitore (non è facilmente leggibile, invero, il numero civico, ma al riguardo parte convenuta non ha dedotto né provato alcunché) e che, per altro verso, non vi è una logica inferenza tra la conclusione sostenuta dal convenuto (la strumentalità del conto corrente all'esercizio dell'attività imprenditoriale svolta dal correntista) e l'indicazione del suddetto indirizzo (quand'anche, cioè, riferito a quello della sede legale dell'impresa e non della residenza).
L'analisi del contratto di conto corrente controverso (pur allo scopo richiamato) non fornisce, dunque, alcun riscontro all'allegazione dell'odierno convenuto e, piuttosto, supporta la difesa attorea circa la mancata spendita della qualità di imprenditore in occasione della stipula del contratto de quo.
A questo proposito, poi, non assume rilievo il fatto che la qualifica suddetta compare nella segnalazione a sofferenza del 13/3/2006 (cfr. pag. 4 dell'allegato 2 del fascicolo di parte convenuta), trattandosi invero di atto interno all'istituto di credito (indirizzato di fatto alla
“direzione contenzioso”), nel corpo del quale peraltro si indica un numero di conto corrente ordinario apparentemente diverso (n. 8578.262.55) da quello riportato nell'intestazione del contratto di conto corrente per cui è causa (n. 327.11.20) e, poi, nella lettera di messa in mora del
15/3/2007 (n. 41033640: cfr. all. 4 fascicolo di parte convenuta).
Non è irrilevante, poi, in relazione all'incertezza sopra richiamata in merito all'identificazione del rapporto controverso, il fatto che, a fronte della specifica contestazione in parte qua sollevata da parte attrice nella prima memoria istruttoria del 3/2/2020 (ove si legge: “Tale documento aggiunto non è né può essere considerato un allegato al contratto (ed infatti non era neanche stato prodotto
pagina 4 di 7 in monitorio) pertanto sin d'ora si disconosce in maniera univoca e ad ogni effetto di legge
l'autenticità del documento 2 prodotto dall'odierna parte convenuta opposta. Considerato poi che il detto documento è stato prodotto in copia si disconosce in maniera univoca e ad ogni effetto di legge anche la conformità della copia all'originale”), l'odierna convenuta non abbia formulato specifiche controdeduzioni o richieste conseguenti, limitandosi ad affermare che “Tuttavia, poiché in caso di opposizione al decreto, in caso di contestazione, instaurandosi un giudizio ordinario, ove l'Istituto opposto è creditore in senso sostanziale, a completamento della documentazione occorrente ai fini della prova del credito, si depositano gli estratti conto-analitici e scalari relativi al rapporto di conto corrente in sofferenza n. 03290016981, originariamente n. 410033640 acceso il 26/10/1995 poi n. 300098809. Quanto alla eccezione sulla prescrizione, nella lettera di messa in mora prodotta agli atti è ovvio che risulti il numero del conto corrente originario n.
410033640 e non quello sofferenza n. 03290016981, avendo preso quest'ultima numerazione proprio a seguito del passaggio a sofferenza del rapporto”. E nondimeno, anche analizzando il primo degli estratti conto prodotti da parte convenuta con la memoria del 3/3/2020 si ricava che il numero di conto corrente ivi indicato è “0243.96/20” (cfr. e/c del 31/3/1994), mentre quello indicato nell'estratto di conto corrente coevo alla segnalazione a sofferenza sopra citata è il n.
“13251” (cfr. estratto conto del 31/3/2006), a riprova pertanto della insufficienza della documentazione richiamata a superare le criticità e le perplessità sollevate dagli odierni attori.
Rimane, in ogni caso e in via generale, irrilevante allo scopo la copiosa produzione documentale offerta da parte convenuta con la memoria del 3/3/2020, mancando il richiamo allo specifico documento utile ai presenti fini, peraltro dalla limitato al solo “contratto Controparte_1 conto corrente ed allegati sub 2” (cfr. pag. 3 comparsa conclusionale del 26/6/2025), come già sopra esposto invece non utili.
Da ultimo, il fatto che il contratto di conto corrente con scopertura sia tipicamente utilizzato nell'esercizio dell'attività d'impresa rimane, nella specie, al rango di mero indizio (peraltro nemmeno specificamente esaminato e valorizzato dalle difese dell'odierna convenuta), privo di riscontri esterni in virtù delle considerazioni finora esposte.
pagina 5 di 7 Ne viene che, in coerenza a quanto finora esposto ed in ossequio al foro del consumatore di cui all'art. 33 d.lgs. 206/2005, va rilevata l'incompetenza del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto in favore del Tribunale di Pavia.
Ad analoghe conclusioni si giunge, infine, con riferimento alla pretesa azionata dall'odierna convenuta nei confronti di quale fideiussore di Pur Parte_2 Parte_2 Parte_1 prescindendo dalla natura dell'obbligazione contratta da come sopra descritta e Parte_1 analizzata e procedendosi piuttosto alla valutazione delle ragioni sottese alla garanzia prestata dal fideiussore, se cioè frutto di una propria attività professionale o di collegamenti funzionali con l'attività svolta dal debitore principale (cfr. Cass. civ., sez. un., 27/02/2023, n. 5868), si osserva che, nella specie, dalle risultanze documentali in atti e tenuto conto delle generiche difese svolte dall'opposta non è emerso che quest'ultima abbia prestato la propria personale garanzia in favore di in ragione di uno specifico collegamento con l'attività svolta dal debitore Parte_1 principale o in ragione di quella personalmente esercitata dal garante, donde la fondatezza anche sotto tale profilo dell'eccezione di incompetenza sollevata.
Infine, si ricorda che la declaratoria di incompetenza deve essere disposta con sentenza, in virtù del principio affermato in giurisprudenza, secondo cui “In sede di opposizione a decreto ingiuntivo, il provvedimento recante la dichiarazione di incompetenza del giudice che ha emanato il decreto monitorio non è una decisione soltanto sulla competenza, ma presenta un duplice contenuto, di accoglimento in rito dell'opposizione e di caducazione, per nullità, del decreto, con la conseguenza che ad esso non si applica la previsione della forma conclusiva dell'ordinanza, di cui all'art. 279, comma 1, c.p.c., come modificato dall'art. 46 della l. n. 69 del 2009” (Cass. civ., sez. VI, 10/06/2019, n. 15579).
In conclusione, in accoglimento del motivo di opposizione in parte qua proposto da Pt_1
e da e con assorbimento di quelli ulteriori, va disposta la revoca
[...] Parte_2 del decreto ingiuntivo opposto n. 239/2021 e la declinazione della competenza dell'intestato
Tribunale in favore del Tribunale di Pavia.
Le spese del giudizio, liquidate in dispositivo nella misura minima tenuto conto dei criteri di cui
D.M. 55/2014 ed in particolare della non complessità della lite e delle questioni in fatto e in diritto affrontate, sono poste a carico della parte soccombente.
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P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. r.g. 1598/2018, disattesa ogni contraria istanza:
Revoca il decreto ingiuntivo n. 280/2018 emesso dal Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto in data 13/7/2018 e dichiara l'incompetenza per territorio del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto in favore del Tribunale di Pavia.
Condanna al pagamento in favore di e Controparte_1 Parte_1 Parte_2 delle spese di lite, che si liquidano in € 259,00 per spese ed in € 3.809,00 per
[...] compensi, oltre c.p.a., i.v.a. (se dovuta) e spese generali al 15%, come per legge.
Barcellona Pozzo di Gotto, 12/11/2025
IL GIUDICE
dott. Fabrizio Di Sano
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