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Sentenza 9 novembre 2025
Sentenza 9 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 09/11/2025, n. 1071 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1071 |
| Data del deposito : | 9 novembre 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI PALERMO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza e assistenza, composta dai signori magistrati :
1) Dott. MA G. Di MA - Presidente
2) Dott. Cinzia Alcamo - Consigliere
3) Dott. CL AN - Consigliere relatore nella causa civile recante n.897/2023 promossa in grado di appello d a in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dagli Pt_1 avvocati Adriana Giovanna Rizzo e MA Grazia Sparacino.
APPELLANTE Contro
rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Salamone e Fabrizio Controparte_1
Gelardi.
APPELLATO
Oggetto: ripetizione di indebito.
All'udienza del 16 ottobre 2025 i procuratori delle parti hanno concluso come da verbale, in atti. IN FATTO E IN DIRITTO Con la sentenza n.2722/2023 il Tribunale di Palermo G.L., in accoglimento dell'opposizione proposta dal revocava il decreto ingiuntivo Controparte_1
n.206/2022 avente ad oggetto il pagamento all' di euro 16.577,49 a titolo di Pt_1 indebita percezione di integrazione FSTA dal 1.7.2011 al 14.7.2012. Il Tribunale, premesso che dalla documentazione prodotta era emerso che l'opponente non aveva mai ricevuto le somme ingiunte e che l' in corso di causa Pt_1 aveva “confermato che la somma richiesta in restituzione riguardava un periodo diverso e pertanto vi sarebbe stato un errore”, escludeva la sussistenza “di un errore materiale”, emendabile con una correzione, “tenuto conto che i solleciti pervenuti al ricorrente indicavano il suddetto periodo”. Per la riforma della predetta sentenza ha interposto appello, con ricorso depositato il 29.08.2023, l' lamentando che “dalle allegazioni, deduzioni e prove” di prime Pt_1 cure “emergeva, oltre ogni ragionevole dubbio, che l'indebito di €16.577,49 afferiva al periodo di rioccupazione 11705/2009 – 31/05/2011 e che era imputabile alla percezione dell'integrazione salariale per un importo superiore al dovuto”, come 1 evidenziato dall' nella memoria di costituzione nel giudizio di opposizione e CP_2 precisato “alla prima udienza di comparazione del 19.01.2023”, ragion per cui “era altrettanto evidente che nel decreto ingiuntivo vi era un errore materiale nell'indicazione del periodo al quale si riferiva l'indebito”. Deduce, pertanto, che in conformità alla natura del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo (originante “un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice non deve limitarsi ad esaminare la domanda così come letteralmente espressa nel ricorso per decreto ingiuntivo, ma deve interpretarla, tenendo conto del contenuto sostanziale dell'atto stesso, quali si desume dal complesso delle tesi svolte, delle deduzioni e delle richieste formulate dalle parti”), il Tribunale “avrebbe dovuto pronunciarsi sull'indebito di €16.577,49 del quale l' nella memoria di Pt_1 costituzione, aveva indicato la causa, precisando altresì quali fossero i pagamenti effettuati e quale fosse invero la somma effettivamente dovuta”. Rileva altresì come controparte non avesse mai sollevato eccezione di prescrizione dei crediti ingiunti, né avesse in alcun modo contestato le difese dell'Istituto né “allegato e provato il diritto a trattenere la somma di €16.577,49, indebitamente percepita a titolo di integrazione FSTA nel periodo di rioccupazione”. Ha resistito in giudizio, con memoria del 3.10.2025, variamente Controparte_1 contestando la fondatezza delle avverse censure e chiedendo la conferma della sentenza oggetto di gravame. Indi, in assenza di attività istruttoria, la causa, all'odierna udienza, all'esito di discussione, è stata decisa come da dispositivo steso in calce alla presente.
Ciò posto l'appello è infondato. Il primo motivo di gravame dell' si fonda sostanzialmente sull'asserita Pt_1 riconoscibilità del presunto errore materiale contenuto nel ricorso per decreto ingiuntivo (e nel pedissequo provvedimento monitorio), laddove il periodo nel quale avrebbe indebitamente percepito €16.577,49 a titolo di Controparte_1
“integrazione FSTA” sull'integrazione salariale straordinaria era stato erroneamente identificato nell'arco temporale dall'1.7.2011 al 14.7.2012, anziché, come correttamente, nel periodo dall'11.05.2009 al 30.11.2010. Errore agevolmente evincibile, a detta dell' , alla luce di una lettura della CP_2 memoria di costituzione nel giudizio di opposizione e di un esame della documentazione alla stessa allegata. Tale assunto non può essere condiviso tenuto conto che:
- nel ricorso ex art.633 e segg. c.p.c. l' domandava il pagamento della “somma di Pt_1
€16.577,49 dovuta a titolo di indebita percezione di integrazione FSTA su integrazione salariale straordinaria pagata direttamente al lavoratore per il periodo dal 1 lugl io 2011 al 14 luglio 2012, per come indicato nell'allegata attestazione costituente prova idonea a norma dell'art.635 del citato Codice”;
- nella richiamata “attestazione di credito”, a firma del Direttore della “Filiale di di Roma Eur” dell' si legge “Il sottoscritto dirigente della Sede Parte_2 Pt_1
2 dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.635 del codice di procedura civile, che dagli accertamenti eseguiti nei confronti del Sig. … Controparte_1
è risultato un debito per i motivi sotto riportati, per l'ammontare di euro 16.577,49”,
“Motivo dell'indebito: indebita percezione di integrazione FSTA su integrazione salariale straordinaria pagata direttamente al lavoratore”; non vi è, dunque, alcun riferimento al periodo nel quale sarebbe maturata la contestata indebita percezione dell'indennità in parola;
- nel costituirsi nel giudizio di opposizione l' che mai accenna ad un errore Pt_1 materiale ma al più ad una “incertezza della motivazione” [del provvedimento recuperatorio], così giustifica l'azione di ripetizione “Poiché invece è stato liquidato, in applicazione della delibera 22, un importo pari a € 23.345,80 risulta un indebito pari a € 16.577,49, contestato con lettera prot 7001.18/07/2016.0219504, Pt_1 Pt_1 oltre che con lettera di indebito del 12/08/2016”;
- sia la lettera di protocollo 7001.18/07/2016.0219504 (“La informiamo che, sulla Pt_1 base di quanto stabilito dal Comitato Amministrativo del Fondo Trasporto Aereo … abbiamo provveduto a rideterminare l'importo della prestazione integrativa a lei spettante nel periodo di rioccupazione del 01/07/2011 al 14/07/2012. Dal calcolo effettivo è stato accertato un importo non dovuto pari a €16.577,49”) che la lettera di indebito del 12/08/2016 (“la informiamo che, nel periodo che va dal 01/07/2011 al 14/07/2012, sono stati pagati 16.577,49 euro in più sulla Sua prestaz. di FONDO TRASPORTO AEREO cat. FTA n. 10003811 per i seguenti motivi: Indebita percezione di integrazione FSTA su integrazione sal ariale straordinaria pagata direttamente al lavoratore”), contengono un espresso ed inequivocabile riferimento testuale al periodo dal 01/07/2011 al 14/07/2012 (identico a quello oggetto del ricorso per decreto ingiuntivo) quale esclusiva fonte dell'indebito previdenziale;
- di analogo tenore è altresì il contenuto del sollecito di pagamento del 21.03.2017 (“Gentile Signore, con una precedente lettera del 31/08/2016, Le abbiamo comunicato che, per il periodo dal 01/07/2011 al 14/07/2012, sono stati pagati 16.577,49 euro in più sulla Sua prestaz. di FONDO TRASPORTO AEREO cat. FTA n. 10003811 per i seguenti motivi: Indebita percezione di integrazione FSTA su integrazione salariale straordinaria pagata direttamente al lavoratore”), comunicazione ancora una volta del tutto scevra da ogni accenno alla diversa indicazione temporale 11.05.2009/30.11.2010;
- nel corso dell'udienza del 19.01.2023 tenutasi innanzi all'adito Tribunale il difensore dell' a fronte delle contestazioni dell'asserito debitore [“il decreto ingiuntivo è Pt_1 stato emesso per un periodo (1 luglio 2011 – 14 luglio 2012) in cui il avrebbe CP_1 percepito la somma di euro 16.577,49 invece i conteggi riguardano il periodo 11.05.2009 – 31.05.2011. Si rappresenta che in quel periodo non esiste alcun indebito come dalla documentazione agli atti”], chiedeva “un rinvio per potere replicare”, limitandosi a rappresentare che l'importo era dovuto e si era “trattato di un semplice errore”, senza però mai specificare - non avvalendosi della note conclusive il cui deposito era stato autorizzato dal giudice con contestuale ordinanza e nulla aggiungendo all'udienza di
3 discussione del 18.07.2023 - la natura e il contenuto dell'errore genericamente prospettato;
- alla mail inviata dall' al l 5.5.2016 (di incerta ricezione non trattandosi Pt_1 CP_1 di una PEC e risultando l'attestazione di avvenuta consegna unilateralmente apposta dallo stesso mittente), unico atto proveniente dall'Istituto nel quale il periodo di indebita erogazione della prestazione assistenziale è correttamente indicato, hanno, dunque, fatto seguito tre avvisi di pagamento ed un ricorso per decreto ingiuntivo a mezzo dei quali l' ha sollecito la restituzione di somme pacificamente mai Pt_1 elargite al dall'1.07.2011 al 14.07.2012. CP_1
Il rigetto del primo motivo di appello rende superfluo l'esame delle ulteriori censure relative all'eventuale prescrizione degli importi ingiunti ovvero alla sussistenza dell'indebito con riferimento al periodo dall'11.05.2009 al 30.11.2010; Per quanto suesposto l'impugnata sentenza merita integrale conferma. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, conferma la sentenza n.2722/2023, emessa dal Tribunale di Palermo G.L. il 18 luglio 2023. Condanna l'appellante a rifondere a controparte le spese di lite, che liquida in euro 1.984,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali, i.v.a. e c.p.a, come per legge. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art.13, comma 1 quater, dpr n.115/02 per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, a norma dell'art.13, comma 1 bis, dpr n.115/02.
Così deciso in Palermo il 16 ottobre 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
CL AN MA G. Di MA
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