Art. 1. Denominazione, zona di produzione, caratteristiche e vitigni. Sifone
Adottano la denominazione "Marsala" o "Vino Marsala" o "Vino di Marsala" esclusivamente i vini liquorosi:
a) prodotti ed invecchiati nella zona di produzione costituita dal territorio dell'intera provincia di Trapani, esclusi i territori dei comuni di Pantelleria, Favignana ed Alcamo;
b) aventi convenienti caratteristiche costituite dal colore, a seconda dei tipi, giallo ambrato piu' o meno intenso (oro) al rosso rubino con riflessi ambrati dal profumo e dal sapore tipici;
c) ottenuti da mosti, vini e loro miscele prodotte dalle uve di vigneti ubicati nella suddetta zona, composti da vitigni "Grillo" e/o "Catarratto" e/o "Catarratto bianco comune" e/o "Catarratto bianco lucido" e/o "Pignatello" e/o "Calabrese" e/o "Nerello mascalese" e/o "Damaschino" e/o "Inzolia" e/o "Nero D'Avola" registrati negli albi a tal fine previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930 , con l'aggiunta di alcole etilico di origine vitivinicola o acquavite di vino e, se del caso, di mosto cotto, mosto concentrato e sifone, preparati anch'essi con mosto derivante da uve dei vitigni suddetti coltivati nella zona di cui alla lettera a).
La varieta' di uve rosse "Pignatello", "Calabrese" e "Nerello mascalese" sono riservate alla preparazione del "Marsala rubino".
L'uso delle suddette denominazioni e' permesso solo con le qualifiche di cui all'articolo 2, che indicano il periodo di invecchiamento minimo, il colore ed il contenuto zuccherino, espresse in lingua italiana o inglese.
Ai fini della presente legge si intende per "sifone" un prodotto preparato con mosto atto a dare "Marsala" e con l'aggiunta di alcole etilico di origine vitivinicola o acquavite di vino.
Adottano la denominazione "Marsala" o "Vino Marsala" o "Vino di Marsala" esclusivamente i vini liquorosi:
a) prodotti ed invecchiati nella zona di produzione costituita dal territorio dell'intera provincia di Trapani, esclusi i territori dei comuni di Pantelleria, Favignana ed Alcamo;
b) aventi convenienti caratteristiche costituite dal colore, a seconda dei tipi, giallo ambrato piu' o meno intenso (oro) al rosso rubino con riflessi ambrati dal profumo e dal sapore tipici;
c) ottenuti da mosti, vini e loro miscele prodotte dalle uve di vigneti ubicati nella suddetta zona, composti da vitigni "Grillo" e/o "Catarratto" e/o "Catarratto bianco comune" e/o "Catarratto bianco lucido" e/o "Pignatello" e/o "Calabrese" e/o "Nerello mascalese" e/o "Damaschino" e/o "Inzolia" e/o "Nero D'Avola" registrati negli albi a tal fine previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930 , con l'aggiunta di alcole etilico di origine vitivinicola o acquavite di vino e, se del caso, di mosto cotto, mosto concentrato e sifone, preparati anch'essi con mosto derivante da uve dei vitigni suddetti coltivati nella zona di cui alla lettera a).
La varieta' di uve rosse "Pignatello", "Calabrese" e "Nerello mascalese" sono riservate alla preparazione del "Marsala rubino".
L'uso delle suddette denominazioni e' permesso solo con le qualifiche di cui all'articolo 2, che indicano il periodo di invecchiamento minimo, il colore ed il contenuto zuccherino, espresse in lingua italiana o inglese.
Ai fini della presente legge si intende per "sifone" un prodotto preparato con mosto atto a dare "Marsala" e con l'aggiunta di alcole etilico di origine vitivinicola o acquavite di vino.