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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 20/10/2025, n. 2189 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 2189 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto prima sezione civile in composizione monocratica in persona del Giudice ad essa assegnato Dott. Antonio Pensato ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in primo grado iscritta al n. 5028/2024 R.G.
TRA
in amministrazione giudiziaria rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Bonetti Parte_1
-opponente-
E
rappresentata e difesa dall'Avv. Pietro Fasano Controparte_1
-opposta-
Le parti precisavano le loro conclusioni come da rispettivi atti difensivi depositati telematicamente.
COINCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
La proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1200/2024 del Tribunale di Taranto Parte_1
con cui le era stato intimato di pagare in favore della la somma di euro Controparte_1
26.732,78, oltre interessi, quale corrispettivo di forniture di merci.A fondamento dell'opposizione deduceva che non vi era prova della consegna delle merci e non vi era prova che il prezzo preteso fosse stato pattuito.Chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo.Si costituiva in giudizio la chiedendo il rigetto CP_1
dell' opposizione sul rilievo della sua infondatezza.In rito, va rilevato che la società opponente, in corso di causa, con memoria depositata il 29/4/2023, ha eccepito incompetenza per materia del Tribunale civile di
Taranto per essere competente il Tribunale penale misure di prevenzione.In realtà l'eccezione, facendo riferimento alla speciale procedura di accertamento dei crediti dei terzi nell'ambito di beni sottoposti a misura di prevenzione, ex art. 20 della Legge n. 159/2011, afferisce ad una questione di improcedibilità
1 dell'azione dinanzi al Giudice civile essendo invocata l'esistenza di una speciale procedura di verifica demandata al Giudice della prevenzione, ai sensi degli artt. 52 e segg. della Legge n. 159/2011.L'eccezione di improcedibilità, questione rilevabile di ufficio in ogni stato e grado del processo (in tal senso Cass. Civ. n.
7312024), va accolta limitatamente alla domanda di condanna, proposta in via ingiuntiva, riguardante il pagamento del prezzo di vendita delle merci elencate nelle fatture nn. 420 e 483/2023, allegate al ricorso monitorio, per la complessiva somma di euro 11.542,11, di cui euro 1006,26 quale saldo della fattura n. 420
ed euro 10.532,85 quale intero importo della fattura n. 483.Sul punto va evidenziato che da quanto risulta dal certificato della locale Camera di Commercio, prodotto dalla opposta, la società ha subito un Pt_1
sequestro finalizzato alla confisca riguardante i singoli soci e le rispettive partecipazioni societarie e,
successivamente, ha subito la nomina di amministratore giudiziarioPoichè l'amministratore giudiziario risulta nominato per la gestione della società, e non solo per la gestione delle quote sociali in titolarità dei singoli soci, deve ritenersi che la misura cautelare abbia riguardato non solo le quote societarie ma l'intero compendio economico rappresentato dall'attività e beni sociali.Anche dalla email in data 11/10/2023,
prodotta dalla opposta, risulta, infatti, che l'amministratore giudiziario ha assunto la gestione della società
e relativa attività d'impresa, e non solo dei diritti riservati ai soci e discendenti dalla titolarità delle quote societarie sequestrate.Ciò in assonanza con quanto prevede l'art. 24 della Legge n. 159/2011 secondo cui la confisca delle quote totalitarie di società si estende all'azienda gestita dalla società.Tale principio deve ritenersi valere anche per il sequestro totalitario delle quote sociali finalizzato alla confisca, attesa la finalità
di detta misura cautelare sottesa a garantire la piena efficacia della successiva confisca.Nella specie, il provvedimento di sequestro del Gip Tribunale di Taranto in data 9/8/2023 ha attinto, come si legge nella visura della locale Camera di Commercio, per intero le quote societarie della in quanto ha riguardato Pt_1
tutte le quote sociali in titolarità delle due uniche socie.Ricorre, quindi, l'estensione del sequestro all'intero compendio aziendale societario.Pertanto, i crediti maturati dai terzi nei confronti della prima del Pt_1
sequestro finalizzato alla confisca sono soggetti alla procedura di accertamento prevista dagli artt. 52, 57,
58, 59 della Legge n. 159/2011 da espletarsi dinanzi al Tribunale che ha adottato le misure di prevenzione cui è attribuita la competenza esclusiva per il relativo accertamento, esclusa la competenza del Giudice
civile (in tal senso Cass. Civ. n. 13432/2023 e n. 731/2024), essendo demandata al Giudice della prevenzione la verifica di tutte le condizioni di ammissibilità, tra cui che il credito non sia strumentale all'attività illecita o ad attività che ne costituiscono il frutto o reimpiego (in tal senso Cass. Civ. n.
2 731/2024).Per i crediti sorti prima del sequestro, relativi alle fatture nn. 420 e 483/2023, va, dunque,
dichiarata la improcedibilità della domanda di condanna proposta in via monitoria in quanto la stessa va proposta dinanzi al Tribunale della prevenzione.Discorso diverso vale per i crediti portati dalle altre fatture di cui è chiesto il pagamento, di complessivi euro 15.190,67.Esse sono di data successiva al provvedimento di sequestro e, quindi, rientrano nella gestione dell'azienda societaria diretta dell'amministrazione giudiziaria sicchè non sono soggette alla procedura di accertamento di cui agli artt. 52 e segg. Legge n.
159/2011 atteso che il richiamato art. 52 si riferisce ai soli crediti sorti prima del sequestro.Rispetto a detti crediti, il cui accertamento è di competenza del Giudice civile, l'opposizione è infondata.I beni di cui si chiede il pagamento, descritti nelle fatture prodotte a corredo del ricorso ingiuntivo, risultano effettivamente consegnati alla secondo quanto attestano i documenti di trasporto ad esse Parte_1
relativi che recano la sottoscrizione per ricezione della destinataria, odierna opponente.Anche i prezzi di vendita fatturati devono ritenersi frutto di regolare accordo tra le parti in lite, come deve desumersi dall'avvenuto rilascio di vari assegni in garanzia, prodotti dalla opposta, e dalla email in data 11/10/2023
dell'amministratore giudiziario il quale, in risposta alla richiesta di pagamento dei beni acquistati, ha comunicato che avrebbe provveduto non appena ricevuta dai propri clienti la relativa provvista, senza nulla eccepire circa la quantificazione delle somme pretese in pagamento dalla 'opposizione va, CP_1
quindi, solo parzialmente accolta, con la revoca del decreto ingiuntivo, e la va condannata a Parte_1
pagare in favore della il minoro importo di euro 15.190,67, con gli interessi di cui all'art. 5 Legge CP_1
n. 231/2002.Alla soccombenza della segue la condanna (art. 91 c.p.c.) alla rifusione delle spese di lite Pt_1
sia della fase monitoria che del presente giudizio in favore della liquidate come da separato CP_1
dispositivo e secondo il valore del credito riconosciuto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Taranto seconda prima sezione civile in composizione monocratica in persona del Giudice ad essa assegnato Dott. Antonio Pensato definitivamente pronunciando nella causa di cui all'epigrafe, così
provvede:
1) In parziale accoglimento dell'opposizione revoca il decreto ingiuntivo con essa impugnato, dichiara improcedibile la domanda di condanna proposta in via monitoria per i crediti sorti in data anteriore al 9/8/2023 e condanna la in amministrazione giudiziaria al pagamento della somma di Parte_1
3 euro 15.190,67, per i crediti sorti dopo detta data, a maggiorarsi di interessi di cui all'art. 5 Legge n.
231/2002;
2) condanna la in amministrazione giudiziaria alla rifusione delle spese di lite in favore Parte_1
della liquidate per la fase monitoria in euro 145,50 per esborsi ed Controparte_1
euro 540,00 per compensi e per il presente giudizio in euro 5077,00 per compensi, oltre IVA, CAP e rimborso spese generali in misura di legge.
Taranto, 20/10/2025
Il Giudice Dott. Antonio Pensato
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto prima sezione civile in composizione monocratica in persona del Giudice ad essa assegnato Dott. Antonio Pensato ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in primo grado iscritta al n. 5028/2024 R.G.
TRA
in amministrazione giudiziaria rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Bonetti Parte_1
-opponente-
E
rappresentata e difesa dall'Avv. Pietro Fasano Controparte_1
-opposta-
Le parti precisavano le loro conclusioni come da rispettivi atti difensivi depositati telematicamente.
COINCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
La proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1200/2024 del Tribunale di Taranto Parte_1
con cui le era stato intimato di pagare in favore della la somma di euro Controparte_1
26.732,78, oltre interessi, quale corrispettivo di forniture di merci.A fondamento dell'opposizione deduceva che non vi era prova della consegna delle merci e non vi era prova che il prezzo preteso fosse stato pattuito.Chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo.Si costituiva in giudizio la chiedendo il rigetto CP_1
dell' opposizione sul rilievo della sua infondatezza.In rito, va rilevato che la società opponente, in corso di causa, con memoria depositata il 29/4/2023, ha eccepito incompetenza per materia del Tribunale civile di
Taranto per essere competente il Tribunale penale misure di prevenzione.In realtà l'eccezione, facendo riferimento alla speciale procedura di accertamento dei crediti dei terzi nell'ambito di beni sottoposti a misura di prevenzione, ex art. 20 della Legge n. 159/2011, afferisce ad una questione di improcedibilità
1 dell'azione dinanzi al Giudice civile essendo invocata l'esistenza di una speciale procedura di verifica demandata al Giudice della prevenzione, ai sensi degli artt. 52 e segg. della Legge n. 159/2011.L'eccezione di improcedibilità, questione rilevabile di ufficio in ogni stato e grado del processo (in tal senso Cass. Civ. n.
7312024), va accolta limitatamente alla domanda di condanna, proposta in via ingiuntiva, riguardante il pagamento del prezzo di vendita delle merci elencate nelle fatture nn. 420 e 483/2023, allegate al ricorso monitorio, per la complessiva somma di euro 11.542,11, di cui euro 1006,26 quale saldo della fattura n. 420
ed euro 10.532,85 quale intero importo della fattura n. 483.Sul punto va evidenziato che da quanto risulta dal certificato della locale Camera di Commercio, prodotto dalla opposta, la società ha subito un Pt_1
sequestro finalizzato alla confisca riguardante i singoli soci e le rispettive partecipazioni societarie e,
successivamente, ha subito la nomina di amministratore giudiziarioPoichè l'amministratore giudiziario risulta nominato per la gestione della società, e non solo per la gestione delle quote sociali in titolarità dei singoli soci, deve ritenersi che la misura cautelare abbia riguardato non solo le quote societarie ma l'intero compendio economico rappresentato dall'attività e beni sociali.Anche dalla email in data 11/10/2023,
prodotta dalla opposta, risulta, infatti, che l'amministratore giudiziario ha assunto la gestione della società
e relativa attività d'impresa, e non solo dei diritti riservati ai soci e discendenti dalla titolarità delle quote societarie sequestrate.Ciò in assonanza con quanto prevede l'art. 24 della Legge n. 159/2011 secondo cui la confisca delle quote totalitarie di società si estende all'azienda gestita dalla società.Tale principio deve ritenersi valere anche per il sequestro totalitario delle quote sociali finalizzato alla confisca, attesa la finalità
di detta misura cautelare sottesa a garantire la piena efficacia della successiva confisca.Nella specie, il provvedimento di sequestro del Gip Tribunale di Taranto in data 9/8/2023 ha attinto, come si legge nella visura della locale Camera di Commercio, per intero le quote societarie della in quanto ha riguardato Pt_1
tutte le quote sociali in titolarità delle due uniche socie.Ricorre, quindi, l'estensione del sequestro all'intero compendio aziendale societario.Pertanto, i crediti maturati dai terzi nei confronti della prima del Pt_1
sequestro finalizzato alla confisca sono soggetti alla procedura di accertamento prevista dagli artt. 52, 57,
58, 59 della Legge n. 159/2011 da espletarsi dinanzi al Tribunale che ha adottato le misure di prevenzione cui è attribuita la competenza esclusiva per il relativo accertamento, esclusa la competenza del Giudice
civile (in tal senso Cass. Civ. n. 13432/2023 e n. 731/2024), essendo demandata al Giudice della prevenzione la verifica di tutte le condizioni di ammissibilità, tra cui che il credito non sia strumentale all'attività illecita o ad attività che ne costituiscono il frutto o reimpiego (in tal senso Cass. Civ. n.
2 731/2024).Per i crediti sorti prima del sequestro, relativi alle fatture nn. 420 e 483/2023, va, dunque,
dichiarata la improcedibilità della domanda di condanna proposta in via monitoria in quanto la stessa va proposta dinanzi al Tribunale della prevenzione.Discorso diverso vale per i crediti portati dalle altre fatture di cui è chiesto il pagamento, di complessivi euro 15.190,67.Esse sono di data successiva al provvedimento di sequestro e, quindi, rientrano nella gestione dell'azienda societaria diretta dell'amministrazione giudiziaria sicchè non sono soggette alla procedura di accertamento di cui agli artt. 52 e segg. Legge n.
159/2011 atteso che il richiamato art. 52 si riferisce ai soli crediti sorti prima del sequestro.Rispetto a detti crediti, il cui accertamento è di competenza del Giudice civile, l'opposizione è infondata.I beni di cui si chiede il pagamento, descritti nelle fatture prodotte a corredo del ricorso ingiuntivo, risultano effettivamente consegnati alla secondo quanto attestano i documenti di trasporto ad esse Parte_1
relativi che recano la sottoscrizione per ricezione della destinataria, odierna opponente.Anche i prezzi di vendita fatturati devono ritenersi frutto di regolare accordo tra le parti in lite, come deve desumersi dall'avvenuto rilascio di vari assegni in garanzia, prodotti dalla opposta, e dalla email in data 11/10/2023
dell'amministratore giudiziario il quale, in risposta alla richiesta di pagamento dei beni acquistati, ha comunicato che avrebbe provveduto non appena ricevuta dai propri clienti la relativa provvista, senza nulla eccepire circa la quantificazione delle somme pretese in pagamento dalla 'opposizione va, CP_1
quindi, solo parzialmente accolta, con la revoca del decreto ingiuntivo, e la va condannata a Parte_1
pagare in favore della il minoro importo di euro 15.190,67, con gli interessi di cui all'art. 5 Legge CP_1
n. 231/2002.Alla soccombenza della segue la condanna (art. 91 c.p.c.) alla rifusione delle spese di lite Pt_1
sia della fase monitoria che del presente giudizio in favore della liquidate come da separato CP_1
dispositivo e secondo il valore del credito riconosciuto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Taranto seconda prima sezione civile in composizione monocratica in persona del Giudice ad essa assegnato Dott. Antonio Pensato definitivamente pronunciando nella causa di cui all'epigrafe, così
provvede:
1) In parziale accoglimento dell'opposizione revoca il decreto ingiuntivo con essa impugnato, dichiara improcedibile la domanda di condanna proposta in via monitoria per i crediti sorti in data anteriore al 9/8/2023 e condanna la in amministrazione giudiziaria al pagamento della somma di Parte_1
3 euro 15.190,67, per i crediti sorti dopo detta data, a maggiorarsi di interessi di cui all'art. 5 Legge n.
231/2002;
2) condanna la in amministrazione giudiziaria alla rifusione delle spese di lite in favore Parte_1
della liquidate per la fase monitoria in euro 145,50 per esborsi ed Controparte_1
euro 540,00 per compensi e per il presente giudizio in euro 5077,00 per compensi, oltre IVA, CAP e rimborso spese generali in misura di legge.
Taranto, 20/10/2025
Il Giudice Dott. Antonio Pensato
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