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Sentenza 23 novembre 2025
Sentenza 23 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 23/11/2025, n. 1254 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 1254 |
| Data del deposito : | 23 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 5096/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Ada Lucca Presidente
Dott.ssa Claudia Merlino Giudice
Dott. Danilo Corvacchiola Giudice Rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso congiuntamente da:
, C.F. , nato a [...], il Parte_1 C.F._1
26/10/1985, residente in [...], Località Fontana n. 2 – Frazione Paggi, ed elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Avv. Carlo Maria Rivarola (C.F.
, che lo rappresenta e lo difende, come da procura in atti C.F._2
e
, C.F. nata a [...], il Parte_2 C.F._3
30/03/1990, ed ivi residente in [...]15, elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv. Diego Balducci (C.F. ), che la rappresenta e la C.F._4
difende, come da procura in atti
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Conclusioni congiunte delle parti: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. del 09/10/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso proposto congiuntamente dai coniugi indicati in epigrafe al fine di ottenere la pronuncia di separazione personale alle condizioni ivi indicate;
Rilevato che con successive note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. i coniugi hanno confermato le condizioni concordate rinunciando a comparire personalmente in udienza;
Vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che:
a) i coniugi hanno contratto matrimonio in Carasco (GE) il 14/09/2019 che è stato ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del comune competente, così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio allegato;
b) i medesimi coniugi hanno rappresentato una situazione di ormai intervenuta intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale che ha determinato una frattura affettiva non più ricomposta;
c) sussistono conseguentemente i presupposti di cui all'art. 151 c.c. per la pronuncia di separazione personale dei coniugi;
Ritenuto che le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano in dispositivo, possono essere integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo aderenti al superiore interesse della prole;
Rilevato infine che le parti hanno congiuntamente chiesto ai sensi dell'art. 473 bis.49 c.p.c. che venisse altresì pronunciato divorzio fra le stesse, sicché la causa andrà rimessa sul ruolo per la trattazione dell'ulteriore domanda, decorsi i termini di procedibilità della stessa;
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1
, autorizzandoli a vivere separati portandosi reciproco rispetto Parte_2
Pt_3 le seguenti condizioni essenziali relative al regime di affidamento, collocazione, regime di visita e mantenimento della prole e/o degli ex coniugi, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti:
a) i coniugi vivranno separati, portandosi reciproco rispetto senza interferire, nei rispettivi rapporti personali, l'uno nei confronti dell'altro; b) i figli e , in ossequio alla normativa prevista dalla legge 54/2006, Per_1 Per_2
verranno affidati, pur mantenendo la residenza anagrafica presso il padre, ad entrambi i genitori, che provvederanno a curarli, educarli ed istruirli con costanza e continuità;
c) i coniugi eserciteranno in modo paritetico e di comune accordo la potestà su detti figli, con tutti i diritti e doveri che la legge per essi prevede ed ordina;
le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione e alla salute dei minori dovranno essere assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli stessi;
d) questi ultimi trascorreranno con i genitori tendenziale pari tempo;
più precisamente, trascorreranno con la madre tre pomeriggi a settimana, con cena e pernotto presso la residenza materna, oltre ai fine settimana alternati, dal sabato mattina fino alla domenica sera;
inoltre, trascorreranno le festività religiose e nazionali secondo il criterio dell'alternanza annuale;
eventuali deroghe concordate ai preindicati tempi di permanenza, che dovranno comunque tenere conto ove possibile dei ragionevoli desideri dei figli minori, dovranno essere ricondotte a circostanze saltuarie e tendenzialmente non prevedibili;
e) in considerazione dell'assetto illustrato al punto che precede, entrambi i genitori contribuiranno in via diretta al mantenimento dei figli e nulla, pertanto, sarà dovuto da uno o dall'altro a tale titolo, con rinunzia da parte della madre alla richiesta di assegnazione della casa coniugale di proprietà esclusiva del coniuge, gravata da mutuo ipotecario intestato al predetto;
f) i genitori, in ogni caso, contribuiranno, altresì, in ragione del 50% delle spese mediche, specialistiche e dentistiche non coperte dal SSN, nonché scolastiche, ludiche e sportive dei figli, così come meglio indicato nel noto verbale della riunione ex art. 47 quater Ord. Giud. della IV sezione del Tribunale di Genova del 15 settembre 2016 al quale i genitori, salvo diverso accordo tra loro, intendono conformarsi ed al quale fanno espresso riferimento;
g) l'Assegno Unico Universale verrà percepito nella misura del 50% ciascuno, come per legge;
h) i coniugi dichiarano: che ciascuno di essi continuerà a farsi carico di eventuali finanziamenti ancora in corso contratti separatamente in costanza di matrimonio;
che l'autovettura Fiat 500 tg. EF 327 XY, acquistata dal Sig. ed in uso in Parte_1
costanza di rapporto al coniuge , sarà venduta avendo manifestato tale Parte_2 ultima la volontà di procurarsi a proprie spese altro veicolo e volendoselo intestare;
ad eccezione delle superiori precisazioni, di avere già provveduto alla divisione dei beni comuni e dei risparmi e di non avere, pertanto, più nulla a pretendere l'uno dall'altro a tale titolo;
dichiarano, altresì, di rinunciare reciprocamente al mantenimento, essendo entrambi in condizioni di lavorare e mantenere un tenore di vita dignitoso;
i) i coniugi, infine, si prestano reciprocamente il consenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto dei minori o altro documento valido per il loro espatrio.
l) I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di assoluto rispetto reciproco in presenza dei figli e di fattiva comunicazione tra loro al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo nell'interesse dei minori nonchè a prestarsi pronta e leale collaborazione per l'assunzione delle decisioni di maggior rilevanza per i medesimi quali quelle riguardanti la loro salute, l'educazione e l'istruzione, le attività parascolastiche e sportive, sempre tenendo conto delle capacità, inclinazioni ed aspirazioni naturali di entrambi. Altresì, sin d'ora e per il futuro, essi si impegnano a dialogare tra loro senza veicolare per il tramite dei figli il reciproco scambio comunicativo soprattutto ove riguardi l'assunzione delle suddette decisioni. Si impegnano inoltre entrambi a seguire il percorso scolastico dei figli, a supportarli in caso di bisogno ed a colloquiare entrambi con il corpo docente, sia in caso di richiesta di incontri specifici oltre che, si intende, in occasione degli incontri periodici per essere edotti del loro andamento scolastico.
m) Tenuto conto dell'attuale tenera età dei minori i genitori si impegnano, ispirandosi a buon senso, lealtà reciproca ed al fine di favorire una sana ed equilibrata loro crescita psico fisica,
a limitare allo stretto indispensabile le eventuali frequentazioni di ed alla Per_1 Per_2
presenza di nuovi compagni in assenza dell'altro genitore. In particolare essi si danno atto del possibile pregiudizio che potrebbe loro derivare, in ragione delle rispettive attuali età, a seguito di un'affrettata - anche solo dai bambini percepita - sovrapposizione di ruoli che potrebbe risultare idonea a generare nei medesimi pregiudizio quali preoccupazione, ansia e confusione. In tal senso, ispirandosi ai criteri suddetti, i medesimi genitori si impegnano vicendevolmente a comunicare all'altro eventuali manifestazioni di disagio psico fisico dei bambini al fine di valutarne congiuntamente, anche tramite l'ascolto dei figli stessi, portata, origine e natura ed al fine di porvi rimedio nel loro esclusivo interesse.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo (Anno
2019, Numero 1, Parte II, Serie A, Uff.1, Vol.) ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D.
09/07/1939, n. 1238;
DISPONE
La remissione della causa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio come da separata ordinanza.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Genova, lì 21/11/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Danilo Corvacchiola Dott.ssa Ada Lucca
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Ada Lucca Presidente
Dott.ssa Claudia Merlino Giudice
Dott. Danilo Corvacchiola Giudice Rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso congiuntamente da:
, C.F. , nato a [...], il Parte_1 C.F._1
26/10/1985, residente in [...], Località Fontana n. 2 – Frazione Paggi, ed elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Avv. Carlo Maria Rivarola (C.F.
, che lo rappresenta e lo difende, come da procura in atti C.F._2
e
, C.F. nata a [...], il Parte_2 C.F._3
30/03/1990, ed ivi residente in [...]15, elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv. Diego Balducci (C.F. ), che la rappresenta e la C.F._4
difende, come da procura in atti
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Conclusioni congiunte delle parti: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. del 09/10/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso proposto congiuntamente dai coniugi indicati in epigrafe al fine di ottenere la pronuncia di separazione personale alle condizioni ivi indicate;
Rilevato che con successive note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. i coniugi hanno confermato le condizioni concordate rinunciando a comparire personalmente in udienza;
Vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che:
a) i coniugi hanno contratto matrimonio in Carasco (GE) il 14/09/2019 che è stato ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del comune competente, così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio allegato;
b) i medesimi coniugi hanno rappresentato una situazione di ormai intervenuta intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale che ha determinato una frattura affettiva non più ricomposta;
c) sussistono conseguentemente i presupposti di cui all'art. 151 c.c. per la pronuncia di separazione personale dei coniugi;
Ritenuto che le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano in dispositivo, possono essere integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo aderenti al superiore interesse della prole;
Rilevato infine che le parti hanno congiuntamente chiesto ai sensi dell'art. 473 bis.49 c.p.c. che venisse altresì pronunciato divorzio fra le stesse, sicché la causa andrà rimessa sul ruolo per la trattazione dell'ulteriore domanda, decorsi i termini di procedibilità della stessa;
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1
, autorizzandoli a vivere separati portandosi reciproco rispetto Parte_2
Pt_3 le seguenti condizioni essenziali relative al regime di affidamento, collocazione, regime di visita e mantenimento della prole e/o degli ex coniugi, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti:
a) i coniugi vivranno separati, portandosi reciproco rispetto senza interferire, nei rispettivi rapporti personali, l'uno nei confronti dell'altro; b) i figli e , in ossequio alla normativa prevista dalla legge 54/2006, Per_1 Per_2
verranno affidati, pur mantenendo la residenza anagrafica presso il padre, ad entrambi i genitori, che provvederanno a curarli, educarli ed istruirli con costanza e continuità;
c) i coniugi eserciteranno in modo paritetico e di comune accordo la potestà su detti figli, con tutti i diritti e doveri che la legge per essi prevede ed ordina;
le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione e alla salute dei minori dovranno essere assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli stessi;
d) questi ultimi trascorreranno con i genitori tendenziale pari tempo;
più precisamente, trascorreranno con la madre tre pomeriggi a settimana, con cena e pernotto presso la residenza materna, oltre ai fine settimana alternati, dal sabato mattina fino alla domenica sera;
inoltre, trascorreranno le festività religiose e nazionali secondo il criterio dell'alternanza annuale;
eventuali deroghe concordate ai preindicati tempi di permanenza, che dovranno comunque tenere conto ove possibile dei ragionevoli desideri dei figli minori, dovranno essere ricondotte a circostanze saltuarie e tendenzialmente non prevedibili;
e) in considerazione dell'assetto illustrato al punto che precede, entrambi i genitori contribuiranno in via diretta al mantenimento dei figli e nulla, pertanto, sarà dovuto da uno o dall'altro a tale titolo, con rinunzia da parte della madre alla richiesta di assegnazione della casa coniugale di proprietà esclusiva del coniuge, gravata da mutuo ipotecario intestato al predetto;
f) i genitori, in ogni caso, contribuiranno, altresì, in ragione del 50% delle spese mediche, specialistiche e dentistiche non coperte dal SSN, nonché scolastiche, ludiche e sportive dei figli, così come meglio indicato nel noto verbale della riunione ex art. 47 quater Ord. Giud. della IV sezione del Tribunale di Genova del 15 settembre 2016 al quale i genitori, salvo diverso accordo tra loro, intendono conformarsi ed al quale fanno espresso riferimento;
g) l'Assegno Unico Universale verrà percepito nella misura del 50% ciascuno, come per legge;
h) i coniugi dichiarano: che ciascuno di essi continuerà a farsi carico di eventuali finanziamenti ancora in corso contratti separatamente in costanza di matrimonio;
che l'autovettura Fiat 500 tg. EF 327 XY, acquistata dal Sig. ed in uso in Parte_1
costanza di rapporto al coniuge , sarà venduta avendo manifestato tale Parte_2 ultima la volontà di procurarsi a proprie spese altro veicolo e volendoselo intestare;
ad eccezione delle superiori precisazioni, di avere già provveduto alla divisione dei beni comuni e dei risparmi e di non avere, pertanto, più nulla a pretendere l'uno dall'altro a tale titolo;
dichiarano, altresì, di rinunciare reciprocamente al mantenimento, essendo entrambi in condizioni di lavorare e mantenere un tenore di vita dignitoso;
i) i coniugi, infine, si prestano reciprocamente il consenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto dei minori o altro documento valido per il loro espatrio.
l) I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di assoluto rispetto reciproco in presenza dei figli e di fattiva comunicazione tra loro al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo nell'interesse dei minori nonchè a prestarsi pronta e leale collaborazione per l'assunzione delle decisioni di maggior rilevanza per i medesimi quali quelle riguardanti la loro salute, l'educazione e l'istruzione, le attività parascolastiche e sportive, sempre tenendo conto delle capacità, inclinazioni ed aspirazioni naturali di entrambi. Altresì, sin d'ora e per il futuro, essi si impegnano a dialogare tra loro senza veicolare per il tramite dei figli il reciproco scambio comunicativo soprattutto ove riguardi l'assunzione delle suddette decisioni. Si impegnano inoltre entrambi a seguire il percorso scolastico dei figli, a supportarli in caso di bisogno ed a colloquiare entrambi con il corpo docente, sia in caso di richiesta di incontri specifici oltre che, si intende, in occasione degli incontri periodici per essere edotti del loro andamento scolastico.
m) Tenuto conto dell'attuale tenera età dei minori i genitori si impegnano, ispirandosi a buon senso, lealtà reciproca ed al fine di favorire una sana ed equilibrata loro crescita psico fisica,
a limitare allo stretto indispensabile le eventuali frequentazioni di ed alla Per_1 Per_2
presenza di nuovi compagni in assenza dell'altro genitore. In particolare essi si danno atto del possibile pregiudizio che potrebbe loro derivare, in ragione delle rispettive attuali età, a seguito di un'affrettata - anche solo dai bambini percepita - sovrapposizione di ruoli che potrebbe risultare idonea a generare nei medesimi pregiudizio quali preoccupazione, ansia e confusione. In tal senso, ispirandosi ai criteri suddetti, i medesimi genitori si impegnano vicendevolmente a comunicare all'altro eventuali manifestazioni di disagio psico fisico dei bambini al fine di valutarne congiuntamente, anche tramite l'ascolto dei figli stessi, portata, origine e natura ed al fine di porvi rimedio nel loro esclusivo interesse.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo (Anno
2019, Numero 1, Parte II, Serie A, Uff.1, Vol.) ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D.
09/07/1939, n. 1238;
DISPONE
La remissione della causa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio come da separata ordinanza.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Genova, lì 21/11/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Danilo Corvacchiola Dott.ssa Ada Lucca