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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 09/12/2025, n. 858 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 858 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
TRIBUNALE DI UDINE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di DI, Prima Sezione Civile, nelle persone dei magistrati:
dott.ssa Annamaria Antonini Presidente rel.
dott.ssa Marta Diamante Giudice
dott.ssa Elisabetta Sartor Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n. 774/2025 R.C.F., promossa con ricorso depositato il 24.3.2025 ai sensi degli artt. 473bis 12 e 473bis 49 c.p.c. e 473bis 69 ss. c.p.c.
DA
Parte_1
con il proc. e dom. avv. Soleil Cantone
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1
con il proc. e dom. avv. Maurizio Landelli
RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO DEL
CURATORE SPECIALE DELLA MINORE Persona_1 avv. Emanuela Comand
E DEL
PUBBLICO MINISTERO, nella persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
DI
INTERVENUTI
Oggetto: separazione personale e scioglimento del matrimonio.
CONCLUSIONI:
Per parte ricorrente e parte resistente, congiuntamente:
1. pronunciare la separazione personale dei coniugi;
2. decorsi i termini previsti per legge dalla comparizione dei coniugi davanti al Giudice relatore nella causa di separazione e previo il passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione personale, pronunciare lo scioglimento del matrimonio celebrato il giorno
18.06.2008 nel comune di Klagenfurt am Woerthersee (Austria) ed annotato nei Registri dello
Stato Civile di Tarcento al n. 33 parte II parte dell'anno 2008, mandando la Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune competente alle medesime condizioni richieste per la separazione personale;
3. entrambi i ricorrenti, essendo economicamente autosufficienti e godendo di reddito proprio, rinunciano alla richiesta di assegni di mantenimento a carico dell'altro coniuge;
4. la Sig.ra rinuncia alla richiesta di addebito della separazione al Sig. Pt_1 CP_1
5. affidare la figlia in via esclusiva rafforzata alla madre con Persona_1 Parte_1 collazione presso la residenza della stessa, con facoltà della Sig.ra di stabilire la Pt_1 residenza in Austria;
6. disporre che a titolo di contributo al mantenimento della figlia, il Sig. versi alla CP_1
Sig.ra , a mezzo bonifico bancario entro il giorno 5 di ogni mese, Euro 300,00= Pt_1 mensili, somma che sarà rivalutata annualmente secondo gli indici Istat;
7. disporre che le spese straordinarie per la figlia siano poste a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ed in ragione dell'affido rafforzato, non via sia obbligo di previa concertazione tra i genitori;
8. disporre l'intervento di sostegno e supporto dei servizi sociali di Tarcento per l'organizzazione di eventuali incontri padre-figlia, con le modalità ritenute opportune per la tutela della minore, previo avvio da parte del Sig. di un percorso di sostegno, inibendogli di avvicinarsi CP_1 ai luoghi di domicilio, lavoro, istruzione e ricreativi di moglie e figlia;
9. il Sig. si impegna a versare entro tre mesi dalla sottoscrizione delle presenti CP_1 conclusioni congiunte Euro 2.000,00 alla Sig.ra a titolo di risarcimento per i danni Pt_1 dallo stesso cagionati sul veicolo di proprietà della Sig.ra ; con il pagamento della Pt_1 suddetta somma la Sig.ra dichiara di nulla avere più a pretendere dal Sig. Pt_1 CP_1
(ad eccezione delle somme a titolo di contributo per il mantenimento della figlia);
10. la Sig.ra rinuncerà all'azione penale instaurata attraverso il deposito della denuncia Pt_1 querela nei confronti del Sig. nei termini e modalità previsti dalla legge, in CP_1 relazione al proc. pen. nr. 569/2025 R.G.N.R; le parti, ad ogni modo, si impegnano reciprocamente a rinunciare ad attivare/proseguire azioni penali per fatti occorsi sino alla sottoscrizione del presente atto, impegnandosi a procedere con la remissione delle querele eventualmente proposte e rinunciando a qualsiasi pretesa risarcitoria nell'ambito dei relativi procedimenti;
11. il Sig. all'atto di vendita di un immobile di sua proprietà, si obbliga a versare alla CP_1
Sig.ra il corrispettivo equivalente ad almeno un anno di contributo al mantenimento Pt_1 ordinario della figlia, restando in ogni caso dovuta la metà delle spese straordinarie.
12. Spese legali compensate;
rinuncia alla solidarietà professionale forense ex. art. 13 co. 8 Legge professionale forense
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con il ricorso di cui in epigrafe, premesso di avere contratto matrimonio in data 18.6.2008 in Comune di Klagenfurt am Woerthersee (Austria) con (matrimonio trascritto in Italia, in Controparte_1
Comune di Tarcento) e che dall'unione era nata la figlia (10.6.2009), minorenne, Per_1 Pt_1 ha chiesto, ai sensi dell'art. 473bis 49 c.p.c., la pronuncia di separazione personale dei coniugi
[...] con addebito della stessa al marito e successivo scioglimento del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso, instando altresì per l'adozione di provvedimenti di protezione a tutela propria e della figlia minore.
Il resistente si è costituito tardivamente in giudizio, nulla opponendo alle domande di separazione personale dei coniugi e di successivo divorzio, ma ad altre e diverse condizioni.
Il giudice, rilevato non sussistere né provvedimenti indifferibili ed urgenti ex art. 473bis 15 c.p.c., né provvedimenti di protezione ex art. 473bis 69 c.p.c. da assumere, in quanto già adottati dal Tribunale dei Minorenni di Trieste, ha fissato udienza per la comparizione personale delle parti -ad orari differenti- al 16.9.2025.
All'udienza del 16.9.2025, nella contumacia del resistente -costituitosi in giudizio solo successivamente- è stata nominata Curatore della minore l'avv. Emanuela Comand. Per_1
Alla successiva udienza del 4.12.2025, previa costituzione in giudizio del resistente, le parti hanno dichiarato di avere raggiunto un accordo sulla base delle statuizioni contenute nell'ordinanza emessa dal Tribunale dei Minorenni di Trieste in data 28.5.2025 -ordinanza con cui il TM aveva declinato la propria competenza in favore del Tribunale di DI-: conclusioni cui ha aderito anche il Curatore della minore. Pertanto, sulle conclusioni delle parti come riportate in epigrafe, la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
La domanda di separazione personale è fondata.
La cessazione della convivenza tra i coniugi deve essere infatti univocamente dedotta dalla ferma volontà di separarsi manifestata dalla ricorrente, cui non si è opposto il resistente.
Tutto ciò fa presumere che tra i coniugi sia venuta meno ogni affectio maritalis, per cui deve essere dichiarata la loro separazione personale.
Le conclusioni rassegnate dalle parti, condivise dal Curatore della minore, possono venire integralmente accolte in quanto conformi agli interessi della figlia ed in linea con le Per_1 statuizioni contenute nell'ordinanza emessa dal Tribunale dei Minorenni di Trieste in data 28.5.2025.
Va infine provveduto per la prosecuzione del giudizio per la decisione sullo scioglimento del matrimonio come da separata ordinanza di pari data.
P.Q.M.
Il Tribunale di DI, prima sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda di separazione personale, così provvede:
-dichiara la separazione personale dei signori e , che hanno contratto Parte_2 Controparte_1 matrimonio in data 18.6.2008 in Comune di Klagenfurt am Woerthersee (Austria) alle seguenti condizioni:
- nulla per assegni tra i coniugi, essendo gli stessi economicamente autosufficienti e godendo di reddito proprio;
- dà atto che la Sig.ra rinuncia alla richiesta di addebito della separazione al Sig. Pt_1 CP_1
- affida la figlia in via esclusiva rafforzata alla madre con Persona_1 Parte_1 collazione presso la residenza della stessa, con facoltà della Sig.ra di stabilire la residenza in Pt_1
Austria; - dispone che, a titolo di contributo al mantenimento della figlia, il Sig. versi alla Sig.ra CP_1
, a mezzo bonifico bancario entro il giorno 5 di ogni mese, Euro 300,00= mensili, somma che Pt_1 sarà rivalutata annualmente secondo gli indici Istat;
- dispone che le spese straordinarie per la figlia siano poste a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno ed in ragione dell'affido rafforzato non vi sia obbligo di previa concertazione tra i genitori;
- dispone l'intervento di sostegno e supporto dei servizi sociali di Tarcento per l'organizzazione di eventuali incontri padre-figlia, con le modalità ritenute opportune per la tutela della minore, previo avvio da parte del Sig. di un percorso di sostegno, inibendogli di avvicinarsi ai luoghi di CP_1 domicilio, lavoro, istruzione e ricreativi di moglie e figlia;
- dà atto che il Sig. si impegna a versare entro tre mesi dalla sottoscrizione delle presenti CP_1 conclusioni congiunte Euro 2.000,00 alla Sig.ra a titolo di risarcimento per i danni dallo Pt_1 stesso cagionati sul veicolo di proprietà della Sig.ra ; dà atto che con il pagamento della Pt_1 suddetta somma la Sig.ra dichiara di nulla avere più a pretendere dal Sig. (ad Pt_1 CP_1 eccezione delle somme a titolo di contributo per il mantenimento della figlia);
- dà atto che la Sig.ra rinuncerà all'azione penale instaurata attraverso il deposito della Pt_1 denuncia querela nei confronti del Sig. nei termini e modalità previsti dalla legge, in CP_1 relazione al proc. pen. nr. 569/2025 R.G.N.R; dà atto che le parti, ad ogni modo, si impegnano reciprocamente a rinunciare ad attivare/proseguire azioni penali per fatti occorsi sino alla sottoscrizione delle conclusioni congiunte, impegnandosi a procedere con la remissione delle querele eventualmente proposte e rinunciando a qualsiasi pretesa risarcitoria nell'ambito dei relativi procedimenti;
- dà atto che il Sig. all'atto di vendita di un immobile di sua proprietà, si obbliga a versare CP_1 alla Sig.ra il corrispettivo equivalente ad almeno un anno di contributo al mantenimento Pt_1 ordinario della figlia, restando in ogni caso dovuta la metà delle spese straordinarie.
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Tarcento (UD) di provvedere all'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto n. 33, parte seconda, serie C, degli Atti di Matrimonio dell'anno 2008;
3) rimette le parti davanti al G.I. dott.ssa Annamaria Antonini per il proseguo del giudizio come da separata ordinanza di pari data.
4) spese al merito.
Così deciso in DI, nella Camera di Consiglio dd. 4.12.2025
Il Presidente estensore
(dott.ssa Annamaria Antonini)