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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 17/11/2025, n. 37454 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37454 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
2 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 25 marzo 2024 la Corte di appello di Catanzaro ha accolto la richiesta di riparazione per ingiusta detenzione avanzata nell'interesse di IC MO, sottoposto alla misura degli arresti domiciliari dal 7 dicembre 2017 all’8 gennaio 2018, in esecuzione dell’ordinanza del Gip del locale Tribunale in relazione ai reati di cui agli artt. 112, 610, 416 bis 1, 629, commi 1 e 2, 7 d.l. n. 152 del 1991 (capi B), C), D) ed E) dell’editto accusatorio (estorsioni aggravate dalla metodologia mafiosa ai danni di imprenditori agricoli). Il Tribunale di Catanzaro aveva annullato l’ordinanza cautelare per assenza dei gravi indizi di colpevolezza cosicché l’istante era rimesso in libertà in data 8.1.2018. Quanto al merito, con sentenza del 12.11.2020, divenuta irrevocabile il 4.7.2021, il Tribunale di Catanzaro lo aveva assolto dai reati ascrittigli per non aver commesso il fatto e limitatamente al capo b), per i fondi diversi da Carcarello, perché il fatto non sussiste. 2. La Corte territoriale, ricondotta la fattispecie all’ipotesi della c.d. ingiustizia formale, ha riconosciuto all’istante a titolo di indennizzo la complessiva somma di euro 7.782,00 in base al c.d. criterio aritmetico. 3. Avverso detta ordinanza ricorre per cassazione IC MO affidandosi ad un motivo di ricorso con cui censura l’apparenza e la contraddittorietà motivazionale ai sensi dell’art. 606 comma 1, lett. e) cod. proc. pen. Si censura l’ordinanza impugnata, laddove nella liquidazione dell’indennizzo ha applicato il criterio aritmetico non liquidando quale ulteriore voce di danno lo strepitus fori. Si assume che gli articoli di stampa a corredo dell’istanza di riparazione evidenziavano come la detenzione dell’odierno ricorrente fosse stata ingiustificabilmente pubblicizzata in maniera negativa e corredata da foto. Inoltre, dette notizie sono state pubblicate in rete sul blog “Antimafia Duemila” in data 8.12.2017 indicando non solo il nome ed il cognome ma anche le specifiche condotte allo stesso addebitate;
peraltro, il blog in questione ha diffusione nazionale ed internazionale. Ci si duole quindi che la Corte d’appello abbia omesso di considerare la documentazione allegata dal ricorrente sin dalla proposizione della domanda. 4. Il Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha rassegnato conclusioni scritte con cui ha chiesto il rigetto del ricorso. Firmato Da: GIANFRANCO CATENAZZO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 6ab286847cf35698 - Firmato Da: UGO BELLINI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 18e85a9024545c52 Firmato Da: MARINA CIRESE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 408875e8b9f95ef3 Penale Sent. Sez. 4 Num. 37454 Anno 2025 Presidente: BELLINI UGO Relatore: CIRESE MARINA Data Udienza: 15/10/2025 3 5. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha depositato memoria difensiva. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso é infondato. Premesso che parte ricorrente invoca in rubrica l’apparenza e la contraddittorietà della motivazione e che nell’esposizione si duole di una “motivazione assolutamente esangue”, che all’evidenza non rappresenta una categoria giuridica, va rilevato che nella specie non ricorre né un’ipotesi di motivazione apparente né di motivazione contraddittoria in ordine alla liquidazione dell’indennizzo previsto ex art. 314 cod. proc. pen. 2. A riguardo questa Corte di legittimità ha affermato che, fermo restando il tetto massimo fissato dalla legge in euro 516.456,90, il giudice della riparazione può discostarsi dall'ammontare giornaliero di euro 235,82 (euro 117,91 per gli arresti domiciliari, cfr. Sez. 4, n. 34664 del 10/6/2010, Rv. 248078), valorizzando lo specifico pregiudizio, di natura patrimoniale e non patrimoniale, derivante dalla restrizione della libertà, dimostratasi ingiusta (cfr. fra le tante, Sez. 4 n. 10123 del 17/11/2011, Rv. 252026; 6.10.2009 n.40906; 25/2/2010, 10690, Rv. 246425). Lo scostamento, tuttavia, deve trovare giustificazione in particolari specifiche ripercussioni in termini negativi sotto il versante patrimoniale, familiare, della vita di relazione, della pubblica ripercussione dell'evento, che non risulterebbero adeguatamente soddisfatte, quantomeno in termini di equo ristoro, in una valutazione aritmetica ponderata come quella agganciata al valore massimo indennizzabile diviso per la estrema durata della detenzione riconosciuta dalla normativa penai processualistica. Sotto questo profilo è stato affermato che, affinché l'equità non si traduca in arbitrio incontrollabile, è necessario che il giudice individui in maniera puntuale e corretta i parametri specifici di riferimento, la valorizzazione dei quali imponga di rilevare un surplus di effetto lesivo da atto legittimo (la misura cautelare) rispetto alle gravi, ma ricorrenti e, per così dire, fisiologiche, conseguenze derivanti dalla privazione della libertà, sia quale atto limitativo della sfera più intima e garantita del soggetto, che come alone di discredito sociale (Sez. 4 n. 21077 dell'1/4/2014, Rv. 259237; conf. Sez. 4, n. 6394 del 06/12/2016 dep. il 2017, Rv. 269077 che, in applicazione del principio, ha annullato con rinvio l'ordinanza della Corte territoriale che, pur riconoscendo ulteriori e specifici profili di pregiudizio per il ricorrente, si era limitata ad operare un aumento forfettario e percentuale sulle misure indennitarie determinate su base aritmetica, omettendo Firmato Da: GIANFRANCO CATENAZZO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 6ab286847cf35698 - Firmato Da: UGO BELLINI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 18e85a9024545c52 Firmato Da: MARINA CIRESE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 408875e8b9f95ef3 4 di motivare sui criteri seguiti e di tener conto degli elementi documentali e sanitari forniti dall'interessato). Si è altresì affermato che in punto di liquidazione dell’indennizzo, la parte ricorrente è tenuta non solo ad allegare le conseguenze personali subite, ma a spiegare in modo circostanziato il danno sofferto, la sua natura, i fattori che ne sono causa e il rapporto di derivazione dall'ingiusta detenzione patita (Sez. 4, n. 27474 del 2/7/2021, Rv. 281513). E ciò in quanto il giudice, nel liquidare l'indennità, fermo restando l'importo massimo stabilito dalla legge, può discostarsi dal parametro aritmetico ove la parte assolva all'onere di allegare l'esistenza di danni ulteriori rispetto alle normali conseguenze della privazione della libertà personale, la loro natura e i fattori che ne sono causa, e sia raggiunta la prova, anche sulla base del fatto notorio o di presunzioni, di tali danni e del nesso causale con la detenzione (Sez. 4, n. 19809 del 19/04/2019, Rv. 276334). In particolare, riguardo al danno conseguente al clamore mediatico, va ricordato il consolidato orientamento per cui, ai fini della configurabilità dello strepitus fori di cui tener conto nella liquidazione dell'indennizzo, occorre che la diffusione della notizia esorbiti dalle comuni modalità di informazione, connotandosi sia per la capacità di raggiungere un largo pubblico, sia per l'assertività della notizia nel senso della responsabilità penale dell'interessato, con la conseguenza che nelle realtà di piccole dimensioni è necessario che l'ingiusta detenzione abbia una durata tale da indurre nel pubblico il convincimento dell'effettivo coinvolgimento dell'interessato (sez. 4, n. 2624 del 13/11/2018, Rv. 275193). In ogni caso, allorquando si proceda applicazione di un criterio di liquidazione diverso da quello equitativo devono essere compiutamente illustrate le ragioni di adeguamento dell'indennizzo alla peculiarità del caso concreto. (Sez. 4, n. 997 del 17/12/2013, Rv. 257907 - 01). 3. Venendo al caso di specie, la Corte di merito, con motivazione conseguenziale e priva di aporie logiche, ha esaminato le allegazioni difensive in merito alla sussistenza di un danno ulteriore derivante dallo “strepitus fori”, escludendo puntualmente la sussistenza di tale voce di danno valutando che: le notizie di stampa avevano avuto ad oggetto l’intera operazione denominata “Pietranera” riguardante una molteplicità di indagati e che il nome dell’odierno ricorrente veniva indicato solo con nome e cognome senza alcun risalto;
le notizie sono state riportate solo in ambito locale a parte il blog “Antimafia” che comunque ha diffusione molto limitata;
le immagini contenute nei video allegati risultano anch’esse diffuse da testate giornalistiche locali. Aggiungendo che in ogni caso non vi era prova delle asserite conseguenze personali e professionali scaturite Firmato Da: GIANFRANCO CATENAZZO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 6ab286847cf35698 - Firmato Da: UGO BELLINI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 18e85a9024545c52 Firmato Da: MARINA CIRESE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 408875e8b9f95ef3 5 dalla diffusione della notizia dell’arresto non essendo state dette conseguenze in alcun modo documentate. Ha quindi logicamente concluso che al richiedente non può essere derivato un pregiudizio mediatico ulteriore rispetto a quello tipico e normalmente conseguente ad un’inchiesta giudiziaria ritenendo quindi che l’indennizzo, come calcolato, sia comprensivo di tutti i profili pregiudizievoli derivanti dalla privazione della libertà personale. 4. In conclusione il ricorso va rigettato con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Non si ritiene di dover procedere alla liquidazione delle spese sostenute dal Ministero resistente, cui conseguirebbe la condanna del ricorrente alla rifusione delle stesse. La memoria depositata, infatti, si limita a riportare principi giurisprudenziali in materia di riparazione per ingiusta detenzione senza confrontarsi con i motivi di ricorso, sicché non può dirsi che l’Avvocatura dello Stato abbia effettivamente esplicato, nei modi e nei limiti consentiti, un'attività diretta a contrastare la pretesa del ricorrente (sull’argomento, con riferimento alle spese sostenute nel giudizio di legittimità dalla parte civile, cfr. Sez. U, n. 877 del 14/07/2022, dep. 2023, Sacchettino, Rv. 283886; Sez. U., n. 5466, del 28/01/2004, Gallo, Rv. 226716; Sez. 4, n. 36535 del 15/09/2021, A., Rv. 281923; Sez. 3, n. 27987 del 24/03/2021, G., Rv. 281713).
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Nulla sulle spese in favore del Ministero resistente. Così deciso il 15.10.2025 Il Consigliere estensore Il Presidente MA ES UG LI
peraltro, il blog in questione ha diffusione nazionale ed internazionale. Ci si duole quindi che la Corte d’appello abbia omesso di considerare la documentazione allegata dal ricorrente sin dalla proposizione della domanda. 4. Il Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha rassegnato conclusioni scritte con cui ha chiesto il rigetto del ricorso. Firmato Da: GIANFRANCO CATENAZZO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 6ab286847cf35698 - Firmato Da: UGO BELLINI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 18e85a9024545c52 Firmato Da: MARINA CIRESE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 408875e8b9f95ef3 Penale Sent. Sez. 4 Num. 37454 Anno 2025 Presidente: BELLINI UGO Relatore: CIRESE MARINA Data Udienza: 15/10/2025 3 5. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha depositato memoria difensiva. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso é infondato. Premesso che parte ricorrente invoca in rubrica l’apparenza e la contraddittorietà della motivazione e che nell’esposizione si duole di una “motivazione assolutamente esangue”, che all’evidenza non rappresenta una categoria giuridica, va rilevato che nella specie non ricorre né un’ipotesi di motivazione apparente né di motivazione contraddittoria in ordine alla liquidazione dell’indennizzo previsto ex art. 314 cod. proc. pen. 2. A riguardo questa Corte di legittimità ha affermato che, fermo restando il tetto massimo fissato dalla legge in euro 516.456,90, il giudice della riparazione può discostarsi dall'ammontare giornaliero di euro 235,82 (euro 117,91 per gli arresti domiciliari, cfr. Sez. 4, n. 34664 del 10/6/2010, Rv. 248078), valorizzando lo specifico pregiudizio, di natura patrimoniale e non patrimoniale, derivante dalla restrizione della libertà, dimostratasi ingiusta (cfr. fra le tante, Sez. 4 n. 10123 del 17/11/2011, Rv. 252026; 6.10.2009 n.40906; 25/2/2010, 10690, Rv. 246425). Lo scostamento, tuttavia, deve trovare giustificazione in particolari specifiche ripercussioni in termini negativi sotto il versante patrimoniale, familiare, della vita di relazione, della pubblica ripercussione dell'evento, che non risulterebbero adeguatamente soddisfatte, quantomeno in termini di equo ristoro, in una valutazione aritmetica ponderata come quella agganciata al valore massimo indennizzabile diviso per la estrema durata della detenzione riconosciuta dalla normativa penai processualistica. Sotto questo profilo è stato affermato che, affinché l'equità non si traduca in arbitrio incontrollabile, è necessario che il giudice individui in maniera puntuale e corretta i parametri specifici di riferimento, la valorizzazione dei quali imponga di rilevare un surplus di effetto lesivo da atto legittimo (la misura cautelare) rispetto alle gravi, ma ricorrenti e, per così dire, fisiologiche, conseguenze derivanti dalla privazione della libertà, sia quale atto limitativo della sfera più intima e garantita del soggetto, che come alone di discredito sociale (Sez. 4 n. 21077 dell'1/4/2014, Rv. 259237; conf. Sez. 4, n. 6394 del 06/12/2016 dep. il 2017, Rv. 269077 che, in applicazione del principio, ha annullato con rinvio l'ordinanza della Corte territoriale che, pur riconoscendo ulteriori e specifici profili di pregiudizio per il ricorrente, si era limitata ad operare un aumento forfettario e percentuale sulle misure indennitarie determinate su base aritmetica, omettendo Firmato Da: GIANFRANCO CATENAZZO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 6ab286847cf35698 - Firmato Da: UGO BELLINI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 18e85a9024545c52 Firmato Da: MARINA CIRESE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 408875e8b9f95ef3 4 di motivare sui criteri seguiti e di tener conto degli elementi documentali e sanitari forniti dall'interessato). Si è altresì affermato che in punto di liquidazione dell’indennizzo, la parte ricorrente è tenuta non solo ad allegare le conseguenze personali subite, ma a spiegare in modo circostanziato il danno sofferto, la sua natura, i fattori che ne sono causa e il rapporto di derivazione dall'ingiusta detenzione patita (Sez. 4, n. 27474 del 2/7/2021, Rv. 281513). E ciò in quanto il giudice, nel liquidare l'indennità, fermo restando l'importo massimo stabilito dalla legge, può discostarsi dal parametro aritmetico ove la parte assolva all'onere di allegare l'esistenza di danni ulteriori rispetto alle normali conseguenze della privazione della libertà personale, la loro natura e i fattori che ne sono causa, e sia raggiunta la prova, anche sulla base del fatto notorio o di presunzioni, di tali danni e del nesso causale con la detenzione (Sez. 4, n. 19809 del 19/04/2019, Rv. 276334). In particolare, riguardo al danno conseguente al clamore mediatico, va ricordato il consolidato orientamento per cui, ai fini della configurabilità dello strepitus fori di cui tener conto nella liquidazione dell'indennizzo, occorre che la diffusione della notizia esorbiti dalle comuni modalità di informazione, connotandosi sia per la capacità di raggiungere un largo pubblico, sia per l'assertività della notizia nel senso della responsabilità penale dell'interessato, con la conseguenza che nelle realtà di piccole dimensioni è necessario che l'ingiusta detenzione abbia una durata tale da indurre nel pubblico il convincimento dell'effettivo coinvolgimento dell'interessato (sez. 4, n. 2624 del 13/11/2018, Rv. 275193). In ogni caso, allorquando si proceda applicazione di un criterio di liquidazione diverso da quello equitativo devono essere compiutamente illustrate le ragioni di adeguamento dell'indennizzo alla peculiarità del caso concreto. (Sez. 4, n. 997 del 17/12/2013, Rv. 257907 - 01). 3. Venendo al caso di specie, la Corte di merito, con motivazione conseguenziale e priva di aporie logiche, ha esaminato le allegazioni difensive in merito alla sussistenza di un danno ulteriore derivante dallo “strepitus fori”, escludendo puntualmente la sussistenza di tale voce di danno valutando che: le notizie di stampa avevano avuto ad oggetto l’intera operazione denominata “Pietranera” riguardante una molteplicità di indagati e che il nome dell’odierno ricorrente veniva indicato solo con nome e cognome senza alcun risalto;
le notizie sono state riportate solo in ambito locale a parte il blog “Antimafia” che comunque ha diffusione molto limitata;
le immagini contenute nei video allegati risultano anch’esse diffuse da testate giornalistiche locali. Aggiungendo che in ogni caso non vi era prova delle asserite conseguenze personali e professionali scaturite Firmato Da: GIANFRANCO CATENAZZO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 6ab286847cf35698 - Firmato Da: UGO BELLINI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 18e85a9024545c52 Firmato Da: MARINA CIRESE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 408875e8b9f95ef3 5 dalla diffusione della notizia dell’arresto non essendo state dette conseguenze in alcun modo documentate. Ha quindi logicamente concluso che al richiedente non può essere derivato un pregiudizio mediatico ulteriore rispetto a quello tipico e normalmente conseguente ad un’inchiesta giudiziaria ritenendo quindi che l’indennizzo, come calcolato, sia comprensivo di tutti i profili pregiudizievoli derivanti dalla privazione della libertà personale. 4. In conclusione il ricorso va rigettato con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Non si ritiene di dover procedere alla liquidazione delle spese sostenute dal Ministero resistente, cui conseguirebbe la condanna del ricorrente alla rifusione delle stesse. La memoria depositata, infatti, si limita a riportare principi giurisprudenziali in materia di riparazione per ingiusta detenzione senza confrontarsi con i motivi di ricorso, sicché non può dirsi che l’Avvocatura dello Stato abbia effettivamente esplicato, nei modi e nei limiti consentiti, un'attività diretta a contrastare la pretesa del ricorrente (sull’argomento, con riferimento alle spese sostenute nel giudizio di legittimità dalla parte civile, cfr. Sez. U, n. 877 del 14/07/2022, dep. 2023, Sacchettino, Rv. 283886; Sez. U., n. 5466, del 28/01/2004, Gallo, Rv. 226716; Sez. 4, n. 36535 del 15/09/2021, A., Rv. 281923; Sez. 3, n. 27987 del 24/03/2021, G., Rv. 281713).
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Nulla sulle spese in favore del Ministero resistente. Così deciso il 15.10.2025 Il Consigliere estensore Il Presidente MA ES UG LI