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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 11/11/2025, n. 8211 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8211 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
La Dr.ssa Clara Ruggiero, quale Giudice del lavoro, all' odierna udienza , udita la discussione delle parti, ritenuta la causa matura per la decisione, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 20709/2024 R.G. promossa
TRA
nato a [...] il [...], C.F. , residente Parte_1 C.F._1 in Napoli, alla via Monte San Gabriele n. 33, elettivamente domiciliato in Napoli alla Via Pontano 61 presso lo Studio Legale , rappresentato e difeso unitamente e Pt_2 disgiuntamente, dagli Avv.ti Enrico Viggiano e Marina Marino, come in atti RICORRENTE CONTRO
con il patrocinio degli Avv.ti Giorgia Gaudino, Fulvio Moizo Controparte_1
e RI SC RE, elettivamente domiciliata in Napoli, presso lo studio dell'Avv. Gaudino, come in atti;
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 01.10.2024 il ricorrente esponeva di essere alle dipendenze della convenuta che forniva a il servizio Controparte_1 CP_2 di pulizia e sanificazione sui convogli ferroviari, con contratto full time a tempo indeterminato a far data dal 11/05/2011, quale operaio pulitore viaggiante, livello E1
CCNL Attività Ferroviaria 2016, come si evinceva dalle buste paga allegate, ed ,in quanto tale, addetto al servizio di pulizia e sanificazione delle toilette a bordo treno e dell'interno delle carrozze mentre il convoglio è in movimento. Il ricorrente conveniva in giudizio la datrice per veder accogliere le seguenti conclusioni: “ considerato l'art. 81 del CCNL Attività Ferroviarie 2012/2016, che prevede il diritto dei lavoratori che svolgono turni non cadenzati nelle 24 ore ad una indennità di turno pari ad € 2,25 per ogni giornata di presenza, considerate le mansioni concretamente svolte dal ricorrente così come da contratto di assunzione nonché le turnazioni a cui lo stesso è soggetto, accertare e dichiarare il diritto del sig. Parte_1
a vedersi riconoscere l'indennità di turno così come sopra prevista e
[...] disciplinata;
considerato l'art. 82 punto 1.2 del CCNL Attività Ferroviarie 2012/2016, che prevede il diritto dei lavoratori addetti, con i normali indumenti di protezione, a lavorazioni che richiedono manipolazione o contatto di sostanze nocive o tossiche, che comportano, quindi, condizioni di reale disagio, ad una indennità per lavorazioni in condizioni disagiate pari ad € 1,40 per ogni giornata di lavoro, considerate le mansioni concretamente svolte dal ricorrente così come da contratto di assunzione, accertare e dichiarare il diritto del sig. a vedersi riconoscere l'indennità per Parte_1 lavorazioni in condizioni disagiate così come sopra prevista e disciplinata, per l'effetto, considerate le effettive giornate di presenza al lavoro del ricorrente come risultanti dalle buste paga e dal prospetto presenze allegato, condannare la convenuta
[...] per il periodo di cui è causa vale a dire dal momento dell'assunzione del CP_1
11/05/2011 fino alla data odierna, al pagamento della complessiva somma di € 8.650,50, di cui:– € 5.332,50 a titolo di indennità di turno ex art. 81 CCNL Attività Ferroviarie;
– € 3.318,00 a titolo di indennità per lavorazioni in condizioni disagiate ex art. 82 punto 1.2 CCNL Attività Ferroviarie, il tutto come da conteggi di cui alla presente domanda come sopra specificati, ai quali integralmente ci si riporta, o della somma che si riterrà di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali così come per legge dalla maturazione dei singoli diritti e fino all'effettivo soddisfo;
ancora, obbligare la convenuta a riconoscere al ricorrente il pagamento delle Controparte_1 somme relative all'indennità di turno e all'indennità per lavorazioni in condizioni disagiate nelle buste paga che saranno emesse in futuro, mediante inserimento di corrispondenti e apposite voci retributive nei cedolini stessi;
condannare la convenuta a corrispondere al ricorrente anche l'ulteriore importo relativo Controparte_1 all'indennità di turno e all'indennità per lavorazioni in condizioni disagiate che sarà maturato dal momento del deposito del presente ricorso fino al momento della pubblicazione della sentenza, importo che sarà necessariamente calcolato solo al momento della pubblicazione della sentenza stessa sulla base delle presenze effettuate in tale lasso di tempo;
In caso di contestazione ex adverso dei calcoli di cui alla presente domanda, si chiede sin da ora, ove il Magistrato adito lo ritenga opportuno, la nomina di CTU contabile che possa analizzare l'esattezza dei calcoli allegati. Condannare la convenuta società al pagamento di spese, diritti ed onorari del presente giudizio con attribuzione al sottoscritto procuratore per dichiarazione di fattone anticipo.>>
Si costituiva la società evocata in giudizio che contestava la domanda chiedendone il rigetto ed eccependo altresì la parziale prescrizione quinquennale dei crediti oggetto del giudizio. Alla odierna udienza, all' esito della discussione orale, ritenuta superflua l' attività istruttoria richiesta dalle parti, il Giudice decideva la causa come da sentenza contestuale.
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Oggetto del presente procedimento è il rivendicato diritto al pagamento dell'indennità per il lavoro in condizioni disagiate dall' epoca dell'assunzione al deposito del ricorso, nonché l'indennità di turno (art. 81) Ccnl attività ferroviari. La prima indennità è regolata dall'art. 82, 1.2, del CCNL del 20/07/2012 e del CCNL 16/12/2016 che prevede il riconoscimento di un'indennità giornaliera pari ad € 1,40 a favore dei lavoratori "addetti con i normali indumenti di protezione a lavorazioni che richiedano manipolazione o contatto di sostanze nocive o tossiche, come definite dagli organi sanitari competenti e comportano, quindi condizioni di reale disagio". Ebbene, il ricorrente certamente, per come pacifico tra i contendenti, fa uso di normali strumenti di protezione (guanti, scarpe antinfortunistiche e, durante l'epoca Covid, mascherine) che proteggono dal contatto da sostanze nocive o tossiche. Non può invece condividersi la tesi della parte convenuta per la quale all' attore non spetterebbe l'indennità non avendo egli dimostrato che le sostanze con le quali viene a contatto (indicate in ricorso) possano essere definite tossiche o nocive. A ben vedere, ciò che dà diritto all'indennità è la circostanza che le sostanze siano genericamente e potenzialmente pericolose e che per tale ragione sia necessario fare uso dei mezzi di protezione individuale. Il primo requisito è certamente sussistente se è vero che le schede tecniche prodotte in giudizio dalle parti qualificano tutte, ed a prescindere dalla concentrazione con le quali siano utilizzate, quelle sostanze come pericolose (cfr SANOCIT Controparte_3
CX, DEORNET CLOR, BE CLEAN) individuando le stesse come pericolose e potenzialmente in grado di provocare gravi ustioni cutanee e gravi lesioni ovvero irritazioni oculari o infiammabili. Da dette schede si evince inoltre la raccomandazione di attenersi alle “usuali cautele nei confronti dei prodotti chimici” e, in particolare relativamente al OC, che il prodotto è classificato XI, cioè irritante, secondo la legenda della medesima scheda tecnica, e con potenziali effetti sugli occhi, sulle vie respiratorie e sulla pelle. Coerentemente alle indicazioni del produttore, il DVR ha positivamente valutato la sussistenza di un rischio derivante dall'uso dei prodotti in questione e lo ha qualificato come “basso/moderato generico”, sì che, proprio in virtù del moderato livello di rischio, la società ha imposto l'utilizzo di “normali” dispositivi di protezione, in luogo dei diversi ed integrali dispositivi previsti invece per lavorazioni a rischio maggiormente elevato, dai quali deriva il diritto ad indennità di più consistente entità. Tutti i detergenti contengono dunque sostanze potenzialmente pericolose. La loro pericolosità richiede necessariamente poi l'uso dei dispositivi di protezione che infatti sono stati consegnati ai lavoratori. E l'uso dei dispositivi è l'altro requisito che giustifica il riconoscimento dell'indennità in quanto entrambi obbligano il lavoratore a venire a contatto e / o manipolare sostanze pericolose indossando gli indumenti di protezione, in tal modo ponendo lo stesso in una condizione di reale disagio. Il che risponde alla ratio dell'indennità in discorso. Infatti, la rivendicata indennità di disagio - a differenza dell'indennità di rischio- ha lo scopo di compensare lo svolgimento di mansioni rese in condizioni disagevoli e scomode, quali senz'altro sono quelle rese dall' istante che per l'intero orario di lavoro deve indossare calzature antinfortunistiche, guanti e mascherina, con le modeste ma inevitabili limitazioni che ne derivano e che trovano la loro compensazione nell'attribuzione economica prevista in CCNL.
Non può invece essere accolta la tesi della convenuta per la quale il ricorrente avrebbe dovuto dimostrare che le sostanze siano da qualificare come nocive o tossiche quasi che tale definizione possa essere diversa da quella di pericolose. A tale proposito è sufficiente esaminare la norma che qui interessa confrontandola con quella di cui al punto 1.1. dello stesso articolo del CCNL che così dispone "Ai lavoratori addetti a lavorazioni che richiedono l'uso di un mezzo di protezione individuale integrale per la manipolazione o il contatto di sostanze nocive o tossiche, intendendosi per tale l'insieme delle protezioni delle vie respiratorie, degli arti superiori, del busto e degli arti inferiori, da utilizzarsi in aggiunta e/o parziale sostituzione dei normali indumenti di lavoro nelle lavorazioni di seguito indicate: operazioni di disinfezione e disinfestazione comportanti l'uso di sostanze nocive o tossiche;
interventi con emissione di polveri, gas, fumi e vapori nocivi o tossici che implichino l'uso continuato, rispetto ai limiti individuati dagli organi sanitari competenti, e non continuativi superiori ". Anche in questo caso le sostanze manipolate vengono qualificate come nocive o tossiche;
tuttavia, viene riconosciuta un'indennità che ha un valore di dieci volte superiore (11 € giornaliere) in quanto in questo caso si fa uso di mezzi di protezione individuale integrale in quanto protettive delle vie respiratorie del busto e degli arti superiori ed inferiori, nella sostanza tutto il corpo. Pertanto, la differenza nella misura dell'indennità si giustifica evidentemente in base al grado di pericolosità della sostanza trattata e dalla modalità di trattamento che costringe ad indossare un dispositivo individuale che copre per intero il corpo, non certo nella qualificazione della sostanza come nociva o tossica.
Non sono infine dirimenti ai fini del decidere in senso difforme i riferimenti di relativi alla diluizione dei prodotti, asseritamente non Controparte_1 utilizzati allo stato puro. Sul punto, sono decisive le schede tecniche dei prodotti, nella parte in cui queste smentiscono gli assunti di parte resistente sulla diluizione. Quest'ultima non è prevista in particolare per il OC e in ogni caso la diluizione non vale ad elidere, come sopra osservato, la potenziale pericolosità per la salute dei detergenti adottati. Va altresì respinta l'eccezione di prescrizione parziale in omaggio ai più recenti arresti giurisprudenziali della Cassazione. Alla luce dell'evoluzione della disciplina dei licenziamenti si deve difatti prendere atto di una necessaria revisione degli orientamenti giurisprudenziali in tema di decorrenza dei termini di prescrizione. In particolare, la Corte di cassazione, con una importante decisione del settembre 2022 (Cass. 6 settembre 2022, n. 26246), è ormai giunta alla conclusione che il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, così come modulato per effetto della Legge 92/2012 e del D.Lgs. 23/2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità (nello stesso senso: Cass. 9 dicembre 2022, n. 36066; Cass. 9 dicembre 2022, n. 36108 e Cass. 13 dicembre 2022, n. 36292). Da tale constatazione la Cassazione fa derivare la conclusione che, «per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della l. n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4 e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro». Relativamente all'indennità di turno ( art. 81 CCNL), parte ricorrente chiede l'applicazione del disposto di cui all'art. 81 del CCNL della Mobilità Area AF, pacificamente applicato al rapporto di lavoro per cui è causa, intitolato Indennità di turno, che stabilisce testualmente: “Per ogni giornata di presenza ai lavoratori è corrisposta una indennità, in base al turno espletato, nelle misure di seguito indicate: turni avvicendati nelle 24 ore, € 2,00 (di cui alla lettera a del punto 1.6 dell'art. 27
“Orario di lavoro” del presente CCNL) b) turni non cadenzati nelle 24 ore, € 2,25 (di cui alla lettera b del punto 1.6 dell'art. 27 “Orario di lavoro” del presente CCNL) c) turni avvicendati su due periodi giornalieri (turni in seconda) € 1,10 (di cui alla lettera c del punto 1.6 dell'art. 27 “Orario di lavoro” del presente CCNL). L'indennità di cui al precedente punto 1 non è corrisposta oltre che nelle giornate di assenza non retribuita, nelle giornate di malattia e nelle giornate di permesso di cui al punto 2 dell'art. 42 (Permessi) del presente CCNL. 2” La predetta disposizione contrattuale collettiva va esaminata, anche alla stregua della tesi difensiva della resistente, unitamente alla previsione di cui all'art. 27 – intitolato Orario di lavoro, punto 1.6 che prevede: “ 1.6 L'orario di lavoro giornaliero può essere articolato: a) in turni avvicendati nelle 24 ore;
b) in turni non cadenzati nelle 24 ore (ad es.: personale mobile);
c) in turni avvicendati su 2 periodi giornalieri (turni in seconda); d) su prestazione unica giornaliera. Il periodo di lavoro giornaliero di cui alla precedente lettera d) può articolarsi in orario spezzato nei termini previsti al successivo punto 1.7, ovvero in orario misto (prestazione con orario continuativo alternato con prestazione con orario spezzato).” Il punto 1.7, richiamato dal punto 1.6., prevede, a sua volta che: “Per i lavoratori che operano nelle prestazioni di cui alla lettera d) del precedente punto 1.6, per orario spezzato si intende il periodo di lavoro giornaliero nel corso del quale è previsto un intervallo non retribuito. La durata di ciascuno dei due periodi di lavoro che compongono il periodo di lavoro giornaliero non sarà inferiore a 2 ore;
la durata dell'intervallo tra i due periodi stessi non sarà inferiore a 30 minuti e non sarà superiore a 2 ore e 30 minuti. Il limite di 2 ore e 30 minuti alla durata massima dell'intervallo tra i due periodi può essere elevato fino a 3 ore con contrattazione a livello aziendale.” Parte ricorrente deduce di svolgere la propria prestazione lavorativa su turni non cadenzati nelle 24 ore, di cui alla lettera b) del citato articolo 81, e quindi non con gli stessi orari, indistintamente ed invariabilmente in ogni giornata di lavoro, ma al contrario, nel rispetto dei turni stabiliti unilateralmente dalla in turni ed CP_1 orari che variano di giorno in giorno senza una cadenza fissa.
Secondo la tesi ricostruttiva della difesa della società convenuta l'orario di lavoro del ricorrente- e degli altri dipendenti con analoghe mansioni di pulitori viaggianti – rientrerebbe, invece, nella previsione di cui alla lettera d) del punto 1.6., in quanto sarebbe articolato in due periodi distinti con un intervallo di tempo non retribuito in cui il lavoratore è libero e non a disposizione del datore di lavoro, non ravvisandosi in tale articolazione oraria dei turni di lavoro, essendo i pulitori viaggianti abbinati a tratte di treni di volta in volta assegnati con estrema varietà degli orari e la conseguente impossibilità di ricondurre ad un turno l'orario di lavoro. Sulla base delle risultanze in atti deve ritenersi accertato quanto segue. La documentazione versata in atti dalla difesa di parte ricorrente, indica che l'orario di lavoro è part-time, con 30 ore settimanali, con distribuzione dell'orario di lavoro dalle ore 6,00 alle ore 12,00 o dalle ore 12 alle ore 18 o dalle ore 18 alle ore 24. Tale previsione contrattuale rivela, di per sé stessa, l'insussistenza di una distribuzione oraria su cinque giorni di lavoro settimanale e a cadenze fisse. Le risultanze istruttorie, di natura documentale confermano quanto sopra e inducono a ritenere individuabile un'articolazione oraria sulla base di turnazioni su base di programmazione mensile, non estese su 5 giorni di lavoro settimanale e variabile da giorno a giorno anche come singola durata giornaliera, sia quanto alle tratte abbinate al pulitore che possono essere di fatto ben superiori alle due per giorno. In tal senso sono le risultanze dei documenti afferenti alla programmazione della turnazione del ricorrente e quelle di cui ai prospetti situati nella parte inferiore delle buste paga che riportano le ore di lavoro (espresse in centesimi) effettuate per ogni giornata di presenza lavorativa, che riportano valori che variano di giorno in giorno e che devono ritenersi corrispondere alle tratte variabili cui il ricorrente è stato di volta in volta adibiti. Da tali risultanze deve ritenersi emerso un quadro probatorio chiaro, circa la distribuzione oraria dell'orario di lavoro del ricorrente, nel senso che la stessa risulta svolta con turni imposti dall'azienda datrice di lavoro, non cadenzati, cioè non articolati in maniera rigida, in modo che il lavoratore possa conoscere in anticipo, anche assai avanzata e per il futuro, quale possa essere il proprio turno, con uno schema affatto diverso da quello riferibile a turni articolati. Siffatta distribuzione oraria risponde, del resto, alla previsione del CCNL che, sia pur in via esemplificativa, riferisce l'ipotesi di turni non cadenzati nelle 24 ore la prestazione del personale mobile, a cui può essere assimilata la prestazione di lavoro del pulitore viaggiante stante le caratteristiche sopra risultanti. La predetta ricostruzione che riconosce l'esistenza di una turnazione sia pur non cadenzata induce a ritenere infondata la tesi difensiva della resistente dell'articolazione dell'orario di lavoro su prestazione unica giornaliera, sia pur con orario spezzato. Il riferimento a una turnazione non appare infatti compatibile con tale prestazione unica giornaliera che deve ritenersi esclusa dalla articolazione in turni, mentre la distribuzione su turni può ritenersi compatibile ontologicamente con l'osservanza di un “orario spezzato”, cioè di un intervallo non retribuito all'interno del periodo di lavoro giornaliero, come condivisibilmente ritenuto dai precedenti di merito depositati dalla difesa di parte ricorrente. Sulla medesima questione si è espresso questo Tribunale con le sentenze n. 4650/2024 del 19/06/24 RG n.20183/2022, e n. 4648/2024 del 19/06/24 RG n. 2906/2023 mediante le quali il Tribunale di Napoli accoglieva le istanze avanzate da colleghi dell'odierno ricorrente – aventi la sua stessa qualifica e adibiti al medesimo impianto di “Napoli Centrale” – e condannava la convenuta a corrispondere tanto l'indennità di turno quanto l'indennità per lavorazioni in condizioni disagiate.
Le richiamate decisioni, sulla base dell'analisi delle tabelle di abbinamento treni e dei già citati prospetti situati nella parte inferiore dei cedolini paga, hanno confermato la sussistenza di una “articolazione oraria sulla base di turnazioni su base di programmazione mensile … variabile sia per i giorni di lavoro in ciascuna settimana sia come singola durata giornaliera, sia quanto alle tratte abbinate al pulitore che possono essere di fatto ben superiori alle due per giorno”, riconoscendo senza alcun dubbio che la distribuzione oraria dell'orario del lavoratore “risulta svolta con turni imposti dall'azienda datrice di lavoro, non cadenzati, cioè non articolati in maniera rigida, in modo che il lavoratore possa conoscere in anticipo, anche assai avanzata e per il futuro, quale possa essere il proprio turno”. Inoltre, detta pronuncia giungeva “a ritenere infondata la tesi difensiva della resistente dell'articolazione dell'orario di lavoro su prestazione unica giornaliera, sia pur con orario spezzato. Il riferimento a una turnazione non appare infatti compatibile con tale prestazione unica giornaliera che deve ritenersi esclusa dalla articolazione in turni, mentre la distribuzione su turni può ritenersi compatibile ontologicamente con l'osservanza di un “orario spezzato”, cioè di un intervallo non retribuito all'interno del periodo di lavoro giornaliero, come condivisibilmente ritenuto dai precedenti di merito depositati dalla difesa di parte ricorrente”. Lo stesso Giudicante, si pronunciava su un caso parzialmente analogo con sentenza n. 3290/2024 pubbl. il 08/05/2024 RG n. 4178/2023 nella quale accoglieva la domanda e condannava la società convenuta a versare al ricorrente, a titolo di CP_1 indennità per lavorazioni in condizioni disagiate che richiedono manipolazione o contatto di sostanze nocive o tossiche ex art. 82 punto 1.2 del CCNL Attività Ferroviarie 2012/2016. La domanda deve pertanto esser accolta nella sua interezza e la società convenuta condannata a versare al ricorrente, a titolo di indennità per lavorazioni in condizioni disagiate che richiedono manipolazione o contatto di sostanze nocive o tossiche ex art. 82 punto 1.2 del CCNL Attività Ferroviarie 2012/2016, per tutto il periodo azionato, e a titolo di indennità di turno la somma complessiva di euro 8.650.50 ,oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge. Le spese seguono la soccombenza e vengono poste a carico della resistente.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna la , in persona Controparte_1 del legale rapp.te pro tempore, a versare al sig. , a titolo di Parte_1 indennità lavoro in condizioni disagiate e di turno, la somma complessiva di euro 8.650,50 di cui € 5.332,50 a titolo di indennità di turno ex art. 81 CCNL Attività Ferroviarie;
€ 3.318,00 a titolo di indennità per lavorazioni in condizioni disagiate ex art. 82 punto1.2 CCNL Attività Ferroviarie, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo. Condanna altresì la convenuta alle spese di lite, che liquida in complessivi euro 1.750,00, oltre spese generali, Iva e Cpa, con attribuzione.
Napoli, 11.11.2025. IL GDL Dott.ssa Clara Ruggiero
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
La Dr.ssa Clara Ruggiero, quale Giudice del lavoro, all' odierna udienza , udita la discussione delle parti, ritenuta la causa matura per la decisione, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 20709/2024 R.G. promossa
TRA
nato a [...] il [...], C.F. , residente Parte_1 C.F._1 in Napoli, alla via Monte San Gabriele n. 33, elettivamente domiciliato in Napoli alla Via Pontano 61 presso lo Studio Legale , rappresentato e difeso unitamente e Pt_2 disgiuntamente, dagli Avv.ti Enrico Viggiano e Marina Marino, come in atti RICORRENTE CONTRO
con il patrocinio degli Avv.ti Giorgia Gaudino, Fulvio Moizo Controparte_1
e RI SC RE, elettivamente domiciliata in Napoli, presso lo studio dell'Avv. Gaudino, come in atti;
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 01.10.2024 il ricorrente esponeva di essere alle dipendenze della convenuta che forniva a il servizio Controparte_1 CP_2 di pulizia e sanificazione sui convogli ferroviari, con contratto full time a tempo indeterminato a far data dal 11/05/2011, quale operaio pulitore viaggiante, livello E1
CCNL Attività Ferroviaria 2016, come si evinceva dalle buste paga allegate, ed ,in quanto tale, addetto al servizio di pulizia e sanificazione delle toilette a bordo treno e dell'interno delle carrozze mentre il convoglio è in movimento. Il ricorrente conveniva in giudizio la datrice per veder accogliere le seguenti conclusioni: “ considerato l'art. 81 del CCNL Attività Ferroviarie 2012/2016, che prevede il diritto dei lavoratori che svolgono turni non cadenzati nelle 24 ore ad una indennità di turno pari ad € 2,25 per ogni giornata di presenza, considerate le mansioni concretamente svolte dal ricorrente così come da contratto di assunzione nonché le turnazioni a cui lo stesso è soggetto, accertare e dichiarare il diritto del sig. Parte_1
a vedersi riconoscere l'indennità di turno così come sopra prevista e
[...] disciplinata;
considerato l'art. 82 punto 1.2 del CCNL Attività Ferroviarie 2012/2016, che prevede il diritto dei lavoratori addetti, con i normali indumenti di protezione, a lavorazioni che richiedono manipolazione o contatto di sostanze nocive o tossiche, che comportano, quindi, condizioni di reale disagio, ad una indennità per lavorazioni in condizioni disagiate pari ad € 1,40 per ogni giornata di lavoro, considerate le mansioni concretamente svolte dal ricorrente così come da contratto di assunzione, accertare e dichiarare il diritto del sig. a vedersi riconoscere l'indennità per Parte_1 lavorazioni in condizioni disagiate così come sopra prevista e disciplinata, per l'effetto, considerate le effettive giornate di presenza al lavoro del ricorrente come risultanti dalle buste paga e dal prospetto presenze allegato, condannare la convenuta
[...] per il periodo di cui è causa vale a dire dal momento dell'assunzione del CP_1
11/05/2011 fino alla data odierna, al pagamento della complessiva somma di € 8.650,50, di cui:– € 5.332,50 a titolo di indennità di turno ex art. 81 CCNL Attività Ferroviarie;
– € 3.318,00 a titolo di indennità per lavorazioni in condizioni disagiate ex art. 82 punto 1.2 CCNL Attività Ferroviarie, il tutto come da conteggi di cui alla presente domanda come sopra specificati, ai quali integralmente ci si riporta, o della somma che si riterrà di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali così come per legge dalla maturazione dei singoli diritti e fino all'effettivo soddisfo;
ancora, obbligare la convenuta a riconoscere al ricorrente il pagamento delle Controparte_1 somme relative all'indennità di turno e all'indennità per lavorazioni in condizioni disagiate nelle buste paga che saranno emesse in futuro, mediante inserimento di corrispondenti e apposite voci retributive nei cedolini stessi;
condannare la convenuta a corrispondere al ricorrente anche l'ulteriore importo relativo Controparte_1 all'indennità di turno e all'indennità per lavorazioni in condizioni disagiate che sarà maturato dal momento del deposito del presente ricorso fino al momento della pubblicazione della sentenza, importo che sarà necessariamente calcolato solo al momento della pubblicazione della sentenza stessa sulla base delle presenze effettuate in tale lasso di tempo;
In caso di contestazione ex adverso dei calcoli di cui alla presente domanda, si chiede sin da ora, ove il Magistrato adito lo ritenga opportuno, la nomina di CTU contabile che possa analizzare l'esattezza dei calcoli allegati. Condannare la convenuta società al pagamento di spese, diritti ed onorari del presente giudizio con attribuzione al sottoscritto procuratore per dichiarazione di fattone anticipo.>>
Si costituiva la società evocata in giudizio che contestava la domanda chiedendone il rigetto ed eccependo altresì la parziale prescrizione quinquennale dei crediti oggetto del giudizio. Alla odierna udienza, all' esito della discussione orale, ritenuta superflua l' attività istruttoria richiesta dalle parti, il Giudice decideva la causa come da sentenza contestuale.
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Oggetto del presente procedimento è il rivendicato diritto al pagamento dell'indennità per il lavoro in condizioni disagiate dall' epoca dell'assunzione al deposito del ricorso, nonché l'indennità di turno (art. 81) Ccnl attività ferroviari. La prima indennità è regolata dall'art. 82, 1.2, del CCNL del 20/07/2012 e del CCNL 16/12/2016 che prevede il riconoscimento di un'indennità giornaliera pari ad € 1,40 a favore dei lavoratori "addetti con i normali indumenti di protezione a lavorazioni che richiedano manipolazione o contatto di sostanze nocive o tossiche, come definite dagli organi sanitari competenti e comportano, quindi condizioni di reale disagio". Ebbene, il ricorrente certamente, per come pacifico tra i contendenti, fa uso di normali strumenti di protezione (guanti, scarpe antinfortunistiche e, durante l'epoca Covid, mascherine) che proteggono dal contatto da sostanze nocive o tossiche. Non può invece condividersi la tesi della parte convenuta per la quale all' attore non spetterebbe l'indennità non avendo egli dimostrato che le sostanze con le quali viene a contatto (indicate in ricorso) possano essere definite tossiche o nocive. A ben vedere, ciò che dà diritto all'indennità è la circostanza che le sostanze siano genericamente e potenzialmente pericolose e che per tale ragione sia necessario fare uso dei mezzi di protezione individuale. Il primo requisito è certamente sussistente se è vero che le schede tecniche prodotte in giudizio dalle parti qualificano tutte, ed a prescindere dalla concentrazione con le quali siano utilizzate, quelle sostanze come pericolose (cfr SANOCIT Controparte_3
CX, DEORNET CLOR, BE CLEAN) individuando le stesse come pericolose e potenzialmente in grado di provocare gravi ustioni cutanee e gravi lesioni ovvero irritazioni oculari o infiammabili. Da dette schede si evince inoltre la raccomandazione di attenersi alle “usuali cautele nei confronti dei prodotti chimici” e, in particolare relativamente al OC, che il prodotto è classificato XI, cioè irritante, secondo la legenda della medesima scheda tecnica, e con potenziali effetti sugli occhi, sulle vie respiratorie e sulla pelle. Coerentemente alle indicazioni del produttore, il DVR ha positivamente valutato la sussistenza di un rischio derivante dall'uso dei prodotti in questione e lo ha qualificato come “basso/moderato generico”, sì che, proprio in virtù del moderato livello di rischio, la società ha imposto l'utilizzo di “normali” dispositivi di protezione, in luogo dei diversi ed integrali dispositivi previsti invece per lavorazioni a rischio maggiormente elevato, dai quali deriva il diritto ad indennità di più consistente entità. Tutti i detergenti contengono dunque sostanze potenzialmente pericolose. La loro pericolosità richiede necessariamente poi l'uso dei dispositivi di protezione che infatti sono stati consegnati ai lavoratori. E l'uso dei dispositivi è l'altro requisito che giustifica il riconoscimento dell'indennità in quanto entrambi obbligano il lavoratore a venire a contatto e / o manipolare sostanze pericolose indossando gli indumenti di protezione, in tal modo ponendo lo stesso in una condizione di reale disagio. Il che risponde alla ratio dell'indennità in discorso. Infatti, la rivendicata indennità di disagio - a differenza dell'indennità di rischio- ha lo scopo di compensare lo svolgimento di mansioni rese in condizioni disagevoli e scomode, quali senz'altro sono quelle rese dall' istante che per l'intero orario di lavoro deve indossare calzature antinfortunistiche, guanti e mascherina, con le modeste ma inevitabili limitazioni che ne derivano e che trovano la loro compensazione nell'attribuzione economica prevista in CCNL.
Non può invece essere accolta la tesi della convenuta per la quale il ricorrente avrebbe dovuto dimostrare che le sostanze siano da qualificare come nocive o tossiche quasi che tale definizione possa essere diversa da quella di pericolose. A tale proposito è sufficiente esaminare la norma che qui interessa confrontandola con quella di cui al punto 1.1. dello stesso articolo del CCNL che così dispone "Ai lavoratori addetti a lavorazioni che richiedono l'uso di un mezzo di protezione individuale integrale per la manipolazione o il contatto di sostanze nocive o tossiche, intendendosi per tale l'insieme delle protezioni delle vie respiratorie, degli arti superiori, del busto e degli arti inferiori, da utilizzarsi in aggiunta e/o parziale sostituzione dei normali indumenti di lavoro nelle lavorazioni di seguito indicate: operazioni di disinfezione e disinfestazione comportanti l'uso di sostanze nocive o tossiche;
interventi con emissione di polveri, gas, fumi e vapori nocivi o tossici che implichino l'uso continuato, rispetto ai limiti individuati dagli organi sanitari competenti, e non continuativi superiori ". Anche in questo caso le sostanze manipolate vengono qualificate come nocive o tossiche;
tuttavia, viene riconosciuta un'indennità che ha un valore di dieci volte superiore (11 € giornaliere) in quanto in questo caso si fa uso di mezzi di protezione individuale integrale in quanto protettive delle vie respiratorie del busto e degli arti superiori ed inferiori, nella sostanza tutto il corpo. Pertanto, la differenza nella misura dell'indennità si giustifica evidentemente in base al grado di pericolosità della sostanza trattata e dalla modalità di trattamento che costringe ad indossare un dispositivo individuale che copre per intero il corpo, non certo nella qualificazione della sostanza come nociva o tossica.
Non sono infine dirimenti ai fini del decidere in senso difforme i riferimenti di relativi alla diluizione dei prodotti, asseritamente non Controparte_1 utilizzati allo stato puro. Sul punto, sono decisive le schede tecniche dei prodotti, nella parte in cui queste smentiscono gli assunti di parte resistente sulla diluizione. Quest'ultima non è prevista in particolare per il OC e in ogni caso la diluizione non vale ad elidere, come sopra osservato, la potenziale pericolosità per la salute dei detergenti adottati. Va altresì respinta l'eccezione di prescrizione parziale in omaggio ai più recenti arresti giurisprudenziali della Cassazione. Alla luce dell'evoluzione della disciplina dei licenziamenti si deve difatti prendere atto di una necessaria revisione degli orientamenti giurisprudenziali in tema di decorrenza dei termini di prescrizione. In particolare, la Corte di cassazione, con una importante decisione del settembre 2022 (Cass. 6 settembre 2022, n. 26246), è ormai giunta alla conclusione che il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, così come modulato per effetto della Legge 92/2012 e del D.Lgs. 23/2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità (nello stesso senso: Cass. 9 dicembre 2022, n. 36066; Cass. 9 dicembre 2022, n. 36108 e Cass. 13 dicembre 2022, n. 36292). Da tale constatazione la Cassazione fa derivare la conclusione che, «per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della l. n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4 e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro». Relativamente all'indennità di turno ( art. 81 CCNL), parte ricorrente chiede l'applicazione del disposto di cui all'art. 81 del CCNL della Mobilità Area AF, pacificamente applicato al rapporto di lavoro per cui è causa, intitolato Indennità di turno, che stabilisce testualmente: “Per ogni giornata di presenza ai lavoratori è corrisposta una indennità, in base al turno espletato, nelle misure di seguito indicate: turni avvicendati nelle 24 ore, € 2,00 (di cui alla lettera a del punto 1.6 dell'art. 27
“Orario di lavoro” del presente CCNL) b) turni non cadenzati nelle 24 ore, € 2,25 (di cui alla lettera b del punto 1.6 dell'art. 27 “Orario di lavoro” del presente CCNL) c) turni avvicendati su due periodi giornalieri (turni in seconda) € 1,10 (di cui alla lettera c del punto 1.6 dell'art. 27 “Orario di lavoro” del presente CCNL). L'indennità di cui al precedente punto 1 non è corrisposta oltre che nelle giornate di assenza non retribuita, nelle giornate di malattia e nelle giornate di permesso di cui al punto 2 dell'art. 42 (Permessi) del presente CCNL. 2” La predetta disposizione contrattuale collettiva va esaminata, anche alla stregua della tesi difensiva della resistente, unitamente alla previsione di cui all'art. 27 – intitolato Orario di lavoro, punto 1.6 che prevede: “ 1.6 L'orario di lavoro giornaliero può essere articolato: a) in turni avvicendati nelle 24 ore;
b) in turni non cadenzati nelle 24 ore (ad es.: personale mobile);
c) in turni avvicendati su 2 periodi giornalieri (turni in seconda); d) su prestazione unica giornaliera. Il periodo di lavoro giornaliero di cui alla precedente lettera d) può articolarsi in orario spezzato nei termini previsti al successivo punto 1.7, ovvero in orario misto (prestazione con orario continuativo alternato con prestazione con orario spezzato).” Il punto 1.7, richiamato dal punto 1.6., prevede, a sua volta che: “Per i lavoratori che operano nelle prestazioni di cui alla lettera d) del precedente punto 1.6, per orario spezzato si intende il periodo di lavoro giornaliero nel corso del quale è previsto un intervallo non retribuito. La durata di ciascuno dei due periodi di lavoro che compongono il periodo di lavoro giornaliero non sarà inferiore a 2 ore;
la durata dell'intervallo tra i due periodi stessi non sarà inferiore a 30 minuti e non sarà superiore a 2 ore e 30 minuti. Il limite di 2 ore e 30 minuti alla durata massima dell'intervallo tra i due periodi può essere elevato fino a 3 ore con contrattazione a livello aziendale.” Parte ricorrente deduce di svolgere la propria prestazione lavorativa su turni non cadenzati nelle 24 ore, di cui alla lettera b) del citato articolo 81, e quindi non con gli stessi orari, indistintamente ed invariabilmente in ogni giornata di lavoro, ma al contrario, nel rispetto dei turni stabiliti unilateralmente dalla in turni ed CP_1 orari che variano di giorno in giorno senza una cadenza fissa.
Secondo la tesi ricostruttiva della difesa della società convenuta l'orario di lavoro del ricorrente- e degli altri dipendenti con analoghe mansioni di pulitori viaggianti – rientrerebbe, invece, nella previsione di cui alla lettera d) del punto 1.6., in quanto sarebbe articolato in due periodi distinti con un intervallo di tempo non retribuito in cui il lavoratore è libero e non a disposizione del datore di lavoro, non ravvisandosi in tale articolazione oraria dei turni di lavoro, essendo i pulitori viaggianti abbinati a tratte di treni di volta in volta assegnati con estrema varietà degli orari e la conseguente impossibilità di ricondurre ad un turno l'orario di lavoro. Sulla base delle risultanze in atti deve ritenersi accertato quanto segue. La documentazione versata in atti dalla difesa di parte ricorrente, indica che l'orario di lavoro è part-time, con 30 ore settimanali, con distribuzione dell'orario di lavoro dalle ore 6,00 alle ore 12,00 o dalle ore 12 alle ore 18 o dalle ore 18 alle ore 24. Tale previsione contrattuale rivela, di per sé stessa, l'insussistenza di una distribuzione oraria su cinque giorni di lavoro settimanale e a cadenze fisse. Le risultanze istruttorie, di natura documentale confermano quanto sopra e inducono a ritenere individuabile un'articolazione oraria sulla base di turnazioni su base di programmazione mensile, non estese su 5 giorni di lavoro settimanale e variabile da giorno a giorno anche come singola durata giornaliera, sia quanto alle tratte abbinate al pulitore che possono essere di fatto ben superiori alle due per giorno. In tal senso sono le risultanze dei documenti afferenti alla programmazione della turnazione del ricorrente e quelle di cui ai prospetti situati nella parte inferiore delle buste paga che riportano le ore di lavoro (espresse in centesimi) effettuate per ogni giornata di presenza lavorativa, che riportano valori che variano di giorno in giorno e che devono ritenersi corrispondere alle tratte variabili cui il ricorrente è stato di volta in volta adibiti. Da tali risultanze deve ritenersi emerso un quadro probatorio chiaro, circa la distribuzione oraria dell'orario di lavoro del ricorrente, nel senso che la stessa risulta svolta con turni imposti dall'azienda datrice di lavoro, non cadenzati, cioè non articolati in maniera rigida, in modo che il lavoratore possa conoscere in anticipo, anche assai avanzata e per il futuro, quale possa essere il proprio turno, con uno schema affatto diverso da quello riferibile a turni articolati. Siffatta distribuzione oraria risponde, del resto, alla previsione del CCNL che, sia pur in via esemplificativa, riferisce l'ipotesi di turni non cadenzati nelle 24 ore la prestazione del personale mobile, a cui può essere assimilata la prestazione di lavoro del pulitore viaggiante stante le caratteristiche sopra risultanti. La predetta ricostruzione che riconosce l'esistenza di una turnazione sia pur non cadenzata induce a ritenere infondata la tesi difensiva della resistente dell'articolazione dell'orario di lavoro su prestazione unica giornaliera, sia pur con orario spezzato. Il riferimento a una turnazione non appare infatti compatibile con tale prestazione unica giornaliera che deve ritenersi esclusa dalla articolazione in turni, mentre la distribuzione su turni può ritenersi compatibile ontologicamente con l'osservanza di un “orario spezzato”, cioè di un intervallo non retribuito all'interno del periodo di lavoro giornaliero, come condivisibilmente ritenuto dai precedenti di merito depositati dalla difesa di parte ricorrente. Sulla medesima questione si è espresso questo Tribunale con le sentenze n. 4650/2024 del 19/06/24 RG n.20183/2022, e n. 4648/2024 del 19/06/24 RG n. 2906/2023 mediante le quali il Tribunale di Napoli accoglieva le istanze avanzate da colleghi dell'odierno ricorrente – aventi la sua stessa qualifica e adibiti al medesimo impianto di “Napoli Centrale” – e condannava la convenuta a corrispondere tanto l'indennità di turno quanto l'indennità per lavorazioni in condizioni disagiate.
Le richiamate decisioni, sulla base dell'analisi delle tabelle di abbinamento treni e dei già citati prospetti situati nella parte inferiore dei cedolini paga, hanno confermato la sussistenza di una “articolazione oraria sulla base di turnazioni su base di programmazione mensile … variabile sia per i giorni di lavoro in ciascuna settimana sia come singola durata giornaliera, sia quanto alle tratte abbinate al pulitore che possono essere di fatto ben superiori alle due per giorno”, riconoscendo senza alcun dubbio che la distribuzione oraria dell'orario del lavoratore “risulta svolta con turni imposti dall'azienda datrice di lavoro, non cadenzati, cioè non articolati in maniera rigida, in modo che il lavoratore possa conoscere in anticipo, anche assai avanzata e per il futuro, quale possa essere il proprio turno”. Inoltre, detta pronuncia giungeva “a ritenere infondata la tesi difensiva della resistente dell'articolazione dell'orario di lavoro su prestazione unica giornaliera, sia pur con orario spezzato. Il riferimento a una turnazione non appare infatti compatibile con tale prestazione unica giornaliera che deve ritenersi esclusa dalla articolazione in turni, mentre la distribuzione su turni può ritenersi compatibile ontologicamente con l'osservanza di un “orario spezzato”, cioè di un intervallo non retribuito all'interno del periodo di lavoro giornaliero, come condivisibilmente ritenuto dai precedenti di merito depositati dalla difesa di parte ricorrente”. Lo stesso Giudicante, si pronunciava su un caso parzialmente analogo con sentenza n. 3290/2024 pubbl. il 08/05/2024 RG n. 4178/2023 nella quale accoglieva la domanda e condannava la società convenuta a versare al ricorrente, a titolo di CP_1 indennità per lavorazioni in condizioni disagiate che richiedono manipolazione o contatto di sostanze nocive o tossiche ex art. 82 punto 1.2 del CCNL Attività Ferroviarie 2012/2016. La domanda deve pertanto esser accolta nella sua interezza e la società convenuta condannata a versare al ricorrente, a titolo di indennità per lavorazioni in condizioni disagiate che richiedono manipolazione o contatto di sostanze nocive o tossiche ex art. 82 punto 1.2 del CCNL Attività Ferroviarie 2012/2016, per tutto il periodo azionato, e a titolo di indennità di turno la somma complessiva di euro 8.650.50 ,oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge. Le spese seguono la soccombenza e vengono poste a carico della resistente.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna la , in persona Controparte_1 del legale rapp.te pro tempore, a versare al sig. , a titolo di Parte_1 indennità lavoro in condizioni disagiate e di turno, la somma complessiva di euro 8.650,50 di cui € 5.332,50 a titolo di indennità di turno ex art. 81 CCNL Attività Ferroviarie;
€ 3.318,00 a titolo di indennità per lavorazioni in condizioni disagiate ex art. 82 punto1.2 CCNL Attività Ferroviarie, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo. Condanna altresì la convenuta alle spese di lite, che liquida in complessivi euro 1.750,00, oltre spese generali, Iva e Cpa, con attribuzione.
Napoli, 11.11.2025. IL GDL Dott.ssa Clara Ruggiero