Trib. Monza, sentenza 23/12/2025, n. 2338
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Sentenza 23 dicembre 2025

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  • Accolto
    Presupposti per il divorzio

    Il Tribunale ha ritenuto fondata la domanda di divorzio, dato che è intervenuta una sentenza di separazione passata in giudicato e non vi è stata riconciliazione o ripresa della convivenza, configurando la definitiva cessazione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi.

  • Accolto
    Affidamento esclusivo alla madre

    Il Tribunale ha confermato l'affido esclusivo alla madre con collocamento presso di lei, motivando la decisione sulla base della rigidità di pensiero del padre, del suo rifiuto di seguire le indicazioni dei servizi sociali, della mancanza di rapporti con i figli e della sua condizione di precarietà. Ha inoltre dato facoltà alla madre di prendere decisioni esclusive relative alla salute, educazione, istruzione e residenza dei minori.

  • Accolto
    Assegnazione casa coniugale

    Il Tribunale ha confermato l'assegnazione della casa coniugale alla madre, in quanto collocataria prevalente dei figli minori.

  • Accolto
    Determinazione assegno di mantenimento onnicomprensivo

    Il Tribunale ha stabilito un contributo al mantenimento dei figli a carico del padre di € 350 mensili, comprensivi delle spese straordinarie, con decorrenza dal dicembre 2025. La decisione è stata presa tenendo conto delle esigenze dei figli, del tenore di vita goduto, dei tempi di permanenza e delle risorse economiche di entrambi i genitori, nonché dell'inadempimento del padre.

  • Rigettato
    Assegno unico familiare

    Il Tribunale ha stabilito che l'assegno unico familiare, nel 2024, era di € 467 mensili e che la madre lo percepisce per intero. Tuttavia, la richiesta di conferma di tale percezione integrale come parte delle conclusioni della ricorrente è stata rigettata nel dispositivo, che invece prevede una diversa ripartizione.

  • Rigettato
    Ammonizione e risarcimento danni ex art. 473 bis.39 c.p.c.

    Il Tribunale ha rigettato la domanda di ammonizione e risarcimento danni, ritenendo che il padre, dopo la separazione, abbia perso la casa coniugale, il lavoro, e si trovi in una condizione di precarietà economica e difficoltà nel mantenere i rapporti con i figli, attribuendo ciò anche a un'alienazione da parte della madre.

  • Accolto
    Sequestro dei beni ex art. 473 bis.36 c.p.c.

    Il Tribunale ha disposto il sequestro dei beni mobili e immobili del resistente fino a concorrenza della somma di € 31.500, ai sensi dell'art. 473bis.36 c.p.c., per garantire il pagamento del contributo al mantenimento dei figli, dato l'inadempimento del padre e il riscatto di una polizza vita che non è stato utilizzato per tale scopo.

  • Inammissibile
    Tardivita' della domanda di assegno divorzile

    Il Tribunale ha dichiarato tardiva la domanda di assegno divorzile proposta dal resistente, in quanto la memoria ex art. 473bis.17 c.p.c. non consente l'introduzione di domande nuove, e la situazione reddituale del resistente era già nota.

  • Rigettato
    Affidamento condiviso dei figli

    La domanda di affidamento condiviso è stata rigettata in quanto il Tribunale ha confermato l'affidamento esclusivo alla madre, basandosi sulle relazioni dei servizi sociali e sulla condotta del padre.

  • Rigettato
    Contributo al mantenimento figli

    La richiesta del resistente di un assegno di mantenimento di € 250 mensili è stata rigettata. Il Tribunale ha stabilito un contributo di € 350 mensili comprensivi delle spese straordinarie.

  • Rigettato
    Ripartizione spese straordinarie

    La richiesta del resistente di ripartizione al 50% delle spese straordinarie è stata rigettata in quanto il Tribunale ha stabilito un assegno di mantenimento onnicomprensivo di € 350 mensili che include tali spese.

  • Rigettato
    Ripartizione assegno unico

    La richiesta del resistente di ripartizione al 50% dell'assegno unico è stata rigettata. Il Tribunale ha confermato che la madre percepisce l'assegno per intero, ma nel dispositivo non vi è una specifica statuizione sulla ripartizione.

  • Accolto
    Rigetto domande ex art. 473 bis.39 c.p.c.

    Il Tribunale ha rigettato le domande di ammonimento, sanzione pecuniaria e risarcimento del danno formulate dalla ricorrente, ritenendo che il padre si trovi in una situazione di difficoltà tale da non giustificare tali provvedimenti.

  • Rigettato
    Rigetto istanza di sequestro ex art. 473 bis.36 c.p.c.

    La richiesta del resistente di rigetto del sequestro è stata rigettata, in quanto il Tribunale ha disposto il sequestro dei beni del padre per garantire il mantenimento dei figli.

  • Accolto
    Rigetto indagine di Polizia Tributaria

    Il Tribunale ha rigettato la domanda di indagine di Polizia Tributaria, ritenendo che non vi fossero redditi significativi da accertare e che la situazione patrimoniale del resistente fosse già sufficientemente chiara.

  • Accolto
    Compensazione spese legali

    Le spese del giudizio sono state dichiarate compensate tra le parti per la reciproca soccombenza.

  • Accolto
    Compensazione spese legali

    Le spese del giudizio sono state dichiarate compensate tra le parti per la reciproca soccombenza.

  • Rigettato
    Condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c.

    Il Tribunale ha rigettato la richiesta di condanna del resistente ai sensi dell'art. 96 c.p.c., ritenendo non sussistenti i presupposti per tale condanna.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Monza, sentenza 23/12/2025, n. 2338
    Giurisdizione : Trib. Monza
    Numero : 2338
    Data del deposito : 23 dicembre 2025

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