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Sentenza breve 29 gennaio 2026
Sentenza breve 29 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Brescia, sez. I, sentenza breve 29/01/2026, n. 95 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Brescia |
| Numero : | 95 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01545/2025 REG.RIC.
Pubblicato il 29/01/2026
N. 00095 /2026 REG.PROV.COLL. N. 01545/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 c.p.a.; sul ricorso numero di registro generale 1545 del 2025, proposto da
OU OU, rappresentato e difeso dagli avvocati Salvatore Cantelmi e Domenico
Lammardo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno e Questura di Bergamo, in persona rispettivamente del Ministro
e del Questore pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello
Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6;
per l'annullamento N. 01545/2025 REG.RIC.
- del decreto di rigetto dell'istanza di rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, pratica Cat. IMM/Arch.2025/RL, emesso l'1.9.2025 e notificato il 16.10.2025;
- di ogni altro atto connesso, collegato, presupposto e/o consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Questura di Bergamo e del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 il dott. DR FE
e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 c.p.a.;
FATTO e DIRITTO
1.- Con il provvedimento in epigrafe il Questore di Bergamo ha respinto l'istanza del ricorrente di rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, perché dalla banca dati INPS non risultava attività lavorativa dal 18.4.2024, e ha rilasciato al ricorrente un permesso per attesa occupazione con scadenza il 28.8.2026.
2.- Il ricorrente ha impugnato il provvedimento documentando di avere percepito da maggio 2024 redditi derivanti da attività d'impresa, svolta dapprima in maniera individuale e poi mediante società in nome collettivo.
3.- La Questura di Bergamo si è costituita e, in data 19.12.2025, ha depositato una sua comunicazione all'Avvocatura dello Stato, indirizzata per conoscenza anche ai difensori del ricorrente, con la quale ha riferito che “preso atto di quanto dichiarato in fase ricorsuale, accertato che lo straniero svolge regolare attività lavorativa, ha ritenuto opportuno procedere all'annullamento del provvedimento di archiviazione emesso in data 01.09.2025, con conseguente rilascio di un permesso di soggiorno di N. 01545/2025 REG.RIC.
lungo periodo per motivi di lavoro autonomo”, e ha pertanto invitato il ricorrente a presentarsi in data 18.12.2025 “per la restituzione del titolo di soggiorno consegnatogli e la successiva autorizzazione al rilascio del permesso di soggiorno di lungo periodo, che verrà successivamente prodotto dall'Istituto Poligrafico della
Zecca dello Stato”. Ha chiesto pertanto che sia dichiarata cessata la materia del contendere.
4.- All'udienza del 28.1.2026 il difensore del ricorrente ha confermato la cessazione della materia del contendere, che va quindi dichiarata.
5.- L'Amministrazione deve essere condannata alla rifusione delle spese di lite, liquidate nel dispositivo, perché il ricorso era fondato: la Questura infatti non aveva comunicato al ricorrente il preavviso di diniego ex art. 10 bis l. 241/1990, e, qualora lo avesse fatto, il ricorrente avrebbe potuto fornire i chiarimenti sulla propria posizione lavorativa già nel procedimento, e si sarebbe così evitata l'emissione di un provvedimento di diniego, che il ricorrente è stato costretto a impugnare.
Le spese devono essere distratte in favore dei difensori del ricorrente, dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia
(Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.
Condanna l'Amministrazione resistente a rifondere al ricorrente le spese di lite, che liquida in euro 1.500,00 oltre rimborso spese forfettario del 15%, CPA e IVA se dovuta, con distrazione in favore dei difensori del ricorrente, dichiaratisi antistatari.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati: N. 01545/2025 REG.RIC.
EL AB, Presidente
DR FE, Referendario, Estensore
Beatrice Rizzo, Referendario
L'ESTENSORE
DR FE
IL SEGRETARIO
IL PRESIDENTE
EL AB
Pubblicato il 29/01/2026
N. 00095 /2026 REG.PROV.COLL. N. 01545/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 c.p.a.; sul ricorso numero di registro generale 1545 del 2025, proposto da
OU OU, rappresentato e difeso dagli avvocati Salvatore Cantelmi e Domenico
Lammardo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno e Questura di Bergamo, in persona rispettivamente del Ministro
e del Questore pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello
Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6;
per l'annullamento N. 01545/2025 REG.RIC.
- del decreto di rigetto dell'istanza di rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, pratica Cat. IMM/Arch.2025/RL, emesso l'1.9.2025 e notificato il 16.10.2025;
- di ogni altro atto connesso, collegato, presupposto e/o consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Questura di Bergamo e del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 il dott. DR FE
e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 c.p.a.;
FATTO e DIRITTO
1.- Con il provvedimento in epigrafe il Questore di Bergamo ha respinto l'istanza del ricorrente di rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, perché dalla banca dati INPS non risultava attività lavorativa dal 18.4.2024, e ha rilasciato al ricorrente un permesso per attesa occupazione con scadenza il 28.8.2026.
2.- Il ricorrente ha impugnato il provvedimento documentando di avere percepito da maggio 2024 redditi derivanti da attività d'impresa, svolta dapprima in maniera individuale e poi mediante società in nome collettivo.
3.- La Questura di Bergamo si è costituita e, in data 19.12.2025, ha depositato una sua comunicazione all'Avvocatura dello Stato, indirizzata per conoscenza anche ai difensori del ricorrente, con la quale ha riferito che “preso atto di quanto dichiarato in fase ricorsuale, accertato che lo straniero svolge regolare attività lavorativa, ha ritenuto opportuno procedere all'annullamento del provvedimento di archiviazione emesso in data 01.09.2025, con conseguente rilascio di un permesso di soggiorno di N. 01545/2025 REG.RIC.
lungo periodo per motivi di lavoro autonomo”, e ha pertanto invitato il ricorrente a presentarsi in data 18.12.2025 “per la restituzione del titolo di soggiorno consegnatogli e la successiva autorizzazione al rilascio del permesso di soggiorno di lungo periodo, che verrà successivamente prodotto dall'Istituto Poligrafico della
Zecca dello Stato”. Ha chiesto pertanto che sia dichiarata cessata la materia del contendere.
4.- All'udienza del 28.1.2026 il difensore del ricorrente ha confermato la cessazione della materia del contendere, che va quindi dichiarata.
5.- L'Amministrazione deve essere condannata alla rifusione delle spese di lite, liquidate nel dispositivo, perché il ricorso era fondato: la Questura infatti non aveva comunicato al ricorrente il preavviso di diniego ex art. 10 bis l. 241/1990, e, qualora lo avesse fatto, il ricorrente avrebbe potuto fornire i chiarimenti sulla propria posizione lavorativa già nel procedimento, e si sarebbe così evitata l'emissione di un provvedimento di diniego, che il ricorrente è stato costretto a impugnare.
Le spese devono essere distratte in favore dei difensori del ricorrente, dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia
(Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.
Condanna l'Amministrazione resistente a rifondere al ricorrente le spese di lite, che liquida in euro 1.500,00 oltre rimborso spese forfettario del 15%, CPA e IVA se dovuta, con distrazione in favore dei difensori del ricorrente, dichiaratisi antistatari.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati: N. 01545/2025 REG.RIC.
EL AB, Presidente
DR FE, Referendario, Estensore
Beatrice Rizzo, Referendario
L'ESTENSORE
DR FE
IL SEGRETARIO
IL PRESIDENTE
EL AB