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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 23/12/2025, n. 1889 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1889 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBB LICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO
TERZA SEZIONE CIVILE
composta dai sigg. Magistrati
dott.ssa NI TT Presidente
dott.ssa Giulia Maisano Consigliere
dott. LU NT EL Consigliere rel. est.
riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II grado iscritta al n. 1645/2020 R.G.;
TRA
(P.I. ), in persona del Parte_1 P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa,
per procura allegata all'atto di citazione in appello,
dall'Avv. Anna Galioto;
Appellante;
E
[...]
Controparte_1 (C.F.
[...]
), in persona del legale rappresentante pro P.IVA_2
tempore, rappresentata e difesa, per procura in atti e delibera di incarico del Direttore Generale n. 482 del 15-04-
2021, dall'Avv. Enrico Cadelo;
Appellata;
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 30/10/2025 le parti concludevano come da note scritte depositate per via telematica.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, ritualmente notificato, Parte_1
conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di
[...]
Palermo, l Controparte_2
, chiedendone la condanna al risarcimento del
[...]
danno da interruzione illegittima di fornitura.
In particolare, deduceva di essere risultata aggiudicataria,
all'esito della procedura competitiva per la fornitura
(suddivisa in 557 lotti) di dispositivi sanitari, destinati a soddisfare il fabbisogno delle Aziende ospedaliere del bacino della Sicilia Occidentale, del lotto 520 (relativo alla fornitura di protesi medicali), e di avere di conseguenza pag. 2/13 sottoscritto con l' un contratto triennale per Parte_2
un importo di euro 280.770,00 oltre iva e un altro contratto con il San Raffaele Giglio di Cefalù.
Lamentava che, con delibera n.1157 dell'11.08.2015 del
Direttore Generale, l' di aveva dato CP_1 CP_1
seguito al subentro nel lotto n.520 di altra ditta,
[...]
sul presupposto che non CP_3 Parte_1
fosse più il distributore autorizzato dei beni oggetto della fornitura aggiudicata, come da comunicazione della società
produttrice Parte_3
Costituitasi in giudizio l Controparte_4
preliminarmente, eccepiva il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore di quello amministrativo, e,
sempre in via preliminare, deduceva che la società attrice non aveva, comunque ,impugnato la delibera oggetto di contestazione.
Con la sentenza n. 1239/2020, pubblicata il 31 marzo 2020, il
Tribunale di Palermo, Sezione Quinta Civile,
definitivamente pronunciando nel giudizio n. 18793/2017
dichiarava il difetto di giurisdizione dell'A.G.O. in favore del Giudice Amministrativo, compensando fra le parti le pag. 3/13 spese di lite.
Avverso detta sentenza, interponeva Parte_1
appello, censurando l' “erroneo convincimento e ricostruzione
del fatto da parte del Giudice di primo grado. Difetto e
contraddittorietà di motivazione della sentenza, travisamento dei
fatti e illogicità manifesta” e l'
[...]
Controparte_5
di resisteva al gravame.
[...] CP_1
Con ordinanza del 9-07-2021, la Corte, “ritenuta l'attività
istruttoria richiesta dall'appellante in via subordinata ininfluente
ai fini della decisione, alla luce dell'unico motivo di appello
(errato accertamento del difetto di giurisdizione); ritenuta,
pertanto, la causa matura per la decisione”, non ammetteva le prove richieste e rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni.
Disposta la trattazione scritta della causa e precisate le conclusioni con note scritte depositate per l'udienza del 30
ottobre del 2025, e, segnatamente: “Con la presente si contesta
integralmente il contenuto della comparsa di costituzione
depositata da parte avversa nonché l'eccezione, da questi
formulata, di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis
pag. 4/13 c.p.c., non essendovene i presupposti. Si insiste nell'appello
proposto chiedendo l'ammissione delle prove dedotte e richieste in
primo grado e rinnovate con l'atto di appello e pertanto destinare
udienza per l'ammissione dei mezzi istruttori” (note dell'appellante del 23-10-2025) e “Con rinvio recettizio a
quanto eccepito e dedotto nell'atto responsivo in questo grado. Si
chiede che La causa venga posta in decisione, con i termini di rito
per il deposito di comparse conclusionali ed eventuali repliche. Si
insiste nelle conclusioni precisate nella comparsa di costituzione
ed appresso trascritte. VOGLIA LA CORTE D'APPELLO
Reiectis adversis Dichiarare inammissibile l'appello proposto da
ed, in subordine, rigettarlo perché Parte_4
inammissibile ed infondato, confermando la decisione di primo
grado con la stessa o con diversa motivazione, accogliendo – ove
occorre – le eccezioni e difese illustrate dall'Azienda concludente
in primo grado e riproposte nel presente grado del giudizio. Vinte
le spese” (note dell'appellata del 28-10-2025), la causa veniva posta in decisione con l'assegnazione dei termini ridotti ex art. 190, comma 2, c.p.c. (venti giorni per il deposito delle comparse conclusionali e venti giorni per il deposito delle memorie di replica).
pag. 5/13 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. ha dedotto che il primo giudice, nel Parte_1
dichiarare il proprio difetto di giurisdizione in favore della
G.A., non avrebbe tenuto in considerazione la sussistenza di “un rapporto contrattuale in esecuzione” focalizzando l'oggetto del giudizio come impugnazione di delibera e non come domanda di risarcimento dei danni, avendo la società
attrice, nella propria memoria ex art. 183 comma 6 n. 1
c.p.c., del 31-05-2018, rinunciato alla seguente domanda
“Dichiarare e ritenere nulle e prive di efficacia le delibere del
Direttore Generale n. 1157 del 11.08.2015 e n. 303 del
26.02.2016 dell Controparte_6
, in persona del
[...]
legale rappresentante pro tempore;
" che non deve più intendersi
come domanda formulata”.
A tale riguardo, se è condivisibile il rilievo per cui la stipulazione del contratto rappresenta lo spartiacque tra la giurisdizione esclusiva spettante al Giudice
amministrativo in ordine alle controversie in materia di affidamento di lavori, servizi e forniture (art. 133,
comma 1, lett. e), n. 1, cod. proc. amm.), cui devono pag. 6/13 aggiungersi quelle relative all'affidamento di un pubblico servizio (art. 133, comma 1, lett. c), cod. proc. amm.), e la giurisdizione del Giudice ordinario in ordine a quelle riguardanti la fase esecutiva del rapporto (cfr. ad es.
Cassazione civile sez. un., 29/08/2023, n.25427),
cionondimeno, va rammentato che, in materia di affidamento di pubblici lavori, servizi e forniture, nella vigenza del codice del processo amministrativo, ed in relazione a vicende riconducibili alla disciplina dell'art. 11
del D.Lgs. n. 163 del 2006, il riparto di giurisdizione deve ritenersi articolato nel modo seguente:
a) sussiste la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. e), n. 1
del cod. proc. amm., sulle controversie relative alla sola fase procedimentale, cioè dall'inizio della procedura sino all'aggiudicazione definitiva, estendendosi detta giurisdizione a qualsiasi provvedimento, atto,
accordo e comportamento tenuto entro quel lasso temporale, nonché in ogni caso ad eventuali provvedimenti dell'amministrazione di annullamento d'ufficio della stessa aggiudicazione definitiva ai sensi dell'art. 21-nonies
pag. 7/13 della legge n. 241 del 1990 o, comunque, previsti da norme di legge, in quanto direttamente incidenti sulla stessa genesi dell'aggiudicazione all'atto della sua effettuazione e,
dunque, riconducibili alla relativa procedura;
b) quanto, invece, alla situazione successiva all'efficacia dell'aggiudicazione definitiva, e prima del sopravvenire dell'efficacia della conclusione del contratto (ivi compresa la sua anticipata esecuzione), vige il normale criterio di riparto imperniato sulla distinzione fra interesse legittimo e diritto soggettivo, di modo che si configura la giurisdizione del giudice amministrativo solo in presenza di una controversia inerente all'esercizio da parte dell'amministrazione di un potere astratto previsto dalla legge;
mentre, al di fuori di tal caso (e, dunque, in assenza di riconducibilità dell'agire dell'Amministrazione ad un potere di quel genere), la situazione è di diritto comune e,
allora, si configura la giurisdizione del giudice ordinario;
c) con riferimento alla situazione successiva all'efficacia della conclusione del contratto, sussiste la giurisdizione del giudice ordinario, salvo sempre il caso di esercizio di poteri di autotutela di annullamento ovvero pag. 8/13 di revoca dell'aggiudicazione pregressa, sussistendo sul provvedimento, nel primo caso, la giurisdizione esclusiva dell' e, nel secondo caso, la sua giurisdizione di CP_7
legittimità (cfr. Cass. civ., sez. un., ordinanza n. 24411 del
5/10/2018).
Ne deriva, allora, che il richiamo, contenuto nella sentenza gravata, ai principi espressi dalla predetta ordinanza delle
Sezioni Unite n. 24411 del 5-10-2018 appare correttamente articolato, atteso che, nella vicenda in esame, la domanda risarcitoria avanzata da parte attrice trova la propria genesi proprio nelle delibere del Direttore Generale
dell' Civico di Palermo n. 1157 dell'11-08-2015 e CP_1
n. 303 del 26-02-2016.
In sintesi, ha assunto che, per effetto di tali Parte_1
provvedimenti amministrativi, avrebbe subito danni patrimoniali, sub specie di mancato guadagno, oltre che danni all'immagine.
In particolare, si osserva che, con la delibera n. 1157 dell'11-
08-2015, l'Amministrazione non si è limitata ad incidere
tout court sull'esecuzione del rapporto contrattuale (in tal senso l'appellante ha documentato di avere, nelle more,
pag. 9/13 stipulato, con l un contratto per la Parte_2
fornitura triennale di materiale per emodinamica, chirurgia vascolare e radiologia interventistica) ma ha, altresì,
esercitato un potere astratto previsto dalla legge, posto che l'autorizzazione al subentro di altra società nella fornitura triennale dei dispostivi in questione ha costituito, ad un tempo, non solo la modificazione del soggetto del rapporto contrattuale ma anche l'esercizio di un potere di revoca della pregressa aggiudicazione definitiva in favore di rispetto al quale sussiste la giurisdizione Parte_1
dell' CP_7
D'altronde, appunto, con il precitato provvedimento amministrativo, la stazione appaltante non ha semplicemente preso atto del subentro di una nuova società in un contratto in corso di esecuzione ma ha esercitato un potere (astrattamente previsto da una norma di legge) diretto sia alla verifica della permanenza dei requisiti, in capo all'aggiudicatario, quale distributore autorizzato ad effettuare le forniture aggiudicate con atto deliberato n. 872 del 20-06-2014, lotto n. 520, sia alla conseguente revoca dell'aggiudicazione definitiva, essendo pag. 10/13 sopravvenuto, secondo l'istruttoria dell' il venir CP_1
meno di tali requisiti.
Conseguentemente, non appare censurabile la sentenza appellata nella parte in cui ha argomentato che, “con
ordinanza n.24411 del 2018, le Sezioni Unite della Suprema
Corte di Cassazione … hanno affermato con riferimento agli
appalti rientranti nella disciplina del d.lgs. n. 163 del 2006, come
quello per cui è processo, che la giurisdizione esclusiva del giudice
amministrativo concerne la vicenda fino all'aggiudicazione
definitiva o meglio fino al consolidarsi della stessa, che si estende
alle ipotesi (come nella specie), di esercizio del potere di
intervento autoritativo dell'amministrazione aggiudicatrice sulla
situazione insorta dopo l'efficacia dell'aggiudicazione definitiva
ai sensi dell'art. 21-quinquies della I. n. 241 del 1990: si tratta
cioè del potere di revoca dell'aggiudicazione, certamente
esercitabile anche nella fase fra l'efficacia dell'aggiudicazione
definitiva e la conclusione del contratto (oltre che, come dimostra
il secondo comma della norma) ed anche dopo la conclusione del
contratto”.
Ulteriore corollario di tale impostazione è che la complessiva valutazione della legittimità o meno dell'agire pag. 11/13 dell'Amministrazione, compresa anche l'evenienza reclamata dalla società attrice in primo grado, ossia la verificazione di danni suscettibili di ristoro, pertiene alla giurisdizione del Giudice Amministrativo, come correttamente statuito dal Tribunale di Palermo.
Conclusivamente, l'appello è infondato e va rigettato.
2. Le spese del grado seguono la soccombenza dell'appellante e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto dello scaglione di riferimento e dell'applicazione dei minimi tariffari in considerazione del tipo di pronuncia adottata (valore della causa indeterminabile-complessità
bassa) e stante l'assenza di incombenti istruttori.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello proposto da avverso la Parte_1
sentenza del Tribunale di Palermo n. 1239/2020 del 31
marzo 2020;
Condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado del giudizio, in favore dell'appellata,
liquidate in complessivi € 3.473,00 oltre spese generali, CPA
e IVA come per legge.
pag. 12/13 Dichiara la sussistenza dei presupposti per il pagamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma del comma 1 quater dell'art. 13 del
D.P.R. 30.5.2002 n. 115.
Così deciso nella camera di consiglio della III sezione civile della Corte di Appello di Palermo il 18-12-2025.
Il Consigliere rel. est.
LU NT EL
Il Presidente
NI TT
pag. 13/13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO
TERZA SEZIONE CIVILE
composta dai sigg. Magistrati
dott.ssa NI TT Presidente
dott.ssa Giulia Maisano Consigliere
dott. LU NT EL Consigliere rel. est.
riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II grado iscritta al n. 1645/2020 R.G.;
TRA
(P.I. ), in persona del Parte_1 P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa,
per procura allegata all'atto di citazione in appello,
dall'Avv. Anna Galioto;
Appellante;
E
[...]
Controparte_1 (C.F.
[...]
), in persona del legale rappresentante pro P.IVA_2
tempore, rappresentata e difesa, per procura in atti e delibera di incarico del Direttore Generale n. 482 del 15-04-
2021, dall'Avv. Enrico Cadelo;
Appellata;
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 30/10/2025 le parti concludevano come da note scritte depositate per via telematica.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, ritualmente notificato, Parte_1
conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di
[...]
Palermo, l Controparte_2
, chiedendone la condanna al risarcimento del
[...]
danno da interruzione illegittima di fornitura.
In particolare, deduceva di essere risultata aggiudicataria,
all'esito della procedura competitiva per la fornitura
(suddivisa in 557 lotti) di dispositivi sanitari, destinati a soddisfare il fabbisogno delle Aziende ospedaliere del bacino della Sicilia Occidentale, del lotto 520 (relativo alla fornitura di protesi medicali), e di avere di conseguenza pag. 2/13 sottoscritto con l' un contratto triennale per Parte_2
un importo di euro 280.770,00 oltre iva e un altro contratto con il San Raffaele Giglio di Cefalù.
Lamentava che, con delibera n.1157 dell'11.08.2015 del
Direttore Generale, l' di aveva dato CP_1 CP_1
seguito al subentro nel lotto n.520 di altra ditta,
[...]
sul presupposto che non CP_3 Parte_1
fosse più il distributore autorizzato dei beni oggetto della fornitura aggiudicata, come da comunicazione della società
produttrice Parte_3
Costituitasi in giudizio l Controparte_4
preliminarmente, eccepiva il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore di quello amministrativo, e,
sempre in via preliminare, deduceva che la società attrice non aveva, comunque ,impugnato la delibera oggetto di contestazione.
Con la sentenza n. 1239/2020, pubblicata il 31 marzo 2020, il
Tribunale di Palermo, Sezione Quinta Civile,
definitivamente pronunciando nel giudizio n. 18793/2017
dichiarava il difetto di giurisdizione dell'A.G.O. in favore del Giudice Amministrativo, compensando fra le parti le pag. 3/13 spese di lite.
Avverso detta sentenza, interponeva Parte_1
appello, censurando l' “erroneo convincimento e ricostruzione
del fatto da parte del Giudice di primo grado. Difetto e
contraddittorietà di motivazione della sentenza, travisamento dei
fatti e illogicità manifesta” e l'
[...]
Controparte_5
di resisteva al gravame.
[...] CP_1
Con ordinanza del 9-07-2021, la Corte, “ritenuta l'attività
istruttoria richiesta dall'appellante in via subordinata ininfluente
ai fini della decisione, alla luce dell'unico motivo di appello
(errato accertamento del difetto di giurisdizione); ritenuta,
pertanto, la causa matura per la decisione”, non ammetteva le prove richieste e rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni.
Disposta la trattazione scritta della causa e precisate le conclusioni con note scritte depositate per l'udienza del 30
ottobre del 2025, e, segnatamente: “Con la presente si contesta
integralmente il contenuto della comparsa di costituzione
depositata da parte avversa nonché l'eccezione, da questi
formulata, di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis
pag. 4/13 c.p.c., non essendovene i presupposti. Si insiste nell'appello
proposto chiedendo l'ammissione delle prove dedotte e richieste in
primo grado e rinnovate con l'atto di appello e pertanto destinare
udienza per l'ammissione dei mezzi istruttori” (note dell'appellante del 23-10-2025) e “Con rinvio recettizio a
quanto eccepito e dedotto nell'atto responsivo in questo grado. Si
chiede che La causa venga posta in decisione, con i termini di rito
per il deposito di comparse conclusionali ed eventuali repliche. Si
insiste nelle conclusioni precisate nella comparsa di costituzione
ed appresso trascritte. VOGLIA LA CORTE D'APPELLO
Reiectis adversis Dichiarare inammissibile l'appello proposto da
ed, in subordine, rigettarlo perché Parte_4
inammissibile ed infondato, confermando la decisione di primo
grado con la stessa o con diversa motivazione, accogliendo – ove
occorre – le eccezioni e difese illustrate dall'Azienda concludente
in primo grado e riproposte nel presente grado del giudizio. Vinte
le spese” (note dell'appellata del 28-10-2025), la causa veniva posta in decisione con l'assegnazione dei termini ridotti ex art. 190, comma 2, c.p.c. (venti giorni per il deposito delle comparse conclusionali e venti giorni per il deposito delle memorie di replica).
pag. 5/13 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. ha dedotto che il primo giudice, nel Parte_1
dichiarare il proprio difetto di giurisdizione in favore della
G.A., non avrebbe tenuto in considerazione la sussistenza di “un rapporto contrattuale in esecuzione” focalizzando l'oggetto del giudizio come impugnazione di delibera e non come domanda di risarcimento dei danni, avendo la società
attrice, nella propria memoria ex art. 183 comma 6 n. 1
c.p.c., del 31-05-2018, rinunciato alla seguente domanda
“Dichiarare e ritenere nulle e prive di efficacia le delibere del
Direttore Generale n. 1157 del 11.08.2015 e n. 303 del
26.02.2016 dell Controparte_6
, in persona del
[...]
legale rappresentante pro tempore;
" che non deve più intendersi
come domanda formulata”.
A tale riguardo, se è condivisibile il rilievo per cui la stipulazione del contratto rappresenta lo spartiacque tra la giurisdizione esclusiva spettante al Giudice
amministrativo in ordine alle controversie in materia di affidamento di lavori, servizi e forniture (art. 133,
comma 1, lett. e), n. 1, cod. proc. amm.), cui devono pag. 6/13 aggiungersi quelle relative all'affidamento di un pubblico servizio (art. 133, comma 1, lett. c), cod. proc. amm.), e la giurisdizione del Giudice ordinario in ordine a quelle riguardanti la fase esecutiva del rapporto (cfr. ad es.
Cassazione civile sez. un., 29/08/2023, n.25427),
cionondimeno, va rammentato che, in materia di affidamento di pubblici lavori, servizi e forniture, nella vigenza del codice del processo amministrativo, ed in relazione a vicende riconducibili alla disciplina dell'art. 11
del D.Lgs. n. 163 del 2006, il riparto di giurisdizione deve ritenersi articolato nel modo seguente:
a) sussiste la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. e), n. 1
del cod. proc. amm., sulle controversie relative alla sola fase procedimentale, cioè dall'inizio della procedura sino all'aggiudicazione definitiva, estendendosi detta giurisdizione a qualsiasi provvedimento, atto,
accordo e comportamento tenuto entro quel lasso temporale, nonché in ogni caso ad eventuali provvedimenti dell'amministrazione di annullamento d'ufficio della stessa aggiudicazione definitiva ai sensi dell'art. 21-nonies
pag. 7/13 della legge n. 241 del 1990 o, comunque, previsti da norme di legge, in quanto direttamente incidenti sulla stessa genesi dell'aggiudicazione all'atto della sua effettuazione e,
dunque, riconducibili alla relativa procedura;
b) quanto, invece, alla situazione successiva all'efficacia dell'aggiudicazione definitiva, e prima del sopravvenire dell'efficacia della conclusione del contratto (ivi compresa la sua anticipata esecuzione), vige il normale criterio di riparto imperniato sulla distinzione fra interesse legittimo e diritto soggettivo, di modo che si configura la giurisdizione del giudice amministrativo solo in presenza di una controversia inerente all'esercizio da parte dell'amministrazione di un potere astratto previsto dalla legge;
mentre, al di fuori di tal caso (e, dunque, in assenza di riconducibilità dell'agire dell'Amministrazione ad un potere di quel genere), la situazione è di diritto comune e,
allora, si configura la giurisdizione del giudice ordinario;
c) con riferimento alla situazione successiva all'efficacia della conclusione del contratto, sussiste la giurisdizione del giudice ordinario, salvo sempre il caso di esercizio di poteri di autotutela di annullamento ovvero pag. 8/13 di revoca dell'aggiudicazione pregressa, sussistendo sul provvedimento, nel primo caso, la giurisdizione esclusiva dell' e, nel secondo caso, la sua giurisdizione di CP_7
legittimità (cfr. Cass. civ., sez. un., ordinanza n. 24411 del
5/10/2018).
Ne deriva, allora, che il richiamo, contenuto nella sentenza gravata, ai principi espressi dalla predetta ordinanza delle
Sezioni Unite n. 24411 del 5-10-2018 appare correttamente articolato, atteso che, nella vicenda in esame, la domanda risarcitoria avanzata da parte attrice trova la propria genesi proprio nelle delibere del Direttore Generale
dell' Civico di Palermo n. 1157 dell'11-08-2015 e CP_1
n. 303 del 26-02-2016.
In sintesi, ha assunto che, per effetto di tali Parte_1
provvedimenti amministrativi, avrebbe subito danni patrimoniali, sub specie di mancato guadagno, oltre che danni all'immagine.
In particolare, si osserva che, con la delibera n. 1157 dell'11-
08-2015, l'Amministrazione non si è limitata ad incidere
tout court sull'esecuzione del rapporto contrattuale (in tal senso l'appellante ha documentato di avere, nelle more,
pag. 9/13 stipulato, con l un contratto per la Parte_2
fornitura triennale di materiale per emodinamica, chirurgia vascolare e radiologia interventistica) ma ha, altresì,
esercitato un potere astratto previsto dalla legge, posto che l'autorizzazione al subentro di altra società nella fornitura triennale dei dispostivi in questione ha costituito, ad un tempo, non solo la modificazione del soggetto del rapporto contrattuale ma anche l'esercizio di un potere di revoca della pregressa aggiudicazione definitiva in favore di rispetto al quale sussiste la giurisdizione Parte_1
dell' CP_7
D'altronde, appunto, con il precitato provvedimento amministrativo, la stazione appaltante non ha semplicemente preso atto del subentro di una nuova società in un contratto in corso di esecuzione ma ha esercitato un potere (astrattamente previsto da una norma di legge) diretto sia alla verifica della permanenza dei requisiti, in capo all'aggiudicatario, quale distributore autorizzato ad effettuare le forniture aggiudicate con atto deliberato n. 872 del 20-06-2014, lotto n. 520, sia alla conseguente revoca dell'aggiudicazione definitiva, essendo pag. 10/13 sopravvenuto, secondo l'istruttoria dell' il venir CP_1
meno di tali requisiti.
Conseguentemente, non appare censurabile la sentenza appellata nella parte in cui ha argomentato che, “con
ordinanza n.24411 del 2018, le Sezioni Unite della Suprema
Corte di Cassazione … hanno affermato con riferimento agli
appalti rientranti nella disciplina del d.lgs. n. 163 del 2006, come
quello per cui è processo, che la giurisdizione esclusiva del giudice
amministrativo concerne la vicenda fino all'aggiudicazione
definitiva o meglio fino al consolidarsi della stessa, che si estende
alle ipotesi (come nella specie), di esercizio del potere di
intervento autoritativo dell'amministrazione aggiudicatrice sulla
situazione insorta dopo l'efficacia dell'aggiudicazione definitiva
ai sensi dell'art. 21-quinquies della I. n. 241 del 1990: si tratta
cioè del potere di revoca dell'aggiudicazione, certamente
esercitabile anche nella fase fra l'efficacia dell'aggiudicazione
definitiva e la conclusione del contratto (oltre che, come dimostra
il secondo comma della norma) ed anche dopo la conclusione del
contratto”.
Ulteriore corollario di tale impostazione è che la complessiva valutazione della legittimità o meno dell'agire pag. 11/13 dell'Amministrazione, compresa anche l'evenienza reclamata dalla società attrice in primo grado, ossia la verificazione di danni suscettibili di ristoro, pertiene alla giurisdizione del Giudice Amministrativo, come correttamente statuito dal Tribunale di Palermo.
Conclusivamente, l'appello è infondato e va rigettato.
2. Le spese del grado seguono la soccombenza dell'appellante e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto dello scaglione di riferimento e dell'applicazione dei minimi tariffari in considerazione del tipo di pronuncia adottata (valore della causa indeterminabile-complessità
bassa) e stante l'assenza di incombenti istruttori.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello proposto da avverso la Parte_1
sentenza del Tribunale di Palermo n. 1239/2020 del 31
marzo 2020;
Condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado del giudizio, in favore dell'appellata,
liquidate in complessivi € 3.473,00 oltre spese generali, CPA
e IVA come per legge.
pag. 12/13 Dichiara la sussistenza dei presupposti per il pagamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma del comma 1 quater dell'art. 13 del
D.P.R. 30.5.2002 n. 115.
Così deciso nella camera di consiglio della III sezione civile della Corte di Appello di Palermo il 18-12-2025.
Il Consigliere rel. est.
LU NT EL
Il Presidente
NI TT
pag. 13/13