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Sentenza 3 marzo 2025
Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 03/03/2025, n. 378 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 378 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
Tribunale ordinario di LI Sezione Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di LI, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice del
Lavoro Dott. Giuseppe CARTA, all'esito dell'udienza del 25.02.2025, sostituita interamente dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato e pubblicato, il 03.03.2025, la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 2802 del ruolo generale per l'anno 2020, promossa da
1. nata a [...], il [...], ivi residente, in via del Parte_1
Mirto n. 10, elettivamente domiciliata in LI, via Tuveri n. 94, presso lo
Studio dell'Avv. Giovanni BENEVOLE, che la rappresenta e difende in forza di procura speciale in calce al ricorso introduttivo;
ricorrente
contro
1. , in persona del Ministro pro tempore, Controparte_1
corrente in Roma, v.le Ribotta n. 5, rappresentato e difeso rappresentato e difeso
ex art. 417-bis c.p.c., congiuntamente e disgiuntamente, dalla Dott.ssa Chiara
STRACUZZI e dalla Dott.ssa Federica ATTANASIO, giusta memoria in calce alla memora di costituzione;
pagina 1 resistente
CONCLUSIONI
Nell'interesse della ricorrente:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, -
accertare e dichiarare che la ricorrente dalla data di assunzione alle dipendenze
dell'intestato sino al mese di febbraio 2016 ha svolto le mansioni di CP_1
Impiegata, Assistente di Amministrazione, dapprima con inquadramento nell'area
B e attribuzione di posizione economica B2, CCNL del comparto del personale
dipendente dai “Ministeri”, successivamente con inquadramento Area II F4 e
qualifica XSB3, CCNL di settore;
- accertare e dichiarare l'illegittima assegnazione della ricorrente a mansioni
inferiori rispetto a quelle effettivamente spettanti di , Assistente di Per_1
Amministrazione, Area II F4 e qualifica XSB3, accertare e dichiarare la
dequalificazione professionale e il demansionamento;
- accertare e dichiarare la condizione di inoperosità, di costrittività lavorativa e
isolamento della ricorrente, lo svuotamento e la privazione e la riduzione di
mansioni della stessa e comunque accertare l'illegittimità e/o la illiceità della
condotta del datore di lavoro;
per l'effetto:
- previa, ove occorra, dichiarazione di illegittimità della richiamata
determinazione del 18.2.2016, prot. 04/AA/2016, condannare in ogni caso la
resistente a riadibire la signora presso la sede e presso gli uffici Parte_1
ubicati a LI, nella via Roma dove operava sino al 2016;
pagina 2 - condannare la resistente al risarcimento in favore della ricorrente del danno
patrimoniale in misura pari al 50% della retribuzione mensile lorda, per ogni
mese di durata della descritta illecita condizione cui è stata costretta la
lavoratrice, pari alla somma di 86.000,00 euro o comunque nella diversa misura
che il Tribunale riterrà di giustizia con liquidazione anche in via equitativa ai
sensi dell'art. 1126 c.c.;
- condannare il datore di lavoro al risarcimento in favore della Sig.ra Pt_1
del danno biologico nella misura pari a 93.642,00 euro, con aumento
[...]
personalizzato del 34% sino a 125.480,00 euro, o comunque condannarla al
pagamento della somma che verrà ritenuta di giustizia, oltre interessi e
rivalutazione dalla domanda sino al saldo o comunque condannarla al
pagamento delle somme che comunque verranno quantificate in corso di causa
all'esito della richiesta CTU medica e comunque sulla base della documentazione
medica prodotta, da liquidarsi in difetto, in ogni caso, in via equitativa ai sensi
dell'art. 1226 c.c.;
- condannare la resistente al pagamento delle spese legali, onorari e diritti anche
del presente grado, oltre IVA e C.p.a. come per legge da distrarre in favore dello
scrivente procuratore”.
Nell'interesse del MINISTERO resistente:
“chiede il rigetto del ricorso e delle domande colà articolate, con condanna di
parte ricorrente al pagamento delle spese di lite, nonché al risarcimento del
danno nei confronti dell'amministrazione convenuta ai sensi dell'art. 96 comma
1, c.p.c., nella misura ritenuta equa e di giustizia”.
pagina 3 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha proposto ricorso davanti a questo Tribunale, nei Parte_1
confronti del al fine di ottenere di essere Controparte_1
nuovamente adibita presso la sede e presso gli uffici dell'Ente ubicati a LI,
nella via Roma, nonché la condanna del datore di lavoro al risarcimento del danno patito in ragione delle condizioni di lavoro, dell'illecito e/o illegittimo trasferimento e del demansionamento.
In specie, ella ha rappresentato:
− di lavorare dal novembre 2000 alle dipendenze del Controparte_1
(già ), in virtù di contratto di lavoro a
[...] Controparte_2
tempo pieno e indeterminato, dapprima con inquadramento nell'area B (ex V
categoria) e attribuzione della posizione economica B2, CCNL del comparto del personale dipendente dai “Ministeri”;
− di operare, attualmente, con inquadramento nell'area II F4, posizione economica B3, CCNL di settore;
− di operare presso l'Ufficio di Sanità Marittima ed Aerea di LI, con la qualifica di Assistente del settore amministrativo;
− di avere, dal 2000 e sino al febbraio 2016, lavorato presso l'ufficio centrale del resistente Ente, sito in LI, via Roma;
− di avere conseguito, con determinazione di conferimento incarico del
01.03.2004, prot. 02637 E/199, “l'incarico di responsabile del controllo sulle
partite contabili in entrata”;
− di avere ricevuto dalla data del 02.03.2012, con provvedimento di cui al prot. n. 755/AA/2012, il ruolo di “Responsabile delle partite contabili in entrata,
pagina 4 con il compito di istruire e supportare il proprio collaboratore per il corretto
svolgimento del servizio”, collaboratori che, nel caso di specie, erano Per_2
;
[...] Persona_3
− che le attività lavorative, da essa stessa espletate fino al febbraio 2016,
negli uffici centrali di via Roma, erano quelle di responsabile delle partite contabili in entrata per la sede di LI, prenotazione delle visite mediche o delle vaccinazioni, preparazione della modulistica destinata agli utenti,
informatizzazione delle visite mediche e vaccinazioni su sistema ufficiale NSIS,
fascicolazione e archiviazione delle pratiche cartacee degli utenti, gestione dello sportello relazioni con il pubblico, assegnazione protocollo pratiche utenti, stampa e protocollo delle circolari interne e della modulistica anagrafica per gli utenti,
compilazione cartacea dei tesserini che attestano l'avvenuta vaccinazione,
relazione trimestrale delle operazioni svolte e consegna delle statistiche delle attività effettuate, registrazione su registro interno delle uscite di servizio dei tecnici presenti al TO LE, accertamento importo entrate, relative alle prestazioni richieste dagli utenti affluite sul cc postale vincolato, verifica gestione contabile sul Sistema Informatico NSIS, redazione dei conti Amministrativi
bimestrali da inviare alla Ragioneria di Stato, redazione dei registri delle entrate,
redazione del conto giudiziale annuale, compilazione del registro riepilogativo annuale, compilazione del Registro Somme sospese, verifica interessi maturati sul cc postale vincolato, identificazione dei capi di entrata con relativi capitoli per le somme da versare nelle casse del Tesoro, predisposizione del postagiro (modello
CH20) per versamento dei tributi dell'Unita Territoriale di LI, che veniva poi firmato dal datore di lavoro, archiviazione di tutti gli atti relativi alla
pagina 5 procedura, verifica e smistamento della posta elettronica istituzionale e della posta certificata e stampa di documenti in base al settore tecnico di riferimento;
− di avere, sino al febbraio 2016, ricoperto un ruolo di responsabilità e di primo piano, nell'ufficio centrale dell' sito in LI, via Roma, dove aveva Pt_2
operato con notevole discrezionalità e autonomia di iniziativa, con compiti complessi e variabili, richiedenti esperienza e conoscenze specifiche che la impegnavano per l'intera giornata lavorativa;
− di avere interagito presso i predetti uffici con altri colleghi, precisamente con i suoi superiori (VIII livello) e (VIII Persona_4 Persona_5
livello), ma anche con le altre dipendenti (V livello), Persona_6 Per_2
(V livello), (V livello), (V livello),
[...] Persona_7 Persona_8
(V livello); Persona_3
− di essere stata, il 18.02.2016, in ragione di un'asserita “riorganizzazione
temporanea del servizio di sportello, accettazione, protocollo e gestione della
casella di posta elettronica. Infatti, in attesa delle conclusione delle procedure
per lo spostamento e/o l'eliminazione di vecchi e l'acquisizione di nuovi arredi, in
attesa del trasferimento temporaneo presso la sede del TO LE”, trasferita dai predetti uffici centrali di via Roma al TO LE di LI - Darsena
Minore - in cui ha continuato a lavorare per anni, nonostante l'asserita
“temporaneità”;
− di essere stata, in seguito alla richiamata determinazione, allontanata dagli uffici in cui aveva sempre operato e di essere stata costretta a recarsi presso una sede di lavoro isolata ubicata come detto al TO LE, privata delle mansioni sino ad allora svolte, subendo un evidente svuotamento e privazione di
pagina 6 mansioni e finanche un demansionamento, assegnata a mansioni del tutto marginali rispetto a quelle sopra descritte, che, al massimo, la impegnavano per due ore al giorno, spesso per una sola mezz'ora o un'ora;
− di essere stata, in particolare in seguito al suo trasferimento al TO
LE, occupata unicamente e in via esclusiva nello smistamento della posta istituzionale elettronica e della posta certificata che peraltro nella maggior parte dei casi veniva e viene già inviata ai diretti destinatari senza necessità del preventivo smistamento, della comunicazione via interfono delle uscite di servizio del personale tecnico presente in TO LE – Darsena Minore, all'ufficio centrale di Banchina Riva di Ponente – TO di LI;
− che le descritte mansioni devono considerarsi meramente esecutive,
routinarie, riconducibili a un livello, a una qualifica e a un inquadramento inferiore (in quanto tipiche dell'Area Funzionale A), rispetto a quello di sua competenza di Impiegata, Assistente di Amministrazione B3;
− che la predetta attività l'aveva impegnata soltanto al più una, due ore al giorno, su sette ore di servizio, trascorrendo il resto della giornata senza fare nulla;
− di essere stata, oltre a ciò, isolata e obbligata a operare in uno stabile ubicato in una zona desolata, senza alcuna possibilità di spostarsi durante la pausa pranzo di mezz'ora, senza potersi rapportare con nessuno, costretta a portarsi il pasto da casa tutti i giorni visto che nelle vicinanze non c'è assolutamente niente,
neanche un luogo di ristoro a differenza di quanto invece accadeva nella sede di via Roma;
− di essere stata l'unica persona dal 2016 a essere stata assegnata presso il
TO LE, senza che mai, neanche per brevi periodi, fosse stata fatta una
pagina 7 rotazione con le altre colleghe, alle quali, di fatto, erano state, invece, distribuite le mansioni in precedenza da essa stessa svolte sino al 2016;
− che ben avrebbe potuto svolgere o ben potrebbe svolgere anche negli uffici di via Roma l'attività cui era stata assegnata e che dal 2016 svolge presso
TO LE, ossia lo smistamento posta certificata e comunicazioni interfono;
− che l'attività di sistemazione degli uffici con nuovi mobili era stata peraltro già da tempo ultimata e non aveva richiesto quattro anni di tempo, tanto da giustificare la di lei permanente assegnazione, da sola, al TO LE;
− che con ordinanza del 18.03.2020, pronunziata nel procedimento di RG.
4197 del 17.01.2020, il Tribunale di LI, alla pag. 6, aveva testualmente affermato: “Nel caso di specie sembra pacifico che le mansioni assegnate a Pt_1
occupino la stessa mediamente per circa due ore diluite in una giornata
[...]
lavorativa di poco più di sette ore. Per comprendere la gravità della situazione,
tenendo conto di una media meramente matematica, la ricorrente lavorerebbe
soltanto per diciassette minuti all'ora. Si tratta di un evidente stato di inoperosità
che costringe la lavoratrice per la maggior parte dell'orario di servizio. Lo
svuotamento quantitativo dell'attività di è quantificabile in termini Parte_1
di illecito datoriale. Non si può omettere di rilevare che la ricorrente dalla fine
dell'anno 2016 pare affetta da disturbo dell'adattamento con ansia e umore
depresso, patologia le cui cause sulla base della documentazione medica in atti
formata presso strutture pubbliche …. – sono verosimilmente da ricercare anche
nella situazione di forzata inoperosità sommariamente accertata”;
− di avere denunciato la descritta situazione anche allo CP_3
situazione che le aveva determinato un progressivo stato di malessere e di
pagina 8 oppressione sfociato “in un disturbo psichiatrico riconducibile al contesto
lavorativo, fonte di stress, in grado di compromettere la risoluzione del quadro
clinico”, come da certificazione medica AOU, del 2017, in un “Disturbo
dell'Adattamento con ansia e umore depresso. […] In seguito a problematiche
insorte in ambito lavorativo, la paziente ha manifestato una sintomatologia
ingravescente (insorta nell'autunno 2016 e via via peggiorata) caratterizzata da
moderata deflessione del tono dell'umore, riduzione dello slancio vitale,
ipoedonia, difficoltà di concentrazione, frequenti crisi di pianto, ansia
somatopsichica severa ” e del 2019, “Durante il periodo di osservazione è
apparsa evidente una correlazione tra disturbo psichiatrico insorto ed eventi
negativi quali le riferite problematiche in ambiente lavorativo che costituiscono
un fattore di stress in grado di compromettere la risoluzione del quadro clinico.
Per tale motivo si è ritenuto necessario, in più occasioni, prescrivere un periodo
di astensione lavorativa, che ha condotto a miglioramento delle condizioni psico-
patologiche che hanno tuttavia subito un nuovo repentino peggioramento con la
ripresa dell'attività lavorativa”;
− di essere stata a causa della descritta condizione costretta ad assentarsi dal lavoro e ad assumere psicofarmaci;
− che il proprio stato di salute era stato ulteriormente certificato dalla relazione psichiatrica redatta dal Dott. del 28.05.2020, che Persona_9
aveva rilevato un “danno psichico con disturbo dell'adattamento con ansia e
umore depresso con menomazione di punteggio sicuramente non inferiore ai 25
punti”;
− che con comunicazione del 08.01.2018 il datore di lavoro aveva attribuito alla ricorrente, con decorrenza immediata, “il compito di collaborare nello
pagina 9 svolgimento delle procedure di acquisizione di beni e servizi per la sede di Napoli
dell' con l'assistente di amministrazione Sig. ”; CP_4 Parte_3
− che, in ragione di ciò, essa stessa si sarebbe dovuta occupare delle seguenti attività: “Verifiche e ricerche sul portale di AcquistinretePA in relazione
al fabbisogno;
Predisposizione delle determine a contrarre;
· Fasi istruttorie sul
portale di AcquistinretePA di ordini diretti, richieste di offerta etc.; Richiesta del
CIG/smartCIG sul portale dell'ANAC anche per la sede UT di Salerno;
Richiesta
del DURC sul portale dell'INAIL; Tenuta dei rapporti con i fornitori;
Verifica
amministrativa delle dichiarazioni sostitutive di certificazione/atto notorio
acquisite”;
− che le predette mansioni le erano state assegnate solo formalmente e di non essere mai stata adibita alle stesse, continuando a occuparsi esclusivamente dello smistamento della posta elettronica certificata e della comunicazione interfono delle uscite di servizio del personale tecnico presente in TO LE –
Darsena Minore, all'ufficio centrale di Banchina Riva di Ponente – TO di
LI;
− di avere indirizzato una e-mail il 15.01.2018 a a Persona_10
seguito della quale questi le aveva comunicato che “Appena possibile ci sentiamo
telefonicamente e procederemo per tappe. In questo periodo sono impegnato in
altre cose della segreteria e dopo ho la chiusura anno del consegnatario. ….. A
presto”;
− di avere con e-mail del 27.02.2018, indirizzata ancora una volta a comunicato di essere “a disposizione per la formazione Persona_10
necessaria allo svolgimento regolare delle attività assegnatemi”;
pagina 10 − che, nonostante ciò, la propria situazione lavorativa era rimasta immutata, continuando a svolgere, per poche ore al giorno, le medesima attività di smistamento della posta e le solite comunicazioni interfono, trascorrendo la maggior parte del tempo senza far nulla e inoperosa;
− di avere per tale ragione, con altra e-mail dell'11.09.2018, inviata a visto il lungo tempo trascorso, esposto di continuare “a Persona_10
rimanere in attesa di istruzioni per poter acquisire le conoscenze necessarie
riguardo le mansioni assegnatemi come da mail del 08.01.2018, peor. 47E1192,
dove mi si assegna il compito di collaboratore, sotto la Sua supervisione, nello
svolgimento delle procedure di acquisizione di beni e servizi per la sede di Napoli
e Salerno”, ma di non avere mai ricevuto riposta;
− di contestare anche l'ordine di servizio del 21.12.2018, inviatole subito dopo la propria stessa diffida del 26.10.2018, con cui era stata incaricata di digitalizzare le pratiche inerenti all'attività di vaccinazione U.T. di LI;
− che infatti il citato ordine di servizio non aveva a oggetto attività
riconducibili al profilo e all'inquadramento assegnatole contrattualmente, essendo quelle assegnate mansioni semplici, consistenti nella digitalizzazione di documentazione cartacea già presente in archivio;
− di non avere, peraltro, potuto svolgere la predetta attività per via della mancanza del programma informatico che sarebbe stato all'uopo necessario;
− che anche gli ordini di servizio del 08.07.2019 erano del tutto strumentali e di nessun contenuto, poiché aventi ad oggetto la elaborazione di due file
“Excel”, con copia e incolla dei dati sulla formazione inviati dai colleghi e sulla
pagina 11 loro attività, compiti che venivano da lei completamente evasi nella stessa giornata nel tempo di due/tre ore non più di una volta al mese.
2. Il si è costituito in giudizio, domandando Controparte_1
il rigetto delle domande proposte da Parte_1
In specie, esso ha rappresentato:
− che è dipendente del dal Parte_1 Controparte_1
28.11.2000 presso l'Ufficio di Sanità Marittima Aerea e di Frontiera Campania-
Sardegna, unità territoriale di LI, con la qualifica di Assistente
amministrativo, Area II, posizione economica F4;
− che la ricorrente aveva lavorato presso l'ufficio sito in Banchina Riva di
Ponente fino all'inizio del 2016 e che successivamente era stata assegnata all'altra sede, presso il TO LE, dove prestava servizio ancora nel 2020;
− che l'assegnazione a un'altra sede con la conseguente attribuzione di mansioni in parte diverse da quelle svolte in precedenza costituirebbe, secondo la ricorrente, un illecito datoriale dal quale sarebbero scaturiti ingenti danni,
patrimoniali e non patrimoniali, a suo carico;
− che, a dire il vero, lo ius variandi era stato esercitato legittimamente e nel rispetto dei limiti del potere datoriale, avendo sempre svolto funzioni Pt_1
perfettamente confacenti all'inquadramento contrattuale nell'Area funzionale II;
− che le mansioni svolte dalla ricorrente nel corso della carriera lavorativa non erano mai state particolarmente complesse, avendo ella sempre svolto attività
di segreteria, ricezione e invio della corrispondenza, raccolta e riordino di dati,
servizio di accoglienza al pubblico;
pagina 12 − che, per un limitato periodo, erano state assegnate a anche le Pt_1
attività di verifica della gestione contabile sul sistema informativo NSIS e l'incarico di responsabile del controllo delle partite contabili in entrata, conferitole con ordine di servizio prot. 2673E199 del 01.03.2004, ma che, tuttavia, i suddetti incarichi le erano stati revocati nell'anno 2012 (rispettivamente, con nota prot.
185 del 13.04.2012 e nota del 01.10.2012), anche per effetto dell'informatizzazione di numerosi processi di lavoro, in seguito all'implementazione del “Nuovo sistema informativo sanitario” (NSIS);
− che, quindi, già 4 anni prima dell'assegnazione alla sede di TO LE,
aveva cessato di svolgere l'incarico di responsabile del controllo delle Pt_1
partite contabili in entrata precedentemente conferitole;
− che dal 2012 la ricorrente era stata principalmente adibita ai servizi connessi all'accettazione, al protocollo, alla gestione della posta elettronica certificata istituzionale dell'Ufficio, alla ricezione e smistamento del traffico telefonico e, sul presupposto della sussistenza di uno sportello accettazione utenti,
all'attività di segreteria necessaria;
− che la situazione descritta era rimasta immutata anche dopo l'assegnazione di alla sede di TO LE, presso cui aveva continuato a Pt_1
essere adibita alle medesime funzioni cui era adibita presso la sede di Banchina
Riva di Ponente, svolgendo i compiti di gestione della posta elettronica istituzionale e della posta elettronica certificata, nonché di gestione delle comunicazioni telefoniche tra le due sedi di servizio;
− che le uniche mansioni che la ricorrente non aveva svolto dopo il passaggio alla nuova sede riguardano le attività di sportello per il pubblico:
pagina 13 l'ufficio di TO LE infatti non dispone di un ambulatorio e di conseguenza di un servizio di accettazione utenti;
− che la reale affluenza di utenti presso la sede di Riva di Ponente è
costituita in media 2,5 utenti al giorno, le cui pratiche richiedono una lavorazione di non più di qualche minuto;
− che, ciò posto, le attività assegnate a dopo lo spostamento presso Pt_1
la nuova sede erano state la creazione e l'aggiornamento del database
“formazione del personale” e della gestione e cura della raccolta dati trimestrale ai fini del monitoraggio dei centri di costo (MCC), l'attività di gestione della casella di posta elettronica sia ordinaria che certificata, lo svolgimento delle procedure stabilite in caso di ricezione delle comunicazioni di uscita per servizio, la gestione delle telefonate in ingresso al centralino di Riva di Ponente presso la sede di TO
LE, la gestione della casella di posta elettronica sia ordinaria che certificata mediante inoltro delle e-mail ai soggetti competenti all'eventuale stampa e protocollazione, la gestione delle telefonate in ingresso al centralino di TO
LE, la comunicazione alla sede di Riva di Ponente dei dati relativi alle uscite per servizio fornite dal personale interessato;
− che le suddette attività, se raffrontate con la declaratoria prevista nel
CCNL di riferimento, sono senza dubbio alcuno riconducibili al profilo professionale di appartenenza di e si pongono in rapporto di equivalenza Pt_1
formale rispetto alle funzioni svolte prima del 2016;
− che, in merito alle attività connesse alla gestione delle partite contabili in entrata precedentemente svolte dalla ricorrente, aveva cessato di svolgere Pt_1
pagina 14 tali compiti già nel 2012 e quindi, diversamente da quanto dalla stessa asserito,
ben prima del suo spostamento alla sede di TO LE;
− che, nel periodo di vigenza dell'incarico della ricorrente, la Direzione era stata costretta a nominare ulteriore personale, al fine di poter assicurare il regolare adempimento delle attività, a causa della prolungata assenza per malattia della ricorrente;
− che la dipendente, nel periodo compreso dal 2010 al 2020 era stata assente per malattia per 633 giorni, di cui 224 soltanto negli anni 2010-2011 e con una media, nell'arco dei dodici anni, di circa 53 giorni all'anno;
− che, alla luce di questi fatti, la Direzione era stata costretta a intervenire con le necessarie modifiche organizzative sulla distribuzione dei carichi di lavoro,
al fine di evitare il rallentamento o l'interruzione del regolare svolgimento dell'attività istituzionale in questione;
− che la gestione delle partite contabili in entrata sul c/c postale intestato all'Ufficio costituisce un'attività assai delicata, regolamentata da stringenti disposizioni in materia di contabilità di Stato, il cui controllo e vigilanza è posto in capo alla e alla Corte dei Conti;
Controparte_5
− che la Difesa della ricorrente, nel riportare il testo dell'art. 2103 c.c., ha impropriamente fatto riferimento alla versione antecedente all'ultima modifica normativa, operata con d.lgs. 81 del 15.06.2015, che, per onore del vero, all'art. 3
oltre ad altre modifiche, in particolare, sostituisce la frase “mansioni equivalenti
alle ultime effettivamente svolte” con “mansioni riconducibili allo stesso livello e
categoria legale di inquadramento delle ultime effettivamente svolte”;
pagina 15 − che le funzioni svolte da presso il TO LE appaiono Pt_1
pienamente rispondenti al profilo professionale di appartenenza e, rispetto alle funzioni svolte prima del 2016, si pongono in rapporto di equivalenza formale;
− che tale corrispondenza era stata evidenziata anche dal Giudice della fase cautelare;
− che, quanto all'asserita illegittimità del trasferimento della lavoratrice ricorrente presso la sede di TO LE, giova premettere che l'Ufficio
territoriale di LI si articola in due sedi operative: una nel porto di LI –
Molo Riva Banchina di Ponente – di circa 166 mq;
l'altra nel TO LE di
LI distante circa 3 km dalla sede di Banchina Riva di Ponente, con una superficie di circa 211 mq;
− che, in occasione di una riorganizzazione dell'Ufficio, l' CP_6
con nota prot. 420/2016 del 15.02.2016, aveva assegnato alla
[...] Pt_1
sede di TO LE, anche nell'ottica di una distribuzione equilibrata ed efficiente delle figure amministrative nelle due sedi, nel rispetto dell'art. 30, d.lgs.
30.03.2001, n. 165;
− che, in ogni caso, con riferimento alle condizioni della sede di TO
LE di LI, nel medesimo immobile sono presenti anche altre sedi istituzionali, quali ad esempio la Guardia di Finanza, la Squadra Mare della
Polizia di Stato, i Carabinieri, il Corpo Forestale di Vigilanza Ambientale e il
Gruppo Barcaioli;
− che, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, tale sede non è
affatto angusta e isolata: gli spazi sono tali da consentire la compresenza di diversi uffici, verosimilmente frequentati dai relativi dipendenti;
pagina 16 − che, rispetto alla sede di Banchina Riva di Ponente, la sede di TO
LE gode anche di una luminosità naturale maggiore e di un panorama gradevole e che, anche per quanto riguarda le stanze, non pare potersi rilevare alcun particolare elemento di disagio, considerato che sono di dimensioni anche maggiori rispetto alle stanze della sede di Banchina Riva di Ponente e che, nello specifico, la stanza di è luminosa, climatizzata, ben arredata e senz'altro Pt_1
confortevole;
− che, oltre a ciò, la lavoratrice ricorrente non è l'unica dipendente di esso stesso presso la sede di TO LE e che anche altro personale CP_1
dipendente si trova nella medesima sede senza avere mai lamentato alcunché alla
Direzione, al Medico Competente ovvero al Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
− che, con nota del 18.02.2016, la Direzione aveva emanato le determinazioni conseguenti la riorganizzazione indicando dettagliatamente la variazione dei compiti assegnati a , così come ad altro personale in Pt_1
indirizzo, con l'intento di rendere i servizi di sportello, accettazione, protocollo e gestione della casella di posta elettronica “maggiormente rispondenti alle esigenze
di benessere e praticità degli operatori addetti e ad una adeguata fruibilità da
parte dell'utenza”;
− che, da allora, alla ricorrente erano stati assegnati i seguenti compiti: “a)
attività di gestione della casella di posta elettronica sia ordinaria che certificata;
le procedure stabilite in caso di ricezione delle comunicazioni di uscita per
servizio; la gestione delle telefonate in ingresso al centralino di Riva di Ponente;
b) presso la sede di TO LE: potrà continuare a svolgere l'attività di
pagina 17 gestione della casella di posta elettronica sia ordinaria che certificata mediante
inoltro delle e-mail ai soggetti competenti che provvederanno all'eventuale
stampa e protocollazione;
gestirà le telefonate in ingresso al centralino di TO
LE; utilizzando le ormai consolidate procedure per l'acquisizione
dell'autorizzazione da parte del direttore UT, curerà la comunicazione alla sede
di Riva di Ponente dei dati relativi alle uscite per servizio che le verranno forniti
dal personale interessato”;
− che, oltre a ciò, la decisione di assegnare la ricorrente alla sede di TO
LE era originato non solo dalle esigenze organizzative dell'Amministrazione
stessa, ma anche dalle esigenze manifestate dalla lavoratrice;
− che, in particolare, quando aveva svolto il proprio servizio Pt_1
presso la sede di Banchina Riva di Ponente, costei aveva espresso la necessità di disporre di spazi operativi più ampi ed elementi di arredo più comodi rispetto a quelli ivi presenti;
− che, invero, l'assegnazione della ricorrente alla sede di TO LE era pure avvenuta a seguito e in ragione anche di un suo infortunio sul lavoro, subito in data 09.11.2015, durante l'attività di accettazione di un utente nella sede Molo
Riva Banchina di Ponente;
− che da allora aveva manifestato un chiaro malcontento in Pt_1
relazione agli spazi in cui si trovava a operare, descrivendoli come angusti e malagevoli, dichiarazione che risulta anche dall'anamnesi della sua cartella sanitaria;
− che a seguito della segnalazione della ricorrente, inoltre, il Sindacato
USB Pubblico Impiego, il 09.02.2016, aveva rilevato “numerose criticità e lacune
pagina 18 nella prevenzione e attuazione del piano di sicurezza”, attribuendo agli ambienti ristretti e alla dislocazione degli arredi la causa dell'evento dannoso;
− che tale trasferimento era stato presentato a come provvisorio, in Pt_1
attesa di una riorganizzazione della vecchia postazione ma che, tuttavia, con il passare del tempo, l'Amministrazione aveva maturato la scelta di mantenere tale distribuzione della forza lavoro tra le due sedi, in considerazione delle esigenze di ottimizzazione prima evidenziate;
− che, per quanto concerne l'inoperosità cui sarebbe stata costretta Pt_1
dal 2016 in poi, ferma l'infondatezza di ciò, i compiti svolti dalla ricorrente erano sempre stati i medesimi dal 2012, svolti dalla ricorrente non in via esclusiva ma unitamente ad altre unità lavorative, sicché il carico di lavoro era stato ripartito fra più persone;
− che il trasferimento presso la sede di TO LE non si era affatto tradotto in una costrizione all'inoperosità di e che, in particolare, le Pt_1
attività che vengono in essere nel corso della giornata lavorativa, in quanto riferite al flusso della casella di posta elettronica certificata, della casella di posta elettronica istituzionale, del flusso delle telefonate in ingresso, nonché dell'attività
esterna resa dal personale tecnico in servizio presso la sede di TO LE, non sono né prevedibili, né quantificabili nell'arco della giornata lavorativa ed è
impensabile che mantengano una intensità elevata tutti i giorni per tutto il giorno,
con il conseguente normale alternarsi di fasi di maggiore intensità e fasi di minore intensità;
− che l' all'epoca del ricorso disponeva di un totale di Controparte_6
pagina 19 pratiche lavorabili e che, in particolare, all'U.T. di LI sono assegnate 16
unità, di cui solo 3 con professionalità amministrativa (2 appartenenti alla terza area funzionale e una, , appartenente all'area II); Pt_1
− che è vero che erano stati assegnati alla ricorrente compiti di collaborazione nello svolgimento delle procedure di acquisizione di beni e servizi per la sede di Napoli dell' (nota prot. 47E1192 dell' 8.01.2018), ma CP_4
che detta attività non aveva preso avvio esclusivamente perché in un momento successivo il dipendente di Napoli con cui avrebbe dovuto collaborare Pt_1
era stato adibito a funzioni diverse;
− che, dopo il dicembre del 2018, alla ricorrente era pure stato affidato il compito di provvedere alla digitalizzazione delle pratiche relative alle vaccinazioni della U.T. di LI (nota prot. 3500/AA/2018 del 21.12.2018), in quanto persona di maggior esperienza nel settore amministrativo, per realizzare e coordinare l'attività in questione, anche avvalendosi dell'ausilio di altri due unità
di personale;
− che, tuttavia, era pervenuta a essa stessa Amministrazione una nota con cui l'Avvocato difensore della dipendente aveva definito tale ordine di servizio come “strumentale e privo di contenuto” (nota prot. 539/AA/2019 del
15.02.2019);
− che, ancora, al fine di contestare una costrizione all'inoperosità della dipendente da parte dell'amministrazione, può farsi riferimento anche agli ordini di servizio emessi nei confronti di per la creazione e l'aggiornamento del Pt_1
database “formazione del personale” e per la gestione e la cura della raccolta dati
pagina 20 trimestrale ai fini del monitoraggio dei centri di costo – MCC (note prot.
1785/AA/2019 e 1786/AA/2019 dell'08.07.2019);
− che il , nel tentativo di superare l'asserita condizione di CP_1
inoperosità della dipendente, soprattutto a seguito dell'ordinanza cautelare citata,
che sul punto era risultata favorevole alla ricorrente ex art. 700 c.p.c., fermo restando che la mole di attività svolta da era sempre stata dettata dal Pt_1
lavoro disponibile e non dalla decisione di costringerla alla inoperosità, aveva individuato alcune attività cui la ricorrente potesse partecipare a collaborare, al fine di impiegarla maggiormente;
− che, comunque, anche in questa occasione si era manifestato un atteggiamento ostile da parte della ricorrente, come emerso documentalmente anche in occasione della relazione lavorativa con la Dott.ssa funzionario Per_11
giuridico di amministrazione presso la U.T. di LI – sede di Banchina Riva di
Ponente, con cui la ricorrente avrebbe dovuto collaborare.
3. La causa è stata istruita con produzioni documentali, prova per interrogatorio formale e per testi ed è stata tenuta a decisione sulle istanze formulate.
4. Preliminarmente, devono essere confermati tutti i provvedimenti istruttori assunti nel presente giudizio, compreso il rigetto dell'istanza di acquisizione di documenti concernenti l'attendibilità della teste poiché Persona_5
irrilevante ai fini del decidere, avendo, comunque, la teste dichiarato che non fossero mai state negate le ferie alla ricorrente, unico aspetto determinante, al di là
di chi autorizzasse le relative istanze avanzate da Parte_1
5. Le domande proposte da sono infondate e devono essere Parte_1
rigettate.
pagina 21 La parte ricorrente, sul presupposto della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato con l'Ente, nei termini precisati nel ricorso, con contratto a tempo indeterminato e pieno, ha domandato di essere nuovamente adibita allo svolgimento dell'attività lavorativa presso la sede e presso gli uffici dell'Ente
ubicati a LI, nella via Roma, nonché il risarcimento del danno patito in ragione delle condizioni di lavoro descritte in ricorso, dell'illecito e/o illegittimo trasferimento e del demansionamento lamentato.
È, quindi, onere di provare la sussistenza di tale rapporto e il suo Parte_1
svolgimento nei termini e con le modalità allegati nel ricorso introduttivo, il demansionamento lamentato, l'illegittimità del trasferimento e il danno patito.
Deve osservarsi, anzitutto, come sia provato documentalmente che l'odierna ricorrente lavori alle dipendenze del dal Controparte_1
novembre 2000 in virtù di contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, con inquadramento nell'area II F4, posizione economica B3, CCNL di settore,
operativa presso l'U.S.M.A.F - Ufficio di Sanità Marittima ed Aerea di LI,
con la qualifica di Assistente del settore amministrativo (docc. nn. 1 - 2, prodotti col ricorso).
È, ancora, in atti, che era stata nominata dall'Ente con Parte_1
provvedimento prot. 02800E18 del 02.03.2004 quale “responsabile del controllo
sulle partite contabili in entrata” (doc. n. 5, prodotto col ricorso).
È di evidenza documentale, altresì, che il predetto incarico di responsabile del controllo sulle partite contabili fosse stato revocato a dall'Ente Parte_1
resistente con determinazione – mai contestata dalla ricorrente – prot. 185 del
13.04.2012 (doc. n. 2, prodotto con la memoria di costituzione).
pagina 22 Ancora, è in atti che la ricorrente era stata privata dell'incarico contabile NSIS sin dal 01.10.2012 (doc. n. 3, prodotto con la memoria di costituzione) e che costei era stata assegnata alla sede denominata TO LE, sita in LI, con provvedimento prot. 420 del 15.02.2016 (doc. n. 8, prodotto con la memoria di costituzione).
Infine, all'udienza del 30.06.2022, la Difesa di parte ricorrente ha rappresentato che è stata assegnata, nelle more del giudizio, agli uffici dell' Parte_1 Pt_2
siti in LI, via Roma, come richiesto in ricorso, in data successiva alla prima udienza del 06.07.2021.
Quanto alle effettive mansioni osservate dalla ricorrente e alle asserite condotte discriminatorie lamentate da dalle plurime testimonianze Parte_1
acquisite nel giudizio, sufficientemente coerenti tra di loro, poiché rese da soggetti disinteressati alle sorti della causa e che avevano lavorato alle dipendenze dell' resistente nelle sedi indicate all'epoca dei fatti per cui è causa, non è Pt_2
risultato provato che la ricorrente avesse disimpegnato mansioni inferiori qualitativamente a quelle dell'inquadramento di appartenenza e inferiori quantitativamente rispetto a quelle osservate nella sede di originaria assegnazione,
né che gli uffici del TO LE presentassero i caratteri di criticità descritti dalla stessa ricorrente e nemmeno che fosse stata posta in essere una complessiva condotta persecutoria da parte dell'Ente in suo danno.
Anzitutto, la ricorrente sentita in sede d'interrogatorio formale Parte_1
(udienza del 11.05.2023), ha riconosciuto essere vero che nel periodo in cui aveva lavorato al TO LE: “lavoravano 4/5 persone, [...] 3 persone erano tecnici e
non lavoravano in ufficio ma esternamente. Io ero sola in ufficio.
pagina 23 Successivamente forse l'ultimo anno in cui ho lavorato al TO LE sono
arrivati due archivisti e ”. Tes_1 Testimone_2
Passando poi all'esame delle dichiarazioni del teste di parte ricorrente
[...]
udienza dell'11.05.2023), ex dipendente del Tes_3 Controparte_1
collega della ricorrente dal 1990 al 2012, questi ha rammentato che
[...]
aveva osservato le seguenti mansioni negli uffici di via Roma: Pt_1
responsabile delle partite contabili in entrata per la sede di LI, prenotazione delle visite mediche o delle vaccinazioni, preparazione della modulistica destinata agli utenti, informatizzazione delle visite mediche e vaccinazioni su sistema ufficiale NSIS, fascicolazione e archiviazione delle pratiche cartacee degli utenti,
gestione dello sportello relazioni con il pubblico, assegnazione protocollo pratiche utenti, stampa e protocollo delle circolari interne e della modulistica anagrafica per gli utenti, compilazione cartacea dei tesserini che attestano l'avvenuta vaccinazione, relazione trimestrale delle operazioni svolte e consegna delle statistiche delle attività effettuate, registrazione su registro interno delle uscite di servizio dei tecnici presenti al TO LE, accertamento importo entrate,
relative alle prestazioni rese alle richiesta dagli utenti affluite sul cc postale vincolato, verifica gestione contabile sul Sistema Informatico NSIS, redazione dei conti amministrativi bimestrali da inviare alla , redazione dei Controparte_7
registri delle entrate, redazione del conto giudiziale annuale, compilazione del registro riepilogativo annuale, compilazione del Registro Somme sospese, verifica interessi maturati sul cc postale vincolato, identificazione dei capi di entrata con relativi capitoli per le somme da versare nelle casse del Tesoro, predisposizione del postagiro (modello CH20) per versamento dei tributi dell'Unità Territoriale di
LI, che veniva poi firmato dal datore di lavoro, archiviazione di tutti gli atti
pagina 24 relativi alla procedura e verifica e smistamento posta elettronica istituzionale e della posta certificata e stampa di documenti in base al settore tecnico di riferimento.
Ha precisato poi il teste di non essere stato assegnato alle stesse Tes_3
mansioni della ricorrente, bensì di essere stato un tecnico, spesso fuori dagli uffici di via Roma durante la giornata lavorativa, ma di avere visto svolgere le Pt_1
sopraelencate mansioni negli anni specificati insieme a una collega.
Ha, inoltre, dichiarato il teste che la ricorrente odierna “interagiva Tes_3
con i colleghi indicati nel capo 4 [ Persona_4 Persona_5
e ndr.], Persona_6 Persona_2 Persona_7 Persona_8
tranne che con la signora che all'epoca (2010) lavorava nel Persona_3
TO LE”.
Tuttavia, sentito a prova contraria, il teste a dichiarato di non avere Tes_3
capito la prima domanda rivoltagli dal Giudice e ha rettificato la propria precedente dichiarazione, assumendo di essere stato assegnato al TO LE in realtà sin dal 2000, ma di avere comunque “frequentato gli uffici di via Roma fino
al momento in cui sono andato in pensione, nel 2012”.
Ha, infine, ricordato il teste che il servizio di accoglienza al Tes_3
pubblico allo sportello accettazione presso la sede di Banchina Riva di Ponente
(via Roma) ha una affluenza giornaliera media di 2,5 utenti, le cui pratiche richiedono una lavorazione di non più di qualche minuto ciascuna e che al servizio nominato erano assegnate, oltre a , anche le signore e Pt_1 Persona_12
la figlia, tale signora Per_2
Ancora, la teste dipendente della Testimone_4 Controparte_1
in qualità di dirigente medico assegnato all' unità
[...] CP_4
pagina 25 territoriale di LI all'epoca dei fatti per cui è causa, sentita nell'udienza del
29.09.2023, ha dichiarato di avere lavorato sia nella sede di Banchina Riva di
Ponente (via Roma), sia in quella di TO LE e di avere visto la ricorrente svolgere le seguenti mansioni fino all'anno 2016: attività di segreteria, Pt_1
ricezione e invio della corrispondenza, raccolta e riordino di dati, servizio di accoglienza al pubblico.
Ha precisato, altresì, la teste di avere visto la lavoratrice ricorrente Tes_4
svolgere dal 2004 al 2012 le mansioni di “responsabile della gestione delle partite
contabili in entrata” e che il servizio di accoglienza al pubblico allo sportello accettazione presso la sede di Banchina Riva di Ponente ha una affluenza giornaliera media di 2,5 utenti, le cui pratiche richiedono una lavorazione di non più di qualche minuto ciascuna, che per effetto dell'informatizzazione di numerosi processi di lavoro, in seguito all'implementazione del “Nuovo sistema informativo
sanitario”, era stata soppressa la figura del responsabile delle partite contabili in entrata e la relativa competenza passava in capo alla figura del contabile NSIS,
che, nel periodo in cui il servizio di controllo delle partite contabili in entrata era stato affidato a , erano progressivamente emerse talune criticità Pt_1
nell'espletamento di tali attività, dovute tra l'altro alle numerose assenze della dipendente, e, ancora, che, in ragione delle suddette criticità, nel mese di Pt_1
marzo 2012 aveva ricevuto il compito di istruire la propria collaboratrice,
, sulle attività relative al controllo delle partite contabili in Persona_3
entrata e, infine, che nell'aprile 2012, la ricorrente aveva cessato di svolgere tale incarico.
Quanto alle mansioni osservate da presso il TO LE, la teste Parte_1
ha ricordato che la ricorrente aveva svolto le seguenti attività Tes_4
pagina 26 lavorative: la gestione della casella di posta elettronica sia ordinaria che certificata mediante inoltro delle e-mail ai soggetti competenti che avrebbero provveduto all'eventuale stampa e protocollazione, ma anche la gestione delle telefonate in ingresso al centralino di TO LE e la comunicazione alla sede di Riva di
Ponente dei dati relativi alle uscite per servizio fornite dal personale interessato,
utilizzando le consolidate procedure per l'acquisizione dell'autorizzazione da parte del direttore U.T.
Ha, pure, dichiarato la teste che nel 2018 erano stati assegnati a Tes_4
compiti di collaborazione nello svolgimento delle procedure di Pt_1
acquisizione di beni e servizi per la sede di Napoli dell' ma che la CP_4
descritta attività non aveva mai preso avvio esclusivamente perché il dipendente di Napoli con cui la avrebbe dovuto collaborare era stato adibito a Pt_1
funzioni diverse.
La teste a, inoltre, affermato essere vero che nel mese di luglio 2019 Tes_4
erano stati assegnati a gli ulteriori compiti relativi alla creazione e Pt_1
all'aggiornamento del database “formazione del personale” e alla creazione e cura della raccolta dati trimestrale ai fini del “monitoraggio dei centri di costo”, ma di non ricordare che la ricorrente stessa avesse opposto un netto rifiuto allo svolgimento dei compiti che le venivano assegnati e, in particolare, “con me
personalmente [ ndr.] non ha mai rifiutato di svolgere le Parte_1
prestazioni richieste”.
Ancora, la teste a rammentato di avere visto la lavoratrice Tes_4 Pt_1
nella sede di via Roma occuparsi della gestione della posta ordinaria e certificata,
attività svolta dalla ricorrente insieme ad altre due non meglio definite “unità” e
pagina 27 poi con una sola di esse, mentre dal 2014 al 2015 di averla vista occuparsi da sola del servizio di ricezione ambulatoriale dei pazienti.
Ha, inoltre, affermato vero la teste he, presso la sede di TO LE, Tes_4
operano altri Uffici istituzionali quali, ad esempio, la Guardia di Finanza, la
Squadra Mare della Polizia di Stato, Carabinieri, Corpo Forestale di Vigilanza
Ambientale e Gruppo Barcaioli, che, presso la sede di TO LE, all'epoca della testimonianza lavoravano sei “unità di personale”, oltre a , e che Pt_1
l'ufficio di TO LE non dispone di un ambulatorio e di conseguenza di un servizio di accettazione utenti.
La medesima teste ha rammentato, altresì, che, a seguito dell'infortunio nel gennaio 2016, si era lamentata con l'Amministrazione in merito alla sua Pt_1
postazione di lavoro e che nel febbraio 2016 le organizzazioni sindacali avevano rappresentato l'esigenza di adottare misure appropriate per garantire la sicurezza e la salute dei luoghi di lavoro, anche in relazione a una ottimale distribuzione del personale negli spazi disponibili.
La teste ha, poi, proseguito evidenziando che, nel processo di Tes_4
riorganizzazione dell' di LI, avviato nel febbraio 2016, era CP_4
emersa l'esigenza di garantire in ogni sede la presenza di almeno una unità di personale con profilo amministrativo e che la decisione di assegnare Pt_1
presso la sede di TO LE rispondeva sia all'esigenza organizzativa,
perseguita dall'Amministrazione, di assicurare al personale spazi maggiori, sia alle rimostranze della dipendente e delle organizzazioni sindacali in merito alla postazione di lavoro presso la sede di Banchina Riva di Ponente;
ha dichiarato,
ancora, che presso la sede di TO LE le stanze, tra cui quella assegnata alla ricorrente, sono luminose, spaziose e di dimensioni maggiori rispetto alla sede di
pagina 28 Banchina Riva di Ponente, che i compiti assegnati al personale consistono in attività non prevedibili, che vengono in essere nel corso della giornata lavorativa in quanto riferite al flusso della casella di posta elettronica certificata, della casella di posta elettronica istituzionale, del flusso delle telefonate in ingresso, nonché
dell'attività esterna resa dal personale tecnico in servizio presso la sede di TO
LE, che la mole di lavoro giornaliera gravante sul singolo dipendente si intensifica in occasione delle assenze per ferie, malattia o altro titolo delle figure coinvolte nell'attività in questione, che, infine, a erano stati sempre Pt_1
concessi i giorni di ferie e di permessi richiesti dalla stessa senza che la dirigenza o altro personale afferente al settore del personale intendesse porre in essere in suo danno manovre di ostruzionismo, marginalizzazione e boicottaggio e che non era mai stata prevista alcuna rotazione tra il personale in servizio presso le due sedi dell'ufficio di LI, anche a causa delle difficoltà logistiche legate allo spostamento dei fascicoli e delle postazioni informatiche.
La teste sentita a prova contraria sui capi di prova dedotti in ricorso, Tes_4
ha puntualizzato che l'odierna ricorrente aveva svolto le mansioni di responsabile delle partite contabili in entrata per la sede di LI e di verifica gestione contabile sul Sistema Informatico NSIS fino al 2012 e che la stessa aveva Pt_1
svolto fino al 2016 le attività lavorative specificate nel capitolo di prova.
Sempre la teste a aggiunto, poi, che allorquando era Tes_4 Parte_1
operativa negli uffici di via Roma, aveva interagito con altri colleghi, quali i suoi superiori ma anche con le altre dipendenti Persona_4 Persona_5
, e Persona_6 Persona_2 Persona_7 Persona_8
. Persona_3
pagina 29 Quanto al periodo in cui era stata assegnata alla sede di TO LE, la Pt_1
teste a segnatamente negato che la odierna ricorrente, in seguito al Tes_4
suo trasferimento al TO LE, si fosse occupata unicamente e in via esclusiva dello smistamento della posta istituzionale elettronica e della posta certificata, che peraltro veniva e continua a essere inviata ai diretti destinatari senza necessità del preventivo smistamento, ma ha ricordato, anzi, che la ricorrente “si occupava
trimestralmente della raccolta e della trasmissione dati relativi al monitoraggio
dei centri di costo per UT di LI. La ricorrente una volta al mese teneva e
aggiornava il database relativo alla formazione del personale dell'UT di LI
e aveva il compito di coordinare altre due unità di personale per la
digitalizzazione delle pratiche documentali relative alle vaccinazioni contro la
febbre gialla. Preciso che le due unità coordinate dalla ricorrente sono arrivate a
fine 2019 si trattava di e . e Tes_1 Testimone_2 Tes_1 Tes_2
ausiliari dei servizi, ricercavano i fascicoli cartacei e digitalizzavano. La Pt_1
verificava se e svolgevano tali mansioni, avendo la mansione di Tes_1 Tes_2
assistente di amministrazione”.
Nel prosieguo della prova contraria, la teste ha affermato vero che Tes_4
si era occupata, all'epoca in cui era stata assegnata al TO Parte_1
LE, anche della comunicazione via interfono delle uscite di servizio del personale tecnico presente in TO LE – Darsena Minore, all'ufficio centrale di Banchina Riva di Ponente – TO di LI.
La teste a poi confermato che la ricorrente, dal 2016, presso il TO Tes_4
LE di LI, lavorava al massimo per due ore al giorno e che le sue attività
si riducevano anche a solo mezz'ora o un'ora di lavoro ma ha puntualizzato che
“poteva capitare in ragione dell'attività da svolgere”.
pagina 30 Sempre nella stessa udienza del 28.09.2023, la teste a riconosciuto la Tes_4
sede dell'ufficio di nel documento fotografico mostratole (doc. n. 8, Pt_1
prodotto col ricorso), ma ha negato che questo versasse nelle condizioni di isolamento e desolazione sostenute dalla ricorrente.
Ha, oltre a ciò, relativamente agli uffici del TO LE, rammentato la teste he non c'è alcun luogo di ristoro vicino alla sede ma di non sapere se Tes_4
pranzasse o meno e che “nell'edificio oltre alla nel 2016 Pt_1 Pt_1
c'erano altre tre unità. Preciso che ogni unità aveva la stanza singolo sullo stesso
piano. Ricordo che le altre unità facevano parte del settore tecnico e ricordo
anche i nomi: , e Il personale tecnico Per_13 Tes_5 Tes_6
oltre che lavorare in ufficio lavorava esternamente e poteva assentarsi dall'ufficio
anche per due ore giornaliere, ma non tutti i giorni e non tutti assieme. Sono a
conoscenza di queste circostanze in quanto ero e sono io ad autorizzare le uscite
di tutto il personale nei porti e nell'aeroporto. Preciso che il personale tecnico si
spostava sino a Oristano, le uscite a Oristano erano meno di una volta al mese”.
La teste di parte ricorrente (udienza del 28.09.2023), assistente Persona_8
tecnico di prevenzione e sanità, dipendente del resistente, ha CP_1
dichiarato di conoscere perché “siamo colleghe dal 2000 (anno in Parte_1
cui ho iniziato il mio rapporto di lavoro col ministero” e fornendo dichiarazioni coerenti con quelle degli altri testi circa le mansioni svolte prima del 2016 dalla ricorrente, ha aggiunto taluno elemento ulteriore in relazione alle circostanze in cui si era trovata a lavorare una volta assegnata al TO LE: Parte_1
“Quando la ricorrente lavorava al TO LE vi erano nell'ufficio altre 5
unità: , , e Erano tutti Tes_5 Per_13 Tes_6 Tes_1 Tes_2
tecnici tranne e arrivati forse nel 2018/2019. I tecnici lavoravano Tes_1 Tes_2
pagina 31 sia in ufficio che fuori, andavano a ispezionare le navi al porto di LI e al
porto di Oristano. I tecnici potevano uscire anche tutti insieme con diverse
destinazioni e diverse navi da controllare. Preciso che i tecnici stavano anche
all'aeroporto di LI [...] anche a Villasimius e a Costa Rei. Preciso che come
ufficio gestiamo anche il porto di Arbatax di cui generalmente si occupa la
collega è capitato che in assenza della si siano Persona_7 Per_7
occupati del porto di Arbatax i tecnici del TO LE”.
Quanto alla possibilità per la ricorrente di recarsi al di fuori della sede di TO
Perso LE per la pausa per il pranzo, la teste a dichiarato che “non c'è luogo di
ristoro vicino, preciso che i colleghi si recano in un Iper Pan in viale la Playa
sposandosi con l'automobile”.
Perso Sentita sui capi di prova contraria, la teste a negato, senz'altro specificare,
contrariamente a quanto sostenuto dalla teste (v. infra), dirigente Tes_4
medico dell' che il servizio di accoglienza al pubblico allo sportello Pt_2
accettazione presso la sede di Banchina Riva di Ponente ha una affluenza giornaliera media di 2,5 utenti, le cui pratiche richiedono una lavorazione di non più di qualche minuto ciascuna.
Perso Ha, ancora, aggiunto la teste he effettivamente erano emerse, nel periodo in cui il servizio di controllo delle partite contabili in entrata era affidato alla lavoratrice , talune criticità nell'espletamento di tali attività, dovute, tra Pt_1
l'altro, alle numerose assenze della stessa ricorrente.
Quanto alle mansioni osservate dall'odierna ricorrente presso la sede di TO
Perso LE, la teste a riconosciuto vero che costei avesse svolto le mansioni di
“gestione della casella di posta elettronica sia ordinaria che certificata mediante
inoltro delle e-mail ai soggetti competenti che provvederanno all'eventuale
pagina 32 stampa e protocollazione;
la gestione delle telefonate in ingresso al centralino di
TO LE;
la comunicazione alla sede di Riva di Ponente dei dati relativi alle
uscite per servizio fornite dal personale interessato, utilizzando le consolidate
procedure per l'acquisizione dell'autorizzazione da parte del direttore UT e che
nel mese di luglio 2019 venivano assegnati alla sig.ra gli ulteriori compiti Pt_1
relativi alla creazione e aggiornamento del database “formazione del personale”
e alla creazione e cura della raccolta dati trimestrale ai fini del “monitoraggio
dei centri di costo”.
La teste di parte resistente sentita nell'udienza del 18.04.2024, Persona_2
anch'ella dipendente del , addetta alla gestione Controparte_1
del personale per quanto riguarda le presenze, le assenze, i permessi e le ferie,
collega della ricorrente presso la sede di Banchina Riva di Ponente, in via Roma,
ha reso dichiarazioni in misura coerente con quanto dichiarato dalla teste
(v. supra) e ha specificato che erano stati sempre concessi alla Tes_4
ricorrente i giorni di ferie e di permessi richiesti, senza che costei mai avesse subito manovre di ostruzionismo, marginalizzazione e boicottaggio da parte della dirigenza o di altro personale afferente al settore del personale, giacché ella stessa teste si occupa “della gestione del personale e collaboro con il funzionario
amministrativo ” e che non è prevista alcuna rotazione tra il Persona_5
personale in servizio presso le due sedi dell'ufficio di LI, anche a causa delle difficoltà logistiche legate allo spostamento dei fascicoli e delle postazioni informatiche.
Ancora, la teste di parte ricorrente tecnico della prevenzione Tes_5
dipendente del resistente, ha dichiarato (udienza del 18.04.2024) di CP_1
conoscere le mansioni osservate da prima del 2016 poiché era Parte_1
pagina 33 solita recarsi, in media una volta al giorno, nell'ufficio di via Roma, ove lavorava la ricorrente.
Ha precisato, ancora, la teste di avere, prima del 2016, collaborato Tes_5
direttamente con per “pagamenti su certificazione da parte di Parte_1
utenti esterni;
pertanto, la ricorrente mi chiamava per chiedermi spiegazioni su
come collegare i pagamenti all'attività da me svolta, in quanto la ricorrente
svolgeva questo lavoro anche per tutti i tecnici che svolgevano le mie mansioni”.
Quanto alle funzioni formalmente assegnate a al TO LE con Parte_1
l'ordine di servizio del 08.01.2018, la teste ha dichiarato di non ricordare Tes_5
quali fossero ma di sapere che queste, in realtà, le erano state assegnate solo formalmente e di saperlo poiché riferitole dalla ricorrente stessa.
Sentita a prova contraria sui capi di prova dedotti nella memoria di costituzione, la teste ha dichiarato di sapere che le mansioni di al TO Tes_5 Parte_1
LE erano le stesse riferite dagli altri testi.
Infine, la teste ha reso dichiarazioni coerenti con quanto già dichiarato Tes_5
dagli altri testi, tenuto conto che lei stessa nel 2016, assieme ai colleghi Per_13
e lavorava nel TO LE, con la precisazione che, a suo
[...] Tes_6
dire, sebbene non tutte le stanze degli uffici del TO LE siano spaziose e luminose, esse sono comunque “uguali a quelle di via Roma”.
Ha, infine, dichiarato la teste di non essere a conoscenza di eventuali Tes_5
manovre di ostruzionismo, marginalizzazione e boicottaggio da parte della dirigenza o di altro personale afferente al settore del personale o di altri comportamenti ostili adottati nei confronti di , né ha potuto riferire di Pt_1
alcuna problematica o ostacolo anche per quanto attiene alla concessione di ferie e permessi nei confronti della collega.
pagina 34 Nella successiva udienza del 13.06.2024, è stata poi sentita teste Persona_5
di parte resistente, dipendente del dal 1985 in Controparte_1
qualità di funzionario amministrativo, la quale ha rammentato anch'ella di avere visto la ricorrente lavorare presso la sede di Banchina Riva di Ponente, in qualità
di addetta ad attività di segreteria, ricezione e invio della corrispondenza, raccolta e riordino di dati, servizio di accoglienza al pubblico e, ha specificato, con riferimento alle criticità emerse nel periodo in cui il servizio di controllo delle partite contabili in entrata era stato affidato a , dovute tra l'altro alle Pt_1
numerose assenze della dipendente, di essere a conoscenza di questo fatto per averlo appreso dalla direttrice Dott.ssa dal responsabile degli aspetti Tes_4
contabili, . Persona_4
La teste ha, pure, aggiunto essere vero che, in ragione delle suddette Per_5
criticità, nel mese di marzo 2012 aveva ricevuto il compito di istruire la Pt_1
propria collaboratrice, , sulle attività relative al controllo delle Persona_3
partite contabili in entrata e che a un certo punto aveva cessato di Pt_1
svolgere tale incarico, e di saperlo per avere preparato lei stessa l'ordine di servizio riferito a . Per_3
Altresì, aggiungendo qualche elemento ulteriore rispetto agli altri testi sentiti, la teste a dichiarato di lavorare nella sede di TO LE presso i cui uffici Per_5
“ci sono tre stanze di circa 15 o 20 mq e altre tre di circa 10 o 12 mq. Le stanze
verso il mare sono quelle più luminose, io lavoro in una di quelle stanze, la
ricorrente inizialmente lavorava in una delle stanze più grandi, ma non esposta
verso il mare e successivamente nella stanza che io occupo attualmente, più
piccola ma più luminosa”.
pagina 35 Ancora, la teste ha rammentato che non erano mai state negate ferie o Per_5
permessi a né che l'Amministrazione avesse mai attuato un piano Parte_1
di ostruzionismo, marginalizzazione e boicottaggio in danno alla stessa ricorrente.
Quanto alla propria permanenza nel TO LE, la teste a precisato di Per_5
esservi stata assegnata nel 2021 per avere dato la propria disponibilità su base volontaria all'Amministrazione resistente e di continuare a svolgere le stesse mansioni che svolgeva negli uffici di via Roma, così come aveva fatto la ricorrente a parte per il fatto che “a TO LE non c'è lo sportello per gli
utenti; Quando la ricorrente lavorava allo sportello presso la sede di Banchina
Riva di Ponente si alternava con e . Persona_2 Per_14
Nel complesso, la quasi totalità dei testi escussi, oltre a essere sufficientemente coerenti tra di loro, è risultata anche precisa su aspetti fondamentali della controversia quali le mansioni svolte da nella sede di Banchina Parte_1
Riva di Ponente – via Roma e quelle dalla stessa espletate presso la sede di TO
LE, le caratteristiche peculiari di tale ultima sede, nonché l'asserita articolazione di attività vessatorie poste in essere dall'Amministrazione resistente in danno alla ricorrente.
Innanzitutto, osserva questo Giudice che, con riguardo alle mansioni osservate dalla ricorrente prima e dopo il 2016, è significativa e deve essere richiamata per essere condivisa la decisione del Giudice del ricorso ex art. 700 c.p.c. intentato da nei confronti del resistente, laddove il Giudice del Parte_1 CP_1
cautelare ha così rilevato: “Quanto al dedotto demansionamento, questo allo stato
non pare sussistere.
Il C.C.N.L. 16 febbraio 1999 (Contratto collettivo nazionale di lavoro per il
personale del comparto Ministeri per il quadriennio normativo 1998-2001 e per il
pagina 36 biennio economico 1998-1999) aveva introdotto un sistema di classificazione del
personale del comparto Ministeri, improntato a criteri di flessibilità correlati alle
esigenze connesse ai nuovi modelli organizzativi, tradottosi nell'accorpamento
delle precedenti nove qualifiche funzionali in tre aree (area A, comprendente i
livelli dal I al III;
area B, comprendente i livelli dal IV al VI;
area C,
comprendente i livelli dal VII al IX ed il personale del ruolo ad esaurimento). Le
aree erano state individuate mediante le declaratorie riportate nell'allegato A,
che descrivevano l'insieme dei requisiti indispensabili per l'inquadramento
nell'area, corrispondenti a livelli omogenei di competenze.
Per quanto di interesse, si osserva che all'area funzionale B appartenevano “i
lavoratori che, nel quadro di indirizzi definiti, in possesso di conoscenze teoriche
e pratiche, e per la competenza relativa a specifici processi operativi, svolgono
funzioni specialistiche nei vari campi di applicazione”. Tale area comprendeva
tre posizioni economiche (B1, B2 e B3).
Quanto all'inferiore area funzionale A, a questa appartenevano “i lavoratori che
svolgono attività ausiliarie, ovvero lavoratori che svolgono lavori qualificati
richiedenti capacità specifiche semplici”.
Il sistema di classificazione del personale appena delineato è stato superato con il
C.C.N.L. 14 settembre 2007 (Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al
personale del comparto Ministeri per il quadriennio normativo 2006-2009 e
biennio economico 2006-2007).
Il nuovo sistema (art. 6) è articolato in tre aree: prima area, comprendente la ex
posizione A1, A1S; seconda area, comprendente le ex posizioni B1, B2, B3 e B3S;
terza area, comprendente le ex posizioni C1, C1S, C2, C3 e C3S.
pagina 37 Il personale in servizio alla data di entrata in vigore del C.C.N.L. per ultimo
citato è stato inquadrato nel nuovo sistema di classificazione con effetto
automatico (art. 10), mediante il riconoscimento - all'interno di ciascuna area -
della posizione economica già conseguita nell'ordinamento di provenienza e con
la collocazione nella fascia retributiva corrispondente secondo la tabella di
trasposizione allegata al contratto collettivo (tabella B).
L'art. 6 del contratto collettivo del 2007 è chiaro nello stabilire che: (I) le aree
“corrispondono a livelli omogenei di competenze, conoscenze e capacità
necessarie per l'espletamento di una vasta e diversificata gamma di attività
lavorative” (comma 2); (II) all'interno di ogni singola area sono collocati i
profili professionali che, in quanto riconducibili ad un medesimo settore di
attività o ad una medesima tipologia lavorativa o professionale, possono essere
tra loro omogenei o affini (comma 3).
Il quinto comma dello stesso art. 6 stabilisce inoltre: “Ai sensi dell'art. 52 del
d.lgs. n. 165 del 2001, ogni dipendente è tenuto a svolgere le mansioni
considerate professionalmente equivalenti all'interno dell'area, fatte salve quelle
per il cui espletamento siano richieste specifiche abilitazioni professionali. Ogni
dipendente è tenuto, altresì, a svolgere tutte le attività strumentali e
complementari a quelle inerenti allo specifico profilo attribuito”.
Nel nuovo sistema, di immediata applicazione, le fasce retributive rappresentano
mere progressioni economiche riconosciute in relazione all'arricchimento
professionale conseguito dai dipendenti nello svolgimento della propria attività
(art. 6, comma 8) e, quindi, non implicano una diversità di contenuto delle
mansioni assegnate: tutte le mansioni all'interno dell'area sono considerate
professionalmente equivalenti e sono esigibili dal datore di lavoro ex art. 52 del
pagina 38 d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (sul punto si veda anche Cass. civ., Sez. L, ordinanza
n. 33141 del 16 dicembre 2019).
Nell'allegato A del contratto collettivo del 2007 sono contenute le declaratorie
per ciascuna area.
Per la seconda area funzionale, ivi si legge:
“Appartengono a questa area funzionale i lavoratori che, nel quadro di indirizzi
definiti, in possesso di conoscenze teoriche e pratiche, svolgono funzioni
specialistiche nei vari campi di applicazione ovvero svolgono attività che
richiedono specifiche conoscenze dei processi operativi e gestionali.
Specifiche professionali:
- conoscenze tecniche di base utili allo svolgimento dei compiti assegnati,
acquisibili con la scuola dell'obbligo;
- capacità manuali e/o tecnico-operative riferite alla propria qualificazione e/o
specializzazione;
- relazioni organizzative di tipo semplice.
Contenuti professionali di base:
Lavoratore che, nel proprio ambito professionale esegue tutte le attività
lavorative connesse al proprio settore di competenza, sulla base delle specifiche
professionali e del livello di conoscenze richiesti dal profilo di appartenenza, le
cui caratteristiche analitiche sono individuate nella contrattazione integrativa
attraverso la descrizione dei contenuti tecnici della relativa prestazione
lavorativa. In particolare, a titolo esemplificativo: [...] Lavoratore che svolge
compiti di inserimento dati, digitazione, composizione e duplicazione di testi,
semplici attività di segreteria, quali compilazione di modulistica, schedari e
bollettari, protocolla e gestisce le attività inerenti la ricezione e l'invio della
pagina 39 corrispondenza;
partecipa alla raccolta ed al riordino dei dati;
collabora alle
attività di sportello.
[...] Specifiche professionali:
- livello di conoscenze acquisibili con il diploma di scuola media superiore e
discreta complessità dei processi e delle problematiche da gestire;
- autonomia e responsabilità nell'ambito delle prescrizioni di massima e/o
secondo metodologie definite;
- svolgimento di attività esecutiva ed istruttoria in campo amministrativo, tecnico,
contabile o nei settori specialistici connessi alle attività istituzionali delle
amministrazioni;
- capacità di coordinamento di unità operative interne con assunzione di
responsabilità dei risultati;
- relazioni organizzative di media complessità;
- gestione delle relazioni dirette con gli utenti.
Contenuti professionali di base:
Lavoratore che, nel proprio ambito professionale esegue tutte le attività
lavorative connesse al proprio settore di competenza, intervenendo nelle diverse
fasi dei processi lavorativi, sulla base delle specifiche professionali e del livello di
conoscenze richiesto da ciascun profilo, le cui caratteristiche analitiche sono
individuate nella contrattazione integrativa attraverso la descrizione dei contenuti
tecnici della relativa prestazione lavorativa. In particolare, a titolo
esemplificativo:
[…] - Lavoratore che svolge attività preparatorie di atti anche da notificare,
predispone computi, rendiconti e situazioni contabili semplici, svolge attività di
pagina 40 stenodattilografia ed inserimento dati, anche utilizzando apparecchiature
informatiche, cura la tenuta di strumenti di registrazione e di archiviazione.
[…] - Lavoratore che, nei diversi settori di competenza, elabora dati e situazioni
complesse anche utilizzando strumentazioni informatiche, rilascia copie, estratti e
certificati, esplica attività di segreteria in commissioni, attività di istruttoria sulla
base di procedure predefinite […]”.
Invece, per la prima area funzionale, il contratto collettivo prevede:
“Appartengono a questa area funzionale i lavoratori che svolgono attività
ausiliarie, ovvero lavoratori che svolgono lavori qualificati richiedenti capacità
specifiche semplici, anche di supporto alle lavorazioni.
Specifiche professionali:
- conoscenze generali di base;
- capacità manuali generiche per lo svolgimento di attività semplici;
- limitata complessità dei problemi da affrontare;
- autonomia e responsabilità riferite al corretto svolgimento dei compiti
assegnati.
Contenuti professionali di base:
Lavoratore che svolge tutti i compiti di supporto alle varie attività con l'ausilio di
mezzi in dotazione sulla base delle specifiche professionali di area e del profilo di
appartenenza, le cui caratteristiche analitiche sono individuate nella
contrattazione integrativa attraverso la descrizione dei contenuti tecnici della
prestazione lavorativa. In particolare, a titolo esemplificativo, provvede al
ricevimento dei visitatori, è addetto alla guida di veicoli e al trasporto delle
persone o cose, alla consegna di documentazione o merci […]”
pagina 41 Dal confronto tra le declaratorie della I e II area, si ricava che nel livello di
inquadramento più basso si collocano le figure professionali addette a compiti
elementari e sostanzialmente privi di contenuto intellettuale.
Nella seconda area si collocano, invece, profili associati a compiti più complessi
e a mansioni richiedenti un maggior bagaglio conoscitivo ed esperienziale, pur
restando limitato il grado di autonomia e di responsabilità.
Guardando al caso oggetto di causa, dall'interrogatorio libero delle parti
(condotto all'udienza del 6 marzo 2020) è emersa una rappresentazione
sostanzialmente condivisa della situazione lavorativa della ricorrente: costei
risulterebbe addetta allo smistamento della posta istituzionale elettronica e della
posta certificata tra i destinatari particolari dell'ufficio; alla registrazione delle
trasferte (rectius, dell'orario dell'uscita di servizio) del personale tecnico
presente nell'unità del TO LE e alla immediata comunicazione del dato
all'ufficio centrale, al fine di consentire l'esercizio del potere di controllo del
superiore gerarchico;
alla tenuta del registro delle attività formative del
personale; alla tenuta del registro delle attività dell'ufficio, in funzione del c.d.
monitoraggio dei centri di costo.
Si tratta a ben vedere di mansioni che, sulla base di una valutazione sommaria
tipica di questa fase, paiono confacenti all'inquadramento contrattuale della
ricorrente, in area II: attività non particolarmente complesse, ma nemmeno di
tipo elementare e meramente materiale, le quali rientrano appieno tra i contenuti
professionali di base descritti nella contrattazione collettiva, nella parte in cui si
riferiscono a lavoratori che svolgono “semplici attività di segreteria”, gestiscono
“le attività inerenti la ricezione e l'invio della corrispondenza”, partecipano “alla
raccolta ed al riordino dei dati”, provvedono all'inserimento dati, anche
pagina 42 mediante utilizzo di apparecchiature informatiche, si occupano della tenuta di
strumenti di registrazione e di archiviazione.
Pare invece irrilevante l'accertamento circa lo svolgimento, in passato, di compiti
di maggior complessità e responsabilità, denotanti, secondo la ricorrente, un
diverso bagaglio professionale, alla luce del principio generalmente condiviso in
giurisprudenza, secondo cui “in materia di pubblico impiego privatizzato, l'art.
52, comma 1, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, che sancisce il diritto alla
adibizione alle mansioni per le quali il dipendente è stato assunto o ad altre
equivalenti, ha recepito - attese le perduranti peculiarità relative alla natura
pubblica del datore di lavoro, tuttora condizionato, nell'organizzazione del
lavoro, da vincoli strutturali di conformazione al pubblico interesse e di
compatibilità finanziaria delle risorse - un concetto di equivalenza "formale",
ancorato alle previsioni della contrattazione collettiva (indipendentemente dalla
professionalità acquisita) e non sindacabile dal giudice” (Cass. civ., Sez. L, 21
maggio 2009, n. 11835)” (ord. 18.03.2020, R.G. n. 4197/2019, Tribunale di
LI, Sezione Lavoro – Giudice Dott. PONTICELLI).
Ebbene, anche nell'ambito del presente giudizio, all'esito della complessiva istruttoria svolta in questa sede, anche sulla base dell'accertamento qui condotto,
più approfondito secondo i canoni del giudizio di merito, deve ritenersi che le mansioni complessivamente disimpegnate dalla ricorrente odierna non avessero subito un sostanziale depauperamento, né è risultato provato l'asserito demansionamento.
Passando, poi, a una comparazione quantitativa del lavoro svolto da Pt_1
prima e dopo il 2016, accertata, come visto, un'equivalenza da un punto di vista qualitativo delle stesse, occorre certamente rilevare come la prova per testi si sia
pagina 43 concentrata sulla quantità di lavoro svolto dalla ricorrente nella sede di TO
LE (una media di 2 ore al giorno: si veda la testimonianza della teste udienza del 29.09.2023, che ha, in ogni caso, ricordato che Testimone_4
il flusso di lavoro poteva comunque essere variabile, v. infra), tralasciando quasi del tutto la eventuale mole di lavoro che la ricorrente sarebbe stata solita affrontare nella sede di via Roma (i testi, si è visto, hanno meramente confermato l'elenco delle mansioni osservate da prima del 2016), lasciando del tutto Pt_1
privo di riscontro probatorio l'effettivo e lamentato svuotamento quantitativo delle mansioni affidate a Parte_1
Per altro verso, i testi sentiti hanno concordemente affermato di ricordare che la media degli utenti che accedevano alla sede di via Roma, all'epoca in cui vi lavorava anche era di soli 2,5 pazienti al giorno in media. Parte_1
Deve, sotto questo punto di vista, rilevarsi, in ogni caso, come i testi abbiano comunque riferito nel complesso di una variabilità del flusso di lavoro sia con riferimento agli uffici di che a quelli di TO LE, Controparte_8
legata, nei primi, al quotidiano accesso di una media costante di 2,5 pazienti al giorno e, nei secondi, all'attività svolta dai tecnici dell' (v. CP_4
dichiarazione del teste udienza dell'11.05.2023, che ha Testimone_3
aggiunto, con riferimento al lavoro svolto dalla ricorrente presso gli uffici di via
Roma, che, in tale ambito, costei fosse solita occuparsi di “pratiche che
richiedono una lavorazione di non più di qualche minuto ciascuna e che al
servizio nominato erano assegnate oltre a anche le signore Pt_1 Per_12
e la figlia, tale signora ).
[...] Per_2
pagina 44 Non è, pertanto, emersa, dunque, significativa differenza tra la mole di lavoro affrontata in una sede e quella affrontata nell'altra da negli anni Pt_1
successivi al 2016.
Per altro verso, è risultato provato che determinati compiti, affidati dall'Amministrazione alla ricorrente prima del 2016, erano stati affidati ad altri lavoratori dell'Ente anche a causa di talune criticità legate alle abilità della ricorrente ovvero alle plurime assenze della e nello specifico si veda la Pt_1
dichiarazione della teste udienza del 28.09.2023: “per effetto Tes_4
dell'informatizzazione di numerosi processi di lavoro, in seguito
all'implementazione del “Nuovo sistema informativo sanitario”, era stata
soppressa la figura del responsabile delle partite contabili in entrata e la relativa
competenza passava in capo alla figura del contabile NSIS, che, nel periodo in
cui il servizio di controllo delle partite contabili in entrata era stato affidato a
erano progressivamente emerse talune criticità nell'espletamento di tali Pt_1
attività, dovute tra l'altro alle numerose assenze della dipendente, che in ragione
delle suddette criticità, nel mese di marzo 2012 aveva ricevuto il compito Pt_1
di istruire la propria collaboratrice, , sulle attività relative al Persona_3
controllo delle partite contabili in entrata e che nell'aprile 2012, la ricorrente
aveva cessato di svolgere tale incarico”.
Deve ritenersi, dunque, nel complesso, non provato uno svuotamento quantitativo delle mansioni affidate a nel passaggio dagli uffici della via Roma Parte_1
agli uffici del TO LE nel 2016.
Quanto all'asserito stato di isolamento inflitto a una volta che Parte_1
costei era stata collocata nella sede dell'Ente del TO LE di LI, dalle unanimi testimonianze raccolte è chiaramente emerso che, nell'edificio in parola,
pagina 45 vi prestassero e vi prestino tuttora servizio altri lavoratori appartenenti sia al
(in particolare, cfr. l'interrogatorio formale della Controparte_1
ricorrente ma anche le dichiarazioni della teste nell'udienza del Persona_8
28.09.2023: “Quando la ricorrente lavorava al TO LE vi erano nell'ufficio
altre 5 unità: , , e Erano Tes_5 Per_13 Tes_6 Tes_1 Tes_2
tutti tecnici tranne e arrivati forse nel 2018/2019”), sia ad altri Tes_1 Tes_2
Enti (Guardia di Finanza, la Squadra Mare della Polizia di Stato, Carabinieri,
Corpo Forestale di Vigilanza Ambientale e Gruppo Barcaioli: si vedano le dichiarazioni teste avendo comunque i lavoratori la possibilità di Tes_4
raggiungere durante la pausa per il pranzo un ipermercato in v.le la playa, LI
(ancora, sul punto, la dichiarazione della teste “i colleghi si Persona_8
recano in un Iper Pan in viale la Playa spostandosi con l'automobile”), che,
attingendo al notorio locale, dista materialmente solo 5 minuti di automobile dalla sede dell' in TO LE, per la percorrenza di una distanza di 3 km. Pt_2
In ogni caso, come anche correttamente rilevato dal Giudice della fase cautelare,
lo spostamento della ricorrente tra due uffici della stessa Amministrazione siti all'interno dello stesso Comune, nel caso in esame la Città di LI, è frutto di scelta priva di vizi di carattere macroscopico, insuscettibile di sindacato in sede giudiziale.
Venendo poi alla presunta macchinazione posta in essere dalla datrice di lavoro e lamentata da attuata anche per mezzo del diniego di ferie e Parte_1
permessi, questo fatto non è stato ricordato da nessun teste e, anzi, è stato apertamente negato dalla teste (v. dichiarazione della teste Per_5 Per_5
(udienza del 13.06.2024).
pagina 46 Infine, l'asserita condizione di abbandono e desolazione della sede di TO
LE e dell'ufficio assegnato alla odierna ricorrente non ha trovato riscontro probatorio nel corso del presente giudizio, dovendosi, ex adverso, reputare più che dignitose la stanza e la postazione assegnate a secondo l'id quod Parte_1
plerumque accidit (doc. n. 9 prodotto con la memoria di costituzione: la riproduzione fotografica restituisce l'immagine di un ufficio sufficientemente spazioso, integro nei suoi elementi strutturali, provvisto di sufficiente illuminazione naturale e artificiale e adeguatamente arredato) e, comunque, anche considerato che, come affermato dalla teste nell'udienza del Tes_5
18.04.2024, “gli uffici di TO LE sono uguali a quelli di via Roma”.
Passando alla domanda risarcitoria proposta da dall'esame del Parte_1
ricorso si evince che la ricorrente abbia inteso domandare il risarcimento dei danni a lei derivati da una sorta di comportamento mobbizzante perpetrato nei suoi confronti dall'Amministrazione resistente.
Ritiene questo Giudice che, dalle plurime testimonianze acquisite nel presente giudizio, che si ribadisce sono risultate puntuali e concludenti anche sul punto,
non è stato possibile desumere elementi significativi in tal senso: si veda più sopra in dettaglio quanto già evidenziato in relazione alle singole deposizioni.
Qualificata nei termini appena descritti, la domanda di risarcimento dei danni proposta in relazione ai comportamenti, asseritamente posti in essere dall' Pt_2
resistente in violazione dell'art. 2087 c.c., deve richiamarsi il consolidato orientamento della giurisprudenza della Suprema Corte, secondo cui “Ai fini della
configurabilità del mobbing lavorativo devono ricorrere: a) una serie di
comportamenti di carattere persecutorio - illeciti o anche leciti se considerati
singolarmente - che, con intento vessatorio, siano posti in essere contro la vittima
pagina 47 in modo miratamente sistematico e prolungato nel tempo, direttamente da parte
del datore di lavoro o di un suo preposto o anche da parte di altri dipendenti,
sottoposti al potere direttivo dei primi;
b) l'evento lesivo della salute, della
personalità o della dignità del dipendente;
c) il nesso eziologico tra le descritte
condotte e il pregiudizio subito dalla vittima nella propria integrità psico-fisica
e/o nella propria dignità; d) l'elemento soggettivo, cioè l'intento persecutorio
unificante di tutti i comportamenti lesivi” (Cass. civ., Sez. L., 06.08.2014, n.
17698).
La fattispecie del mobbing, che si inquadra in una possibile ipotesi di costrittività
organizzativa, caratterizzata dall'intenzionalità della condotta datoriale, si concretizza, allora, in una condotta, posta in essere dal datore lavoro, dal superiore gerarchico o da suoi dipendenti, ricorrente e protratta nel tempo, tenuta nei confronti del lavoratore nell'ambiente di lavoro, che si risolve in sistematici e reiterati comportamenti ostili che finiscono per assumere forme di prevaricazione o di persecuzione psicologica, da cui può conseguire la mortificazione morale e l'emarginazione del dipendente, con effetto lesivo del suo equilibrio fisiopsichico e del complesso della sua personalità e, quindi, della sfera professionale o personale, intesa nella pluralità delle sue espressioni, in violazione dell'obbligo di sicurezza posto a carico dello stesso datore di lavoro dall'art. 2087 c.c. (cfr. Cass.
civ., Sez. L., 10.11.2017, ord. n. 26684: “Ai fini della configurabilità del mobbing
lavorativo, l'elemento qualificante, che deve essere provato da chi assume di
avere subito la condotta vessatoria, va ricercato non nell'illegittimità dei singoli
atti bensì nell'intento persecutorio che li unifica, sicché la legittimità dei
provvedimenti può rilevare indirettamente perché, in difetto di elementi probatori
di segno contrario, sintomatica dell'assenza dell'elemento soggettivo che deve
pagina 48 sorreggere la condotta, unitariamente considerata;
parimenti la conflittualità
delle relazioni personali all'interno dell'ufficio, che impone al datore di lavoro di
intervenire per ripristinare la serenità necessaria per il corretto espletamento
delle prestazioni lavorative, può essere apprezzata dal giudice per escludere che i
provvedimenti siano stati adottati al solo fine di mortificare la personalità e la
dignità del lavoratore”; Cass. civ., Sez. L., 17.02.2009, n. 3785; Cass. civ., Sez.
L., 09.09.2008 n. 22858).
Detto in altri termini, costituisce mobbing la condotta del datore di lavoro,
sistematica e protratta nel tempo, tenuta nei confronti del lavoratore nell'ambiente di lavoro, che si risolva, sul piano oggettivo, in sistematici e reiterati abusi, idonei a configurare il cosiddetto terrorismo psicologico, e si caratterizzi, sul piano soggettivo, con la coscienza e intenzione del datore di lavoro di arrecare danni - di vario tipo ed entità - al dipendente medesimo (Cass. civ., Sez. L., 07.08.2013, n.
18836, che, nel rigettare il ricorso, ha ritenuto che, come adeguatamente motivato dalla corte territoriale, non ricorressero gli estremi della condotta mobbizzante nella mera denegata partecipazione ai corsi professionali, in sé gestiti con metodo clientelare, nonché nell'omessa dotazione di supporti informatici per lo svolgimento dell'attività professionale e nella messa a disposizione di ambienti di lavoro particolarmente ristretti, attesa l'assenza della prova di una esplicita volontà
del datore di lavoro di emarginare il dipendente in vista di una sua espulsione dal contesto lavorativo o, comunque, di un intento persecutorio).
Alla luce di queste condivisibili definizioni di origine giurisprudenziale del
mobbing, ritiene questo Giudice che, nella vicenda scrutinata, anche ammessa la possibilità di ravvisare astrattamente e in generale l'ipotesi di responsabilità di cui si discute, non sarebbe possibile configurare tale fattispecie in danno della
pagina 49 ricorrente, né altre fattispecie di danno, più attenuate rispetto a quella di mobbing,
collegate comunque alla violazione dell'art. 2087 c.c., non risultando, infatti,
come pocanzi esposto, provati l'illegittimità del trasferimento, il demansionamento e nemmeno una qualche condotta vessatoria dell'Amministrazione lamentati da Parte_1
Invero, la Corte di Cassazione, nell'interpretazione delle fattispecie di responsabilità del datore di lavoro, ammessa anche la astratta applicabilità di tale fattispecie di responsabilità al caso che ci occupa, ha osservato che “In tema di
responsabilità del datore di lavoro per danni alla salute del dipendente, anche
ove non sia configurabile una condotta di "mobbing", per l'insussistenza di un
intento persecutorio idoneo ad unificare la pluralità continuata di comportamenti
pregiudizievoli, è ravvisabile la violazione dell'art. 2087 c.c. nel caso in cui il
datore di lavoro consenta, anche colposamente, il mantenersi di un ambiente
stressogeno fonte di danno alla salute dei lavoratori ovvero ponga in essere
comportamenti, anche in sé non illegittimi, ma tali da poter indurre disagi o
stress, che si manifestino isolatamente o invece si connettano ad altri
comportamenti inadempienti, contribuendo ad inasprirne gli effetti e la gravità
del pregiudizio per la personalità e la salute latamente intesi” (Cass. civ., Sez. L.,
07.02.2023, ord. n. 3692).
Invero, le presenti risultanze processuali appaiono univoche nel senso di una totale infondatezza delle condotte complessive che integrerebbero, a detta della ricorrente, tanto i sistematici e reiterati abusi, idonei a configurare il cosiddetto terrorismo psicologico tipico del mobbing, quanto le condotte più blande riconducibili alla forma attenuata di mobbing, c.d. straining, quanto ancora una
pagina 50 qualche violazione dell'art. 2087 c.c., essendo mancata la prova di concrete condotte riconducibili a questa categoria.
Anche il certificato medico prot. 45/2017/CPPL Dott.ssa CP_3
Dott. il certificato medico del 13.04.2017 e quello Per_15 Per_16
del 08.05.2019, nonché la relazione medica del Dott. docc. dal 11, 13- Per_9
14-bis, prodotti col ricorso) appaiono privi di rilevanza alla luce del quadro probatorio emerso all'esito dell'istruttoria, che non ha consentito di accertare, in alcun modo, l'esistenza di un nesso di causalità tra le allegate – ma non provate –
condotte mobbizzanti o simili attuate dall'Ente e le patologie e i disturbi ivi documentati.
È sufficiente qui richiamare il principio previsto dall'art. 2697 c.c., a norma del quale chi vuole far valere un diritto in giudizio, deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento, tale per cui nel caso in cui non risulti fornita la prova convincente del verificarsi del fatto, la domanda risarcitoria non può trovare accoglimento.
Alla luce di quanto appena esposto, nella vicenda scrutinata, non emergono elementi oggettivi comprovanti l'effettiva lesione della professionalità di Pt_1
, se non altro in ragione della piena legittimità della condotta dell'Ente
[...]
resistente, dovendosi ritenere che non esista un pregiudizio alla sua sfera patrimoniale e, quindi, un pregiudizio economicamente valutabile e apprezzabile,
non meramente potenziale e ipotetico.
Se poi è vero che costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello secondo cui l'esercizio in concreto del potere discrezionale conferito al Giudice di liquidare il danno in via equitativa non è suscettibile di sindacato in sede di legittimità, tale principio può trovare applicazione solo nei
pagina 51 casi in cui sia possibile al Giudice dare conto del criterio equitativo utilizzato e consentire la valutazione di congruenza al caso, vale a dire che la concreta determinazione dell'ammontare del danno non sia arbitraria perché palesemente sproporzionata per difetto o eccesso, come risulterebbe nel caso che ci occupa,
dando seguito alle richieste della anche in punto di quantum Parte_1
debeatur (così ancora Cass. civ., Sez. III, 08.11.2007, n. 23304, cui si rinvia per gli ulteriori riferimenti).
In definitiva, per tutte le ragioni sopra esposte, alla luce della complessiva istruttoria svolta nel presente giudizio deve certamente escludersi un pregiudizio sofferto dalla ricorrente derivante da una qualunque condotta dal
[...]
CP_1
Ne consegue il rigetto anche della domanda di risarcimento dei danni proposta da
Parte_1
In forza del principio di soccombenza ex art. 91 c.p.c., deve essere Parte_1
condannato a rifondere la , in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, delle spese del giudizio, che si liquidano in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014, secondo i valori minimi, ad eccezione che per la fase istruttoria, liquidata sui medi in ragione della lunga durata della stessa,
dello scaglione di valore indeterminabile.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando,
disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione:
1. rigetta il ricorso proposto da Parte_1
2. condanna a rifondere il . Parte_1 Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, delle spese del presente
pagina 52 giudizio, che liquida in complessivi euro 5.500,00 per compensi di Avvocato,
oltre spese generali al 15%, I.VA. e C.P.A.
LI, 03.03.2025
IL GIUDICE
Dott. Giuseppe CARTA
pagina 53
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
22 unità lavorative sul territorio regionale, evidentemente parametrate al carico di