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Sentenza 22 gennaio 2026
Sentenza 22 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Genova, sez. III, sentenza 22/01/2026, n. 55 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Genova |
| Numero : | 55 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 55/2026
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di GENOVA Sezione 3, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
AL ANDREA, Giudice monocratico in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 627/2025 depositato il 30/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Genova
Email_2elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RI n. IST RI PROT. 317790 RITENUTA ESTERA 2021
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 35/2026 depositato il 19/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1Con ricorso RG 627/2025 ha impugnato il silenzio-rifiuto dell'Agenzia delle Entrate sull'istanza di rimborso presentata dal ricorrente il 2 ottobre 2024 (protocollata il 24 dicembre 2024), relativa alla richiesta di rimborso di € 2.098 per ritenute fiscali indebitamente versate in Italia su dividendi di fonte estera (Francia) per l'anno d'imposta 2021. Il ricorrente aveva già subito una ritenuta alla fonte in Francia (15%) e una ulteriore ritenuta in Italia (26%), con conseguente doppia imposizione non conforme alla Convenzione Italia-Francia. A sostegno del ricorso proponeva i seguenti motivi 1. Diritto alla detrazione delle imposte pagate all'estero ai sensi della Convenzione Italia-Francia. Il ricorrente sostiene che, secondo la Convenzione Italia-Francia, l'Italia deve riconoscere la detrazione dell'imposta pagata in Francia sui dividendi, anche se in Italia il reddito è assoggettato a ritenuta a titolo d'imposta obbligatoria (non su richiesta del beneficiario). Sussistenza della doppia imposizione. I dividendi sono stati tassati sia in Francia (15%) sia in Italia (26%), senza possibilità di detrarre l'imposta estera, con conseguente doppia imposizione vietata dalla Convenzione. Illegittimità della doppia imposizione e prevalenza della normativa convenzionale. La normativa interna (art. 165 TUIR) che limita la detrazione dell'imposta estera ai soli redditi che concorrono alla formazione del reddito complessivo non può prevalere sulla Convenzione internazionale, che ha valore superiore e impone il riconoscimento del credito d'imposta anche in caso di imposizione sostitutiva obbligatoria. Il ricorrente richiama due recenti sentenze della Corte di Cassazione (n. 25698/2022 e n. 10204/2024) che hanno riconosciuto il diritto al credito d'imposta per le imposte pagate all'estero anche in caso di imposizione sostitutiva obbligatoria in Italia, quando il contribuente non può optare per la tassazione ordinaria.
Ragioni a sostegno dei motivi Doppia imposizione effettiva: Il ricorrente ha subito una tassazione complessiva superiore a quella prevista dalla legge italiana (26% sul lordo), a causa della mancata detrazione dell'imposta già pagata in Francia. La tassazione totale è stata di € 7.012 su un dividendo lordo di € 18.900, invece di € 4.914 (26%). Prevalenza della Convenzione: L'art. 24 della Convenzione Italia-Francia impone all'Italia di riconoscere la detrazione dell'imposta estera, salvo il caso in cui la ritenuta italiana sia applicata “su richiesta del beneficiario”, circostanza che non si verifica nel regime obbligatorio vigente. Le sentenze della Cassazione richiamate dal ricorrente confermano che, in assenza di opzione per la tassazione ordinaria, il credito d'imposta estero deve essere riconosciuto anche in presenza di ritenuta a titolo d'imposta obbligatoria. Illegittimità del silenzio-rifiuto: L'Agenzia delle Entrate, non rispondendo all'istanza di rimborso, ha mantenuto una posizione contraria alla normativa convenzionale e alla giurisprudenza, determinando un indebito oggettivo a danno del contribuente. Si costituiva l'amministrazione convenuta insistendo per il rigetto della domanda in quanto infondata in fatto ed in diritto. La memoria si apre con la ricostruzione dei fatti: il ricorrente ha impugnato il silenzio-rifiuto formatosi sull'istanza di rimborso di € 2.098,00 relativa all'anno 2021, per presunta doppia imposizione su dividendi di fonte estera (Francia). L'Agenzia delle Entrate ricostruisce la vicenda fiscale: il dividendo Banca_1è stato tassato in Francia (15%) e poi, tramite intermediario residente ( ), è stato applicato il meccanismo del “netto frontiera” e la ritenuta italiana del 26% sul netto, come previsto dall'art. 27, comma 4, DPR 600/1973. L'Ufficio sostiene la legittimità del silenzio-rifiuto, spiegando che la normativa interna e convenzionale non consente il riconoscimento del credito d'imposta richiesto dal contribuente in questa fattispecie. Motivo 1: Diritto alla detrazione delle imposte pagate all'estero ai sensi della Convenzione Italia-Francia L'Agenzia delle Entrate afferma che il credito d'imposta ex art. 165 TUIR è riconosciuto solo se i redditi esteri concorrono alla formazione del reddito complessivo. Nel caso di specie, i dividendi sono stati tassati in Italia con ritenuta a titolo d'imposta (regime sostitutivo), quindi non concorrono al reddito complessivo e non danno diritto al credito d'imposta per le imposte pagate all'estero. Il meccanismo del “netto frontiera” (art. 27, comma 4-bis, DPR 600/1973) evita già la doppia imposizione, tassando solo l'importo al netto della ritenuta estera. Motivo 2: Sussistenza della doppia imposizione L'Ufficio sostiene che non si verifica una doppia imposizione vietata dalla Convenzione, perché la normativa nazionale e convenzionale prevede solo una mitigazione della doppia imposizione, non il suo divieto assoluto. Il sistema del “netto frontiera” rappresenta il correttivo previsto per evitare la doppia imposizione piena. Motivo 3: Illegittimità della doppia imposizione e prevalenza della normativa convenzionale L'Agenzia delle Entrate sottolinea che l'art. 24 della Convenzione Italia-Francia esclude il credito d'imposta quando il reddito estero è assoggettato in Italia a ritenuta a titolo d'imposta “su richiesta del beneficiario”. Tuttavia, anche a prescindere dalla natura obbligatoria o meno della ritenuta, la normativa interna (art. 165 TUIR) e la convenzione richiedono che il reddito estero concorra al reddito complessivo, condizione che qui non ricorre. Motivo 4: Giurisprudenza favorevole L'Ufficio ritiene che le sentenze della Cassazione richiamate dal ricorrente (n. 25698/2022 e n. 10204/2024) non siano applicabili al caso concreto, in quanto riferite a fattispecie diverse (rapporti Italia-USA) e comunque non estensibili a questa situazione. Inoltre, ammettere il credito d'imposta in questa fattispecie creerebbe un “tertium genus” di tassazione non previsto né dalla Convenzione né dalla normativa interna
All'udienza del 16.1.26 la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato. Rilevano nel caso di specie l'art. 165 tuir e la convenzione Italia/Francia L'art. 165, comma 1, TUIR espressamente prevede: “Se alla formazione del reddito complessivo concorrono redditi prodotti all'estero, le imposte ivi pagate a titolo definitivo su tali redditi sono ammesse in detrazione dall'imposta netta dovuta fino alla concorrenza della quota d'imposta corrispondente al rapporto tra i redditi prodotti all'estero ed il reddito complessivo al netto delle perdite di precedenti periodi d'imposta ammesse in diminuzione” l'Articolo 24 della convenzione (nella parte che interessa questa fattispecie) - La doppia imposizione è eliminata nella seguente maniera:
1. Per quanto concerne l'Italia: Se un residente dell'Italia possiede elementi di reddito che sono imponibili in Francia, l'Italia, nel calcolare le proprie imposte sul reddito specificate nell'articolo 2 della presente Convenzione, può includere nella base imponibile di tali imposte detti elementi di reddito, a meno che espresse disposizioni della presente Convenzione non vi si oppongano. In tal caso, l'Italia deve dedurre dalle imposte così calcolate l'imposta sui redditi pagata in Francia, ma l'ammontare della deduzione non può eccedere la quota di imposta italiana attribuibile ai predetti elementi di reddito nella proporzione in cui gli stessi concorrono alla formazione del reddito complessivo. Tuttavia, nessuna deduzione sarà accordata ove l'elemento di reddito venga assoggettato in Italia ad imposizione mediante ritenuta alla fonte a titolo di imposta su richiesta del beneficiario del reddito in base alla legislazione italiana.
Sostanzialmente l'ordito normativo impone l'esclusione della doppia imposizione ad eccezione delle ipotesi di ritenuta alla fonte a titolo di imposta. Per questi casi è prevista una doppia imposizione ma viene temperata con il meccanismo del c.d. netto frontiera come applicato in questo caso. Conclusivamente la domanda deve essere respinta. Spese compensate.
P.Q.M.
respinge il ricorso e compensa le spese.
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di GENOVA Sezione 3, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
AL ANDREA, Giudice monocratico in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 627/2025 depositato il 30/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Genova
Email_2elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RI n. IST RI PROT. 317790 RITENUTA ESTERA 2021
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 35/2026 depositato il 19/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1Con ricorso RG 627/2025 ha impugnato il silenzio-rifiuto dell'Agenzia delle Entrate sull'istanza di rimborso presentata dal ricorrente il 2 ottobre 2024 (protocollata il 24 dicembre 2024), relativa alla richiesta di rimborso di € 2.098 per ritenute fiscali indebitamente versate in Italia su dividendi di fonte estera (Francia) per l'anno d'imposta 2021. Il ricorrente aveva già subito una ritenuta alla fonte in Francia (15%) e una ulteriore ritenuta in Italia (26%), con conseguente doppia imposizione non conforme alla Convenzione Italia-Francia. A sostegno del ricorso proponeva i seguenti motivi 1. Diritto alla detrazione delle imposte pagate all'estero ai sensi della Convenzione Italia-Francia. Il ricorrente sostiene che, secondo la Convenzione Italia-Francia, l'Italia deve riconoscere la detrazione dell'imposta pagata in Francia sui dividendi, anche se in Italia il reddito è assoggettato a ritenuta a titolo d'imposta obbligatoria (non su richiesta del beneficiario). Sussistenza della doppia imposizione. I dividendi sono stati tassati sia in Francia (15%) sia in Italia (26%), senza possibilità di detrarre l'imposta estera, con conseguente doppia imposizione vietata dalla Convenzione. Illegittimità della doppia imposizione e prevalenza della normativa convenzionale. La normativa interna (art. 165 TUIR) che limita la detrazione dell'imposta estera ai soli redditi che concorrono alla formazione del reddito complessivo non può prevalere sulla Convenzione internazionale, che ha valore superiore e impone il riconoscimento del credito d'imposta anche in caso di imposizione sostitutiva obbligatoria. Il ricorrente richiama due recenti sentenze della Corte di Cassazione (n. 25698/2022 e n. 10204/2024) che hanno riconosciuto il diritto al credito d'imposta per le imposte pagate all'estero anche in caso di imposizione sostitutiva obbligatoria in Italia, quando il contribuente non può optare per la tassazione ordinaria.
Ragioni a sostegno dei motivi Doppia imposizione effettiva: Il ricorrente ha subito una tassazione complessiva superiore a quella prevista dalla legge italiana (26% sul lordo), a causa della mancata detrazione dell'imposta già pagata in Francia. La tassazione totale è stata di € 7.012 su un dividendo lordo di € 18.900, invece di € 4.914 (26%). Prevalenza della Convenzione: L'art. 24 della Convenzione Italia-Francia impone all'Italia di riconoscere la detrazione dell'imposta estera, salvo il caso in cui la ritenuta italiana sia applicata “su richiesta del beneficiario”, circostanza che non si verifica nel regime obbligatorio vigente. Le sentenze della Cassazione richiamate dal ricorrente confermano che, in assenza di opzione per la tassazione ordinaria, il credito d'imposta estero deve essere riconosciuto anche in presenza di ritenuta a titolo d'imposta obbligatoria. Illegittimità del silenzio-rifiuto: L'Agenzia delle Entrate, non rispondendo all'istanza di rimborso, ha mantenuto una posizione contraria alla normativa convenzionale e alla giurisprudenza, determinando un indebito oggettivo a danno del contribuente. Si costituiva l'amministrazione convenuta insistendo per il rigetto della domanda in quanto infondata in fatto ed in diritto. La memoria si apre con la ricostruzione dei fatti: il ricorrente ha impugnato il silenzio-rifiuto formatosi sull'istanza di rimborso di € 2.098,00 relativa all'anno 2021, per presunta doppia imposizione su dividendi di fonte estera (Francia). L'Agenzia delle Entrate ricostruisce la vicenda fiscale: il dividendo Banca_1è stato tassato in Francia (15%) e poi, tramite intermediario residente ( ), è stato applicato il meccanismo del “netto frontiera” e la ritenuta italiana del 26% sul netto, come previsto dall'art. 27, comma 4, DPR 600/1973. L'Ufficio sostiene la legittimità del silenzio-rifiuto, spiegando che la normativa interna e convenzionale non consente il riconoscimento del credito d'imposta richiesto dal contribuente in questa fattispecie. Motivo 1: Diritto alla detrazione delle imposte pagate all'estero ai sensi della Convenzione Italia-Francia L'Agenzia delle Entrate afferma che il credito d'imposta ex art. 165 TUIR è riconosciuto solo se i redditi esteri concorrono alla formazione del reddito complessivo. Nel caso di specie, i dividendi sono stati tassati in Italia con ritenuta a titolo d'imposta (regime sostitutivo), quindi non concorrono al reddito complessivo e non danno diritto al credito d'imposta per le imposte pagate all'estero. Il meccanismo del “netto frontiera” (art. 27, comma 4-bis, DPR 600/1973) evita già la doppia imposizione, tassando solo l'importo al netto della ritenuta estera. Motivo 2: Sussistenza della doppia imposizione L'Ufficio sostiene che non si verifica una doppia imposizione vietata dalla Convenzione, perché la normativa nazionale e convenzionale prevede solo una mitigazione della doppia imposizione, non il suo divieto assoluto. Il sistema del “netto frontiera” rappresenta il correttivo previsto per evitare la doppia imposizione piena. Motivo 3: Illegittimità della doppia imposizione e prevalenza della normativa convenzionale L'Agenzia delle Entrate sottolinea che l'art. 24 della Convenzione Italia-Francia esclude il credito d'imposta quando il reddito estero è assoggettato in Italia a ritenuta a titolo d'imposta “su richiesta del beneficiario”. Tuttavia, anche a prescindere dalla natura obbligatoria o meno della ritenuta, la normativa interna (art. 165 TUIR) e la convenzione richiedono che il reddito estero concorra al reddito complessivo, condizione che qui non ricorre. Motivo 4: Giurisprudenza favorevole L'Ufficio ritiene che le sentenze della Cassazione richiamate dal ricorrente (n. 25698/2022 e n. 10204/2024) non siano applicabili al caso concreto, in quanto riferite a fattispecie diverse (rapporti Italia-USA) e comunque non estensibili a questa situazione. Inoltre, ammettere il credito d'imposta in questa fattispecie creerebbe un “tertium genus” di tassazione non previsto né dalla Convenzione né dalla normativa interna
All'udienza del 16.1.26 la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato. Rilevano nel caso di specie l'art. 165 tuir e la convenzione Italia/Francia L'art. 165, comma 1, TUIR espressamente prevede: “Se alla formazione del reddito complessivo concorrono redditi prodotti all'estero, le imposte ivi pagate a titolo definitivo su tali redditi sono ammesse in detrazione dall'imposta netta dovuta fino alla concorrenza della quota d'imposta corrispondente al rapporto tra i redditi prodotti all'estero ed il reddito complessivo al netto delle perdite di precedenti periodi d'imposta ammesse in diminuzione” l'Articolo 24 della convenzione (nella parte che interessa questa fattispecie) - La doppia imposizione è eliminata nella seguente maniera:
1. Per quanto concerne l'Italia: Se un residente dell'Italia possiede elementi di reddito che sono imponibili in Francia, l'Italia, nel calcolare le proprie imposte sul reddito specificate nell'articolo 2 della presente Convenzione, può includere nella base imponibile di tali imposte detti elementi di reddito, a meno che espresse disposizioni della presente Convenzione non vi si oppongano. In tal caso, l'Italia deve dedurre dalle imposte così calcolate l'imposta sui redditi pagata in Francia, ma l'ammontare della deduzione non può eccedere la quota di imposta italiana attribuibile ai predetti elementi di reddito nella proporzione in cui gli stessi concorrono alla formazione del reddito complessivo. Tuttavia, nessuna deduzione sarà accordata ove l'elemento di reddito venga assoggettato in Italia ad imposizione mediante ritenuta alla fonte a titolo di imposta su richiesta del beneficiario del reddito in base alla legislazione italiana.
Sostanzialmente l'ordito normativo impone l'esclusione della doppia imposizione ad eccezione delle ipotesi di ritenuta alla fonte a titolo di imposta. Per questi casi è prevista una doppia imposizione ma viene temperata con il meccanismo del c.d. netto frontiera come applicato in questo caso. Conclusivamente la domanda deve essere respinta. Spese compensate.
P.Q.M.
respinge il ricorso e compensa le spese.