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Sentenza 15 maggio 2025
Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 15/05/2025, n. 220 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 220 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 888/2010
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VALLO DELLA LUCANIA
Il Tribunale di Vallo della Lucania, sezione civile, nella persona della dott.ssa Alessia Annunziata, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 888/2010 RG tra
(C.F. ), Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
(C.F. ), (C.F. CodiceFiscale_2 Parte_3 [...]
), (C.F. C.F._3 Parte_4 C.F._4
), nella qualità di eredi del fu sig. (C.F.
[...] Persona_1
), tutti rappresentati e difesi dall'avvocato CodiceFiscale_5
MATTEO CORREALE, presso cui domiciliano.
, c.f. , rappresentato Persona_1 C.F._6
e difeso dall' avvocato e MATTEO CORREALE presso il cui studio domicilia
ATTORI
CONTRO
, p.iva in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Presidente in carica, rappresentata e difesa dall'avvocato CARLO
RISPOLI, dell'avvocatura dello Stato, domiciliata in Salerno, presso l'Ufficio Avvocatura Regionale, via Abella Salernitana n 3;
, in persona del Presidente in carica, Controparte_2
p.iva , rappresentata e difesa dall'avvocato P.IVA_2
FRANCESCO TEDESCO, presso il cui studio domicilia;
pagina 1 di 31 , in persona del Sindaco in carica, Parte_5 rappresentata e difesa dall'avvocato PASQUALE SCARANO, presso il cui studio domicilia;
Controparte_3
in persona del coordinatore e l.r., rappresentata
[...]
e difesa dall'avvocato FABRIZIA SPERANZA;
in persona del l.r.p.t. , c.f. , CP_4 P.IVA_3 rappresentata e difesa dall'avvocato ANTONIO MAIONE, presso il cui studio domicilia;
CONVENUTI
E
, in Controparte_5 persona del l.r.p.t.
, in persona del l.r.p.t. TR
CONVENUTI CONTUMACI
Nonché in persona Controparte_7 del l.r.p.t., p.i. , rappresentata e difesa dall'avvocato P.IVA_4
CARMINE PARROCCHIA, presso il cui studio domicilia
TERZA CHIAMATA
OGGETTO: risarcimento danni patrimoniali e non patrimoniali ex art. 2052 e 2043 codice civile
CONCLUSIONI DELLA PARTE ATTOREA : nel merito , in via principale:
- “accertare le imprudenti, imperite e negligenti condotte ed omissioni degli Enti convenuti nella gestione dei fatti de quibus;
pagina 2 di 31 -accertare e dichiarare il nesso eziologico fra il denunciato nocumento e le azioni ed omissioni poste in essere dai convenuti e pertanto dichiarare queste ultime cause scatenanti e/o aggravanti
l'evento, il tutto con consequenziale condanna (se del caso in solido) di chi di ragione, al risarcimento e/o all'indennizzo di tutti i danni patrimoniali patiti dal deducente a causa del patito evento , da quantificarsi a mezzo c.t.u.; ivi si indicano nel danno emergente derivato dalla perdita della proprietà del fabbricato e nel diminuito valore dell'appezzamento di terreno di insistenza del fabbricato;
nel lucro cessante derivato dalla risoluzione del contratto di locazione intercorrente con “poste Italiane s.p.a.”;
-condannare (se del caso in solido) di chi di ragione,a risarcire al sig. ogni altro danno patrimoniale e non Persona_1 patrimoniale, non escluso quello esistenziale, derivato a causa del patito occorso;
in via subordinata:
-accertare l'incidenza delle denunciate azioni ed omissioni nella causazione e/o aggravamento dell'evento e, per l'effetto, condannare
(se del caso in solido) chi di ragione al risarcimento e/o indennizzo quantificato in via differenziale dei danni patrimoniali e non patrimoniali - da quantificarsi a mezzo C.T.U. - patiti dal sig.
a causa del descritto occorso;
Persona_1
- condannare (se del caso in solido) di chi di ragione, a risarcire con criterio differenziale, al sig. ogni altro danno Persona_1 patrimoniale e non patrimoniale, non escluso quello morale ed esistenziale, derivato a causa del patito occorso;
-vittoria di spese, diritti ed onorari, con attribuzione alla scrivente difesa, che se ne dichiara antistataria.
CONCLUSIONI delle parti convenute e della terza chiamata, come da rispettivi atti che si intendono qui integralmente riportati.
FATTO
pagina 3 di 31 Con atto di citazione ritualmente notificato ed iscritto a ruolo in data 28 maggio 2010, premetteva di essere Persona_1 proprietario di un fabbricato ubicato in via Foresta di Pisciotta, di cui produceva titolo di proprietà e documentazione edilizia e che era stato ultimato nel dicembre 2005. Narrava in atti che, alla fine dell'anno 2005, la zona di insistenza del fabbricato veniva interessata da un movimento franoso e, in concomitanza, da un fenomeno di perdita dal sistema idrico, che veniva riparata in data
11 gennaio 2006. Evidenziava, dunque, di aver provveduto a denunciare gli accaduti al , al fine di verificare Parte_5 le lesioni createsi sulla Strada Statale 447 ed i tecnici comunali riscontravano delle fessurazioni su detta strada ed evidenziavano la opportunità di regimentare le acque di ruscellamento. Seguiva, in data 31 marzo 2006, un tavolo tecnico che interessava il Genio
Civile, la , la Comunità montana, il comune di Controparte_2
e la Protezione Civile, mentre risultavano assenti i Parte_5 funzionari della , della Autorità di bacino Destra Controparte_1
Sele e della In occasione di detta conferenza, venivano CP_4 indicate le criticità del terreno e la provincia di Salerno si impegnava a sigillare le fessurazioni del terreno, site sulla strada.
Di seguito, la , con propria ordinanza n. 46 del Controparte_2
3 aprile 2006, vietava, sulla strada citata, il transito ai veicoli di carico superiore a 100 quintali ed il Sindaco di , con Parte_5 propria ordinanza n. 16 dell'11 aprile 2006, vietava la sosta in detta area. Il comune di richiedeva anche una consulenza Parte_5 geologica conferendo, all'uopo, incarico al geologo
[...]
il quale, coadiuvato dall'Ufficio tecnico comunale, Per_2 depositava, in data 10 aprile 2006, la perizia, nella quale rilevava che le acque meteorologiche avevano provocato il sollevamento delle superfici libere dalle falde sotterranee ed evidenziava una situazione di emergenza, indicando anche le misure precauzionali che tutti gli Enti interessati avrebbero dovuto adottare. pagina 4 di 31 Seguiva ulteriore tavolo tecnico, in data 22 maggio 2006, in occasione del quale si individuavano le criticità del terreno e si rinnovava la necessità degli interventi urgenti per eliminare la situazione di pericolo. In questa occasione, interveniva anche la
, affidando, con nota del 20 luglio 2006, al Genio Controparte_1
Civile la realizzazione dei lavori di messa in sicurezza. In data 17 settembre 2007 seguiva un ulteriore sopralluogo del Parte_5
, nella persona del Geometra che
[...] Controparte_8 riscontrava una perdita d'acqua a valle dell'edificio del sig.
e una “probabile” modificazione, da parte del Persona_1
, della rete fognaria, in occasione di pregressi lavori CP_5 sulla stessa. Il Genio Civile, incaricato della messa in sicurezza dalla veniva anche sollecitato dal Comune di Controparte_1
, con ordinanza n.61 del 9 ottobre 2007. Ciò nonostante, gli Parte_5 interventi programmati rimanevano tutti insoluti. Veniva soltanto realizzato un ponte di ferro, per consentire la viabilità, che cagionava l'abbattimento di un box dell'attore, al fine di permettere il passaggio in sicurezza degli utenti della strada. Seguiva, poi, ulteriore conferenza dei servizi, in data 9 aprile 2008, con la presenza di tutti gli Enti interessati, che, nuovamente, sottolineavano l'emergenza e veniva valutata la possibilità di una
“paratia di pali”. Nonostante le prese di atto della pericolosità della zona, nell' anno 2008, alcun intervento definitorio era stato realizzato.
Nell'anno 2010, poi, il sig riceveva ordine per la Persona_1 demolizione del proprio fabbricato, che veniva, di fatto, concretizzata nel gennaio 2010.
Ciò premesso, ritenendo che le condotte omissive degli Enti preposti non avevano posto rimedio agli episodi franosi verificatisi nell'anno
2006, nonostante la programmazione dei lavori urgenti disposti nel tempo, con varie ordinanze sindacali e provinciali e con le decisioni delle conferenze dei servizi, chiedeva, ai sensi degli articoli 2043 e pagina 5 di 31 2051 del codice civile, il risarcimento di tutti i danni subiti, sia materiali, che morali ed esistenziali.
Si costituivano la , la – la Controparte_1 Controparte_2 quale ultima chiamava in garanzia per la manleva la società
[...]
), il Controparte_7 Parte_5
, la la
[...] CP_3 CP_4
Rimanevano, per contro, contumaci il Genio Civile di Salerno e l , i quali avevano entrambi ricevuto Controparte_9 la notifica dell'atto di citazione in data 26 maggio 2010 ed il giudice istruttore della causa ne dichiarava la contumacia con ordinanza del
13 maggio 2013.
La contestava la propria responsabilità in ordine Controparte_1 ai fatti ascritti, ritenendo che il dissesto idrogeologico era da imputare alla che aveva cagionato perdite di acqua, ed al CP_4 comune di , che aveva, invece, rilasciato all'attore il Parte_5 permesso di costruire il proprio fabbricato su un'opera a sua volta realizzata per il sostegno della strada, come di seguito accertato dal sopralluogo del 29 aprile 2006 dai tecnici del Genio civile.
Declinava, pertanto, ogni responsabilità e concludeva per la dichiarazione della propria carenza di legittimazione passiva e, comunque, nel merito, per il rigetto della domanda attorea.
La provincia di Salerno eccepiva, in via preliminare, il difetto di giurisdizione del giudice adito, ritenendo sussistere la giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo;
eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva, deducendo che le provincie non hanno alcuna competenza in materia di conservazione e difesa del territorio;
per la deprecata ipotesi di accertamento della propria responsabilità, chiedeva di essere manlevata dalla propria compagnia assicurativa, di cui chiedeva l'autorizzazione alla chiamata in causa, che il Giudice concedeva.
La si costituiva e Controparte_7 preliminarmente eccepiva la non applicabilità della copertura pagina 6 di 31 assicurativa per non avere la provincia provveduto, secondo le clausole contrattuali, a comunicare l'evento alla società nei 15 giorni contrattualmente previsti;
rilevava, comunque, che la polizza non copriva i danni derivanti da eventi “accidentali” e concludeva per il rigetto della manleva e, comunque, nel merito, per il rigetto della domanda attorea.
Il comune di eccepiva preliminarmente il difetto di Parte_5 giurisdizione del giudice adito, perché competente il Giudice amministrativo;
nel merito, riteneva che nessuna responsabilità era ad esso addebitabile per la perdita del fabbricato dell'attore, in seguito a demolizione, perché il provvedimento di demolizione era stato necessario per il verificarsi del fenomeno franoso;
evidenziava che, negli anni '50, il Genio Civile aveva realizzato un muro in pietrame a sostegno della strada provinciale 447 e che l'attore aveva realizzato il proprio fabbricato proprio in prossimità di detto muro, senza la previa redazione di un progetto esecutivo, in violazione dell'art. 7 della legge 1086/1971 e senza la verifica dei nuovi carichi prodotti dal fabbricato. Per tali motivi, concludeva per il rigetto della domanda attorea.
Si costituiva anche la Controparte_3 che eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva, in quanto ad essa, solo con legge regionale del 2008 sono trasferite le funzioni regionali in materia di emergenza idrogeologica e di bonifica e tutela delle acque e, dunque, in data successiva rispetto agli eventi di causa;
nel merito, eccepiva comunque la infondatezza della domanda attorea fondata sull'articolo 2051 c.c., evidenziando che l'Agenzia non è un Ente territoriale titolare di diritti demaniali o di altro diritto di natura reale da cui discenda un obbligo di custodia.
Concludeva, quindi, per la dichiarazione di carenza di legittimazione passiva ed il rigetto della domanda.
Si costituiva, altresì, la che evidenziava la propria CP_4 estraneità ai fatti, perché le condotte idriche da essa gestite non pagina 7 di 31 avevano prodotto alcun danno, in quanto il flusso di acque era derivato dalla condotta idrica comunale, mentre le condotte di loro proprietà erano risultate integre. Concludeva per il rigetto di tutte le domande attoree.
All'esito delle richieste istruttorie formulate con memorie ex art. 183 c.p.c., con ordinanza del 4.12.2014, veniva disposta Consulenza tecnica di Ufficio, con la nomina dell'ingegnere , al Persona_3 quale erano assegnati i seguenti quesiti:
«a) Letti gli atti di causa, effettuati i sopralluoghi eventualmente necessari nel contraddittorio tra le parti e i loro c.t.p., verifichi quali fattori causali abbiano determinato la situazione di pericolo che ha condotto all'adozione dell'ordinanza di demolizione del fabbricato di proprietà dell'attore, come in atti Persona_1 individuato;
b) Verifichi altresì l'incidenza percentuale di ciascun fattore riscontrato;
c) Dica inoltre, se gli interventi proposti nella relazione geologica a firma del geologo nonché i provvedimenti Persona_4 adottati nel corso del tavolo tecnico del 31/03/06 e della conferenza dei servizi del 09/04/08 sarebbero stati idonei ad ovviare alla situazione di pericolo che ha condotto alla demolizione dell'immobile;
d) Verifichi, altresì, l'idoneità degli ulteriori provvedimenti adottati ad ovviare alla detta situazione di pericolo, dando conto dell'eventuale riscontro di interventi che abbiano concorso ad aggravarla, specificando, in tal senso, da chi siano stati posti in essere;
e) Verifichi l'eventuale incidenza causale nella determinazione e/o nell'aggravamento della situazione di pericolo dei fattori di cui ai quesiti redatti a pag. 4 della memoria istruttoria depositata il
31/10/12 dall'attore;
pagina 8 di 31 f) Stimi sulla base degli atti di causa quale fosse il valore dell'immobile demolito all'epoca dell'intervenuta demolizione;
g) Riferisca quant'altro utile ai fini di giustizia;
h) Specifichi, altresì, quale fosse la situazione edilizia/urbanistica dell'immobile demolito (p.e. se vi fossero violazioni della normativa vigente) ed in quale misura, eventualmente, tale situazione edilizio/urbanistica abbia concorso alla condizione della situazione di pericolo;
»
Depositata la relazione di consulenza e ritenuta la causa matura per la decisione, il tribunale invitava le parti a precisare le conclusioni e la causa veniva assegnata a sentenza, con la concessione dei termini di legge.
Le parti costituite hanno depositato le rispettive comparse conclusionali, insistendo nelle loro posizioni.
DIRITTO
Va preliminarmente esaminata l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dal e dalla . Parte_5 Controparte_2
L'eccezione è infondata, in quanto la controversia ha ad oggetto un diritto soggettivo che vede la tutela del diritto di proprietà dell'attore e non di un interesse legittimo, che, si configura quale interesse ad un bene della vita, per il cui ottenimento o mantenimento è necessaria l'attività intermediatrice della P.A., per il tramite dell'emanazione di un provvedimento amministrativo (cfr. su tutte Cass. Civ. Sezioni Unite, sentenza 22 luglio 1999 n. 500 ).
Nel caso di specie, infatti, il diritto azionato dall'attore non è correlato ad un procedimento o ad una decisione della pubblica amministrazione, ma è scaturito da un evento geologico, cioè da uno smottamento del terreno. Non è, sul punto, superfluo ricordare che l'azione di risarcimento del danno non è contemplata dall'articolo
133, lettera “q” del d.lgs 104/2010, c.d. “codice del processo amministrativo”, come, invece, sostenuto dalla Controparte_2
E nemmeno pare condivisibile quanto sostenuto dal comune di pagina 9 di 31 , che ha individuato la matrice della pretesa risarcitoria Parte_5 avanzata dall'attore nel provvedimento di “abbattimento del proprio fabbricato intervenuto a seguito dell'ordinanza sindacale di demolizione n.31/09”; ed infatti, dagli atti di causa, risulta chiaramente che l'attore ha richiesto il risarcimento del danno per la mancata custodia e manutenzione del territorio da parte degli enti proposti, che non hanno provveduto a porre rimedio ad una situazione aggravatasi nel corso degli anni e determinata da infiltrazioni di acque e lesioni nel manto stradale e nei muri di contenimento.
Soccorre a sciogliere ogni dubbio, il disposto della Suprema Corte a
SS.UU, che ha statuito che: “Sulla domanda di risarcimento dei danni prodotti dal comportamento omissivo del a seguito Pt_5 della frana di una parete rocciosa sussiste la giurisdizione del
Giudice Ordinario. Ciò in quanto deve essere riconosciuta la giurisdizione del giudice ordinario in tutte le controversie in cui si denunzino comportamenti configurati come illeciti ex art. 2043 c.c.,
e a fronte dei quali, per non avere la P.A. osservato condotte doverose, la posizione soggettiva del privato non può che definirsi di diritto soggettivo” (Cass. civ., sez. un., sentenza 1 agosto 2017, n.
19084).
Dando seguito all'esposto orientamento di legittimità, ritiene questo tribunale, correttamente radicata la giurisdizione del giudice ordinario.
Nel merito del giudizio la domanda è fondata nei limiti di quanto si dirà.
La relazione di consulenza tecnica di ufficio, redatta dall'ing. Per_3
dalle cui conclusioni il Tribunale non ha ragione di
[...] discostarsi per la correttezza dell'iter logico motivazionale seguito dal consulente, ha individuato le cause delle responsabilità ed il nesso causale con l'evento dannoso, quantificando, infine il danno patito dall'attore. pagina 10 di 31 In particolare, il consulente incaricato, in risposta al primo quesito
“a”, relativo alla individuazione dei fattori causali che hanno determinato la situazione di pericolo e che hanno condotto all'adozione dell'ordinanza di demolizione del fabbricato di proprietà dell'attore, rappresenta, innanzitutto, di aver riscontrato alcune difficoltà nel sopralluogo e nella individuazione dello stato dei luoghi ed espone quanto segue: «lo stato dei luoghi rinvenuto durante gli accessi della presente ctu, è stato del tutto modificato rispetto a quanto riportato in atti. Inoltre, lo stesso stato dei luoghi
è stato più volte modificato durante il lasso di tempo intercorso dall'attivazione del fenomeno franoso, alla demolizione del fabbricato sino ai lavori di messa in sicurezza della Ex Per_1
SR447. (Come rilevabile dalla documentazione fotografica dell'epoca rinvenuta tramite Google Earth e Maps). Come rilevabile, allo stato, il fabbricato “ è stato parzialmente demolito (piano Per_1 terra/1° fronte strada e sottotetto);il c.d. ponte in ferro richiamato in diversi atti di parte (Cfr. foto anni 2009 e 2011) è stato invece sostituito da una paratia di pali a sostegno della Ex SR447 da parte del Settore Viabilità della Provincia di Salerno;
I sottoservizi lungo la Ex SR 447 sono stati modificati, ridisegnati e/o parzialmente deviati;
In ogni caso, alla luce di quanto riportato negli atti di causa, nelle relazioni dei diversi consulenti, non ultimo nella stessa relazione geologica acquisita da parte del Settore Viabilità della
, è del tutto verosimile che il fenomeno franoso Controparte_2 che ha interessato l'abitato di , ed in particolare la strada Parte_5
Ex SR447, a monte del fabbricato “ , coinvolgendolo, Per_1 benché già individuato nel “Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto idrogeologico” dell quale area a Controparte_9 rischio “elevato potenziale” per frana, sia stato attivato dalle acque sia superficiali che profonde (non perfetta tenuta delle condotte idriche e/o fognarie), tanto è che nelle analisi biochimiche condotte nelle acque dei piezometri istallati durante i monitoraggi dello pagina 11 di 31 stesso, sono stati rinvenute tracce di acque reflue, a dimostrazione che i sottoservizi presenti (fognature in particolare) non erano a tenuta. A pag. 19 della Relazione Geologica della Provincia si riporta “Per quanto attiene alla presenza di circolazione idrica nel versante è stata individuata la presenza di acqua nel piezometro a tubo aperto installato sulla sede stradale ad una quota di circa 8 m dal p.c. attuale. Detta acqua, siccome appariva particolarmente torbida anche alcuni giorni dopo la realizzazione dello scavo è stata sottoposta ad analisi chimica per verificare la sua provenienza ed è risultata particolarmente ricca di colifecali che quindi la fanno ascrivere in parte o totalmente a perdite di acque nere provenienti dalla parte posta a monte del tratto di strada in esame”. Nelle conclusioni, il Dott. Geol. infatti, chiarisce che il Persona_5 movimento franoso e quindi il litotipo che necessita di essere stabilizzato, riguarda i primi 5 - 5,5 metri dal piano campagna (ex piano stradale) - compatibile di fatto con il movimento che ha compiuto il fabbricato “ (rotazione lato monte e non verso Per_1 valle - vallone Macario). Che la paratia di pali occorrerà essere fondata tenendo anche in considerazione della falda superficiale posta ad una quota di c.a. 8 metri dal piano campagna e che durante le opere occorrerà necessariamente porre grande attenzione
“...attenzione andrà posta anche alla regimentazione delle acque sia superficiali che profonde;
con una particolare attenzione all'allontanamento delle acque reflue che, come evidenziato dall'analisi biochimica eseguita sulle acque presenti nel piezometro, sono presenti nella coltre superficiale ed ammalorata.»
Il primo dato di fatto, rilevabile dalla risposta al primo quesito è, dunque, che l'episodio scatenante lo smottamento del terreno è costituito dalla perdita idrica di acque provenienti dalle condotte idriche e fognarie.
In ordine alla responsabilità di tale evento scatenante, poi, deve rilevarsi, proprio a cagione della natura delle acque e della loro pagina 12 di 31 provenienza, la relativa ascrizione alla così come avvalorato CP_4
e confermato da quanto di seguito evidenziato dal perito incaricato.
Ed infatti, come è dato evincersi dalla risposta al secondo quesito
(“b”), il Consulente, incaricato di individuare “l'incidenza di altri fattori che hanno concorso a determinare la frana ”, ha accertato quanto segue: «Come riferito già in precedenza, allo stato, è praticamente impossibile rispondere al suddetto quesito atteso che lo stato dei luoghi è stato completamente alterato e che in ogni caso, oggi, a seguito degli interventi effettuati, la porzione del fabbricato
“ non demolito sta ancora lì ed il fronte di frana si è Per_1 arrestato. Di sicuro, come già sopra evidenziato, i fattori che hanno concorso all'attivazione della frana sono da ricercare (così come riportato anche nella relazione geologica a firma del Dott.
[...]
esclusivamente nella presenza di acqua nel sottosuolo Per_4 nei primi 5 metri dal piano campagna, acqua, che come rilevato anche dalle relazioni geologiche presente nei piezometri installati, presentava una grande quantità di colifecali (sintomi di gravi e copiose perdite delle condotte interrate tali da andare nel corso del tempo addirittura ad alterare le falde affioranti), ragion per cui i fattori principali, anche alla luce dei movimenti effettuati dal fabbricato “ (lato monte e non lato valle) sono da Per_1 ricercare a monte del fabbricato e non a valle e quindi nei diversi sottoservizi idrici e fognari e/o tubazioni interrate che all'epoca dei fatti, sembrerebbero essere gestite dalla CP_4
Ripercorrendo cronologicamente gli eventi, infatti, è riscontrabile già a partire dal 2005/2006 (data in cui si verificano i primi movimenti franosi lungo l'asse stradale) un'importante perdita alla condotta gestita sempre dalla che di fatto avrebbe CP_4 anche arrecato danni all'immobile del Sig. , Parte_6 tanto è che la stessa società attivò la propria polizza a copertura dei danni causati (Cfr. Allegati 1 della CTP a firma del Dott. Ing.
nella produzione del Sig. . Persona_6 Persona_1
pagina 13 di 31 Tali circostanze, oltre ad altre perdite in prossimità della Piazza, sono evidenziate anche nel fascicolo di parte dell'Avv. Pasquale
Scarano per conto del in cui si parla, a partire Parte_5 da dicembre 2005 - gennaio 2006, di copiose perdite di acqua lungo la Via Foresta, proprio in prossimità del fabbricato (lato Per_1 monte) e nel periodo 2005/2007 anche i fabbricati dei Sigg.
Persona_7 CP_10 CP_11 [...]
, e , posti tutti Per_8 Parte_6 Persona_9 nelle vicinanze del fabbricato “ , vennero altresì Per_1 interessati e danneggiati da copiose infiltrazioni di acqua. E' doveroso altresì precisare, che altra concausa potrebbe tranquillamente essere anche ascritta all'erosione del vallone San
Macario che scorre a valle della Ex Sr447 in Località “Foresta”. Alla luce di quanto sopra, appare del tutto evidente, però, che vi sia stato un fenomeno che ha innescato l'evento franoso atteso che fino al
Gennaio 2006, il versante sul quale erano presenti sia il fabbricato che le opere e i muri di sostegno, pur ricadendo su di Per_1 un'area a rischio frana medio, risultava stabile. Ad avviso dello scrivente, tale fenomeno di innesco, può verosimilmente essere attribuito alla copiosa perdita riscontrata sulla condotta di adduzione idrica, gestita, all'epoca dei fatti dalla e CP_4 rilevabile nei fascicoli processuali. »
In altri termini, il ctu ha accertato la responsabilità della CP_4 scaturente dalle perdite verificatesi nel 2005, in danno di diversi fabbricati appartenenti a terzi e, poi, nel 2006, in danno del fabbricato in proprietà dell'odierno attore, specificando che, sino a quella data, non vi erano stati smottamenti e che l'evento scatenante era stato determinato dalla perdita di acque dalle condotte della che, come precisato dal consulente, non erano CP_4
a tenuta.
In merito, poi, all'incidenza di ulteriori concause, il consulente, incaricato nell'anno 2014, non riuscendo a rilevare alcunché con pagina 14 di 31 riferimento agli eventi del 2006, a causa della modificazione dello stato dei luoghi, ha condivisibilmente richiamato a supporto la perizia del Geologo prodotta in atti, redatta, Persona_4 nell'immediatezza dei fatti, in data 10 aprile 2006, e adeguatamente corredata da documentazione fotografica, che, infatti, viene in più occasioni dallo stesso richiamata e citata.
Nella relazione del Geologo in particolare, alle pagine 3 Per_4
e seguenti, alla voce “smottamento a valle della sede stradale ex
SS.447, località Foresta”, è evidenziato che “il dissesto investiva tutta la sede stradale ed anche le opere di contenimento realizzate dal genio Civile”. Il Geologo, con più specifico riferimento alle opere realizzate dal genio Civile, poi, precisa: “tali opere allo stato attuale non svolgono completamente la loro funzione di contenimento
a causa di uno scalzamento al piede delle fondazioni, dovuto sia a scivolamenti gravitativi, sia a cedimenti del suolo su cui era impostato il piano fondale, pertanto esse hanno perso la loro verticalità e si presentano variamente disarticolate”.
Ed infatti, a dimostrazione di quanto innanzi, le foto allegate dimostrano la presenza di grosse crepe nel muro di contenimento realizzato dal Civile. CP_5
Appare evidente, dunque, che, per quanto l'elemento scatenante lo smottamento fu determinato dalla perdita delle condotte idriche della che non hanno provveduto alla relativa corretta CP_4 manutenzione, è anche vero che l'inadeguatezza del muro di contenimento, per come evidenziata, ha senz'altro contribuito a non evitare lo smottamento del terreno.
Concausa, dunque, dello smottamento è stata anche la mancata manutenzione del muro di contenimento realizzato dal CP_5
.
[...]
Al consulente era stato, inoltre, richiesto di valutare se gli interventi proposti nella relazione geologica a firma del geologo nonché i provvedimenti adottati nel corso del Persona_4 pagina 15 di 31 tavolo tecnico del 31/03/06 e della conferenza dei servizi del
09/04/08 sarebbero stati idonei ad ovviare alla situazione di pericolo che ha condotto alla demolizione dell'immobile.
Sul punto il Consulente, con riferimento alle prescrizioni indicate nel Verbale di Tavolo Tecnico Prot. n. 3113 del 31/03/2006, evidenzia che, oltre a prendersi atto, in quella sede, della situazione di fatto venutasi a creare, ognuno degli intervenuti si impegnò, ciascuno per le proprie competenze, a porre in essere una serie di indirizzi e interventi al fine di preservare la privata e pubblica incolumità. In particolare, la si Controparte_2 impegnò a sigillare con la massima urgenza tutte le fessurazioni presenti sulla superficie stradale in prossimità dell'edificio
“ , tra l'altro, all'epoca dei fatti, sede anche dell'Ufficio Per_1
Postale di Pisciotta e venne, altresì, deciso di indire un divieto di sosta lungo il tratto stradale oggetto di movimento (Ordinanza n. 16 del 11/04/2006 emessa dal Parte_5
In quell'occasione venne, poi, conferito incarico al Geologo che, in fase emergenziale, proponeva di porre in essere i Per_4 seguenti interventi:
“- Comunicare agli Enti preposti la situazione di pericolo (Comunità
Montana, Ufficio Difesa Suolo, Protezione Controparte_9
Civile, etc.);
- Limitare l'uso dei manufatti, delle opere antropiche e delle porzioni di territorio più prossime al dissesto;
- Monitorare i cedimenti in atto sulle struttura apponendo dei vetrini sulle fessurazioni degli edifici e controllarne quotidianamente l'integrità;
- Dare incarico al fine di predisporre una campagna di indagini geognostiche e provvedere all'individuazione ed al monitoraggio delle superfici di scorrimento in profondità attraverso l'esecuzione di fori di carotaggio continuo, opportunamente ubicati, successivamente attrezzati con piezometri ed inclinometri;
pagina 16 di 31 - Verificare la tenuta delle condotte idriche e dei sottoservizi a rete interessanti il tracciato stradale;
- Provvedere alla raccolta e allo smaltimento, eventualmente con canalette flessibili provvisorie, delle acque superficiali che dall'esterno tendono a raggiungere l'area in frana o che circolano in corrispondenza dell'area in frana;
-Provvedere ad un programma periodico di pulizia delle cunette, delle griglie e dei tombini con una frequenza maggiore e comunque sempre in occasione di particolari eventi meteorologici”.
Ebbene, in merito a tali prescrizioni, il consulente incaricato ha confermato che la realizzazione degli interventi proposti avrebbe evitato il maggior danno prodottosi e culminato nella demolizione del fabbricato in proprietà dell'attore, che avrebbe, invece, potuto essere semplicemente riparato.
Per quanto riguarda, poi, le prescrizioni previste dalla Conferenza dei servizi, il c.t.u. ha rilevato che i diversi Enti preposti, sulla scorta della relazione e dei primi dati di monitoraggio elaborati dal gruppo di consulenti nominati, Professori e Per_10 Per_11 [...]
, concordavano sull'improcrastinabilità dell'installazione del Per_12 bypass stradale mediante opera provvisoria a scavalco, atta a garantire condizioni di sicurezza per il traffico veicolare, che non era possibile sospendere, trattandosi dell'unica strada di attraversamento del paese, per cui era già stata acquisita la disponibilità del Settore Viabilità della Provincia di Salerno.
Inoltre, il Prof. dopo aver illustrato i dati di Per_10 monitoraggio, considerata l'evoluzione del fenomeno, chiedeva di accelerare le attività che potessero consentire l'esecuzione anche ad horas di lavori di somma urgenza necessari per la privata e pubblica incolumità. Dunque, dopo oltre due anni dall'inizio del fenomeno franoso, tutti gli Enti ed i consulenti intervenuti nella conferenza concordavano sulla necessità di effettuare un'approfondita campagna di indagine tesa all'effettiva valutazione del fenomeno pagina 17 di 31 franoso e delle sue probabili cause. Del resto, tanto era già stato oggetto di analisi a partire dal 2006, quando, cioè, il fenomeno franoso ha avuto origine e già oggetto della relazione del Dott.
E tuttavia, a partire dal 2006, sino ad arrivare al Per_4
2009/2010, ogni Ente intervenuto o coinvolto ha sempre negato il proprio coinvolgimento, ipotizzando colpe altrui con motivazioni tecniche quantomeno discutibili, ma, a ben vedere, si è giunti alla parziale demolizione del fabbricato solo nel 2010 e, dunque, a distanza di ben quattro anno dall'origine del fenomeno medesimo, a dimostrazione del fatto che un intervento immediato avrebbe potuto efficacemente arginare i successivi ed irreversibili danni.
Del resto, a conferma di quanto evidenziato, la nota Prot. n.
2006.0533831 del 19/06/2006 a firma del Dirigente del Genio Civile di Salerno, Ing. riporta testualmente: “E' da porre in evidenza Per_13 che i fenomeni sopra descritti sono circoscritti ad un limitato fronte di circa 40-50 m. proprio in corrispondenza della rottura di una condotta di approvvigionamento idrico situata lungo la strada provinciale Ex SS 447 ormai riparata. La rottura della Condotta ha provocato altresì le fenditure longitudinali riscontrate anche sulla sede stradale”.
Il consulente ha, dunque, accertato che, se fossero state tempestivamente adottate le prescrizioni di urgenza imposte nelle varie sedi amministrative, non si sarebbe arrivati alla demolizione del fabbricato del che poteva semplicemente essere Per_1 riparato.
Da ciò consegue la necessità di accertare quali condotte omissive perpetrate dagli enti coinvolti abbiano effettivamente assunto efficacia concausale nella produzione dell'irreversibile danno patito dall'attore.
In particolare, deve sottolinearsi che il consulente ha conferito particolare rilevanza alle prescrizioni di arginare le fessurazioni della strada provinciale, che la , nel tavolo tecnico del 31 CP_2 pagina 18 di 31 marzo 2006, si era impegnata a sigillare. Come accertato dal perito, infatti, che richiama detto impegno, un intervento tempestivo in tal senso avrebbe consentito la conservazione del fabbricato, invece demolito.
Da tanto scaturisce la responsabilità della per Controparte_2 non aver realizzato tempestivamente gli interventi richiesti (e promessi).
D'altro canto, val la pena brevemente evidenziare, con riguardo agli unici interventi tempestivamente posti in essere, specificamente oggetto dei quesiti sub “d” ed “e”, che il consulente ha evidenziato, da un lato, che la realizzazione del ponte in ferro come bypass stradale e l'installazione di micropali di sostegno sono stati interventi certamente emergenziali, ma affatto solutori, e che la realizzazione del ponte in ferro e dei paletti installati dal CP_5
ha costituito un'idonea soluzione volta al garantire il
[...] passaggio carraio sul tratto interessato dal fenomeno, ma non hanno in alcun modo inciso sul dissesto che aveva interessato il fabbricato dell'attore.
In altri termini, dette opere, per quanto accertato in sede di C.T.U., non erano state risolutive, ma avevano soltanto arginato lo smottamento (paletti installati dal genio civile) ovvero consentito la viabilità (ponte di ferro), ma non hanno impedito l'abbattimento del fabbricato dell'attore.
Deve, infine, rilevarsi, che, con riguardo alla posizione delle altre parti convenute, il consulente ne ha esclusa ogni responsabilità.
Con riguardo al Comune di , invero, il perito ha evidenziato Parte_5 che nessuna responsabilità, nemmeno concausale, possa essere allo stesso ascritta per aver rilasciato i permessi relativi alla costruzione del fabbricato in una zona da ritenersi a rischio per i fenomeni franosi, non soltanto per l'iter seguito, ma anche perché la realizzazione dello stesso risaliva a circa 30 anni prima degli accadimenti per cui è causa, ragione per la quale il consulente ha pagina 19 di 31 rilevato l'inverosimiglianza di un qualunque coinvolgimento nella responsabilità per i danni subiti in conseguenza al fenomeno franoso. Ed infatti, egli ha ritenuto non sussistere la responsabilità del , in quanto al momento di rilascio delle Parte_5 autorizzazioni edilizie, la situazione di stabilità del terreno era diversa da quella che, nel 2006, aveva cagionato gli smottamenti
(cfr. licenza edilizia del 1974; parere soprintendenza del 1974; progetto edilizio del 1973; abitabilità del 1985, tutti doc. prodotti, unitamente ai titoli di proprietà, nel fascicolo di parte attorea, dai n.ri 1 a 9).
Quanto alla , come evidenziato, dalla relazione Controparte_1 peritale emerge, in particolare nelle risposte ai quesiti “a” e “b”, che il fenomeno franoso è stato innescato da presenza di acqua nel sottosuolo, acqua che presentava una grande quantità di colifecali, tale da far fondatamente presumere una perdita dovuta ad un ammaloramento dei sottoservizi fognari e/o tubazioni che, all'epoca, erano gestite dalla non avendo, il consulente, con CP_4 riferimento ai fattori successivi alla perdita di acque del 2006, individuato alcuna omissione in capo alla Controparte_1 avendo, del resto, l'evento franoso, interessato la strada provinciale
447 nel comune di . È dunque, meritevole di accoglimento Parte_5
l'articolata eccezione della convenuta, che, peraltro, va qualificata come difetto, non già di legittimazione, ma di titolarità passiva, che, in quanto afferente al merito della domanda, comporta un rigetto della stessa nei confronti dell'ente convenuto.
Quanto alla convenuta Controparte_3
allo stesso modo, va
[...] dichiarata la totale assenza di responsabilità in merito ai fatti oggetto di causa, non avendo il consulente rilevato alcuna omissione o ritardo in capo ad essa, pur volendo, in ogni caso, tralasciare la rilevante circostanza per cui, a detta società, sono state trasferite, solo in data successiva all'evento dannoso, con pagina 20 di 31 legge regionale n. 1/2008, le funzioni in materia di emergenza idrogeologica e di bonifica e tutela delle acque e la stessa non è titolare di demanio pubblico.
Con riferimento, infine, alla TR
, rimasta contumace, alcuna responsabilità può, parimenti,
[...] essere ad essa ascritta, avendo tale ente competenza nel settore della difesa del suolo e nella gestione del bacino idrografico sinistro del fiume . Tra l'altro, il caso di sottolineare, l'autorità in CP_6 parola è estinta dal 2012, perché assorbita nell'
[...] per il bacino idrografico Controparte_12 del fiume . CP_6
Alla luce delle conclusioni raggiunte dal Consulente si ravvisa, dunque, la responsabilità della in merito all'evento CP_4 scatenante, ma anche della e del Controparte_2 CP_5 per la omessa realizzazione degli interventi volti alla stabilizzazione del territorio.
Così ricostruita in punto di fatto la vicenda, vanno allora scrutinati gli elementi di diritto che devono essere posti alla base della presente pronuncia.
Ed infatti, in punto di diritto, l'articolo 2051 del nostro Codice
Civile, testualmente recita: “Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”.
Secondo un ormai consolidato orientamento giurisprudenziale, è configurabile la responsabilità per cosa in custodia, a carico dei proprietari o concessionari delle strade alla luce della relativa disponibilità e dell'effettiva possibilità di controllo della situazione della circolazione e delle carreggiate, riconducibile ad un rapporto di custodia (Cass. civ., sez. III, 9 giugno 2016, n. 11802; Cass. civ., sez. III, 19 novembre 2009, n. 24419). La custodia esercitata dal proprietario della strada, poi, non è limitata alla sola carreggiata, ma si estende anche ai margini della carreggiata stessa ("banchina") pagina 21 di 31 e, altresì, ancora più ampiamente, agli elementi accessori ed alle pertinenze, anche inerti (Cass. civ., sez. III, 12 maggio 2015, n.
9547), atteso che anche le cose normalmente innocue sono suscettibili di assumere ed esprimere potenzialità dannose in ragione di particolari circostanze e in conseguenza di un processo dannoso provocato da elementi esterni;
la custodia in argomento, pertanto, si estende anche alle cunette e alle scarpate laterali e alle eventuali barriere laterali di sicurezza con funzione di contenimento e protezione della sede stradale (Cass. civ., sez. III, 8 aprile 1997, n. 3041).
Il custode delle strade e delle relative pertinenze, poi, risponde non solo a titolo di colpa specifica, in caso di inosservanza o violazione di specifiche norme prescrittive, ma anche a titolo di colpa generica, in caso di violazione delle regole generali di prudenza e perizia e in ragione della violazione degli obblighi di controllo, vigilanza e manutenzione discendenti dal principio generale del neminem laedere di cui all'art. 2043 c.c. (Cass. civ., sez. III, 15 ottobre 2019,
n. 25925; Cass. civ., sez. III, 29 settembre 2017, n. 22801).
Peraltro, deve evidenziarsi che, con riferimento ad una condotta illecita nella forma omissiva, il giudizio di c.d. “causalità in fatto”, diretto ad individuare un collegamento materiale tra la condotta e l'evento, deve tener conto della particolare struttura degli illeciti omissivi. Affinché sia imputabile al presunto danneggiante il compimento di una condotta illecita omissiva, dunque, è necessario che sussista l'“obbligo giuridico di impedire l'evento”, vale a dire una posizione di garanzia dell'agente danneggiante. Al riguardo deve evidenziarsi che la Suprema Corte, sul punto, ha chiarito che
“in tema di risarcimento del danno, affinché una condotta omissiva possa essere fonte di responsabilità, ai sensi dell'art. 2043 cod. civ.,
è necessario che sia configurabile in capo al responsabile un obbligo giuridico di impedire l'evento dannoso, che può nascere, oltre che da una norma di legge o da una previsione contrattuale, anche da una pagina 22 di 31 specifica situazione che esiga una determinata attività a tutela di un diritto altrui” (cfr. Cass. civ. n. 3876/2012).
E, proprio in tema di accertamento causale, è altrettanto doveroso precisare che il criterio probatorio adottato è quello della preponderanza dell'evidenza, vale a dire del “più probabile che non”.
Ove, dunque, si verifichino più fattori, trova applicazione la regola contenuta nell'art. 41 cod. pen., per cui il rapporto causale tra evento e danno è governato dal principio dell'equivalenza delle condizioni, principio secondo il quale va riconosciuta l'efficienza causale ad ogni antecedente che abbia contribuito, anche in maniera indiretta e remota, alla produzione dell'evento, salvo il temperamento previsto nello stesso art. 41 cod. pen., in forza del quale il nesso eziologico è interrotto dalla sopravvenienza di un fattore sufficiente, da solo, a produrre l'evento, tale da far degradare le cause antecedenti a semplici occasioni.
In base ai principi di cui agli artt. 40 e 41 c.p., qualora le condizioni ambientali od i fattori naturali che caratterizzano la realtà fisica sulla quale incide il comportamento imputabile dell'uomo siano sufficienti a determinare l'evento di danno indipendentemente dal comportamento medesimo, l'autore dell'azione o della omissione resta sollevato, per intero, da ogni responsabilità dell'evento, non avendo posto in essere alcun antecedente dotato in concreto di efficienza causale;
ove, invece, quelle condizioni non possano dare luogo, senza l'apporto umano, all'evento di danno, l'autore del comportamento imputabile è responsabile per intero di tutte le conseguenze da esso scaturenti secondo normalità, non potendo, in tal caso, operarsi una riduzione proporzionale in ragione della minore gravità della sua colpa, poiché una comparazione del grado di incidenza eziologica di più cause concorrenti può instaurarsi soltanto tra una pluralità di comportamenti umani colpevoli, ma non tra una causa umana imputabile ed una concausa naturale non imputabile. Ne consegue che, a fronte di una sia pur minima pagina 23 di 31 incertezza sulla rilevanza di un eventuale contributo "con -causale" di un fattore naturale (quale che esso sia), non è ammesso, sul piano giuridico, affidarsi ad un ragionamento probatorio "semplificato", tale da condurre "ipso facto" ad un frazionamento delle responsabilità in via equitativa, con relativo ridimensionamento del
"quantum" risarcitorio (cfr. Cass. Sez. 3 -, Sentenza n. 5737 del
24/02/2023).
Se così è, allora, da un primo punto di vista, deve essere dichiarata la responsabilità, della essendo stato dal consulente CP_4 accertato che l'evento iniziale e scatenante lo smottamento fu la perdita dalla rete fognaria in proprietà della della quale CP_4 dunque, essa era responsabile per la custodia e manutenzione cui era tenuta, e che fu riparata in data 11 gennaio 2006.
Allo stesso modo, in virtù del disposto di cui all'art. 2051 c.c., la aveva l'obbligo di monitorare e mantenere in Controparte_2 funzionamento il proprio patrimonio, in questo caso rappresentato dalla strada sulla quale era stata accertata la presenza di falde longitudinali, non potendo, sul punto, trovare applicazione l'esimente del caso fortuito in quanto, già dal 2006 , la CP_2 era a conoscenza del pericolo di frana e si limitava ad ordinare il divieto di transito sulla SS. 447, con ordinanza n 46 del 3 aprile
2006 (doc. n 4 del fascicolo a parte attorea), così, di fatto, intervenendo sul solo aspetto della viabilità, ma per nulla fronteggiando l'insorgenza dei danni, poi, di fatto, prodottisi.
Inoltre, nell'ambito del verbale del Tavolo Tecnico, Prot. n. 3113 del
31/03/2006, la si impegnò a sigillare le Controparte_2 fessurazioni presenti sulla superficie stradale in prossimità dell'edificio “ . E tuttavia, il Consulente di Ufficio, ing. Per_1
ha rilevato, come in precedenza evidenziato, nel rispondere Per_3 al quesito “d”, che la provincia aveva soltanto realizzato un bypass stradale costituito da un “ponte in ferro”, che, tra l'altro, nel 2014 all'epoca del sopralluogo era stato sostituito dai pali in legno, pagina 24 di 31 laddove, invece, se avesse effettivamente posto in essere gli interventi di fessurazione necessari e promessi, si sarebbe, quanto meno, scongiurato l'aggravamento del danno (rectius l'evento avrebbe dispiegato minori potenzialità lesive rispetto a quelle in concreto verificatesi).
È, allora, ascrivibile alla la responsabilità per Controparte_2 il ritardo nelle operazioni di messa in scurezza e di ripristino delle falde sulla strada provinciale che hanno, nel corso del tempo, aggravato la situazione geologica del terreno su cui insisteva il fabbricato dell'attore, giacché la omessa, o quantomeno ritardata, attività di manutenzione delle falde site sulla strada è stata concausa dell'evento dannoso cagionato all'attore.
Di conseguenza, a norma degli artt. 2043 e 2051 c.c., la CP_2
è responsabile di adeguata omessa manutenzione e,
[...] successivamente, per non aver posto in essere le cautele necessarie all'aggravamento della situazione concretizzatasi, che ha, poi, condotto alla produzione del danno, così come lamentato.
Pare, dunque, evidente, che, in applicazione delle suesposte coordinate ermeneutiche, l'evento naturale non è stato, da solo, sufficiente ad innescare la catena di accadimenti che hanno condotto al perpetrarsi del danno lamentato, giacché le condotte umane innanzi descritte – a partire dalla cattiva manutenzione della rete fognaria in proprietà della per giungere CP_4 all'omessa manutenzione della strada ed al mancato tempestivo intervento in capo alla individuato come Controparte_2 necessario per arginare il fenomeno – hanno spiegato, di per sé sole, efficacia causale nella provocazione del danno, così come lamentato, conducendo al relativo aggravamento della situazione e, infine, alla demolizione parziale del fabbricato dell'attore.
Sul punto, non può sottacersi che ulteriore efficacia concausale è stata individuata nell'inadeguata manutenzione del muro di contenimento costruito dal di Salerno, che, infatti dalle CP_5 pagina 25 di 31 foto prodotte da parte attorea, risalenti al 2006, e dalle foto effettuate dal C.t.u. risulta interessato da crepe e falde, circostanza rilevata anche dal Geologo Tuttavia, deve evidenziarsi Per_4 che la circostanza che tale muro sia stato realizzato dal Genio Civile non ne comporta automaticamente la responsabilità, giacché non è chiaramente emerso che l'ente fosse, poi, tenuto anche alla relativa manutenzione, insistendo il muro medesimo su strada di proprietà dell'ente provinciale e non essendo, per altro verso, stato chiarito se i difetti del muro siano stati determinati da vizi strutturali dello stesso ovvero a sua cattiva manutenzione nel tempo, come, per la verità, sembrerebbe emergere dalla relazione del Geom. Per_4 per quanto in precedenza evidenziato.
Devono, dunque, essere dichiarate responsabili del danno lamentato dall'attore la e la che vanno, CP_4 Controparte_2 pertanto, condannate, in solido tra loro, al risarcimento del danno patito dall'attore.
Prima di giungere alla quantificazione del danno, va di seguito, per motivi di ordine logico-giuridico, esaminata l'eccezione sollevata dalla società di assicurazioni, terzo chiamato in giudizio dalla relativa alla non operatività della polizza, per Controparte_2 violazione della clausola n. 12, rubricata “obblighi in caso di sinistro”. Detta clausola recita testualmente: “in caso di sinistro il contraente e/o l'assicurato devono spedire avviso scritto alla Società
o alla agenzia alla quale è assegnata la polizza o all'eventuale
Broker incaricato, entro 15 giorni da quando il contraente o
l'assicurato ne hanno avuto conoscenza”. La società di assicurazioni ha eccepito la tardività della comunicazione di denuncia del sinistro, che, in comparsa conclusionale, sostiene sia addirittura pervenuta solo nel 2010, dopo anni dal verificarsi dell'evento, risalente al 2006.
Dagli atti risulta che il ha trasmesso la lettera di Per_1 costituzione in mora per risarcimento danni, a mezzo raccomandata pagina 26 di 31 pervenuta alla provincia di Salerno il 12 aprile 2010, come da ricevuta di consegna e timbro dell'ufficio di protocollo apposto sulla cartolina prodotta nel fascicolo “all. A”, doc. 1, di parte attorea;
ma il protocollo l'ha passata all'Ufficio legale in data 13 aprile 2010, data in cui detto ufficio ne ha avuto conoscenza (come risulta da timbro apposto sulla copia della lettera di messa in mora allegata nel fascicolo della , doc. n 4). Ebbene, la denuncia di CP_2 sinistro da parte della Provincia alla Controparte_7 risulta trasmessa in data 28 aprile 2010 ed è, pertanto, tempestiva.
La società di assicurazioni ha, però, eccepito la non copertura della tipologia di evento, perché non previsto dall'articolo 22 della polizza. Invero l'articolo 22 suddetto, rubricato “esclusioni”, alla lettera “f” esclude dalla copertura assicurativa “i danni di qualsiasi natura derivanti da infiltrazione, contaminazione acque, alterazione
o impoverimento di falde acquifere” ed alla lettera “h” esclude i danni derivanti da “assestamento, cedimento…franamento…del terreno”.
Pertanto, rientrando gli eventi per cui è causa tra quelli espressamente esclusi dalla polizza, l'eccezione di assenza di copertura è da ritenersi fondata, con conseguente esclusione della manleva a carico della Controparte_13
[...]
Venendo, dunque, alla quantificazione del danno cagionato al de cuis ed ora agli eredi costituiti, il valore Persona_1 dell'immobile è stato quantificato per intero dal Consulente in euro
348.000,00.
Ed infatti, il Consulente nel rispondere al quesito “f”, ha descritto l'immobile parzialmente demolito, costituito da tre livelli, oltre alla copertura, per una superficie complessiva di c.a. 360 mq;
precisa che era adibito ad uso commerciale (era in fitto alle Poste Italiane)
e, consultando i valori pubblicati dall'O.M.I. (Osservatorio Mercato pagina 27 di 31 Immobiliare) dell delle Entrate, ritiene che il valore di CP_3 mercato, prima della demolizione, ammontava a € 306.000,00, poi rideterminato in euro 348.000,00, in seguito ad osservazioni del c.t.p., architetto Per_14
Tenuto conto, dunque, che l'immobile è stato soltanto parzialmente demolito e che, quindi, la porzione residua è in proprietà e godimento degli eredi, appare congruo determinare il valore del danno subito nella metà dell'intero valore e, cioè, in euro
174.000,00, cui sono da aggiungere la rivalutazione monetaria e gli interessi per legge, calcolati dalla data della presente pronuncia, che ha trasformato il debito risarcitorio di valore in debito di valuta, sino alla data dell'effettivo soddisfo.
Quanto al risarcimento del danno per la perdita di incasso relativo all'immobile in fitto all'Ufficio Postale, seppur la circostanza non è contestata da tutte le parti, la domanda va rigettata ex art. 2697
c.c., perché non provata, non avendo parte attorea allegato il contratto di affitto con relativa registrazione e determinazione dell'importo di locazione.
Quanto al danno esistenziale, parimenti, il relativo patimento è rimasto indimostrato, ai sensi dell'articolo 2697 c.c., e la domanda va, sul punto, rigettata. Giurisprudenza costante della Suprema
Corte, infatti, ritiene che il danno esistenziale non è danno in re ipsa (cfr. Corte di Cassazione, sez. VI Civile - 3, ordinanza 5 marzo
– 28 luglio 2020, n. 16039) e, nel caso di specie, l'attore si è solo limitato ad affermare assertivamente di aver subito un danno esistenziale, senza nulla dedurre in merito, senza allegare documentazione e senza alcuna prova di averlo subito: il danno esistenziale viene tradizionalmente definito come l'ingiusta lesione alle abitudini della vita ed alle relazioni sociali, ma, su tal punto, nulla è specificamente dedotto e nemmeno è stato provato, con documentazione medica, un particolare stato e/o disagio psicofisico, conseguente ai fatti narrati in atto introduttivo. pagina 28 di 31 Per quanto sopra esposto, la domanda va accolta nei limiti evidenziati e, per l'effetto, la e la CP_4 Controparte_2 vanno condannati in solido al pagamento della somma di euro
174.000,00 oltre interessi e rivalutazione, in favore degli eredi del defunto Persona_1
Alla soccombenza segue la condanna di e CP_4 CP_2 al pagamento, in solido tra loro, delle spese del giudizio in
[...] favore del procuratore anticipatario avvocato MATTEO CORREALE, liquidate come da dispositivo e quantificate sulla base dei parametri medi dello scaglione di valore per giudizi di valore indeterminabile e complessità media ex d.m. n. 55/2014, come modificato dal d.m. n.
147/2022.
Per le stesse motivazioni, vanno poste a carico dei convenuti soccombenti le spese della espletata c.t.u., come liquidate in separato decreto.
La va, poi, condannata alle spese nei confronti Controparte_2 della società , per Controparte_13
l'infondatezza della domanda di manleva, con quantificazione ai parametri minimi, stante la scarsa complessità delle questioni sottese alla suddetta domanda, dello scaglione di valore di riferimento.
Sussistono, invece, giustificate ragioni per compensare le spese del presente grado fra tutte le altre parti di giudizio costituite, attesa la particolare complessità della fattispecie in esame, che ha reso oggettivamente complessa la preventiva individuazione degli enti effettivamente responsabili dei danni patiti dall'attore. Nulla deve essere disposto, infine, con riguardo alle spese nei confronti dei convenuti contumaci risultati vittoriosi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, sezione civile, in persona della dott.ssa Alessia Annunziata, definitivamente pronunciando, sulla domanda proposta da , , Parte_1 Parte_2 Pt_3 pagina 29 di 31 , , nella qualità di eredi di Per_1 Parte_4
, nei confronti di: , Persona_1 Controparte_1
, , Controparte_2 Parte_5 CP_5
, , -
[...] Controparte_5 CP_3
Controparte_3
, ogni Controparte_14 CP_4 avversa istanza, deduzione ed eccezione reietta, così provvede:
- Accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna e la CP_4
, in solido tra loro, al pagamento della somma Controparte_2 di euro 174.000,00, oltre rivalutazione monetaria e interessi nella misura legale, a decorrere dalla presente pronuncia e sino al soddisfo, in favore di Parte_1 Parte_2 Parte_3
, , quali eredi di Parte_4 Persona_1
- Condanna e la , in solido tra loro , CP_4 Controparte_2 al pagamento delle spese del presente giudizio, che si liquidano in euro 348,00, per esborsi, ed euro 10.860,00, per compensi, oltre spese generali, c.p.a. ed i.v.a., se dovuta, in favore degli attori, con attribuzione al procuratore anticipatario, avvocato Matteo
Correale, per espressa fattane dichiarazione.
- Condanna la al pagamento delle spese di lite, Controparte_2 nei confronti di , Controparte_13 che si liquidano in € 5.431,00, per compensi, oltre spese generali,
i.v.a. e c.p.a., come per legge.
- Condanna e la , in solido tra loro, CP_4 Controparte_2 al pagamento delle spese per la espletata c.t.u., come liquidate in separato decreto.
- Compensa le spese fra gli attori e , Controparte_1 Parte_5
,
[...] Controparte_3
.
[...]
- Nulla per le spese nei confronti dei convenuti contumaci.
Così deciso in Vallo della Lucania, il 14/5/2025
pagina 30 di 31 Il Giudice
Alessia Annunziata
pagina 31 di 31
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VALLO DELLA LUCANIA
Il Tribunale di Vallo della Lucania, sezione civile, nella persona della dott.ssa Alessia Annunziata, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 888/2010 RG tra
(C.F. ), Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
(C.F. ), (C.F. CodiceFiscale_2 Parte_3 [...]
), (C.F. C.F._3 Parte_4 C.F._4
), nella qualità di eredi del fu sig. (C.F.
[...] Persona_1
), tutti rappresentati e difesi dall'avvocato CodiceFiscale_5
MATTEO CORREALE, presso cui domiciliano.
, c.f. , rappresentato Persona_1 C.F._6
e difeso dall' avvocato e MATTEO CORREALE presso il cui studio domicilia
ATTORI
CONTRO
, p.iva in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Presidente in carica, rappresentata e difesa dall'avvocato CARLO
RISPOLI, dell'avvocatura dello Stato, domiciliata in Salerno, presso l'Ufficio Avvocatura Regionale, via Abella Salernitana n 3;
, in persona del Presidente in carica, Controparte_2
p.iva , rappresentata e difesa dall'avvocato P.IVA_2
FRANCESCO TEDESCO, presso il cui studio domicilia;
pagina 1 di 31 , in persona del Sindaco in carica, Parte_5 rappresentata e difesa dall'avvocato PASQUALE SCARANO, presso il cui studio domicilia;
Controparte_3
in persona del coordinatore e l.r., rappresentata
[...]
e difesa dall'avvocato FABRIZIA SPERANZA;
in persona del l.r.p.t. , c.f. , CP_4 P.IVA_3 rappresentata e difesa dall'avvocato ANTONIO MAIONE, presso il cui studio domicilia;
CONVENUTI
E
, in Controparte_5 persona del l.r.p.t.
, in persona del l.r.p.t. TR
CONVENUTI CONTUMACI
Nonché in persona Controparte_7 del l.r.p.t., p.i. , rappresentata e difesa dall'avvocato P.IVA_4
CARMINE PARROCCHIA, presso il cui studio domicilia
TERZA CHIAMATA
OGGETTO: risarcimento danni patrimoniali e non patrimoniali ex art. 2052 e 2043 codice civile
CONCLUSIONI DELLA PARTE ATTOREA : nel merito , in via principale:
- “accertare le imprudenti, imperite e negligenti condotte ed omissioni degli Enti convenuti nella gestione dei fatti de quibus;
pagina 2 di 31 -accertare e dichiarare il nesso eziologico fra il denunciato nocumento e le azioni ed omissioni poste in essere dai convenuti e pertanto dichiarare queste ultime cause scatenanti e/o aggravanti
l'evento, il tutto con consequenziale condanna (se del caso in solido) di chi di ragione, al risarcimento e/o all'indennizzo di tutti i danni patrimoniali patiti dal deducente a causa del patito evento , da quantificarsi a mezzo c.t.u.; ivi si indicano nel danno emergente derivato dalla perdita della proprietà del fabbricato e nel diminuito valore dell'appezzamento di terreno di insistenza del fabbricato;
nel lucro cessante derivato dalla risoluzione del contratto di locazione intercorrente con “poste Italiane s.p.a.”;
-condannare (se del caso in solido) di chi di ragione,a risarcire al sig. ogni altro danno patrimoniale e non Persona_1 patrimoniale, non escluso quello esistenziale, derivato a causa del patito occorso;
in via subordinata:
-accertare l'incidenza delle denunciate azioni ed omissioni nella causazione e/o aggravamento dell'evento e, per l'effetto, condannare
(se del caso in solido) chi di ragione al risarcimento e/o indennizzo quantificato in via differenziale dei danni patrimoniali e non patrimoniali - da quantificarsi a mezzo C.T.U. - patiti dal sig.
a causa del descritto occorso;
Persona_1
- condannare (se del caso in solido) di chi di ragione, a risarcire con criterio differenziale, al sig. ogni altro danno Persona_1 patrimoniale e non patrimoniale, non escluso quello morale ed esistenziale, derivato a causa del patito occorso;
-vittoria di spese, diritti ed onorari, con attribuzione alla scrivente difesa, che se ne dichiara antistataria.
CONCLUSIONI delle parti convenute e della terza chiamata, come da rispettivi atti che si intendono qui integralmente riportati.
FATTO
pagina 3 di 31 Con atto di citazione ritualmente notificato ed iscritto a ruolo in data 28 maggio 2010, premetteva di essere Persona_1 proprietario di un fabbricato ubicato in via Foresta di Pisciotta, di cui produceva titolo di proprietà e documentazione edilizia e che era stato ultimato nel dicembre 2005. Narrava in atti che, alla fine dell'anno 2005, la zona di insistenza del fabbricato veniva interessata da un movimento franoso e, in concomitanza, da un fenomeno di perdita dal sistema idrico, che veniva riparata in data
11 gennaio 2006. Evidenziava, dunque, di aver provveduto a denunciare gli accaduti al , al fine di verificare Parte_5 le lesioni createsi sulla Strada Statale 447 ed i tecnici comunali riscontravano delle fessurazioni su detta strada ed evidenziavano la opportunità di regimentare le acque di ruscellamento. Seguiva, in data 31 marzo 2006, un tavolo tecnico che interessava il Genio
Civile, la , la Comunità montana, il comune di Controparte_2
e la Protezione Civile, mentre risultavano assenti i Parte_5 funzionari della , della Autorità di bacino Destra Controparte_1
Sele e della In occasione di detta conferenza, venivano CP_4 indicate le criticità del terreno e la provincia di Salerno si impegnava a sigillare le fessurazioni del terreno, site sulla strada.
Di seguito, la , con propria ordinanza n. 46 del Controparte_2
3 aprile 2006, vietava, sulla strada citata, il transito ai veicoli di carico superiore a 100 quintali ed il Sindaco di , con Parte_5 propria ordinanza n. 16 dell'11 aprile 2006, vietava la sosta in detta area. Il comune di richiedeva anche una consulenza Parte_5 geologica conferendo, all'uopo, incarico al geologo
[...]
il quale, coadiuvato dall'Ufficio tecnico comunale, Per_2 depositava, in data 10 aprile 2006, la perizia, nella quale rilevava che le acque meteorologiche avevano provocato il sollevamento delle superfici libere dalle falde sotterranee ed evidenziava una situazione di emergenza, indicando anche le misure precauzionali che tutti gli Enti interessati avrebbero dovuto adottare. pagina 4 di 31 Seguiva ulteriore tavolo tecnico, in data 22 maggio 2006, in occasione del quale si individuavano le criticità del terreno e si rinnovava la necessità degli interventi urgenti per eliminare la situazione di pericolo. In questa occasione, interveniva anche la
, affidando, con nota del 20 luglio 2006, al Genio Controparte_1
Civile la realizzazione dei lavori di messa in sicurezza. In data 17 settembre 2007 seguiva un ulteriore sopralluogo del Parte_5
, nella persona del Geometra che
[...] Controparte_8 riscontrava una perdita d'acqua a valle dell'edificio del sig.
e una “probabile” modificazione, da parte del Persona_1
, della rete fognaria, in occasione di pregressi lavori CP_5 sulla stessa. Il Genio Civile, incaricato della messa in sicurezza dalla veniva anche sollecitato dal Comune di Controparte_1
, con ordinanza n.61 del 9 ottobre 2007. Ciò nonostante, gli Parte_5 interventi programmati rimanevano tutti insoluti. Veniva soltanto realizzato un ponte di ferro, per consentire la viabilità, che cagionava l'abbattimento di un box dell'attore, al fine di permettere il passaggio in sicurezza degli utenti della strada. Seguiva, poi, ulteriore conferenza dei servizi, in data 9 aprile 2008, con la presenza di tutti gli Enti interessati, che, nuovamente, sottolineavano l'emergenza e veniva valutata la possibilità di una
“paratia di pali”. Nonostante le prese di atto della pericolosità della zona, nell' anno 2008, alcun intervento definitorio era stato realizzato.
Nell'anno 2010, poi, il sig riceveva ordine per la Persona_1 demolizione del proprio fabbricato, che veniva, di fatto, concretizzata nel gennaio 2010.
Ciò premesso, ritenendo che le condotte omissive degli Enti preposti non avevano posto rimedio agli episodi franosi verificatisi nell'anno
2006, nonostante la programmazione dei lavori urgenti disposti nel tempo, con varie ordinanze sindacali e provinciali e con le decisioni delle conferenze dei servizi, chiedeva, ai sensi degli articoli 2043 e pagina 5 di 31 2051 del codice civile, il risarcimento di tutti i danni subiti, sia materiali, che morali ed esistenziali.
Si costituivano la , la – la Controparte_1 Controparte_2 quale ultima chiamava in garanzia per la manleva la società
[...]
), il Controparte_7 Parte_5
, la la
[...] CP_3 CP_4
Rimanevano, per contro, contumaci il Genio Civile di Salerno e l , i quali avevano entrambi ricevuto Controparte_9 la notifica dell'atto di citazione in data 26 maggio 2010 ed il giudice istruttore della causa ne dichiarava la contumacia con ordinanza del
13 maggio 2013.
La contestava la propria responsabilità in ordine Controparte_1 ai fatti ascritti, ritenendo che il dissesto idrogeologico era da imputare alla che aveva cagionato perdite di acqua, ed al CP_4 comune di , che aveva, invece, rilasciato all'attore il Parte_5 permesso di costruire il proprio fabbricato su un'opera a sua volta realizzata per il sostegno della strada, come di seguito accertato dal sopralluogo del 29 aprile 2006 dai tecnici del Genio civile.
Declinava, pertanto, ogni responsabilità e concludeva per la dichiarazione della propria carenza di legittimazione passiva e, comunque, nel merito, per il rigetto della domanda attorea.
La provincia di Salerno eccepiva, in via preliminare, il difetto di giurisdizione del giudice adito, ritenendo sussistere la giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo;
eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva, deducendo che le provincie non hanno alcuna competenza in materia di conservazione e difesa del territorio;
per la deprecata ipotesi di accertamento della propria responsabilità, chiedeva di essere manlevata dalla propria compagnia assicurativa, di cui chiedeva l'autorizzazione alla chiamata in causa, che il Giudice concedeva.
La si costituiva e Controparte_7 preliminarmente eccepiva la non applicabilità della copertura pagina 6 di 31 assicurativa per non avere la provincia provveduto, secondo le clausole contrattuali, a comunicare l'evento alla società nei 15 giorni contrattualmente previsti;
rilevava, comunque, che la polizza non copriva i danni derivanti da eventi “accidentali” e concludeva per il rigetto della manleva e, comunque, nel merito, per il rigetto della domanda attorea.
Il comune di eccepiva preliminarmente il difetto di Parte_5 giurisdizione del giudice adito, perché competente il Giudice amministrativo;
nel merito, riteneva che nessuna responsabilità era ad esso addebitabile per la perdita del fabbricato dell'attore, in seguito a demolizione, perché il provvedimento di demolizione era stato necessario per il verificarsi del fenomeno franoso;
evidenziava che, negli anni '50, il Genio Civile aveva realizzato un muro in pietrame a sostegno della strada provinciale 447 e che l'attore aveva realizzato il proprio fabbricato proprio in prossimità di detto muro, senza la previa redazione di un progetto esecutivo, in violazione dell'art. 7 della legge 1086/1971 e senza la verifica dei nuovi carichi prodotti dal fabbricato. Per tali motivi, concludeva per il rigetto della domanda attorea.
Si costituiva anche la Controparte_3 che eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva, in quanto ad essa, solo con legge regionale del 2008 sono trasferite le funzioni regionali in materia di emergenza idrogeologica e di bonifica e tutela delle acque e, dunque, in data successiva rispetto agli eventi di causa;
nel merito, eccepiva comunque la infondatezza della domanda attorea fondata sull'articolo 2051 c.c., evidenziando che l'Agenzia non è un Ente territoriale titolare di diritti demaniali o di altro diritto di natura reale da cui discenda un obbligo di custodia.
Concludeva, quindi, per la dichiarazione di carenza di legittimazione passiva ed il rigetto della domanda.
Si costituiva, altresì, la che evidenziava la propria CP_4 estraneità ai fatti, perché le condotte idriche da essa gestite non pagina 7 di 31 avevano prodotto alcun danno, in quanto il flusso di acque era derivato dalla condotta idrica comunale, mentre le condotte di loro proprietà erano risultate integre. Concludeva per il rigetto di tutte le domande attoree.
All'esito delle richieste istruttorie formulate con memorie ex art. 183 c.p.c., con ordinanza del 4.12.2014, veniva disposta Consulenza tecnica di Ufficio, con la nomina dell'ingegnere , al Persona_3 quale erano assegnati i seguenti quesiti:
«a) Letti gli atti di causa, effettuati i sopralluoghi eventualmente necessari nel contraddittorio tra le parti e i loro c.t.p., verifichi quali fattori causali abbiano determinato la situazione di pericolo che ha condotto all'adozione dell'ordinanza di demolizione del fabbricato di proprietà dell'attore, come in atti Persona_1 individuato;
b) Verifichi altresì l'incidenza percentuale di ciascun fattore riscontrato;
c) Dica inoltre, se gli interventi proposti nella relazione geologica a firma del geologo nonché i provvedimenti Persona_4 adottati nel corso del tavolo tecnico del 31/03/06 e della conferenza dei servizi del 09/04/08 sarebbero stati idonei ad ovviare alla situazione di pericolo che ha condotto alla demolizione dell'immobile;
d) Verifichi, altresì, l'idoneità degli ulteriori provvedimenti adottati ad ovviare alla detta situazione di pericolo, dando conto dell'eventuale riscontro di interventi che abbiano concorso ad aggravarla, specificando, in tal senso, da chi siano stati posti in essere;
e) Verifichi l'eventuale incidenza causale nella determinazione e/o nell'aggravamento della situazione di pericolo dei fattori di cui ai quesiti redatti a pag. 4 della memoria istruttoria depositata il
31/10/12 dall'attore;
pagina 8 di 31 f) Stimi sulla base degli atti di causa quale fosse il valore dell'immobile demolito all'epoca dell'intervenuta demolizione;
g) Riferisca quant'altro utile ai fini di giustizia;
h) Specifichi, altresì, quale fosse la situazione edilizia/urbanistica dell'immobile demolito (p.e. se vi fossero violazioni della normativa vigente) ed in quale misura, eventualmente, tale situazione edilizio/urbanistica abbia concorso alla condizione della situazione di pericolo;
»
Depositata la relazione di consulenza e ritenuta la causa matura per la decisione, il tribunale invitava le parti a precisare le conclusioni e la causa veniva assegnata a sentenza, con la concessione dei termini di legge.
Le parti costituite hanno depositato le rispettive comparse conclusionali, insistendo nelle loro posizioni.
DIRITTO
Va preliminarmente esaminata l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dal e dalla . Parte_5 Controparte_2
L'eccezione è infondata, in quanto la controversia ha ad oggetto un diritto soggettivo che vede la tutela del diritto di proprietà dell'attore e non di un interesse legittimo, che, si configura quale interesse ad un bene della vita, per il cui ottenimento o mantenimento è necessaria l'attività intermediatrice della P.A., per il tramite dell'emanazione di un provvedimento amministrativo (cfr. su tutte Cass. Civ. Sezioni Unite, sentenza 22 luglio 1999 n. 500 ).
Nel caso di specie, infatti, il diritto azionato dall'attore non è correlato ad un procedimento o ad una decisione della pubblica amministrazione, ma è scaturito da un evento geologico, cioè da uno smottamento del terreno. Non è, sul punto, superfluo ricordare che l'azione di risarcimento del danno non è contemplata dall'articolo
133, lettera “q” del d.lgs 104/2010, c.d. “codice del processo amministrativo”, come, invece, sostenuto dalla Controparte_2
E nemmeno pare condivisibile quanto sostenuto dal comune di pagina 9 di 31 , che ha individuato la matrice della pretesa risarcitoria Parte_5 avanzata dall'attore nel provvedimento di “abbattimento del proprio fabbricato intervenuto a seguito dell'ordinanza sindacale di demolizione n.31/09”; ed infatti, dagli atti di causa, risulta chiaramente che l'attore ha richiesto il risarcimento del danno per la mancata custodia e manutenzione del territorio da parte degli enti proposti, che non hanno provveduto a porre rimedio ad una situazione aggravatasi nel corso degli anni e determinata da infiltrazioni di acque e lesioni nel manto stradale e nei muri di contenimento.
Soccorre a sciogliere ogni dubbio, il disposto della Suprema Corte a
SS.UU, che ha statuito che: “Sulla domanda di risarcimento dei danni prodotti dal comportamento omissivo del a seguito Pt_5 della frana di una parete rocciosa sussiste la giurisdizione del
Giudice Ordinario. Ciò in quanto deve essere riconosciuta la giurisdizione del giudice ordinario in tutte le controversie in cui si denunzino comportamenti configurati come illeciti ex art. 2043 c.c.,
e a fronte dei quali, per non avere la P.A. osservato condotte doverose, la posizione soggettiva del privato non può che definirsi di diritto soggettivo” (Cass. civ., sez. un., sentenza 1 agosto 2017, n.
19084).
Dando seguito all'esposto orientamento di legittimità, ritiene questo tribunale, correttamente radicata la giurisdizione del giudice ordinario.
Nel merito del giudizio la domanda è fondata nei limiti di quanto si dirà.
La relazione di consulenza tecnica di ufficio, redatta dall'ing. Per_3
dalle cui conclusioni il Tribunale non ha ragione di
[...] discostarsi per la correttezza dell'iter logico motivazionale seguito dal consulente, ha individuato le cause delle responsabilità ed il nesso causale con l'evento dannoso, quantificando, infine il danno patito dall'attore. pagina 10 di 31 In particolare, il consulente incaricato, in risposta al primo quesito
“a”, relativo alla individuazione dei fattori causali che hanno determinato la situazione di pericolo e che hanno condotto all'adozione dell'ordinanza di demolizione del fabbricato di proprietà dell'attore, rappresenta, innanzitutto, di aver riscontrato alcune difficoltà nel sopralluogo e nella individuazione dello stato dei luoghi ed espone quanto segue: «lo stato dei luoghi rinvenuto durante gli accessi della presente ctu, è stato del tutto modificato rispetto a quanto riportato in atti. Inoltre, lo stesso stato dei luoghi
è stato più volte modificato durante il lasso di tempo intercorso dall'attivazione del fenomeno franoso, alla demolizione del fabbricato sino ai lavori di messa in sicurezza della Ex Per_1
SR447. (Come rilevabile dalla documentazione fotografica dell'epoca rinvenuta tramite Google Earth e Maps). Come rilevabile, allo stato, il fabbricato “ è stato parzialmente demolito (piano Per_1 terra/1° fronte strada e sottotetto);il c.d. ponte in ferro richiamato in diversi atti di parte (Cfr. foto anni 2009 e 2011) è stato invece sostituito da una paratia di pali a sostegno della Ex SR447 da parte del Settore Viabilità della Provincia di Salerno;
I sottoservizi lungo la Ex SR 447 sono stati modificati, ridisegnati e/o parzialmente deviati;
In ogni caso, alla luce di quanto riportato negli atti di causa, nelle relazioni dei diversi consulenti, non ultimo nella stessa relazione geologica acquisita da parte del Settore Viabilità della
, è del tutto verosimile che il fenomeno franoso Controparte_2 che ha interessato l'abitato di , ed in particolare la strada Parte_5
Ex SR447, a monte del fabbricato “ , coinvolgendolo, Per_1 benché già individuato nel “Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto idrogeologico” dell quale area a Controparte_9 rischio “elevato potenziale” per frana, sia stato attivato dalle acque sia superficiali che profonde (non perfetta tenuta delle condotte idriche e/o fognarie), tanto è che nelle analisi biochimiche condotte nelle acque dei piezometri istallati durante i monitoraggi dello pagina 11 di 31 stesso, sono stati rinvenute tracce di acque reflue, a dimostrazione che i sottoservizi presenti (fognature in particolare) non erano a tenuta. A pag. 19 della Relazione Geologica della Provincia si riporta “Per quanto attiene alla presenza di circolazione idrica nel versante è stata individuata la presenza di acqua nel piezometro a tubo aperto installato sulla sede stradale ad una quota di circa 8 m dal p.c. attuale. Detta acqua, siccome appariva particolarmente torbida anche alcuni giorni dopo la realizzazione dello scavo è stata sottoposta ad analisi chimica per verificare la sua provenienza ed è risultata particolarmente ricca di colifecali che quindi la fanno ascrivere in parte o totalmente a perdite di acque nere provenienti dalla parte posta a monte del tratto di strada in esame”. Nelle conclusioni, il Dott. Geol. infatti, chiarisce che il Persona_5 movimento franoso e quindi il litotipo che necessita di essere stabilizzato, riguarda i primi 5 - 5,5 metri dal piano campagna (ex piano stradale) - compatibile di fatto con il movimento che ha compiuto il fabbricato “ (rotazione lato monte e non verso Per_1 valle - vallone Macario). Che la paratia di pali occorrerà essere fondata tenendo anche in considerazione della falda superficiale posta ad una quota di c.a. 8 metri dal piano campagna e che durante le opere occorrerà necessariamente porre grande attenzione
“...attenzione andrà posta anche alla regimentazione delle acque sia superficiali che profonde;
con una particolare attenzione all'allontanamento delle acque reflue che, come evidenziato dall'analisi biochimica eseguita sulle acque presenti nel piezometro, sono presenti nella coltre superficiale ed ammalorata.»
Il primo dato di fatto, rilevabile dalla risposta al primo quesito è, dunque, che l'episodio scatenante lo smottamento del terreno è costituito dalla perdita idrica di acque provenienti dalle condotte idriche e fognarie.
In ordine alla responsabilità di tale evento scatenante, poi, deve rilevarsi, proprio a cagione della natura delle acque e della loro pagina 12 di 31 provenienza, la relativa ascrizione alla così come avvalorato CP_4
e confermato da quanto di seguito evidenziato dal perito incaricato.
Ed infatti, come è dato evincersi dalla risposta al secondo quesito
(“b”), il Consulente, incaricato di individuare “l'incidenza di altri fattori che hanno concorso a determinare la frana ”, ha accertato quanto segue: «Come riferito già in precedenza, allo stato, è praticamente impossibile rispondere al suddetto quesito atteso che lo stato dei luoghi è stato completamente alterato e che in ogni caso, oggi, a seguito degli interventi effettuati, la porzione del fabbricato
“ non demolito sta ancora lì ed il fronte di frana si è Per_1 arrestato. Di sicuro, come già sopra evidenziato, i fattori che hanno concorso all'attivazione della frana sono da ricercare (così come riportato anche nella relazione geologica a firma del Dott.
[...]
esclusivamente nella presenza di acqua nel sottosuolo Per_4 nei primi 5 metri dal piano campagna, acqua, che come rilevato anche dalle relazioni geologiche presente nei piezometri installati, presentava una grande quantità di colifecali (sintomi di gravi e copiose perdite delle condotte interrate tali da andare nel corso del tempo addirittura ad alterare le falde affioranti), ragion per cui i fattori principali, anche alla luce dei movimenti effettuati dal fabbricato “ (lato monte e non lato valle) sono da Per_1 ricercare a monte del fabbricato e non a valle e quindi nei diversi sottoservizi idrici e fognari e/o tubazioni interrate che all'epoca dei fatti, sembrerebbero essere gestite dalla CP_4
Ripercorrendo cronologicamente gli eventi, infatti, è riscontrabile già a partire dal 2005/2006 (data in cui si verificano i primi movimenti franosi lungo l'asse stradale) un'importante perdita alla condotta gestita sempre dalla che di fatto avrebbe CP_4 anche arrecato danni all'immobile del Sig. , Parte_6 tanto è che la stessa società attivò la propria polizza a copertura dei danni causati (Cfr. Allegati 1 della CTP a firma del Dott. Ing.
nella produzione del Sig. . Persona_6 Persona_1
pagina 13 di 31 Tali circostanze, oltre ad altre perdite in prossimità della Piazza, sono evidenziate anche nel fascicolo di parte dell'Avv. Pasquale
Scarano per conto del in cui si parla, a partire Parte_5 da dicembre 2005 - gennaio 2006, di copiose perdite di acqua lungo la Via Foresta, proprio in prossimità del fabbricato (lato Per_1 monte) e nel periodo 2005/2007 anche i fabbricati dei Sigg.
Persona_7 CP_10 CP_11 [...]
, e , posti tutti Per_8 Parte_6 Persona_9 nelle vicinanze del fabbricato “ , vennero altresì Per_1 interessati e danneggiati da copiose infiltrazioni di acqua. E' doveroso altresì precisare, che altra concausa potrebbe tranquillamente essere anche ascritta all'erosione del vallone San
Macario che scorre a valle della Ex Sr447 in Località “Foresta”. Alla luce di quanto sopra, appare del tutto evidente, però, che vi sia stato un fenomeno che ha innescato l'evento franoso atteso che fino al
Gennaio 2006, il versante sul quale erano presenti sia il fabbricato che le opere e i muri di sostegno, pur ricadendo su di Per_1 un'area a rischio frana medio, risultava stabile. Ad avviso dello scrivente, tale fenomeno di innesco, può verosimilmente essere attribuito alla copiosa perdita riscontrata sulla condotta di adduzione idrica, gestita, all'epoca dei fatti dalla e CP_4 rilevabile nei fascicoli processuali. »
In altri termini, il ctu ha accertato la responsabilità della CP_4 scaturente dalle perdite verificatesi nel 2005, in danno di diversi fabbricati appartenenti a terzi e, poi, nel 2006, in danno del fabbricato in proprietà dell'odierno attore, specificando che, sino a quella data, non vi erano stati smottamenti e che l'evento scatenante era stato determinato dalla perdita di acque dalle condotte della che, come precisato dal consulente, non erano CP_4
a tenuta.
In merito, poi, all'incidenza di ulteriori concause, il consulente, incaricato nell'anno 2014, non riuscendo a rilevare alcunché con pagina 14 di 31 riferimento agli eventi del 2006, a causa della modificazione dello stato dei luoghi, ha condivisibilmente richiamato a supporto la perizia del Geologo prodotta in atti, redatta, Persona_4 nell'immediatezza dei fatti, in data 10 aprile 2006, e adeguatamente corredata da documentazione fotografica, che, infatti, viene in più occasioni dallo stesso richiamata e citata.
Nella relazione del Geologo in particolare, alle pagine 3 Per_4
e seguenti, alla voce “smottamento a valle della sede stradale ex
SS.447, località Foresta”, è evidenziato che “il dissesto investiva tutta la sede stradale ed anche le opere di contenimento realizzate dal genio Civile”. Il Geologo, con più specifico riferimento alle opere realizzate dal genio Civile, poi, precisa: “tali opere allo stato attuale non svolgono completamente la loro funzione di contenimento
a causa di uno scalzamento al piede delle fondazioni, dovuto sia a scivolamenti gravitativi, sia a cedimenti del suolo su cui era impostato il piano fondale, pertanto esse hanno perso la loro verticalità e si presentano variamente disarticolate”.
Ed infatti, a dimostrazione di quanto innanzi, le foto allegate dimostrano la presenza di grosse crepe nel muro di contenimento realizzato dal Civile. CP_5
Appare evidente, dunque, che, per quanto l'elemento scatenante lo smottamento fu determinato dalla perdita delle condotte idriche della che non hanno provveduto alla relativa corretta CP_4 manutenzione, è anche vero che l'inadeguatezza del muro di contenimento, per come evidenziata, ha senz'altro contribuito a non evitare lo smottamento del terreno.
Concausa, dunque, dello smottamento è stata anche la mancata manutenzione del muro di contenimento realizzato dal CP_5
.
[...]
Al consulente era stato, inoltre, richiesto di valutare se gli interventi proposti nella relazione geologica a firma del geologo nonché i provvedimenti adottati nel corso del Persona_4 pagina 15 di 31 tavolo tecnico del 31/03/06 e della conferenza dei servizi del
09/04/08 sarebbero stati idonei ad ovviare alla situazione di pericolo che ha condotto alla demolizione dell'immobile.
Sul punto il Consulente, con riferimento alle prescrizioni indicate nel Verbale di Tavolo Tecnico Prot. n. 3113 del 31/03/2006, evidenzia che, oltre a prendersi atto, in quella sede, della situazione di fatto venutasi a creare, ognuno degli intervenuti si impegnò, ciascuno per le proprie competenze, a porre in essere una serie di indirizzi e interventi al fine di preservare la privata e pubblica incolumità. In particolare, la si Controparte_2 impegnò a sigillare con la massima urgenza tutte le fessurazioni presenti sulla superficie stradale in prossimità dell'edificio
“ , tra l'altro, all'epoca dei fatti, sede anche dell'Ufficio Per_1
Postale di Pisciotta e venne, altresì, deciso di indire un divieto di sosta lungo il tratto stradale oggetto di movimento (Ordinanza n. 16 del 11/04/2006 emessa dal Parte_5
In quell'occasione venne, poi, conferito incarico al Geologo che, in fase emergenziale, proponeva di porre in essere i Per_4 seguenti interventi:
“- Comunicare agli Enti preposti la situazione di pericolo (Comunità
Montana, Ufficio Difesa Suolo, Protezione Controparte_9
Civile, etc.);
- Limitare l'uso dei manufatti, delle opere antropiche e delle porzioni di territorio più prossime al dissesto;
- Monitorare i cedimenti in atto sulle struttura apponendo dei vetrini sulle fessurazioni degli edifici e controllarne quotidianamente l'integrità;
- Dare incarico al fine di predisporre una campagna di indagini geognostiche e provvedere all'individuazione ed al monitoraggio delle superfici di scorrimento in profondità attraverso l'esecuzione di fori di carotaggio continuo, opportunamente ubicati, successivamente attrezzati con piezometri ed inclinometri;
pagina 16 di 31 - Verificare la tenuta delle condotte idriche e dei sottoservizi a rete interessanti il tracciato stradale;
- Provvedere alla raccolta e allo smaltimento, eventualmente con canalette flessibili provvisorie, delle acque superficiali che dall'esterno tendono a raggiungere l'area in frana o che circolano in corrispondenza dell'area in frana;
-Provvedere ad un programma periodico di pulizia delle cunette, delle griglie e dei tombini con una frequenza maggiore e comunque sempre in occasione di particolari eventi meteorologici”.
Ebbene, in merito a tali prescrizioni, il consulente incaricato ha confermato che la realizzazione degli interventi proposti avrebbe evitato il maggior danno prodottosi e culminato nella demolizione del fabbricato in proprietà dell'attore, che avrebbe, invece, potuto essere semplicemente riparato.
Per quanto riguarda, poi, le prescrizioni previste dalla Conferenza dei servizi, il c.t.u. ha rilevato che i diversi Enti preposti, sulla scorta della relazione e dei primi dati di monitoraggio elaborati dal gruppo di consulenti nominati, Professori e Per_10 Per_11 [...]
, concordavano sull'improcrastinabilità dell'installazione del Per_12 bypass stradale mediante opera provvisoria a scavalco, atta a garantire condizioni di sicurezza per il traffico veicolare, che non era possibile sospendere, trattandosi dell'unica strada di attraversamento del paese, per cui era già stata acquisita la disponibilità del Settore Viabilità della Provincia di Salerno.
Inoltre, il Prof. dopo aver illustrato i dati di Per_10 monitoraggio, considerata l'evoluzione del fenomeno, chiedeva di accelerare le attività che potessero consentire l'esecuzione anche ad horas di lavori di somma urgenza necessari per la privata e pubblica incolumità. Dunque, dopo oltre due anni dall'inizio del fenomeno franoso, tutti gli Enti ed i consulenti intervenuti nella conferenza concordavano sulla necessità di effettuare un'approfondita campagna di indagine tesa all'effettiva valutazione del fenomeno pagina 17 di 31 franoso e delle sue probabili cause. Del resto, tanto era già stato oggetto di analisi a partire dal 2006, quando, cioè, il fenomeno franoso ha avuto origine e già oggetto della relazione del Dott.
E tuttavia, a partire dal 2006, sino ad arrivare al Per_4
2009/2010, ogni Ente intervenuto o coinvolto ha sempre negato il proprio coinvolgimento, ipotizzando colpe altrui con motivazioni tecniche quantomeno discutibili, ma, a ben vedere, si è giunti alla parziale demolizione del fabbricato solo nel 2010 e, dunque, a distanza di ben quattro anno dall'origine del fenomeno medesimo, a dimostrazione del fatto che un intervento immediato avrebbe potuto efficacemente arginare i successivi ed irreversibili danni.
Del resto, a conferma di quanto evidenziato, la nota Prot. n.
2006.0533831 del 19/06/2006 a firma del Dirigente del Genio Civile di Salerno, Ing. riporta testualmente: “E' da porre in evidenza Per_13 che i fenomeni sopra descritti sono circoscritti ad un limitato fronte di circa 40-50 m. proprio in corrispondenza della rottura di una condotta di approvvigionamento idrico situata lungo la strada provinciale Ex SS 447 ormai riparata. La rottura della Condotta ha provocato altresì le fenditure longitudinali riscontrate anche sulla sede stradale”.
Il consulente ha, dunque, accertato che, se fossero state tempestivamente adottate le prescrizioni di urgenza imposte nelle varie sedi amministrative, non si sarebbe arrivati alla demolizione del fabbricato del che poteva semplicemente essere Per_1 riparato.
Da ciò consegue la necessità di accertare quali condotte omissive perpetrate dagli enti coinvolti abbiano effettivamente assunto efficacia concausale nella produzione dell'irreversibile danno patito dall'attore.
In particolare, deve sottolinearsi che il consulente ha conferito particolare rilevanza alle prescrizioni di arginare le fessurazioni della strada provinciale, che la , nel tavolo tecnico del 31 CP_2 pagina 18 di 31 marzo 2006, si era impegnata a sigillare. Come accertato dal perito, infatti, che richiama detto impegno, un intervento tempestivo in tal senso avrebbe consentito la conservazione del fabbricato, invece demolito.
Da tanto scaturisce la responsabilità della per Controparte_2 non aver realizzato tempestivamente gli interventi richiesti (e promessi).
D'altro canto, val la pena brevemente evidenziare, con riguardo agli unici interventi tempestivamente posti in essere, specificamente oggetto dei quesiti sub “d” ed “e”, che il consulente ha evidenziato, da un lato, che la realizzazione del ponte in ferro come bypass stradale e l'installazione di micropali di sostegno sono stati interventi certamente emergenziali, ma affatto solutori, e che la realizzazione del ponte in ferro e dei paletti installati dal CP_5
ha costituito un'idonea soluzione volta al garantire il
[...] passaggio carraio sul tratto interessato dal fenomeno, ma non hanno in alcun modo inciso sul dissesto che aveva interessato il fabbricato dell'attore.
In altri termini, dette opere, per quanto accertato in sede di C.T.U., non erano state risolutive, ma avevano soltanto arginato lo smottamento (paletti installati dal genio civile) ovvero consentito la viabilità (ponte di ferro), ma non hanno impedito l'abbattimento del fabbricato dell'attore.
Deve, infine, rilevarsi, che, con riguardo alla posizione delle altre parti convenute, il consulente ne ha esclusa ogni responsabilità.
Con riguardo al Comune di , invero, il perito ha evidenziato Parte_5 che nessuna responsabilità, nemmeno concausale, possa essere allo stesso ascritta per aver rilasciato i permessi relativi alla costruzione del fabbricato in una zona da ritenersi a rischio per i fenomeni franosi, non soltanto per l'iter seguito, ma anche perché la realizzazione dello stesso risaliva a circa 30 anni prima degli accadimenti per cui è causa, ragione per la quale il consulente ha pagina 19 di 31 rilevato l'inverosimiglianza di un qualunque coinvolgimento nella responsabilità per i danni subiti in conseguenza al fenomeno franoso. Ed infatti, egli ha ritenuto non sussistere la responsabilità del , in quanto al momento di rilascio delle Parte_5 autorizzazioni edilizie, la situazione di stabilità del terreno era diversa da quella che, nel 2006, aveva cagionato gli smottamenti
(cfr. licenza edilizia del 1974; parere soprintendenza del 1974; progetto edilizio del 1973; abitabilità del 1985, tutti doc. prodotti, unitamente ai titoli di proprietà, nel fascicolo di parte attorea, dai n.ri 1 a 9).
Quanto alla , come evidenziato, dalla relazione Controparte_1 peritale emerge, in particolare nelle risposte ai quesiti “a” e “b”, che il fenomeno franoso è stato innescato da presenza di acqua nel sottosuolo, acqua che presentava una grande quantità di colifecali, tale da far fondatamente presumere una perdita dovuta ad un ammaloramento dei sottoservizi fognari e/o tubazioni che, all'epoca, erano gestite dalla non avendo, il consulente, con CP_4 riferimento ai fattori successivi alla perdita di acque del 2006, individuato alcuna omissione in capo alla Controparte_1 avendo, del resto, l'evento franoso, interessato la strada provinciale
447 nel comune di . È dunque, meritevole di accoglimento Parte_5
l'articolata eccezione della convenuta, che, peraltro, va qualificata come difetto, non già di legittimazione, ma di titolarità passiva, che, in quanto afferente al merito della domanda, comporta un rigetto della stessa nei confronti dell'ente convenuto.
Quanto alla convenuta Controparte_3
allo stesso modo, va
[...] dichiarata la totale assenza di responsabilità in merito ai fatti oggetto di causa, non avendo il consulente rilevato alcuna omissione o ritardo in capo ad essa, pur volendo, in ogni caso, tralasciare la rilevante circostanza per cui, a detta società, sono state trasferite, solo in data successiva all'evento dannoso, con pagina 20 di 31 legge regionale n. 1/2008, le funzioni in materia di emergenza idrogeologica e di bonifica e tutela delle acque e la stessa non è titolare di demanio pubblico.
Con riferimento, infine, alla TR
, rimasta contumace, alcuna responsabilità può, parimenti,
[...] essere ad essa ascritta, avendo tale ente competenza nel settore della difesa del suolo e nella gestione del bacino idrografico sinistro del fiume . Tra l'altro, il caso di sottolineare, l'autorità in CP_6 parola è estinta dal 2012, perché assorbita nell'
[...] per il bacino idrografico Controparte_12 del fiume . CP_6
Alla luce delle conclusioni raggiunte dal Consulente si ravvisa, dunque, la responsabilità della in merito all'evento CP_4 scatenante, ma anche della e del Controparte_2 CP_5 per la omessa realizzazione degli interventi volti alla stabilizzazione del territorio.
Così ricostruita in punto di fatto la vicenda, vanno allora scrutinati gli elementi di diritto che devono essere posti alla base della presente pronuncia.
Ed infatti, in punto di diritto, l'articolo 2051 del nostro Codice
Civile, testualmente recita: “Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”.
Secondo un ormai consolidato orientamento giurisprudenziale, è configurabile la responsabilità per cosa in custodia, a carico dei proprietari o concessionari delle strade alla luce della relativa disponibilità e dell'effettiva possibilità di controllo della situazione della circolazione e delle carreggiate, riconducibile ad un rapporto di custodia (Cass. civ., sez. III, 9 giugno 2016, n. 11802; Cass. civ., sez. III, 19 novembre 2009, n. 24419). La custodia esercitata dal proprietario della strada, poi, non è limitata alla sola carreggiata, ma si estende anche ai margini della carreggiata stessa ("banchina") pagina 21 di 31 e, altresì, ancora più ampiamente, agli elementi accessori ed alle pertinenze, anche inerti (Cass. civ., sez. III, 12 maggio 2015, n.
9547), atteso che anche le cose normalmente innocue sono suscettibili di assumere ed esprimere potenzialità dannose in ragione di particolari circostanze e in conseguenza di un processo dannoso provocato da elementi esterni;
la custodia in argomento, pertanto, si estende anche alle cunette e alle scarpate laterali e alle eventuali barriere laterali di sicurezza con funzione di contenimento e protezione della sede stradale (Cass. civ., sez. III, 8 aprile 1997, n. 3041).
Il custode delle strade e delle relative pertinenze, poi, risponde non solo a titolo di colpa specifica, in caso di inosservanza o violazione di specifiche norme prescrittive, ma anche a titolo di colpa generica, in caso di violazione delle regole generali di prudenza e perizia e in ragione della violazione degli obblighi di controllo, vigilanza e manutenzione discendenti dal principio generale del neminem laedere di cui all'art. 2043 c.c. (Cass. civ., sez. III, 15 ottobre 2019,
n. 25925; Cass. civ., sez. III, 29 settembre 2017, n. 22801).
Peraltro, deve evidenziarsi che, con riferimento ad una condotta illecita nella forma omissiva, il giudizio di c.d. “causalità in fatto”, diretto ad individuare un collegamento materiale tra la condotta e l'evento, deve tener conto della particolare struttura degli illeciti omissivi. Affinché sia imputabile al presunto danneggiante il compimento di una condotta illecita omissiva, dunque, è necessario che sussista l'“obbligo giuridico di impedire l'evento”, vale a dire una posizione di garanzia dell'agente danneggiante. Al riguardo deve evidenziarsi che la Suprema Corte, sul punto, ha chiarito che
“in tema di risarcimento del danno, affinché una condotta omissiva possa essere fonte di responsabilità, ai sensi dell'art. 2043 cod. civ.,
è necessario che sia configurabile in capo al responsabile un obbligo giuridico di impedire l'evento dannoso, che può nascere, oltre che da una norma di legge o da una previsione contrattuale, anche da una pagina 22 di 31 specifica situazione che esiga una determinata attività a tutela di un diritto altrui” (cfr. Cass. civ. n. 3876/2012).
E, proprio in tema di accertamento causale, è altrettanto doveroso precisare che il criterio probatorio adottato è quello della preponderanza dell'evidenza, vale a dire del “più probabile che non”.
Ove, dunque, si verifichino più fattori, trova applicazione la regola contenuta nell'art. 41 cod. pen., per cui il rapporto causale tra evento e danno è governato dal principio dell'equivalenza delle condizioni, principio secondo il quale va riconosciuta l'efficienza causale ad ogni antecedente che abbia contribuito, anche in maniera indiretta e remota, alla produzione dell'evento, salvo il temperamento previsto nello stesso art. 41 cod. pen., in forza del quale il nesso eziologico è interrotto dalla sopravvenienza di un fattore sufficiente, da solo, a produrre l'evento, tale da far degradare le cause antecedenti a semplici occasioni.
In base ai principi di cui agli artt. 40 e 41 c.p., qualora le condizioni ambientali od i fattori naturali che caratterizzano la realtà fisica sulla quale incide il comportamento imputabile dell'uomo siano sufficienti a determinare l'evento di danno indipendentemente dal comportamento medesimo, l'autore dell'azione o della omissione resta sollevato, per intero, da ogni responsabilità dell'evento, non avendo posto in essere alcun antecedente dotato in concreto di efficienza causale;
ove, invece, quelle condizioni non possano dare luogo, senza l'apporto umano, all'evento di danno, l'autore del comportamento imputabile è responsabile per intero di tutte le conseguenze da esso scaturenti secondo normalità, non potendo, in tal caso, operarsi una riduzione proporzionale in ragione della minore gravità della sua colpa, poiché una comparazione del grado di incidenza eziologica di più cause concorrenti può instaurarsi soltanto tra una pluralità di comportamenti umani colpevoli, ma non tra una causa umana imputabile ed una concausa naturale non imputabile. Ne consegue che, a fronte di una sia pur minima pagina 23 di 31 incertezza sulla rilevanza di un eventuale contributo "con -causale" di un fattore naturale (quale che esso sia), non è ammesso, sul piano giuridico, affidarsi ad un ragionamento probatorio "semplificato", tale da condurre "ipso facto" ad un frazionamento delle responsabilità in via equitativa, con relativo ridimensionamento del
"quantum" risarcitorio (cfr. Cass. Sez. 3 -, Sentenza n. 5737 del
24/02/2023).
Se così è, allora, da un primo punto di vista, deve essere dichiarata la responsabilità, della essendo stato dal consulente CP_4 accertato che l'evento iniziale e scatenante lo smottamento fu la perdita dalla rete fognaria in proprietà della della quale CP_4 dunque, essa era responsabile per la custodia e manutenzione cui era tenuta, e che fu riparata in data 11 gennaio 2006.
Allo stesso modo, in virtù del disposto di cui all'art. 2051 c.c., la aveva l'obbligo di monitorare e mantenere in Controparte_2 funzionamento il proprio patrimonio, in questo caso rappresentato dalla strada sulla quale era stata accertata la presenza di falde longitudinali, non potendo, sul punto, trovare applicazione l'esimente del caso fortuito in quanto, già dal 2006 , la CP_2 era a conoscenza del pericolo di frana e si limitava ad ordinare il divieto di transito sulla SS. 447, con ordinanza n 46 del 3 aprile
2006 (doc. n 4 del fascicolo a parte attorea), così, di fatto, intervenendo sul solo aspetto della viabilità, ma per nulla fronteggiando l'insorgenza dei danni, poi, di fatto, prodottisi.
Inoltre, nell'ambito del verbale del Tavolo Tecnico, Prot. n. 3113 del
31/03/2006, la si impegnò a sigillare le Controparte_2 fessurazioni presenti sulla superficie stradale in prossimità dell'edificio “ . E tuttavia, il Consulente di Ufficio, ing. Per_1
ha rilevato, come in precedenza evidenziato, nel rispondere Per_3 al quesito “d”, che la provincia aveva soltanto realizzato un bypass stradale costituito da un “ponte in ferro”, che, tra l'altro, nel 2014 all'epoca del sopralluogo era stato sostituito dai pali in legno, pagina 24 di 31 laddove, invece, se avesse effettivamente posto in essere gli interventi di fessurazione necessari e promessi, si sarebbe, quanto meno, scongiurato l'aggravamento del danno (rectius l'evento avrebbe dispiegato minori potenzialità lesive rispetto a quelle in concreto verificatesi).
È, allora, ascrivibile alla la responsabilità per Controparte_2 il ritardo nelle operazioni di messa in scurezza e di ripristino delle falde sulla strada provinciale che hanno, nel corso del tempo, aggravato la situazione geologica del terreno su cui insisteva il fabbricato dell'attore, giacché la omessa, o quantomeno ritardata, attività di manutenzione delle falde site sulla strada è stata concausa dell'evento dannoso cagionato all'attore.
Di conseguenza, a norma degli artt. 2043 e 2051 c.c., la CP_2
è responsabile di adeguata omessa manutenzione e,
[...] successivamente, per non aver posto in essere le cautele necessarie all'aggravamento della situazione concretizzatasi, che ha, poi, condotto alla produzione del danno, così come lamentato.
Pare, dunque, evidente, che, in applicazione delle suesposte coordinate ermeneutiche, l'evento naturale non è stato, da solo, sufficiente ad innescare la catena di accadimenti che hanno condotto al perpetrarsi del danno lamentato, giacché le condotte umane innanzi descritte – a partire dalla cattiva manutenzione della rete fognaria in proprietà della per giungere CP_4 all'omessa manutenzione della strada ed al mancato tempestivo intervento in capo alla individuato come Controparte_2 necessario per arginare il fenomeno – hanno spiegato, di per sé sole, efficacia causale nella provocazione del danno, così come lamentato, conducendo al relativo aggravamento della situazione e, infine, alla demolizione parziale del fabbricato dell'attore.
Sul punto, non può sottacersi che ulteriore efficacia concausale è stata individuata nell'inadeguata manutenzione del muro di contenimento costruito dal di Salerno, che, infatti dalle CP_5 pagina 25 di 31 foto prodotte da parte attorea, risalenti al 2006, e dalle foto effettuate dal C.t.u. risulta interessato da crepe e falde, circostanza rilevata anche dal Geologo Tuttavia, deve evidenziarsi Per_4 che la circostanza che tale muro sia stato realizzato dal Genio Civile non ne comporta automaticamente la responsabilità, giacché non è chiaramente emerso che l'ente fosse, poi, tenuto anche alla relativa manutenzione, insistendo il muro medesimo su strada di proprietà dell'ente provinciale e non essendo, per altro verso, stato chiarito se i difetti del muro siano stati determinati da vizi strutturali dello stesso ovvero a sua cattiva manutenzione nel tempo, come, per la verità, sembrerebbe emergere dalla relazione del Geom. Per_4 per quanto in precedenza evidenziato.
Devono, dunque, essere dichiarate responsabili del danno lamentato dall'attore la e la che vanno, CP_4 Controparte_2 pertanto, condannate, in solido tra loro, al risarcimento del danno patito dall'attore.
Prima di giungere alla quantificazione del danno, va di seguito, per motivi di ordine logico-giuridico, esaminata l'eccezione sollevata dalla società di assicurazioni, terzo chiamato in giudizio dalla relativa alla non operatività della polizza, per Controparte_2 violazione della clausola n. 12, rubricata “obblighi in caso di sinistro”. Detta clausola recita testualmente: “in caso di sinistro il contraente e/o l'assicurato devono spedire avviso scritto alla Società
o alla agenzia alla quale è assegnata la polizza o all'eventuale
Broker incaricato, entro 15 giorni da quando il contraente o
l'assicurato ne hanno avuto conoscenza”. La società di assicurazioni ha eccepito la tardività della comunicazione di denuncia del sinistro, che, in comparsa conclusionale, sostiene sia addirittura pervenuta solo nel 2010, dopo anni dal verificarsi dell'evento, risalente al 2006.
Dagli atti risulta che il ha trasmesso la lettera di Per_1 costituzione in mora per risarcimento danni, a mezzo raccomandata pagina 26 di 31 pervenuta alla provincia di Salerno il 12 aprile 2010, come da ricevuta di consegna e timbro dell'ufficio di protocollo apposto sulla cartolina prodotta nel fascicolo “all. A”, doc. 1, di parte attorea;
ma il protocollo l'ha passata all'Ufficio legale in data 13 aprile 2010, data in cui detto ufficio ne ha avuto conoscenza (come risulta da timbro apposto sulla copia della lettera di messa in mora allegata nel fascicolo della , doc. n 4). Ebbene, la denuncia di CP_2 sinistro da parte della Provincia alla Controparte_7 risulta trasmessa in data 28 aprile 2010 ed è, pertanto, tempestiva.
La società di assicurazioni ha, però, eccepito la non copertura della tipologia di evento, perché non previsto dall'articolo 22 della polizza. Invero l'articolo 22 suddetto, rubricato “esclusioni”, alla lettera “f” esclude dalla copertura assicurativa “i danni di qualsiasi natura derivanti da infiltrazione, contaminazione acque, alterazione
o impoverimento di falde acquifere” ed alla lettera “h” esclude i danni derivanti da “assestamento, cedimento…franamento…del terreno”.
Pertanto, rientrando gli eventi per cui è causa tra quelli espressamente esclusi dalla polizza, l'eccezione di assenza di copertura è da ritenersi fondata, con conseguente esclusione della manleva a carico della Controparte_13
[...]
Venendo, dunque, alla quantificazione del danno cagionato al de cuis ed ora agli eredi costituiti, il valore Persona_1 dell'immobile è stato quantificato per intero dal Consulente in euro
348.000,00.
Ed infatti, il Consulente nel rispondere al quesito “f”, ha descritto l'immobile parzialmente demolito, costituito da tre livelli, oltre alla copertura, per una superficie complessiva di c.a. 360 mq;
precisa che era adibito ad uso commerciale (era in fitto alle Poste Italiane)
e, consultando i valori pubblicati dall'O.M.I. (Osservatorio Mercato pagina 27 di 31 Immobiliare) dell delle Entrate, ritiene che il valore di CP_3 mercato, prima della demolizione, ammontava a € 306.000,00, poi rideterminato in euro 348.000,00, in seguito ad osservazioni del c.t.p., architetto Per_14
Tenuto conto, dunque, che l'immobile è stato soltanto parzialmente demolito e che, quindi, la porzione residua è in proprietà e godimento degli eredi, appare congruo determinare il valore del danno subito nella metà dell'intero valore e, cioè, in euro
174.000,00, cui sono da aggiungere la rivalutazione monetaria e gli interessi per legge, calcolati dalla data della presente pronuncia, che ha trasformato il debito risarcitorio di valore in debito di valuta, sino alla data dell'effettivo soddisfo.
Quanto al risarcimento del danno per la perdita di incasso relativo all'immobile in fitto all'Ufficio Postale, seppur la circostanza non è contestata da tutte le parti, la domanda va rigettata ex art. 2697
c.c., perché non provata, non avendo parte attorea allegato il contratto di affitto con relativa registrazione e determinazione dell'importo di locazione.
Quanto al danno esistenziale, parimenti, il relativo patimento è rimasto indimostrato, ai sensi dell'articolo 2697 c.c., e la domanda va, sul punto, rigettata. Giurisprudenza costante della Suprema
Corte, infatti, ritiene che il danno esistenziale non è danno in re ipsa (cfr. Corte di Cassazione, sez. VI Civile - 3, ordinanza 5 marzo
– 28 luglio 2020, n. 16039) e, nel caso di specie, l'attore si è solo limitato ad affermare assertivamente di aver subito un danno esistenziale, senza nulla dedurre in merito, senza allegare documentazione e senza alcuna prova di averlo subito: il danno esistenziale viene tradizionalmente definito come l'ingiusta lesione alle abitudini della vita ed alle relazioni sociali, ma, su tal punto, nulla è specificamente dedotto e nemmeno è stato provato, con documentazione medica, un particolare stato e/o disagio psicofisico, conseguente ai fatti narrati in atto introduttivo. pagina 28 di 31 Per quanto sopra esposto, la domanda va accolta nei limiti evidenziati e, per l'effetto, la e la CP_4 Controparte_2 vanno condannati in solido al pagamento della somma di euro
174.000,00 oltre interessi e rivalutazione, in favore degli eredi del defunto Persona_1
Alla soccombenza segue la condanna di e CP_4 CP_2 al pagamento, in solido tra loro, delle spese del giudizio in
[...] favore del procuratore anticipatario avvocato MATTEO CORREALE, liquidate come da dispositivo e quantificate sulla base dei parametri medi dello scaglione di valore per giudizi di valore indeterminabile e complessità media ex d.m. n. 55/2014, come modificato dal d.m. n.
147/2022.
Per le stesse motivazioni, vanno poste a carico dei convenuti soccombenti le spese della espletata c.t.u., come liquidate in separato decreto.
La va, poi, condannata alle spese nei confronti Controparte_2 della società , per Controparte_13
l'infondatezza della domanda di manleva, con quantificazione ai parametri minimi, stante la scarsa complessità delle questioni sottese alla suddetta domanda, dello scaglione di valore di riferimento.
Sussistono, invece, giustificate ragioni per compensare le spese del presente grado fra tutte le altre parti di giudizio costituite, attesa la particolare complessità della fattispecie in esame, che ha reso oggettivamente complessa la preventiva individuazione degli enti effettivamente responsabili dei danni patiti dall'attore. Nulla deve essere disposto, infine, con riguardo alle spese nei confronti dei convenuti contumaci risultati vittoriosi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, sezione civile, in persona della dott.ssa Alessia Annunziata, definitivamente pronunciando, sulla domanda proposta da , , Parte_1 Parte_2 Pt_3 pagina 29 di 31 , , nella qualità di eredi di Per_1 Parte_4
, nei confronti di: , Persona_1 Controparte_1
, , Controparte_2 Parte_5 CP_5
, , -
[...] Controparte_5 CP_3
Controparte_3
, ogni Controparte_14 CP_4 avversa istanza, deduzione ed eccezione reietta, così provvede:
- Accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna e la CP_4
, in solido tra loro, al pagamento della somma Controparte_2 di euro 174.000,00, oltre rivalutazione monetaria e interessi nella misura legale, a decorrere dalla presente pronuncia e sino al soddisfo, in favore di Parte_1 Parte_2 Parte_3
, , quali eredi di Parte_4 Persona_1
- Condanna e la , in solido tra loro , CP_4 Controparte_2 al pagamento delle spese del presente giudizio, che si liquidano in euro 348,00, per esborsi, ed euro 10.860,00, per compensi, oltre spese generali, c.p.a. ed i.v.a., se dovuta, in favore degli attori, con attribuzione al procuratore anticipatario, avvocato Matteo
Correale, per espressa fattane dichiarazione.
- Condanna la al pagamento delle spese di lite, Controparte_2 nei confronti di , Controparte_13 che si liquidano in € 5.431,00, per compensi, oltre spese generali,
i.v.a. e c.p.a., come per legge.
- Condanna e la , in solido tra loro, CP_4 Controparte_2 al pagamento delle spese per la espletata c.t.u., come liquidate in separato decreto.
- Compensa le spese fra gli attori e , Controparte_1 Parte_5
,
[...] Controparte_3
.
[...]
- Nulla per le spese nei confronti dei convenuti contumaci.
Così deciso in Vallo della Lucania, il 14/5/2025
pagina 30 di 31 Il Giudice
Alessia Annunziata
pagina 31 di 31