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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 23/12/2025, n. 2338 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 2338 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 933/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MONZA
Quarta Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Carmen Arcellaschi Presidente Relatore dott. Claudia Bonomi Giudice dott. Wandalba Farano Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 933/2025 promossa da:
(C.F. ), nata a [...], il [...] e Parte_1 C.F._1 residente in [...]M, elettivamente domiciliata in Pavia, viale della Libertà n. 24, presso lo studio dell'Avv. Luisa Flore (C.F. ) che la rappresenta C.F._2 come da procura rilasciata su foglio separato allegato al ricorso;
il difensore dichiara di voler ricevere le comunicazioni al n. fax 0382-34551 o indirizzo pec Email_1
RICORRENTE contro
(C.F. ) nato a [...] il [...], da ultimo residente in [...], rappresentato, assistito e difeso dall'avv. Gianluca Madonna (C.F. ), giusta procura in calce digitalmente firmata e congiunta alla memoria C.F._4 di costituzione mediante strumento informatico ex art. 83, co. 3 c.p.c., ed elettivamente domiciliato presso il suo Studio in Bergamo, Via Palma il Vecchio n. 45, con indicazione di voler ricevere le successive comunicazioni all'indirizzo pec ovvero al n. fax Email_2 035.231368
RESISTENTE
Con l'intervento del P.M. sede
OGGETTO: DI
CONCLUSIONI per Parte_1 Voglia l'Ill.mo Tribunale di Monza, previo rigetto delle domande avversarie, così pagina 1 di 8 giudicare: Nel merito pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato e contratto in data 25.08.2005 dai signori e in Bellusco (MI), trascritto negli atti dell'Ufficio Parte_1 CP_1 dello Stato Civile di Bellusco (MI) al n. 20 Serie A Parte II Anno 2005, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Bellusco (MI) di procedere all'annotazione dell'emananda sentenza a tutti gli effetti di legge. Confermare l'affido super esclusivo della LE in favore della madre, fermo il monitoraggio degli incontri padre-figli da svolgersi in spazio neutro secondo le modalita' stabilite dai Servizi per il periodo necessario ad assicurare il benessere dei minori;
Confermare l'assegnazione della casa famigliare sita in Bellusco, via San Nazzaro n. 43M a Pt_1
, affinchè vi abiti con i figli, da collocarsi presso la stessa sino al raggiungimento della loro
[...] indipendenza economica, abilitando la stessa alla fruizione dei pannelli solari annessi all'immobile oggetto di assegnazione;
In ragione dell'elevata conflittualità e della mancata rifusione paterna delle spese straordinarie necessarie alla LE, porre in capo a l'obbligo di versare un assegno di mantenimento CP_1 onnicomprensivo in favore dei figli per l'importo complessivo di € 800,00 mensili (€ 400,00 ciascuno), da corrispondersi mediante bonifico a entro il giorno 5 di ciascun mese, e da aggiornarsi Parte_1 annualmente in base all'indice ISTAT con decorrenza dal deposito del presente ricorso, il quale rincomprenda in via forfettaria anche la quota del 50% delle spese straordinarie, secondo il Protocollo in uso presso Codesto Tribunale, maturate con decorrenza dalla relativa statuizione e con esclusione delle spese inerenti le visite specialistiche e gli esami richiesti per e dal prof. Per_1 Per_2
, con riferimento ai noti problemi della crescita;
in subordine, qualora non venga Persona_3 disposto un assegno onnicomprensivo, porre in capo a il versamento di un assegno di CP_1 mantenimento in favore dei figli per l'importo complessivo di € 700,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie, secondo il Protocollo in uso presso Codesto Tribunale, da corrispondersi a mezzo bonifico bancario a entro il giorno 5 di ciascun mese, e da aggiornarsi annualmente in Parte_1 base all'indice ISTAT con decorrenza dal deposito del presente ricorso, ponendo sin da ora a carico di se del caso in deroga a quanto statuito dal Protocollo in uso presso Codesto Tribunale, CP_1 anche la quota del 50% delle spese inerenti le visiste specialistiche, nonche' gli esami richiesti per e dal prof. ; Per_1 Per_2 Persona_3 confermare che l'assegno unico per i figli sia percepito integralmente dalla madre, in qualità di genitore collocatario;
Accertato il grave inadempimento di agli obblighi di natura patrimoniale e non CP_1 contenuti nella sentenza di separazione, con grave ed evidente pregiudizio dei diritti della ricorrente e della LE, disporre, ai sensi dell'art. 473 bis.39 c.p.c., l'ammonizione del resistente e, previa determinazione e applicazione della misura e/o della sanzione amministrativa ritenuta piu' opportuna, condannare al risarcimento del danno patito dalla ricorrente e/o dai minori, da CP_1 quantificarsi nella complessiva somma di € 20.000,00 ovvero nella diversa somma, maggiore o minore, ritenuta congrua e di giustizia, da stimarsi anche in via equitativa;
In ragione della conclamata insolvenza del resistente rispetto agli obblighi di contribuzione e mantenimento della LE, in considerazione della minacciata azione esecutiva avente ad oggetto la quota dell'unico bene di proprieta' del resistente, ai sensi dell'art. 473 bis.36, comma 3, c.p.c. autorizzare il sequestro dei beni mobili, immobili o crediti del resistente al fine di assicurare il corretto adempimento degli obblighi di mantenimento della LE. pagina 2 di 8 Accertare e dichiarare la tardivita' della domanda di attribuzione di un assegno divorzile a favore del ricorrente ed in ogni caso respingere la stessa in quanto infondata in fatto e diritto.; In ogni caso Con vittoria di spese e competenze di lite, nonche' condannando il resistente anche ai sensi dell'art. 96, comma 1 e 3 per aver resistito con malafede e colpa grave in giudizio, tenuto conto della condotta processuale complessivamente tenuta e da valutarsi ai sensi dell'art. 473 bis 18 c.p.c. Previa in via istruttoria, se del caso, - ordinare alla Polizia Tributaria (Nucleo Regionale della Guardia di Finanza di Milano) di svolgere una indagine in ordine alla situazione patrimoniale, fiscale e reddituale di , anche mediante accesso alla Banca Dati dell'Anagrafe Tributaria CP_1 (Archivio dei rapporti finanziari) e alla Banca Dati Serpico, ai sensi del combinato disposto dell'art. 19, comma 6, del D.L. 132/2014 conv. L. 162/2014, dell'art. 155 sexies disp.att. cod.proc.civ. e dell'art. 7, comma 9, d.P.R. 695/1973, autorizzando ad effettuare ogni accertamento, anche bancario, ritenuto necessario od utile nonché ad estrarre copia degli atti;
- ordinare al resistente di fornire tutta la documentazione necessaria a rendere un fedele quadro della situazione economica e patrimoniale, disponendo che produca in giudizio le CP_1 dichiarazioni dei redditi relativi all'ultimo triennio, ad oggi non allegate, nonche' la documentazione bancaria relativa all'anno 2024, totalmente mancante.
per CP_1
- Pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in data 25.08.2005 dai signori e;
CP_1 Parte_1
- Disporre l'affidamento condiviso dei figli minori e ad entrambi i genitori con Per_1 Per_2 collocamento prevalente e residenza anagrafica presso la madre;
- Disporre che il padre possa vedere e tenere con sé i figli accordandosi direttamente con i medesimi;
- Disporre che il sig. corrisponda alla sig.ra , a titolo di contributo al mantenimento per i CP_1 Pt_1 figli, l'importo mensile di € 250,00 complessivi per entrambi i figli, da versarsi entro il giorno 10 di ogni mese;
- Disporre che le spese straordinarie per i figli siano sostenute da entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno, secondo il protocollo in uso presso codesto Ill.mo Tribunale;
- Disporre che l'assegno unico e universale per i figli sia percepito da entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno;
- Rigettare le domande di ammonimento, sanzione pecuniaria e risarcimento del danno ex art. 473 bis.39 c.p.c. in quanto infondata in fatto e in diritto;
- Rigettare l'istanza di sequestro dei beni ex art. 473 bis.36 c.p.c. in quanto infondata in fatto e in diritto;
- Rigettare la domanda formulata in via istruttoria di indagine di Polizia Tributaria in ordine alla situazione economica del sig. in quanto infondata in fatto e in diritto. CP_1 In ogni caso:
- Con vittoria di spese e compensi professionali, oltre spese generali 15%, IVA e CPA in caso di opposizione.
pagina 3 di 8 MOTIVI DELLA DECISIONE
I. La domanda di divorzio è fondata. Risulta, infatti, dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione in forza di sentenza Tribunale di Monza nr. 843/2024, passata in giudicato. Non è contestato che, dalla data di comparizione delle parti avanti il Presidente in sede di separazione (21.10.2021), non sia intervenuta riconciliazione, né sia ripresa, sia pur temporaneamente, la convivenza. Deve, quindi, ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai definitivamente venuta meno, così che sarebbe impossibile il suo ricostituirsi. Ricorrono, pertanto, i presupposti richiesti dall'art. 3 nr. 2 let. b della L.
1.12.1970 n. 898 come mod. dagli artt. 4 e 5 della L.
6.3.1987 n. 74, dall'art. 1 della L.
6.5.2015 nr. 55. Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
II. Relativamente all'affidamento, la L. 56 del 2006 stabilisce che il Giudice deve preferire l'affidamento condiviso, salvo che risulti contrario all'interesse del minore. L'affidamento condiviso presuppone un comune impegno progettuale in ordine alle scelte relative alla vita della LE nonché in ordine alla cura della LE medesima nell'ambito della gestione dei vari incombenti della vita quotidiana. L'affido condiviso si pone come regola generale, rispetto alla quale la soluzione dell'affido esclusivo costituisce l'eccezione, derogabile solo laddove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore (quali le ipotesi di manifesta carenza o inidoneità educativa di un genitore o di sua obiettiva lontananza o di un suo sostanziale disinteresse per il minore, con valutazione adeguatamente motivata dal Giudice, in positivo sull'idoneità del genitore affidatario e, in negativo, sulla idoneità educativa dell'altro genitore e sulla non rispondenza dell'affido condiviso all'interesse del minore (Cass. 12308/2010). Nel caso in esame, in sede di separazione è stato disposto l'affido esclusivo cd. rafforzato in favore della madre dei figli nato in data [...] e in data 5.12.2011 Per_1 Per_2 con collocamento presso di lei. La ricorrente chiede la conferma delle condizioni della separazione del febbraio 2024 relative all'affido e collocamento. I Servizi sociali del Comune di Bellusco, a pagina 3 della relazione del 7.04.2025, scrivono: "dal 13.3.2025, il signor risulta cancellato anagraficamente dalla residenza di CP_1
Bellusco; lo stesso dichiara di vivere presso amici, conoscenti o persone che si offrono di ospitarlo, senza tuttavia fornire riferimenti piu' precisi. Lamenta una condizione di indigenza e precarieta' economica, ma non e' disponibile a farsi sostenere in tal senso: a colloquio si presenta sempre ordinato pulito, adeguatamente abbigliato". Nella relazione 9.6.2025:
“Il padre ha dimostrato nel tempo una rilevante rigidità di pensiero e di funzionamento che non gli permette di accogliere le riflessioni o le proposte operative dei Servizi.” Il padre ha disertato gli ultimi incontri presso i servizi sociali nel 2024, accusa la moglie e i servizi di avergli impedito di esercitare una genitorialità significativa e condivisa. Ritengono inopportuna la prosecuzione degli incarichi, il padre si rifiuta di seguire le indicazioni progettuali, tra cui incontri in spazio neutro e ritiene di non necessitare di alcun pagina 4 di 8 supporto. Non ravvisano alcuna situazione di pregiudizio per i minori, tale da richiedere l'intervento dei servizi. La mancanza di rapporti tra padre e figli comporta la difficoltà, forse impossibilità, di rendersi conto delle loro esigenze e legittima l'affido esclusivo alla madre con collocamento presso di lei. Al fine di evitare che tale situazione impedisca il concreto esercizio della potestà genitoriale, va data facoltà alla madre di assumere in via esclusiva le decisioni relative alla salute, educazione, istruzione e residenza, di procedere a tutte le pratiche amministrative compreso il rilascio/rinnovo dei documenti di identità validi anche per l'espatrio dei minori.
Non si è proceduto ad audizione dei figli, in quanto ha espresso un netto rifiuto ad Per_1 incontrare il padre e ha un'età che gli consente di decidere se e con quali modalità incontrare il padre.
era disponibile ad incontrarlo in un contesto di tutela e garanzia (presenza di un Per_2 operatore, gradualità) che non è stato accettato dal padre. Ha dichiarato che il padre si presenta fuori da casa, da scuola o agli allenamenti con atteggiamenti inquisitori volti a conoscere i comportamenti materni. In un tema in data 11.3.2025 ha scritto che ha perso la fiducia in suo padre (doc. 28 della ricorrente). ha appena compiuto 14 anni, per cui Per_2 potrà decidere in futuro se e con quali modalità incontrare il padre. III. Il collocamento prevalente presso la madre dei figli minori, legittima l'assegnazione in suo favore della casa coniugale. IV. Il contributo al mantenimento dei figli deve essere determinato, ai sensi dell'art. 337ter cod. civ., tenuto conto delle esigenze attuali del figlio, del tenore di vita goduto in costanza di convivenza con entrambi i genitori, dei tempi di permanenza presso ciascun genitore, delle risorse economiche di entrambi i genitori. La ricorrente chiede un aumento del contributo a carico del padre da euro 250, stabilito nel 2022, in quanto inadeguato alle attuali esigenze dei figli, ad euro 800 mensili (euro 400 per figlio) onnicomprensivo. Allega che non solo non ha provveduto alla corresponsione degli arretrati (da CP_1 ottobre 2022 sino all'aprile 2023), ma dopo aver versato il mantenimento per il mese di maggio 2023 (€ 250,00, ma non la quota del 50% dell'assegno unico dallo stesso incassato) e giugno 2023 (solo € 100,00) ha cessato totalmente di corrispondere quanto dovuto alla moglie. L'unico bene è la casa coniugale in comproprietà tra le parti, gravata da mutuo per euro 950 mensili che sta pagando per intero la moglie a far tempo dalla separazione.
All'epoca della separazione la situazione economica delle parti era la seguente, come si legge nella sentenza:
-quanto agli aspetti economici, la ricorrente nell'anno di imposta 2022 ha percepito un reddito complessivo di euro 37388 pari – dedotti gli oneri tributari – ad euro 2313 netti mensili se si suddivide l'importo su 12 mensilità; vive nella casa coniugale gravata da mutuo di euro 450 euro mensili per la sua quota;
allega di sostenere spese per trasporto di euro 250 mensili circa. Considerati importi anche minimi per vitto, abbigliamento ed utenze (euro 500 mensili) la sua disponibilità mensile residua è di euro 1.113; percepisce il 100% dell'assegno unico;
pagina 5 di 8 nell'anno di imposta 2022 ha percepito redditi da lavoro dipendente di euro 24058 CP_1 pari – dedotti gli oneri tributari – ad euro 1689 netti mensili se si suddivide l'importo su 12 mensilità. Sullo stesso grava il 50% del mutuo della casa coniugale (euro 450 circa). Considerati importi simili per vitto, abbigliamento ed utenze la sua disponibilità mensile residua dopo aver soddisfatto i bisogni essenziali era di euro 739. Per effetto del rilascio della casa coniugale dichiarava, senza documentarlo, di vivere in locazione con canone mensile di euro 650; non risultano documentati nemmeno la contrazione dell'orario lavorativo e conseguente diminuzione reddituale dall'aprile 2023.
Nel 2023 la ricorrente ha dichiarato un reddito netto mensile di euro 2.730 ricavato dal Mod. 730/2024 e, nel 2024, di euro 2.694 ricavato dal mod. 730/2025.
Il resistente, all'epoca della separazione, lavorava presso la società Peg Perego s.p.a. Il datore di lavoro ha interrotto il rapporto con sembra a causa di un drastico calo CP_1 delle commesse. Attualmente è disoccupato e percepisce l'indennità NASPI che, a marzo 2025, era di € 780,00 mensili oltre euro 98,50 per trattamento integrativo, a suo dire sarebbe stata erogata fino al mese di settembre 2025. Allega di dormire in auto e andare a lavarsi da sua madre o da amici. Non ha prestato il consenso al ripristino dell'utenza per l'utilizzo dei pannelli solari che consentirebbero alla moglie un risparmio sui costi. In data 2.06.2023 ha richiesto il riscatto di una polizza sulla vita in essere CP_1 con , ottenendo l'accredito sul conto corrente della somma di € 32.065,54, CP_2 che, come si evince dall'estratto conto allegato, ha subito devoluto a sua madre,
[...]
. CP_3 Nel 2023, il resistente ha prelevato dal conto la somma complessiva di € 18.200,00. Dal mese di gennaio 2025, il resistente ha prelevato dal nuovo conto la somma complessiva di € 5.000,00. Preleva mensilmente quasi tutta la SP. Risultano pochi addebiti. L'ulteriore attività di vendita di gioelli presso i mercatini esercitata da entrambe le parti si è presumibilmente ridotta dopo la separazione, atteso che, da quanto allegato dalla stessa ricorrente, era lei a realizzarli, per poi esporli nei mercatini domenicali con il marito, attività che continua (cfr. foto prodotta sub doc. 34 della ricorrente). CP_1 Dagli estratti conto del resistente risultano, in via del tutto eccezionale, versamenti in contanti, per esempio euro 500 in data 18.5.2023, che non denotano redditi significativi da qualche attività, motivo per cui non si ritiene di disporre indagini a mezzo Polizia Tributaria. All'udienza del 17.9.2025 le parti hanno dichiarato quanto segue. La ricorrente:
“Mio marito è elettricista e informatico. Io ho un debito di euro 3.000 verso la banca. A vedere le partite dei figli si presente ben agghindato con scarpe Nike e cappottini.” Ha dichiarato di essere disponibile a definire con la cessione del 50% della casa coniugale ai figli, rinunciando al pregresso per mantenimento e mutuo.
pagina 6 di 8 ha dichiarato la disponibilità a cedere la sua quota del 50% della casa CP_1 coniugale alla moglie dietro corresponsione della somma di almeno euro 70.000 che tiene conto di un deprezzamento del 25% per l'assegnazione della casa e del residuo mutuo. Con i 70.000 euro pagherebbe anche il mantenimento futuro, anticipando quanto dovuto fino alla maggiore età. Ha dichiarato:”Io vivo in macchina almeno tre volte la settimana, vado a lavarmi da mia madre o da un amico. Il fotovoltaico va con la casa. Con i mercatini si guadagna euro 200 mensili se va bene. Con euro 70.000 pagherei anche il mantenimento futuro per i figli. La macchina non funziona più, ho chiesto a mia moglie di venderla, essendo cointestata e mia moglie mi ha detto di dare il consenso per il fotovoltaico. Non intendo andare dai servizi perché mi consentono di vedere i figli un'ora al mese. Non lavoro perché non ho un posto di lavoro, i figli non mi rispondono neppure ai messaggi perché la madre continua ad alienarli, vorrei vederli 4 o 5 ore la settimana.”
La percepisce per intero l'assegno unico familiare che, nel 2024, era di euro 467 Pt_1 mensili.
Il contributo a carico del padre per il mantenimento dei figli viene stabilito come da dispositivo, con decorrenza dal mese di dicembre 2025, nella misura di euro 350 mensili comprensiva delle spese straordinarie, come richiesto dalla ricorrente.
V. La ricorrente chiede il sequestro dei beni di ai sensi dell'art. 473bis.36 c.p.c. CP_1
Rileva il Collegio che è inadempiente nel versamento del contributo a suo carico per CP_1 il mantenimento dei figli, non ha versato gli arretrati neppure dopo aver riscattato la polizza in essere con come sopra esposto. Controparte_2 In considerazione di ciò e del fatto che l'unico bene di cui è comproprietario (con la
) è costituito dalla casa coniugale, sussistono i presupposti per la concessione del Pt_1 sequestro sui beni mobili e immobili di fino a concorrenza dell'importo di euro CP_1 31.500 per assicurare che siano soddisfatte le ragioni creditorie della , derivanti dal Pt_1 contributo al mantenimento dei figli (euro 350 per cinque anni+ 175 per ulteriori 5 anni, tenuto conto dell'età dei figli e di quando può presumersi l'autosufficienza economica).
VI. La domanda della ricorrente diretta ad ottenere l'ammonizione e il risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 473bis.39 c.p.c. per la trascuratezza affettiva manifestata nei confronti della LE (con la quale non vi sono stati mai piu' contatti sin dal tempo della separazione) sia sulla totale privazione di fondi necessari al mantenimento dei ragazzi, cui provvede da tempo la sola ricorrente,va rigettata.
dopo la cessazione della convivenza coniugale, ha perso il godimento della casa CP_1 coniugale per effetto dell'assegnazione alla moglie, il lavoro (a fine 2023), iniziando a percepire la SP all'età di 55 anni e non è più riuscito a risollevarsi da tali eventi, pregiudicando anche il rapporto con i figli, convinto che la glieli avesse messi Pt_1 contro. VII. ha chiesto, per la prima volta, l'attribuzione di un assegno divorzile con memoria ex CP_1 art. 473bis. 17 II comma c.p.c. e la ricorrente ha eccepito, fondatamente, la tardività.
pagina 7 di 8 La memoria ex art. 473bis.17 c.p.c. consente di precisare e modificare le domande, non di introdurre domande nuove. Il resistente ha dichiarato di essere disoccupato e di percepire la SP di euro 700 mensili circa già in comparsa di costituzione, pertanto la sua situazione reddituale era già nota e non si è modificata. Pertanto, la domanda di assegno divorzile deve ritenersi tardivamente proposta.
VIII. Le spese del presente giudizio devono essere compensate tra le parti per la reciproca soccombenza. IX. Non sussistono i presupposti per la condanna del resistente ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: I. Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1 in data 25.8.2005 in BELLUSCO (trascritto al nr. 20 parte II serie A CP_1 del registro atti di matrimonio di quel Comune); II. Ordina che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata dopo il passaggio in giudicato a cura del Cancelliere all'Ufficiale di Stato civile del Comune di BELLUSCO per le annotazioni ai sensi degli artt. 5 e 10 L.
1.12.1970 n. 898; III. Affida i figli minori in via esclusiva alla madre, con collocamento presso di lei, che ha facoltà di assumere le decisioni di maggior interesse relative alla salute, educazione, istruzione e residenza, procedere alle pratiche amministrative e richiedere il rilascio/rinnovo dei documenti di identità relativi ai figli validi anche per l'espatrio. I figli, data l'età, potranno decidere se e con quali modalità incontrare il padre;
IV. Assegna la casa coniugale in BELLUSCO via San Nazaro 43 M a;
Parte_1 V. Pone a carico del padre l'importo di euro 350 comprensivi delle spese straordinarie (175 per figlio), da versarsi con decorrenza dal mese di dicembre 2025 in via anticipata, entro il giorno 10 di ogni mese per 12 mensilità all'anno a titolo di contributo al mantenimento dei figli comprensivo delle spese straordinarie. VI. Dispone il sequestro dei beni mobili e immobili di fino a concorrenza dalla somma CP_1 di euro 31.500 ai sensi dell'art. 473bis.36 c.p.c.; VII. Dichiara tardiva la domanda di diretta ad ottenere l'assegno divorzile;
CP_1
VIII. Rigetta le ulteriori domande;
IX. Dichiara compensate tra le parti le spese del presente giudizio. Manda la Cancelleria per la comunicazione ai servizi sociali del . Parte_2
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio del 11.12.2025
Il Presidente
dott.ssa Carmen Arcellaschi
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