CGT2
Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lombardia, sez. II, sentenza 16/02/2026, n. 359 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia |
| Numero : | 359 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 359/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 2, riunita in udienza il
09/02/2026 alle ore 14:30 con la seguente composizione collegiale:
MAFFEY MARIA TERESA, Presidente
FAZZINI ELISA, TO
DE RENTIIS LAURA, Giudice
in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1786/2024 depositato il 12/06/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Monza E Brianza
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate Riscossione - Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente 1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore 1
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 81/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MILANO sez. 15
e pubblicata il 11/01/2023
Atti impositivi:
PRESA IN CARICO n. 06877202100012285000 IRPEF-ALTRO 2016 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Appellante: cessazione della materia del contendere a spese compensate. Appellato: cessazione della materia del contendere a spese compensate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso regolarmente notificato, Resistente_1 agiva in giudizio davanti alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano nei confronti dall'Agenzia delle Entrate - Riscossione, avverso l'avviso di accertamento n. T9501KB00311/2021, emesso dall'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Monza
e della Brianza, con cui era stato accertato un maggiore reddito imponibile pari a € 19.88,00, rideterminando il reddito di impresa in € 109.025,00, rispetto a quello dichiarato di € 89.137,00, di cui € 8.581,00 a titolo di
IRPEF, € 346,00 a titolo di addizionale regionale, € 159,00 a titolo di addizionale comunale, € 1.283,00 a titolo di IRAP ed € 4.375,00 a titolo di IVA, oltre interessi e sanzioni tributarie determinate in € 20.851,00.
Il contribuente provvedeva al pagamento delle solo sanzioni in forma ridotta pari a € 6.950,61 e non impugnava l'avviso di accertamento.
In data 11.12.2021 l'Agenzia delle Entrate Riscossione notificava l'intero ammontare di imposte, interessi e sanzioni pari a € 40.203,95.
A fondamento del ricorso, il ricorrente affermava: 1) in via pregiudiziale, la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 17, comma 3, d.lgs. 472/1997 in relazione all'art. 16 d.lgs. 472/1997 in violazione dell'art. 3 previa sospensione del giudizio;
2) la nullità dell'avviso, avendo provveduto al pagamento della sanzione;
3) dichiararsi, comunque, estinto quanto dovuto a titolo di sanzione;
4) dichiarare il parziale pagamento della sanzione per un ammontare di € 6.950,61, annullando, comunque, l'avviso di presa in carico impugnato.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione si costituiva in giudizio, eccependo il proprio difetto di legittimazione, chiedendo la chiamata in giudizio dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Monza e della Brianza, ribadendo la piena legittimità dell'atto impugnato.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado Milano, con sentenza n. 81/2023, depositata l'11.01.2023, ha accolto il ricorso, compensando le spese di lite.
Contro tale sentenza, l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Monza e della Brianza ha proposto appello, chiedendo la riforma della pronuncia sulla base dei seguenti motivi: 1. nullità della sentenza impugnata per violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.. Illogicità, contraddittorietà della sentenza impugnata;
2. violazione dell'art. 17 d.lgs. 472/1997.
Resistente 1 si è costituito in giudizio, chiedendo il rigetto dell'appello e, in via incidentale, ha chiesto la riforma della sentenza sui seguenti motivi:
2. ricorso ab origine non soprassedibile - gli importi erano versati ma non scomputati nell'avviso di presa in carico;
3. la condanna alla responsabilità processuale ai sensi dell'art. 96 c.p.c.; 4. questione di costituzionalità; 5. versamento del contribuente oggetto di sgravio in costanza del giudizio di primo grado;
6. insufficiente motivazione dell'avviso di presa in carico;
7. causa di non punibilità;
disapplicazione della sanzione per violazione del criterio della proporzionalità della sanzione;
8.
divieto di bis in idem. 9.
La Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della regione Lombardia, all'udienza del 15.12.2025 ha rinviato all'udienza del 9.02.2026 a seguito della presentazione di una domanda di rottamazione da parte della società. Prima della data di udienza, l'Ufficio ha depositato istanza in cui ha dato atto della regolarità della istanza presentata dal contribuente e ha chiesto che venisse dichiarata la estinzione del giudizio, a spese compensate. All'udienza del 9.02.2026, la Corte, a seguito di discussione, ha deciso la causa nella camera di consiglio svoltasi all'esito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte prende atto che l'Ufficio ha depositato, prima della udienza, una memoria in cui ha informato la
Corte di Giustizia che l'Agenzia delle Entrate Riscossione gli ha comunicato che "l'Avviso di Accertamento esecutivo n. 66821017294908003000 (T95 AE AUT9501KB003112021/1 A) è stato definito ai sensi della Legge n. 197/2022 "Rottamazione quater" - Prot. Nr. W-2023041705437791 del 17/04/2023. Istanza accolta in n. 01 rate con pagamento pervenuto entro i termini di legge".
In considerazione di ciò, ritenuta la sussistenza dei presupposti di legge, preso atto delle richieste delle parti, dichiara estinto il giudizio a spese processuali integralmente compensate.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della regione Lombardia così decide:
dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere;
spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 9.02.2026.
Il Giudice estensore Il Presidente
AR TE EY IS IN 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1. erroneità della sentenza sulle spese processuali;
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 2, riunita in udienza il
09/02/2026 alle ore 14:30 con la seguente composizione collegiale:
MAFFEY MARIA TERESA, Presidente
FAZZINI ELISA, TO
DE RENTIIS LAURA, Giudice
in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1786/2024 depositato il 12/06/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Monza E Brianza
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate Riscossione - Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente 1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore 1
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 81/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MILANO sez. 15
e pubblicata il 11/01/2023
Atti impositivi:
PRESA IN CARICO n. 06877202100012285000 IRPEF-ALTRO 2016 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Appellante: cessazione della materia del contendere a spese compensate. Appellato: cessazione della materia del contendere a spese compensate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso regolarmente notificato, Resistente_1 agiva in giudizio davanti alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano nei confronti dall'Agenzia delle Entrate - Riscossione, avverso l'avviso di accertamento n. T9501KB00311/2021, emesso dall'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Monza
e della Brianza, con cui era stato accertato un maggiore reddito imponibile pari a € 19.88,00, rideterminando il reddito di impresa in € 109.025,00, rispetto a quello dichiarato di € 89.137,00, di cui € 8.581,00 a titolo di
IRPEF, € 346,00 a titolo di addizionale regionale, € 159,00 a titolo di addizionale comunale, € 1.283,00 a titolo di IRAP ed € 4.375,00 a titolo di IVA, oltre interessi e sanzioni tributarie determinate in € 20.851,00.
Il contribuente provvedeva al pagamento delle solo sanzioni in forma ridotta pari a € 6.950,61 e non impugnava l'avviso di accertamento.
In data 11.12.2021 l'Agenzia delle Entrate Riscossione notificava l'intero ammontare di imposte, interessi e sanzioni pari a € 40.203,95.
A fondamento del ricorso, il ricorrente affermava: 1) in via pregiudiziale, la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 17, comma 3, d.lgs. 472/1997 in relazione all'art. 16 d.lgs. 472/1997 in violazione dell'art. 3 previa sospensione del giudizio;
2) la nullità dell'avviso, avendo provveduto al pagamento della sanzione;
3) dichiararsi, comunque, estinto quanto dovuto a titolo di sanzione;
4) dichiarare il parziale pagamento della sanzione per un ammontare di € 6.950,61, annullando, comunque, l'avviso di presa in carico impugnato.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione si costituiva in giudizio, eccependo il proprio difetto di legittimazione, chiedendo la chiamata in giudizio dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Monza e della Brianza, ribadendo la piena legittimità dell'atto impugnato.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado Milano, con sentenza n. 81/2023, depositata l'11.01.2023, ha accolto il ricorso, compensando le spese di lite.
Contro tale sentenza, l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Monza e della Brianza ha proposto appello, chiedendo la riforma della pronuncia sulla base dei seguenti motivi: 1. nullità della sentenza impugnata per violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.. Illogicità, contraddittorietà della sentenza impugnata;
2. violazione dell'art. 17 d.lgs. 472/1997.
Resistente 1 si è costituito in giudizio, chiedendo il rigetto dell'appello e, in via incidentale, ha chiesto la riforma della sentenza sui seguenti motivi:
2. ricorso ab origine non soprassedibile - gli importi erano versati ma non scomputati nell'avviso di presa in carico;
3. la condanna alla responsabilità processuale ai sensi dell'art. 96 c.p.c.; 4. questione di costituzionalità; 5. versamento del contribuente oggetto di sgravio in costanza del giudizio di primo grado;
6. insufficiente motivazione dell'avviso di presa in carico;
7. causa di non punibilità;
disapplicazione della sanzione per violazione del criterio della proporzionalità della sanzione;
8.
divieto di bis in idem. 9.
La Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della regione Lombardia, all'udienza del 15.12.2025 ha rinviato all'udienza del 9.02.2026 a seguito della presentazione di una domanda di rottamazione da parte della società. Prima della data di udienza, l'Ufficio ha depositato istanza in cui ha dato atto della regolarità della istanza presentata dal contribuente e ha chiesto che venisse dichiarata la estinzione del giudizio, a spese compensate. All'udienza del 9.02.2026, la Corte, a seguito di discussione, ha deciso la causa nella camera di consiglio svoltasi all'esito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte prende atto che l'Ufficio ha depositato, prima della udienza, una memoria in cui ha informato la
Corte di Giustizia che l'Agenzia delle Entrate Riscossione gli ha comunicato che "l'Avviso di Accertamento esecutivo n. 66821017294908003000 (T95 AE AUT9501KB003112021/1 A) è stato definito ai sensi della Legge n. 197/2022 "Rottamazione quater" - Prot. Nr. W-2023041705437791 del 17/04/2023. Istanza accolta in n. 01 rate con pagamento pervenuto entro i termini di legge".
In considerazione di ciò, ritenuta la sussistenza dei presupposti di legge, preso atto delle richieste delle parti, dichiara estinto il giudizio a spese processuali integralmente compensate.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della regione Lombardia così decide:
dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere;
spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 9.02.2026.
Il Giudice estensore Il Presidente
AR TE EY IS IN 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1. erroneità della sentenza sulle spese processuali;