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Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 25/06/2025, n. 2039 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2039 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCE
Sezione Seconda Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, Sezione Seconda Civile, in funzione di Giudice Unico e in persona del dott. Francesco Cavone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta sul ruolo generale degli affari contenziosi sotto il numero d'ordine n. 5552 dell'anno 2022, vertente
TRA
(P.IVA: ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Mauro Gnoni presso il cui studio legale in Ruffano (LE) alla via Giovanni Verga n. 12 ha eletto domicilio, come da procura in atti;
– OPPONENTE e attrice in riconvenzionale –
E
(c.f.: ), titolare dell'impresa Controparte_1 C.F._1
individuale ”, rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, Controparte_1
dagli avv.ti Antonio Manco e Viola Manco presso il cui studio legale in Specchia
(LE) alla via S.P. Miggiano-Taurisano ha eletto domicilio, come da procura in atti;
– OPPOSTO e convenuto in riconvenzionale– All'udienza del 24.06.2025 celebrata con trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., precisate le conclusioni dalle parti processuali come riportate nelle note scritte dalle stesse depositate cui ci si riporta, la causa è stata discussa e decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione depositato in data 12.07.2022 la società Parte_1
roponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1116/2022 emesso
[...]
dal Tribunale di Lecce il 28.05.2022 per il pagamento della somma di € 8.142,00
in favore di titolo di saldo di lavori edili, oltre interessi e Controparte_1
spese, esponendo in particolare che:
- la società incaricava l'opposto di realizzare un cappotto termico esterno ad una civile abitazione in Aradeo (LE) per un corrispettivo pari a 3.000,00 euro,
con fornitura della materia prima (pannelli in polistirolo) a propria cura e spese, versando un acconto con assegno bancario (fattura del 25.01.2022);
- ricevuto il predetto acconto e dato inizio ai lavori appaltati, l'opponente constatava non solo l'abbandono del cantiere da parte dell'opposto ma anche la presenza di vizi e difetti sulle opere sino a quel momento eseguite;
vizi che costringevano l'opponente a sostenere una ulteriore spesa pari a 10.000,00
euro versata in favore della “Restyling Group” per la riduzione in pristino ed il rifacimento dell'opera già appaltata;
- il decreto ingiuntivo ivi opposto era nullo per difetto dei presupposti normativamente previsti e comunque illegittimo.
La società opponente concludeva chiedendo: “In via preliminare:
1- rigettare l'eventuale richiesta ex adverso di provvisoria esecutorietà del
decreto ingiuntivo opposto, in quanto l'opposizione si fonda su prova scritta, attesa l'insussistenza del credito azionato.
Nel merito:
1) accertare e dichiarare ammissibile e fondata la presente opposizione, e, per
l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto emesso dal Tribunale di Lecce,
in data 28/05/2022, contraddistinto al n. 1116/2022 D.I. e N.R.G.. 4000/2022,
notificato a mezzo pec in data 30/05/2022;
2) dichiarare comunque nullo/illegittimo e/o inefficacie l'opposto decreto, per
l'effetto revocarlo;
3) dichiarare che, in ogni caso, nulla è dovuto dalla alla Parte_1 Parte_2
, per tutti i motivi esposti in narrativa;
[...]
4) comunque annullarsi e revocarsi il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale
di Lecce, in data 28/05/2022, contraddistinto al n. 1116/2022 D.I. e N.R.G..
4000/2022, notificato a mezzo pec in data 30/05/2022 e ciò per insussistenza del
credito azionato, atteso il pagamento dell'importo di € 1800,00, di cui alla
fattura n. 1/22 del 25/0/2022, nonché lo svolgimento non a regola d'arte dei lavori ed il danno subito dalla società pari alla somma di € Parte_1
10.000,00, ovvero pari all'altra somma, maggiore o minore, che sarà ritenuta congrua all'esito dell'espletanda attività istruttoria;
5) in via subordinata, nell'ipotesi in cui venisse provato un eventuale credito
della ditta , ridursi secondo giustizia ed equità il dovuto, Controparte_1
anche alla luce dei difetti nell'esecuzione del lavoro;
6) in via riconvenzionale, accertato e dichiarato che la ha subito Parte_1
un danno patrimoniale per aver dovuto provvedere al ripristino di quanto
eseguito da , chiede condannarsi la stessa al risarcimento a Controparte_1
favore dell'opponente della somma di € 10.000,00 o quella diversa somma che
dovesse risultare di giustizia;
7) condannare, in ogni caso, la convenuta al pagamento di spese, diritti ed
onorari del presente procedimento, da distrarsi in favore del sottoscritto
procuratore”.
Con comparsa di risposta, depositata il 20.01.2023, si costituiva CP_1
opponendosi alle domande formulate dall'opponente e contestando tutto
[...]
quanto ex adverso dedotto ed allegato;
formulava quindi le proprie conclusioni chiedendo, in via preliminare, la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo ex art. 648 c.p.c. e, nel merito, il rigetto dell'opposizione, con conferma del decreto ingiuntivo opposto e con rigetto della domanda riconvenzionale in quanto infondata in fatto come in diritto, con condanna dell'opponente al pagamento delle spese di lite da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
Rigettata con ordinanza del 7.3.2023 l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, la causa veniva istruita con i documenti prodotti dalle parti processuali e con prova per testi. All'udienza del 24.6.2025 svoltasi con trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la causa è discussa e decisa ex art. 281 sexies c.p.c..
**********
1 – La società opponente ha chiesto che sia accolta l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1116 emesso dal Tribunale di Lecce il 28.05.2022.
Quanto all'eccezione inerente alla mancanza della prova scritta in sede monitoria, per essere stato il decreto monitorio emesso sulla sola base di due fatture elettroniche corredate da una mera dichiarazione del commercialista circa la regolare tenuta delle scritture contabili, occorre evidenziare che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione che si sovrappone al procedimento monitorio assorbendolo, dovendosi aver riguardo alla pretesa azionata in giudizio indipendentemente dai vizi eventualmente inficianti il decreto ingiuntivo oggetto di giudizio.
2 – Quanto al merito l'opposizione è fondata.
Sul piano della distribuzione dell'onere probatorio in giudizio in materia contrattuale, a fronte dell'eccezione di inadempimento spetta alla controparte offrire la prova di aver adempiuto esattamente la prestazione dovuta in base al contratto d'opera pacificamente concluso dalle parti processuali, avente ad oggetto la realizzazione da parte dell'impresa individuale opposta di lavori di coibentazione di un immobile ubicato in Aradeo su incarico della società
opponente.
Per effetto dell'eccezione di inadempimento formulata dall'opponente gravava sull'appaltatore che reclami il pagamento del corrispettivo l'onere di dimostrare l'esatto adempimento della propria obbligazione (tra le più recenti: Cass.
1701/2025).
Orbene l'impresa opposta non ha offerto in giudizio prove specifiche in ordine alle prestazioni eseguite da parte sua sul cantiere, avendo peraltro pacificamente abbandonato i lavori senza poterli successivamente concludere.
Occorre infatti rilevare la sostanziale irrilevanza e genericità delle dichiarazioni testimoniali assunte in giudizio e che la prova a proprio carico neppure poteva essere integrata da una consulenza tecnica di ufficio, in ragione dell'alterazione dei luoghi dovuta al successivo intervento di altra società incaricata dall'opponente di concludere i lavori in merito.
Ne consegue l'accoglimento della proposta opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo opposto, non avendo quest'ultimo fornito alcun elemento dal quale desumere l'esatto adempimento della prestazione posta a suo carico con l'esecuzione dell'opera secondo le regole dell'arte.
Per analoghe ragioni deve essere rigettata anche la domanda riconvenzionale,
non sussistendo prove in ordine alla sussistenza e quantificazione del danno subito dalla società opponente ed imputabile all'opposto.
3 – Quanto alle spese di lite, ritiene il Giudicante che sussistono nel caso di specie i presupposti per derogare al generale principio della soccombenza sancito dall'art. 91 c.p.c. con la compensazione integrale delle spese di lite, tenuto conto della soccombenza reciproca delle parti processuali.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lecce, in funzione di Giudice Unico, disattesa, rigettata o assorbita ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, definitivamente decidendo sull'opposizione proposta dalla società avverso il decreto Parte_1
ingiuntivo n. 1116/2022 emesso dal Tribunale di Lecce il 28.5.2022, così
provvede:
1) accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
2) rigetta la domanda riconvenzionale;
3) compensa in modo integrale le spese di lite tra le parti processuali.
La presente sentenza è parte integrante del verbale di udienza e viene depositata telematicamente in applicazione delle norme sul Processo Civile Telematico.
Così deciso in Lecce il 25.6.2025.
IL GIUDICE
dott. Francesco CAVONE
Sentenza redatta con la collaborazione del dott. Valentino Pirelli, funzionario addetto all'Ufficio per il Processo del Tribunale di Lecce.