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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 03/11/2025, n. 4715 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 4715 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
RGN 12306/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORINO
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Giudice, dott. LU MA, ha pronunziato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 12306/2024R.G. Civ.
avente per oggetto: inadempimento contrattuale, risarcimento del danno
rappresentata e difesa dagli avv.ti Massimo Antonio Impellizzeri ed Igor Marino, CP_1
presso il cui studio in Bologna, piazza de' Calderini n. 2/2, è elettivamente domiciliata in forza di procura alle liti in atti.
- ATTRICE -
contro
:
e rappresentate e difese dagli avvocati Controparte_2 Controparte_3
MA OS e LÒ OS, presso il cui studio in Roma, via Giulia n. 66, sono elettivamente domiciliate in forza di procura alle liti in atti.
- CONVENUTE –
Conclusioni delle parti:
Parte attrice:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale Ordinario di Torino, previa ogni utile declaratoria del caso e di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale, così provvedere:
1 nel merito: accertare e dichiarare l'inadempimento di e di Controparte_2 Controparte_3
ognuna per le proprie ragioni e causali, alle obbligazioni di consegna di cui ai contratti di
[...]
fornitura del 05/03/2021, del 24/05/2021, del 15/02/2021, del 17/03/2022, del 15/03/2022 e successive modifiche ed integrazioni, tutti meglio indicati in atti e quivi allegati, per tutti i motivi descritti nella narrativa del presente atto, e per l'effetto condannare le qui convenute società, anche in solido tra loro attesa la fusione societaria di cui si è dato atto in premessa, a pagare in favore di la CP_1
complessiva somma di € 1.522.150,00 a titolo di Buono di Non Ritorno per le forniture di cui ai contratti per gli anni 2021 e 2022 sopra descritti, nonché condannare le stesse, anche in solido tra loro, al risarcimento del danno in favore di che si quantifica in € 1.778.366,00 per la CP_1
perdita di profitto e/o mancato guadagno e per tutte le causali di cui in narrativa, o pari a quella maggiore o minore somma che risulterà dovuta all'esito dell'istruttoria e del giudizio, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge.
In ogni caso rigettare la domanda riconvenzionale delle qui convenute poiché infondata in fatto e in diritto, oltre che non provata.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa, oltre Spese Generali 15%, IVA e CPA come per legge.
In via istruttoria:
- si chiede ammettersi Consulenza Tecnica d'Ufficio volta ad accertare e confermare la perdita di profitto e il conseguente mancato guadagno cagionato ad nelle annualità 2021 e 2022 CP_1
per le mancate consegne dei veicoli come allegate in atti, sulla base dell'analisi di calcolo prodotta da parte attrice (sub doc. 13), nonché il rapporto di causalità tra la predetta perdita di profitto e/o mancato guadagno e gli inadempimenti di consegna ascrivibili a e Controparte_2 [...]
pari quantitativamente a n° 323 veicoli in meno per i contratti del 2021 e a n° 291 Controparte_3
veicoli in meno per i contratti del 2022. Ove il Giudice lo ritenga necessario, sebbene la circostanza appaia documentale (docc. 10 e 12 fasc. attoreo), si chiede inoltre ammettersi la predetta CTU anche per accertare e confermare il calcolo del Bonus di Non Ritorno sulle autovetture non consegnate da
e, quindi, l'importo complessivo da corrispondere a tale titolo a parte attrice, sulla base dei CP_1
richiamati documenti 10 e 12.
- si chiede anche ammettersi prova testimoniale sulle seguenti circostanze:
2 Con 1) Vero che, nell'anno 2021, la Divisione e la Divisione PSA di Controparte_2
consegnavano ad n° 323 veicoli in meno rispetto al Minimo Volume contrattuale di cui CP_1
ai contratti di fornitura stipulati in quell'anno tra le parti? Con 2) Vero che, nell'anno 2022, la Divisione e la Divisione PSA di Controparte_2
consegnavano ad n° 291 veicoli in meno rispetto al Minimo Volume contrattuale di cui CP_1
ai contratti di fornitura stipulati in quell'anno tra le parti?
3) Vero che nel luglio 2022 aveva a disposizione delle autovetture da Controparte_2
consegnare ad in base al contratto di fornitura in vigore in quel momento, ma ha CP_1 CP_2
omesso detta consegna perché voleva rinegoziare il prezzo della fornitura? Si rammostri al teste il doc. n. 11 di parte attrice.
Su tutte le circostanze si chiede l'audizione del seguente teste:
Dott. , Responsabile Finanziario di domiciliato presso la sede legale della Testimone_1 CP_1
società attrice.
Solo sul capitolo n° 3 si chiede anche l'audizione del seguente teste: Sig. , Testimone_2
domiciliato presso la sede legale di . Controparte_2
Parte convenuta:
“Piaccia al Tribunale Ill.mo, disattesa ogni istanza contraria o diversa, così giudicare:
- in via principale, respingere le domande formulate da nei confronti di CP_1 Controparte_2
e perché infondate in fatto e in diritto;
[...] Controparte_3
- in via riconvenzionale, dato atto che ha omesso di restituire le autovetture oggetto dei CP_1
contratti formalizzati con e negli anni 2021 e 2022, Controparte_2 Controparte_3
accertato l'inadempimento della società attrice all'obbligo di restituzione delle autovetture alle società convenute, condannarla al risarcimento dei danni subiti, pari a complessivi € 1.456.000,00, oltre ad IVA e accessori, così determinati:
(i) € 532.700,00, oltre ad IVA, interessi ex art. 1284, comma 4 c.c. e danno da svalutazione monetaria in favore di CP_2 CP_2
(ii) € 923.300,00, oltre ad IVA, interessi ex art. 1284, comma 4 c.c. e danno da svalutazione monetaria in favore di Controparte_3
- in ogni caso, con vittoria di compensi e spese, come per legge”.
3 MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Nel presente procedimento citava in giudizio e Parte_1 Controparte_2 [...]
rappresentando: 1) di aver da anni rapporti commerciali con le convenute aventi Controparte_3
ad oggetto la fornitura di autoveicoli a supporto dell'attività di noleggio di automobili e furgoni esercitata dall'attrice, attività che ha il suo picco in primavera ed estate quando le persone vanno in vacanza e noleggiano più vetture;
2) che varie problematiche si sono verificate in occasione delle forniture rese nel 2021 e 2022 aventi ad oggetto le vetture alienate dalle resistenti con la clausola del Buy Back a favore delle venditrici (trattasi delle uniche forniture oggetto di causa); 3) che al riguardo la società attrice ha premesso che nei vari contratti stipulati era stato pattuito un bonus di non ritorno (di seguito BNR) per i veicoli non restituiti da alle convenute, patto in CP_1
forza del quale avrebbe il diritto di trattenere i veicoli acquistati, non essendo obbligata a CP_1
restituirli malgrado la presenza di una clausola di Buy Back, ricevendo in cambio della mancata restituzione il BNR;
4) che le convenute non hanno tuttavia consegnato il volume minimo pattuito delle vetture negli anni 2021 e 2022, il che ha impedito ad di restituire le vetture che CP_1
invece furono consegnate dovendo essa mantenere integra la propria flotta, con conseguente maturazione del diritto al BNR in relazione alle vetture non restituite per un totale di € 992.250,00 per il 2021 e di € 529.900,00 per il 2022; 5) che, in particolare, l'attrice, in conseguenza delle mancate consegne, sarebbe stata costretta a non restituire le vetture a lei consegnate con la clausola Buy Back a favore delle venditrici, il che avrebbe fatto sorgere il diritto al riconoscimento del BNR come da consolidata prassi, non essendo previsto alcun obbligo restitutorio dei veicoli in capo ad (ma solo un'opzione alla riconsegna, con correlato obbligo delle convenute di CP_1
procedere al riacquisto) ed essendo il BNR riconoscibile anche al di fuori delle ipotesi espressamente contrattualizzate e quindi anche nel caso in cui la mancata riconsegna sia stata determinata esclusivamente dalla scarsità delle vetture consegnate dalle convenute;
6) di voler inoltre ottenere il risarcimento del danno conseguente all'incompleta fornitura dei veicoli rispetto al volume minimo pattuito in relazione ai contratti con , danno pari ai mancati profitti CP_3
calcolati solamente sui 6 mesi di alta stagione, per un totale di € 699.343,00 per il 2021 e di €
1.079.023,00 per il 2022.
e costituitesi in giudizio, chiedevano il rigetto Controparte_2 Controparte_3
dell'avversaria domanda rilevando: 1) che tutti i veicoli consegnati erano stati venduti ad CP_5
4
[...] con la clausola Buy Back, clausola rimasta totalmente inadempiuta dall'attrice non avendo essa restituito alcuna vettura;
2) che, pertanto, non era dovuto alcun BNR essendo la mancata restituzione imputabile a fatto dell'attrice, che era obbligata e non semplicemente facoltizzata alla restituzione dei veicoli;
3) che il BNR, inoltre, era stato pattuito solamente per ipotesi specifiche non sussistenti nella fattispecie in esame (veicoli rubati, danneggiati in modo grave …) previo rispetto da parte di di una precisa procedura di comunicazione, procedura che nel CP_1
caso di specie non era stata seguita;
4) la mancata prova dell'esistenza del danno conseguente alla mancata consegna di veicoli;
5) che, in particolare, i contratti di fornitura esoneravano da ogni responsabilità le società convenute in caso di mancate consegne dovute all'assenza sul mercato di semiconduttori;
6) che l'assenza di danno era provata anche dai bilanci di , ampiamente in CP_1
attivo sia nel 2021 che nel 2022, con aumenti di fatturato rispetto agli anni precedenti proprio in conseguenza della mancata restituzione dei veicoli alle case automobilistiche, come emergente dalle note integrative allegate ai bilanci;
7) di voler chiedere, in via riconvenzionale, il danno patito connesso alla mancata restituzione dei veicoli in Buy Back, per un totale di 2080 veicoli, con danno pari al corrispettivo previsto nei contratti in caso di mancata restituzione dei veicoli danneggiati, per un totale di € 1.456.000,00 oltre Iva.
La causa, non ammesse le istanze di prova dedotte dalla sola parte attrice, giungeva infine a decisione.
2) In questo paragrafo verrà esaminata la richiesta di pagamento del BNR da parte di CP_1
(bonus di non ritorno) ed incidentalmente la domanda delle resistenti di risarcimento del danno per mancata restituzione delle vetture, in quanto le due domande sono una l'opposto dell'altra, vertendo sull'interpretazione delle medesime clausole contrattuali.
Nello specifico sostiene che, in forza dei contratti stipulati con le convenute nel 2021 e nel CP_1
2022, avrebbe diritto al pagamento del BNR per tutti i veicoli da essa non riconsegnati nel termine di restituzione pattuito, indipendentemente dal motivo della mancata restituzione, motivo che peraltro è stato individuato dall'attrice nell'impossibilità di riconsegnare le vetture a causa delle incomplete consegne da parte delle società resistenti, sicché, in pratica, , ricevendo dalle CP_1
resistenti meno vetture del pattuito, sarebbe stata costretta a trattenere le vetture a lei precedentemente consegnate, maturando in tal modo il BNR, anche in forza delle prassi commerciali relative alle forniture pattuite negli anni precedenti, prassi secondo cui il BNR veniva
5 corrisposto per qualsiasi mancata restituzione, indipendentemente dai motivi pure magari indicati nei contratti.
Tale domanda ad avviso del Tribunale è infondata in quanto i contratti oggetto di causa prevedevano il pagamento del BNR solamente in ipotesi specifiche (essenzialmente furto e danneggiamento grave del veicolo), e non nel caso di scelta dell'attrice di non effettuare la riconsegna per motivi legati alla sua convenienza commerciale.
Al riguardo va detto che può ritenersi condivisibile la tesi di secondo cui l'attrice in forza CP_1
dei contratti del 2021 e del 2022 oggetto di causa aveva l'opzione di restituire i veicoli e le resistenti l'obbligo di riacquistarli fatto salvo il caso di veicoli danneggiati o rubati (o consegnati oltre il termine di restituzione pattuito), ma ciò che rileva ai fini del rigetto della domanda risarcitoria è che il BNR era stato contrattualmente previsto solamente per ipotesi specifiche non riscontrabili nella fattispecie in esame.
Circa il primo aspetto sopra menzionato (obbligo o opzione di restituzione), va detto che, malgrado una certa contraddittorietà fra le varie clausole, il contratto con del 2021 CP_2
espressamente prevedeva all'art.
2.3.1 il divieto di di vendere a terzi le vetture nei sei CP_1
mesi successivi al loro acquisto dalla resistente, il che implicava logicamente il diritto di vendere le vetture successivamente: ma se dopo 6 mesi maturava il diritto di vendere le vetture a CP_1
terzi, allora non aveva alcun obbligo di restituirle alla società convenuta nel termine indicato
(termine il cui rispetto, pertanto, aveva semplicemente la funzione di rendere il riacquisto delle vetture da parte delle resistenti obbligatorio o facoltativo).
Ma se questo è il significato delle clausole in commento, allora non ha alcun diritto di CP_2
reclamare un risarcimento del danno per le vetture che a lei non sono state restituite, visto che non aveva alcun obbligo in tal senso: la circostanza è chiaramente confermata dal fatto CP_1
che, malgrado l'elevato livello di dettaglio dei contratti, non è stata mai prevista una penale per in caso di mancata riconsegna delle vetture (ed infatti la difesa delle resistenti è stata CP_1
costretta per la quantificazione dell'asserito danno a chiedere l'applicazione in via equitativa dei medesimi importi garantiti alla società attrice in ipotesi di obbligo di pagamento del BNR).
L'art.
4.3 prevede in effetti esplicitamente l'obbligo di riacquisto della convenuta, ma non l'obbligo di vendita per l'attrice.
6 Il Buy Back disciplinato dal successivo art. 7, dunque, disciplina l'ipotesi in cui voglia CP_1
procedere alla restituzione (anche integrale) dei veicoli, prevedendo alcuni oneri a suo carico (ad esempio il rispetto del mix dei modelli di vettura).
In particolare, l'art.
7.1.3 tratta dell'opzione per il Buy Back, con un chiaro riferimento alla posizione contrattuale dell'attrice, e specifica che il BNR sarà applicato solamente ai veicoli per i quali è non applicabile l'opzione Buy Back, ed in questo caso il BNR viene riconosciuto ai sensi dell'art. 2.3.3 “nel caso di sinistri gravi che rendano irreparabile o non convenientemente riparabile un
Veicolo in Convenzione che non abbia ancora maturato l'anzianità di 180 (centottanta) giorni dalla data di fatturazione o di perdita di possesso del Veicolo da parte di a seguito di furto o di CP_1
Con appropriazione indebita, fermo restando l'impegno di di fornire ad , a semplice richiesta, Pt_2
ogni opportuna documentazione probatoria” nonché nel caso di “Veicoli che subiscano danni tali da non poter essere ripristinati o che siano oggetto di furto o di appropriazione indebita senza ritrovamento fruiranno anch'essi dei BNR e la relativa fattura dovrà essere accompagnata da documentazione probatoria dell'evento” (art.
7.1.3 III).
Il successivo art.
7.6 disciplina poi i casi in cui la resistente ha diritto a non riacquistare i veicoli.
Il contratto con relativo al 2022 prevedeva clausole similari ed in questa sede rileva la CP_2
clausola 6.2, che espressamente limita il BNR ai “Veicoli che subiscano danni tali da non poter essere ripristinati o che siano oggetto di furto o di appropriazione indebita senza ritrovamento”.
I contratti del 2021 e del 2022 con PSA Group non differiscono in modo significativo dai contratti stipulati con . CP_2
In relazione al contratto del 2021 rileva la clausola 7.2.2. che così espressamente prevede (NDR: la sottolineatura è dello scrivente): “Soltanto nell'ipotesi di cui ai punti da 1. a 4. del presente art.
7.2.2, si conviene che pagherà al un importo per ogni Autoveicolo non restituito, CP_3 Pt_3
come determinato nell'Allegato 4. Tale importo sarà dovuto purché la fattura inviata dal CLIENTE a
sia stata accompagnata dai giustificativi che attestino una delle ipotesi CP_3
precedentemente riportate”, e le ipotesi da 1 a 4 sono le seguenti: “1. Autoveicoli sinistrati la cui struttura e/o un elemento di sicurezza è/sono stato/i danneggiato/i e/o richiede/richiedono la verifica e rettifica dell'integrità del telaio;
2. Autoveicoli non riparati a regola d'arte e/o secondo le raccomandazioni della Casa automobilistica,
a seguito di quanto rilevato dai tecnici delegati da con facoltà di confutazione e CP_3
comprova;
7
3. Autoveicoli per i quali il costo della riparazione supera quello indicato nell'Allegato 4.
4. Autoveicoli rubati, a prescindere che siano stati ritrovati o meno, a condizione che il abbia Pt_3
fornito idonei documenti giustificativi. Il CLIENTE dovrà fornire a , mensilmente, l'elenco CP_3
di tali Autoveicoli”.
Il contratto del 2022 è, sul punto, sostanzialmente identico a quello del 2021.
Dunque, alla luce di quanto precede la domanda di volta al riconoscimento del BNR per i CP_1
veicoli da lei non restituiti in forza dei contratti stipulati nel 2021 e nel 2022 non è fondata in quanto detti contratti prevedevano il pagamento del BNR solamente in ipotesi tassative
(sostanzialmente furto e danneggiamento grave), ipotesi pacificamente non sussistenti nella fattispecie in esame, come correttamente riferito dalla difesa delle società resistenti.
La ratio di tale previsione contrattuale sembra agevole da individuare nella volontà delle resistenti di agevolare un importante cliente che, avendo subito un danno economico in conseguenza del danneggiamento o del furto di un veicolo, si vede allora corrispondere dalla venditrice un bonus in luogo del prezzo predeterminato per la rivendita del veicolo alle stesse convenute, bonus che invece non ha ragion d'essere qualora abbia restituito la vettura alle venditrici CP_1
incamerando il prezzo pattuito nei contratti oggetto di causa oppure l'abbia alienata a terzi oppure l'abbia trattenuta per il suo utilizzo nell'impresa di noleggio dal momento che in siffatte ipotesi (e soprattutto nel caso di perdurante utilizzo della vettura da parte di o di cessione CP_1
a terzi) l'attrice non ha in realtà patito alcun concreto danno, specie dovendosi considerare che le vetture già furono acquistate da ad un prezzo di forte sconto rispetto ai prezzi ordinari di CP_1
mercato.
In quest'ottica non rileva neppure l'assunto di secondo cui la mancata restituzione delle CP_1
vetture da parte sua sarebbe da imputare al minor numero di vetture consegnate dalle resistenti ed alla correlata necessità di mantenere integra la propria flotta, in quanto ciò che rileva nella fattispecie in esame è che le uniche ipotesi contrattualmente rilevanti di pagamento del BNR per vetture soggette al Buy Back erano legate al furto ed al danneggiamento grave del veicolo, ipotesi non sussistenti nella fattispecie in esame.
Ed infatti tutti i contratti pure prevedevano un termine per la restituzione delle vetture calcolato sulla base della data della consegna, termine trascorso il quale le resistenti non erano più obbligate ma solo facoltizzate al riacquisto: ebbene, in siffatto caso ampiamente disciplinato dai
8 contratti ad non spettava alcun BNR in quanto il mancato riacquisto della vettura era CP_1
imputabile ad una scelta commerciale di . CP_1
Non rilevano, ad avviso del Tribunale, neppure asserite prassi di segno opposto relative a rapporti derivanti da precedenti contratti intercorsi fra le parti, in quanto ogni anno le parti stipulavano nuovi contratti con nuove condizioni, sicché ai testi dei contratti oggetto di causa deve farsi riferimento per valutare le obbligazioni assunte e non a quelli dei contratti precedenti.
Ed infatti, a titolo esemplificativo, può rilevarsi che il contratto stipulato con Citroen nel gennaio del 2018 prevedeva il pagamento a favore di di un ulteriore sconto o bonus qualora la CP_1
causa automobilistica non avesse riacquisto i veicoli detenuti da per un periodo superiore CP_1
alla detenzione consentita prima dell'esercizio del Buy Back (art. 7.9): ebbene, nei contratti del
2021 e del 2022 questa clausola non è stata prevista, sicché evidentemente non può trovare applicazione mediante il riconoscimento del BNR per i veicoli non restituiti in quanto utilizzati da
, come invece preteso da quest'ultima in questo giudizio. CP_1
Peraltro, le resistenti in passato ben avrebbero potuto decidere di riconoscer il BNR, pur in assenza di una previsione contrattuale corrispondente, anche in caso di mancata restituzione dettata da ragioni di convenienza commerciale di e questo nell'ottica della volontà di CP_1
mantenere e favorire un importante cliente, ragioni che tuttavia non determinano l'acquisizione di un diritto in capo all'attrice anche per gli anni successivi in contrasto con la chiara lettera dei contratti successivamente stipulati, secondo cui il BNR era dovuto solamente in caso di furto o danneggiamento grave dei veicoli: peraltro, in relazione ai contratti oggetto di causa non è mai emersa la chiara volontà delle resistenti di riconoscere il BNR in casi diversi da quelli pattuiti, sicché in relazione a detti contratti alcuna prassi volta a disattendere il dato contrattuale in punto
BNR può ritenersi maturata.
La domanda di pagamento del BNR da parte di , pertanto, deve essere rigettata in quanto CP_1
infondata alla luce delle previsioni dei contratti oggetto di causa.
3) Circa, invece, la domanda di risarcimento del danno formulata da parte convenuta in conseguenza della mancata restituzione delle vetture consegnate ad , già affermato nel CP_1
paragrafo che precede l'assenza di un vero e proprio obbligo di restituzione in capo all'attrice con conseguente assenza di un diritto per le convenute a vedersi restituire le vetture (il che è
9 sufficiente per il rigetto della domanda), vanno svolte in questo paragrafo le seguenti ulteriori considerazioni in senso ostativo all'accoglimento della domanda delle convenute.
In primo luogo, a fronte di un primo inadempimento delle resistenti circa il numero delle vetture consegnate (non avendo le resistenti dimostrato che l'incompleta consegna delle vetture fosse dovuta a causa non imputabili alle resistenti stesse, quali la carenza di semiconduttori, essendo anzi emersa che la causa della mancata consegna fosse semplicemente la volontà delle resistenti di rinegoziare le condizioni economiche in essere, come da doc. n. 11 di parte attrice), deve allora ritenersi legittima la decisione di , qualora la si ritenesse effettivamente obbligata alla CP_1
restituzione, di non procedere alla restituzione di un numero di veicoli corrispondente alle vetture non consegnate quale reazione all'inadempimento della controparte.
In secondo luogo, tutti i contratti oggetto di causa prevedevano il diritto delle resistenti a non procedere al riacquisto delle vetture detenute da per un periodo superiore al periodo CP_1
entro cui l'attrice avrebbe potuto esercitare il Buy Back: ebbene, in questa ipotesi, assai affine a quella di mancata restituzione tout court delle vetture, alcuna penale era stata prevista a carico di
, chiaro indice del fatto che le resistenti non consideravano la mancata restituzione delle CP_1
vetture un'ipotesi di danno risarcibile ma una libera scelta commerciale della società attrice.
In terzo luogo, e con considerazione assorbente, va detto che parte convenuta, anche qualora si ritenesse contrattualmente dovuta la restituzione delle vetture da parte di , non ha offerto CP_1
alcun elemento per la prova del danno concretamente patito, limitandosi a chiedere di applicare in via analogica/equitativa il medesimo importo pattuito a favore di in relazione al BNR in CP_1
caso di furto o danneggiamento grave dei veicoli.
Ma detto criterio equitativo non è estendibile al danno lamentato dalle resistenti, posto che il danno patito dalle resistenti per la mancata restituzione delle vetture è agevolmente determinabile nella differenza fra il prezzo di riacquisto delle vetture da e quello di CP_1
successiva rivendita a terzi, oppure nella differenza fra il prezzo di riacquisto da ed i CP_1
profitti generati dalla successiva commercializzazione dei veicoli (ad esempio a titolo di noleggio): ebbene, alcun elemento di prova parte convenuta ha fornito per la quantificazione concreta del danno patito ed anzi neppure ne ha compiutamente allegato gli elementi costitutivi essendosi limitata del tutto genericamente ed apoditticamente a dedurre che la mancata restituzione le avrebbe cagionato un danno, il che impedisce pure di procedere alla pur richiesta liquidazione in via equitativa.
10 Infatti, “l'esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli artt. 1226 e 2056 c.c., presuppone che sia dimostrata l'esistenza di danni risarcibili e che risulti obiettivamente impossibile, o particolarmente difficile, provare il danno nel suo preciso ammontare, ciò che non esime, però, la parte interessata - per consentire al giudice il concreto esercizio di tale potere, la cui sola funzione è di colmare le lacune insuperabili ai fini della precisa determinazione del danno stesso - dall'onere di dimostrare non solo l'"an debeatur" del diritto al risarcimento, ove sia stato contestato o non debba ritenersi "in re ipsa", ma anche ogni elemento di fatto utile alla quantificazione del danno e di cui, nonostante la riconosciuta difficoltà, possa ragionevolmente disporre. (Così statuendo, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, reiettiva della domanda risarcitoria per difetto di prova del "quantum", non avendo il danneggiato prodotto in giudizio la documentazione fiscale e contabile, successiva all'evento dannoso, che attestasse la lamentata riduzione dei ricavi conseguenza dello stesso)”: Cass., sez. III, 17/10/2016, n. 20889; Cass., Sez. II,
07/06/2007, n. 13288).
Per le ragioni che precedono, pertanto, anche la domanda di risarcimento del danno formulata dalle convenute in via riconvenzionale va rigettata.
4) Infine, anche la domanda di risarcimento del danno formulata da parte attrice in conseguenza della mancata consegna di parte dei veicoli pattuiti non può essere accolta per difetto di prova del danno e del nesso di causalità rispetto all'inadempimento contestato (il danno è stato indicato da nel profitto perso dal mancato noleggio delle vetture non consegnate). CP_1
Ora, che parte convenuta (Groupe PSA per la precisione) non abbia consegnato tutti i veicoli pattuiti nel 2021 e 2022 rappresenta un fatto certo (e nel paragrafo che precede si è già visto che la mancata consegna rappresenta un inadempimento colpevole di parte resistente non essendo dovuto a fatti a lei non imputabili, circostanza della cui prova era chiaramente onerata), ma che da questo comportamento sia derivato un danno non è emersa la relativa prova in giudizio.
Infatti, è la stessa ad avere allegato che la sua flotta è stata impegnata per il 78% nel 2021 CP_1
e per il 72% nel 2022, ed anche nel periodo di massimo sfruttamento della flotta (da aprile a settembre del 2021 e del 2022) è stato raggiunto un picco massimo mensile di utilizzo della flotta dell'87%.
Ora, se con la sua intera flotta (che comprendeva anche centinaia di vetture di produttori CP_1
diversi da quelli convenuti in giudizio) non è mai stata saturata dalle richieste dei clienti, ritiene
11 allora il Tribunale che il possesso di più vetture non avrebbe determinato maggiori clienti e quindi maggiori profitti, ma il medesimo numero di clienti con un tasso di utilizzo della flotta sensibilmente inferiore (sicché i profitti sarebbero stati addirittura inferiore stanti i costi fissi per il mantenimento di vetture non utilizzate), il che impedisce di procedere al risarcimento del danno.
, in altre parole, non ha dimostrato che, qualora avesse avuto a disposizione le vetture non CP_1
consegnate da , avrebbe soddisfatto un numero maggiore di clienti, con conseguente CP_3
perdita di profitto: al contrario, l'utilizzo di una flotta con una percentuale di occupazione incompleta prova la sufficienza del parco vetture posseduto rispetto al numero di clienti effettivamente posseduti.
Il ragionamento svolto da per la quantificazione del danno non è dunque condivisibile in CP_1
quanto si limita a proiettare sul numero di vetture non consegnate il medesimo margine medio di profitto tratto dalle vetture consegnate sul presupposto che anche le vetture non consegnate avrebbero avuto il medesimo tasso di utilizzo di quelle consegnate, senza tuttavia che sia stato ragionevolmente dimostrato che l'effettiva disponibilità delle vetture non consegnate avrebbe generato maggiori clienti e quindi maggiori ricavi, circostanza che, anzi, pare esclusa dal mancato utilizzo della flotta al massimo della sua potenzialità.
Detto ragionamento, in effetti, proietta il danno in aumento potenzialmente all'infinito sulla base del numero di veicoli non consegnati come se sarebbe stata in grado di noleggiare i CP_1
veicoli stessi con lo stesso tasso di utilizzo, circostanza per cui la prova difetta totalmente.
L'assenza di danni, infine, può ritenersi provata anche dai bilanci del 2021 e del 2022 di , CP_1
che hanno dimostrato la presenza di dati molto favorevoli per l'attrice, ed in questo senso l'acquisto di vetture da altri produttori al fine di ovviare alle mancate consegne della resistente non fa altro che confermare l'assenza di danno conseguente alle citate mancate consegne, posto che queste ultime sono state compensate dagli acquisti di vetture presso altre case automobilistiche, il che ha impedito la perdita o la mancata acquisizione di clienti, fatto che rappresenta il motivo ostativo all'accoglimento della domanda risarcitoria e di cui non è stata fornita alcuna prova nel presente giudizio.
La domanda di risarcimento del danno, pertanto, va rigettata per difetto di prova del danno e del nesso di causalità con la condotta ascritta a parte convenuta.
12 4) Le spese di lite, stante il rigetto delle reciproche domande, sono integralmente compensate ex art. 92 c.p.c. in virtù della reciproca soccombenza:
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, nel contraddittorio delle parti,
Rigetta le domande formulate dalle parti nei termini di cui in parte motiva.
Compensa integralmente le spese di lite fra le parti.
Così deciso in Torino il 03.11.2025.
Il Giudice
LU MA
13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORINO
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Giudice, dott. LU MA, ha pronunziato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 12306/2024R.G. Civ.
avente per oggetto: inadempimento contrattuale, risarcimento del danno
rappresentata e difesa dagli avv.ti Massimo Antonio Impellizzeri ed Igor Marino, CP_1
presso il cui studio in Bologna, piazza de' Calderini n. 2/2, è elettivamente domiciliata in forza di procura alle liti in atti.
- ATTRICE -
contro
:
e rappresentate e difese dagli avvocati Controparte_2 Controparte_3
MA OS e LÒ OS, presso il cui studio in Roma, via Giulia n. 66, sono elettivamente domiciliate in forza di procura alle liti in atti.
- CONVENUTE –
Conclusioni delle parti:
Parte attrice:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale Ordinario di Torino, previa ogni utile declaratoria del caso e di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale, così provvedere:
1 nel merito: accertare e dichiarare l'inadempimento di e di Controparte_2 Controparte_3
ognuna per le proprie ragioni e causali, alle obbligazioni di consegna di cui ai contratti di
[...]
fornitura del 05/03/2021, del 24/05/2021, del 15/02/2021, del 17/03/2022, del 15/03/2022 e successive modifiche ed integrazioni, tutti meglio indicati in atti e quivi allegati, per tutti i motivi descritti nella narrativa del presente atto, e per l'effetto condannare le qui convenute società, anche in solido tra loro attesa la fusione societaria di cui si è dato atto in premessa, a pagare in favore di la CP_1
complessiva somma di € 1.522.150,00 a titolo di Buono di Non Ritorno per le forniture di cui ai contratti per gli anni 2021 e 2022 sopra descritti, nonché condannare le stesse, anche in solido tra loro, al risarcimento del danno in favore di che si quantifica in € 1.778.366,00 per la CP_1
perdita di profitto e/o mancato guadagno e per tutte le causali di cui in narrativa, o pari a quella maggiore o minore somma che risulterà dovuta all'esito dell'istruttoria e del giudizio, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge.
In ogni caso rigettare la domanda riconvenzionale delle qui convenute poiché infondata in fatto e in diritto, oltre che non provata.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa, oltre Spese Generali 15%, IVA e CPA come per legge.
In via istruttoria:
- si chiede ammettersi Consulenza Tecnica d'Ufficio volta ad accertare e confermare la perdita di profitto e il conseguente mancato guadagno cagionato ad nelle annualità 2021 e 2022 CP_1
per le mancate consegne dei veicoli come allegate in atti, sulla base dell'analisi di calcolo prodotta da parte attrice (sub doc. 13), nonché il rapporto di causalità tra la predetta perdita di profitto e/o mancato guadagno e gli inadempimenti di consegna ascrivibili a e Controparte_2 [...]
pari quantitativamente a n° 323 veicoli in meno per i contratti del 2021 e a n° 291 Controparte_3
veicoli in meno per i contratti del 2022. Ove il Giudice lo ritenga necessario, sebbene la circostanza appaia documentale (docc. 10 e 12 fasc. attoreo), si chiede inoltre ammettersi la predetta CTU anche per accertare e confermare il calcolo del Bonus di Non Ritorno sulle autovetture non consegnate da
e, quindi, l'importo complessivo da corrispondere a tale titolo a parte attrice, sulla base dei CP_1
richiamati documenti 10 e 12.
- si chiede anche ammettersi prova testimoniale sulle seguenti circostanze:
2 Con 1) Vero che, nell'anno 2021, la Divisione e la Divisione PSA di Controparte_2
consegnavano ad n° 323 veicoli in meno rispetto al Minimo Volume contrattuale di cui CP_1
ai contratti di fornitura stipulati in quell'anno tra le parti? Con 2) Vero che, nell'anno 2022, la Divisione e la Divisione PSA di Controparte_2
consegnavano ad n° 291 veicoli in meno rispetto al Minimo Volume contrattuale di cui CP_1
ai contratti di fornitura stipulati in quell'anno tra le parti?
3) Vero che nel luglio 2022 aveva a disposizione delle autovetture da Controparte_2
consegnare ad in base al contratto di fornitura in vigore in quel momento, ma ha CP_1 CP_2
omesso detta consegna perché voleva rinegoziare il prezzo della fornitura? Si rammostri al teste il doc. n. 11 di parte attrice.
Su tutte le circostanze si chiede l'audizione del seguente teste:
Dott. , Responsabile Finanziario di domiciliato presso la sede legale della Testimone_1 CP_1
società attrice.
Solo sul capitolo n° 3 si chiede anche l'audizione del seguente teste: Sig. , Testimone_2
domiciliato presso la sede legale di . Controparte_2
Parte convenuta:
“Piaccia al Tribunale Ill.mo, disattesa ogni istanza contraria o diversa, così giudicare:
- in via principale, respingere le domande formulate da nei confronti di CP_1 Controparte_2
e perché infondate in fatto e in diritto;
[...] Controparte_3
- in via riconvenzionale, dato atto che ha omesso di restituire le autovetture oggetto dei CP_1
contratti formalizzati con e negli anni 2021 e 2022, Controparte_2 Controparte_3
accertato l'inadempimento della società attrice all'obbligo di restituzione delle autovetture alle società convenute, condannarla al risarcimento dei danni subiti, pari a complessivi € 1.456.000,00, oltre ad IVA e accessori, così determinati:
(i) € 532.700,00, oltre ad IVA, interessi ex art. 1284, comma 4 c.c. e danno da svalutazione monetaria in favore di CP_2 CP_2
(ii) € 923.300,00, oltre ad IVA, interessi ex art. 1284, comma 4 c.c. e danno da svalutazione monetaria in favore di Controparte_3
- in ogni caso, con vittoria di compensi e spese, come per legge”.
3 MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Nel presente procedimento citava in giudizio e Parte_1 Controparte_2 [...]
rappresentando: 1) di aver da anni rapporti commerciali con le convenute aventi Controparte_3
ad oggetto la fornitura di autoveicoli a supporto dell'attività di noleggio di automobili e furgoni esercitata dall'attrice, attività che ha il suo picco in primavera ed estate quando le persone vanno in vacanza e noleggiano più vetture;
2) che varie problematiche si sono verificate in occasione delle forniture rese nel 2021 e 2022 aventi ad oggetto le vetture alienate dalle resistenti con la clausola del Buy Back a favore delle venditrici (trattasi delle uniche forniture oggetto di causa); 3) che al riguardo la società attrice ha premesso che nei vari contratti stipulati era stato pattuito un bonus di non ritorno (di seguito BNR) per i veicoli non restituiti da alle convenute, patto in CP_1
forza del quale avrebbe il diritto di trattenere i veicoli acquistati, non essendo obbligata a CP_1
restituirli malgrado la presenza di una clausola di Buy Back, ricevendo in cambio della mancata restituzione il BNR;
4) che le convenute non hanno tuttavia consegnato il volume minimo pattuito delle vetture negli anni 2021 e 2022, il che ha impedito ad di restituire le vetture che CP_1
invece furono consegnate dovendo essa mantenere integra la propria flotta, con conseguente maturazione del diritto al BNR in relazione alle vetture non restituite per un totale di € 992.250,00 per il 2021 e di € 529.900,00 per il 2022; 5) che, in particolare, l'attrice, in conseguenza delle mancate consegne, sarebbe stata costretta a non restituire le vetture a lei consegnate con la clausola Buy Back a favore delle venditrici, il che avrebbe fatto sorgere il diritto al riconoscimento del BNR come da consolidata prassi, non essendo previsto alcun obbligo restitutorio dei veicoli in capo ad (ma solo un'opzione alla riconsegna, con correlato obbligo delle convenute di CP_1
procedere al riacquisto) ed essendo il BNR riconoscibile anche al di fuori delle ipotesi espressamente contrattualizzate e quindi anche nel caso in cui la mancata riconsegna sia stata determinata esclusivamente dalla scarsità delle vetture consegnate dalle convenute;
6) di voler inoltre ottenere il risarcimento del danno conseguente all'incompleta fornitura dei veicoli rispetto al volume minimo pattuito in relazione ai contratti con , danno pari ai mancati profitti CP_3
calcolati solamente sui 6 mesi di alta stagione, per un totale di € 699.343,00 per il 2021 e di €
1.079.023,00 per il 2022.
e costituitesi in giudizio, chiedevano il rigetto Controparte_2 Controparte_3
dell'avversaria domanda rilevando: 1) che tutti i veicoli consegnati erano stati venduti ad CP_5
4
[...] con la clausola Buy Back, clausola rimasta totalmente inadempiuta dall'attrice non avendo essa restituito alcuna vettura;
2) che, pertanto, non era dovuto alcun BNR essendo la mancata restituzione imputabile a fatto dell'attrice, che era obbligata e non semplicemente facoltizzata alla restituzione dei veicoli;
3) che il BNR, inoltre, era stato pattuito solamente per ipotesi specifiche non sussistenti nella fattispecie in esame (veicoli rubati, danneggiati in modo grave …) previo rispetto da parte di di una precisa procedura di comunicazione, procedura che nel CP_1
caso di specie non era stata seguita;
4) la mancata prova dell'esistenza del danno conseguente alla mancata consegna di veicoli;
5) che, in particolare, i contratti di fornitura esoneravano da ogni responsabilità le società convenute in caso di mancate consegne dovute all'assenza sul mercato di semiconduttori;
6) che l'assenza di danno era provata anche dai bilanci di , ampiamente in CP_1
attivo sia nel 2021 che nel 2022, con aumenti di fatturato rispetto agli anni precedenti proprio in conseguenza della mancata restituzione dei veicoli alle case automobilistiche, come emergente dalle note integrative allegate ai bilanci;
7) di voler chiedere, in via riconvenzionale, il danno patito connesso alla mancata restituzione dei veicoli in Buy Back, per un totale di 2080 veicoli, con danno pari al corrispettivo previsto nei contratti in caso di mancata restituzione dei veicoli danneggiati, per un totale di € 1.456.000,00 oltre Iva.
La causa, non ammesse le istanze di prova dedotte dalla sola parte attrice, giungeva infine a decisione.
2) In questo paragrafo verrà esaminata la richiesta di pagamento del BNR da parte di CP_1
(bonus di non ritorno) ed incidentalmente la domanda delle resistenti di risarcimento del danno per mancata restituzione delle vetture, in quanto le due domande sono una l'opposto dell'altra, vertendo sull'interpretazione delle medesime clausole contrattuali.
Nello specifico sostiene che, in forza dei contratti stipulati con le convenute nel 2021 e nel CP_1
2022, avrebbe diritto al pagamento del BNR per tutti i veicoli da essa non riconsegnati nel termine di restituzione pattuito, indipendentemente dal motivo della mancata restituzione, motivo che peraltro è stato individuato dall'attrice nell'impossibilità di riconsegnare le vetture a causa delle incomplete consegne da parte delle società resistenti, sicché, in pratica, , ricevendo dalle CP_1
resistenti meno vetture del pattuito, sarebbe stata costretta a trattenere le vetture a lei precedentemente consegnate, maturando in tal modo il BNR, anche in forza delle prassi commerciali relative alle forniture pattuite negli anni precedenti, prassi secondo cui il BNR veniva
5 corrisposto per qualsiasi mancata restituzione, indipendentemente dai motivi pure magari indicati nei contratti.
Tale domanda ad avviso del Tribunale è infondata in quanto i contratti oggetto di causa prevedevano il pagamento del BNR solamente in ipotesi specifiche (essenzialmente furto e danneggiamento grave del veicolo), e non nel caso di scelta dell'attrice di non effettuare la riconsegna per motivi legati alla sua convenienza commerciale.
Al riguardo va detto che può ritenersi condivisibile la tesi di secondo cui l'attrice in forza CP_1
dei contratti del 2021 e del 2022 oggetto di causa aveva l'opzione di restituire i veicoli e le resistenti l'obbligo di riacquistarli fatto salvo il caso di veicoli danneggiati o rubati (o consegnati oltre il termine di restituzione pattuito), ma ciò che rileva ai fini del rigetto della domanda risarcitoria è che il BNR era stato contrattualmente previsto solamente per ipotesi specifiche non riscontrabili nella fattispecie in esame.
Circa il primo aspetto sopra menzionato (obbligo o opzione di restituzione), va detto che, malgrado una certa contraddittorietà fra le varie clausole, il contratto con del 2021 CP_2
espressamente prevedeva all'art.
2.3.1 il divieto di di vendere a terzi le vetture nei sei CP_1
mesi successivi al loro acquisto dalla resistente, il che implicava logicamente il diritto di vendere le vetture successivamente: ma se dopo 6 mesi maturava il diritto di vendere le vetture a CP_1
terzi, allora non aveva alcun obbligo di restituirle alla società convenuta nel termine indicato
(termine il cui rispetto, pertanto, aveva semplicemente la funzione di rendere il riacquisto delle vetture da parte delle resistenti obbligatorio o facoltativo).
Ma se questo è il significato delle clausole in commento, allora non ha alcun diritto di CP_2
reclamare un risarcimento del danno per le vetture che a lei non sono state restituite, visto che non aveva alcun obbligo in tal senso: la circostanza è chiaramente confermata dal fatto CP_1
che, malgrado l'elevato livello di dettaglio dei contratti, non è stata mai prevista una penale per in caso di mancata riconsegna delle vetture (ed infatti la difesa delle resistenti è stata CP_1
costretta per la quantificazione dell'asserito danno a chiedere l'applicazione in via equitativa dei medesimi importi garantiti alla società attrice in ipotesi di obbligo di pagamento del BNR).
L'art.
4.3 prevede in effetti esplicitamente l'obbligo di riacquisto della convenuta, ma non l'obbligo di vendita per l'attrice.
6 Il Buy Back disciplinato dal successivo art. 7, dunque, disciplina l'ipotesi in cui voglia CP_1
procedere alla restituzione (anche integrale) dei veicoli, prevedendo alcuni oneri a suo carico (ad esempio il rispetto del mix dei modelli di vettura).
In particolare, l'art.
7.1.3 tratta dell'opzione per il Buy Back, con un chiaro riferimento alla posizione contrattuale dell'attrice, e specifica che il BNR sarà applicato solamente ai veicoli per i quali è non applicabile l'opzione Buy Back, ed in questo caso il BNR viene riconosciuto ai sensi dell'art. 2.3.3 “nel caso di sinistri gravi che rendano irreparabile o non convenientemente riparabile un
Veicolo in Convenzione che non abbia ancora maturato l'anzianità di 180 (centottanta) giorni dalla data di fatturazione o di perdita di possesso del Veicolo da parte di a seguito di furto o di CP_1
Con appropriazione indebita, fermo restando l'impegno di di fornire ad , a semplice richiesta, Pt_2
ogni opportuna documentazione probatoria” nonché nel caso di “Veicoli che subiscano danni tali da non poter essere ripristinati o che siano oggetto di furto o di appropriazione indebita senza ritrovamento fruiranno anch'essi dei BNR e la relativa fattura dovrà essere accompagnata da documentazione probatoria dell'evento” (art.
7.1.3 III).
Il successivo art.
7.6 disciplina poi i casi in cui la resistente ha diritto a non riacquistare i veicoli.
Il contratto con relativo al 2022 prevedeva clausole similari ed in questa sede rileva la CP_2
clausola 6.2, che espressamente limita il BNR ai “Veicoli che subiscano danni tali da non poter essere ripristinati o che siano oggetto di furto o di appropriazione indebita senza ritrovamento”.
I contratti del 2021 e del 2022 con PSA Group non differiscono in modo significativo dai contratti stipulati con . CP_2
In relazione al contratto del 2021 rileva la clausola 7.2.2. che così espressamente prevede (NDR: la sottolineatura è dello scrivente): “Soltanto nell'ipotesi di cui ai punti da 1. a 4. del presente art.
7.2.2, si conviene che pagherà al un importo per ogni Autoveicolo non restituito, CP_3 Pt_3
come determinato nell'Allegato 4. Tale importo sarà dovuto purché la fattura inviata dal CLIENTE a
sia stata accompagnata dai giustificativi che attestino una delle ipotesi CP_3
precedentemente riportate”, e le ipotesi da 1 a 4 sono le seguenti: “1. Autoveicoli sinistrati la cui struttura e/o un elemento di sicurezza è/sono stato/i danneggiato/i e/o richiede/richiedono la verifica e rettifica dell'integrità del telaio;
2. Autoveicoli non riparati a regola d'arte e/o secondo le raccomandazioni della Casa automobilistica,
a seguito di quanto rilevato dai tecnici delegati da con facoltà di confutazione e CP_3
comprova;
7
3. Autoveicoli per i quali il costo della riparazione supera quello indicato nell'Allegato 4.
4. Autoveicoli rubati, a prescindere che siano stati ritrovati o meno, a condizione che il abbia Pt_3
fornito idonei documenti giustificativi. Il CLIENTE dovrà fornire a , mensilmente, l'elenco CP_3
di tali Autoveicoli”.
Il contratto del 2022 è, sul punto, sostanzialmente identico a quello del 2021.
Dunque, alla luce di quanto precede la domanda di volta al riconoscimento del BNR per i CP_1
veicoli da lei non restituiti in forza dei contratti stipulati nel 2021 e nel 2022 non è fondata in quanto detti contratti prevedevano il pagamento del BNR solamente in ipotesi tassative
(sostanzialmente furto e danneggiamento grave), ipotesi pacificamente non sussistenti nella fattispecie in esame, come correttamente riferito dalla difesa delle società resistenti.
La ratio di tale previsione contrattuale sembra agevole da individuare nella volontà delle resistenti di agevolare un importante cliente che, avendo subito un danno economico in conseguenza del danneggiamento o del furto di un veicolo, si vede allora corrispondere dalla venditrice un bonus in luogo del prezzo predeterminato per la rivendita del veicolo alle stesse convenute, bonus che invece non ha ragion d'essere qualora abbia restituito la vettura alle venditrici CP_1
incamerando il prezzo pattuito nei contratti oggetto di causa oppure l'abbia alienata a terzi oppure l'abbia trattenuta per il suo utilizzo nell'impresa di noleggio dal momento che in siffatte ipotesi (e soprattutto nel caso di perdurante utilizzo della vettura da parte di o di cessione CP_1
a terzi) l'attrice non ha in realtà patito alcun concreto danno, specie dovendosi considerare che le vetture già furono acquistate da ad un prezzo di forte sconto rispetto ai prezzi ordinari di CP_1
mercato.
In quest'ottica non rileva neppure l'assunto di secondo cui la mancata restituzione delle CP_1
vetture da parte sua sarebbe da imputare al minor numero di vetture consegnate dalle resistenti ed alla correlata necessità di mantenere integra la propria flotta, in quanto ciò che rileva nella fattispecie in esame è che le uniche ipotesi contrattualmente rilevanti di pagamento del BNR per vetture soggette al Buy Back erano legate al furto ed al danneggiamento grave del veicolo, ipotesi non sussistenti nella fattispecie in esame.
Ed infatti tutti i contratti pure prevedevano un termine per la restituzione delle vetture calcolato sulla base della data della consegna, termine trascorso il quale le resistenti non erano più obbligate ma solo facoltizzate al riacquisto: ebbene, in siffatto caso ampiamente disciplinato dai
8 contratti ad non spettava alcun BNR in quanto il mancato riacquisto della vettura era CP_1
imputabile ad una scelta commerciale di . CP_1
Non rilevano, ad avviso del Tribunale, neppure asserite prassi di segno opposto relative a rapporti derivanti da precedenti contratti intercorsi fra le parti, in quanto ogni anno le parti stipulavano nuovi contratti con nuove condizioni, sicché ai testi dei contratti oggetto di causa deve farsi riferimento per valutare le obbligazioni assunte e non a quelli dei contratti precedenti.
Ed infatti, a titolo esemplificativo, può rilevarsi che il contratto stipulato con Citroen nel gennaio del 2018 prevedeva il pagamento a favore di di un ulteriore sconto o bonus qualora la CP_1
causa automobilistica non avesse riacquisto i veicoli detenuti da per un periodo superiore CP_1
alla detenzione consentita prima dell'esercizio del Buy Back (art. 7.9): ebbene, nei contratti del
2021 e del 2022 questa clausola non è stata prevista, sicché evidentemente non può trovare applicazione mediante il riconoscimento del BNR per i veicoli non restituiti in quanto utilizzati da
, come invece preteso da quest'ultima in questo giudizio. CP_1
Peraltro, le resistenti in passato ben avrebbero potuto decidere di riconoscer il BNR, pur in assenza di una previsione contrattuale corrispondente, anche in caso di mancata restituzione dettata da ragioni di convenienza commerciale di e questo nell'ottica della volontà di CP_1
mantenere e favorire un importante cliente, ragioni che tuttavia non determinano l'acquisizione di un diritto in capo all'attrice anche per gli anni successivi in contrasto con la chiara lettera dei contratti successivamente stipulati, secondo cui il BNR era dovuto solamente in caso di furto o danneggiamento grave dei veicoli: peraltro, in relazione ai contratti oggetto di causa non è mai emersa la chiara volontà delle resistenti di riconoscere il BNR in casi diversi da quelli pattuiti, sicché in relazione a detti contratti alcuna prassi volta a disattendere il dato contrattuale in punto
BNR può ritenersi maturata.
La domanda di pagamento del BNR da parte di , pertanto, deve essere rigettata in quanto CP_1
infondata alla luce delle previsioni dei contratti oggetto di causa.
3) Circa, invece, la domanda di risarcimento del danno formulata da parte convenuta in conseguenza della mancata restituzione delle vetture consegnate ad , già affermato nel CP_1
paragrafo che precede l'assenza di un vero e proprio obbligo di restituzione in capo all'attrice con conseguente assenza di un diritto per le convenute a vedersi restituire le vetture (il che è
9 sufficiente per il rigetto della domanda), vanno svolte in questo paragrafo le seguenti ulteriori considerazioni in senso ostativo all'accoglimento della domanda delle convenute.
In primo luogo, a fronte di un primo inadempimento delle resistenti circa il numero delle vetture consegnate (non avendo le resistenti dimostrato che l'incompleta consegna delle vetture fosse dovuta a causa non imputabili alle resistenti stesse, quali la carenza di semiconduttori, essendo anzi emersa che la causa della mancata consegna fosse semplicemente la volontà delle resistenti di rinegoziare le condizioni economiche in essere, come da doc. n. 11 di parte attrice), deve allora ritenersi legittima la decisione di , qualora la si ritenesse effettivamente obbligata alla CP_1
restituzione, di non procedere alla restituzione di un numero di veicoli corrispondente alle vetture non consegnate quale reazione all'inadempimento della controparte.
In secondo luogo, tutti i contratti oggetto di causa prevedevano il diritto delle resistenti a non procedere al riacquisto delle vetture detenute da per un periodo superiore al periodo CP_1
entro cui l'attrice avrebbe potuto esercitare il Buy Back: ebbene, in questa ipotesi, assai affine a quella di mancata restituzione tout court delle vetture, alcuna penale era stata prevista a carico di
, chiaro indice del fatto che le resistenti non consideravano la mancata restituzione delle CP_1
vetture un'ipotesi di danno risarcibile ma una libera scelta commerciale della società attrice.
In terzo luogo, e con considerazione assorbente, va detto che parte convenuta, anche qualora si ritenesse contrattualmente dovuta la restituzione delle vetture da parte di , non ha offerto CP_1
alcun elemento per la prova del danno concretamente patito, limitandosi a chiedere di applicare in via analogica/equitativa il medesimo importo pattuito a favore di in relazione al BNR in CP_1
caso di furto o danneggiamento grave dei veicoli.
Ma detto criterio equitativo non è estendibile al danno lamentato dalle resistenti, posto che il danno patito dalle resistenti per la mancata restituzione delle vetture è agevolmente determinabile nella differenza fra il prezzo di riacquisto delle vetture da e quello di CP_1
successiva rivendita a terzi, oppure nella differenza fra il prezzo di riacquisto da ed i CP_1
profitti generati dalla successiva commercializzazione dei veicoli (ad esempio a titolo di noleggio): ebbene, alcun elemento di prova parte convenuta ha fornito per la quantificazione concreta del danno patito ed anzi neppure ne ha compiutamente allegato gli elementi costitutivi essendosi limitata del tutto genericamente ed apoditticamente a dedurre che la mancata restituzione le avrebbe cagionato un danno, il che impedisce pure di procedere alla pur richiesta liquidazione in via equitativa.
10 Infatti, “l'esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli artt. 1226 e 2056 c.c., presuppone che sia dimostrata l'esistenza di danni risarcibili e che risulti obiettivamente impossibile, o particolarmente difficile, provare il danno nel suo preciso ammontare, ciò che non esime, però, la parte interessata - per consentire al giudice il concreto esercizio di tale potere, la cui sola funzione è di colmare le lacune insuperabili ai fini della precisa determinazione del danno stesso - dall'onere di dimostrare non solo l'"an debeatur" del diritto al risarcimento, ove sia stato contestato o non debba ritenersi "in re ipsa", ma anche ogni elemento di fatto utile alla quantificazione del danno e di cui, nonostante la riconosciuta difficoltà, possa ragionevolmente disporre. (Così statuendo, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, reiettiva della domanda risarcitoria per difetto di prova del "quantum", non avendo il danneggiato prodotto in giudizio la documentazione fiscale e contabile, successiva all'evento dannoso, che attestasse la lamentata riduzione dei ricavi conseguenza dello stesso)”: Cass., sez. III, 17/10/2016, n. 20889; Cass., Sez. II,
07/06/2007, n. 13288).
Per le ragioni che precedono, pertanto, anche la domanda di risarcimento del danno formulata dalle convenute in via riconvenzionale va rigettata.
4) Infine, anche la domanda di risarcimento del danno formulata da parte attrice in conseguenza della mancata consegna di parte dei veicoli pattuiti non può essere accolta per difetto di prova del danno e del nesso di causalità rispetto all'inadempimento contestato (il danno è stato indicato da nel profitto perso dal mancato noleggio delle vetture non consegnate). CP_1
Ora, che parte convenuta (Groupe PSA per la precisione) non abbia consegnato tutti i veicoli pattuiti nel 2021 e 2022 rappresenta un fatto certo (e nel paragrafo che precede si è già visto che la mancata consegna rappresenta un inadempimento colpevole di parte resistente non essendo dovuto a fatti a lei non imputabili, circostanza della cui prova era chiaramente onerata), ma che da questo comportamento sia derivato un danno non è emersa la relativa prova in giudizio.
Infatti, è la stessa ad avere allegato che la sua flotta è stata impegnata per il 78% nel 2021 CP_1
e per il 72% nel 2022, ed anche nel periodo di massimo sfruttamento della flotta (da aprile a settembre del 2021 e del 2022) è stato raggiunto un picco massimo mensile di utilizzo della flotta dell'87%.
Ora, se con la sua intera flotta (che comprendeva anche centinaia di vetture di produttori CP_1
diversi da quelli convenuti in giudizio) non è mai stata saturata dalle richieste dei clienti, ritiene
11 allora il Tribunale che il possesso di più vetture non avrebbe determinato maggiori clienti e quindi maggiori profitti, ma il medesimo numero di clienti con un tasso di utilizzo della flotta sensibilmente inferiore (sicché i profitti sarebbero stati addirittura inferiore stanti i costi fissi per il mantenimento di vetture non utilizzate), il che impedisce di procedere al risarcimento del danno.
, in altre parole, non ha dimostrato che, qualora avesse avuto a disposizione le vetture non CP_1
consegnate da , avrebbe soddisfatto un numero maggiore di clienti, con conseguente CP_3
perdita di profitto: al contrario, l'utilizzo di una flotta con una percentuale di occupazione incompleta prova la sufficienza del parco vetture posseduto rispetto al numero di clienti effettivamente posseduti.
Il ragionamento svolto da per la quantificazione del danno non è dunque condivisibile in CP_1
quanto si limita a proiettare sul numero di vetture non consegnate il medesimo margine medio di profitto tratto dalle vetture consegnate sul presupposto che anche le vetture non consegnate avrebbero avuto il medesimo tasso di utilizzo di quelle consegnate, senza tuttavia che sia stato ragionevolmente dimostrato che l'effettiva disponibilità delle vetture non consegnate avrebbe generato maggiori clienti e quindi maggiori ricavi, circostanza che, anzi, pare esclusa dal mancato utilizzo della flotta al massimo della sua potenzialità.
Detto ragionamento, in effetti, proietta il danno in aumento potenzialmente all'infinito sulla base del numero di veicoli non consegnati come se sarebbe stata in grado di noleggiare i CP_1
veicoli stessi con lo stesso tasso di utilizzo, circostanza per cui la prova difetta totalmente.
L'assenza di danni, infine, può ritenersi provata anche dai bilanci del 2021 e del 2022 di , CP_1
che hanno dimostrato la presenza di dati molto favorevoli per l'attrice, ed in questo senso l'acquisto di vetture da altri produttori al fine di ovviare alle mancate consegne della resistente non fa altro che confermare l'assenza di danno conseguente alle citate mancate consegne, posto che queste ultime sono state compensate dagli acquisti di vetture presso altre case automobilistiche, il che ha impedito la perdita o la mancata acquisizione di clienti, fatto che rappresenta il motivo ostativo all'accoglimento della domanda risarcitoria e di cui non è stata fornita alcuna prova nel presente giudizio.
La domanda di risarcimento del danno, pertanto, va rigettata per difetto di prova del danno e del nesso di causalità con la condotta ascritta a parte convenuta.
12 4) Le spese di lite, stante il rigetto delle reciproche domande, sono integralmente compensate ex art. 92 c.p.c. in virtù della reciproca soccombenza:
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, nel contraddittorio delle parti,
Rigetta le domande formulate dalle parti nei termini di cui in parte motiva.
Compensa integralmente le spese di lite fra le parti.
Così deciso in Torino il 03.11.2025.
Il Giudice
LU MA
13