Art. 5. (Riserva di alloggi
di edilizia residenziale pubblica) 1. Le regioni, nell'ambito delle loro disponibilita', possono riservare ai soggetti di cui all'articolo 2 una quota degli alloggi di edilizia residenziale pubblica destinati all'assegnazione in godimento o alla locazione per uso abitativo per un periodo non inferiore a ventiquattro mesi.
di edilizia residenziale pubblica) 1. Le regioni, nell'ambito delle loro disponibilita', possono riservare ai soggetti di cui all'articolo 2 una quota degli alloggi di edilizia residenziale pubblica destinati all'assegnazione in godimento o alla locazione per uso abitativo per un periodo non inferiore a ventiquattro mesi.