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Sentenza 6 febbraio 2026
Sentenza 6 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. VIII, sentenza 06/02/2026, n. 716 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 716 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 716/2026
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 8, riunita in udienza il 18/09/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
IARRERA MICHELINA, Giudice monocratico in data 18/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 65/2025 depositato il 03/01/2025
proposto da
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - IS - Messina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ato Me 1 In Liquidazione - 02683660837
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Agenzia Delle Entrate-IS - 13756881002
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240037049650000 TARSU/TIA 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240037049650000 TARSU/TIA 2012
a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 5261/2025 depositato il 25/09/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Il giudice, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Con ricorso depositato in data 03.01.2025 Ricorrente_2, come in atti rappresentato e difeso, impugnava la cartella di pagamento n. 29520240037049650000 , notificata in data 06.11.2024, con la quale veniva richiesto il complessivo pagamento della somma di €288,88, a titolo di Tassa Rifiuti Solidi Urbani, anno
2008 e 2012.
Eccepiva la nullità dell'atto opposto per omessa notifica degli atti prodromici;
intervenuta prescrizione del credito;
infondatezza della pretesa in conseguenza dell'avvenuto pagamento del credito.
L'Agenzia delle Entrate IS si è costituita, ha eccepito la carenza di legittimazione passiva con riguardo ai motivi che attengono al merito del ricorso, ed in particolare alla notifica delle prodromiche intimazioni di pagamento.
Si costituiva l'ATO ME1 eccepiva l'inammissibilità del ricorso stante la rituale notifica degli atti prodromici, in particolare l'intimazione di pagamento n. 264802, presupposta alla cartella di pagamento opposta, la cui notifica è stata effettuata in data 27.09.2029.
Quanto all'avvenuto pagamento deduce che dal dettaglio dell'intimazione di pagamento n. 264802, risultano non pagate le fatture n. 2008088181, n. 2009030001 e n. 2017022876, mentre, il ricorrente produce in giudizio delle ricevute di pagamento comprovanti l'avvenuto pagamento della fattura n. 2012036007.
Alla camera di consiglio odierna, fissata per la delibazione della sospensiva, è stata assunta la decisione nel merito in forma semplificata, ex art. 47 ter d.lgs. 546/92, dopo aver informato le parti, nell'ambito dell'avviso di trattazione, in ordine a tale possibilità; esse parti, invitate a formulare osservazioni sul punto, nulla hanno dedotto al riguardo.
Il ricorso è fondato.
La produzione documentale effettuata dall'ATO resistente è invero idonea a dimostrare che le intimazioni prodromiche alla cartella impugnata sono state correttamente notificate.
Non è decorso il termine prescrizionale quinquennale, nelle more tra la notifica di esse intimazioni e quella della cartella impugnata.
Osserva tuttavia questo giudicante che la notifica dell'intimazione sarebbe però sostanzialmente priva di effetti, perché avvenuta nel e 2019 e quindi in un momento in cui il termine di prescrizione quinquennale per la tassa dovuta per l'anno 2008 e 2012 era in ogni caso già ampiamente decorso
Ed invero si deve rilevare che il meccanismo di cui all'art. 19, comma 3, ultimo periodo, del d. lgs. 31 dicembre
1992, n. 546, secondo cui la mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo, comporta che, se l'atto non viene impugnato (facendo valere la sua sola nullità per mancata notifica degli atti presupposti o anche l'illegittimità della pretesa per vicende ad essa attinenti, come la prescrizione della stessa), il relativo credito si consolida e non possono essere fatte valere vicende estintive anteriori alla sua notifica. La vana scadenza del termine perentorio per proporre opposizione determina la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, producendo l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito, principio che si applica a tutti gli atti - in ogni modo denominati - di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali, ovvero di crediti relativi ad entrate dello Stato, tributarie ed extratributarie, nonché di crediti delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri enti locali, nonché delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative. Resta in altri termini preclusa la possibilità di far valere, con l'impugnazione di un atto successivo, vizi che avrebbero dovuto costituire oggetto di tempestiva impugnazione dell'atto pre-cedente (così, anche da ultimo, Cass. 22 aprile
2024, n. 10820; Cass. 29 novembre 2021, n. 37259; Cass. 7 febbraio 2020, n. 3005; Cass. 11 novembre
2016, n. 23046).
Tuttavia il principio illustrato presuppone la possibilità di annoverare l'atto precedente tra quelli elencati nel citato art. 19, per i quali è previsto un obbligo, e non una semplice facoltà, di impugnazione. L'intimazione di pagamento TIA, in quanto atto successivo alle fatture in essa indicate, è certamente una manifestazione della pretesa tributaria a fronte della quale al destinatario è consentito l'accesso alla tutela giurisdizionale non precluso dalla natura tassativa dell'elenco di cui all'art. 19. Tuttavia essa, che è destinata a “valere quale formale messa in mora del debitore ed interruzione di qualsivoglia eventuale termine di prescrizione e/o decadenza ai sensi e per gli effet-ti degli articoli 1219, 2943 e seguenti del codice civile”, e che contiene
“l'espressa avvertenza che in caso di mancato pagamento entro il termine suddetto sarà avviata la procedura di recupero coattivo del credito”, non rientra in alcuna delle categorie espressamente indicate dalla norma.
Ne consegue che, pur essendo l'intimazione idonea ad interrompere il termine di prescrizione in quanto manifestazione della pretesa e pur potendo costituire oggetto di impugnazione, come è precisato nella parte finale di essa, la sua mancata impugnazione non ha precluso la possibilità di fare valere successivamente, nel caso specie con l'impugnazione della cartella, la prescrizione eventualmente maturata in precedenza
(v. Cass. 17 giugno 2024, n. 16743).
In altri termini, se è pur vero che la non appartenenza dell'intimazione di pagamento ad una delle categorie indicate nell'art. 19 non ne impedisce comunque l'impugnazione, in quanto estrinseca-zione sostanziale della pretesa impositiva in tutti i suoi elementi essenziali, altrettanto indubbio è che tale impugnazione costituisce una “facoltà”, e non un “onere”; con la conseguenza che l'opzione per la mancata autonoma impugnazione non comporta alcuna decadenza o preclusione. Il destinatario ha facoltà di attendere che la pretesa in questione gli sia manifestata attraverso uno degli atti “tipici” di cui all'art. 19 cit. (ad es. un avviso di accertamento relativo ai presupposti dell'imposizione TARSU/TIA emersi in assenza di dichiarazione iniziale, ovvero in difformità da quest'ultima), oppure, alternativamente, di impugnare la cartella notificata senza pregressa notificazione di altro atto (v. Cass. 11 maggio 2018, n. 11471).
Alla data di notifica dell'intimazione di pagamento ( 2019) il termine quinquennale di prescrizione della tassa pretesa per gli anni 2008 e 2012 era già ampiamente decorso.
Ne consegue l'accoglimento dell'eccezione e del ricorso.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo. Tali spese vanno solidalmente poste anche a carico dell'esattore, alla luce della giurisprudenza di legittimità, a mente della quale “Anche quando l'impugnazione sia riconducibile al vizio del credito presupposto, l'esattore deve rispondere delle spese processuali nei confronti dell'opponente vittorioso, in base al principio di causalità, che informa quello della soccombenza, perché comunque la lite trae origine dalla notificazione della cartella di pagamento, sebbene eseguita dall'esattore in esecuzione del rapporto che ha ad oggetto il servizio di riscossione e tenendo, peraltro, conto che l'esattore, proprio perché ha una generale legittimazione passiva nelle controversie aventi ad oggetto la riscossione delle somme di cui è incaricato, ai sensi dell'art. 39 D.lgs. n. 112/1999 deve rispondere dell'esito della lite pure con riguardo alle spese processuali” (Ordinanza n. 809 del 15 gennaio
2018).
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, accoglie il ricorso e, per l'effetto annulla l'atto impugnato.
Condanna le parti convenute in solido, al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in € 150,00, oltre accessori come per legge. Cosi è deciso in Messina li, 18 settembre 2025
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 8, riunita in udienza il 18/09/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
IARRERA MICHELINA, Giudice monocratico in data 18/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 65/2025 depositato il 03/01/2025
proposto da
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - IS - Messina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ato Me 1 In Liquidazione - 02683660837
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Agenzia Delle Entrate-IS - 13756881002
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240037049650000 TARSU/TIA 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240037049650000 TARSU/TIA 2012
a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 5261/2025 depositato il 25/09/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Il giudice, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Con ricorso depositato in data 03.01.2025 Ricorrente_2, come in atti rappresentato e difeso, impugnava la cartella di pagamento n. 29520240037049650000 , notificata in data 06.11.2024, con la quale veniva richiesto il complessivo pagamento della somma di €288,88, a titolo di Tassa Rifiuti Solidi Urbani, anno
2008 e 2012.
Eccepiva la nullità dell'atto opposto per omessa notifica degli atti prodromici;
intervenuta prescrizione del credito;
infondatezza della pretesa in conseguenza dell'avvenuto pagamento del credito.
L'Agenzia delle Entrate IS si è costituita, ha eccepito la carenza di legittimazione passiva con riguardo ai motivi che attengono al merito del ricorso, ed in particolare alla notifica delle prodromiche intimazioni di pagamento.
Si costituiva l'ATO ME1 eccepiva l'inammissibilità del ricorso stante la rituale notifica degli atti prodromici, in particolare l'intimazione di pagamento n. 264802, presupposta alla cartella di pagamento opposta, la cui notifica è stata effettuata in data 27.09.2029.
Quanto all'avvenuto pagamento deduce che dal dettaglio dell'intimazione di pagamento n. 264802, risultano non pagate le fatture n. 2008088181, n. 2009030001 e n. 2017022876, mentre, il ricorrente produce in giudizio delle ricevute di pagamento comprovanti l'avvenuto pagamento della fattura n. 2012036007.
Alla camera di consiglio odierna, fissata per la delibazione della sospensiva, è stata assunta la decisione nel merito in forma semplificata, ex art. 47 ter d.lgs. 546/92, dopo aver informato le parti, nell'ambito dell'avviso di trattazione, in ordine a tale possibilità; esse parti, invitate a formulare osservazioni sul punto, nulla hanno dedotto al riguardo.
Il ricorso è fondato.
La produzione documentale effettuata dall'ATO resistente è invero idonea a dimostrare che le intimazioni prodromiche alla cartella impugnata sono state correttamente notificate.
Non è decorso il termine prescrizionale quinquennale, nelle more tra la notifica di esse intimazioni e quella della cartella impugnata.
Osserva tuttavia questo giudicante che la notifica dell'intimazione sarebbe però sostanzialmente priva di effetti, perché avvenuta nel e 2019 e quindi in un momento in cui il termine di prescrizione quinquennale per la tassa dovuta per l'anno 2008 e 2012 era in ogni caso già ampiamente decorso
Ed invero si deve rilevare che il meccanismo di cui all'art. 19, comma 3, ultimo periodo, del d. lgs. 31 dicembre
1992, n. 546, secondo cui la mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo, comporta che, se l'atto non viene impugnato (facendo valere la sua sola nullità per mancata notifica degli atti presupposti o anche l'illegittimità della pretesa per vicende ad essa attinenti, come la prescrizione della stessa), il relativo credito si consolida e non possono essere fatte valere vicende estintive anteriori alla sua notifica. La vana scadenza del termine perentorio per proporre opposizione determina la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, producendo l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito, principio che si applica a tutti gli atti - in ogni modo denominati - di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali, ovvero di crediti relativi ad entrate dello Stato, tributarie ed extratributarie, nonché di crediti delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri enti locali, nonché delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative. Resta in altri termini preclusa la possibilità di far valere, con l'impugnazione di un atto successivo, vizi che avrebbero dovuto costituire oggetto di tempestiva impugnazione dell'atto pre-cedente (così, anche da ultimo, Cass. 22 aprile
2024, n. 10820; Cass. 29 novembre 2021, n. 37259; Cass. 7 febbraio 2020, n. 3005; Cass. 11 novembre
2016, n. 23046).
Tuttavia il principio illustrato presuppone la possibilità di annoverare l'atto precedente tra quelli elencati nel citato art. 19, per i quali è previsto un obbligo, e non una semplice facoltà, di impugnazione. L'intimazione di pagamento TIA, in quanto atto successivo alle fatture in essa indicate, è certamente una manifestazione della pretesa tributaria a fronte della quale al destinatario è consentito l'accesso alla tutela giurisdizionale non precluso dalla natura tassativa dell'elenco di cui all'art. 19. Tuttavia essa, che è destinata a “valere quale formale messa in mora del debitore ed interruzione di qualsivoglia eventuale termine di prescrizione e/o decadenza ai sensi e per gli effet-ti degli articoli 1219, 2943 e seguenti del codice civile”, e che contiene
“l'espressa avvertenza che in caso di mancato pagamento entro il termine suddetto sarà avviata la procedura di recupero coattivo del credito”, non rientra in alcuna delle categorie espressamente indicate dalla norma.
Ne consegue che, pur essendo l'intimazione idonea ad interrompere il termine di prescrizione in quanto manifestazione della pretesa e pur potendo costituire oggetto di impugnazione, come è precisato nella parte finale di essa, la sua mancata impugnazione non ha precluso la possibilità di fare valere successivamente, nel caso specie con l'impugnazione della cartella, la prescrizione eventualmente maturata in precedenza
(v. Cass. 17 giugno 2024, n. 16743).
In altri termini, se è pur vero che la non appartenenza dell'intimazione di pagamento ad una delle categorie indicate nell'art. 19 non ne impedisce comunque l'impugnazione, in quanto estrinseca-zione sostanziale della pretesa impositiva in tutti i suoi elementi essenziali, altrettanto indubbio è che tale impugnazione costituisce una “facoltà”, e non un “onere”; con la conseguenza che l'opzione per la mancata autonoma impugnazione non comporta alcuna decadenza o preclusione. Il destinatario ha facoltà di attendere che la pretesa in questione gli sia manifestata attraverso uno degli atti “tipici” di cui all'art. 19 cit. (ad es. un avviso di accertamento relativo ai presupposti dell'imposizione TARSU/TIA emersi in assenza di dichiarazione iniziale, ovvero in difformità da quest'ultima), oppure, alternativamente, di impugnare la cartella notificata senza pregressa notificazione di altro atto (v. Cass. 11 maggio 2018, n. 11471).
Alla data di notifica dell'intimazione di pagamento ( 2019) il termine quinquennale di prescrizione della tassa pretesa per gli anni 2008 e 2012 era già ampiamente decorso.
Ne consegue l'accoglimento dell'eccezione e del ricorso.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo. Tali spese vanno solidalmente poste anche a carico dell'esattore, alla luce della giurisprudenza di legittimità, a mente della quale “Anche quando l'impugnazione sia riconducibile al vizio del credito presupposto, l'esattore deve rispondere delle spese processuali nei confronti dell'opponente vittorioso, in base al principio di causalità, che informa quello della soccombenza, perché comunque la lite trae origine dalla notificazione della cartella di pagamento, sebbene eseguita dall'esattore in esecuzione del rapporto che ha ad oggetto il servizio di riscossione e tenendo, peraltro, conto che l'esattore, proprio perché ha una generale legittimazione passiva nelle controversie aventi ad oggetto la riscossione delle somme di cui è incaricato, ai sensi dell'art. 39 D.lgs. n. 112/1999 deve rispondere dell'esito della lite pure con riguardo alle spese processuali” (Ordinanza n. 809 del 15 gennaio
2018).
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, accoglie il ricorso e, per l'effetto annulla l'atto impugnato.
Condanna le parti convenute in solido, al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in € 150,00, oltre accessori come per legge. Cosi è deciso in Messina li, 18 settembre 2025