TRIB
Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 28/10/2025, n. 4637 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 4637 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2024/10599
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Nona Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice Roberta Dotta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c.
nella causa iscritta al n. r. g. 10599/2024 promossa da:
nato a [...], prov. di OS RE (Argentina) il 13 dicembre Parte_1
1936; nata a [...], prov. di OS RE (Argentina) il 10 Controparte_1 novembre 1966; nato a [...] Controparte_2
(Argentina) il 3 agosto 1994; nato a [...] Controparte_3
OS RE (Argentina) il 7 settembre 2001; nato a [...], prov. di Parte_2
OS RE (Argentina) il 24 marzo 1973, tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Michela Vignola
(C.F.: presso il cui Studio in Roma (RM) Viale Giuseppe Mazzini n. 6, sono C.F._1 elettivamente domiciliati;
p.e.c.: - telefax 06.88644486, come Email_1 da procura in atti ricorrenti contro
in persona del Ministro pro tempore Controparte_4 resistente non costituito
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Torino
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis
Conclusioni di parte ricorrente: “Voglia, il Tribunale, rigettata ogni richiesta e/o istanza contraria, accertare e dichiarare che i Signori nato a [...], prov. di Parte_1 OS RE (Argentina) il 13 dicembre 1936, nata a [...], prov. di Controparte_1 OS RE (Argentina) il 10 novembre 1966, nato a [...]
pagina 1 di 6 Ciudad di OS RE (Argentina) il 3 agosto 1994, Controparte_3 nato a [...] il [...], , hanno Parte_2 diritto all'attribuzione e/o al riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis e, per l'effetto, ordinare al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere alle rituali annotazioni e trascrizioni. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio, C.P.A. ed accessori di legge”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., ritualmente notificato, i ricorrenti convenivano in giudizio il
, chiedendo di accertare e dichiarare lo status di cittadini italiani iure sanguinis, Controparte_4 deducendo di essere discendenti del cittadino italiano , nato a [...], Controparte_5
Cuneo, (Italia) il 4 settembre 1870, figlio dei cittadini italiani e Controparte_6 [...]
(cfr. doc. in atti n.143204365_Certificato nascita), emigrato in Argentina dove decedeva CP_7 in data 28.06.1936, il quale, durante la sua permanenza nel territorio argentino, non acquistava mai la cittadinanza argentina né mai iniziava le pratiche necessarie per acquistarla e, pertanto, non rinunciava mai alla cittadinanza italiana.
Conseguentemente, i ricorrenti chiedevano di ordinare al e, per esso, Controparte_4 all'ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, della cittadinanza.
Il non costituiva in giudizio. Controparte_4
Preliminarmente veniva dichiarata la contumacia del regolarmente citato e non Controparte_8 comparso.
Il Pubblico Ministero in data 17/09/2024 nulla opponeva all'accoglimento del ricorso.
Con le note sostitutive dell'udienza ricorrenti insistevano per l'accoglimento del ricorso riportandosi alle conclusioni del proprio atto introduttivo.
***
Preliminarmente va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di Immigrazione,
Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il Tribunale di Torino, ai sensi dall'art. 1 co. 36 e co. 37 L. 206/2021 che ha introdotto all'art. 4, comma 5, del d.l. n. 13/2017, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 46/2017 il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani».
Nel merito ad avviso del Tribunale il ricorso è fondato e deve essere accolto, in quanto sulla base della documentazione in atti, tradotta ed apostillata, risulta provata la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano. pagina 2 di 6 Va osservato che, i ricorrenti deducevano che:
- In data 05.03.1905, a OS RE, in Argentina, contraeva matrimonio con Controparte_5
(cfr. doc. in atti n. 1). Dall'unione coniugale nasceva, il 07.08.1907 a OS RE, in Persona_1
Argentina, (cfr. doc. in atti n. 5). Parte_3
In data 28.11.1935, a OS RE, in Argentina, si univa in matrimonio con Parte_3 [...]
(cfr. doc. in atti n.6 ). Dall'unione coniugale nasceva, a OS RE, in Argentina: il Controparte_9
13.12.1936, (cfr. doc. in atti n 4. ), odierno ricorrente. Parte_1
In data 23.09.1965, a OS RE, in Argentina, contraeva matrimonio Parte_1 con (cfr. doc. in atti n.2 ). Dall'unione coniugale nascevano a OS RE, in Persona_2
Argentina: il 10.11.1966 (cfr. doc. in atti n.9 ); il 24.03.1973 Controparte_1 Parte_2 cfr. doc. in atti n.13 ), odierni ricorrenti.
[...]
In data 01.04.1993 a OS RE, in Argentina, si univa in matrimonio con Controparte_1
(cfr. doc. in atti n. 10). Dall'unione coniugale nascevano a OS Persona_3
RE, in Argentina: il 03.08.1994 (cfr. doc. in atti n.11 ); il Controparte_2
07.09.2001 (cfr. doc. in atti n.12 ), odierni ricorrenti. Controparte_3
Nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del
1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile e può essere riconosciuto in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano, occorrendo, quale unica condizione, che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti (cfr.
Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 25317 del 24 agosto 2022).
Pertanto, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 91/1992 è cittadino italiano per nascita il figlio di genitori cittadini. In applicazione del predetto principio, il discendente di emigrato italiano, il quale non abbia conseguito la cittadinanza straniera, può rivendicare a sua volta la cittadinanza italiana jure sanguinis.
Da ciò ne deriva la concreta possibilità che i discendenti di seconda, terza e quarta generazione, ed oltre, di emigrati italiani, siano dichiarati cittadini italiani per filiazione.
A tal riguardo, è opportuno richiamare: 1) la sentenza n. 87 del 1975 della Corte Costituzionale con la quale dichiarava l'illegittimità costituzionale dell'art. 10 comma 3 della L. n. 555 del 1912, nella parte in cui prevedeva la perdita automatica della cittadinanza italiana della donna che si univa in matrimonio con un cittadino straniero, senza alcuna dichiarazione dalla quale emergesse la volontà di rinunciarvi;
2) la sentenza della Corte Costituzionale n. 30 del 9 del 1983, che dichiarava pagina 3 di 6 incostituzionale l'art. 1 della L. n. 555/1912, per la violazione degli artt. 3 e 29 della Cost., nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino italiano per nascita il figlio di madre cittadina.
Il predetto principio costituzionale di equiparazione tra uomo e donna in materia di cittadinanza, oltre a porre fine ad una profonda discriminazione nei confronti del sesso femminile ed una evidente disuguaglianza morale e giuridica dei coniugi, veniva recepito a livello normativo dapprima con la
Legge n. 123 del 1983, art. 5 -"E' cittadino italiano il figlio minorenne, anche adottivo, di padre cittadino o madre cittadina" -, e successivamente dall'art. 1, lettera a) della Legge n. 91 del 1992, il quale recita, più incisivamente, che "è cittadino italiano per nascita il figlio di padre o di madre cittadini".
Pertanto, possono richiedere il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis anche i discendenti di madre italiana, purché nati dopo il 1° gennaio 1948, data di entrata in vigore della
Costituzione, e a condizione che questa fosse in possesso dello status civitatis al momento della nascita dei figli. Tuttavia, la Corte di cassazione, con una sentenza a Sezioni Unite del 2009, riconosceva il diritto ad ottenere la cittadinanza italiana jure sanguinis in sede giudiziale anche per i discendenti per via materna nati prima del 1948.
Inoltre, le Sezioni Unite, mutando orientamento rispetto alla pronuncia n. 3331 del 2004, stabilivano che, per effetto delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, deve essere riconosciuto il diritto allo “status” di cittadino italiano al richiedente nato all'estero da figlio di donna italiana coniugata con cittadino straniero nel vigore della L. n. 555 del 1912 che sia stata, di conseguenza, privata della cittadinanza italiana a causa del matrimonio.
Ciò detto, per ottenere la cittadinanza italiana ius sanguinis occorrono due requisiti basilari: la discendenza da soggetto italiano, ovvero il dante causa (l'avo emigrato); l'assenza di interruzioni nella trasmissione della cittadinanza. Pertanto, fondamentale è che il richiedente dimostri la mancata naturalizzazione straniera non solo dell'avo italiano, prima della nascita del figlio, ma anche dei suoi discendenti in linea retta, prima della nascita della successiva generazione, fino ad arrivare al richiedente medesimo.
La cittadinanza italiana di è dimostrata dal certificato di nascita nel quale si Controparte_5 legge che fosse cittadino italiano (cfr. doc. in atti n.143204365_Certificato nascita). In quanto italiano, dunque, trasmetteva “iure sanguinis” la cittadinanza italiana alla figlia Controparte_5 [...]
nata il [...] a OS RE, in [...] la quale contraeva matrimonio con Pt_3 [...]
e dall'unione coniugale nasceva, a OS RE, in Argentina, il 13.12.1936, Controparte_9
. Parte_1
pagina 4 di 6 Tuttavia, va rilevato che la trasmissione della cittadinanza italiana “iure sanguinis” dall'avo italiano sarebbe stata, in virtù delle leggi dell'epoca, preclusa a causa della mancanza di una Parte_3
“successiva” discendenza paterna. Ma l'art. 1 della L.555/1912 veniva dichiarato incostituzionale dalla nota sentenza della Corte Costituzionale del 9 febbraio 1983 n. 30 che ne dichiarava l'illegittimità costituzionale di tale articolo nella parte in cui non prevedeva che venisse riconosciuto cittadino italiano per nascita anche il figlio di madre cittadina italiana. Tale norma deve intendersi, pertanto, non più vigente nel nostro ordinamento nella parte in cui limitava al solo cittadino di sesso maschile il diritto di trasmettere iure sanguinis la cittadinanza ai propri figli.
Detta normativa impediva, infatti, che , cittadina italiana iure sanguinis, potesse Parte_3 trasmettere la cittadinanza italiana ai propri discendenti. L'illegittima privazione, per effetto di una norma dichiarata incostituzionale, si esaurisce con la perdita non volontaria dovuta al sorgere del vincolo coniugale, ma continua a produrre effetti anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione, in violazione del principio fondamentale della parità tra i sessi e dell'uguaglianza giuridica e morale tra i coniugi, contenuti negli artt. 3 e 29 Cost.
Ciò detto, nel richiamare, sul punto, il costante orientamento giurisprudenziale, oggi, possiamo ritenere che , in quanto cittadina italiana “iure sanguinis” perché figlia del cittadino italiano Parte_3
trasmetteva, a sua volta, la cittadinanza al proprio figlio e anche ai relativi Controparte_5 discendenti, compresi gli odierni ricorrenti, ovvero, ; Parte_1 [...]
; ; Controparte_1 Controparte_2 [...]
; , cittadini italiani e disponendo Controparte_3 Parte_2
l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti, determinando i rapporti Controparte_4 di filiazione la trasmissione, senza interruzione, lo stato di cittadino italiano che sarebbe spettato agli odierni ricorrenti di diritto senza la legge discriminatoria n. 555 del 1912.
È dunque provato che i ricorrenti siano discendenti di un avo italiano, ma che nella linea genealogica figuri un ascendente di sesso femminile, sposata con cittadino straniero e con cui aveva avuto un figlio prima della promulgazione della vigente Costituzione del 1948.
Sussiste, altresì, l'interesse dei ricorrenti ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana dato il passaggio generazionale per linea femminile in epoca precostituzionale. Infatti, sul punto, si osserva che il problema della sorte di coloro che erano nati prima dell'entrata in vigore della
Costituzione, veniva risolto definitivamente dalle sezioni unite con la sent. n. 4466 del 2009, la quale
“Pur condividendo il principio dell'incostituzionalità sopravvenuta, secondo il quale la declaratoria
d'incostituzionalità delle norme precostituzionali produce effetto soltanto sui rapporti e le situazioni non ancora esaurite alla data del 1° gennaio 1948, non potendo retroagire oltre l'entrata in vigore pagina 5 di 6 della Costituzione, la Corte afferma che il diritto di cittadinanza in quanto “status” permanente ed imprescrittibile, salva l'estinzione per effetto di rinuncia da parte del richiedente, è giustiziabile in ogni tempo (anche in caso di pregressa morte dell'ascendente o del genitore dai quali deriva il riconoscimento) per l'effetto perdurante anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione dell'illegittima privazione dovuta alla norma discriminatoria dichiarata incostituzionale”.
Pertanto, nel richiamare tutti i documenti prodotti in copia autentica nonché dotati di Apostille, si ritiene che la domanda debba essere accolta dichiarando i ricorrenti cittadino italiano e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_4
Tenuto conto della natura della procedura e non essendovi stata costituzione in giudizio delle altre parti, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così dispone:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce a nato a [...], Parte_1 prov. di OS RE (Argentina) il 13 dicembre 1936; nata a Controparte_1
Arrecifes, prov. di OS RE (Argentina) il 10 novembre 1966; Controparte_2
nato a [...] il [...];
[...] [...]
nato a [...] il [...]; Controparte_3
nato a [...], prov. di OS RE (Argentina) il 24 marzo 1973, il Parte_2 diritto alla cittadinanza italiana stante la sussistenza dei presupposti previsti ex lege per tutti i motivi dedotti in narrativa;
- ordina al o, per esso, all'Ufficiale dello Stato civile competente di procedere Controparte_8 alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Torino, 25 ottobre 2025.
Il giudice unico
Dott.ssa Roberta Dotta
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Nona Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice Roberta Dotta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c.
nella causa iscritta al n. r. g. 10599/2024 promossa da:
nato a [...], prov. di OS RE (Argentina) il 13 dicembre Parte_1
1936; nata a [...], prov. di OS RE (Argentina) il 10 Controparte_1 novembre 1966; nato a [...] Controparte_2
(Argentina) il 3 agosto 1994; nato a [...] Controparte_3
OS RE (Argentina) il 7 settembre 2001; nato a [...], prov. di Parte_2
OS RE (Argentina) il 24 marzo 1973, tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Michela Vignola
(C.F.: presso il cui Studio in Roma (RM) Viale Giuseppe Mazzini n. 6, sono C.F._1 elettivamente domiciliati;
p.e.c.: - telefax 06.88644486, come Email_1 da procura in atti ricorrenti contro
in persona del Ministro pro tempore Controparte_4 resistente non costituito
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Torino
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis
Conclusioni di parte ricorrente: “Voglia, il Tribunale, rigettata ogni richiesta e/o istanza contraria, accertare e dichiarare che i Signori nato a [...], prov. di Parte_1 OS RE (Argentina) il 13 dicembre 1936, nata a [...], prov. di Controparte_1 OS RE (Argentina) il 10 novembre 1966, nato a [...]
pagina 1 di 6 Ciudad di OS RE (Argentina) il 3 agosto 1994, Controparte_3 nato a [...] il [...], , hanno Parte_2 diritto all'attribuzione e/o al riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis e, per l'effetto, ordinare al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere alle rituali annotazioni e trascrizioni. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio, C.P.A. ed accessori di legge”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., ritualmente notificato, i ricorrenti convenivano in giudizio il
, chiedendo di accertare e dichiarare lo status di cittadini italiani iure sanguinis, Controparte_4 deducendo di essere discendenti del cittadino italiano , nato a [...], Controparte_5
Cuneo, (Italia) il 4 settembre 1870, figlio dei cittadini italiani e Controparte_6 [...]
(cfr. doc. in atti n.143204365_Certificato nascita), emigrato in Argentina dove decedeva CP_7 in data 28.06.1936, il quale, durante la sua permanenza nel territorio argentino, non acquistava mai la cittadinanza argentina né mai iniziava le pratiche necessarie per acquistarla e, pertanto, non rinunciava mai alla cittadinanza italiana.
Conseguentemente, i ricorrenti chiedevano di ordinare al e, per esso, Controparte_4 all'ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, della cittadinanza.
Il non costituiva in giudizio. Controparte_4
Preliminarmente veniva dichiarata la contumacia del regolarmente citato e non Controparte_8 comparso.
Il Pubblico Ministero in data 17/09/2024 nulla opponeva all'accoglimento del ricorso.
Con le note sostitutive dell'udienza ricorrenti insistevano per l'accoglimento del ricorso riportandosi alle conclusioni del proprio atto introduttivo.
***
Preliminarmente va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di Immigrazione,
Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il Tribunale di Torino, ai sensi dall'art. 1 co. 36 e co. 37 L. 206/2021 che ha introdotto all'art. 4, comma 5, del d.l. n. 13/2017, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 46/2017 il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani».
Nel merito ad avviso del Tribunale il ricorso è fondato e deve essere accolto, in quanto sulla base della documentazione in atti, tradotta ed apostillata, risulta provata la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano. pagina 2 di 6 Va osservato che, i ricorrenti deducevano che:
- In data 05.03.1905, a OS RE, in Argentina, contraeva matrimonio con Controparte_5
(cfr. doc. in atti n. 1). Dall'unione coniugale nasceva, il 07.08.1907 a OS RE, in Persona_1
Argentina, (cfr. doc. in atti n. 5). Parte_3
In data 28.11.1935, a OS RE, in Argentina, si univa in matrimonio con Parte_3 [...]
(cfr. doc. in atti n.6 ). Dall'unione coniugale nasceva, a OS RE, in Argentina: il Controparte_9
13.12.1936, (cfr. doc. in atti n 4. ), odierno ricorrente. Parte_1
In data 23.09.1965, a OS RE, in Argentina, contraeva matrimonio Parte_1 con (cfr. doc. in atti n.2 ). Dall'unione coniugale nascevano a OS RE, in Persona_2
Argentina: il 10.11.1966 (cfr. doc. in atti n.9 ); il 24.03.1973 Controparte_1 Parte_2 cfr. doc. in atti n.13 ), odierni ricorrenti.
[...]
In data 01.04.1993 a OS RE, in Argentina, si univa in matrimonio con Controparte_1
(cfr. doc. in atti n. 10). Dall'unione coniugale nascevano a OS Persona_3
RE, in Argentina: il 03.08.1994 (cfr. doc. in atti n.11 ); il Controparte_2
07.09.2001 (cfr. doc. in atti n.12 ), odierni ricorrenti. Controparte_3
Nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del
1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile e può essere riconosciuto in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano, occorrendo, quale unica condizione, che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti (cfr.
Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 25317 del 24 agosto 2022).
Pertanto, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 91/1992 è cittadino italiano per nascita il figlio di genitori cittadini. In applicazione del predetto principio, il discendente di emigrato italiano, il quale non abbia conseguito la cittadinanza straniera, può rivendicare a sua volta la cittadinanza italiana jure sanguinis.
Da ciò ne deriva la concreta possibilità che i discendenti di seconda, terza e quarta generazione, ed oltre, di emigrati italiani, siano dichiarati cittadini italiani per filiazione.
A tal riguardo, è opportuno richiamare: 1) la sentenza n. 87 del 1975 della Corte Costituzionale con la quale dichiarava l'illegittimità costituzionale dell'art. 10 comma 3 della L. n. 555 del 1912, nella parte in cui prevedeva la perdita automatica della cittadinanza italiana della donna che si univa in matrimonio con un cittadino straniero, senza alcuna dichiarazione dalla quale emergesse la volontà di rinunciarvi;
2) la sentenza della Corte Costituzionale n. 30 del 9 del 1983, che dichiarava pagina 3 di 6 incostituzionale l'art. 1 della L. n. 555/1912, per la violazione degli artt. 3 e 29 della Cost., nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino italiano per nascita il figlio di madre cittadina.
Il predetto principio costituzionale di equiparazione tra uomo e donna in materia di cittadinanza, oltre a porre fine ad una profonda discriminazione nei confronti del sesso femminile ed una evidente disuguaglianza morale e giuridica dei coniugi, veniva recepito a livello normativo dapprima con la
Legge n. 123 del 1983, art. 5 -"E' cittadino italiano il figlio minorenne, anche adottivo, di padre cittadino o madre cittadina" -, e successivamente dall'art. 1, lettera a) della Legge n. 91 del 1992, il quale recita, più incisivamente, che "è cittadino italiano per nascita il figlio di padre o di madre cittadini".
Pertanto, possono richiedere il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis anche i discendenti di madre italiana, purché nati dopo il 1° gennaio 1948, data di entrata in vigore della
Costituzione, e a condizione che questa fosse in possesso dello status civitatis al momento della nascita dei figli. Tuttavia, la Corte di cassazione, con una sentenza a Sezioni Unite del 2009, riconosceva il diritto ad ottenere la cittadinanza italiana jure sanguinis in sede giudiziale anche per i discendenti per via materna nati prima del 1948.
Inoltre, le Sezioni Unite, mutando orientamento rispetto alla pronuncia n. 3331 del 2004, stabilivano che, per effetto delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, deve essere riconosciuto il diritto allo “status” di cittadino italiano al richiedente nato all'estero da figlio di donna italiana coniugata con cittadino straniero nel vigore della L. n. 555 del 1912 che sia stata, di conseguenza, privata della cittadinanza italiana a causa del matrimonio.
Ciò detto, per ottenere la cittadinanza italiana ius sanguinis occorrono due requisiti basilari: la discendenza da soggetto italiano, ovvero il dante causa (l'avo emigrato); l'assenza di interruzioni nella trasmissione della cittadinanza. Pertanto, fondamentale è che il richiedente dimostri la mancata naturalizzazione straniera non solo dell'avo italiano, prima della nascita del figlio, ma anche dei suoi discendenti in linea retta, prima della nascita della successiva generazione, fino ad arrivare al richiedente medesimo.
La cittadinanza italiana di è dimostrata dal certificato di nascita nel quale si Controparte_5 legge che fosse cittadino italiano (cfr. doc. in atti n.143204365_Certificato nascita). In quanto italiano, dunque, trasmetteva “iure sanguinis” la cittadinanza italiana alla figlia Controparte_5 [...]
nata il [...] a OS RE, in [...] la quale contraeva matrimonio con Pt_3 [...]
e dall'unione coniugale nasceva, a OS RE, in Argentina, il 13.12.1936, Controparte_9
. Parte_1
pagina 4 di 6 Tuttavia, va rilevato che la trasmissione della cittadinanza italiana “iure sanguinis” dall'avo italiano sarebbe stata, in virtù delle leggi dell'epoca, preclusa a causa della mancanza di una Parte_3
“successiva” discendenza paterna. Ma l'art. 1 della L.555/1912 veniva dichiarato incostituzionale dalla nota sentenza della Corte Costituzionale del 9 febbraio 1983 n. 30 che ne dichiarava l'illegittimità costituzionale di tale articolo nella parte in cui non prevedeva che venisse riconosciuto cittadino italiano per nascita anche il figlio di madre cittadina italiana. Tale norma deve intendersi, pertanto, non più vigente nel nostro ordinamento nella parte in cui limitava al solo cittadino di sesso maschile il diritto di trasmettere iure sanguinis la cittadinanza ai propri figli.
Detta normativa impediva, infatti, che , cittadina italiana iure sanguinis, potesse Parte_3 trasmettere la cittadinanza italiana ai propri discendenti. L'illegittima privazione, per effetto di una norma dichiarata incostituzionale, si esaurisce con la perdita non volontaria dovuta al sorgere del vincolo coniugale, ma continua a produrre effetti anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione, in violazione del principio fondamentale della parità tra i sessi e dell'uguaglianza giuridica e morale tra i coniugi, contenuti negli artt. 3 e 29 Cost.
Ciò detto, nel richiamare, sul punto, il costante orientamento giurisprudenziale, oggi, possiamo ritenere che , in quanto cittadina italiana “iure sanguinis” perché figlia del cittadino italiano Parte_3
trasmetteva, a sua volta, la cittadinanza al proprio figlio e anche ai relativi Controparte_5 discendenti, compresi gli odierni ricorrenti, ovvero, ; Parte_1 [...]
; ; Controparte_1 Controparte_2 [...]
; , cittadini italiani e disponendo Controparte_3 Parte_2
l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti, determinando i rapporti Controparte_4 di filiazione la trasmissione, senza interruzione, lo stato di cittadino italiano che sarebbe spettato agli odierni ricorrenti di diritto senza la legge discriminatoria n. 555 del 1912.
È dunque provato che i ricorrenti siano discendenti di un avo italiano, ma che nella linea genealogica figuri un ascendente di sesso femminile, sposata con cittadino straniero e con cui aveva avuto un figlio prima della promulgazione della vigente Costituzione del 1948.
Sussiste, altresì, l'interesse dei ricorrenti ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana dato il passaggio generazionale per linea femminile in epoca precostituzionale. Infatti, sul punto, si osserva che il problema della sorte di coloro che erano nati prima dell'entrata in vigore della
Costituzione, veniva risolto definitivamente dalle sezioni unite con la sent. n. 4466 del 2009, la quale
“Pur condividendo il principio dell'incostituzionalità sopravvenuta, secondo il quale la declaratoria
d'incostituzionalità delle norme precostituzionali produce effetto soltanto sui rapporti e le situazioni non ancora esaurite alla data del 1° gennaio 1948, non potendo retroagire oltre l'entrata in vigore pagina 5 di 6 della Costituzione, la Corte afferma che il diritto di cittadinanza in quanto “status” permanente ed imprescrittibile, salva l'estinzione per effetto di rinuncia da parte del richiedente, è giustiziabile in ogni tempo (anche in caso di pregressa morte dell'ascendente o del genitore dai quali deriva il riconoscimento) per l'effetto perdurante anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione dell'illegittima privazione dovuta alla norma discriminatoria dichiarata incostituzionale”.
Pertanto, nel richiamare tutti i documenti prodotti in copia autentica nonché dotati di Apostille, si ritiene che la domanda debba essere accolta dichiarando i ricorrenti cittadino italiano e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_4
Tenuto conto della natura della procedura e non essendovi stata costituzione in giudizio delle altre parti, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così dispone:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce a nato a [...], Parte_1 prov. di OS RE (Argentina) il 13 dicembre 1936; nata a Controparte_1
Arrecifes, prov. di OS RE (Argentina) il 10 novembre 1966; Controparte_2
nato a [...] il [...];
[...] [...]
nato a [...] il [...]; Controparte_3
nato a [...], prov. di OS RE (Argentina) il 24 marzo 1973, il Parte_2 diritto alla cittadinanza italiana stante la sussistenza dei presupposti previsti ex lege per tutti i motivi dedotti in narrativa;
- ordina al o, per esso, all'Ufficiale dello Stato civile competente di procedere Controparte_8 alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Torino, 25 ottobre 2025.
Il giudice unico
Dott.ssa Roberta Dotta
pagina 6 di 6