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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 14/07/2025, n. 5787 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5787 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di NAPOLI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. Maria Gaia Majorano
Alla udienza del 14/07/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 5873/2025 R.G. promossa da:
(C.F. , in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Amodio
Marzocchella (C.F. – pec. CodiceFiscale_1
t, giusta procura generale alle liti per Notaio Email_1 [...] di Roma del 22.03.2024 Rep. n. 37875, ed elettivamente domiciliato a Napoli (NA) in Via de Per_1
Gasperi n. 55 presso l'Avvocatura INPS;
RICORRENTE
contro
: nata a [...] il [...] e residente in [...]alla Piazzetta S. Carlo alle CP_2
Mortelle n. 7, C.F. , rappresentata e difesa, giusto mandato, dall'Avv. Ciro C.F._2
Cappabianca CF. , ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Napoli C.F._3 alla via Scipione Bobbio n. 15 Parco San Paolo.
RESISTENTE
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato a questo giudice l'INPS si opponeva alle risultanze della CTU depositata nell'ambito del procedimento per ATP ritenendo lo stesso inammissibile perché proposto da soggetto ultra sessantasettenne. Rappresentava che gli ultrasessantacinquenni (oggi gli ultrasessantasettenni) possono richiedere gli accertamenti sanitari solo ai fini dell'esenzione dal ticket e dell'indennità di accompagnamento (evenienza non ricorrente nel caso di specie). Non possono, quindi, più richiedere la pensione o l'assegno di invalidità civile.
La ricorrente si costituiva in giudizio, contestando la ritualità e la fondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto.
La causa è stata decisa con la presente contestuale sentenza di cui è stata data pubblica lettura. IL Ctu nella sua relazione rilevava uno stato invalidante quantizzabile in misura dell'80% (ottanta per cento) a partire dalla data della domanda amministrativa del 12.01.2024.
La ricorrente è nata il [...], dunque aveva diritto a proporre la domanda e la sussistenza del requisito sanitario per beneficiare della prestazione anche solo per un mese non rende la stessa inammissibile. L'Inps, ove sussistano i requisiti socio reddituali che in sede di ricorso per ATP il
GL non deve accertare, erogherà la prestazione con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda, dunque dall'1.2.24 al 28.2.24, ultimo giorno del mese di compimento dei 67 anni.
Restano dunque confermate le conclusioni del CTU nominato in sede di accertamento tecnico preventivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
Le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, vanno poste a carico dell'Inps
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Condanna l'Inps alla refusione delle spese di lite che liquida in euro 800,00 oltre IVA CPA e spese generali.
Pone le spese di C.T.U., liquidate come da separato decreto, a carico dell'INPS.
Così deciso in data 14/07/2025. il Giudice
Dott. Maria Gaia Majorano
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di NAPOLI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. Maria Gaia Majorano
Alla udienza del 14/07/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 5873/2025 R.G. promossa da:
(C.F. , in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Amodio
Marzocchella (C.F. – pec. CodiceFiscale_1
t, giusta procura generale alle liti per Notaio Email_1 [...] di Roma del 22.03.2024 Rep. n. 37875, ed elettivamente domiciliato a Napoli (NA) in Via de Per_1
Gasperi n. 55 presso l'Avvocatura INPS;
RICORRENTE
contro
: nata a [...] il [...] e residente in [...]alla Piazzetta S. Carlo alle CP_2
Mortelle n. 7, C.F. , rappresentata e difesa, giusto mandato, dall'Avv. Ciro C.F._2
Cappabianca CF. , ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Napoli C.F._3 alla via Scipione Bobbio n. 15 Parco San Paolo.
RESISTENTE
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato a questo giudice l'INPS si opponeva alle risultanze della CTU depositata nell'ambito del procedimento per ATP ritenendo lo stesso inammissibile perché proposto da soggetto ultra sessantasettenne. Rappresentava che gli ultrasessantacinquenni (oggi gli ultrasessantasettenni) possono richiedere gli accertamenti sanitari solo ai fini dell'esenzione dal ticket e dell'indennità di accompagnamento (evenienza non ricorrente nel caso di specie). Non possono, quindi, più richiedere la pensione o l'assegno di invalidità civile.
La ricorrente si costituiva in giudizio, contestando la ritualità e la fondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto.
La causa è stata decisa con la presente contestuale sentenza di cui è stata data pubblica lettura. IL Ctu nella sua relazione rilevava uno stato invalidante quantizzabile in misura dell'80% (ottanta per cento) a partire dalla data della domanda amministrativa del 12.01.2024.
La ricorrente è nata il [...], dunque aveva diritto a proporre la domanda e la sussistenza del requisito sanitario per beneficiare della prestazione anche solo per un mese non rende la stessa inammissibile. L'Inps, ove sussistano i requisiti socio reddituali che in sede di ricorso per ATP il
GL non deve accertare, erogherà la prestazione con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda, dunque dall'1.2.24 al 28.2.24, ultimo giorno del mese di compimento dei 67 anni.
Restano dunque confermate le conclusioni del CTU nominato in sede di accertamento tecnico preventivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
Le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, vanno poste a carico dell'Inps
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Condanna l'Inps alla refusione delle spese di lite che liquida in euro 800,00 oltre IVA CPA e spese generali.
Pone le spese di C.T.U., liquidate come da separato decreto, a carico dell'INPS.
Così deciso in data 14/07/2025. il Giudice
Dott. Maria Gaia Majorano