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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 22/07/2025, n. 317 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 317 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 396/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Roberta Bonaudi Presidente
Dott.ssa Alessandra Nocco Giudice
Dott.ssa Chiara Martello Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 396/2025 promossa da:
(c.f. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
06/08/1990, elettivamente domiciliato presso lo studio legale dell'Avv. GIOVANDO
CRISTINA* (c.f. , che lo rappresenta e difende per procura in atti;
C.F._2
e
(c.f. , nata a [...] il [...], elettivamente CP_1 C.F._3
domiciliata presso lo studio legale l'Avv. MAGLIANO GIULIO (c.f. , che la C.F._4
rappresenta e difende per procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Cuneo
INTERVENUTO EX LEGE
OGGETTO: Divorzio congiunto – Scioglimento del matrimonio
FATTO
Con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. i sig.ri e hanno Parte_1 CP_1
esposto:
1 - di aver contratto matrimonio civile in Albania il 29/12/2015, matrimonio regolarmente trascritto in Italia nei Registri dello Stato Civile del Comune di Savigliano al n. 15, parte II,
Serie C, dell'anno 2016;
- che dal matrimonio sono nati i figli a Savigliano (Cn) il 25/11/2016 e Persona_1
a Savigliano (Cn) il 17/12/2020; Persona_2
- che il Tribunale, con sentenza pubblicata in data 10/01/2024, aveva omologato la separazione personale dei coniugi;
- di non essersi più riconciliati e di non aver ripreso la convivenza.
Le parti hanno, dunque, congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di scioglimento del matrimonio alle seguenti condizioni:
“I figli minori sono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre dove manterranno la loro residenza anagrafica.
Il signor avrà pieno diritto di visita ai figli, previo avviso telefonico e senza Parte_1
limitazioni, compatibilmente agli impegni già assunti dalla signora CP_1
La frequentazione tra i bambini e il padre avverrà, comunque, con le seguenti modalità: un fine settimana ogni quindici giorni, dal sabato mattina (indicativamente intorno alle ore
9,00) alla domenica sera dopo cena (indicativamente intorno alle ore 20,00 in inverno e
21,00 in estate); un pomeriggio a settimana da concordare ad inizio anno scolastico compatibilmente agli impegni dei minori (indicativamente dalle ore 14,00), il mercoledì per l'anno scolastico 2024-
2025 (salvo imprevisti), con rientro serale presso la madre per la notte (indicativamente intorno alle ore 20,00 in inverno e 21,00 in estate). Inoltre, il sig. potrà richiedere Parte_1
ulteriori momenti di incontro previa comunicazione.
Dette modalità verranno mantenute anche durante le vacanze natalizie e pasquali con la previsione dell'alternanza annuale per i giorni di Natale, Capodanno, della S. Pasqua e del
Lunedì dell'Angelo (Pasquetta). Lo stesso per le restanti Festività dell'anno (25 aprile;
1° maggio;
2 giugno etc.). Durante le vacanze estive i figli trascorreranno con ciascun genitore due settimane anche non consecutive in periodi che andranno concordati entro il 31 maggio di ogni anno. In tali periodi (che dovranno realizzarsi anche nel caso in cui il genitore che li dovrebbe avere con sé dovesse decidere di restare a casa) l'altro genitore andrà sempre informato su dove si trovano i figli.
2 In ogni caso, al genitore che non si trova con i figli (sia in vacanza che nel quotidiano) deve essere consentito contattare telefonicamente i bambini una volta al giorno, in un orario che verrà concordato (comunque tra le 18,00 e le 20,00).
Il sig. si impegna a corrispondere alla signora a titolo di mantenimento per i Parte_1 CP_1
figli minori, un assegno mensile di € 700,00 (€ 350,00 per ciascun figlio) entro il giorno 5 di ogni mese, rivalutabile annualmente secondo l'indice ISTAT e dovuto fino al raggiungimento della piena autonomia economica dei figli. Le spese straordinarie, come quelle scolastiche, di cui al Protocollo 2016 del Tribunale di Torino, saranno sostenute da entrambi i genitori in misura paritaria (50%). La sig.ra avrà diritto di percepire per intero l'assegno unico CP_1
relativo ai bambini che rimarranno, comunque, fiscalmente a carico di entrambi i genitori.
La signora in qualità di legale rappresentante della CP_1 Controparte_2
(C.F. e P.I. ), con sede in Savigliano (CN), Via Decorati al
[...] P.IVA_1
Valore Militare, n. 3, contestualmente al deposito del presente ricorso rinuncerà al procedimento cautelare pendente innanzi al Tribunale di Cuneo, R.G. n. 2837/2024 con prima udienza al 20 febbraio 2025 e termine per la costituzione del convenuto fissata al 13 febbraio
2025 a spese compensate.
Al fine di definire tutte le questioni economiche pendenti tra gli stessi, elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale, i ricorrenti convengono che la signora ceda l'intera sua quota di partecipazione (pari al 50%) nella CP_1 [...]
(C.F. e P.I. , con sede in Savigliano (CN), Controparte_2 P.IVA_1
Via Decorati al Valore Militare, n. 3 (di seguito, la “ ”) della quale ella è anche Controparte_3
amministratore unico, al signor al prezzo complessivo di € 400.000,00 che saranno Parte_1
pagati con le seguenti modalità: i) € 200.000,00 alla sottoscrizione dell'atto di cessione, che dovrà essere perfezionato entro il 31/05/2025; ii) i residui € 200.000,00 saranno 4 rate annuali consecutive di € 50.000,00 a scadere il 31 dicembre di ogni anno, a partire dal 2026 e sino al 2029, con facoltà del cessionario di estinguere in anticipo il debito. Alla sottoscrizione della cessione, la signora cesserà ogni sua carica, ruolo e/o attività svolta a qualsiasi CP_1
titolo nella e non avrà più alcuna pretesa economica da avanzare nei Controparte_3
confronti della stessa e del signor Il cessionario si impegna a modificare, Parte_1
contestualmente alla cessione, la denominazione della . Controparte_3
A garanzia delle obbligazioni di cui sopra il sig. in sede di rogito, consegnerà alla Parte_1
3 signora n. 4 cambiali da euro 50.000,00 ciascuna con scadenza 31 dicembre 2026, 31 CP_1
dicembre 2027, 31 dicembre 2028 e 31 dicembre 2029 che verranno da quest'ultima restituite al signor l perfezionamento dei singoli pagamenti. Parte_1
I signori e preso atto delle reciproche disponibilità reddituali e Parte_1 CP_1
patrimoniali relative all'ultimo triennio, dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di rinunciare a qualsivoglia assegno periodico divorzile.
I coniugi con il presente accordo e con l'esatto adempimento delle previsioni ivi contenute riconoscono di aver definito ogni questione patrimoniale e dichiarano che, ad eccezione di quanto previsto sopra, nulla hanno a pretendere l'uno dall'altro”.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 12 co. 3, c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., il Pubblico Ministero è intervenuto esprimendo parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma 1, n. 2), lett.
b) L.
1.12.1970 n. 898.
È, infatti, documentalmente provata l'esistenza dello stato di separazione per il prescritto periodo di legge e sono pacifiche, stante la concorde allegazione delle parti, l'ininterrotta protrazione dello stato di separazione nonché l'impossibilità di ricostituzione della comunione spirituale e materiale tra i coniugi.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni concordate tra le parti all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi – essendo state concordate condivisibili condizioni di affidamento, di esercizio del diritto di visita e di mantenimento per i figli minori, nati dal matrimonio, di cui conseguentemente si è omesso l'ascolto ex art. 473 bis.4 c.p.c. in quanto manifestamente superfluo, stante anche l'accordo dei genitori sul punto – stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
4 La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici e le ulteriori statuizioni economiche, non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico.
Nulla, dunque, osta alla emissione della richiesta pronuncia.
Alcuna statuizione dev'essere resa in ordine alle spese di lite, stante la natura del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale in Camera di Consiglio, definitivamente pronunciando:
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio tra , nato il [...] a [...]
AU ES OD (ALBANIA), e , nata il [...] SAVIGLIANO (CN), CP_1
celebrato in Albania il 29/12/2015, matrimonio trascritto regolarmente in Italia nei
Registri dello Stato Civile del Comune di Savigliano (Cn) al n. 15 , parte II, Serie A, dell'anno 2016 ;
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici di cui al ricorso congiunto, confermate dai coniugi con lo scambio delle note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza di comparizione, condizioni tutte che qui devono intendersi per integralmente riportate e trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Nulla sulle spese.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia della sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di Savigliano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Cuneo, così deciso nella camera di consiglio del 19/06/2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Chiara Martello Dott.ssa Roberta Bonaudi
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Roberta Bonaudi Presidente
Dott.ssa Alessandra Nocco Giudice
Dott.ssa Chiara Martello Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 396/2025 promossa da:
(c.f. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
06/08/1990, elettivamente domiciliato presso lo studio legale dell'Avv. GIOVANDO
CRISTINA* (c.f. , che lo rappresenta e difende per procura in atti;
C.F._2
e
(c.f. , nata a [...] il [...], elettivamente CP_1 C.F._3
domiciliata presso lo studio legale l'Avv. MAGLIANO GIULIO (c.f. , che la C.F._4
rappresenta e difende per procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Cuneo
INTERVENUTO EX LEGE
OGGETTO: Divorzio congiunto – Scioglimento del matrimonio
FATTO
Con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. i sig.ri e hanno Parte_1 CP_1
esposto:
1 - di aver contratto matrimonio civile in Albania il 29/12/2015, matrimonio regolarmente trascritto in Italia nei Registri dello Stato Civile del Comune di Savigliano al n. 15, parte II,
Serie C, dell'anno 2016;
- che dal matrimonio sono nati i figli a Savigliano (Cn) il 25/11/2016 e Persona_1
a Savigliano (Cn) il 17/12/2020; Persona_2
- che il Tribunale, con sentenza pubblicata in data 10/01/2024, aveva omologato la separazione personale dei coniugi;
- di non essersi più riconciliati e di non aver ripreso la convivenza.
Le parti hanno, dunque, congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di scioglimento del matrimonio alle seguenti condizioni:
“I figli minori sono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre dove manterranno la loro residenza anagrafica.
Il signor avrà pieno diritto di visita ai figli, previo avviso telefonico e senza Parte_1
limitazioni, compatibilmente agli impegni già assunti dalla signora CP_1
La frequentazione tra i bambini e il padre avverrà, comunque, con le seguenti modalità: un fine settimana ogni quindici giorni, dal sabato mattina (indicativamente intorno alle ore
9,00) alla domenica sera dopo cena (indicativamente intorno alle ore 20,00 in inverno e
21,00 in estate); un pomeriggio a settimana da concordare ad inizio anno scolastico compatibilmente agli impegni dei minori (indicativamente dalle ore 14,00), il mercoledì per l'anno scolastico 2024-
2025 (salvo imprevisti), con rientro serale presso la madre per la notte (indicativamente intorno alle ore 20,00 in inverno e 21,00 in estate). Inoltre, il sig. potrà richiedere Parte_1
ulteriori momenti di incontro previa comunicazione.
Dette modalità verranno mantenute anche durante le vacanze natalizie e pasquali con la previsione dell'alternanza annuale per i giorni di Natale, Capodanno, della S. Pasqua e del
Lunedì dell'Angelo (Pasquetta). Lo stesso per le restanti Festività dell'anno (25 aprile;
1° maggio;
2 giugno etc.). Durante le vacanze estive i figli trascorreranno con ciascun genitore due settimane anche non consecutive in periodi che andranno concordati entro il 31 maggio di ogni anno. In tali periodi (che dovranno realizzarsi anche nel caso in cui il genitore che li dovrebbe avere con sé dovesse decidere di restare a casa) l'altro genitore andrà sempre informato su dove si trovano i figli.
2 In ogni caso, al genitore che non si trova con i figli (sia in vacanza che nel quotidiano) deve essere consentito contattare telefonicamente i bambini una volta al giorno, in un orario che verrà concordato (comunque tra le 18,00 e le 20,00).
Il sig. si impegna a corrispondere alla signora a titolo di mantenimento per i Parte_1 CP_1
figli minori, un assegno mensile di € 700,00 (€ 350,00 per ciascun figlio) entro il giorno 5 di ogni mese, rivalutabile annualmente secondo l'indice ISTAT e dovuto fino al raggiungimento della piena autonomia economica dei figli. Le spese straordinarie, come quelle scolastiche, di cui al Protocollo 2016 del Tribunale di Torino, saranno sostenute da entrambi i genitori in misura paritaria (50%). La sig.ra avrà diritto di percepire per intero l'assegno unico CP_1
relativo ai bambini che rimarranno, comunque, fiscalmente a carico di entrambi i genitori.
La signora in qualità di legale rappresentante della CP_1 Controparte_2
(C.F. e P.I. ), con sede in Savigliano (CN), Via Decorati al
[...] P.IVA_1
Valore Militare, n. 3, contestualmente al deposito del presente ricorso rinuncerà al procedimento cautelare pendente innanzi al Tribunale di Cuneo, R.G. n. 2837/2024 con prima udienza al 20 febbraio 2025 e termine per la costituzione del convenuto fissata al 13 febbraio
2025 a spese compensate.
Al fine di definire tutte le questioni economiche pendenti tra gli stessi, elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale, i ricorrenti convengono che la signora ceda l'intera sua quota di partecipazione (pari al 50%) nella CP_1 [...]
(C.F. e P.I. , con sede in Savigliano (CN), Controparte_2 P.IVA_1
Via Decorati al Valore Militare, n. 3 (di seguito, la “ ”) della quale ella è anche Controparte_3
amministratore unico, al signor al prezzo complessivo di € 400.000,00 che saranno Parte_1
pagati con le seguenti modalità: i) € 200.000,00 alla sottoscrizione dell'atto di cessione, che dovrà essere perfezionato entro il 31/05/2025; ii) i residui € 200.000,00 saranno 4 rate annuali consecutive di € 50.000,00 a scadere il 31 dicembre di ogni anno, a partire dal 2026 e sino al 2029, con facoltà del cessionario di estinguere in anticipo il debito. Alla sottoscrizione della cessione, la signora cesserà ogni sua carica, ruolo e/o attività svolta a qualsiasi CP_1
titolo nella e non avrà più alcuna pretesa economica da avanzare nei Controparte_3
confronti della stessa e del signor Il cessionario si impegna a modificare, Parte_1
contestualmente alla cessione, la denominazione della . Controparte_3
A garanzia delle obbligazioni di cui sopra il sig. in sede di rogito, consegnerà alla Parte_1
3 signora n. 4 cambiali da euro 50.000,00 ciascuna con scadenza 31 dicembre 2026, 31 CP_1
dicembre 2027, 31 dicembre 2028 e 31 dicembre 2029 che verranno da quest'ultima restituite al signor l perfezionamento dei singoli pagamenti. Parte_1
I signori e preso atto delle reciproche disponibilità reddituali e Parte_1 CP_1
patrimoniali relative all'ultimo triennio, dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di rinunciare a qualsivoglia assegno periodico divorzile.
I coniugi con il presente accordo e con l'esatto adempimento delle previsioni ivi contenute riconoscono di aver definito ogni questione patrimoniale e dichiarano che, ad eccezione di quanto previsto sopra, nulla hanno a pretendere l'uno dall'altro”.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 12 co. 3, c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., il Pubblico Ministero è intervenuto esprimendo parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma 1, n. 2), lett.
b) L.
1.12.1970 n. 898.
È, infatti, documentalmente provata l'esistenza dello stato di separazione per il prescritto periodo di legge e sono pacifiche, stante la concorde allegazione delle parti, l'ininterrotta protrazione dello stato di separazione nonché l'impossibilità di ricostituzione della comunione spirituale e materiale tra i coniugi.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni concordate tra le parti all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi – essendo state concordate condivisibili condizioni di affidamento, di esercizio del diritto di visita e di mantenimento per i figli minori, nati dal matrimonio, di cui conseguentemente si è omesso l'ascolto ex art. 473 bis.4 c.p.c. in quanto manifestamente superfluo, stante anche l'accordo dei genitori sul punto – stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
4 La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici e le ulteriori statuizioni economiche, non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico.
Nulla, dunque, osta alla emissione della richiesta pronuncia.
Alcuna statuizione dev'essere resa in ordine alle spese di lite, stante la natura del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale in Camera di Consiglio, definitivamente pronunciando:
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio tra , nato il [...] a [...]
AU ES OD (ALBANIA), e , nata il [...] SAVIGLIANO (CN), CP_1
celebrato in Albania il 29/12/2015, matrimonio trascritto regolarmente in Italia nei
Registri dello Stato Civile del Comune di Savigliano (Cn) al n. 15 , parte II, Serie A, dell'anno 2016 ;
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici di cui al ricorso congiunto, confermate dai coniugi con lo scambio delle note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza di comparizione, condizioni tutte che qui devono intendersi per integralmente riportate e trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Nulla sulle spese.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia della sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di Savigliano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Cuneo, così deciso nella camera di consiglio del 19/06/2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Chiara Martello Dott.ssa Roberta Bonaudi
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