Articolo 5 della Legge 30 dicembre 2010, n. 238
Articolo 4Articolo 6
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28 gennaio 2011
Art. 5. (Riserva di alloggi
di edilizia residenziale pubblica) 1. Le regioni, nell'ambito delle loro disponibilita', possono riservare ai soggetti di cui all'articolo 2 una quota degli alloggi di edilizia residenziale pubblica destinati all'assegnazione in godimento o alla locazione per uso abitativo per un periodo non inferiore a ventiquattro mesi.

Entrata in vigore il 28 gennaio 2011
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