Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 13/02/2025, n. 106 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 106 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TERAMO
Magistratura del Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro, Dr.Giuseppe Marcheggiani, nella causa iscritta al n°1598
/2024 R.G.
TRA
, rappresentato/a e difeso/a dall'Avv.NAPOLITANI SANDRO , come Parte_1 da procura in atti
CONTRO
, in persona del dirigente pro tempore, Controparte_1 all'udienza del giorno 4 luglio 2023 ha pronunciato sentenza con il seguente
DISPOSITIVO
Il Tribunale di Teramo, in composizione monocratica ed in funzione di Giudice del
Lavoro, definitivamente pronunciando, contrariis reiectis, così provvede:
• dichiara inesistente la notifica del ricorso nei confronti della parte resistente di cui in epigrafe e, per l'effetto, inesistente il rapporto processuale nei confronti della stessa;
• nulla per le spese.
Così deciso in dat di deposito telematico.
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dr.Giuseppe Marcheggiani
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Con ricorso ex art. 414 Cod.Proc.Civ. depositato in data 14/08/2024 ed iscritto al n.1598 /2024 Lav., non notificato alla parte resistente di cui il epigrafe, la parte ricorrente pure in epigrafe indicata si rivolgeva a questo Tribunale, in funzione di
Giudice del Lavoro per proporre opposizione al decreto ingiuntivo di pagamento della somma di € 805,59 emesso nei suoi confronti ed a richiesta della controparte, assumendo di aver estinto l'obbligo di pagamento derivante dal rapporto di lavoro intercorso tra le parti salvo che per la minor somma di € 137,00, che si offriva di pagare a saldo delle spettanze del lavoratore.
***
Viene in rilievo, quale circostanza litis ingressus impediens, la mancanza della notifica del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione dell'udienza di discussione nei confronti della parte convenuta opposta in epigrafe.
Tale circostanza, implicando l'inesistenza del rapporto processuale che si costituisce a seguito della notifica del ricorso, anziché della mera iscrizione a ruolo del procedimento, ancorché questo rappresenti il primo atto da compiersi nelle controversie assoggettate al rito del lavoro ai sensi dell'art.414 c.p.c. a cura della parte attrice al fine di dare corso al procedimento giurisdizionale contenzioso, configura un vizio radicale, di fronte al quale è preclusa la possibilità del ricorso alla rinnovazione della notifica dell'atto introduttivo, prevista nell'art.291, secondo comma, c.p.c. per la diversa fattispecie di sussistenza di un vizio implicante la nullità della notifica dell'atto stesso.
Va pertanto dichiarata l'inesistenza, insanabile, del rapporto processuale, tra le parti di cui in epigrafe, rapporto la cui instaurazione rappresenta la condizione indispensabile per la pronuncia di una sentenza di merito, ai sensi dell'art.101 c.p.c.
Nulla va disposto in ordine alle spese processuali sostenute da parte ricorrente, stante la mancata instaurazione del contraddittorio nei confronti della controparte, solo indicata in ricorso ma in realtà mai evocata in giudizio.
Questi i motivi del retroscritto dispositivo.
Così deciso in data di deposito telematico.
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dr.Giuseppe Marcheggiani
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