Art. 2.
All'onere di L. 100.000.000, derivante dall'attuazione della presente legge, per l'anno finanziario 1975, si provvede mediante corrispondente riduzione del capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per il medesimo anno finanziario.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
All'onere di L. 100.000.000, derivante dall'attuazione della presente legge, per l'anno finanziario 1975, si provvede mediante corrispondente riduzione del capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per il medesimo anno finanziario.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.