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Sentenza 7 febbraio 2025
Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 07/02/2025, n. 128 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 128 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE
CONTROVERSIE DI LAVORO E PREVIDENZA
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catanzaro, Stefano Costarella, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 71/2024 R.G. promossa da
rappresentato e difeso dall'avvocato Luigi Parte_1
Tommaso Ciambrone
-ricorrente-
contro
, IN PERSONA DEL Controparte_1
L.R.P.T., rappresentata e difesa dall'avvocatessa Lea Principato
-resistente-
avente a oggetto: opposizione avverso comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria;
provvedendo sulle conclusioni rassegnate dalle parti mediante lo scambio delle note ex art. 127-ter c.p.c., qui da intendersi riprodotte, come da dispositivo e contestuale esposizione delle concise
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Parte ricorrente espone che, in data 22.12.2023, gli è stata notificata, da parte di la comunicazione preventiva di Controparte_2
Pag. 1 a 4 iscrizione ipotecaria n. 2023/33681, avente ad oggetto, per quel che in questa sede rileva, n. 7 cartelle di pagamento relative a contribuzioni dovute alla
[...]
per un totale di € 36.184,25. Parte_2
1.1. Eccepisce la prescrizione della pretesa creditoria, l'illegittimità della notifica degli atti presupposti e la decadenza dall'azione esecutiva.
2. eccepisce l'inammissibilità e Controparte_2
l'infondatezza dell'avversa domanda e ne chiede il rigetto.
3. La domanda deve essere respinta.
3.1. In primo luogo, quanto all'eccezione di prescrizione della pretesa creditoria, come ribadito da recente giurisprudenza di legittimità (v. in particolare Cass. Civ. n.
16425/2019), occorre affermare la legittimazione a contraddire dell'ente creditore.
Invero, a fronte di una opposizione mirante a far valere una prescrizione del credito, sarebbe del tutto illogico negare la legittimazione passiva del creditore. La Suprema
Corte ha chiarito che, con l'affidare la riscossione al concessionario, l'ente impositore non si spoglia del proprio credito;
né è corretto confondere la legittimazione passiva o la titolarità nel lato passivo del rapporto oggetto di lite (che
è pur sempre il rapporto contributivo) con la responsabilità di una eventuale prescrizione dell'azione esecutiva (responsabilità che concerne il rapporto fra ente impositore e concessionario), per poi inferirne - con vero e proprio salto logico - la legittimazione passiva del concessionario.
3.2. La domanda dunque non può essere accolta essendo stata proposta nei confronti di soggetto non legittimato (così anche Tribunale Milano sez. lav.,
13/10/2020, n.1367).
3.3. Né l'omessa evocazione in giudizio dell'ente creditore può essere sanata mediante la chiamata in causa d'ufficio della Parte_2
[...]
3.4. In tema di riscossione dei crediti previdenziali, in forza della disciplina dell'art. 24 d.lgs. 46/1999, la legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore, sicché la proposizione nei confronti del concessionario dell'opposizione tardiva recuperatoria avverso l'iscrizione a ruolo, al fine di far valere l'inesistenza
Pag. 2 a 4 del credito portato dalle cartelle delle quali è stata omessa la notificazione, anche per maturarsi del termine prescrizionale, lungi dal dar luogo ai meccanismi di cui all'art. 107 o 102 c.p.c., determina il rigetto del ricorso per carenza di legittimazione in capo al concessionario medesimo (Cassazione civile sez. un., 08/03/2022,
n.7514).
3.5. Devono, poi, essere dichiarate inammissibili le eccezioni di illegittimità della notifica delle cartelle di pagamento presupposte alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria e di decadenza dall'azione esecutiva.
3.6. Tali motivi di doglianza qualificano la domanda proposta come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.
3.7. Le invalidità relative agli atti propedeutici all'esecuzione forzata (nullità della cartella o dell'intimazione per omessa motivazione, omessa notifica della cartella, nullità o inesistenza della notifica della cartella o dell'intimazione di pagamento, notifica della cartella di pagamento oltre il termine fissato a pena di decadenza dall'art. 25 del D.P.R. 602/1973, etc.), infatti, non attenendo alla sussistenza del diritto di credito o al diritto di procedere ad esecuzione forzata, integrano una opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., con conseguente onere per il contribuente di proporla innanzi al Giudice della Esecuzione, entro il termine di decadenza di 20 giorni, decorrenti dalla notifica della cartella o dell'atto di cui si intende fare valere il vizio (Tribunale Milano sez. I, 14/01/2020, n.262).
3.8. Nel caso di specie, parte ricorrente ha ricevuto la notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria in data 22.12.2023 ed ha proposto il ricorso in data 12.1.2024, dunque al di là del termine di venti giorni previsto dall'art. 617 c.p.c.
4. Conclusivamente, dalle considerazioni su esposte, discende il rigetto del ricorso.
5. Non sono ravvisabili i presupposti per la condanna di parte ricorrente ex art. 96 c.p.c., come richiesto da parte resistente, atteso che la semplice prospettazione di tesi giuridiche errate non integra di per sé sola una condotta processuale tale da
Pag. 3 a 4 comportare trasgressione del dovere di lealtà e probità, rilevante ai fini della condanna per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, tenendo conto dei parametri di cui al DM n. 55/2014, dalla tipologia di controversia (causa di previdenza), del valore della causa (€ 36.184,25), dell'assenza di autonoma fase istruttoria e di un importo pari al minimo tariffario, alla luce della scarsa complessità delle questioni controverse affrontate.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- rigetta il ricorso;
- condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite, liquidate in complessivi € 3.291,00 per onorari, oltre accessori di legge, da distrarre ex art. 93
c.p.c. in favore del procuratore antistatario di parte resistente.
Catanzaro, 07/02/2025
Il Giudice del lavoro
Stefano Costarella
Pag. 4 a 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE
CONTROVERSIE DI LAVORO E PREVIDENZA
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catanzaro, Stefano Costarella, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 71/2024 R.G. promossa da
rappresentato e difeso dall'avvocato Luigi Parte_1
Tommaso Ciambrone
-ricorrente-
contro
, IN PERSONA DEL Controparte_1
L.R.P.T., rappresentata e difesa dall'avvocatessa Lea Principato
-resistente-
avente a oggetto: opposizione avverso comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria;
provvedendo sulle conclusioni rassegnate dalle parti mediante lo scambio delle note ex art. 127-ter c.p.c., qui da intendersi riprodotte, come da dispositivo e contestuale esposizione delle concise
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Parte ricorrente espone che, in data 22.12.2023, gli è stata notificata, da parte di la comunicazione preventiva di Controparte_2
Pag. 1 a 4 iscrizione ipotecaria n. 2023/33681, avente ad oggetto, per quel che in questa sede rileva, n. 7 cartelle di pagamento relative a contribuzioni dovute alla
[...]
per un totale di € 36.184,25. Parte_2
1.1. Eccepisce la prescrizione della pretesa creditoria, l'illegittimità della notifica degli atti presupposti e la decadenza dall'azione esecutiva.
2. eccepisce l'inammissibilità e Controparte_2
l'infondatezza dell'avversa domanda e ne chiede il rigetto.
3. La domanda deve essere respinta.
3.1. In primo luogo, quanto all'eccezione di prescrizione della pretesa creditoria, come ribadito da recente giurisprudenza di legittimità (v. in particolare Cass. Civ. n.
16425/2019), occorre affermare la legittimazione a contraddire dell'ente creditore.
Invero, a fronte di una opposizione mirante a far valere una prescrizione del credito, sarebbe del tutto illogico negare la legittimazione passiva del creditore. La Suprema
Corte ha chiarito che, con l'affidare la riscossione al concessionario, l'ente impositore non si spoglia del proprio credito;
né è corretto confondere la legittimazione passiva o la titolarità nel lato passivo del rapporto oggetto di lite (che
è pur sempre il rapporto contributivo) con la responsabilità di una eventuale prescrizione dell'azione esecutiva (responsabilità che concerne il rapporto fra ente impositore e concessionario), per poi inferirne - con vero e proprio salto logico - la legittimazione passiva del concessionario.
3.2. La domanda dunque non può essere accolta essendo stata proposta nei confronti di soggetto non legittimato (così anche Tribunale Milano sez. lav.,
13/10/2020, n.1367).
3.3. Né l'omessa evocazione in giudizio dell'ente creditore può essere sanata mediante la chiamata in causa d'ufficio della Parte_2
[...]
3.4. In tema di riscossione dei crediti previdenziali, in forza della disciplina dell'art. 24 d.lgs. 46/1999, la legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore, sicché la proposizione nei confronti del concessionario dell'opposizione tardiva recuperatoria avverso l'iscrizione a ruolo, al fine di far valere l'inesistenza
Pag. 2 a 4 del credito portato dalle cartelle delle quali è stata omessa la notificazione, anche per maturarsi del termine prescrizionale, lungi dal dar luogo ai meccanismi di cui all'art. 107 o 102 c.p.c., determina il rigetto del ricorso per carenza di legittimazione in capo al concessionario medesimo (Cassazione civile sez. un., 08/03/2022,
n.7514).
3.5. Devono, poi, essere dichiarate inammissibili le eccezioni di illegittimità della notifica delle cartelle di pagamento presupposte alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria e di decadenza dall'azione esecutiva.
3.6. Tali motivi di doglianza qualificano la domanda proposta come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.
3.7. Le invalidità relative agli atti propedeutici all'esecuzione forzata (nullità della cartella o dell'intimazione per omessa motivazione, omessa notifica della cartella, nullità o inesistenza della notifica della cartella o dell'intimazione di pagamento, notifica della cartella di pagamento oltre il termine fissato a pena di decadenza dall'art. 25 del D.P.R. 602/1973, etc.), infatti, non attenendo alla sussistenza del diritto di credito o al diritto di procedere ad esecuzione forzata, integrano una opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., con conseguente onere per il contribuente di proporla innanzi al Giudice della Esecuzione, entro il termine di decadenza di 20 giorni, decorrenti dalla notifica della cartella o dell'atto di cui si intende fare valere il vizio (Tribunale Milano sez. I, 14/01/2020, n.262).
3.8. Nel caso di specie, parte ricorrente ha ricevuto la notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria in data 22.12.2023 ed ha proposto il ricorso in data 12.1.2024, dunque al di là del termine di venti giorni previsto dall'art. 617 c.p.c.
4. Conclusivamente, dalle considerazioni su esposte, discende il rigetto del ricorso.
5. Non sono ravvisabili i presupposti per la condanna di parte ricorrente ex art. 96 c.p.c., come richiesto da parte resistente, atteso che la semplice prospettazione di tesi giuridiche errate non integra di per sé sola una condotta processuale tale da
Pag. 3 a 4 comportare trasgressione del dovere di lealtà e probità, rilevante ai fini della condanna per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, tenendo conto dei parametri di cui al DM n. 55/2014, dalla tipologia di controversia (causa di previdenza), del valore della causa (€ 36.184,25), dell'assenza di autonoma fase istruttoria e di un importo pari al minimo tariffario, alla luce della scarsa complessità delle questioni controverse affrontate.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- rigetta il ricorso;
- condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite, liquidate in complessivi € 3.291,00 per onorari, oltre accessori di legge, da distrarre ex art. 93
c.p.c. in favore del procuratore antistatario di parte resistente.
Catanzaro, 07/02/2025
Il Giudice del lavoro
Stefano Costarella
Pag. 4 a 4