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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 05/11/2025, n. 6434 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 6434 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
TERZA SEZIONE CIVILE
Così composta: dott. Silvia Di Matteo Presidente estensore dott. Paolo Andrea Taviano Consigliere dott. Pasquale Cabato Giudice ausiliario-consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile in grado di appello iscritto al n. 2882/2020 R.G. posto in decisione all'udienza del 9.7.2025
TRA
con l'avv. Andrea Rescigno Parte_1
APPELLANTE
E
, con l'avv. David Perria Controparte_1
APPELLATO
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 559/2020 del Tribunale di Tivoli, pubblicata in data 9.4.2020 in materia di contratto di finanziamento personale SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
§ 1 — In data 17.11.2008, stipula con un Controparte_1 Parte_1
contratto di finanziamento per un importo complessivo pari ad €41.094,35 – di cui €37.000,00 a titolo di prestito personale, €3.844,35 per due polizze assicurative facoltative e €250,00 per spese di istruttoria e commissioni –, da rimborsare in 180 rate mensili di €464,50 cadauna, per un ammontare complessivo di €83.610,00 comprensivo di interessi.
Dopo aver corrisposto le rate sino alla mensilità di dicembre 2015, per un totale versato pari ad €39.482,50, con atto di citazione regolarmente notificato
[...]
cita in giudizio per accertare la nullità delle CP_1 Parte_1
clausole impositive del tasso ritenuto usurario, limitando il rimborso al solo capitale, con conseguente condanna della convenuta alla restituzione dell'importo in più ottenuto di €2.482,50 ed al risarcimento del danno indicato in €5.000,00.
Si costituisce in giudizio chiedendo il rigetto della domanda. Parte_1
Il Tribunale di Tivoli accerta e dichiara la nullità parziale del contratto di finanziamento nella parte inerente alle clausole riguardanti gli interessi dovuti e, per l'effetto, condanna al pagamento, in favore di Parte_1 CP_1
della somma di €2.482,50, oltre alla rifusione delle spese di giudizio nella
[...]
misura di €273,38 per esborsi e di €4835,00 per onorari, oltre spese forfettarie, ca e iva se dovuta.
In particolare, dopo aver esperito apposita CTU, il Giudice di prime cure rileva che la commissione di estinzione anticipata va inserita fra le voci che concorrono alla formazione del Tasso Effettivo Globale (TEG), con ogni conseguenza dovuta in applicazione dell'art. 1815 c.c. Dunque, il Tribunale conclude per l'accoglimento della domanda di restituzione della somma di €2.482,50 versata in più rispetto al capitale ricevuto in prestito, somma cui andranno aggiunti gli interessi legali da calcolarsi dalla domanda al saldo effettivo. § 2 — Avverso detta sentenza propone appello chiedendone Parte_1
la totale riforma.
Si costituisce chiedendo il rigetto dell'appello. Controparte_1
La causa, all'esito di udienza di precisazione delle conclusioni, è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini per il deposito di memorie conclusionali e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 3 — L'appello è articolato in due motivi.
§ 3.1 — Col primo motivo, contesta l'errata ricostruzione dei fatti operata Pt_1
dal Tribunale determinante un'errata quantificazione del TEG del Contratto in ipotesi di anticipata estinzione, inclusivo del costo di una penale per estinzione anticipata non contrattualmente convenuta e l'omessa pronuncia su un fatto decisivo del giudizio.
§ 3.2 — Col secondo motivo, censura invece l'errata interpretazione ed Pt_1
applicazione della legge e dell'orientamento giurisprudenziale circa il metodo di identificazione del tasso da raffrontare con il tasso soglia, per aver ritenuto il
Tribunale che tra le voci che concorrono alla formazione del TEG da raffrontare al tasso soglia dovesse rientrare anche il costo della penale per estinzione anticipata.
§ 4 — L'appello è fondato.
Più che sul piano della ricostruzione dei fatti proposta con il primo motivo di appello, il Collegio ritiene di dover riformare la sentenza per le ragioni giuridiche a sostegno di essa.
§ 4.1 — Brevemente è opportuno ricostruire il quadro normativo di riferimento per comprendere gli interventi giurisprudenziali che si sono resi necessari.
Sul piano normativo, dopo la riforma del 1996, l'art. 644, co. 3 e 4, c.p. afferma che «La legge stabilisce il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari. Sono altresì usurari gli interessi, anche se inferiori a tale limite, e gli altri vantaggi o compensi che, avuto riguardo alle concrete modalità del fatto e al tasso medio praticato per operazioni similari, risultano comunque sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro o di altra utilità, ovvero all'opera di mediazione, quando chi li ha dati o promessi si trova in condizioni di difficoltà economica o finanziaria. Per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito.».
Sul piano civilistico, l'art. 1815, co. 2, c.c. prevede che «Se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi.».
Con legge di interpretazione autentica, il legislatore si è limitato a chiarire che «Ai fini dell'applicazione dell'articolo 644 del codice penale e dell'articolo 1815, secondo comma, del codice civile, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento» (v. art. 1, co. 2, D.L. 29.12.2000, n. 394, convertito, con modificazioni, in Legge 28.2.2001, n. 24).
Pertanto, nel silenzio della legge, si è posta la questione dei criteri di calcolo del tasso effettivo globale applicato al singolo rapporto contrattuale per verificare l'eventuale superamento del tasso soglia.
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ravvisa nelle intenzioni del legislatore un'esigenza di simmetria e omogeneità tra i criteri di determinazione, da un lato, del tasso effettivo globale (TEG) applicato in concreto nei singoli rapporti, ai sensi dell'art. 644 c.p., comma 4, e, dall'altro, del tasso effettivo globale medio (TEGM), rilevante ai fini della definizione in astratto del tasso soglia, cui confrontare il tasso applicato in concreto.
Così, in tema di contratti bancari, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione n.
16303 del 2018 stabiliscono che «ai fini della verifica del superamento del tasso soglia dell'usura presunta, come determinato in base alle disposizioni della legge n. 108 del 1996, va effettuata la separata comparazione del tasso effettivo globale
(TEG) degli interessi praticati in concreto e della commissione di massimo scoperto (CMS) eventualmente applicata, rispettivamente con il "tasso soglia" - ricavato dal tasso effettivo globale medio (TEGM) indicato nei decreti ministeriali emanati ai sensi dell'art. 2, comma 1, della predetta l. n. 108 del 1996
- e con la "CMS soglia" - calcolata aumentando della metà la percentuale della
CMS media pure registrata nei ridetti decreti ministeriali -, compensandosi, poi,
l'importo dell'eccedenza della CMS applicata, rispetto a quello della CMS rientrante nella soglia, con l'eventuale "margine" residuo degli interessi, risultante dalla differenza tra l'importo degli stessi rientrante nella soglia di legge
e quello degli interessi in concreto praticati.».
Con riferimento agli interessi moratori nell'ambito dei contratti di finanziamento, invece, le Sezioni Unite n. 19597 del 2020 affermano che «la disciplina antiusura, essendo volta a sanzionare la promessa di qualsivoglia somma usuraria dovuta in relazione al contratto, si applica anche agli interessi moratori, la cui mancata ricomprensione nell'ambito del Tasso effettivo globale medio (T.e.g.m.) non preclude l'applicazione dei decreti ministeriali di cui all'art. 2, comma 1, della l.
n. 108 del 1996, ove questi contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali;
ne consegue che, in quest'ultimo caso, il tasso-soglia sarà dato dal T.e.g.m., incrementato della maggiorazione media degli interessi moratori, moltiplicato per il coefficiente in aumento e con
l'aggiunta dei punti percentuali previsti, quale ulteriore margine di tolleranza, dal quarto comma dell'art. 2 sopra citato, mentre invece, laddove i decreti ministeriali non rechino l'indicazione della suddetta maggiorazione media, la comparazione andrà effettuata tra il Tasso effettivo globale (T.e.g.) del singolo rapporto, comprensivo degli interessi moratori, e il T.e.g.m. così come rilevato nei suddetti decreti. Dall'accertamento dell'usurarietà discende l'applicazione dell'art. 1815, comma 2, c.c., di modo che gli interessi moratori non sono dovuti nella misura (usuraria) pattuita, bensì in quella dei corrispettivi lecitamente convenuti, in applicazione dell'art. 1224, comma 1, c.c.; nei contratti conclusi con
i consumatori è altresì applicabile la tutela prevista dagli artt. 33, comma 2, lett.
f) e 36, comma 1, del d.lgs. n. 206 del 2005 (codice del consumo), essendo rimessa all'interessato la scelta di far valere l'uno o l'altro rimedio.».
Alla luce di ciò, con specifico riguardo alla commissione di estinzione anticipata del finanziamento, che rileva in questa sede, la giurisprudenza di legittimità afferma che «ai fini del superamento del "tasso soglia" previsto dalla disciplina antiusura, non è possibile procedere alla sommatoria degli interessi moratori con la commissione di estinzione anticipata del finanziamento, non costituendo quest'ultima una remunerazione, a favore della banca, dipendente dalla durata dell'effettiva utilizzazione del denaro da parte del cliente, bensì un corrispettivo previsto per lo scioglimento anticipato degli impegni a quella connessi.» (cfr.
Cass. civ., Sez. III, Sentenza, 07/03/2022, n. 7352; Cass. civ., Sez. I, Ordinanza,
21/12/2023, n. 35671).
§ 4.2 — Dall'applicazione delle suddette coordinate ermeneutiche al caso di specie, deriva la necessità di riformare la sentenza impugnata, in accoglimento del secondo motivo di appello.
Infatti, come rilevato dallo stesso Tribunale, preme evidenziare che “La CTU rispondendo ai quesiti che l'istruttore ha formulato tenendo conto della domanda del ha accertato come non vi sia stata alcuna violazione delle norme CP_1
anti usura, sia calcolando il tasso di interesse applicato ab origine, sia nell'ambito della cosiddetta usura sopravvenuta. Il superamento del tasso soglia sarebbe invece ipotizzabile, per l'ausiliario, soltanto nel caso in cui nel calcolo si dovesse ritenere di far rientrare il costo promesso per l'estinzione anticipata del prestito, ipotesi che la parte convenuta ha contestato ritenendo non applicabile al caso la relativa clausola.”.
Tuttavia, a causa dell'incertezza giurisprudenziale all'epoca della pronuncia
(anteriore all'intervento delle Sezioni Unite del 2020), il Tribunale incorre nell'errore di includere il costo della penale per estinzione anticipata nel TEG da raffrontare al tasso soglia.
Dunque, poiché dalla documentazione depositata, nonché dalla relazione della
CTU, emerge che, escludendo la commissione di estinzione anticipata, il tasso del finanziamento del è pari al 13,685%, inferiore al tasso soglia del CP_1
18,15%, il Collegio ritiene di dover accertare la non usurarietà del contratto di finanziamento del 17.11.2008 concluso tra e Parte_1 CP_1
.
[...]
In questo quadro, la sentenza impugnata deve essere riformata nel senso che va rigettata la domanda del di restituzione della somma di euro 2.482,50 CP_1
versata in più rispetto al capitale ricevuto in prestito.
§ 5 — Quanto alle spese di lite, comprese quelle del giudizio di primo grado, esse possono essere integralmente compensate, tenuto conto della decisione e del mutamento della giurisprudenza sulle questioni trattate, che integrano le “gravi ed eccezionali ragioni” che consentono la compensazione di cui all'art. 92 c.p.c. (v.
Cass. n. 14411/2016; Cass. n. 7992/2022).
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto contro la sentenza n. 559/2020 del Tribunale di Tivoli, ogni diversa istanza, deduzione o eccezione disattesa, così provvede:
1. accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, rigetta la domanda proposta da;
Controparte_1
2. condanna a restituire ad le somme Controparte_1 Parte_1
eventualmente percepite in esecuzione della sentenza di primo grado, oltre agli interessi legali dal giorno del pagamento al saldo;
3. compensa integralmente tra le parti le spese di lite e le spese di consulenza tecnica d'ufficio di entrambi i gradi di giudizio.
Così deciso in Roma 29 ottobre 2025
Il Presidente
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
TERZA SEZIONE CIVILE
Così composta: dott. Silvia Di Matteo Presidente estensore dott. Paolo Andrea Taviano Consigliere dott. Pasquale Cabato Giudice ausiliario-consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile in grado di appello iscritto al n. 2882/2020 R.G. posto in decisione all'udienza del 9.7.2025
TRA
con l'avv. Andrea Rescigno Parte_1
APPELLANTE
E
, con l'avv. David Perria Controparte_1
APPELLATO
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 559/2020 del Tribunale di Tivoli, pubblicata in data 9.4.2020 in materia di contratto di finanziamento personale SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
§ 1 — In data 17.11.2008, stipula con un Controparte_1 Parte_1
contratto di finanziamento per un importo complessivo pari ad €41.094,35 – di cui €37.000,00 a titolo di prestito personale, €3.844,35 per due polizze assicurative facoltative e €250,00 per spese di istruttoria e commissioni –, da rimborsare in 180 rate mensili di €464,50 cadauna, per un ammontare complessivo di €83.610,00 comprensivo di interessi.
Dopo aver corrisposto le rate sino alla mensilità di dicembre 2015, per un totale versato pari ad €39.482,50, con atto di citazione regolarmente notificato
[...]
cita in giudizio per accertare la nullità delle CP_1 Parte_1
clausole impositive del tasso ritenuto usurario, limitando il rimborso al solo capitale, con conseguente condanna della convenuta alla restituzione dell'importo in più ottenuto di €2.482,50 ed al risarcimento del danno indicato in €5.000,00.
Si costituisce in giudizio chiedendo il rigetto della domanda. Parte_1
Il Tribunale di Tivoli accerta e dichiara la nullità parziale del contratto di finanziamento nella parte inerente alle clausole riguardanti gli interessi dovuti e, per l'effetto, condanna al pagamento, in favore di Parte_1 CP_1
della somma di €2.482,50, oltre alla rifusione delle spese di giudizio nella
[...]
misura di €273,38 per esborsi e di €4835,00 per onorari, oltre spese forfettarie, ca e iva se dovuta.
In particolare, dopo aver esperito apposita CTU, il Giudice di prime cure rileva che la commissione di estinzione anticipata va inserita fra le voci che concorrono alla formazione del Tasso Effettivo Globale (TEG), con ogni conseguenza dovuta in applicazione dell'art. 1815 c.c. Dunque, il Tribunale conclude per l'accoglimento della domanda di restituzione della somma di €2.482,50 versata in più rispetto al capitale ricevuto in prestito, somma cui andranno aggiunti gli interessi legali da calcolarsi dalla domanda al saldo effettivo. § 2 — Avverso detta sentenza propone appello chiedendone Parte_1
la totale riforma.
Si costituisce chiedendo il rigetto dell'appello. Controparte_1
La causa, all'esito di udienza di precisazione delle conclusioni, è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini per il deposito di memorie conclusionali e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 3 — L'appello è articolato in due motivi.
§ 3.1 — Col primo motivo, contesta l'errata ricostruzione dei fatti operata Pt_1
dal Tribunale determinante un'errata quantificazione del TEG del Contratto in ipotesi di anticipata estinzione, inclusivo del costo di una penale per estinzione anticipata non contrattualmente convenuta e l'omessa pronuncia su un fatto decisivo del giudizio.
§ 3.2 — Col secondo motivo, censura invece l'errata interpretazione ed Pt_1
applicazione della legge e dell'orientamento giurisprudenziale circa il metodo di identificazione del tasso da raffrontare con il tasso soglia, per aver ritenuto il
Tribunale che tra le voci che concorrono alla formazione del TEG da raffrontare al tasso soglia dovesse rientrare anche il costo della penale per estinzione anticipata.
§ 4 — L'appello è fondato.
Più che sul piano della ricostruzione dei fatti proposta con il primo motivo di appello, il Collegio ritiene di dover riformare la sentenza per le ragioni giuridiche a sostegno di essa.
§ 4.1 — Brevemente è opportuno ricostruire il quadro normativo di riferimento per comprendere gli interventi giurisprudenziali che si sono resi necessari.
Sul piano normativo, dopo la riforma del 1996, l'art. 644, co. 3 e 4, c.p. afferma che «La legge stabilisce il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari. Sono altresì usurari gli interessi, anche se inferiori a tale limite, e gli altri vantaggi o compensi che, avuto riguardo alle concrete modalità del fatto e al tasso medio praticato per operazioni similari, risultano comunque sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro o di altra utilità, ovvero all'opera di mediazione, quando chi li ha dati o promessi si trova in condizioni di difficoltà economica o finanziaria. Per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito.».
Sul piano civilistico, l'art. 1815, co. 2, c.c. prevede che «Se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi.».
Con legge di interpretazione autentica, il legislatore si è limitato a chiarire che «Ai fini dell'applicazione dell'articolo 644 del codice penale e dell'articolo 1815, secondo comma, del codice civile, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento» (v. art. 1, co. 2, D.L. 29.12.2000, n. 394, convertito, con modificazioni, in Legge 28.2.2001, n. 24).
Pertanto, nel silenzio della legge, si è posta la questione dei criteri di calcolo del tasso effettivo globale applicato al singolo rapporto contrattuale per verificare l'eventuale superamento del tasso soglia.
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ravvisa nelle intenzioni del legislatore un'esigenza di simmetria e omogeneità tra i criteri di determinazione, da un lato, del tasso effettivo globale (TEG) applicato in concreto nei singoli rapporti, ai sensi dell'art. 644 c.p., comma 4, e, dall'altro, del tasso effettivo globale medio (TEGM), rilevante ai fini della definizione in astratto del tasso soglia, cui confrontare il tasso applicato in concreto.
Così, in tema di contratti bancari, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione n.
16303 del 2018 stabiliscono che «ai fini della verifica del superamento del tasso soglia dell'usura presunta, come determinato in base alle disposizioni della legge n. 108 del 1996, va effettuata la separata comparazione del tasso effettivo globale
(TEG) degli interessi praticati in concreto e della commissione di massimo scoperto (CMS) eventualmente applicata, rispettivamente con il "tasso soglia" - ricavato dal tasso effettivo globale medio (TEGM) indicato nei decreti ministeriali emanati ai sensi dell'art. 2, comma 1, della predetta l. n. 108 del 1996
- e con la "CMS soglia" - calcolata aumentando della metà la percentuale della
CMS media pure registrata nei ridetti decreti ministeriali -, compensandosi, poi,
l'importo dell'eccedenza della CMS applicata, rispetto a quello della CMS rientrante nella soglia, con l'eventuale "margine" residuo degli interessi, risultante dalla differenza tra l'importo degli stessi rientrante nella soglia di legge
e quello degli interessi in concreto praticati.».
Con riferimento agli interessi moratori nell'ambito dei contratti di finanziamento, invece, le Sezioni Unite n. 19597 del 2020 affermano che «la disciplina antiusura, essendo volta a sanzionare la promessa di qualsivoglia somma usuraria dovuta in relazione al contratto, si applica anche agli interessi moratori, la cui mancata ricomprensione nell'ambito del Tasso effettivo globale medio (T.e.g.m.) non preclude l'applicazione dei decreti ministeriali di cui all'art. 2, comma 1, della l.
n. 108 del 1996, ove questi contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali;
ne consegue che, in quest'ultimo caso, il tasso-soglia sarà dato dal T.e.g.m., incrementato della maggiorazione media degli interessi moratori, moltiplicato per il coefficiente in aumento e con
l'aggiunta dei punti percentuali previsti, quale ulteriore margine di tolleranza, dal quarto comma dell'art. 2 sopra citato, mentre invece, laddove i decreti ministeriali non rechino l'indicazione della suddetta maggiorazione media, la comparazione andrà effettuata tra il Tasso effettivo globale (T.e.g.) del singolo rapporto, comprensivo degli interessi moratori, e il T.e.g.m. così come rilevato nei suddetti decreti. Dall'accertamento dell'usurarietà discende l'applicazione dell'art. 1815, comma 2, c.c., di modo che gli interessi moratori non sono dovuti nella misura (usuraria) pattuita, bensì in quella dei corrispettivi lecitamente convenuti, in applicazione dell'art. 1224, comma 1, c.c.; nei contratti conclusi con
i consumatori è altresì applicabile la tutela prevista dagli artt. 33, comma 2, lett.
f) e 36, comma 1, del d.lgs. n. 206 del 2005 (codice del consumo), essendo rimessa all'interessato la scelta di far valere l'uno o l'altro rimedio.».
Alla luce di ciò, con specifico riguardo alla commissione di estinzione anticipata del finanziamento, che rileva in questa sede, la giurisprudenza di legittimità afferma che «ai fini del superamento del "tasso soglia" previsto dalla disciplina antiusura, non è possibile procedere alla sommatoria degli interessi moratori con la commissione di estinzione anticipata del finanziamento, non costituendo quest'ultima una remunerazione, a favore della banca, dipendente dalla durata dell'effettiva utilizzazione del denaro da parte del cliente, bensì un corrispettivo previsto per lo scioglimento anticipato degli impegni a quella connessi.» (cfr.
Cass. civ., Sez. III, Sentenza, 07/03/2022, n. 7352; Cass. civ., Sez. I, Ordinanza,
21/12/2023, n. 35671).
§ 4.2 — Dall'applicazione delle suddette coordinate ermeneutiche al caso di specie, deriva la necessità di riformare la sentenza impugnata, in accoglimento del secondo motivo di appello.
Infatti, come rilevato dallo stesso Tribunale, preme evidenziare che “La CTU rispondendo ai quesiti che l'istruttore ha formulato tenendo conto della domanda del ha accertato come non vi sia stata alcuna violazione delle norme CP_1
anti usura, sia calcolando il tasso di interesse applicato ab origine, sia nell'ambito della cosiddetta usura sopravvenuta. Il superamento del tasso soglia sarebbe invece ipotizzabile, per l'ausiliario, soltanto nel caso in cui nel calcolo si dovesse ritenere di far rientrare il costo promesso per l'estinzione anticipata del prestito, ipotesi che la parte convenuta ha contestato ritenendo non applicabile al caso la relativa clausola.”.
Tuttavia, a causa dell'incertezza giurisprudenziale all'epoca della pronuncia
(anteriore all'intervento delle Sezioni Unite del 2020), il Tribunale incorre nell'errore di includere il costo della penale per estinzione anticipata nel TEG da raffrontare al tasso soglia.
Dunque, poiché dalla documentazione depositata, nonché dalla relazione della
CTU, emerge che, escludendo la commissione di estinzione anticipata, il tasso del finanziamento del è pari al 13,685%, inferiore al tasso soglia del CP_1
18,15%, il Collegio ritiene di dover accertare la non usurarietà del contratto di finanziamento del 17.11.2008 concluso tra e Parte_1 CP_1
.
[...]
In questo quadro, la sentenza impugnata deve essere riformata nel senso che va rigettata la domanda del di restituzione della somma di euro 2.482,50 CP_1
versata in più rispetto al capitale ricevuto in prestito.
§ 5 — Quanto alle spese di lite, comprese quelle del giudizio di primo grado, esse possono essere integralmente compensate, tenuto conto della decisione e del mutamento della giurisprudenza sulle questioni trattate, che integrano le “gravi ed eccezionali ragioni” che consentono la compensazione di cui all'art. 92 c.p.c. (v.
Cass. n. 14411/2016; Cass. n. 7992/2022).
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto contro la sentenza n. 559/2020 del Tribunale di Tivoli, ogni diversa istanza, deduzione o eccezione disattesa, così provvede:
1. accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, rigetta la domanda proposta da;
Controparte_1
2. condanna a restituire ad le somme Controparte_1 Parte_1
eventualmente percepite in esecuzione della sentenza di primo grado, oltre agli interessi legali dal giorno del pagamento al saldo;
3. compensa integralmente tra le parti le spese di lite e le spese di consulenza tecnica d'ufficio di entrambi i gradi di giudizio.
Così deciso in Roma 29 ottobre 2025
Il Presidente