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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 17/04/2025, n. 239 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 239 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2344/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di Mantova
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alessandra Venturini ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2344/2021 promossa da:
(C.F. ), Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
(C.F. ),
[...] P.IVA_2 Parte_3
(C.F. , assistite e difese dall'avv. SOARDO PAOLO
[...] P.IVA_3
ATTRICI contro
(C.F. ), assistito e difeso dall'avv. CP_1 C.F._1
ORLANDI PAOLA
UB ES (C.F. ), assistito e difeso dall'avv. C.F._2
ARRIA CLAUDIO e dall'avv. ARRIA GIULIO
CONVENUTI
con la chiamata in causa di
(C.F. e Partita IVA n. ) ) rappresentata e Controparte_2 P.IVA_4
difesa dall'avv. ORLANDONI ANDREA
pagina 1 di 36 TERZA CHIAMATA
Oggetto: responsabilità professionale
CONCLUSIONI
Conclusioni per le attrici:
“in via principale e nel merito:
- previo accertamento e declaratoria del grave inadempimento contrattuale nella vicenda sopra descritta dell'Ing. nonché della violazione da parte dell'Ing. CP_1
dei doveri di diligenza e correttezza ex artt.1176, comma 2, e 2236 c.c., CP_1
ed art.1375 c.c., ovvero, in estremo subordine, della sua responsabilità ex art. 2043 c.c., accertarsi e dichiararsi la responsabilità, in via integrale ed esclusiva, dell'Ing. CP_1 per il danno economico subito nella fattispecie dall'
[...] Parte_1
dalla e dalla per la
[...] Parte_2 Parte_3 perdita dei benefici fiscali previsti dall'art.16, comma 1-bis, del D.L. n.63/2013 e s.m.i.
(c.d. Sisma Bonus), per i motivi sopra esposti;
- conseguentemente, condannarsi e dichiararsi tenuto l'Ing. a pagare, in CP_1 via integrale ed esclusiva, a titolo di risarcimento del danno, all' Parte_1
alla ed alla la
[...] Parte_2 Parte_3 somma di € 96.000,00 per ciascuna delle predette società attrici, ovvero quella maggiore o minore somma che verrà accertata e risulterà in corso di causa, anche a mezzo espletanda CTU, ed anche in via equitativa, oltre gli interessi moratori dal dovuto al saldo effettivo e la rivalutazione monetaria;
- inoltre, previo accertamento e declaratoria del grave inadempimento commesso dall'Ing. per aver omesso di effettuare e trasmettere al Comune di CP_1
Castellucchio (MN) i collaudi statici delle strutture afferenti gli immobili, rispettivamente, della e detenuto dalla Parte_1 [...]
condannarsi e dichiararsi tenuto l'Ing. a pagare ed a Parte_3 CP_1
pagina 2 di 36 restituire alla la somma di € 1.502,00 ed alla Parte_1 [...] la somma di € 1.562,00, in quanto pagamenti indebiti e non dovuti, oltre Parte_3
interessi moratori al saldo effettivo.
In via subordinata, nel merito:
- previo accertamento e declaratoria del grave inadempimento contrattuale, nella vicenda sopra descritta, del Geom. AN BE, in via concorrente o solidale con l'Ing.
o in via esclusiva, nonché della violazione da parte del Geom. AN CP_1
BE, in via concorrente o solidale con l'Ing. o in via esclusiva, dei CP_1
doveri di diligenza e correttezza ex artt.1176, comma 2, e 2236 c.c., ed art.1375 c.c., ovvero, in estremo subordine, della sua responsabilità ex art. 2043 c.c., accertarsi e dichiararsi la responsabilità del Geom. AN BE, in via concorrente o solidale con l'Ing. o in via esclusiva, per il danno economico subito nella CP_1 fattispecie dall' dalla e dalla Parte_1 Parte_2 [...]
per la perdita dei benefici fiscali previsti dall'art.16, Parte_3
comma 1-bis, del D.L. n.63/2013 e s.m.i. (c.d. Sisma Bonus), per i motivi sopra esposti;
- conseguentemente, condannarsi e dichiararsi tenuto il Geom. AN BE, in via concorrente o solidale con l'Ing. o in via esclusiva, a pagare, a titolo di CP_1 risarcimento del danno, all' alla ed alla Parte_1 Parte_2
la somma di € 96.000,00 per ciascuna Parte_3
delle predette società attrici, ovvero quella maggiore o minore somma che verrà accertata e risulterà in corso di causa, anche a mezzo espletanda CTU, ed anche in via equitativa, oltre gli interessi moratori dal dovuto al saldo effettivo e la rivalutazione monetaria.
In ogni caso: con vittoria di spese (incluso rimborso spese generali) e compensi di causa.
In via istruttoria: per i motivi e nei termini sopra illustrati, a cui si rimanda, si insiste affinché venga disposta la rinnovazione della CTU, ovvero, in subordine, la sua integrazione, o, in ulteriore subordine, la convocazione del CTU a chiarimenti anche in contraddittorio con i CTP.”
pagina 3 di 36 Conclusioni per il convenuto : CP_1
“nel merito: accertata la responsabilità del Geom. BE per omessa allegazione dell'asseverazione per cui è causa, e accertata la carenza di legittimazione passiva dell'Ing. sul punto, rigettare le domande di parte attrice in quanto infondate in fatto CP_1
ed in diritto, ed assolvere il convenuto Ing. da ogni obbligazione;
CP_1
nel merito, in subordine: accertare che l'Ing. ha svolto diligentemente il proprio CP_1 mandato professionale come conferitogli dalle società attrici, per l'effetto rigettare ogni domanda a lui azionata in quanto infondata in fatto e in diritto, ed assolvere il deducente convenuto da ogni obbligazione;
in subordine: nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande attoree, determinare le responsabilità attribuibili a ciascuna delle parti convenute, eventualmente determinandone il grado e le percentuali, senza alcun vincolo di solidarietà tra le stesse;
in caso di accertamento di qualsivoglia profilo di responsabilità in capo all'Ing. e che sia allo stesso direttamente imputabile, escluso qualsivoglia CP_1
vincolo di solidarietà con altri, dichiarare la Controparte_3
in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede
[...]
legale in VERONA, Lungadige Cangrande n. 16, tenuta a manlevare e tenere indenne l'Ing da ogni e qualsiasi onere posto a carico dello stesso, ivi comprese le CP_1
spese di lite (legali e tecniche); nei limiti contrattuali di polizza
In estremo subordine: accertato che le tre società attrici sono distinte solo formalmente e costituiscono di fatto un unico centro di imputazione di interessi, ridurre per l'effetto a un terzo le somme richieste dalle stesse;
In ogni caso: con vittoria di spese e compensi di lite.”
Conclusioni per il convenuto UB ES:
-nel merito, rigettare integralmente le richieste avanzate dalle attrici tutte
[...]
e di cui in Parte_1 Parte_2 Parte_3
pagina 4 di 36 epigrafe nei confronti del geom. AN BE, in quanto decadute, improponibili e comunque infondate in fatto ed in diritto per i motivi di cui in narrativa, e accertare che nulla è dovuto a qualsiasi ragione e/o titolo da parte di quest'ultimo, se del caso dichiarando la responsabilità esclusiva dell'ing. per quanto richiesto in CP_1
atti dalle attrici.
-rigettare le conclusioni di Ing. laddove chiede che sia accertata la CP_1 CP_1
responsabilità esclusiva del geom. AN BE per omessa allegazione dell'asseverazione di cui è causa, assolvendo il geom. BE da qualsiasi domanda anche dell'ing. nonché laddove richiede (in denegata ipotesi) che sia CP_1
determinata la responsabilità pro quota attribuibile a ciascuna delle parti convenute (non potendo essere attribuita alcuna responsabilità al geom. BE), fermo che comunque non potrà esservi mai un accertamento di vincolo di solidarietà tra i convenuti.
Nella non creduta ipotesi in cui venisse accertata una qualche responsabilità da parte del geom. AN BE per le ragioni di cui all'atto di citazione, dichiararsi tenuta la
IC , in persona del legale rappresentante pro tempore con Controparte_2
sede in Mogliano Veneto Via Marocchesa n° 14 ut supra, a garantire e manlevare lo stesso geom. BE da qualsiasi versamento a titolo risarcitorio o ad altro titolo che dovesse risultare in giudizio a suo carico, solidalmente o separatamente e, conseguentemente, condannare la ut supra a Parte_4
qualsivoglia pagamento o esborso dovesse risultare a carico del geom. AN BE all'esito del presente giudizio, anche riconoscendo l'eventuale diritto del geom.
AN BE ad agire in regresso verso la IC per Controparte_2 quanto fosse, in ogni caso, tenuto a corrispondere all'esito del presente giudizio e in specie, dichiarando inoperante nulla e comunque inapplicabile la limitazione in ordine al massimale di risarcimento di cui all'art. 2 di polizza norme speciali lett. h e ultimo comma, dichiarando nulla, inoperante e inapplicabile altresì la clausola delle “condizioni di polizza” n° 5, in specie per essere mai state approvate esplicitamente, a quanto consta e pagina 5 di 36 per essere comunque illegittime ut supra;
se del caso con accollo, delle spese legali dello stesso, alla e riconoscimento dell'integrale massimale. Parte_4
Respinta ogni eccezione della Compagnia Assicuratrice
- in ogni caso, condannare parti attrici alla rifusione delle spese di giudizio, CTP compresa, ivi compreso il rimborso forfettario al 15%, a favore del convenuto geom.
AN BE ed a favore della assicurazione terza chiamata (che è stata evocata in causa per effetto delle domande di parte attrice).
Spese rifuse.”
Conclusioni per la terza chiamata:
“In principalità e nel merito: previe le opportune declaratorie, rigettare ogni domanda svolta nei confronti di in quanto infondata in fatto e in diritto. Controparte_2
Spese, competenze ed onorari di causa rifusi.
In via subordinata: previe le opportune declaratorie, e previo accertamento del grado di responsabilità di ciascuno dei convenuti, dichiarare tenuta a Controparte_2
mantenere indenne il geom. BE, da quanto questi sarà condannato a risarcire, esclusivamente nella misura corrispondente al grado di responsabilità imputabile all'assicurato nella determinazione del danno ed entro il limite del sotto massimale di €
100.000,00 e al netto delle franchigie e degli scoperti di polizza.
Spese, competenze ed onorari di causa rifusi.”
FATTO
Con atto di citazione ritualmente notificato le tre società attrici convenivano in giudizio l'ing. e il geom. BE AN, allegando: che CP_1 Parte_1
era proprietaria di un capannone prefabbricato in calcestruzzo armato sito in
[...]
Castellucchio (MN), via Brusche, 5, posto su tre piani e censiti nel predetto Comune al foglio n.28, mapp. n.207, sub. 307 e 308 (piano terra), sub. 309 (primo piano) e sub. 310
(secondo piano); che nel gennaio 2019 la signora aveva convocato i Parte_5
pagina 6 di 36 tecnici Ing. (tecnico strutturista) e il Geom. AN BE (tecnico CP_1
addetto al progetto architettonico) al fine di verificare se la struttura del capannone di cui sopra potesse essere oggetto di un intervento “anti-sismico” globale, per il quale fosse possibile accedere ai significativi benefici fiscali, con relativo credito di imposta, previsto dal D.L. n.63/2013 e s.m.i. (c.d. Sisma Bonus;
in particolare, come stabilito dall'art.16, comma 1-bis, del D.L. n.63/2013 e s.m.i., detrazione di imposta lorda per le spese sostenute nella misura del 50% e fino ad un limite di ammontare complessivo delle stesse spese di ben € 96.000,00 per unità immobiliare); che all'esito del sopralluogo presso l'immobile, l'Ing. aveva riferito che l'intera struttura del capannone CP_1
avrebbe potuto essere messa in sicurezza, con conseguente miglioramento della c.d. classe di rischio sismico, apportando interventi locali di collegamento travi-tegoli e pilastri-travi, confermando, a seguito della specifica richiesta della signora Parte_5
che le spese occorrenti per tali interventi potevano essere recuperate fiscalmente
[...] mediante l'accesso al c.d. e precisando di aver già, in passato, eseguito CP_4
lavori di questo tipo nelle zone terremotate del modenese e per le quali, per l'appunto, aveva permesso ai committenti di usufruire del c.d. che l'esperienza CP_4 dell'Ing. quale tecnico “strutturista” nello specifico settore CP_1 dell'ingegneria antisismica, risultava comprovata dal suo curriculum vitae;
che a fronte delle rassicurazioni ricevute, legale rappresentante della proprietaria Parte_5
del capannone, aveva deciso di intervenire sull'intero Parte_1 immobile coinvolgendo all'uopo altre due società facenti parte della famiglia la _1
(di cui era legale rappresentante la stessa signora e la Parte_2 Parte_5
(di cui era legale rappresentante il fratello Parte_3 signor , società entrambe destinate ad occupare, per l'esercizio della loro Parte_3
attività commerciale, rispettivamente, il piano terra ed il secondo piano del capannone;
che a far data dal 20.4.2019, la aveva concesso in Parte_1
comodato – con contratti in seguito formalizzati in data 7.6.2019 e registrati in pari data -
l'immobile posto al piano terra del suddetto capannone (mapp. n.207, sub. 307 e 308) alla società che si occupa di attività di logistica per conto terzi, e l'immobile Parte_2
pagina 7 di 36 posto al secondo piano (mapp. n.207, sub. n.310) alla Parte_3
che si occupa di locazioni immobiliari, al fine dell'esercizio delle rispettive
[...] attività d'impresa, mentre l'immobile posto primo al piano (mapp. n.207, sub. n.309) era rimasto nella disponibilità ed utilizzato dalla proprietaria Parte_1
che in forza dei suddetti contratti di comodato, le società comodatarie si erano
[...]
impegnate “ad eseguire sugli immobili ricevuti in comodato, a proprie spese, gli interventi per l'adozione di misure antisismiche necessarie a garantirne l'idoneità statica, in conformità al progetto predisposto dalla società comodante dichiarando di averne ricevuto copia all'atto della firma del presente contratto. Tali interventi dovranno essere ultimati entro il 30.6.2020. Al termine del comodato nessun indennizzo dovrà essere corrisposto dalla società comodante alla società comodataria per le opere dalla stessa realizzate”; che la la e la Parte_1 Parte_2 [...] avevano conferito all'ing. l'incarico di realizzare la Parte_3 CP_1
“progettazione e la D.L. Strutturale e il Deposito Telematico Miglioramento sismico tramite interventi locali di collegamenti metallici-travi-tegoli ai tre piani del capannone di via Brusche n.5 a Castellucchio (MN)”, pattuendo un compenso di € 9.861,20 (oneri di legge inclusi), di cui il 50% da versarsi “alla consegna delle pratiche” ed il rimanente
50% “alla fine lavori”; che il progetto strutturale dei tre piani del capannone ed il relativo deposito della pratica presso il Comune di Castellucchio (c.d. Deposito Sismico) avrebbe dovuto essere svolto dall'Ing. proprio in funzione del passaggio degli immobili ad CP_1
una o a due classi inferiori di rischio sismico, così da permettere alle società esecutrici di accedere ai benefici fiscali di cui all'art.16, comma 1-bis, del D.L. n.63/2013 e s.m.i; che, come da accordi, il compenso dovuto all'Ing. per l'opera di progettazione CP_1
veniva ripartito tra le tre società in parti uguali e versato pro-quota, con conseguente emissione, da parte del professionista, di n.3 fatture distinte per ogni società committente, ciascuna delle quali aveva provveduto al relativo pagamento a mezzo bonifico;
che in data 19.6.2019 e 20.6.2019 veniva presentata dall'Ing. allo Sportello CP_1
Unico delle Attività Produttive (SUAP) telematico del Comune di Castellucchio (MN), in conformità a quanto previsto dalla L.R. Lombardia n.33/2015, n.3 pratiche di c.d.
pagina 8 di 36 Deposito Sismico (progetto strutturale) relative al “miglioramento sismico tramite intervento locale di collegamento travi-tegoli e pilastri-travi” dei tre piani del capannone in calcestruzzo armato, sito in Castellucchio (MN), via Brusche, 5, rispettivamente, per conto e nell'interesse delle tre società attrici;
che successivamente, in data 21.6.2019 e
24.6.2019, il Geom. AN BE, progettista architettonico degli interventi anti- sismici commissionati dalle attrici, inviava a mezzo PEC al Comune di Castellucchio
(MN), la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.), a cui allegava la ricevuta della PEC relativa al Deposito Sismico effettuato allo stesso Comune dal progettista strutturale Ing. che tuttavia le tre società attrici in seguito, su indicazione CP_1
del commercialista Rag. con amara sorpresa, avevano scoperto di non poter CP_5
ottenere il recupero fiscale delle spese occorse per gli interventi anti-sismici di cui sopra
(c.d. Sisma Bonus); che infatti l'ing. aveva omesso di compilare, firmare ed inviare, CP_1
unitamente al progetto strutturale degli interventi per la riduzione del rischio sismico, la c.d. asseverazione prevista dall'art. 3, commi 2-6, del Decreto n.58 del 28.2.2017 del
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (nella versione ratione temporis vigente – doc. n.26), di cui al modello contenuto nell'Allegato “B” del D.M. n.58/2017 (art.3, comma 6 - doc. n.27), e che appunto “assevera, secondo i contenuti delle allegate linee guida, la classe di rischio dell'edificio precedente l'intervento e quella conseguibile a seguito dell'esecuzione dell'intervento progettato” (art.3, comma 2) e che avrebbe dovuto essere “contenuta” nel suddetto progetto strutturale (art.3, comma 3) e il Geom.
AN BE, trasmettendo la S.C.I.A. degli interventi anti-sismici de quibus al
SUAP del Comune di Castellucchio, aveva omesso di allegarvi, come previsto all'art.3, comma 3, del D.M. n.58/2017, il progetto strutturale degli interventi per la riduzione del rischio sismico “asseverato” dal progettista strutturale Ing. in base al CP_1 modello contenuto nell'all. “B”, e, ancora, la suddetta “asseverazione”, oltre a non essere stata mai depositata dai due tecnici Ing. e Geom. BE presso lo Sportello Unico CP_1
del Comune unitamente al progetto strutturale e contestualmente alla presentazione della non era stata mai consegnata in copia alle società committenti, come previsto CP_6 dall'art.3, comma 5, del D.M. n.58/2017, e tanto al fine di permettere alle stesse, quali pagina 9 di 36 esecutrici degli interventi anti-sismici negli immobili detenuti, di ottenere i benefici fiscali di cui all'art.16 del D.L. n.63/2013; che tutto ciò era emerso a seguito di un incontro convocato dalla signora finalizzato a fare il punto della Parte_5 situazione sullo stato dei lavori e della documentazione presentata ai fini dell'ottenimento del c.d. a cui avevano partecipato l'Ing. il Geom. CP_4 CP_1
AN BE e il Rag. nel corso del quale, alla precisa richiesta del Rag. CP_5 di rammostrargli l'“asseverazione”, di cui al modello contenuto nell'Allegato CP_5
“B” del D.M. n.58/2017, compilata, firmata ed allegata ai progetti strutturali come dallo stesso presentati al SUAP del Comune di Castellucchio per i n.3 immobili delle società committenti ed indispensabili per accedere al c.d. l'Ing. CP_4 CP_1
aveva ammesso placidamente di essersene dimenticato, dichiarando testualmente: “Mi sono dimenticato di allegarlo”; che l'Ing. dopo un primo momento di grave CP_1
imbarazzo, aveva affermato che avrebbe, comunque, parlato con il Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune di Castellucchio, Geom. , al fine di Parte_6
sondare la possibilità di integrare la PEC, mediante la quale aveva trasmesso al Comune la documentazione inerente il c.d. Deposito Sismico per le società committenti, con la suddetta “asseverazione” (Modello “B”) compilata e firmata, mantenendo gli stessi protocolli di ricezione delle n.3 pratiche;
che il Responsabile dell'Ufficio Tecnico del
Comune di Castellucchio aveva però negato recisamente all'Ing. la possibilità di un CP_1 deposito dell'asseverazione successivo, e non contestuale, alla presentazione dei c.d.
Depositi Sismici e delle S.C.I.A.; che pertanto con n.3 racc. a.r. del 14.7.2020, a mezzo del proprio legale, le società attrici avevano richiesto all'ing. il risarcimento del CP_1
danno subito per la perdita, a causa della sua omissione e negligenza, dei benefici fiscali legati al c.d. che con pec del proprio legale l'ing. aveva affermato CP_4 CP_1
che l'asseverazione del progetto strutturale era “esclusa” dall'incarico ricevuto dalle società attrici, mentre la responsabilità per la perdita del beneficio fiscale era da addebitarsi unicamente al Geom. AN BE, quale incaricato della presentazione della a cui la suddetta asseverazione avrebbe dovuto essere allegata per poter CP_6
accedere al recupero fiscale ex art.3, comma 3, del D.M. n.58/2017; che nel tentativo di pagina 10 di 36 ovviare alle omissioni dei due tecnici, le società attrici, in data 31.12.2020, avevano inoltrato istanza di interpello ex art.11, comma 1, lett. a) della L. n.212/2000 all'Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale Lombardia, al fine di ottenere un parere riguardo alla possibilità di ottenere i benefici fiscali del c.d. anche in assenza del deposito CP_4 del documento formale denominato “asseverazione” secondo il modello dell'allegato “B” del D.M. n.58/2017, ottenendo risposta negativa;
che e Parte_1
avevano portato a termine i lavori di miglioramento sismico di Parte_3
rispettiva competenza, sostenendo, la prima, una spesa complessiva di € 156.845,14, e la seconda di € 119.967,89; che in relazione ai lavori anzidetti, l'Ing. aveva CP_1
omesso di effettuare e trasmettere al Comune di Castellucchio (MN) i collaudi statici delle strutture, come di recente scoperto a seguito delle comunicazioni ricevute dallo stesso con PEC del 4.8.2021 e 5.8.202, pur avendone, in precedenza, richiesto e ricevuto il “saldo”, rispettivamente per € 1.502,00 ed € 1.562,00; che i lavori di miglioramento sismico del piano terra, detenuto dalla per i quali la società aveva già Parte_2 sostenuto una spesa di € 46.268,83, erano invece ancora incompleti, in quanto, dopo le contestazioni mosse all'Ing. di cui sopra, circa la mancata asseverazione dei CP_1
progetti strutturali, lo stesso Ing. aveva, di fatto, unilateralmente, abbandonato il CP_1
cantiere e non più dato seguito alla Direzione Lavori Strutturale, come da incarico ricevuto;
che in data 12.7.2021 il Rag. aveva attestato che all' CP_5 [...]
alla e alla “per gli Parte_1 Parte_2 Parte_3
interventi di adozione di misure antisismiche previste dall'art.16-bis, comma 1, lettera i) del TUIR n.917/1986 in corso di esecuzione” sarebbe spettata, a ciascuna di esse, “una detrazione di imposta fino al limite massimo previsto di euro 96.000,00”; che in risposta alle conseguenti richieste risarcitorie inviate ai due professionisti, con PEC del 23.7.2021
l'Ing. aveva ribadito di non avere alcuna responsabilità, mentre con PEC del CP_1
5.8.2021 il Geom. AN BE aveva precisato che l' “asseverazione” era di esclusiva competenza dell'Ing. quale progettista delle strutturale, il quale se ne era CP_1
dimenticato, nonché affermava di essersi, dal canto suo, limitato, su incarico dello stesso
Ing. ad inviare la S.C.I.A. e ad allegare solo il protocollo di presentazione delle n.3 CP_1
pagina 11 di 36 pratiche di c.d. Deposito Sismico, come richiesto dal Geom. del Comune Parte_6
di Castellucchio.
Ciò premesso in fatto le tre società attrici concludevano chiedendo in via principale accertamento della responsabilità esclusiva in capo all'ing. a titolo contrattuale o CP_1
extracontrattuale, del danno economico subito con condanna dello stesso al pagamento della somma di € 96.000,00 per ciascuna delle predette società attrici (“ovvero quella maggiore o minore somma che verrà accertata e risulterà in corso di causa”), nonché condanna dello stesso a pagare ed a restituire alla la Parte_1 somma di € 1.502,00 ed alla la somma di € 1.562,00, in quanto Parte_3
pagamenti indebiti e non dovuti, avendo il convenuto omesso di effettuare e trasmettere al Comune di Castellucchio (MN) i collaudi statici delle strutture afferenti gli immobili della (primo piano) e della Parte_1 Parte_3
(piano secondo); in via subordinata, previo accertamento della responsabilità del Geom.
AN BE, in via concorrente o solidale con l'Ing. o in via CP_1
esclusiva, per il danno subito dalle attrici a causa della perdita dei benefici fiscali previsti dall'art.16, comma 1-bis, del D.L. n.63/2013 e s.m.i, condanna di quest'ultimo, in via concorrente o solidale con l'Ing. o in via esclusiva, a pagare, a titolo di CP_1
risarcimento del danno, alle società attrici la somma di € 96.000,00 per ciascuna delle predette società attrici, oltre ad interessi e rivalutazione.
Entrambi i convenuti, ritualmente costituiti, chiedevano il rigetto delle domande rispettivamente formulate dalle attrici nei loro confronti.
L'ing. in particolare, contestava la ricostruzione dei fatti offerta dalle CP_1 società attrici, allegando: che ai fini del conferimento del mandato l'Ing. si era CP_1
sempre ed esclusivamente confrontato con la sola signora che, quale Parte_5
Amministratore Delegato della società Parte_1
Socia Amministratrice della società Parte_3
nonchè Amministratore Unico della società aveva preso
[...] Parte_2
accordi per tutte e tre le società; che infatti gli era stato conferito un unico mandato pagina 12 di 36 professionale, come da offerta del medesimo professionista del 20/06/2018 accettata dalle tre controparti attrici, che prevedeva un unico omnicomprensivo compenso per le tre società; che non corrispondeva al vero che lo stesso fosse esperto della procedura del c.d. sisma bonus, avendo seguito in precedenza pratiche edilizie sismiche, che nulla avevano a che fare con tale procedura, notoriamente molto più complessa richiedendo invero non solo il tecnico strutturista, ma anche altre figure tecniche, quali il progettista e DL architettonico oltre al commercialista o altre figure di consulenti ai fini dell'ottenimento dello sgravio fiscale;
che quanto alle opere dedotte in lite, progettista e DL architettonico era il geom. BE, il quale, all'interno della pratica del che richiede un CP_4
coordinamento di tutte le operazioni strutturali e architettoniche oltre che di tutti i documenti e progetti elaborati, aveva il compito di coordinare e armonizzare in una supervisione generale tecnica tutto il materiale prodotto, per poi, da ultimo, essere soggetta alla verifica del commercialista o del medesimo committente, essendo la pratica edilizia finalizzata all'ottenimento di un bonus fiscale;
che le attività incluse nel mandato a lui conferito erano: “i rilievi e sopralluoghi preliminari per definire la struttura;
simulazioni sismica del capannone a tre piani prefabbricati;
simulazione sismica del capannone con l'ultimo piano in opera;
Progetto esecutivo piastrature metalliche distinta per piano;
Deposito telematico distinto per piano;
Direzioni Lavori delle opere di piastrature con rapporti e disposizioni alle imprese esecutrici (fabbro e installatore dei collegamenti)”, fra le quali non era compresa l'asseverazione ex adverso individuata quale causa del mancato ottenimento del sisma bonus, che non aveva mai ammesso di aver dimenticato, come invece sostenuto dalle attrici;
che tali circostanze, unitamente al fatto che detta asseverazione, di cui all'art 3, comma 3, del DL 58/2017 secondo il modello di cui all'Allegato B del medesimo DL 58/2017, avrebbe dovuto essere depositata unitamente alla , di competenza del geom. BE, erano già state CP_6
comunicate alle attrici nel corso della corrispondenza fra i rispettivi legali.
Allegava altresì che sebbene le tre società attrici fossero formalmente distinte, in realtà le stesse costituivano una struttura omogenea ed unitaria, avendo i medesimi vertici e la pagina 13 di 36 medesima compagine sociale, lo stesso oggetto (attività di autotrasporti) e due su tre la medesima sede sociale;
che le stesse avevano tra loro costituito appena pochi giorni prima della pratica del appositi contratti di comodato, al fine di utilizzare i CP_4 tre diversi piani dell'unico capannone oggetto della pratica Bonus di proprietà di CP_4
per poter così triplicare il bonus statale;
in via di Parte_1
estremo subordine il convenuto chiedeva pertanto, nella denegata ipotesi di CP_1
accertamento di una propria responsabilità, che il risarcimento venisse ridotto a un terzo dell'intero ammontare richiesto dalle tre società attrici.
Il convenuto BE AN confermava lo svolgimento dei fatti fornito dalle società attrici, precisando che egli aveva provveduto unicamente alla presentazione delle SCIA, sostituendosi all'ing. su richiesta della proprietà, poiché l'ing. tardava a CP_1 CP_1
provvedere a tale specifico adempimento, e che l'asseverazione dedotta in lite “non doveva, né poteva essere presentata dal geom. BE, il quale, depositando la SCIA, aveva semplicemente allegato la ricevuta della pec relativa al deposito sismico in
Comune, siccome consegnatagli dall'ing. per comunicare il relativo RG. Il geom. CP_1
BE non poteva certo dubitare che la pratica, depositata precedentemente dall'ing.
potesse essere carente per una dimenticanza dello stesso ing. Trattavasi del CP_1 CP_1
resto di compiti totalmente diversi e non vi era alcun obbligo di controllo del geometra sull'attività dell'ingegnere”, per cui la responsabilità per il danno lamentato dalle attrici doveva attribuirsi in via esclusiva all'ing. con esclusione di una sua qualsiasi CP_1
responsabilità concorrente, a qualsiasi titolo, ribadito che egli non aveva assunto alcuna obbligazione contrattuale nei confronti delle società attrici, tanto che non esisteva agli atti alcun contratto, avendo unicamente provveduto, come tecnico che da anni seguiva la famiglia al deposito delle , solo perché, come tale, detta pratica era di _1 CP_6 competenza di un tecnico diplomato e l'ing. era in ritardo nell'adempimento, CP_1
attività svolta da parte del BE senza neppure un formale incarico.
Entrambi i convenuti, nella denegata ipotesi di riconoscimento di una responsabilità professionale agli stessi imputabile, chiedevano ed ottenevano autorizzazione alla pagina 14 di 36 chiamata in causa delle rispettive compagnie assicuratrici, al fine di essere da queste manlevati e garantiti.
Mentre BE AN provvedeva alla chiamata in causa della propria compagnia assicuratrice per la responsabilità professionale, , che si costitutiva Controparte_2
ritualmente in giudizio (associandosi alle difese del proprio assicurato, al quale opponeva, quanto alla pretesa copertura assicurativa, i limiti di polizza), ometteva di CP_1
notificare a nel termine di legge atto di chiamata in Controparte_3
causa del terzo, promuovendo successivamente distinto procedimento nei confronti di quest'ultima, iscritto al n. 168/22 R.G., e chiedendone la riunione alla presente causa.
Rigettata tale istanza, come dato atto con ordinanza in data 3.05.2022, la causa veniva quindi istruita mediante produzioni documentali, assunzione di prove orali e CTU.
DIRITTO
Preliminarmente deve rilevarsi che parte convenuta pur avendo CP_1
riproposto in sede di precisazione delle conclusioni anche la domanda di garanzia inizialmente formulata nei confronti di , ha dato Controparte_3
atto, sempre in sede di precisazione delle conclusioni, “che la domanda di garanzia e manleva del convenuto nei confronti di è CP_1 Controparte_3 ora assorbita dal provvedimento del Giudice del 03/05/2022 di rigetto dell'istanza del convenuto di riunione alla presente causa del procedimento N. 168/22 CP_1
R.G.”; tale domanda non può essere quindi esaminata, trattandosi di domanda formulata nei confronti di soggetto che non è parte della presente causa.
Le domande delle attrici
1. Le domande risarcitorie formulate nei confronti di entrambi i convenuti
Le tre società attrici hanno agito nei confronti di entrambi i convenuti al fine di ottenere, in primis, condanna degli stessi, e di ciascuno o in via esclusiva o in via concorrente, al risarcimento dei danni asseritamente subiti per non aver potuto ottenere i benefici fiscali pagina 15 di 36 (credito di imposta), previsti dal D.L. n.63/2013 e s.m.i. (c.d. Sisma Bonus) per interventi
“anti-sismici” dalle stesse fatti realizzare su immobile di proprietà di Parte_1
perdita imputata ad inadempimento contrattuale e/o ad illecito
[...]
extracontrattuale.
In particolare le società attrici hanno allegato che il mancato ottenimento di tali benefici fiscali è riconducibile all'omesso deposito, imputabile all' uno o all'altro dei professionisti convenuti, o ad entrambi, della “c.d. asseverazione prevista dall'art. 3, commi 2-6, del Decreto n.58 del 28.2.2017 del Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti … di cui al modello contenuto nell'Allegato “B” del D.M. n.58/2017 (art.3, comma 6 …), e che appunto “assevera, secondo i contenuti delle allegate linee guida, la classe di rischio dell'edificio precedente l'intervento e quella conseguibile a seguito dell'esecuzione dell'intervento progettato” (art.3, comma 2) e che avrebbe dovuto essere
“contenuta” nel suddetto progetto strutturale (art.3, comma 3)” nonché allegata alla
S.C.I.A. da presentare allo Sportello Unico (SUAP) del Comune di Castellucchio e quindi consegnata in copia alle società committenti, “come previsto dall'art.3, comma 5, del
D.M. n.58/2017, e tanto al fine di permettere alle stesse, quali esecutrici degli interventi anti-sismici negli immobili detenuti, di ottenere i benefici fiscali di cui all'art.16 del D.L.
n.63/2013”.
Era quindi onere delle società attrici fornire prova delle obbligazioni contrattuali assunte rispettivamente dai convenuti (o della commissione, da parte degli stessi, di “fatto illecito”) nei confronti delle stesse, e, allegato l'inadempimento o dimostrato il fatto illecito, del nesso di causalità fra il suddetto inadempimento e il danno subito (nonché, trattandosi di condotta omissiva, che qualora l'adempimento fosse avvenuto il danno non si sarebbe verificato), e, da ultimo, di fornire prova dell'ammontare del suddetto danno.
In merito ai rapporti contrattuali fra le parti, queste ultime si sono limitate ad allegare che legale rappresentante della società proprietaria dell'immobile dedotto Parte_5
in lite, nel gennaio 2019 aveva convocato i tecnici Ing. Parte_1
(tecnico strutturista) e il Geom. AN BE (tecnico addetto al CP_1
pagina 16 di 36 progetto architettonico) al fine di verificare se la struttura del capannone sito in
Castellucchio (MN), via Brusche, 5, poteva essere oggetto di un intervento “anti-sismico” globale, per il quale fosse possibile accedere ai significativi benefici fiscali, con relativo credito di imposta, previsto dal D.L. n.63/2013 e s.m.i. (c.d. Sisma Bonus) e, ricevute assicurazioni in merito da parte dell'ing. la stessa avrebbe deciso di dar corso a tali CP_1 interventi, coinvolgendo le altre due società “di famiglia”, la (di cui è Parte_2
legale rappresentante la stessa e la Parte_5 Parte_3
(di cui è legale rappresentante il fratello signor , alle quali
[...] Parte_3
venivano concesse in comodato, con contratti in data 20.04.2019, rispettivamente il piano terra e il secondo piano del capannone, contratti in forza dei quali le comodatarie si assumevano i costi degli interventi per l'adozione di misure anti sismiche, e che quindi,
“secondo gli accordi intercorsi”, “il progetto strutturale dei tre piani del capannone ed il relativo deposito della pratica presso il Comune di Castellucchio (c.d. Deposito Sismico) avrebbe dovuto essere svolto dall'Ing. proprio in funzione del passaggio degli CP_1
immobili ad una o a due classi inferiori di rischio sismico, così da permettere alle società esecutrici di accedere ai benefici fiscali di cui all'art.16, comma 1-bis, del D.L. n.63/2013
e s.m.i.”.
L'unico documento contrattuale prodotto in atti è l'”Offerta per prestazioni professionali”, datata 20.06.2018, sottoscritta dal solo ing. (doc. 9 parte attrice e CP_1
doc. 5 convenuto , indirizzata alla sola in cui CP_1 Parte_1 sono indicate le seguenti prestazioni: “Rilievi e sopralluoghi preliminari per definire la struttura - Simulazioni sismica del capannone a tre piani prefabbricati - Simulazione sismica del capannone con l'ultimo piano in opera - Progetto esecutivo piastrature metalliche distinta per piano - Deposito telematico distinto per piano - Direzioni Lavori delle opere di piastrature con rapporti e disposizioni alle imprese esecutrici (fabbro e installatore dei collegamenti)”, per un corrispettivo complessivo di € 9.861,20 e la precisazione che “Qualora il pagamento sia da intestare alle tre ditte dei rispettivi piani l'importo si intende ripartito in parti uguale misura”, offerta pacificamente accettata dalle pagina 17 di 36 tre società attrici, con ripartizione in uguale misura, fra loro, del compenso da corrispondere al professionista.
Il convenuto sulla base di tale “offerta”, ha quindi negato che l'incarico allo stesso CP_1
conferito comprendesse anche tutti gli ulteriori adempimenti necessari al fine di far conseguire alle società attrici i bonus fiscali previsti dalla normativa di riferimento, essendo egli responsabile solo della parte strutturale del progetto, e, come tale, di aver diligentemente operato, provvedendo in data 19 e 20 giugno 2019 al deposito della pratica sismico - strutturale con tutti i documenti ad essa necessari, eseguendo la relazione di calcolo, il piano di manutenzione, la relazione illustrativa dell'intervento, la relazione sui materiali impiegati;
le tavole del progetto, ed assumendo che il deposito della asseverazione di cui all'art. 3 del D.M. 58 del 28/02/2017 era invece compito del
Geom. BE, quale D.L. architettonico della pratica dovendo la stessa CP_4
essere allegata alle SCIA, da questi depositate il 21 e 24 giugno 2019, su incarico delle committenti.
Quanto all'incarico conferito al geom. BE AN le società attrici si sono limitate ad individuarlo quale proprio tecnico “progettista architettonico degli interventi anti- sismici commissionati” e, prevedendo la normativa applicabile che l'asseverazione di cui si lamenta il mancato deposito, dovesse essere allegata alle pratiche SCIA, da questi depositate, hanno imputato anche a quest'ultimo, in tale veste, l'omissione da cui sarebbe derivata l'impossibilità di ottenere i benefici fiscali relativi ai suddetti interventi.
Il convenuto BE ha allegato di non aver ricevuto alcun “incarico formale” dalle attrici, e di essersi limitato a presentare solo le SCIA, sostituendosi all'ing. su CP_1 richiesta della proprietà, poiché l'ing. “tardava a provvedere a questo specifico CP_1
adempimento”.
In memoria istruttoria le attrici hanno chiesto di dimostrare, a mezzo di interpello e testi, che, nel corso di un primo incontro organizzato con il geom. BE e l'ing. per CP_1
poter “verificare se l'immobile poteva essere oggetto di un intervento “anti-sismico”
pagina 18 di 36 globale, per il quale si poteva accedere ai benefici fiscali, con relativo credito di imposta, previsto dal D.L. n.63/2013 e s.m.i.” (cap.1), l'ing. “a seguito della specifica CP_1
richiesta della signora se le spese occorrenti per gli interventi edilizi di Parte_5 miglioramento sismico potevano essere recuperate fiscalmente mediante l'accesso al c.d.
, ne aveva “confermato la fattibilità, precisando di aver già, in passato, CP_4
eseguito lavori di questo tipo nelle zone terremotate del modenese e per le quali, per l'appunto, aveva permesso ai committenti di accedere al c.d. Sisma Bonus” (cap. 4), e che quindi “il progetto strutturale dei tre piani del capannone ed il relativo deposito della pratica presso il Comune di Castellucchio (c.d. Deposito Sismico) avrebbe dovuto essere svolto dall'Ing. proprio in funzione del passaggio degli immobili ad una o a due CP_1
classi inferiori di rischio sismico, così da permettere alle società esecutrici di accedere ai benefici fiscali di cui al c.d. Sisma Bonus” (cap.11); l'ing. in sede di interpello, ha CP_1 dichiarato: “Sul cap. 1 E' vero che sono stato convocato nel gennaio 2019 assieme a geom. BE e che è stato fatto un sopralluogo nel capannone, in quanto la richiesta della era verificare se erano possibili interventi per la riduzione del rischio sismico _1
di una classe;
alla mia risposta positiva la signora disse che voleva realizzare i _1 lavori per ottenere i benefici fiscali del c.d. “sisma bonus”, Sul cap. 4: “Non è vero, io ho detto che erano fattibili gli interventi strutturali per conseguire il miglioramento sismico di una classe;
non ho mai detto che avevo fatto interventi simili nel modenese, in quanto all'epoca il c.d. sisma bonus non esisteva ed erano relativi a finanziamenti ed aiuti di altra natura;
non era oggetto del mio incarico verificare anche se le spese degli interventi di miglioramento sismico potevano essere recuperate con il cosiddetto sisma – bonus”… Sul cap. 11 “Non è così, il “Deposito strutturale sismico” viene fatto per eseguire le opere strutturali, nel senso che le opere devono essere denunciate al Comune e io avevo l'incarico del progetto e del relativo deposito;
per il Sisma bonus si doveva seguire un diverso iter procedurale.”
Il teste indotto sulle medesime circostanze, , architetto, che su incarico di Testimone_1
con la propria azienda ha eseguito l'installazione dele staffe per gli Parte_5
pagina 19 di 36 interventi di miglioramento sismico effettuati nel capannone di Castellucchio, ha dichiarato: “Sul cap. 4) Non so se era l'epoca indicata in capitolo;
posso dire che anch'io ho partecipato a dei sopralluoghi, prima di eseguire i lavori, presso il capannone, cui erano presenti la sig.ra e l'ing. e più volte mi sono visto con l'ing. _1 CP_1 CP_1
Non ho mai assistito ad un colloquio quale quello riportato in capitolo. Posso dire che quando io ero presente si parlava anche degli incentivi fiscali, in quanto la sig,ra _1 voleva eseguire i lavori proprio per questo;
non so dire oggi se era presente anche l'ing. quando si parlava di incentivi fiscali. Preciso che il riferimento in capitolo al sisma CP_1
bonus correlato alle zone terremotate è errato, in quanto si tratta di benefici fiscali diversi e pratiche totalmente diverse. Sul cap. 11) Non lo so, nel senso che non so dire che accordi siano intercorsi fra le società attrici e l'ing. . CP_1
, di cui è stato richiesto interpello sia dal convenuto che dal Parte_5 CP_1
convenuto BE, in ordine agli incarichi affidati ai due professionisti, rispondendo sui capitoli ammessi di parte convenuta (“4) Vero che a quel punto l'Ing. CP_1 CP_1
precisava che per la pratica di necessitava della presenza anche di un CP_4
tecnico esperto e supervisore della correttezza della intera pratica;
13) Vero che la signora assicurava all'Ing. che gli aspetti edili e di coordinamento Parte_5 CP_1
tecnico tra la parte strutturale e la parte architettonica sarebbero stati seguiti dal Geom.
BE; 16) Vero che la signora negli incontri con l'Ing. Parte_5 CP_1
assicurava che il coordinamento tra gli aspetti tecnici e fiscali della pratica Bonus CP_4
sarebbero stati seguiti dal Rag. 21) Vero che il mandato conferito all'Ing. CP_5
escludeva il controllo e la verifica delle fasi procedurali della pratica complessiva CP_1
del Sisma Bonus e relativi allegati”) ha dichiarato: “Sul cap. 4) Non è vero, non l'ha mai detto. Sul cap. 13) Non è vero, io avevo convocato entrambi e i compiti se li sono suddivisi fra loro. Sul cap. 14) (rectius: 16) Non ricordo, posso dire che era implicito che tutta la parte relativa agli aspetti fiscali sarebbe stata seguita dal mio commercialista, che infatti poi si accorse che mancava nei documenti depositati in Comune l'allegato B. Sul cap. 21) Assolutamente no, nel senso che ciascun tecnico doveva occuparsi di quanto gli pagina 20 di 36 competeva per ottenere il Sisma bonus”; rispondendo sui capitoli ammessi di parte convenuta BE (“1) Vero che nel gennaio 2021 l'ing. fu incaricato CP_1 dalla Soc. Autotrasporti TI (a mezzo di per l'esecuzione di un Parte_5 intervento antisismico globale con i relativi benefici fiscali. 2) Vero che l'ing. CP_1 confermò la fattibilità del recupero fiscale e l'intervento fu esteso agli immobili di altre società facenti parti della fam. ( e Inter Speed Express) 5) Vero che al _1 Parte_2
geom. BE, tecnico abituale della famiglia fu chiesto di presentare la diversa _1 pratica della SCIA (per la quale era invece abilitato) in quanto l'ing. tardava a farlo. CP_1
7) Vero che il geom. BE incaricato a voce, aveva esclusivamente tale compito e si curò di presentare la propria pratica (SCIA) presso il Comune di Castellucchio con proprio numero di protocollo e di collegarla a quella già presentata dall'ing. ”) ha CP_1 dichiarato: “Sul cap. 1) E' vero. Fu il geom. BE a presentarmi l'ing. come CP_1
esperto della pratica da eseguire;
il geom. BE, che era già tecnico di mia fiducia da tempo e a cui mi ero inizialmente rivolta mi disse che lui non aveva le competenze per seguire la pratica e per questo mi presentò l'ing. Sul cap. 2) E' vero. Sul cap. 5) CP_1
Non è così, nel senso che io avevo chiamato entrambi ad occuparsi della pratica e credo, come ho già detto, che si siano accordati fra loro su cosa dovesse fare l'uno o l'altro; sicuramente io ho sollecitato il geom. BE a stringere i tempi di presentazione delle pratiche, per poter iniziare i lavori. Sul cap. 7) Come ho già detto non so come si siano divisi i compiti. Inizialmente io avevo dato incarico al geom. BE di occuparsi della ristrutturazione del capannone e nell'ambito di quei lavori abbiamo deciso di fare anche il miglioramento sismico, visto che si poteva ottenere il sisma bonus;
poiché questa pratica doveva essere fatta da un ingegnere e non da un geometra, come ho già detto il geom.
BE ha reperito l'ing. ” CP_1
Da quanto emerso dall'istruttoria svolta, risulta, diversamente da quanto allegato dal convenuto BE, che questi non venne incaricato dalla “proprietà” unicamente di provvedere al deposito delle SCIA al SUAP del Comune di Castellucchio, per “ovviare”
a ritardi o mancanze dell'ing. ma che lo stesso era stato incaricato di occuparsi CP_1
pagina 21 di 36 della ristrutturazione del capannone, e che, deciso da parte della di dar corso anche _1
ai lavori di miglioramento sismico, lo stesso BE individuò quale ingegnere che avrebbe dovuto occuparsi di tali interventi, il che ha quindi assunto incarico di CP_1
progettista e D.L. dei lavori strutturali, mentre il BE ha assunto il ruolo di progettista e D.L. delle opere architettoniche (come accertato dal CTU nominato, CTU di cui si dirà in seguito, e come risulta altresì dal “progetto architettonico”, allegato alla documentazione depositata dall'ing. allo SUAP, a firma BE). CP_1
Come altresì riconosciuto da entrambi i convenuti gli stessi erano perfettamente a conoscenza del fatto che la proprietà (a cui si sono aggiunte le altre due società attrici) aveva deciso di dar corso ai suddetti lavori di miglioramento in quanto intendeva avvalersi dei benefici fiscali relativi.
Non è stato dimostrato e deve anzi escludersi, sulla base degli stessi elementi a sostegno allegati dalle attrici e di quanto emerso dall'istruttoria orale, che l'ing. si sia CP_1
presentato come tecnico esperto nella gestione della pratica relativa (c.d. , CP_4 per aver “già in passato, eseguito lavori di questo tipo nelle zone terremotate del modenese e per le quali, per l'appunto, aveva permesso ai committenti di accedere al c.d.
, risultando dal curriculum vitae dell'ing. prodotto da parte attrice, CP_4 CP_1
che tali lavori si riferiscono invece alle diverse pratiche per richiesta di contributo danni post -sisma 2012, ossia, come precisato dallo stesso teste di parte attrice a Tes_1
“benefici fiscali diversi e pratiche totalmente diverse”.
Sulla base delle prove offerte non può quindi ritenersi dimostrato che l'ing. fosse CP_1
stato incaricato della gestione della pratica fiscale, che, come da questi allegato, richiedeva competenze diverse e coordinamento fra i vari soggetti coinvolti, ossia, quantomeno, di verificare, a tali fini, quale fosse la documentazione richiesta e necessaria per accedere al c.d quali fra le spese complessive relative agli interventi da CP_4
eseguire fossero o meno ammesse al beneficio fiscale e in che misura, di controllare la relativa fatturazione e, ancor prima, di gestire gli appalti conferiti alle ditte esecutrici in vista della presentazione della richiesta di ammissione ai benefici fiscali.
pagina 22 di 36 Non è stato chiaramente esposto dalle attrici se e a chi sia stato conferito un simile incarico, circostanza comunque non dimostrata.
Quanto alla “pratica fiscale” la legale rappresentante della proprietà, in sede di interpello, si è infatti limitata ad affermare che “tutta la parte relativa agli aspetti fiscali sarebbe stata seguita dal mio commercialista”; quest'ultimo, dott. , sentito quale teste, ha CP_5
dichiarato: “posso dire che io avevo il compito di occuparmi degli aspetti fiscali, non certo degli aspetti tecnici”.
Ciò premesso in ordine agli accertamenti in fatto, relativi agli incarichi svolti dai due convenuti, è pacifico che né l'ing. quale progettista e direttore dei lavori strutturali, CP_1
che ha provveduto al “Deposito sismico” presso il SUAP del Comune di Castellucchio, né il geom. BE, progettista e direttore delle opere architettoniche, che ha provveduto al deposito delle SCIA collegate, ha provveduto al deposito dell'asseverazione “prevista dall'art. 3, commi 2-6, del Decreto n.58 del 28.2.2017 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di cui al modello contenuto nell'Allegato “B” del D.M. n.58/2017”.
In corso di causa è stata quindi disposta CTU sui seguenti quesiti: “Il C.T.U., esaminati gli atti e i documenti di causa, acquisite, se necessario, informazioni presso i pubblici uffici e svolto ogni accertamento utile, 1) verifichi l'avvenuta esecuzione dei lavori di miglioramento sismico da parte delle società Parte_1 Parte_2
e rispettivamente, negli immobili siti
[...] Parte_3
in Castellucchio (MN), via Brusche, 5, censiti nel predetto Comune al foglio n.28, mapp.
n.207, sub. 309 (primo piano), sub. 307 e 308 (piano terra) e sub. 310 (secondo piano), di cui alle fatture prodotte in atti;
2) verifichi se le predette opere, qualora si fosse provveduto all'allegazione alla S.C.I.A. trasmessa al Comune di Castellucchio del progetto strutturale munito della asseverazione di cui al modello All. “B” del D.M.
n.58/2017, come previsto dall'art. 3, commi 2-6, del D.M. n.58/2017, avrebbero permesso alle società attrici di accedere e di ottenere i benefici fiscali di cui all'art.16, comma 1-bis, del D.L. n.63/2013 e s.m.i. (c.d. sismabonus), in termini di credito di imposta;
3) specifichi a quale dei due professionisti convenuti competeva predisporre e pagina 23 di 36 presentare al Comune di Castellucchio l'asseverazione di cui all'allegato B art. 3 del
D.M. 58/2017 al fine di ottenere i suddetti benefici fiscali;
4) solo in caso di risposta positiva al quesito di cui al n. 2, avvalendosi, se necessario, di ausiliario commercialista di sua fiducia, quantifichi il CTU l'ammontare del credito d'imposta che ognuna delle società attrici avrebbe potuto ottenere.”, con nomina, quale CTU, dell'ing. ER
, che ha provveduto al deposito del proprio elaborato in data 28.04.2024.
[...]
1.1. L'eccepita nullità della CTU svolta.
Sia le attrici che il convenuto BE, a seguito del deposito dell'elaborato peritale, in sede di precisazione delle conclusioni, hanno eccepito la nullità della CTU, allegando che l'ing. non avrebbe dato esauriente risposta alle osservazioni e rilievi dei ER rispettivi CTP, e, in subordine, chiedendo l'integrazione della perizia già depositata o la convocazione del CTU a chiarimenti.
L'eccezione di nullità è totalmente infondata.
Il CTU, a seguito delle osservazioni presentate dai CTP, ha redatto l'elaborato finale recependo alcune delle suddette osservazioni, e respingendone altre, e comunque rispondendo a tutte le suddette osservazioni (pag. 16 e 17 dell'elaborato), anche se in modo sintetico, ma comunque motivato.
Non risulta necessario ai fini della decisione disporre ulteriori integrazioni, né richiamare a chiarimenti il CTU.
1.2. Gli esiti della CTU.
Eseguito sopralluogo, esaminati gli atti e i documenti dimessi dalle parti, nonché
“richiesto accesso agli atti presso il Comune di Castellucchio, effettuato in data 4 marzo
2024, ottenendo copia di tutti i documenti depositati presso il Comune relativi all'intervento edilizio per cui è causa”, il CTU ha riportato in premessa la normativa applicabile, che va qui ricordata: “D.P.R. n.380 del 6 giugno 2001: Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, per quanto riguarda in pagina 24 di 36 particolare la classificazione degli interventi edilizi, le funzioni dello Sportello Unico e le norme relative al deposito dei progetti strutturali;
Decreto Legislativo (rectius: decreto legge) n.63 del 4 giugno 2013: Disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva
2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea, nonchè altre disposizioni in materia di coesione sociale, in particolare per quanto riguarda l'art. 16 che norma il sismabonus in forma semplice e rafforzata;
Legge Regionale n.33 del 12 ottobre 2015: Disposizioni in materia di opere o di costruzioni e relativa vigilanza in zone sismiche, per quanto riguarda la classificazione degli interventi strutturali e le modalità di presentazione dei progetti sulle strutture in
Lombardia; Decreto Ministeriale n.58 del 28 febbraio 2017: Linee guida per la classificazione del rischio sismico delle costruzioni nonchè le modalità per l'attestazione, da parte di professionisti abilitati, dell'efficacia degli interventi effettuati, per quanto riguarda la normativa specifica relativa al cosiddetto Sismabonus”.
In particolare, per quanto qui rileva, “Il D.M. 58/2017 detta le regole, sia tecniche, sia amministrative, da seguire per effettuare interventi di rinforzo strutturale che possano accedere ai benefici fiscali noti come nella sua formulazione rafforzata, cioè CP_7
con maggiori benefici fiscali rispetto alla formulazione base, benefici definiti dal D.Lgs.
63/2013, art. 16, comma 1-quater. In particolare tale decreto ministeriale: all'art. 3, comma 2, stabilisce che “il progettista dell'intervento strutturale [...] assevera, secondo i contenuti delle allegate linee guida, la classe di rischio dell'edificio precedente l'intervento e quella conseguibile a seguito dell'esecuzione dell'intervento progettato”, all'art. 3, comma 3, stabilisce che “il progetto degli interventi per la riduzione del rischio sismico, contenente l'asseverazione di cui al comma 2, è allegato alla segnalazione certificata di inizio attività da presentare allo sportello unico competente di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica n.380 del 2001, per i successivi adempimenti”, all'art. 3, comma 4, stabilisce che “il direttore dei lavori [...] all'atto dell'ultimazione dei lavori strutturali [...] attesta la conformità degli interventi eseguiti al pagina 25 di 36 progetto depositato”, all'art. 3 comma 5 stabilisce che “l'asseverazione di cui al comma 2
e le attestazioni di cui al comma 4 sono depositate presso il suddetto sportello unico e consegnate in copia al committente, per l'ottenimento dei benefici fiscali di cui all'articolo 16, comma 1-quater, del D.Lgs. n.63 del 2013”, all'art. 3 comma 6 stabilisce che “l'asseverazione di cui al comma 2 è effettuata secondo il modello contenuto nell'allegato B che è parte integrale e sostanziale del presente decreto”.
Il D.Lgs. 63/2013 definisce, invece, il limite dell'importo dei lavori che possono dare luogo a detrazioni fiscali, l'entità di tali detrazioni e la loro ripartizione nel tempo… In particolare l'art.16, comma 1-bis, dispone infatti che per le spese sostenute dal 1 gennaio
2017 al 31 dicembre 2021 in zone ad alta sismicità per gli interventi di messa in sicurezza statica del patrimonio edilizio di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera i) del D.P.R.
22.12.1986, n. 917 - T.U.I.R. Testo Unico delle Imposte sui Redditi (si invita il lettore a non confonderlo con l'articolo 16, comma 1-bis, del D.Lgs. 63/2013), relative ad interventi su edifici residenziali e produttivi, spetta una detrazione dall'imposta lorda nella misura del 50 % fino ad un ammontare complessivo delle stesse spese non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare. La detrazione del 50% qui citata è giuridicamente differente dalla detrazione, sempre del 50%, relativa ai più diffusi interventi di manutenzione del patrimonio edilizio residenziale, di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera a-d) del D.P.R. 22.12.1986, n. 917. L'art. 16, comma 1-ter, estende l'incentivo fiscale di cui al precedente comma 1-bis anche a zone di medio-bassa sismicità, come ad esempio il territorio del Comune di Castellucchio. L'art. 16, comma 1-quater stabilisce che la detrazione spetta nella misura del 70% qualora l'intervento edilizio permetta la diminuzione di una classe di rischio sismico e nella misura dell'80% nel caso di diminuzione di due classi di rischio sismico. Tale detrazione è condizionata al rispetto delle prescrizioni stabilite dal D.M. 58/2017, sia per quanto riguarda la definizione delle classi di rischio sismico, sia per quanto riguarda le modalità procedurali di presentazione delle pratiche edilizie. La detrazione fiscale di cui al D.Lgs. 63/2013 viene calcolata sull'importo complessivo delle spese sostenute per l'intervento edilizio con un limite pagina 26 di 36 massimo di spesa pari al prodotto di 96.000 e per il numero delle unità immobiliare di cui si compone l'edificio sul quale si effettua l'intervento. Le unità immobiliari dell'edificio vengono assunte convenzionalmente pari al numero dei subalterni dello stesso, a parità di classificazione catastale. Da un punto di vista temporale le detrazioni fiscali di cui all'art.16 del D.Lgs. 63/2013 vengono ripartite in cinque anni, mentre quelle relative all'art. 16-bis del D.P.R. 22.12.1986, n. 917 vengono ripartite in 10 anni.”
Dall'accesso agli atti presso il Comune risulta che: “sono state presentate: dal dott. ing.
in qualità di progettista e direttore dei lavori strutturali: Comunicazione CP_1
di deposito sismico prot. n. 5423 del 19.06.2019 intestata a;
Parte_1
Comunicazione di deposito sismico prot. n. 5459 del 20.06.2019 intestata a Parte_2
Comunicazione di deposito sismico prot. n. 5460 del 20.06.2019 intestata a Inter
[...]
Sped Express;
dal geom. AN BE, in qualità di progettista e direttore dei lavori architettonici : Pratica edilizia 57/2019, S.C.I.A. prot. n. 5486 del 21.06.2019 intestata a
, relativa al sub. 309, in cui si cita quale unica impresa Parte_1
esecutrice la ditta CAEM Group spa;
Pratica edilizia 58/2019, S.C.I.A. prot. n. 5569 del
24.06.2019 intestata a relativa al sub. 308, in cui si cita quale unica Parte_2
impresa esecutrice la ditta Tecnoforniture di Manaj Marilena;
Pratica edilizia 59/2019,
S.C.I.A. prot. n. 5570 del 24.06.2019 intestata a Inter Sped Express, relativa al sub. 310, in cui si cita quale unica impresa esecutrice la ditta Tecnoforniture di Manaj Marilena.”
(va qui precisato che sia le attrici che il convenuto BE hanno depositato agli atti di causa copia incompleta delle SCIA, prive degli allegati “soggetti coinvolti” e “ditte incaricate”, che il CTU, mediante il suddetto accesso agli atti, ha invece potuto esaminare integralmente).
Come rilevato dal CTU, dagli atti rispettivamente depositati allo SUAP dai due professionisti convenuti, emerge, in particolare, che: “nella seconda pagina della relazione illustrativa del progetto strutturale dell'ing. di cui in Allegato D, è CP_1 chiaramente indicato che lo scopo dell'intervento era quello di ottenere i benefici fiscali ai sensi del D. Lgs. 63/2013 “Sisma bonus” fino al 70% della spesa sostenuta;
nella pagina 27 di 36 comunicazione di posta elettronica inviata dal geom. BE al Comune di Castellucchio, che si riporta in Allegato E, in risposta alla giusta richiesta del Comune di Castellucchio che sottolineava l'incompletezza della pratica edilizia, dando quindi anche la possibilità di porvi rimedio, si evince, come è ovvio che fosse, che il geom. BE era a conoscenza della pratica strutturale presentata dall'ing. e di conseguenza del suo CP_1 contenuto e della finalità dell'intervento. Dall'accesso agli atti effettuato presso il comune di Castellucchio non risulta che sia stata mai depositata ufficialmente, né nelle pratiche del deposito sismico presentate dall'ing. né nelle segnalazioni certificate CP_1
d'inizio attività presentate dal geom. BE come richiede il D.M. 58/2017 all'art. 3 comma 3, né in ulteriori successive seppure tardive comunicazioni ufficiali,
l'asseverazione richiamata come “Allegato B” nello stesso decreto all'art. 3 comma 5, condizione indispensabile, tassativa, per poter beneficiare degli incentivi fiscali previsti dall'art.16, comma 1-quater, del D.Lgs. 63/2013, pari al 70% delle spese sostenute. E non risulta nemmeno che l'ing. si sia mai dimesso dall'incarico di Direttore dei lavori, CP_1 ovvero che abbia presentato l'ulteriore asseverazione di cui all'art. 3 comma 4 del
D.M.58/2017 richiesta al termine dei lavori e strettamente necessaria, assieme all'Allegato B, per beneficiare degli incentivi fiscali di cui all'art. 16, comma 1-quater, del D.Lgs. 63/2013.”
Rispondendo ai quesiti posti il CTU, dato atto dell'avvenuta esecuzione dei lavori di miglioramento sismico, quanto alla “Verifica della possibilità di accesso agli incentivi relativamente alla presentazione dell'Allegato B”, ha rilevato che “L'allegazione alla
S.C.I.A. trasmessa al Comune di Castellucchio del progetto strutturale munito della asseverazione di cui al modello denominato “Allegato B” del D.M. n.58/2017, come previsto dall'art. 3, comma 3, del D.M. n.58/2017, sarebbe stata solo condizione necessaria, ma non sufficiente, affinché le società attrici potessero accedere ed ottenere i benefici fiscali, pari al 70% dell'importo dei lavori eseguiti, di cui all'art.16, comma 1- quater, del D.L. n.63/2013 e s.m.i. (c.d. sismabonus), in termini di credito di imposta, nei limiti dei massimali di Legge. Si sottolinea che, oltre all'allegazione dell'Allegato B, è
pagina 28 di 36 richiesto dall'art.3, comma 4, del D.M. 58/2017 anche il deposito della dichiarazione di conformità degli interventi eseguiti al progetto depositato da parte del direttore dei lavori strutturali, all'atto di ultimazione dei lavori e quindi all'atto della presentazione della dichiarazione di fine lavori. L'allegazione dell'Allegato B e della dichiarazione di conformità di cui all'art. 3, comma 4, avrebbero costituito condizione necessaria e sufficiente, solo per quanto riguarda il tema dell'Allegato B, per accedere agli incentivi di cui all'art.16, comma 1-quater, del D.L. n.63/2013. Viceversa, i benefici di cui al all'art.16, comma 1-bis, del D.L. n.63/2013 e s.m.i., pari al 50% dell'importo dei lavori eseguiti nei limiti dei massimali di Legge, in termini di credito di imposta, potevano essere ottenuti anche senza allegazione alla S.C.I.A. trasmessa al Comune di
Castellucchio del progetto strutturale munito della asseverazione di cui al modello
“Allegato B” del D.M. n.58/2017, a meno di quanto si scrive nel paragrafo seguente.”
Il CTU ha infatti precisato ulteriormente quanto segue: “Oltre a quanto espressamente richiesto dal quesito, che concentra l'attenzione sull'Allegato B, si ritiene utile ai fini di giustizia sottolineare anche la vigenza del Decreto Interministeriale 18 febbraio 1998 n.
41 Regolamento recante norme di attuazione e procedure di controllo di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, in materia di detrazioni per le spese di ristrutturazione edilizia. L'art. 4, comma 1, lettera d) dello stesso decreto stabilisce che le detrazioni fiscali conseguenti agli interventi sul patrimonio edilizio non sono riconosciute in caso di violazione delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro e nei cantieri. Pertanto, come sottolineato anche dalla Circolare del
Ministero delle Finanze dell'11.5.1998, n. 121, paragrafo 8, l'omissione della preventiva comunicazione alla ASL, al fine di attivare la vigilanza in materia di sicurezza dei cantieri, della data di inizio lavori, nota anche come Notifica preliminare nella normativa attualmente in vigore, provoca la decadenza dalla detrazione solo qualora risulti che per la tipologia di lavori eseguiti o per le modalità di svolgimento degli stessi il contribuente vi era tenuto sulla base della legislazione extra fiscale vigente. Il Decreto Legislativo 9 aprile 2008 , n. 81 - Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in pagina 29 di 36 materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, all'art. 90 e all'art. 99, stabilisce i casi in cui vige l'obbligo della notifica preliminare: tra questi rientra anche quello di cantieri in cui operino, anche non contemporaneamente, più imprese esecutrici, anche nel caso in cui la presenza di più imprese esecutrici non fosse prevista al momento della presentazione della pratica edilizia, ma intervenuta successivamente nel corso dei lavori. Quest'ultima fattispecie si verifica proprio nel caso in esame oggetto di quesito.
Infatti le segnalazioni certificate di inizio attività presentate al Comune di Castellucchio dal geom. BE indicavano la presenza di una sola impresa esecutrice, mentre le fatture depositate agli atti di causa relative all'intervento edilizio sono state emesse da una pluralità di aziende edili. L'omessa presentazione della notifica preliminare da parte del committente dei lavori, o di un tecnico allo scopo incaricato, come dichiarato durante le riunioni peritali, fa quindi rientrare il caso specifico oggetto di causa tra quelli previsti dall'art. 4, comma 1, lettera d) del Decreto Interministeriale 18 febbraio 1998 n. 41 per i quali le detrazioni fiscali non sono riconosciute.”
Se quindi, quanto al mancato deposito dell'asseverazione mediante il Modulo B, a fronte del fatto che entrambi i professionisti convenuti erano perfettamente a conoscenza della volontà delle committenti di avvalersi dei benefici fiscali previsti dall'art.16, comma 1- quater, del D.L. n.63/2013 per i realizzati interventi di miglioramento sismico, tale omissione deve imputarsi ad entrambi, avendo entrambi l'onere di verificare, quantomeno per le pratiche di rispettiva competenza, la documentazione richiesta dalla normativa di riferimento, posto che, come correttamente rilevato dal CTU, sulla base di quanto stabilito dall'art.3, comma 3, del D.M. 58/2017 “al professionista incaricato della presentazione della segnalazione certificata di inizio attività, cioè al geom. BE, spettava il compito dell'allegazione del cosiddetto Allegato B alla pratica edilizia da questi depositata, nonché del progetto strutturale già depositato dall'ing. Come CP_1 stabilito dall'art.3, comma 2, del D.M. 58/2017, al professionista incaricato della progettazione strutturale, cioè all'ing. spettava il compito di produrre CP_1
l'asseverazione (cioè l'Allegato B) della classe di rischio dell'edificio precedente pagina 30 di 36 l'intervento e quella conseguibile con l'intervento progettato. Va da sè che l'ing. CP_1
avrebbe dovuto trasmettere tale asseverazione al geom. BE affinché la allegasse alla segnalazione certificata di inizio attività, come pure che il geom. BE avrebbe dovuto richiederla all'ing. unitamente al progetto strutturale da allegare alla segnalazione CP_1
certificata di inizio attività, qualora non gli fossero stati consegnati”, nel caso deve tuttavia escludersi che da tale omissione consegua il diritto delle società attrici di ottenere, a titolo di risarcimento, una somma corrispondente ai benefici fiscali non ottenuti.
1.3 Rigetto delle domande
Come già sopra rilevato, ai fini dell'invocato risarcimento del danno allegato occorre fornire prova, a fronte di un dedotto inadempimento, della sussistenza di un nesso di causalità diretta fra inadempimento e il danno subito, e quindi, trattandosi di condotta omissiva, del fatto che in assenza dell'omissione il danno non si sarebbe verificato.
Nella fattispecie, come verificato dal CTU, anche qualora i convenuti avessero correttamente depositato allo SUAP anche la più volte citata asseverazione, relativa alla classe di rischio sismico precedente e successiva agli interventi strutturali eseguiti sull'immobile, le società attrici non avrebbero potuto comunque beneficiare di alcun incentivo fiscale, né nella misura del 70% delle spese sostenute, né nella misura del 50%, ne altri benefici, avendo le committenti impiegato nel cantiere non una sola ditta, come indicato nelle SCIA depositate dal geom. BE, ma, come risulta dalle relative fatture prodotte, più ditte diverse, omettendo di trasmettere la “Notifica preliminare” all'ASL competente, prescritta dalla normativa in materia di sicurezza sui cantieri.
Ai sensi dell'art. 16 bis (“(Detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici”), c. 9 del DPR n.
917/86, alle detrazioni per gli interventi ivi previsti (fra i quali, al comma 1, lett. i, gli interventi “relativi all'adozione di misure antisismiche con particolare riguardo all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica, in particolare sulle parti pagina 31 di 36 strutturali, per la redazione della documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio, nonché per la realizzazione degli interventi necessari al rilascio della suddetta documentazione…”, cui rinvia l'art. 16 del D.L. n.
63/13, convertito con modificazioni dalla l.n. 90/13) si applicano infatti “le disposizioni di cui al decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro dei lavori pubblici
18 febbraio 1998, n. 41, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 marzo 1998, n. 60, con il quale è stato adottato il "Regolamento recante norme di attuazione e procedure di controllo di cui all'articolo 1 della L. 27 dicembre 1997, n. 449, in materia di detrazioni per le spese di ristrutturazione edilizia"; detto Regolamento, all'art. 4, comma 1, lettera d) prevede che “La detrazione non è riconosciuta in caso di: … d) violazione delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro e nei cantieri, nonché di obbligazioni contributive accertate dagli organi competenti e comunicate alla direzione regionale delle entrate territorialmente competente.”
Il Decreto Legislativo 9 aprile 2008 , n. 81 - Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, all'art. 90 e all'art. 99, stabilisce i casi in cui vige l'obbligo della notifica preliminare: tra questi rientra anche quello di cantieri in cui operino, anche non contemporaneamente, più imprese esecutrici, anche nel caso in cui la presenza di più imprese esecutrici non fosse prevista al momento della presentazione della pratica edilizia, ma sia intervenuta successivamente nel corso dei lavori, fattispecie verificatasi nella fattispecie, come accertato dal CTU, sulla base delle fatture prodotte dalle attrici, emesse da Caem Group,
Testimone_1 Parte_7 Parte_8 Parte_9 _10
, quale ditte esecutrici. Persona_2
Non potendo la detrazione fiscale (qui credito d'imposta) essere riconosciuta alle società attrici a fronte di tale omissione, diversa ed ulteriore dallo specifico inadempimento imputato ai convenuti, ed ostativa all'ottenimento di qualsivoglia beneficio fiscale, la relativa domanda risarcitoria avanzata nei loro confronti (sia a titolo di responsabilità contrattuale che extracontrattuale) non può essere accolta.
pagina 32 di 36 Tale accertamento rende superfluo l'esame di ogni altra questione ed eccezione rispettivamente sollevata dalle parti, sia quanto alla contestata “triplicazione” dei massimali previsti dal Sisma bonus, pur essendo unico il progetto, perseguita mediante frazionamento catastale (eseguito in data 4.06.2019, secondo quanto allegato) e successiva stipula di contratti di comodato, con presentazione di tre pratiche diverse
(suggerite dal consulente fiscale, secondo quanto riportato dal CTP di parte convenuta
BE nelle proprie osservazioni alla CTU), attività peraltro legittime (prevedendo la normativa di riferimento fra i soggetti beneficiari anche i detentori dell'unità immobiliare oggetto di interventi di miglioramento anti-sismico), sia, ancora, quanto all'entità delle spese che avrebbero potuto essere oggetto del suddetto Sisma bonus (“spese sostenute”, sempre secondo quanto previsto dalla normativa più volte citata e quindi solo fatture già pagate) e alla loro riferibilità o meno agli specifici interventi per i quali è previsto il beneficio fiscale, oggetto delle ulteriori contestazioni formulate dalle attrici e dai convenuti alle conclusioni, in merito, del CTU (che ha escluso dai relativi calcoli, correttamente, oltre alle fatture non pagate, le fatture non riferibili ad interventi di miglioramento anti sismico o ancora le fatture non riconducibili alle singole società, ecc.), questioni tutte assorbite da quanto sopra statuito.
2. La domanda di risarcimento avanzata nei soli confronti del convenuto CP_1
Le società attrici, allegando che l'ing. oltre al mancato deposito dell'Allegato B CP_1
alle pratiche edilizie, è incorso in ulteriori inadempimenti, avendo poi omesso di effettuare e trasmettere al Comune di Castellucchio (MN) i collaudi statici delle strutture afferenti gli immobili della e della Parte_1 Parte_3
hanno affermato che da tale ulteriore inadempimento deriva il “conseguente
[...] obbligo del tecnico convenuto di restituire i pagamenti ricevuti indebitamente “a saldo” delle sue prestazioni professionali”, chiedendo quindi condanna dello stesso alla restituzione in favore di e di Parte_1 Parte_3
quanto da lui ricevuto a tale titolo, ossia, rispettivamente, le somme di € 1.502,00 ed €
1.562,00.
pagina 33 di 36 Anche tale domanda non può essere accolta, senza necessità di ulteriore esame, nel merito, della sussistenza ed imputabilità dei suddetti inadempimenti, motivo per il quale sono state rigettate, con decisione che deve qui ribadirsi, le prove orali richieste in merito dalle attrici e dal convenuto CP_1
Come dovrebbe essere noto, la ripetizione della prestazione eseguita in adempimento di un contratto può conseguire infatti unicamente alla risoluzione per inadempimento, rescissione, declaratoria di nullità o annullamento del contratto stesso, ossia in tutte le ipotesi in cui venga meno il titolo, e quindi la causa giustificativa, della prestazione eseguita, secondo i principi della ripetizione dell'indebito ex art. 2033 c.c.; si tratta pertanto di obbligo del tutto distinto e diverso dal risarcimento del danno ex art. 1453
c.c., spettante eventualmente alla parte adempiente, sia quanto al petitum che alla causa petendi.
Essendo solo la pronuncia dichiarativa o costitutiva del giudice, avente portata estintiva del contratto, l'evenienza che priva di causa giustificativa le reciproche obbligazioni dei contraenti e dà quindi fondamento alla domanda del solvens di restituzione della prestazione rimasta senza causa, nel caso, non essendo stata avanzata domanda di risoluzione giudiziale del contratto di prestazione professionale dedotto in lite (o altra domanda da cui derivi il venir meno del titolo), la domanda di “pagamento” da parte del convenuto di importi pari ai corrispettivi ricevuti, ossia di restituzione delle CP_1
prestazioni contrattuali già effettuate dalle due società attrici, deve essere rigettata.
Le spese di lite
Le spese di lite seguono alla totale soccombenza delle attrici in ordine alle domande proposte nei confronti dei convenuti.
Considerato che il rigetto delle domande principali proposte è stato determinato dalla mancanza di condizione richiesta dalla legge, al fine di usufruire dei benefici fiscali qui fatti valere, emersa solo in sede di CTU, ulteriore e diversa dall'omesso deposito di documentazione imputabile ad accertato inadempimento di entrambi i convenuti, dette pagina 34 di 36 spese vengono liquidate, tenuto conto quindi dell'attività difensiva svolta e del valore della causa, come indicato in dispositivo, secondo i criteri di cui al DM 55/14 (valori minimi della tabella di riferimento).
Essendo stata la chiamata in causa del terzo resasi necessaria a fronte Controparte_2
delle domande svolte dalle attrici, le stesse devono del pari condannarsi alla rifusione delle spese di lite da questa sostenute, che vengono liquidate in pari misura.
Vanno infine poste in via definitiva a carico delle società attrici soccombenti le spese di
CTU, come liquidate in corso di causa, mentre, per le ragioni già esposte, possono essere compensate frale parti le spese dei rispettivi CTP.
PQM
Il Tribunale di Mantova, nella persona del giudice unico dott. Alessandra Venturini, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa e/o assorbita, definitivamente pronunciando, così giudica:
Rigetta, per le causali di cui in motivazione, tutte le domande proposte dalle società attrici;
dichiara tenute e condanna le società attrici alla rifusione delle spese di lite sostenute dal convenuto , che liquida in complessivi € 11.228,50 per compenso CP_1
professionale, oltre a rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
dichiara tenute e condanna le società attrici alla rifusione delle spese di lite sostenute da
BE AN, che liquida in complessivi € 1.227,60 per spese ed € 11.228,50 per compenso professionale, oltre a rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e
CPA come per legge;
dichiara tenute e condanna le società attrici alla rifusione delle spese di lite sostenute da
, che liquida in complessivi € 11.228,50 per compenso professionale, Controparte_2
oltre a rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
pagina 35 di 36 pone in via definitiva a carico delle società attrici le spese di CTU, con compensazione fra le parti delle spese dei rispettivi CTP.
Mantova, 17/04/2025
Il Giudice
dott. Alessandra Venturini
pagina 36 di 36
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di Mantova
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alessandra Venturini ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2344/2021 promossa da:
(C.F. ), Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
(C.F. ),
[...] P.IVA_2 Parte_3
(C.F. , assistite e difese dall'avv. SOARDO PAOLO
[...] P.IVA_3
ATTRICI contro
(C.F. ), assistito e difeso dall'avv. CP_1 C.F._1
ORLANDI PAOLA
UB ES (C.F. ), assistito e difeso dall'avv. C.F._2
ARRIA CLAUDIO e dall'avv. ARRIA GIULIO
CONVENUTI
con la chiamata in causa di
(C.F. e Partita IVA n. ) ) rappresentata e Controparte_2 P.IVA_4
difesa dall'avv. ORLANDONI ANDREA
pagina 1 di 36 TERZA CHIAMATA
Oggetto: responsabilità professionale
CONCLUSIONI
Conclusioni per le attrici:
“in via principale e nel merito:
- previo accertamento e declaratoria del grave inadempimento contrattuale nella vicenda sopra descritta dell'Ing. nonché della violazione da parte dell'Ing. CP_1
dei doveri di diligenza e correttezza ex artt.1176, comma 2, e 2236 c.c., CP_1
ed art.1375 c.c., ovvero, in estremo subordine, della sua responsabilità ex art. 2043 c.c., accertarsi e dichiararsi la responsabilità, in via integrale ed esclusiva, dell'Ing. CP_1 per il danno economico subito nella fattispecie dall'
[...] Parte_1
dalla e dalla per la
[...] Parte_2 Parte_3 perdita dei benefici fiscali previsti dall'art.16, comma 1-bis, del D.L. n.63/2013 e s.m.i.
(c.d. Sisma Bonus), per i motivi sopra esposti;
- conseguentemente, condannarsi e dichiararsi tenuto l'Ing. a pagare, in CP_1 via integrale ed esclusiva, a titolo di risarcimento del danno, all' Parte_1
alla ed alla la
[...] Parte_2 Parte_3 somma di € 96.000,00 per ciascuna delle predette società attrici, ovvero quella maggiore o minore somma che verrà accertata e risulterà in corso di causa, anche a mezzo espletanda CTU, ed anche in via equitativa, oltre gli interessi moratori dal dovuto al saldo effettivo e la rivalutazione monetaria;
- inoltre, previo accertamento e declaratoria del grave inadempimento commesso dall'Ing. per aver omesso di effettuare e trasmettere al Comune di CP_1
Castellucchio (MN) i collaudi statici delle strutture afferenti gli immobili, rispettivamente, della e detenuto dalla Parte_1 [...]
condannarsi e dichiararsi tenuto l'Ing. a pagare ed a Parte_3 CP_1
pagina 2 di 36 restituire alla la somma di € 1.502,00 ed alla Parte_1 [...] la somma di € 1.562,00, in quanto pagamenti indebiti e non dovuti, oltre Parte_3
interessi moratori al saldo effettivo.
In via subordinata, nel merito:
- previo accertamento e declaratoria del grave inadempimento contrattuale, nella vicenda sopra descritta, del Geom. AN BE, in via concorrente o solidale con l'Ing.
o in via esclusiva, nonché della violazione da parte del Geom. AN CP_1
BE, in via concorrente o solidale con l'Ing. o in via esclusiva, dei CP_1
doveri di diligenza e correttezza ex artt.1176, comma 2, e 2236 c.c., ed art.1375 c.c., ovvero, in estremo subordine, della sua responsabilità ex art. 2043 c.c., accertarsi e dichiararsi la responsabilità del Geom. AN BE, in via concorrente o solidale con l'Ing. o in via esclusiva, per il danno economico subito nella CP_1 fattispecie dall' dalla e dalla Parte_1 Parte_2 [...]
per la perdita dei benefici fiscali previsti dall'art.16, Parte_3
comma 1-bis, del D.L. n.63/2013 e s.m.i. (c.d. Sisma Bonus), per i motivi sopra esposti;
- conseguentemente, condannarsi e dichiararsi tenuto il Geom. AN BE, in via concorrente o solidale con l'Ing. o in via esclusiva, a pagare, a titolo di CP_1 risarcimento del danno, all' alla ed alla Parte_1 Parte_2
la somma di € 96.000,00 per ciascuna Parte_3
delle predette società attrici, ovvero quella maggiore o minore somma che verrà accertata e risulterà in corso di causa, anche a mezzo espletanda CTU, ed anche in via equitativa, oltre gli interessi moratori dal dovuto al saldo effettivo e la rivalutazione monetaria.
In ogni caso: con vittoria di spese (incluso rimborso spese generali) e compensi di causa.
In via istruttoria: per i motivi e nei termini sopra illustrati, a cui si rimanda, si insiste affinché venga disposta la rinnovazione della CTU, ovvero, in subordine, la sua integrazione, o, in ulteriore subordine, la convocazione del CTU a chiarimenti anche in contraddittorio con i CTP.”
pagina 3 di 36 Conclusioni per il convenuto : CP_1
“nel merito: accertata la responsabilità del Geom. BE per omessa allegazione dell'asseverazione per cui è causa, e accertata la carenza di legittimazione passiva dell'Ing. sul punto, rigettare le domande di parte attrice in quanto infondate in fatto CP_1
ed in diritto, ed assolvere il convenuto Ing. da ogni obbligazione;
CP_1
nel merito, in subordine: accertare che l'Ing. ha svolto diligentemente il proprio CP_1 mandato professionale come conferitogli dalle società attrici, per l'effetto rigettare ogni domanda a lui azionata in quanto infondata in fatto e in diritto, ed assolvere il deducente convenuto da ogni obbligazione;
in subordine: nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande attoree, determinare le responsabilità attribuibili a ciascuna delle parti convenute, eventualmente determinandone il grado e le percentuali, senza alcun vincolo di solidarietà tra le stesse;
in caso di accertamento di qualsivoglia profilo di responsabilità in capo all'Ing. e che sia allo stesso direttamente imputabile, escluso qualsivoglia CP_1
vincolo di solidarietà con altri, dichiarare la Controparte_3
in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede
[...]
legale in VERONA, Lungadige Cangrande n. 16, tenuta a manlevare e tenere indenne l'Ing da ogni e qualsiasi onere posto a carico dello stesso, ivi comprese le CP_1
spese di lite (legali e tecniche); nei limiti contrattuali di polizza
In estremo subordine: accertato che le tre società attrici sono distinte solo formalmente e costituiscono di fatto un unico centro di imputazione di interessi, ridurre per l'effetto a un terzo le somme richieste dalle stesse;
In ogni caso: con vittoria di spese e compensi di lite.”
Conclusioni per il convenuto UB ES:
-nel merito, rigettare integralmente le richieste avanzate dalle attrici tutte
[...]
e di cui in Parte_1 Parte_2 Parte_3
pagina 4 di 36 epigrafe nei confronti del geom. AN BE, in quanto decadute, improponibili e comunque infondate in fatto ed in diritto per i motivi di cui in narrativa, e accertare che nulla è dovuto a qualsiasi ragione e/o titolo da parte di quest'ultimo, se del caso dichiarando la responsabilità esclusiva dell'ing. per quanto richiesto in CP_1
atti dalle attrici.
-rigettare le conclusioni di Ing. laddove chiede che sia accertata la CP_1 CP_1
responsabilità esclusiva del geom. AN BE per omessa allegazione dell'asseverazione di cui è causa, assolvendo il geom. BE da qualsiasi domanda anche dell'ing. nonché laddove richiede (in denegata ipotesi) che sia CP_1
determinata la responsabilità pro quota attribuibile a ciascuna delle parti convenute (non potendo essere attribuita alcuna responsabilità al geom. BE), fermo che comunque non potrà esservi mai un accertamento di vincolo di solidarietà tra i convenuti.
Nella non creduta ipotesi in cui venisse accertata una qualche responsabilità da parte del geom. AN BE per le ragioni di cui all'atto di citazione, dichiararsi tenuta la
IC , in persona del legale rappresentante pro tempore con Controparte_2
sede in Mogliano Veneto Via Marocchesa n° 14 ut supra, a garantire e manlevare lo stesso geom. BE da qualsiasi versamento a titolo risarcitorio o ad altro titolo che dovesse risultare in giudizio a suo carico, solidalmente o separatamente e, conseguentemente, condannare la ut supra a Parte_4
qualsivoglia pagamento o esborso dovesse risultare a carico del geom. AN BE all'esito del presente giudizio, anche riconoscendo l'eventuale diritto del geom.
AN BE ad agire in regresso verso la IC per Controparte_2 quanto fosse, in ogni caso, tenuto a corrispondere all'esito del presente giudizio e in specie, dichiarando inoperante nulla e comunque inapplicabile la limitazione in ordine al massimale di risarcimento di cui all'art. 2 di polizza norme speciali lett. h e ultimo comma, dichiarando nulla, inoperante e inapplicabile altresì la clausola delle “condizioni di polizza” n° 5, in specie per essere mai state approvate esplicitamente, a quanto consta e pagina 5 di 36 per essere comunque illegittime ut supra;
se del caso con accollo, delle spese legali dello stesso, alla e riconoscimento dell'integrale massimale. Parte_4
Respinta ogni eccezione della Compagnia Assicuratrice
- in ogni caso, condannare parti attrici alla rifusione delle spese di giudizio, CTP compresa, ivi compreso il rimborso forfettario al 15%, a favore del convenuto geom.
AN BE ed a favore della assicurazione terza chiamata (che è stata evocata in causa per effetto delle domande di parte attrice).
Spese rifuse.”
Conclusioni per la terza chiamata:
“In principalità e nel merito: previe le opportune declaratorie, rigettare ogni domanda svolta nei confronti di in quanto infondata in fatto e in diritto. Controparte_2
Spese, competenze ed onorari di causa rifusi.
In via subordinata: previe le opportune declaratorie, e previo accertamento del grado di responsabilità di ciascuno dei convenuti, dichiarare tenuta a Controparte_2
mantenere indenne il geom. BE, da quanto questi sarà condannato a risarcire, esclusivamente nella misura corrispondente al grado di responsabilità imputabile all'assicurato nella determinazione del danno ed entro il limite del sotto massimale di €
100.000,00 e al netto delle franchigie e degli scoperti di polizza.
Spese, competenze ed onorari di causa rifusi.”
FATTO
Con atto di citazione ritualmente notificato le tre società attrici convenivano in giudizio l'ing. e il geom. BE AN, allegando: che CP_1 Parte_1
era proprietaria di un capannone prefabbricato in calcestruzzo armato sito in
[...]
Castellucchio (MN), via Brusche, 5, posto su tre piani e censiti nel predetto Comune al foglio n.28, mapp. n.207, sub. 307 e 308 (piano terra), sub. 309 (primo piano) e sub. 310
(secondo piano); che nel gennaio 2019 la signora aveva convocato i Parte_5
pagina 6 di 36 tecnici Ing. (tecnico strutturista) e il Geom. AN BE (tecnico CP_1
addetto al progetto architettonico) al fine di verificare se la struttura del capannone di cui sopra potesse essere oggetto di un intervento “anti-sismico” globale, per il quale fosse possibile accedere ai significativi benefici fiscali, con relativo credito di imposta, previsto dal D.L. n.63/2013 e s.m.i. (c.d. Sisma Bonus;
in particolare, come stabilito dall'art.16, comma 1-bis, del D.L. n.63/2013 e s.m.i., detrazione di imposta lorda per le spese sostenute nella misura del 50% e fino ad un limite di ammontare complessivo delle stesse spese di ben € 96.000,00 per unità immobiliare); che all'esito del sopralluogo presso l'immobile, l'Ing. aveva riferito che l'intera struttura del capannone CP_1
avrebbe potuto essere messa in sicurezza, con conseguente miglioramento della c.d. classe di rischio sismico, apportando interventi locali di collegamento travi-tegoli e pilastri-travi, confermando, a seguito della specifica richiesta della signora Parte_5
che le spese occorrenti per tali interventi potevano essere recuperate fiscalmente
[...] mediante l'accesso al c.d. e precisando di aver già, in passato, eseguito CP_4
lavori di questo tipo nelle zone terremotate del modenese e per le quali, per l'appunto, aveva permesso ai committenti di usufruire del c.d. che l'esperienza CP_4 dell'Ing. quale tecnico “strutturista” nello specifico settore CP_1 dell'ingegneria antisismica, risultava comprovata dal suo curriculum vitae;
che a fronte delle rassicurazioni ricevute, legale rappresentante della proprietaria Parte_5
del capannone, aveva deciso di intervenire sull'intero Parte_1 immobile coinvolgendo all'uopo altre due società facenti parte della famiglia la _1
(di cui era legale rappresentante la stessa signora e la Parte_2 Parte_5
(di cui era legale rappresentante il fratello Parte_3 signor , società entrambe destinate ad occupare, per l'esercizio della loro Parte_3
attività commerciale, rispettivamente, il piano terra ed il secondo piano del capannone;
che a far data dal 20.4.2019, la aveva concesso in Parte_1
comodato – con contratti in seguito formalizzati in data 7.6.2019 e registrati in pari data -
l'immobile posto al piano terra del suddetto capannone (mapp. n.207, sub. 307 e 308) alla società che si occupa di attività di logistica per conto terzi, e l'immobile Parte_2
pagina 7 di 36 posto al secondo piano (mapp. n.207, sub. n.310) alla Parte_3
che si occupa di locazioni immobiliari, al fine dell'esercizio delle rispettive
[...] attività d'impresa, mentre l'immobile posto primo al piano (mapp. n.207, sub. n.309) era rimasto nella disponibilità ed utilizzato dalla proprietaria Parte_1
che in forza dei suddetti contratti di comodato, le società comodatarie si erano
[...]
impegnate “ad eseguire sugli immobili ricevuti in comodato, a proprie spese, gli interventi per l'adozione di misure antisismiche necessarie a garantirne l'idoneità statica, in conformità al progetto predisposto dalla società comodante dichiarando di averne ricevuto copia all'atto della firma del presente contratto. Tali interventi dovranno essere ultimati entro il 30.6.2020. Al termine del comodato nessun indennizzo dovrà essere corrisposto dalla società comodante alla società comodataria per le opere dalla stessa realizzate”; che la la e la Parte_1 Parte_2 [...] avevano conferito all'ing. l'incarico di realizzare la Parte_3 CP_1
“progettazione e la D.L. Strutturale e il Deposito Telematico Miglioramento sismico tramite interventi locali di collegamenti metallici-travi-tegoli ai tre piani del capannone di via Brusche n.5 a Castellucchio (MN)”, pattuendo un compenso di € 9.861,20 (oneri di legge inclusi), di cui il 50% da versarsi “alla consegna delle pratiche” ed il rimanente
50% “alla fine lavori”; che il progetto strutturale dei tre piani del capannone ed il relativo deposito della pratica presso il Comune di Castellucchio (c.d. Deposito Sismico) avrebbe dovuto essere svolto dall'Ing. proprio in funzione del passaggio degli immobili ad CP_1
una o a due classi inferiori di rischio sismico, così da permettere alle società esecutrici di accedere ai benefici fiscali di cui all'art.16, comma 1-bis, del D.L. n.63/2013 e s.m.i; che, come da accordi, il compenso dovuto all'Ing. per l'opera di progettazione CP_1
veniva ripartito tra le tre società in parti uguali e versato pro-quota, con conseguente emissione, da parte del professionista, di n.3 fatture distinte per ogni società committente, ciascuna delle quali aveva provveduto al relativo pagamento a mezzo bonifico;
che in data 19.6.2019 e 20.6.2019 veniva presentata dall'Ing. allo Sportello CP_1
Unico delle Attività Produttive (SUAP) telematico del Comune di Castellucchio (MN), in conformità a quanto previsto dalla L.R. Lombardia n.33/2015, n.3 pratiche di c.d.
pagina 8 di 36 Deposito Sismico (progetto strutturale) relative al “miglioramento sismico tramite intervento locale di collegamento travi-tegoli e pilastri-travi” dei tre piani del capannone in calcestruzzo armato, sito in Castellucchio (MN), via Brusche, 5, rispettivamente, per conto e nell'interesse delle tre società attrici;
che successivamente, in data 21.6.2019 e
24.6.2019, il Geom. AN BE, progettista architettonico degli interventi anti- sismici commissionati dalle attrici, inviava a mezzo PEC al Comune di Castellucchio
(MN), la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.), a cui allegava la ricevuta della PEC relativa al Deposito Sismico effettuato allo stesso Comune dal progettista strutturale Ing. che tuttavia le tre società attrici in seguito, su indicazione CP_1
del commercialista Rag. con amara sorpresa, avevano scoperto di non poter CP_5
ottenere il recupero fiscale delle spese occorse per gli interventi anti-sismici di cui sopra
(c.d. Sisma Bonus); che infatti l'ing. aveva omesso di compilare, firmare ed inviare, CP_1
unitamente al progetto strutturale degli interventi per la riduzione del rischio sismico, la c.d. asseverazione prevista dall'art. 3, commi 2-6, del Decreto n.58 del 28.2.2017 del
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (nella versione ratione temporis vigente – doc. n.26), di cui al modello contenuto nell'Allegato “B” del D.M. n.58/2017 (art.3, comma 6 - doc. n.27), e che appunto “assevera, secondo i contenuti delle allegate linee guida, la classe di rischio dell'edificio precedente l'intervento e quella conseguibile a seguito dell'esecuzione dell'intervento progettato” (art.3, comma 2) e che avrebbe dovuto essere “contenuta” nel suddetto progetto strutturale (art.3, comma 3) e il Geom.
AN BE, trasmettendo la S.C.I.A. degli interventi anti-sismici de quibus al
SUAP del Comune di Castellucchio, aveva omesso di allegarvi, come previsto all'art.3, comma 3, del D.M. n.58/2017, il progetto strutturale degli interventi per la riduzione del rischio sismico “asseverato” dal progettista strutturale Ing. in base al CP_1 modello contenuto nell'all. “B”, e, ancora, la suddetta “asseverazione”, oltre a non essere stata mai depositata dai due tecnici Ing. e Geom. BE presso lo Sportello Unico CP_1
del Comune unitamente al progetto strutturale e contestualmente alla presentazione della non era stata mai consegnata in copia alle società committenti, come previsto CP_6 dall'art.3, comma 5, del D.M. n.58/2017, e tanto al fine di permettere alle stesse, quali pagina 9 di 36 esecutrici degli interventi anti-sismici negli immobili detenuti, di ottenere i benefici fiscali di cui all'art.16 del D.L. n.63/2013; che tutto ciò era emerso a seguito di un incontro convocato dalla signora finalizzato a fare il punto della Parte_5 situazione sullo stato dei lavori e della documentazione presentata ai fini dell'ottenimento del c.d. a cui avevano partecipato l'Ing. il Geom. CP_4 CP_1
AN BE e il Rag. nel corso del quale, alla precisa richiesta del Rag. CP_5 di rammostrargli l'“asseverazione”, di cui al modello contenuto nell'Allegato CP_5
“B” del D.M. n.58/2017, compilata, firmata ed allegata ai progetti strutturali come dallo stesso presentati al SUAP del Comune di Castellucchio per i n.3 immobili delle società committenti ed indispensabili per accedere al c.d. l'Ing. CP_4 CP_1
aveva ammesso placidamente di essersene dimenticato, dichiarando testualmente: “Mi sono dimenticato di allegarlo”; che l'Ing. dopo un primo momento di grave CP_1
imbarazzo, aveva affermato che avrebbe, comunque, parlato con il Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune di Castellucchio, Geom. , al fine di Parte_6
sondare la possibilità di integrare la PEC, mediante la quale aveva trasmesso al Comune la documentazione inerente il c.d. Deposito Sismico per le società committenti, con la suddetta “asseverazione” (Modello “B”) compilata e firmata, mantenendo gli stessi protocolli di ricezione delle n.3 pratiche;
che il Responsabile dell'Ufficio Tecnico del
Comune di Castellucchio aveva però negato recisamente all'Ing. la possibilità di un CP_1 deposito dell'asseverazione successivo, e non contestuale, alla presentazione dei c.d.
Depositi Sismici e delle S.C.I.A.; che pertanto con n.3 racc. a.r. del 14.7.2020, a mezzo del proprio legale, le società attrici avevano richiesto all'ing. il risarcimento del CP_1
danno subito per la perdita, a causa della sua omissione e negligenza, dei benefici fiscali legati al c.d. che con pec del proprio legale l'ing. aveva affermato CP_4 CP_1
che l'asseverazione del progetto strutturale era “esclusa” dall'incarico ricevuto dalle società attrici, mentre la responsabilità per la perdita del beneficio fiscale era da addebitarsi unicamente al Geom. AN BE, quale incaricato della presentazione della a cui la suddetta asseverazione avrebbe dovuto essere allegata per poter CP_6
accedere al recupero fiscale ex art.3, comma 3, del D.M. n.58/2017; che nel tentativo di pagina 10 di 36 ovviare alle omissioni dei due tecnici, le società attrici, in data 31.12.2020, avevano inoltrato istanza di interpello ex art.11, comma 1, lett. a) della L. n.212/2000 all'Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale Lombardia, al fine di ottenere un parere riguardo alla possibilità di ottenere i benefici fiscali del c.d. anche in assenza del deposito CP_4 del documento formale denominato “asseverazione” secondo il modello dell'allegato “B” del D.M. n.58/2017, ottenendo risposta negativa;
che e Parte_1
avevano portato a termine i lavori di miglioramento sismico di Parte_3
rispettiva competenza, sostenendo, la prima, una spesa complessiva di € 156.845,14, e la seconda di € 119.967,89; che in relazione ai lavori anzidetti, l'Ing. aveva CP_1
omesso di effettuare e trasmettere al Comune di Castellucchio (MN) i collaudi statici delle strutture, come di recente scoperto a seguito delle comunicazioni ricevute dallo stesso con PEC del 4.8.2021 e 5.8.202, pur avendone, in precedenza, richiesto e ricevuto il “saldo”, rispettivamente per € 1.502,00 ed € 1.562,00; che i lavori di miglioramento sismico del piano terra, detenuto dalla per i quali la società aveva già Parte_2 sostenuto una spesa di € 46.268,83, erano invece ancora incompleti, in quanto, dopo le contestazioni mosse all'Ing. di cui sopra, circa la mancata asseverazione dei CP_1
progetti strutturali, lo stesso Ing. aveva, di fatto, unilateralmente, abbandonato il CP_1
cantiere e non più dato seguito alla Direzione Lavori Strutturale, come da incarico ricevuto;
che in data 12.7.2021 il Rag. aveva attestato che all' CP_5 [...]
alla e alla “per gli Parte_1 Parte_2 Parte_3
interventi di adozione di misure antisismiche previste dall'art.16-bis, comma 1, lettera i) del TUIR n.917/1986 in corso di esecuzione” sarebbe spettata, a ciascuna di esse, “una detrazione di imposta fino al limite massimo previsto di euro 96.000,00”; che in risposta alle conseguenti richieste risarcitorie inviate ai due professionisti, con PEC del 23.7.2021
l'Ing. aveva ribadito di non avere alcuna responsabilità, mentre con PEC del CP_1
5.8.2021 il Geom. AN BE aveva precisato che l' “asseverazione” era di esclusiva competenza dell'Ing. quale progettista delle strutturale, il quale se ne era CP_1
dimenticato, nonché affermava di essersi, dal canto suo, limitato, su incarico dello stesso
Ing. ad inviare la S.C.I.A. e ad allegare solo il protocollo di presentazione delle n.3 CP_1
pagina 11 di 36 pratiche di c.d. Deposito Sismico, come richiesto dal Geom. del Comune Parte_6
di Castellucchio.
Ciò premesso in fatto le tre società attrici concludevano chiedendo in via principale accertamento della responsabilità esclusiva in capo all'ing. a titolo contrattuale o CP_1
extracontrattuale, del danno economico subito con condanna dello stesso al pagamento della somma di € 96.000,00 per ciascuna delle predette società attrici (“ovvero quella maggiore o minore somma che verrà accertata e risulterà in corso di causa”), nonché condanna dello stesso a pagare ed a restituire alla la Parte_1 somma di € 1.502,00 ed alla la somma di € 1.562,00, in quanto Parte_3
pagamenti indebiti e non dovuti, avendo il convenuto omesso di effettuare e trasmettere al Comune di Castellucchio (MN) i collaudi statici delle strutture afferenti gli immobili della (primo piano) e della Parte_1 Parte_3
(piano secondo); in via subordinata, previo accertamento della responsabilità del Geom.
AN BE, in via concorrente o solidale con l'Ing. o in via CP_1
esclusiva, per il danno subito dalle attrici a causa della perdita dei benefici fiscali previsti dall'art.16, comma 1-bis, del D.L. n.63/2013 e s.m.i, condanna di quest'ultimo, in via concorrente o solidale con l'Ing. o in via esclusiva, a pagare, a titolo di CP_1
risarcimento del danno, alle società attrici la somma di € 96.000,00 per ciascuna delle predette società attrici, oltre ad interessi e rivalutazione.
Entrambi i convenuti, ritualmente costituiti, chiedevano il rigetto delle domande rispettivamente formulate dalle attrici nei loro confronti.
L'ing. in particolare, contestava la ricostruzione dei fatti offerta dalle CP_1 società attrici, allegando: che ai fini del conferimento del mandato l'Ing. si era CP_1
sempre ed esclusivamente confrontato con la sola signora che, quale Parte_5
Amministratore Delegato della società Parte_1
Socia Amministratrice della società Parte_3
nonchè Amministratore Unico della società aveva preso
[...] Parte_2
accordi per tutte e tre le società; che infatti gli era stato conferito un unico mandato pagina 12 di 36 professionale, come da offerta del medesimo professionista del 20/06/2018 accettata dalle tre controparti attrici, che prevedeva un unico omnicomprensivo compenso per le tre società; che non corrispondeva al vero che lo stesso fosse esperto della procedura del c.d. sisma bonus, avendo seguito in precedenza pratiche edilizie sismiche, che nulla avevano a che fare con tale procedura, notoriamente molto più complessa richiedendo invero non solo il tecnico strutturista, ma anche altre figure tecniche, quali il progettista e DL architettonico oltre al commercialista o altre figure di consulenti ai fini dell'ottenimento dello sgravio fiscale;
che quanto alle opere dedotte in lite, progettista e DL architettonico era il geom. BE, il quale, all'interno della pratica del che richiede un CP_4
coordinamento di tutte le operazioni strutturali e architettoniche oltre che di tutti i documenti e progetti elaborati, aveva il compito di coordinare e armonizzare in una supervisione generale tecnica tutto il materiale prodotto, per poi, da ultimo, essere soggetta alla verifica del commercialista o del medesimo committente, essendo la pratica edilizia finalizzata all'ottenimento di un bonus fiscale;
che le attività incluse nel mandato a lui conferito erano: “i rilievi e sopralluoghi preliminari per definire la struttura;
simulazioni sismica del capannone a tre piani prefabbricati;
simulazione sismica del capannone con l'ultimo piano in opera;
Progetto esecutivo piastrature metalliche distinta per piano;
Deposito telematico distinto per piano;
Direzioni Lavori delle opere di piastrature con rapporti e disposizioni alle imprese esecutrici (fabbro e installatore dei collegamenti)”, fra le quali non era compresa l'asseverazione ex adverso individuata quale causa del mancato ottenimento del sisma bonus, che non aveva mai ammesso di aver dimenticato, come invece sostenuto dalle attrici;
che tali circostanze, unitamente al fatto che detta asseverazione, di cui all'art 3, comma 3, del DL 58/2017 secondo il modello di cui all'Allegato B del medesimo DL 58/2017, avrebbe dovuto essere depositata unitamente alla , di competenza del geom. BE, erano già state CP_6
comunicate alle attrici nel corso della corrispondenza fra i rispettivi legali.
Allegava altresì che sebbene le tre società attrici fossero formalmente distinte, in realtà le stesse costituivano una struttura omogenea ed unitaria, avendo i medesimi vertici e la pagina 13 di 36 medesima compagine sociale, lo stesso oggetto (attività di autotrasporti) e due su tre la medesima sede sociale;
che le stesse avevano tra loro costituito appena pochi giorni prima della pratica del appositi contratti di comodato, al fine di utilizzare i CP_4 tre diversi piani dell'unico capannone oggetto della pratica Bonus di proprietà di CP_4
per poter così triplicare il bonus statale;
in via di Parte_1
estremo subordine il convenuto chiedeva pertanto, nella denegata ipotesi di CP_1
accertamento di una propria responsabilità, che il risarcimento venisse ridotto a un terzo dell'intero ammontare richiesto dalle tre società attrici.
Il convenuto BE AN confermava lo svolgimento dei fatti fornito dalle società attrici, precisando che egli aveva provveduto unicamente alla presentazione delle SCIA, sostituendosi all'ing. su richiesta della proprietà, poiché l'ing. tardava a CP_1 CP_1
provvedere a tale specifico adempimento, e che l'asseverazione dedotta in lite “non doveva, né poteva essere presentata dal geom. BE, il quale, depositando la SCIA, aveva semplicemente allegato la ricevuta della pec relativa al deposito sismico in
Comune, siccome consegnatagli dall'ing. per comunicare il relativo RG. Il geom. CP_1
BE non poteva certo dubitare che la pratica, depositata precedentemente dall'ing.
potesse essere carente per una dimenticanza dello stesso ing. Trattavasi del CP_1 CP_1
resto di compiti totalmente diversi e non vi era alcun obbligo di controllo del geometra sull'attività dell'ingegnere”, per cui la responsabilità per il danno lamentato dalle attrici doveva attribuirsi in via esclusiva all'ing. con esclusione di una sua qualsiasi CP_1
responsabilità concorrente, a qualsiasi titolo, ribadito che egli non aveva assunto alcuna obbligazione contrattuale nei confronti delle società attrici, tanto che non esisteva agli atti alcun contratto, avendo unicamente provveduto, come tecnico che da anni seguiva la famiglia al deposito delle , solo perché, come tale, detta pratica era di _1 CP_6 competenza di un tecnico diplomato e l'ing. era in ritardo nell'adempimento, CP_1
attività svolta da parte del BE senza neppure un formale incarico.
Entrambi i convenuti, nella denegata ipotesi di riconoscimento di una responsabilità professionale agli stessi imputabile, chiedevano ed ottenevano autorizzazione alla pagina 14 di 36 chiamata in causa delle rispettive compagnie assicuratrici, al fine di essere da queste manlevati e garantiti.
Mentre BE AN provvedeva alla chiamata in causa della propria compagnia assicuratrice per la responsabilità professionale, , che si costitutiva Controparte_2
ritualmente in giudizio (associandosi alle difese del proprio assicurato, al quale opponeva, quanto alla pretesa copertura assicurativa, i limiti di polizza), ometteva di CP_1
notificare a nel termine di legge atto di chiamata in Controparte_3
causa del terzo, promuovendo successivamente distinto procedimento nei confronti di quest'ultima, iscritto al n. 168/22 R.G., e chiedendone la riunione alla presente causa.
Rigettata tale istanza, come dato atto con ordinanza in data 3.05.2022, la causa veniva quindi istruita mediante produzioni documentali, assunzione di prove orali e CTU.
DIRITTO
Preliminarmente deve rilevarsi che parte convenuta pur avendo CP_1
riproposto in sede di precisazione delle conclusioni anche la domanda di garanzia inizialmente formulata nei confronti di , ha dato Controparte_3
atto, sempre in sede di precisazione delle conclusioni, “che la domanda di garanzia e manleva del convenuto nei confronti di è CP_1 Controparte_3 ora assorbita dal provvedimento del Giudice del 03/05/2022 di rigetto dell'istanza del convenuto di riunione alla presente causa del procedimento N. 168/22 CP_1
R.G.”; tale domanda non può essere quindi esaminata, trattandosi di domanda formulata nei confronti di soggetto che non è parte della presente causa.
Le domande delle attrici
1. Le domande risarcitorie formulate nei confronti di entrambi i convenuti
Le tre società attrici hanno agito nei confronti di entrambi i convenuti al fine di ottenere, in primis, condanna degli stessi, e di ciascuno o in via esclusiva o in via concorrente, al risarcimento dei danni asseritamente subiti per non aver potuto ottenere i benefici fiscali pagina 15 di 36 (credito di imposta), previsti dal D.L. n.63/2013 e s.m.i. (c.d. Sisma Bonus) per interventi
“anti-sismici” dalle stesse fatti realizzare su immobile di proprietà di Parte_1
perdita imputata ad inadempimento contrattuale e/o ad illecito
[...]
extracontrattuale.
In particolare le società attrici hanno allegato che il mancato ottenimento di tali benefici fiscali è riconducibile all'omesso deposito, imputabile all' uno o all'altro dei professionisti convenuti, o ad entrambi, della “c.d. asseverazione prevista dall'art. 3, commi 2-6, del Decreto n.58 del 28.2.2017 del Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti … di cui al modello contenuto nell'Allegato “B” del D.M. n.58/2017 (art.3, comma 6 …), e che appunto “assevera, secondo i contenuti delle allegate linee guida, la classe di rischio dell'edificio precedente l'intervento e quella conseguibile a seguito dell'esecuzione dell'intervento progettato” (art.3, comma 2) e che avrebbe dovuto essere
“contenuta” nel suddetto progetto strutturale (art.3, comma 3)” nonché allegata alla
S.C.I.A. da presentare allo Sportello Unico (SUAP) del Comune di Castellucchio e quindi consegnata in copia alle società committenti, “come previsto dall'art.3, comma 5, del
D.M. n.58/2017, e tanto al fine di permettere alle stesse, quali esecutrici degli interventi anti-sismici negli immobili detenuti, di ottenere i benefici fiscali di cui all'art.16 del D.L.
n.63/2013”.
Era quindi onere delle società attrici fornire prova delle obbligazioni contrattuali assunte rispettivamente dai convenuti (o della commissione, da parte degli stessi, di “fatto illecito”) nei confronti delle stesse, e, allegato l'inadempimento o dimostrato il fatto illecito, del nesso di causalità fra il suddetto inadempimento e il danno subito (nonché, trattandosi di condotta omissiva, che qualora l'adempimento fosse avvenuto il danno non si sarebbe verificato), e, da ultimo, di fornire prova dell'ammontare del suddetto danno.
In merito ai rapporti contrattuali fra le parti, queste ultime si sono limitate ad allegare che legale rappresentante della società proprietaria dell'immobile dedotto Parte_5
in lite, nel gennaio 2019 aveva convocato i tecnici Ing. Parte_1
(tecnico strutturista) e il Geom. AN BE (tecnico addetto al CP_1
pagina 16 di 36 progetto architettonico) al fine di verificare se la struttura del capannone sito in
Castellucchio (MN), via Brusche, 5, poteva essere oggetto di un intervento “anti-sismico” globale, per il quale fosse possibile accedere ai significativi benefici fiscali, con relativo credito di imposta, previsto dal D.L. n.63/2013 e s.m.i. (c.d. Sisma Bonus) e, ricevute assicurazioni in merito da parte dell'ing. la stessa avrebbe deciso di dar corso a tali CP_1 interventi, coinvolgendo le altre due società “di famiglia”, la (di cui è Parte_2
legale rappresentante la stessa e la Parte_5 Parte_3
(di cui è legale rappresentante il fratello signor , alle quali
[...] Parte_3
venivano concesse in comodato, con contratti in data 20.04.2019, rispettivamente il piano terra e il secondo piano del capannone, contratti in forza dei quali le comodatarie si assumevano i costi degli interventi per l'adozione di misure anti sismiche, e che quindi,
“secondo gli accordi intercorsi”, “il progetto strutturale dei tre piani del capannone ed il relativo deposito della pratica presso il Comune di Castellucchio (c.d. Deposito Sismico) avrebbe dovuto essere svolto dall'Ing. proprio in funzione del passaggio degli CP_1
immobili ad una o a due classi inferiori di rischio sismico, così da permettere alle società esecutrici di accedere ai benefici fiscali di cui all'art.16, comma 1-bis, del D.L. n.63/2013
e s.m.i.”.
L'unico documento contrattuale prodotto in atti è l'”Offerta per prestazioni professionali”, datata 20.06.2018, sottoscritta dal solo ing. (doc. 9 parte attrice e CP_1
doc. 5 convenuto , indirizzata alla sola in cui CP_1 Parte_1 sono indicate le seguenti prestazioni: “Rilievi e sopralluoghi preliminari per definire la struttura - Simulazioni sismica del capannone a tre piani prefabbricati - Simulazione sismica del capannone con l'ultimo piano in opera - Progetto esecutivo piastrature metalliche distinta per piano - Deposito telematico distinto per piano - Direzioni Lavori delle opere di piastrature con rapporti e disposizioni alle imprese esecutrici (fabbro e installatore dei collegamenti)”, per un corrispettivo complessivo di € 9.861,20 e la precisazione che “Qualora il pagamento sia da intestare alle tre ditte dei rispettivi piani l'importo si intende ripartito in parti uguale misura”, offerta pacificamente accettata dalle pagina 17 di 36 tre società attrici, con ripartizione in uguale misura, fra loro, del compenso da corrispondere al professionista.
Il convenuto sulla base di tale “offerta”, ha quindi negato che l'incarico allo stesso CP_1
conferito comprendesse anche tutti gli ulteriori adempimenti necessari al fine di far conseguire alle società attrici i bonus fiscali previsti dalla normativa di riferimento, essendo egli responsabile solo della parte strutturale del progetto, e, come tale, di aver diligentemente operato, provvedendo in data 19 e 20 giugno 2019 al deposito della pratica sismico - strutturale con tutti i documenti ad essa necessari, eseguendo la relazione di calcolo, il piano di manutenzione, la relazione illustrativa dell'intervento, la relazione sui materiali impiegati;
le tavole del progetto, ed assumendo che il deposito della asseverazione di cui all'art. 3 del D.M. 58 del 28/02/2017 era invece compito del
Geom. BE, quale D.L. architettonico della pratica dovendo la stessa CP_4
essere allegata alle SCIA, da questi depositate il 21 e 24 giugno 2019, su incarico delle committenti.
Quanto all'incarico conferito al geom. BE AN le società attrici si sono limitate ad individuarlo quale proprio tecnico “progettista architettonico degli interventi anti- sismici commissionati” e, prevedendo la normativa applicabile che l'asseverazione di cui si lamenta il mancato deposito, dovesse essere allegata alle pratiche SCIA, da questi depositate, hanno imputato anche a quest'ultimo, in tale veste, l'omissione da cui sarebbe derivata l'impossibilità di ottenere i benefici fiscali relativi ai suddetti interventi.
Il convenuto BE ha allegato di non aver ricevuto alcun “incarico formale” dalle attrici, e di essersi limitato a presentare solo le SCIA, sostituendosi all'ing. su CP_1 richiesta della proprietà, poiché l'ing. “tardava a provvedere a questo specifico CP_1
adempimento”.
In memoria istruttoria le attrici hanno chiesto di dimostrare, a mezzo di interpello e testi, che, nel corso di un primo incontro organizzato con il geom. BE e l'ing. per CP_1
poter “verificare se l'immobile poteva essere oggetto di un intervento “anti-sismico”
pagina 18 di 36 globale, per il quale si poteva accedere ai benefici fiscali, con relativo credito di imposta, previsto dal D.L. n.63/2013 e s.m.i.” (cap.1), l'ing. “a seguito della specifica CP_1
richiesta della signora se le spese occorrenti per gli interventi edilizi di Parte_5 miglioramento sismico potevano essere recuperate fiscalmente mediante l'accesso al c.d.
, ne aveva “confermato la fattibilità, precisando di aver già, in passato, CP_4
eseguito lavori di questo tipo nelle zone terremotate del modenese e per le quali, per l'appunto, aveva permesso ai committenti di accedere al c.d. Sisma Bonus” (cap. 4), e che quindi “il progetto strutturale dei tre piani del capannone ed il relativo deposito della pratica presso il Comune di Castellucchio (c.d. Deposito Sismico) avrebbe dovuto essere svolto dall'Ing. proprio in funzione del passaggio degli immobili ad una o a due CP_1
classi inferiori di rischio sismico, così da permettere alle società esecutrici di accedere ai benefici fiscali di cui al c.d. Sisma Bonus” (cap.11); l'ing. in sede di interpello, ha CP_1 dichiarato: “Sul cap. 1 E' vero che sono stato convocato nel gennaio 2019 assieme a geom. BE e che è stato fatto un sopralluogo nel capannone, in quanto la richiesta della era verificare se erano possibili interventi per la riduzione del rischio sismico _1
di una classe;
alla mia risposta positiva la signora disse che voleva realizzare i _1 lavori per ottenere i benefici fiscali del c.d. “sisma bonus”, Sul cap. 4: “Non è vero, io ho detto che erano fattibili gli interventi strutturali per conseguire il miglioramento sismico di una classe;
non ho mai detto che avevo fatto interventi simili nel modenese, in quanto all'epoca il c.d. sisma bonus non esisteva ed erano relativi a finanziamenti ed aiuti di altra natura;
non era oggetto del mio incarico verificare anche se le spese degli interventi di miglioramento sismico potevano essere recuperate con il cosiddetto sisma – bonus”… Sul cap. 11 “Non è così, il “Deposito strutturale sismico” viene fatto per eseguire le opere strutturali, nel senso che le opere devono essere denunciate al Comune e io avevo l'incarico del progetto e del relativo deposito;
per il Sisma bonus si doveva seguire un diverso iter procedurale.”
Il teste indotto sulle medesime circostanze, , architetto, che su incarico di Testimone_1
con la propria azienda ha eseguito l'installazione dele staffe per gli Parte_5
pagina 19 di 36 interventi di miglioramento sismico effettuati nel capannone di Castellucchio, ha dichiarato: “Sul cap. 4) Non so se era l'epoca indicata in capitolo;
posso dire che anch'io ho partecipato a dei sopralluoghi, prima di eseguire i lavori, presso il capannone, cui erano presenti la sig.ra e l'ing. e più volte mi sono visto con l'ing. _1 CP_1 CP_1
Non ho mai assistito ad un colloquio quale quello riportato in capitolo. Posso dire che quando io ero presente si parlava anche degli incentivi fiscali, in quanto la sig,ra _1 voleva eseguire i lavori proprio per questo;
non so dire oggi se era presente anche l'ing. quando si parlava di incentivi fiscali. Preciso che il riferimento in capitolo al sisma CP_1
bonus correlato alle zone terremotate è errato, in quanto si tratta di benefici fiscali diversi e pratiche totalmente diverse. Sul cap. 11) Non lo so, nel senso che non so dire che accordi siano intercorsi fra le società attrici e l'ing. . CP_1
, di cui è stato richiesto interpello sia dal convenuto che dal Parte_5 CP_1
convenuto BE, in ordine agli incarichi affidati ai due professionisti, rispondendo sui capitoli ammessi di parte convenuta (“4) Vero che a quel punto l'Ing. CP_1 CP_1
precisava che per la pratica di necessitava della presenza anche di un CP_4
tecnico esperto e supervisore della correttezza della intera pratica;
13) Vero che la signora assicurava all'Ing. che gli aspetti edili e di coordinamento Parte_5 CP_1
tecnico tra la parte strutturale e la parte architettonica sarebbero stati seguiti dal Geom.
BE; 16) Vero che la signora negli incontri con l'Ing. Parte_5 CP_1
assicurava che il coordinamento tra gli aspetti tecnici e fiscali della pratica Bonus CP_4
sarebbero stati seguiti dal Rag. 21) Vero che il mandato conferito all'Ing. CP_5
escludeva il controllo e la verifica delle fasi procedurali della pratica complessiva CP_1
del Sisma Bonus e relativi allegati”) ha dichiarato: “Sul cap. 4) Non è vero, non l'ha mai detto. Sul cap. 13) Non è vero, io avevo convocato entrambi e i compiti se li sono suddivisi fra loro. Sul cap. 14) (rectius: 16) Non ricordo, posso dire che era implicito che tutta la parte relativa agli aspetti fiscali sarebbe stata seguita dal mio commercialista, che infatti poi si accorse che mancava nei documenti depositati in Comune l'allegato B. Sul cap. 21) Assolutamente no, nel senso che ciascun tecnico doveva occuparsi di quanto gli pagina 20 di 36 competeva per ottenere il Sisma bonus”; rispondendo sui capitoli ammessi di parte convenuta BE (“1) Vero che nel gennaio 2021 l'ing. fu incaricato CP_1 dalla Soc. Autotrasporti TI (a mezzo di per l'esecuzione di un Parte_5 intervento antisismico globale con i relativi benefici fiscali. 2) Vero che l'ing. CP_1 confermò la fattibilità del recupero fiscale e l'intervento fu esteso agli immobili di altre società facenti parti della fam. ( e Inter Speed Express) 5) Vero che al _1 Parte_2
geom. BE, tecnico abituale della famiglia fu chiesto di presentare la diversa _1 pratica della SCIA (per la quale era invece abilitato) in quanto l'ing. tardava a farlo. CP_1
7) Vero che il geom. BE incaricato a voce, aveva esclusivamente tale compito e si curò di presentare la propria pratica (SCIA) presso il Comune di Castellucchio con proprio numero di protocollo e di collegarla a quella già presentata dall'ing. ”) ha CP_1 dichiarato: “Sul cap. 1) E' vero. Fu il geom. BE a presentarmi l'ing. come CP_1
esperto della pratica da eseguire;
il geom. BE, che era già tecnico di mia fiducia da tempo e a cui mi ero inizialmente rivolta mi disse che lui non aveva le competenze per seguire la pratica e per questo mi presentò l'ing. Sul cap. 2) E' vero. Sul cap. 5) CP_1
Non è così, nel senso che io avevo chiamato entrambi ad occuparsi della pratica e credo, come ho già detto, che si siano accordati fra loro su cosa dovesse fare l'uno o l'altro; sicuramente io ho sollecitato il geom. BE a stringere i tempi di presentazione delle pratiche, per poter iniziare i lavori. Sul cap. 7) Come ho già detto non so come si siano divisi i compiti. Inizialmente io avevo dato incarico al geom. BE di occuparsi della ristrutturazione del capannone e nell'ambito di quei lavori abbiamo deciso di fare anche il miglioramento sismico, visto che si poteva ottenere il sisma bonus;
poiché questa pratica doveva essere fatta da un ingegnere e non da un geometra, come ho già detto il geom.
BE ha reperito l'ing. ” CP_1
Da quanto emerso dall'istruttoria svolta, risulta, diversamente da quanto allegato dal convenuto BE, che questi non venne incaricato dalla “proprietà” unicamente di provvedere al deposito delle SCIA al SUAP del Comune di Castellucchio, per “ovviare”
a ritardi o mancanze dell'ing. ma che lo stesso era stato incaricato di occuparsi CP_1
pagina 21 di 36 della ristrutturazione del capannone, e che, deciso da parte della di dar corso anche _1
ai lavori di miglioramento sismico, lo stesso BE individuò quale ingegnere che avrebbe dovuto occuparsi di tali interventi, il che ha quindi assunto incarico di CP_1
progettista e D.L. dei lavori strutturali, mentre il BE ha assunto il ruolo di progettista e D.L. delle opere architettoniche (come accertato dal CTU nominato, CTU di cui si dirà in seguito, e come risulta altresì dal “progetto architettonico”, allegato alla documentazione depositata dall'ing. allo SUAP, a firma BE). CP_1
Come altresì riconosciuto da entrambi i convenuti gli stessi erano perfettamente a conoscenza del fatto che la proprietà (a cui si sono aggiunte le altre due società attrici) aveva deciso di dar corso ai suddetti lavori di miglioramento in quanto intendeva avvalersi dei benefici fiscali relativi.
Non è stato dimostrato e deve anzi escludersi, sulla base degli stessi elementi a sostegno allegati dalle attrici e di quanto emerso dall'istruttoria orale, che l'ing. si sia CP_1
presentato come tecnico esperto nella gestione della pratica relativa (c.d. , CP_4 per aver “già in passato, eseguito lavori di questo tipo nelle zone terremotate del modenese e per le quali, per l'appunto, aveva permesso ai committenti di accedere al c.d.
, risultando dal curriculum vitae dell'ing. prodotto da parte attrice, CP_4 CP_1
che tali lavori si riferiscono invece alle diverse pratiche per richiesta di contributo danni post -sisma 2012, ossia, come precisato dallo stesso teste di parte attrice a Tes_1
“benefici fiscali diversi e pratiche totalmente diverse”.
Sulla base delle prove offerte non può quindi ritenersi dimostrato che l'ing. fosse CP_1
stato incaricato della gestione della pratica fiscale, che, come da questi allegato, richiedeva competenze diverse e coordinamento fra i vari soggetti coinvolti, ossia, quantomeno, di verificare, a tali fini, quale fosse la documentazione richiesta e necessaria per accedere al c.d quali fra le spese complessive relative agli interventi da CP_4
eseguire fossero o meno ammesse al beneficio fiscale e in che misura, di controllare la relativa fatturazione e, ancor prima, di gestire gli appalti conferiti alle ditte esecutrici in vista della presentazione della richiesta di ammissione ai benefici fiscali.
pagina 22 di 36 Non è stato chiaramente esposto dalle attrici se e a chi sia stato conferito un simile incarico, circostanza comunque non dimostrata.
Quanto alla “pratica fiscale” la legale rappresentante della proprietà, in sede di interpello, si è infatti limitata ad affermare che “tutta la parte relativa agli aspetti fiscali sarebbe stata seguita dal mio commercialista”; quest'ultimo, dott. , sentito quale teste, ha CP_5
dichiarato: “posso dire che io avevo il compito di occuparmi degli aspetti fiscali, non certo degli aspetti tecnici”.
Ciò premesso in ordine agli accertamenti in fatto, relativi agli incarichi svolti dai due convenuti, è pacifico che né l'ing. quale progettista e direttore dei lavori strutturali, CP_1
che ha provveduto al “Deposito sismico” presso il SUAP del Comune di Castellucchio, né il geom. BE, progettista e direttore delle opere architettoniche, che ha provveduto al deposito delle SCIA collegate, ha provveduto al deposito dell'asseverazione “prevista dall'art. 3, commi 2-6, del Decreto n.58 del 28.2.2017 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di cui al modello contenuto nell'Allegato “B” del D.M. n.58/2017”.
In corso di causa è stata quindi disposta CTU sui seguenti quesiti: “Il C.T.U., esaminati gli atti e i documenti di causa, acquisite, se necessario, informazioni presso i pubblici uffici e svolto ogni accertamento utile, 1) verifichi l'avvenuta esecuzione dei lavori di miglioramento sismico da parte delle società Parte_1 Parte_2
e rispettivamente, negli immobili siti
[...] Parte_3
in Castellucchio (MN), via Brusche, 5, censiti nel predetto Comune al foglio n.28, mapp.
n.207, sub. 309 (primo piano), sub. 307 e 308 (piano terra) e sub. 310 (secondo piano), di cui alle fatture prodotte in atti;
2) verifichi se le predette opere, qualora si fosse provveduto all'allegazione alla S.C.I.A. trasmessa al Comune di Castellucchio del progetto strutturale munito della asseverazione di cui al modello All. “B” del D.M.
n.58/2017, come previsto dall'art. 3, commi 2-6, del D.M. n.58/2017, avrebbero permesso alle società attrici di accedere e di ottenere i benefici fiscali di cui all'art.16, comma 1-bis, del D.L. n.63/2013 e s.m.i. (c.d. sismabonus), in termini di credito di imposta;
3) specifichi a quale dei due professionisti convenuti competeva predisporre e pagina 23 di 36 presentare al Comune di Castellucchio l'asseverazione di cui all'allegato B art. 3 del
D.M. 58/2017 al fine di ottenere i suddetti benefici fiscali;
4) solo in caso di risposta positiva al quesito di cui al n. 2, avvalendosi, se necessario, di ausiliario commercialista di sua fiducia, quantifichi il CTU l'ammontare del credito d'imposta che ognuna delle società attrici avrebbe potuto ottenere.”, con nomina, quale CTU, dell'ing. ER
, che ha provveduto al deposito del proprio elaborato in data 28.04.2024.
[...]
1.1. L'eccepita nullità della CTU svolta.
Sia le attrici che il convenuto BE, a seguito del deposito dell'elaborato peritale, in sede di precisazione delle conclusioni, hanno eccepito la nullità della CTU, allegando che l'ing. non avrebbe dato esauriente risposta alle osservazioni e rilievi dei ER rispettivi CTP, e, in subordine, chiedendo l'integrazione della perizia già depositata o la convocazione del CTU a chiarimenti.
L'eccezione di nullità è totalmente infondata.
Il CTU, a seguito delle osservazioni presentate dai CTP, ha redatto l'elaborato finale recependo alcune delle suddette osservazioni, e respingendone altre, e comunque rispondendo a tutte le suddette osservazioni (pag. 16 e 17 dell'elaborato), anche se in modo sintetico, ma comunque motivato.
Non risulta necessario ai fini della decisione disporre ulteriori integrazioni, né richiamare a chiarimenti il CTU.
1.2. Gli esiti della CTU.
Eseguito sopralluogo, esaminati gli atti e i documenti dimessi dalle parti, nonché
“richiesto accesso agli atti presso il Comune di Castellucchio, effettuato in data 4 marzo
2024, ottenendo copia di tutti i documenti depositati presso il Comune relativi all'intervento edilizio per cui è causa”, il CTU ha riportato in premessa la normativa applicabile, che va qui ricordata: “D.P.R. n.380 del 6 giugno 2001: Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, per quanto riguarda in pagina 24 di 36 particolare la classificazione degli interventi edilizi, le funzioni dello Sportello Unico e le norme relative al deposito dei progetti strutturali;
Decreto Legislativo (rectius: decreto legge) n.63 del 4 giugno 2013: Disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva
2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea, nonchè altre disposizioni in materia di coesione sociale, in particolare per quanto riguarda l'art. 16 che norma il sismabonus in forma semplice e rafforzata;
Legge Regionale n.33 del 12 ottobre 2015: Disposizioni in materia di opere o di costruzioni e relativa vigilanza in zone sismiche, per quanto riguarda la classificazione degli interventi strutturali e le modalità di presentazione dei progetti sulle strutture in
Lombardia; Decreto Ministeriale n.58 del 28 febbraio 2017: Linee guida per la classificazione del rischio sismico delle costruzioni nonchè le modalità per l'attestazione, da parte di professionisti abilitati, dell'efficacia degli interventi effettuati, per quanto riguarda la normativa specifica relativa al cosiddetto Sismabonus”.
In particolare, per quanto qui rileva, “Il D.M. 58/2017 detta le regole, sia tecniche, sia amministrative, da seguire per effettuare interventi di rinforzo strutturale che possano accedere ai benefici fiscali noti come nella sua formulazione rafforzata, cioè CP_7
con maggiori benefici fiscali rispetto alla formulazione base, benefici definiti dal D.Lgs.
63/2013, art. 16, comma 1-quater. In particolare tale decreto ministeriale: all'art. 3, comma 2, stabilisce che “il progettista dell'intervento strutturale [...] assevera, secondo i contenuti delle allegate linee guida, la classe di rischio dell'edificio precedente l'intervento e quella conseguibile a seguito dell'esecuzione dell'intervento progettato”, all'art. 3, comma 3, stabilisce che “il progetto degli interventi per la riduzione del rischio sismico, contenente l'asseverazione di cui al comma 2, è allegato alla segnalazione certificata di inizio attività da presentare allo sportello unico competente di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica n.380 del 2001, per i successivi adempimenti”, all'art. 3, comma 4, stabilisce che “il direttore dei lavori [...] all'atto dell'ultimazione dei lavori strutturali [...] attesta la conformità degli interventi eseguiti al pagina 25 di 36 progetto depositato”, all'art. 3 comma 5 stabilisce che “l'asseverazione di cui al comma 2
e le attestazioni di cui al comma 4 sono depositate presso il suddetto sportello unico e consegnate in copia al committente, per l'ottenimento dei benefici fiscali di cui all'articolo 16, comma 1-quater, del D.Lgs. n.63 del 2013”, all'art. 3 comma 6 stabilisce che “l'asseverazione di cui al comma 2 è effettuata secondo il modello contenuto nell'allegato B che è parte integrale e sostanziale del presente decreto”.
Il D.Lgs. 63/2013 definisce, invece, il limite dell'importo dei lavori che possono dare luogo a detrazioni fiscali, l'entità di tali detrazioni e la loro ripartizione nel tempo… In particolare l'art.16, comma 1-bis, dispone infatti che per le spese sostenute dal 1 gennaio
2017 al 31 dicembre 2021 in zone ad alta sismicità per gli interventi di messa in sicurezza statica del patrimonio edilizio di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera i) del D.P.R.
22.12.1986, n. 917 - T.U.I.R. Testo Unico delle Imposte sui Redditi (si invita il lettore a non confonderlo con l'articolo 16, comma 1-bis, del D.Lgs. 63/2013), relative ad interventi su edifici residenziali e produttivi, spetta una detrazione dall'imposta lorda nella misura del 50 % fino ad un ammontare complessivo delle stesse spese non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare. La detrazione del 50% qui citata è giuridicamente differente dalla detrazione, sempre del 50%, relativa ai più diffusi interventi di manutenzione del patrimonio edilizio residenziale, di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera a-d) del D.P.R. 22.12.1986, n. 917. L'art. 16, comma 1-ter, estende l'incentivo fiscale di cui al precedente comma 1-bis anche a zone di medio-bassa sismicità, come ad esempio il territorio del Comune di Castellucchio. L'art. 16, comma 1-quater stabilisce che la detrazione spetta nella misura del 70% qualora l'intervento edilizio permetta la diminuzione di una classe di rischio sismico e nella misura dell'80% nel caso di diminuzione di due classi di rischio sismico. Tale detrazione è condizionata al rispetto delle prescrizioni stabilite dal D.M. 58/2017, sia per quanto riguarda la definizione delle classi di rischio sismico, sia per quanto riguarda le modalità procedurali di presentazione delle pratiche edilizie. La detrazione fiscale di cui al D.Lgs. 63/2013 viene calcolata sull'importo complessivo delle spese sostenute per l'intervento edilizio con un limite pagina 26 di 36 massimo di spesa pari al prodotto di 96.000 e per il numero delle unità immobiliare di cui si compone l'edificio sul quale si effettua l'intervento. Le unità immobiliari dell'edificio vengono assunte convenzionalmente pari al numero dei subalterni dello stesso, a parità di classificazione catastale. Da un punto di vista temporale le detrazioni fiscali di cui all'art.16 del D.Lgs. 63/2013 vengono ripartite in cinque anni, mentre quelle relative all'art. 16-bis del D.P.R. 22.12.1986, n. 917 vengono ripartite in 10 anni.”
Dall'accesso agli atti presso il Comune risulta che: “sono state presentate: dal dott. ing.
in qualità di progettista e direttore dei lavori strutturali: Comunicazione CP_1
di deposito sismico prot. n. 5423 del 19.06.2019 intestata a;
Parte_1
Comunicazione di deposito sismico prot. n. 5459 del 20.06.2019 intestata a Parte_2
Comunicazione di deposito sismico prot. n. 5460 del 20.06.2019 intestata a Inter
[...]
Sped Express;
dal geom. AN BE, in qualità di progettista e direttore dei lavori architettonici : Pratica edilizia 57/2019, S.C.I.A. prot. n. 5486 del 21.06.2019 intestata a
, relativa al sub. 309, in cui si cita quale unica impresa Parte_1
esecutrice la ditta CAEM Group spa;
Pratica edilizia 58/2019, S.C.I.A. prot. n. 5569 del
24.06.2019 intestata a relativa al sub. 308, in cui si cita quale unica Parte_2
impresa esecutrice la ditta Tecnoforniture di Manaj Marilena;
Pratica edilizia 59/2019,
S.C.I.A. prot. n. 5570 del 24.06.2019 intestata a Inter Sped Express, relativa al sub. 310, in cui si cita quale unica impresa esecutrice la ditta Tecnoforniture di Manaj Marilena.”
(va qui precisato che sia le attrici che il convenuto BE hanno depositato agli atti di causa copia incompleta delle SCIA, prive degli allegati “soggetti coinvolti” e “ditte incaricate”, che il CTU, mediante il suddetto accesso agli atti, ha invece potuto esaminare integralmente).
Come rilevato dal CTU, dagli atti rispettivamente depositati allo SUAP dai due professionisti convenuti, emerge, in particolare, che: “nella seconda pagina della relazione illustrativa del progetto strutturale dell'ing. di cui in Allegato D, è CP_1 chiaramente indicato che lo scopo dell'intervento era quello di ottenere i benefici fiscali ai sensi del D. Lgs. 63/2013 “Sisma bonus” fino al 70% della spesa sostenuta;
nella pagina 27 di 36 comunicazione di posta elettronica inviata dal geom. BE al Comune di Castellucchio, che si riporta in Allegato E, in risposta alla giusta richiesta del Comune di Castellucchio che sottolineava l'incompletezza della pratica edilizia, dando quindi anche la possibilità di porvi rimedio, si evince, come è ovvio che fosse, che il geom. BE era a conoscenza della pratica strutturale presentata dall'ing. e di conseguenza del suo CP_1 contenuto e della finalità dell'intervento. Dall'accesso agli atti effettuato presso il comune di Castellucchio non risulta che sia stata mai depositata ufficialmente, né nelle pratiche del deposito sismico presentate dall'ing. né nelle segnalazioni certificate CP_1
d'inizio attività presentate dal geom. BE come richiede il D.M. 58/2017 all'art. 3 comma 3, né in ulteriori successive seppure tardive comunicazioni ufficiali,
l'asseverazione richiamata come “Allegato B” nello stesso decreto all'art. 3 comma 5, condizione indispensabile, tassativa, per poter beneficiare degli incentivi fiscali previsti dall'art.16, comma 1-quater, del D.Lgs. 63/2013, pari al 70% delle spese sostenute. E non risulta nemmeno che l'ing. si sia mai dimesso dall'incarico di Direttore dei lavori, CP_1 ovvero che abbia presentato l'ulteriore asseverazione di cui all'art. 3 comma 4 del
D.M.58/2017 richiesta al termine dei lavori e strettamente necessaria, assieme all'Allegato B, per beneficiare degli incentivi fiscali di cui all'art. 16, comma 1-quater, del D.Lgs. 63/2013.”
Rispondendo ai quesiti posti il CTU, dato atto dell'avvenuta esecuzione dei lavori di miglioramento sismico, quanto alla “Verifica della possibilità di accesso agli incentivi relativamente alla presentazione dell'Allegato B”, ha rilevato che “L'allegazione alla
S.C.I.A. trasmessa al Comune di Castellucchio del progetto strutturale munito della asseverazione di cui al modello denominato “Allegato B” del D.M. n.58/2017, come previsto dall'art. 3, comma 3, del D.M. n.58/2017, sarebbe stata solo condizione necessaria, ma non sufficiente, affinché le società attrici potessero accedere ed ottenere i benefici fiscali, pari al 70% dell'importo dei lavori eseguiti, di cui all'art.16, comma 1- quater, del D.L. n.63/2013 e s.m.i. (c.d. sismabonus), in termini di credito di imposta, nei limiti dei massimali di Legge. Si sottolinea che, oltre all'allegazione dell'Allegato B, è
pagina 28 di 36 richiesto dall'art.3, comma 4, del D.M. 58/2017 anche il deposito della dichiarazione di conformità degli interventi eseguiti al progetto depositato da parte del direttore dei lavori strutturali, all'atto di ultimazione dei lavori e quindi all'atto della presentazione della dichiarazione di fine lavori. L'allegazione dell'Allegato B e della dichiarazione di conformità di cui all'art. 3, comma 4, avrebbero costituito condizione necessaria e sufficiente, solo per quanto riguarda il tema dell'Allegato B, per accedere agli incentivi di cui all'art.16, comma 1-quater, del D.L. n.63/2013. Viceversa, i benefici di cui al all'art.16, comma 1-bis, del D.L. n.63/2013 e s.m.i., pari al 50% dell'importo dei lavori eseguiti nei limiti dei massimali di Legge, in termini di credito di imposta, potevano essere ottenuti anche senza allegazione alla S.C.I.A. trasmessa al Comune di
Castellucchio del progetto strutturale munito della asseverazione di cui al modello
“Allegato B” del D.M. n.58/2017, a meno di quanto si scrive nel paragrafo seguente.”
Il CTU ha infatti precisato ulteriormente quanto segue: “Oltre a quanto espressamente richiesto dal quesito, che concentra l'attenzione sull'Allegato B, si ritiene utile ai fini di giustizia sottolineare anche la vigenza del Decreto Interministeriale 18 febbraio 1998 n.
41 Regolamento recante norme di attuazione e procedure di controllo di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, in materia di detrazioni per le spese di ristrutturazione edilizia. L'art. 4, comma 1, lettera d) dello stesso decreto stabilisce che le detrazioni fiscali conseguenti agli interventi sul patrimonio edilizio non sono riconosciute in caso di violazione delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro e nei cantieri. Pertanto, come sottolineato anche dalla Circolare del
Ministero delle Finanze dell'11.5.1998, n. 121, paragrafo 8, l'omissione della preventiva comunicazione alla ASL, al fine di attivare la vigilanza in materia di sicurezza dei cantieri, della data di inizio lavori, nota anche come Notifica preliminare nella normativa attualmente in vigore, provoca la decadenza dalla detrazione solo qualora risulti che per la tipologia di lavori eseguiti o per le modalità di svolgimento degli stessi il contribuente vi era tenuto sulla base della legislazione extra fiscale vigente. Il Decreto Legislativo 9 aprile 2008 , n. 81 - Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in pagina 29 di 36 materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, all'art. 90 e all'art. 99, stabilisce i casi in cui vige l'obbligo della notifica preliminare: tra questi rientra anche quello di cantieri in cui operino, anche non contemporaneamente, più imprese esecutrici, anche nel caso in cui la presenza di più imprese esecutrici non fosse prevista al momento della presentazione della pratica edilizia, ma intervenuta successivamente nel corso dei lavori. Quest'ultima fattispecie si verifica proprio nel caso in esame oggetto di quesito.
Infatti le segnalazioni certificate di inizio attività presentate al Comune di Castellucchio dal geom. BE indicavano la presenza di una sola impresa esecutrice, mentre le fatture depositate agli atti di causa relative all'intervento edilizio sono state emesse da una pluralità di aziende edili. L'omessa presentazione della notifica preliminare da parte del committente dei lavori, o di un tecnico allo scopo incaricato, come dichiarato durante le riunioni peritali, fa quindi rientrare il caso specifico oggetto di causa tra quelli previsti dall'art. 4, comma 1, lettera d) del Decreto Interministeriale 18 febbraio 1998 n. 41 per i quali le detrazioni fiscali non sono riconosciute.”
Se quindi, quanto al mancato deposito dell'asseverazione mediante il Modulo B, a fronte del fatto che entrambi i professionisti convenuti erano perfettamente a conoscenza della volontà delle committenti di avvalersi dei benefici fiscali previsti dall'art.16, comma 1- quater, del D.L. n.63/2013 per i realizzati interventi di miglioramento sismico, tale omissione deve imputarsi ad entrambi, avendo entrambi l'onere di verificare, quantomeno per le pratiche di rispettiva competenza, la documentazione richiesta dalla normativa di riferimento, posto che, come correttamente rilevato dal CTU, sulla base di quanto stabilito dall'art.3, comma 3, del D.M. 58/2017 “al professionista incaricato della presentazione della segnalazione certificata di inizio attività, cioè al geom. BE, spettava il compito dell'allegazione del cosiddetto Allegato B alla pratica edilizia da questi depositata, nonché del progetto strutturale già depositato dall'ing. Come CP_1 stabilito dall'art.3, comma 2, del D.M. 58/2017, al professionista incaricato della progettazione strutturale, cioè all'ing. spettava il compito di produrre CP_1
l'asseverazione (cioè l'Allegato B) della classe di rischio dell'edificio precedente pagina 30 di 36 l'intervento e quella conseguibile con l'intervento progettato. Va da sè che l'ing. CP_1
avrebbe dovuto trasmettere tale asseverazione al geom. BE affinché la allegasse alla segnalazione certificata di inizio attività, come pure che il geom. BE avrebbe dovuto richiederla all'ing. unitamente al progetto strutturale da allegare alla segnalazione CP_1
certificata di inizio attività, qualora non gli fossero stati consegnati”, nel caso deve tuttavia escludersi che da tale omissione consegua il diritto delle società attrici di ottenere, a titolo di risarcimento, una somma corrispondente ai benefici fiscali non ottenuti.
1.3 Rigetto delle domande
Come già sopra rilevato, ai fini dell'invocato risarcimento del danno allegato occorre fornire prova, a fronte di un dedotto inadempimento, della sussistenza di un nesso di causalità diretta fra inadempimento e il danno subito, e quindi, trattandosi di condotta omissiva, del fatto che in assenza dell'omissione il danno non si sarebbe verificato.
Nella fattispecie, come verificato dal CTU, anche qualora i convenuti avessero correttamente depositato allo SUAP anche la più volte citata asseverazione, relativa alla classe di rischio sismico precedente e successiva agli interventi strutturali eseguiti sull'immobile, le società attrici non avrebbero potuto comunque beneficiare di alcun incentivo fiscale, né nella misura del 70% delle spese sostenute, né nella misura del 50%, ne altri benefici, avendo le committenti impiegato nel cantiere non una sola ditta, come indicato nelle SCIA depositate dal geom. BE, ma, come risulta dalle relative fatture prodotte, più ditte diverse, omettendo di trasmettere la “Notifica preliminare” all'ASL competente, prescritta dalla normativa in materia di sicurezza sui cantieri.
Ai sensi dell'art. 16 bis (“(Detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici”), c. 9 del DPR n.
917/86, alle detrazioni per gli interventi ivi previsti (fra i quali, al comma 1, lett. i, gli interventi “relativi all'adozione di misure antisismiche con particolare riguardo all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica, in particolare sulle parti pagina 31 di 36 strutturali, per la redazione della documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio, nonché per la realizzazione degli interventi necessari al rilascio della suddetta documentazione…”, cui rinvia l'art. 16 del D.L. n.
63/13, convertito con modificazioni dalla l.n. 90/13) si applicano infatti “le disposizioni di cui al decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro dei lavori pubblici
18 febbraio 1998, n. 41, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 marzo 1998, n. 60, con il quale è stato adottato il "Regolamento recante norme di attuazione e procedure di controllo di cui all'articolo 1 della L. 27 dicembre 1997, n. 449, in materia di detrazioni per le spese di ristrutturazione edilizia"; detto Regolamento, all'art. 4, comma 1, lettera d) prevede che “La detrazione non è riconosciuta in caso di: … d) violazione delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro e nei cantieri, nonché di obbligazioni contributive accertate dagli organi competenti e comunicate alla direzione regionale delle entrate territorialmente competente.”
Il Decreto Legislativo 9 aprile 2008 , n. 81 - Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, all'art. 90 e all'art. 99, stabilisce i casi in cui vige l'obbligo della notifica preliminare: tra questi rientra anche quello di cantieri in cui operino, anche non contemporaneamente, più imprese esecutrici, anche nel caso in cui la presenza di più imprese esecutrici non fosse prevista al momento della presentazione della pratica edilizia, ma sia intervenuta successivamente nel corso dei lavori, fattispecie verificatasi nella fattispecie, come accertato dal CTU, sulla base delle fatture prodotte dalle attrici, emesse da Caem Group,
Testimone_1 Parte_7 Parte_8 Parte_9 _10
, quale ditte esecutrici. Persona_2
Non potendo la detrazione fiscale (qui credito d'imposta) essere riconosciuta alle società attrici a fronte di tale omissione, diversa ed ulteriore dallo specifico inadempimento imputato ai convenuti, ed ostativa all'ottenimento di qualsivoglia beneficio fiscale, la relativa domanda risarcitoria avanzata nei loro confronti (sia a titolo di responsabilità contrattuale che extracontrattuale) non può essere accolta.
pagina 32 di 36 Tale accertamento rende superfluo l'esame di ogni altra questione ed eccezione rispettivamente sollevata dalle parti, sia quanto alla contestata “triplicazione” dei massimali previsti dal Sisma bonus, pur essendo unico il progetto, perseguita mediante frazionamento catastale (eseguito in data 4.06.2019, secondo quanto allegato) e successiva stipula di contratti di comodato, con presentazione di tre pratiche diverse
(suggerite dal consulente fiscale, secondo quanto riportato dal CTP di parte convenuta
BE nelle proprie osservazioni alla CTU), attività peraltro legittime (prevedendo la normativa di riferimento fra i soggetti beneficiari anche i detentori dell'unità immobiliare oggetto di interventi di miglioramento anti-sismico), sia, ancora, quanto all'entità delle spese che avrebbero potuto essere oggetto del suddetto Sisma bonus (“spese sostenute”, sempre secondo quanto previsto dalla normativa più volte citata e quindi solo fatture già pagate) e alla loro riferibilità o meno agli specifici interventi per i quali è previsto il beneficio fiscale, oggetto delle ulteriori contestazioni formulate dalle attrici e dai convenuti alle conclusioni, in merito, del CTU (che ha escluso dai relativi calcoli, correttamente, oltre alle fatture non pagate, le fatture non riferibili ad interventi di miglioramento anti sismico o ancora le fatture non riconducibili alle singole società, ecc.), questioni tutte assorbite da quanto sopra statuito.
2. La domanda di risarcimento avanzata nei soli confronti del convenuto CP_1
Le società attrici, allegando che l'ing. oltre al mancato deposito dell'Allegato B CP_1
alle pratiche edilizie, è incorso in ulteriori inadempimenti, avendo poi omesso di effettuare e trasmettere al Comune di Castellucchio (MN) i collaudi statici delle strutture afferenti gli immobili della e della Parte_1 Parte_3
hanno affermato che da tale ulteriore inadempimento deriva il “conseguente
[...] obbligo del tecnico convenuto di restituire i pagamenti ricevuti indebitamente “a saldo” delle sue prestazioni professionali”, chiedendo quindi condanna dello stesso alla restituzione in favore di e di Parte_1 Parte_3
quanto da lui ricevuto a tale titolo, ossia, rispettivamente, le somme di € 1.502,00 ed €
1.562,00.
pagina 33 di 36 Anche tale domanda non può essere accolta, senza necessità di ulteriore esame, nel merito, della sussistenza ed imputabilità dei suddetti inadempimenti, motivo per il quale sono state rigettate, con decisione che deve qui ribadirsi, le prove orali richieste in merito dalle attrici e dal convenuto CP_1
Come dovrebbe essere noto, la ripetizione della prestazione eseguita in adempimento di un contratto può conseguire infatti unicamente alla risoluzione per inadempimento, rescissione, declaratoria di nullità o annullamento del contratto stesso, ossia in tutte le ipotesi in cui venga meno il titolo, e quindi la causa giustificativa, della prestazione eseguita, secondo i principi della ripetizione dell'indebito ex art. 2033 c.c.; si tratta pertanto di obbligo del tutto distinto e diverso dal risarcimento del danno ex art. 1453
c.c., spettante eventualmente alla parte adempiente, sia quanto al petitum che alla causa petendi.
Essendo solo la pronuncia dichiarativa o costitutiva del giudice, avente portata estintiva del contratto, l'evenienza che priva di causa giustificativa le reciproche obbligazioni dei contraenti e dà quindi fondamento alla domanda del solvens di restituzione della prestazione rimasta senza causa, nel caso, non essendo stata avanzata domanda di risoluzione giudiziale del contratto di prestazione professionale dedotto in lite (o altra domanda da cui derivi il venir meno del titolo), la domanda di “pagamento” da parte del convenuto di importi pari ai corrispettivi ricevuti, ossia di restituzione delle CP_1
prestazioni contrattuali già effettuate dalle due società attrici, deve essere rigettata.
Le spese di lite
Le spese di lite seguono alla totale soccombenza delle attrici in ordine alle domande proposte nei confronti dei convenuti.
Considerato che il rigetto delle domande principali proposte è stato determinato dalla mancanza di condizione richiesta dalla legge, al fine di usufruire dei benefici fiscali qui fatti valere, emersa solo in sede di CTU, ulteriore e diversa dall'omesso deposito di documentazione imputabile ad accertato inadempimento di entrambi i convenuti, dette pagina 34 di 36 spese vengono liquidate, tenuto conto quindi dell'attività difensiva svolta e del valore della causa, come indicato in dispositivo, secondo i criteri di cui al DM 55/14 (valori minimi della tabella di riferimento).
Essendo stata la chiamata in causa del terzo resasi necessaria a fronte Controparte_2
delle domande svolte dalle attrici, le stesse devono del pari condannarsi alla rifusione delle spese di lite da questa sostenute, che vengono liquidate in pari misura.
Vanno infine poste in via definitiva a carico delle società attrici soccombenti le spese di
CTU, come liquidate in corso di causa, mentre, per le ragioni già esposte, possono essere compensate frale parti le spese dei rispettivi CTP.
PQM
Il Tribunale di Mantova, nella persona del giudice unico dott. Alessandra Venturini, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa e/o assorbita, definitivamente pronunciando, così giudica:
Rigetta, per le causali di cui in motivazione, tutte le domande proposte dalle società attrici;
dichiara tenute e condanna le società attrici alla rifusione delle spese di lite sostenute dal convenuto , che liquida in complessivi € 11.228,50 per compenso CP_1
professionale, oltre a rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
dichiara tenute e condanna le società attrici alla rifusione delle spese di lite sostenute da
BE AN, che liquida in complessivi € 1.227,60 per spese ed € 11.228,50 per compenso professionale, oltre a rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e
CPA come per legge;
dichiara tenute e condanna le società attrici alla rifusione delle spese di lite sostenute da
, che liquida in complessivi € 11.228,50 per compenso professionale, Controparte_2
oltre a rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
pagina 35 di 36 pone in via definitiva a carico delle società attrici le spese di CTU, con compensazione fra le parti delle spese dei rispettivi CTP.
Mantova, 17/04/2025
Il Giudice
dott. Alessandra Venturini
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