Articolo 8 della Legge 27 aprile 1981, n. 167
Articolo 7Articolo 9
Versione
17 maggio 1981
Art. 8.
Il trattamento di quiescenza nella forma dell'indennita' una volta tanto, diretto o indiretto, di cui all' articolo 4 della legge 11 aprile 1955, n. 380 , si ottiene prendendo a base il valore della tabella, di cui al precedente articolo 2, relativo agli anni di servizio utile dell'iscritto, diminuito di L. 522.000.
L'indennita' una volta tanto, di cui al comma precedente, e' pari al valore che ne residua, moltiplicato per il coefficiente fisso 7.
Per gli aiutanti e per i coadiutori l'indennita', cosi' determinata, e' ridotta ai tre quarti.
Entrata in vigore il 17 maggio 1981