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Sentenza 24 dicembre 2025
Sentenza 24 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 24/12/2025, n. 1819 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1819 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Presidente-
Dott.ssa Rosaria Gatti - Giudice rel. -
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 15081 del Ruolo Generale degli Affari di Volontaria Giurisdizione dell'Anno 2025, avente per oggetto: separazione consensuale ex art. 158 c.c e 473 bis.51 cpc
[...]
, nata a [...] il [...] rappresentata e difesa, giusta procura a Parte_1 margine del ricorso, dall'avv. NARCISO ALESSIA presso il quale elettivamente domicilia
E
, nato a [...] il [...] rappresentato e difeso, giusta procura a Controparte_1 margine del ricorso, dall'avv. PACILIO CIRO presso il quale elettivamente domicilia
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 18/07/2025 e , Parte_1 Controparte_1 premettendo di aver contratto matrimonio in EJ ( NI ) il 23/03/2010 con atto trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Napoli, che dall'unione coniugale era nato il figlio
( nato a [...] il [...]) , rappresentavano la volontà di separarsi in quanto Persona_1 vivevano una insanabile situazione di contrasto che aveva reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Le parti formulavano domanda cumulativa di divorzio, al decorrere dei termini di legge.
1 Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e raccolte le conclusioni del PM il Tribunale si riservava la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all' art.151 c.c.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni: “ a) La sig.ra Parte_1 continuerà ad abitare, unitamente al figlio minore presso l'immobile di sua Persona_1 proprietà esclusiva sito in Napoli alla Via Michelangelo Schipa n. 62 b) affidare il figlio minore in via condivisa ad entrambi i genitori, con permanenza privilegiata presso la madre, restando inteso che assumeranno di comune accordo tutte le decisioni relative all'istruzione e all'educazione del figlio tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del predetto, nonché tutte le decisioni relative allo stato di salute del minore ed alle eventuali visite, terapie e/o cure da praticare;
le decisioni di ordinaria amministrazione riguardanti la vita quotidiana del figlio potranno, invece, essere assunte separatamente da ciascun genitore in relazione ai rispettivi tempi di permanenza del minore presso di loro, nel rispetto di un indirizzo comune;
c) Le parti concordano nel voler garantire al figlio minore ampi tempi di permanenza con ciascun genitore e tenuto conto degli ottimi rapporti tra i genitori e dell'assenza totale di conflittualità in ordine all'esercizio della responsabilità genitoriale non ritengono necessario fissare un calendario sulle visite padre-figlio convenendo che possano sempre aver luogo, secondo gli impegni del minore e compatibilmente a quelli dei genitori.
Pertanto, esclusivamente ai fini dell'individuazione di un criterio generale, convengono le seguenti modalità, puramente orientative, di frequentazione padre-figlio, prevedendo sin d'ora che le stesse potranno sempre essere modificate, ampliate o derogate, anche in base ai futuri impegni scolastici del minore e alle rispettive esigenze lavorative, con accordo tra i genitori: --- il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio minore due pomeriggi a settimana e per due fine settimana al mese, dalla mattina del sabato sino alla sera della domenica, prelevandolo dalla casa coniugale o - previo accordo con la madre e compatibilmente con gli impegni di entrambi i genitori - nel luogo in cui si trova il minore, e riaccompagnandolo nel medesimo luogo;
--- quanto alle festività natalizie, pasquali, feste (compleanni, onomastici etc.) e ricorrenze varie (es.
Comunione, Cresima etc.) del minore, gli istanti si impegnano a prendere idonei accordi, di volta in volta, rispettando principalmente la volontà del proprio figlio e provvedendo, laddove possibile, a festeggiamenti congiunti, mentre in caso di disaccordo si procederà a festeggiamenti disgiunti secondo il criterio dell'alternanza annuale;
--- nel periodo delle vacanze scolastiche estive, parimenti i ricorrenti si impegnano di anno in anno a dividere equamente il tempo da
2 trascorrere con il minore, stabilendo sin da ora che il figlio minore trascorrerà almeno quindici giorni anche non consecutivi con il padre, periodo che in assenza di accordo è da intendersi dall'1 al 15 agosto ovvero dal 16 agosto al 30 agosto, con alternanza annuale. d) il sig.
[...] si impegna a corrispondere un assegno mensile di Euro 500,00 (euro cinquecento/00) a CP_1 titolo di concorso per il mantenimento ordinario del figlio minore da versare Persona_1 entro il giorno 5 di ogni mese alla Sig.ra , a mezzo bonifico bancario sul conto Parte_1 corrente a quest'ultima intestato, automaticamente adeguati, di anno in anno, all'indice ISTAT di variazione dei prezzi al consumo per le famiglie degli impiegati ed operai;
e) il sig.
[...] si impegna, inoltre, a farsi integralmente carico delle spese straordinarie del minore, CP_1 spese per l'individuazione delle quali, si richiama il “Protocollo d'intesa fra magistrati e avvocati sulle spese per i figli in materia di separazione, divorzio e procedimenti ex art. 316 c.c.” sottoscritto il 7.03.2018 dal Presidente del Tribunale di Napoli e il Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati di Napoli, che le parti dichiarano di ben conoscere e condividere. Nel caso in cui tali spese per ragioni di necessità e/o opportunità siano anticipate dalla madre, il padre si impegna a rimborsare le relative somme entro 10 giorni dalla ricezione del documento attestante l'esborso.
f) I sig.ri e , qualora decidano di spostarsi temporaneamente da Controparte_1 Parte_1
Napoli, portando con sé il figlio minore, si impegnano a comunicare tempestivamente all'altro genitore la circostanza, avendo cura di indicare tempo e luogo di destinazione;
g) i ricorrenti s'impegnano a garantirsi reciprocamente la possibilità di contattare sempre e liberamente il figlio, anche nei periodi in cui è affidato all'altro genitore, ed impegnandosi ad informarsi regolarmente e reciprocamente in merito alle questioni significative relative al figlio;
h) le parti dichiarano espressamente di aver regolato e definito tra loro tutti i loro rapporti economici e di non avere, allo stato, più null'altro a pretendere l'uno nei confronti dell'altro; i) i coniugi dichiarano di essere autosufficienti da un punto di vista economico, in ragione della propria condizione lavorativa e di rinunciare, vicendevolmente, a qualsivoglia richiesta di mantenimento l'uno nei confronti dell'altro; j) le parti, sin da ora, si autorizzano, senza bisogno di ulteriore consenso, al rilascio reciproco dei passaporti;
k) i coniugi, vivendo già separati, si impegnano a comunicarsi reciprocamente, e tempestivamente, entro il termine di 30 giorni, eventuali variazioni di residenza o domicilio;
l) eventuali assegni familiari saranno percepiti dal genitore collocatario, come per Legge;
m) le spese della presente procedura restano interamente compensate tra le parti, con esclusione del vincolo della solidarietà”
Con memoria del 26.11.2025 le parti apportavano le seguenti modifiche agli accordi, in particolare al punto contraddistinto con lettera c : “ c) Le parti concordano nel voler garantire al figlio minore ampi tempi di permanenza con ciascun genitore e tenuto conto degli ottimi rapporti tra i
3 genitori e dell'assenza totale di conflittualità in ordine all'esercizio della responsabilità genitoriale. Pertanto, esclusivamente ai fini dell'individuazione di un criterio generale, convengono le seguenti modalità, puramente orientative, di frequentazione padre-figlio, prevedendo sin d'ora che le stesse potranno sempre essere modificate, ampliate o derogate, con accordo tra i genitori, anche in base ai futuri impegni scolastici del minore e alle rispettive esigenze lavorative, con accordo tra i genitori: --- il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio minore due pomeriggi a settimana e precisamente il martedì e il giovedì dalle 17:00 alle 22:00 e per due fine settimana al mese, dalle ore 10:00 del sabato sino alle ore 20:00 della domenica, prelevandolo dalla casa coniugale o - previo accordo con la madre e compatibilmente con gli impegni di entrambi i genitori - da eventuale altro luogo in cui si trova il minore e riaccompagnandolo nella casa coniugale;
--- quanto alle festività natalizie, pasquali, feste
(compleanni, onomastici etc.) e ricorrenze varie (es. Comunione, Cresima etc.) del minore, gli istanti si impegnano a prendere idonei accordi, di volta in volta, rispettando principalmente la volontà del proprio figlio e provvedendo, laddove possibile, a festeggiamenti congiunti, mentre in caso di disaccordo si procederà a festeggiamenti disgiunti secondo il criterio dell'alternanza annuale;
--- nel periodo delle vacanze scolastiche estive, parimenti i ricorrenti si impegnano di anno in anno a dividere equamente il tempo da trascorrere con il minore, stabilendo sin da ora che il figlio minore trascorrerà almeno quindici giorni anche non consecutivi con il padre, periodo che in assenza di accordo è da intendersi dall'1 al 15 agosto ovvero dal 16 agosto al 30 agosto, con alternanza annuale”
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, e rispondenti agli interessi del minore, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Ai sensi dell'art. 473-bis.4 non si è proceduto all'ascolto del minore, non ritenuto necessario atteso l' accordo dei genitori conforme ai suoi interessi.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
4 a) Pronunzia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Controparte_1
(atto n.119 ,parte II , S. C , sez. CN, reg. Atti Matrimonio anno 2010) ;
b) Omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso;
c) prende atto delle ulteriori pattuizioni;
d) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Napoli per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. D)
D.P.R 3.11.2000 n.396 (Ordinamento dello Stato Civile);
e) Rimette, con separata ordinanza, la causa sul ruolo del Giudice Relatore per la prosecuzione del giudizio in ordine alla domanda di divorzio cumulativamente proposta;
f) nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 12/12/2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Rosaria Gatti Dott.ssa Immacolata Cozzolino
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