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Sentenza 21 febbraio 2025
Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Fermo, sentenza 21/02/2025, n. 84 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Fermo |
| Numero : | 84 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G.N.R. 2410/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FERMO
In composizione monocratica ed in persona del Giudice Dott.ssa Lucia Rocchi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in I grado iscritta al N° 2410 del Ruolo Generale dell'anno 2019 trattenuta in decisione alla udienza del 31/10/2024, scaduti in data 20/1/2025 i termini di cui agli artt. 190-281 quinquies c.p.c., promossa da:
(C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Andrea Paolucci, giusta Parte_1 P.IVA_1 delega allegata all'atto di citazione;
-attore-
CONTRO
(C.F. Controparte_1
), rappresentato e difeso dall'Avv. Scotti Galletta Marco, giusta delega allegata P.IVA_2 comparsa di risposta;
- convenuto –
***
OGGETTO: “opposizione ex art. 615 co. 1 c.p.c.”
***
CONCLUSIONI
Alla udienza del 31/10/2024 - svolta con le modalità della trattazione scritta - i procuratori delle parti hanno precisato le rispettive conclusioni come segue:
1 Per parte attrice il difensore “precisa le conclusioni come da atto di citazione qui di Parte_1 seguito riportate: “Piaccia all'Illustrissimo Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa e reietta: -in via principale
e nel merito, dichiarare la nullità, illegittimità e/o inefficacia della cartella di pagamento e comunque che il
non ha diritto di procedere alla esecuzione forzata per motivi di cui al presente atto di Controparte_1 citazione ed annullare conseguentemente detta cartella accertando e dichiarando che gli interessi non sono dovuti e che nessun compenso per gli oneri di riscossione è dovuto all'agente di riscossione;
- ancora nel merito, accertare e dichiarare in ogni caso che il credito vantato in surroga dalla nei confronti della opponente ha natura Controparte_1 chirografaria e non è assistito dal privilegio generale ex art.9 comma 5 del D.Lgs. n.123/98 ed ex art.
8-bis del DL
n.3/2015. Il tutto con vittoria di spese e compensi di lite oltre rimborso forfetario, IVA e CAP come per Legge”.
Per parte convenuta il Controparte_1 difensore “conclude riportandosi alle conclusioni di cui alla comparsa di risposta ed alla memoria ex art.183 I termine c.p.c.”, si riportano di seguito le conclusioni richiamate: “1) nel merito, rigettare l'opposizione e, quindi, in via di eccezione, accertarsi che il credito vantato dalla di euro 443.413,60 verso la società Pt_2 opponente ed avente ad oggetto la restituzione delle somme liquidate a titolo di perdite dal Fondo di Controparte_2
Garanzia di cui all'art. 2 co. 100 lettera a) della Legge 23/12/96 n.662, costituisce credito privilegiato ai sensi degli artt.1 e 9 del D.Lgs. n.123 del 1998 e dell'art.8 bis D.L.n.3 del 24.1.2015, convertito con modificazioni nella
L.n.33 del 2015, confermando il diritto della di procedere Controparte_3 esecutivamente, tramite l' nei confronti della medesima società opponente, Controparte_4 confermando altresì la validità e legittimità della cartella di pagamento n.008 2019 00079352 49000, notificata in data 9.8.2019 alla in forza del ruolo n.2019/001705. 2) condannare l'opponente al pagamento di Parte_1 spese e compensi del giudizio”.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato in data 6/12/2019 ha proposto Parte_1 opposizione ex art. 615 c.p.c. avverso la cartella di pagamento n. 00820190007935249000 notificatale da su incarico di Controparte_5 Controparte_1 per la somma complessiva di euro 443.413,60 oltre oneri di riscossione e
[...] interessi, quale importo dovuto a titolo di recupero delle agevolazioni di cui alla L. 669/1996.
A sostegno della svolta opposizione parte attrice ha dedotto che:
− in data 30/5/2019 Mediocredito ha inviato al commissario liquidatore di Parte_1 comunicazione di surroga con cui ha invitato quest'ultima al pagamento del credito di €
2 443.413,60 (assistito da privilegio generale ex artt. 1 e 9 comma 5 del d.lgs 123/1998 ed art. 8 bis d.l. 3 del 2015), rappresentando: i) di svolgere attività di gestione del Fondo di Garanzia ai sensi della L. 662/1996; ii) di aver garantito una quota di finanziamento di € 640.000,00 erogato dalla Banca Popolare di Ancona spa oggi in data 8/11/2016 a favore di Pt_3
iii) che, a seguito dell'inadempimento di Banca Popolare di Parte_1 Parte_1
Ancona spa oggi ha escusso la garanzia a prima richiesta ottenendo da Pt_3 CP_1
il rimborso della somma di € 443.413,60; iv) in merito a tale somma
[...] CP_1
ha diritto di surroga in base al combinato disposto degli artt. 1203 c.c. e 2 co. 4
[...]
DM 152 del 2005;
− a seguito della sola predetta comunicazione, - su incarico Controparte_5 di - ha notificato a la cartella di pagamento n. Controparte_1 Parte_1
00820190007935249000 per la somma complessiva di € 443.413,60 oltre oneri di riscossione e interessi;
− la predetta cartella di pagamento risulta illegittima e va annullata per i seguenti motivi:
a) violazione del divieto di svolgere azioni esecutive in pendenza di concordato preventivo per debiti anteriori all'apertura dello stesso, considerato che: 1) ha ottenuto il finanziamento di € 640.0000,00 garantito per l'80% dal Parte_1
Fondo di Garanzia (gestito da ) ed ha pagato regolarmente Controparte_1 le prime rate del debito (residuando a novembre 2017 un importo di € 550.711,34 per sorte e interessi ancora da pagare); 2) nel novembre 2017 ha Parte_1 depositato presso il Tribunale di Fermo domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo in continuità, prevedendo il pagamento integrale dei crediti prededucibili, il pagamento dei crediti privilegiati nella misura del 100% ed il pagamento dei crediti chirografari nella misura del 30%; 3) il concordato è stato omologato in data 14-19 marzo 2019 e nell'ambito di tale procedura ha Pt_3 dichiarato di essere creditrice di in via chirografaria per la somma di € Parte_1
6.412.568,15 (di cui € 550.711,34 in relazione al finanziamento del 8/11/2016), esprimendo voto favorevole alla proposta di concordato;
4) nell'attualità
sta procedendo ad azionare esecutivamente lo stesso titolo (già CP_1 insinuato nella procedura di concordato) tramite iscrizione a ruolo esattoriale;
5)
l'iscrizione a ruolo risulta, pertanto, eseguita in violazione del divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive fino al decreto di omologa del concordato ex art. 168 L.
Fall. (disposizione estensibile anche alla fase successiva all'omologa in presenza, come in specie, di concordato in continuità) ed, in ogni caso, in violazione dell'art
3 184 L. Fall. che prevede la cristallizzazione del passivo accertato in sede concorsuale e l'obbligatorietà del concordato per tutti i creditori anteriori – con conseguente illegittimità dell'emissione della cartella di pagamento, quale atto prodromico all'esecuzione (potendo esclusivamente comunicare la propria surroga CP_1 agli organi della procedura, nella posizione già vantata da;
Pt_3
b) natura chirografaria del credito vantato da , considerato che: i) Controparte_1 la surroga nel diritto già vantato da costituisce modificazione meramente Pt_3 soggettiva del rapporto obbligatorio e non può incidere sulla natura del credito;
ii) risulta in specie inapplicabile l'art. 9 co. 5 del d.lgs. 123/1998, operante nei soli casi di revoca del beneficio (mai disposta nei confronti di;
iii) risulta in Parte_1 specie inapplicabile anche l'art. 8 bis d.l. 3/2015 trattandosi di credito già ammesso al passivo di una procedura concorsuale in relazione al quale opera il principio di cristallizzazione del passivo;
c) nullità della cartella di pagamento, essendo stata la relativa notifica preceduta dalla sola comunicazione PEC di surroga del 30/5/2019 e non anche dall'avviso di pagamento.
Per tutti gli esposti motivi l'opponente ha domandato l'annullamento della cartella esattoriale e l'accertamento della natura chirografaria del credito vantato da . Controparte_1
2. Si è costituita in giudizio la quale ha Controparte_1 chiesto il rigetto, per infondatezza, dell'avversa opposizione deducendo:
− la nullità della citazione ex art.164 comma 1 c.p.c., essendo stato assegnato al convenuto un termine a comparire inferiore a quello prescritto dall'art.163 bis c.p.c.;
− l'infondatezza della dedotta violazione dei divieti di cui agli artt. 168 e 184 l.fall. (di intraprendere azioni esecutive in pendenza di concordato preventivo), dovendo la cartella di pagamento essere equiparata all'atto di precetto e, dunque, qualificata come atto prodromico all'avvio dell'esecuzione e non anche come atto esecutivo;
− la natura privilegiata del credito vantato dal Fondo di Garanzia considerati: a) il tenore letterale dell'art. 8 bis D.L. 3/15 - da qualificare alla luce della prevalente giurisprudenza come norma di interpretazione autentica;
b) l'estensione in via analogica al caso di specie dell'art. 9 co. 5 D.lgs. 123/1998, posto a tutela dell'interesse pubblico sotteso alla posizione del Fondo di Garanzia;
c) l'irrilevanza - data la natura pubblica del credito vantato dal Fondo di garanzia - di eventuali qualificazioni del credito rese dall'originario titolare nel corso della procedura di concordato preventivo, considerato che la surroga è istituto non assimilabile all'ordinaria cessione di credito e che l'accertamento dei crediti avvenuto nel corso del
4 concordato preventivo non ha valore definitivo – con conseguente infondatezza anche della dedotta violazione del principio di cristallizzazione del passivo in sede concorsuale;
− la decadenza dalla facoltà di eccepire l'invalidità della cartella per omessa notifica dell'avviso di pagamento, trattandosi di vizio formale ed essendo decorso il termine di cui all'art. 617 co.
2 c.p.c.
Per gli esposti motivi la convenuta ha domandato, oltre al rigetto dell'opposizione, anche l'accertamento della natura privilegiata del credito dalla stessa vantato.
3. Alla prima udienza del 25/9/2020 è stata disposta la sospensione dell'efficacia esecutiva della cartella opposta e sono stati assegnati alle parti i termini ex art 183 comma 6 c.p.c. Le memorie ex art. 183 n. 1 c.p.c. non hanno determinato un ampliamento del thema decidendum. Con la propria memoria ex art.183 n. 2 c.p.c. ha dato atto della pendenza dinanzi al Controparte_1
Tribunale di Fermo di analoghi procedimenti riferiti ad ulteriori cartelle notificate a Parte_1 da su incarico del Fondo di Garanzia (iscritti ai nn. 2409/19 RG – 2411/19 CP_5 CP_5
RG – 2413/19 RG – 2414/19 RG) e domandato la riunione del presente giudizio a quello di più risalente iscrizione;
parte attrice con la propria memoria ex art. 183 n. 3 c.p.c. si è opposta alla riunione, deducendo la diversità dei crediti posti a base delle cartelle di pagamento opposte e l'applicazione a ciascun giudizio di una differente disciplina in ragione delle date di stipula dei singoli finanziamenti. L'istanza di riunione non è stata accolta ed all'udienza del 2/2/2023 è stato disposto rinvio per la precisazione delle conclusioni, poi avvenuta all'udienza del 31/10/2024 con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c. Con la comparsa conclusionale l'opponente ha, altresì, dedotto per la prima volta – nell'ambito del terzo motivo di opposizione – il difetto di titolo esecutivo idoneo a giustificare l'iscrizione a ruolo e la notifica della cartella (dovendo il credito essere fatto rientrare tra le entrate c.d. di diritto privato).
4. Ciò premesso e riportato in relazione al thema disputandum ed alle vicende processuali intercorse, la domanda svolta dall'attore viene rigettata per le seguenti considerazioni.
4.1. Preliminarmente, va rilevato che la nullità della citazione eccepita dal convenuto per inosservanza del termine minimo a comparire risulta sanata, avendo quest'ultimo compiutamente dedotto nella comparsa di costituzione su tutti i motivi di opposizione svolti dall'attore – richiamata sul punto la giurisprudenza di legittimità secondo cui “in materia di procedimento civile, l'art. 164, terzo comma, cod. proc. civ., là dove, in ipotesi di nullità della citazione per inosservanza del termine di comparizione o mancanza dell'avvertimento ai sensi dell'art. 163, n. 7, cod. proc. civ., esclude che la nullità della citazione sia sanata dalla costituzione del convenuto, se egli eccepisca tali nullità, dovendo in tal caso il giudice fissare nuova udienza nel rispetto dei termini, presuppone che il convenuto, nel costituirsi, si limiti alla sola deduzione della nullità, senza anche
5 svolgere difese e richiedere la fissazione di una nuova udienza, contegno, questo, che integra sanatoria della nullità della citazione” (cfr. Cass. 21910/2014).
5. Scendendo all'esame dei singoli motivi di opposizione, appare infondata la dedotta violazione del divieto di intraprendere azioni esecutive in pendenza di concordato preventivo.
Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità l'art. 168 L.Fall., nella formulazione pro tempore vigente, stabilisce che dalla data di iscrizione nel registro delle imprese della domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo e fino al momento in cui il decreto di omologazione del concordato proposto diventi definitivo, i creditori per titolo o causa anteriore al decreto non possono, sotto pena di nullità, iniziare o proseguire azioni esecutive sul patrimonio del debitore. La disposizione assolve alla duplice funzione di conservare l'integrità del patrimonio dell'imprenditore da possibili azioni intraprese dai creditori concorsuali e di garantire il rispetto della par condicio creditorum, nella prospettiva di un negativo epilogo della procedura concordataria con conseguente dichiarazione di fallimento (cfr. Cass. 8 luglio 1998, n. 6671, nonché, più recentemente, Cass., ord.,
18 maggio 2021, n. 13514). Il divieto in esame trova applicazione, sotto il profilo soggettivo, anche ai crediti dell'erario sorti prima dell'apertura della procedura, per cui anche i crediti dell'Agente di
Riscossione devono essere fatti valere nell'ambito della procedura concordataria, ancorché assistiti da titolo esecutivo (cfr., per tutte, Cass., Sez. Un., 6 settembre 1990, n. 9201).
La giurisprudenza di legittimità ha, tuttavia, chiarito quanto alla notifica della cartella esattoriale da parte dell' come la stessa – essendo assimilabile quanto al contenuto ad un atto Controparte_6 di precetto (cfr. S.U. n. 16986/22; S.U. n. 7822/2020; S.U. n. 7822/20; S.U. 28709/20) e non necessariamente all'atto di avvio della procedura esecutiva – non sia preclusa dalla pendenza di una procedura concorsuale. Al riguardo è stato statuito che “nel sistema della riscossione coattiva a mezzo ruolo, disciplinato dal d. P. R. n. 602 del 1973, la notificazione della cartella di pagamento costituisce atto preliminare indefettibile per l'effettuazione di un pignoramento da parte dell'agente della riscossione, atteso che la cartella di pagamento, a mente dell'art. 25 del d.P.R. citato, assolve uno actu le funzioni svolte, ex art. 479 c.p.c., dalla notificazione del titolo esecutivo e del precetto nella espropriazione forzata codicistica, e che il disposto dell'art. 50 del medesimo d.P.R. depone univocamente in tal senso” (Cass. n. 3021/2018) - indirizzo confermato da numerose successive decisioni (cfr. Cass. n 22211/2019; Cass. n. 9440/2019; Cass. n. 24880/2020;
Cass. n. 23806/2020), secondo le quali l'inizio dell'azione esecutiva, vietata dall'art. 168 L.Fall. deve ricondursi non alla emissione ed alla notifica della cartella di pagamento (rappresentando quest'ultima un atto assimilabile al precetto), ma esclusivamente all'inizio della vera e propria procedura esecutiva (considerazioni analoghe sono state svolte con riguardo al fallimento ai sensi degli artt. 51 e 52 L.Fall.).
6 Pertanto, la peculiare natura della cartella di pagamento (quale atto prodromico all'esecuzione, assimilabile ad un precetto) ne consente l'emissione e la notifica anche successivamente alla
“presentazione” della domanda di concordato preventivo - risultando l'incipit della procedura esecutiva rappresentato dal pignoramento e non rientrando la notifica della cartella nel perimetro di cui all'art. 168 L.Fall. (cfr. già citate Cass. n. 22211/2019 e Cass. n. 31560/2022 secondo cui “la cartella esattoriale, quale atto che accorpa in sé le funzioni di titolo esecutivo e di precetto ma non determina l'inizio della procedura esecutiva, non rientra nel divieto di cui all'art. 168 l.fall., che impedisce solo le azioni proprie del processo di esecuzione e non anche qualsiasi iniziativa del creditore volta a realizzare, unilateralmente ed al di fuori della procedura concorsuale, il contenuto dell'obbligazione del debitore concordatario;
ne consegue l'ammissibilità della notificazione della cartella anche dopo l'apertura del concordato preventivo.”).
6. Quanto all'ulteriore motivo di opposizione - afferente alla nullità della cartella di pagamento per essere stata preceduta dalla sola comunicazione di surroga del 30/5/2019 (non anche dall'avviso di pagamento) e per essere stata emessa in difetto di valido titolo esecutivo - anch'esso è infondato.
6.1. Va preliminarmente rilevato che nell'esecuzione c.d. esattoriale il titolo esecutivo è costituito dal ruolo, la cartella di pagamento ha funzione equivalente a quella che nel processo ordinario è assolta dal precetto e dalla notifica del titolo esecutivo, mentre l'avviso di pagamento ex articolo 50 DPR n. 602/1973 assolve alla funzione di nuovo precetto.
La cartella esattoriale può essere impugnata prima dell'instaurazione nell'esecuzione sia ex art. 615
c.p.c. - laddove il destinatario contesti il diritto dell'ente impositore a procedere esecutivamente in suo danno (deducendo l'illegittimità dell'iscrizione a ruolo per somme eccedenti la pretesa legittimamente esigibile ovvero l'estinzione del credito) - sia ex art. 617 c.p.c. per vizi formali - quali la mancata notifica della cartella o l'incompletezza del contenuto degli atti notificati (cfr. Cass.
15149/2005 ed altre conformi tra cui Cass. S.U. 22080/2017).
Ove l'atto amministrativo presupposto – posto a fondamento della pretesa creditoria pubblica poi iscritta al ruolo - non sia stato ritualmente notificato il debitore può proporre opposizione ex L.
689/81 anche successivamente alla notifica della cartella esattoriale o dell'avviso di pagamento: detta opposizione non integra un'opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi ma un'opposizione di merito ammissibile (anche se tardiva) per far valere vizi del provvedimento in precedenza non eccepiti (cfr. Cass. S.U. n. 562/2000; Cass. 15149/2005 ed altre conformi tra cui Cass. S.U.
22080/2017).
6.2. In specie, sotto un primo profilo formale (ferma la genericità delle deduzioni svolte dall'opponente circa la necessità in specie di un avviso di pagamento) parte attrice risulta decaduta dalla facoltà di dedurre l'omessa notifica di un avviso di pagamento anteriormente alla notifica della
7 cartella – trattandosi di vizio meramente formale in relazione al quale alla data di notifica dell'opposizione risultava già decorso il termine di cui all'art. 617 co. 2 c.p.c.
6.3. Sotto un diverso profilo, la dedotta nullità della cartella per difetto di valido titolo esecutivo idoneo a giustificare l'iscrizione a ruolo del credito – oltre a risultare rilevata solo con la comparsa conclusionale, quale specificazione del terzo motivo di opposizione – appare infondata.
La difesa di parte opponente al riguardo ha sostenuto che, non venendo in rilievo un'ipotesi di revoca del finanziamento ma di semplice inadempimento del beneficiario, seguita da azione di recupero in surroga ex articolo 1203 c.c., non risulta in specie applicabile la procedura di riscossione esattoriale prevista dall'art. 17 del d.lgs. n. 46 del 1999.
La tesi, benché sostenuta in alcune pronunce giurisprudenziali (numericamente recessive rispetto alle plurime decisioni, anche di legittimità, di segno contrario), non appare condivisibile.
L'art. 2, comma 4, d.m. 20/6/2005 stabilisce che “nello svolgimento delle procedure di recupero del credito per conto del Fondo di gestione si applica, così come previsto dall'art. 9, comma 5, del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 123, la procedura esattoriale di cui all'art. 67 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, così come sostituita dall'art. 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46”. L'art. 67 del D.P.R. 28/1/1988
n. 43 è stato abrogato e sostituito dall'art. 17 del d.lgs. 26/2/1999 n. 46, recante il riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo. La disciplina della riscossione mediante ruolo di cui all'art. 17 del d.lgs. n. 46/1999 è, inoltre, richiamata anche dalla legge 24/3/2015 n. 33 che ha convertito con modificazioni il d.l. n. 3 del 24/1/2015, recante norme urgenti per il sistema bancario e gli investimenti. L'art.
8-bis del d.l. n. 3/2015 stabilisce che “Il diritto alla restituzione, nei confronti del beneficiario finale e dei terzi prestatori di garanzie, delle somme liquidate a titolo di perdite dal Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, costituisce credito privilegiato e prevale su ogni altro diritto di prelazione, da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall'articolo 2751-bis del codice civile, fatti salvi i precedenti diritti di prelazione spettanti a terzi….Al recupero del predetto credito si procede mediante iscrizione a ruolo ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e successive modificazioni”. La riscossione mediante ruolo risulta, dunque, utilizzabile anche per il recupero delle somme liquidate a titolo di perdite dal Fondo di Garanzia di cui alla legge 662/1996 nei confronti tanto del beneficiario finale, quanto dei terzi prestatori di garanzie e ciò sulla base dell'espressa disposizione di cui all'art. 8 bis del d.l. n. 3/2015, come convertito nella Legge n. 33/2015 – la quale secondo la giurisprudenza prevalente costituisce, peraltro, disposizione ripetitiva, e confermativa, del regime già vigente: infatti, anche nel previgente regime doveva ritenersi che gli interventi di sostegno pubblico erogati in forma di concessione di garanzia godessero del privilegio di cui all'art. 9 comma 5 d. lgs. n. 123/1998 (Cass., 31 maggio 2019,
n. 14915, Cass. Civ., Sez. VI, 25 novembre 2019 ord. n. 30621, pagg. 5 e 6). Appare, dunque,
8 corretta la procedura di iscrizione a ruolo del credito vantato da nei confronti Controparte_1 dell'opponente.
Sulla base delle citate disposizioni la tesi della difesa opponente – secondo cui venendo in rilievo una surrogazione legale a seguito di escussione di garanzia non sarebbe applicabile l'art. 9 del d.lgs. n.
123/1998, dovendo essere attribuita al rapporto natura privatistica e non già pubblicistica - non appare condivisibile, essendo stata tale tesi sconfessata dalla più recente giurisprudenza di
Cassazione che ha chiarito come “in tema di interventi di sostegno pubblico erogati in forma di concessione di garanzia pubblica, l'avvenuta escussione di quest'ultima nei confronti di determina la Controparte_1 surrogazione di detto garante nella posizione del garantito, con l'attribuzione di un diritto di natura privilegiata, non più volto al recupero del credito di diritto comune originato dal primigenio finanziamento, bensì mirato a riacquisire risorse pubbliche alla disponibilità del fondo per le piccole e medie imprese, con conseguente legittimità della riscossione esattoriale ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 46/1999” (cfr. Cassazione, ord. 1005/2023). Come già chiarito dalla Cassazione nell'ordinanza n. 3025/2021, il d.lgs. n. 123 del 1998 è una normativa avente portata generale, idonea a trovare applicazione trasversale a tutte le ipotesi di sostegno pubblico per lo sviluppo delle attività produttive concesso da amministrazioni pubbliche anche tramite soggetti terzi (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 2663 del 30/01/2019), sicché l'art. 9, comma 5, del d.lgs. n. 123/1998 è fonte normativa diretta del titolo di privilegio anche in relazione al credito derivante da concessione in garanzia collaterale al finanziamento erogato ad impresa ai sensi della legge n. 662/1996, a favore di chi ha finanziato la PMI (Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 30739 del
26/11/2019). Gli interventi di sostegno pubblico erogati in forma di concessione di garanzia, pertanto, godono anch'essi del privilegio di cui all'art. 9, comma 5, d.lgs. n. 123 del 1998, perché le diverse forme di intervento pubblico in favore delle attività produttive risultano espressione di un disegno unitario, rispetto al quale occorre recuperare la provvista per ulteriori e futuri interventi di sostegno della produzione (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 2664 del 30/01/2019, Rv. 652683 - 01). Si legge nella medesima ordinanza sopra richiamata che “il privilegio previsto dall'art. 9, comma 5, del d.lgs. n.
123 del 1998, in materia di razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, assiste anche il credito del gestore del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese che abbia subito l'escussione della garanzia da parte dell'istituto di credito finanziatore a seguito dell'inadempimento della società beneficiaria del finanziamento
(Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 6508 del 09/03/2020, Rv. 657486 - 01), in quanto la norma si riferisce non solo a patologie attinenti alla fase genetica dell'erogazione pubblica, ma si estende anche a quella successiva di gestione del rapporto di credito insorto per effetto della concessione (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 9926 del 20/04/2018, Rv.
648259 - 01; conf.: Sez. 1, Sentenza n. 2663 del 30/01/2019)” (impostazione di recente confermata anche da Cass. 9057/2024).
9 Ne discende, pertanto, che non possa attribuirsi natura privata al credito vantato in surroga dal gestore del Fondo di Garanzia, atteso che il credito che deriva dall'escussione da parte dell'istituto finanziatore della garanzia prestata ex lege dal Fondo di Garanzia ha natura pubblicistica, risultando connesso (come tutti gli altri interventi previsti dal d.lgs. 123/1998) alla finalità di pubblica utilità di sostegno dello sviluppo delle attività produttive (cfr. Cass. 6508/2020). Conseguentemente, il credito per cui è causa non appare rientrare tra le entrate di diritto privato (in relazione alle quali l'amministrazione è tenuta a precostituirsi un titolo anteriormente all'iscrizione a ruolo ed alla notifica della cartella) anche ai fini dell'applicabilità delle norme sulla riscossione esattoriale - con la conseguenza che appare legittima, in specie, la riscossione mediante ruolo.
Sul punto la giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. 6508/2020) ha ritenuto, infatti, che debba fruire del privilegio di cui all'artt. 9 co. 5 del d.lgs. 123/1998 (a prescindere dal tenore letterale della norma che fa unicamente riferimento alla revoca dei finanziamenti) anche il credito che deriva dell'escussione da parte della società beneficiaria della garanzia prestata ex lege dal Fondo di
Garanzia della PMI il cui gestore, dopo aver estinto il credito della banca finanziatrice, si è surrogato ex articolo 1203 c.c. nei diritti del creditore e ciò in considerazione della causa del credito pur sempre riconducibile agli interventi pubblici di sostegno. Infatti, nelle ipotesi di finanziamento mediante intervento del fondo di garanzia per le PMI ex legge 662/1996, devono essere tenuti distinti, da un lato, il rapporto (privatistico) intercorrente tra l'istituto finanziatore, l'impresa beneficiaria (ed i fideiussori), in quanto fondato sul contratto di finanziamento e dall'altro, quello riguardante - in qualità di gestore del fondo di garanzia per PMI - l'impresa CP_1 beneficiaria (ed i fideiussori di quest'ultima) fondato, viceversa, sulla garanzia prevista dalla L.662/96
e sulla surroga legale all'ente finanziatore di cui dall'art 2 comma 4 DM 20.6.2005 n. 18456.
Considerato che a quest'ultimo rapporto va attribuita per le ragioni sopra esposta natura pubblica - in ragione della fonte legale di regolamentazione del rapporto e della funzione svolta della garanzia -
l'opposizione sotto il profilo del difetto di titolo esecutivo non appare fondata.
Tutto ciò considerato, l'opposizione proposta da parte attrice viene rigettata.
7. Da ultimo, quanto alle reciproche domande svolte da entrambe le parti di accertamento della natura (chirografaria o privilegiata) del credito vantato in surroga da Controparte_1 nei confronti della opponente, va osservato quanto segue.
Preliminarmente va dato atto che la domanda di accertamento della natura del credito in pendenza di concordato appare ammissibile – considerato che l'omologazione del concordato non esclude la possibilità di far accertare in via ordinaria, nei confronti dell'impresa in concordato, il proprio credito ed il privilegio che lo assiste, posto che per sua natura il giudizio di omologazione del concordato non comporta la formazione di un giudicato sull'esistenza, entità e rango dei crediti (cfr. Corte
10 appello Milano sez. IV, 22/05/2023, n.1641 Tribunale Ordinario di Roma, Sez. XVI civ., 14 settembre 2023, Tribunale Frosinone sez. I, 01/08/2023, n.858 nonchè Cass. n. 23721 del 2006 e
Cassazione civile sez. I, 23/02/2022, n.6062).
In specie, per tutte le considerazioni già sopra esposte al paragrafo 6.3 della presente sentenza, va rigettata la domanda di accertamento della natura chirografaria del credito svolta dall'opponente ed accertata, in accoglimento della domanda svolta dalla opposta, la natura privilegiata dello stesso – richiamata sul punto la già citata giurisprudenza di legittimità secondo cui il credito dell'amministrazione statale che deriva dall'escussione, da parte dell'istituto di credito finanziatore, della garanzia prestata ex lege dal Fondo di Garanzia delle PMI deve fruire del privilegio di cui all'art. 9 co.5 d.lgs. 123/1998 in quanto credito di natura pubblicistica connesso (come tutti gli altri interventi di sostegno previsti dal d.lgs. n. 123 del 1998, art. 7) alla finalità di pubblica utilità di supporto allo sviluppo delle attività produttive, “in ragione della particolare meritevolezza dell'interesse tutelato, e ciò a prescindere dal tenore testuale della stessa norma” (cfr. n. 6508/2020; Cass. 9657/2024 ed altre conformi).
Ne consegue che va rigettata la domanda di accertamento della natura chirografaria del credito azionato da e dichiarata la relativa natura privilegiata ex art. 9 comma 5 del D.Lgs. n. CP_1
123/98 ed ex art. 8 bis del D.L. n. 3/2015 – richiamata altresì la già citata giurisprudenza secondo cui il richiamato art. 8 bis costituisce disposizione ripetitiva, e confermativa, del regime già vigente, nell'ambito del quale doveva ritenersi che gli interventi di sostegno pubblico erogati in forma di concessione di garanzia godessero già del privilegio di cui all'art. 9 comma 5 d. lgs. n. 123/1998
(Cass., 31 maggio 2019, n. 14915, Cass. Civ., Sez. VI, 25 novembre 2019 ord. n. 30621; Cass.
9657/2024).
8. Considerata la recente evoluzione giurisprudenziale intervenuta sulle questioni oggetto di causa, le spese di lite tra le parti vengono integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Fermo definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto in I grado al n. RG
2410/2019, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così decide:
RIGETTA
Integralmente l'opposizione ex art. 615 co.1 c.p.c. proposta dall'attore;
11 ACCERTA che il credito oggetto di causa vantato in surroga da nei confronti di Controparte_1 ha natura privilegiata ex art. 9 comma 5 del D.Lgs. n. 123/98 ed 8 bis del D.L. n. Parte_1
3/2015;
COMPENSA
Integralmente le spese di lite tra le parti.
Fermo il 20/2/2025
Il Giudice
Dott.ssa Lucia Rocchi
12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FERMO
In composizione monocratica ed in persona del Giudice Dott.ssa Lucia Rocchi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in I grado iscritta al N° 2410 del Ruolo Generale dell'anno 2019 trattenuta in decisione alla udienza del 31/10/2024, scaduti in data 20/1/2025 i termini di cui agli artt. 190-281 quinquies c.p.c., promossa da:
(C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Andrea Paolucci, giusta Parte_1 P.IVA_1 delega allegata all'atto di citazione;
-attore-
CONTRO
(C.F. Controparte_1
), rappresentato e difeso dall'Avv. Scotti Galletta Marco, giusta delega allegata P.IVA_2 comparsa di risposta;
- convenuto –
***
OGGETTO: “opposizione ex art. 615 co. 1 c.p.c.”
***
CONCLUSIONI
Alla udienza del 31/10/2024 - svolta con le modalità della trattazione scritta - i procuratori delle parti hanno precisato le rispettive conclusioni come segue:
1 Per parte attrice il difensore “precisa le conclusioni come da atto di citazione qui di Parte_1 seguito riportate: “Piaccia all'Illustrissimo Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa e reietta: -in via principale
e nel merito, dichiarare la nullità, illegittimità e/o inefficacia della cartella di pagamento e comunque che il
non ha diritto di procedere alla esecuzione forzata per motivi di cui al presente atto di Controparte_1 citazione ed annullare conseguentemente detta cartella accertando e dichiarando che gli interessi non sono dovuti e che nessun compenso per gli oneri di riscossione è dovuto all'agente di riscossione;
- ancora nel merito, accertare e dichiarare in ogni caso che il credito vantato in surroga dalla nei confronti della opponente ha natura Controparte_1 chirografaria e non è assistito dal privilegio generale ex art.9 comma 5 del D.Lgs. n.123/98 ed ex art.
8-bis del DL
n.3/2015. Il tutto con vittoria di spese e compensi di lite oltre rimborso forfetario, IVA e CAP come per Legge”.
Per parte convenuta il Controparte_1 difensore “conclude riportandosi alle conclusioni di cui alla comparsa di risposta ed alla memoria ex art.183 I termine c.p.c.”, si riportano di seguito le conclusioni richiamate: “1) nel merito, rigettare l'opposizione e, quindi, in via di eccezione, accertarsi che il credito vantato dalla di euro 443.413,60 verso la società Pt_2 opponente ed avente ad oggetto la restituzione delle somme liquidate a titolo di perdite dal Fondo di Controparte_2
Garanzia di cui all'art. 2 co. 100 lettera a) della Legge 23/12/96 n.662, costituisce credito privilegiato ai sensi degli artt.1 e 9 del D.Lgs. n.123 del 1998 e dell'art.8 bis D.L.n.3 del 24.1.2015, convertito con modificazioni nella
L.n.33 del 2015, confermando il diritto della di procedere Controparte_3 esecutivamente, tramite l' nei confronti della medesima società opponente, Controparte_4 confermando altresì la validità e legittimità della cartella di pagamento n.008 2019 00079352 49000, notificata in data 9.8.2019 alla in forza del ruolo n.2019/001705. 2) condannare l'opponente al pagamento di Parte_1 spese e compensi del giudizio”.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato in data 6/12/2019 ha proposto Parte_1 opposizione ex art. 615 c.p.c. avverso la cartella di pagamento n. 00820190007935249000 notificatale da su incarico di Controparte_5 Controparte_1 per la somma complessiva di euro 443.413,60 oltre oneri di riscossione e
[...] interessi, quale importo dovuto a titolo di recupero delle agevolazioni di cui alla L. 669/1996.
A sostegno della svolta opposizione parte attrice ha dedotto che:
− in data 30/5/2019 Mediocredito ha inviato al commissario liquidatore di Parte_1 comunicazione di surroga con cui ha invitato quest'ultima al pagamento del credito di €
2 443.413,60 (assistito da privilegio generale ex artt. 1 e 9 comma 5 del d.lgs 123/1998 ed art. 8 bis d.l. 3 del 2015), rappresentando: i) di svolgere attività di gestione del Fondo di Garanzia ai sensi della L. 662/1996; ii) di aver garantito una quota di finanziamento di € 640.000,00 erogato dalla Banca Popolare di Ancona spa oggi in data 8/11/2016 a favore di Pt_3
iii) che, a seguito dell'inadempimento di Banca Popolare di Parte_1 Parte_1
Ancona spa oggi ha escusso la garanzia a prima richiesta ottenendo da Pt_3 CP_1
il rimborso della somma di € 443.413,60; iv) in merito a tale somma
[...] CP_1
ha diritto di surroga in base al combinato disposto degli artt. 1203 c.c. e 2 co. 4
[...]
DM 152 del 2005;
− a seguito della sola predetta comunicazione, - su incarico Controparte_5 di - ha notificato a la cartella di pagamento n. Controparte_1 Parte_1
00820190007935249000 per la somma complessiva di € 443.413,60 oltre oneri di riscossione e interessi;
− la predetta cartella di pagamento risulta illegittima e va annullata per i seguenti motivi:
a) violazione del divieto di svolgere azioni esecutive in pendenza di concordato preventivo per debiti anteriori all'apertura dello stesso, considerato che: 1) ha ottenuto il finanziamento di € 640.0000,00 garantito per l'80% dal Parte_1
Fondo di Garanzia (gestito da ) ed ha pagato regolarmente Controparte_1 le prime rate del debito (residuando a novembre 2017 un importo di € 550.711,34 per sorte e interessi ancora da pagare); 2) nel novembre 2017 ha Parte_1 depositato presso il Tribunale di Fermo domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo in continuità, prevedendo il pagamento integrale dei crediti prededucibili, il pagamento dei crediti privilegiati nella misura del 100% ed il pagamento dei crediti chirografari nella misura del 30%; 3) il concordato è stato omologato in data 14-19 marzo 2019 e nell'ambito di tale procedura ha Pt_3 dichiarato di essere creditrice di in via chirografaria per la somma di € Parte_1
6.412.568,15 (di cui € 550.711,34 in relazione al finanziamento del 8/11/2016), esprimendo voto favorevole alla proposta di concordato;
4) nell'attualità
sta procedendo ad azionare esecutivamente lo stesso titolo (già CP_1 insinuato nella procedura di concordato) tramite iscrizione a ruolo esattoriale;
5)
l'iscrizione a ruolo risulta, pertanto, eseguita in violazione del divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive fino al decreto di omologa del concordato ex art. 168 L.
Fall. (disposizione estensibile anche alla fase successiva all'omologa in presenza, come in specie, di concordato in continuità) ed, in ogni caso, in violazione dell'art
3 184 L. Fall. che prevede la cristallizzazione del passivo accertato in sede concorsuale e l'obbligatorietà del concordato per tutti i creditori anteriori – con conseguente illegittimità dell'emissione della cartella di pagamento, quale atto prodromico all'esecuzione (potendo esclusivamente comunicare la propria surroga CP_1 agli organi della procedura, nella posizione già vantata da;
Pt_3
b) natura chirografaria del credito vantato da , considerato che: i) Controparte_1 la surroga nel diritto già vantato da costituisce modificazione meramente Pt_3 soggettiva del rapporto obbligatorio e non può incidere sulla natura del credito;
ii) risulta in specie inapplicabile l'art. 9 co. 5 del d.lgs. 123/1998, operante nei soli casi di revoca del beneficio (mai disposta nei confronti di;
iii) risulta in Parte_1 specie inapplicabile anche l'art. 8 bis d.l. 3/2015 trattandosi di credito già ammesso al passivo di una procedura concorsuale in relazione al quale opera il principio di cristallizzazione del passivo;
c) nullità della cartella di pagamento, essendo stata la relativa notifica preceduta dalla sola comunicazione PEC di surroga del 30/5/2019 e non anche dall'avviso di pagamento.
Per tutti gli esposti motivi l'opponente ha domandato l'annullamento della cartella esattoriale e l'accertamento della natura chirografaria del credito vantato da . Controparte_1
2. Si è costituita in giudizio la quale ha Controparte_1 chiesto il rigetto, per infondatezza, dell'avversa opposizione deducendo:
− la nullità della citazione ex art.164 comma 1 c.p.c., essendo stato assegnato al convenuto un termine a comparire inferiore a quello prescritto dall'art.163 bis c.p.c.;
− l'infondatezza della dedotta violazione dei divieti di cui agli artt. 168 e 184 l.fall. (di intraprendere azioni esecutive in pendenza di concordato preventivo), dovendo la cartella di pagamento essere equiparata all'atto di precetto e, dunque, qualificata come atto prodromico all'avvio dell'esecuzione e non anche come atto esecutivo;
− la natura privilegiata del credito vantato dal Fondo di Garanzia considerati: a) il tenore letterale dell'art. 8 bis D.L. 3/15 - da qualificare alla luce della prevalente giurisprudenza come norma di interpretazione autentica;
b) l'estensione in via analogica al caso di specie dell'art. 9 co. 5 D.lgs. 123/1998, posto a tutela dell'interesse pubblico sotteso alla posizione del Fondo di Garanzia;
c) l'irrilevanza - data la natura pubblica del credito vantato dal Fondo di garanzia - di eventuali qualificazioni del credito rese dall'originario titolare nel corso della procedura di concordato preventivo, considerato che la surroga è istituto non assimilabile all'ordinaria cessione di credito e che l'accertamento dei crediti avvenuto nel corso del
4 concordato preventivo non ha valore definitivo – con conseguente infondatezza anche della dedotta violazione del principio di cristallizzazione del passivo in sede concorsuale;
− la decadenza dalla facoltà di eccepire l'invalidità della cartella per omessa notifica dell'avviso di pagamento, trattandosi di vizio formale ed essendo decorso il termine di cui all'art. 617 co.
2 c.p.c.
Per gli esposti motivi la convenuta ha domandato, oltre al rigetto dell'opposizione, anche l'accertamento della natura privilegiata del credito dalla stessa vantato.
3. Alla prima udienza del 25/9/2020 è stata disposta la sospensione dell'efficacia esecutiva della cartella opposta e sono stati assegnati alle parti i termini ex art 183 comma 6 c.p.c. Le memorie ex art. 183 n. 1 c.p.c. non hanno determinato un ampliamento del thema decidendum. Con la propria memoria ex art.183 n. 2 c.p.c. ha dato atto della pendenza dinanzi al Controparte_1
Tribunale di Fermo di analoghi procedimenti riferiti ad ulteriori cartelle notificate a Parte_1 da su incarico del Fondo di Garanzia (iscritti ai nn. 2409/19 RG – 2411/19 CP_5 CP_5
RG – 2413/19 RG – 2414/19 RG) e domandato la riunione del presente giudizio a quello di più risalente iscrizione;
parte attrice con la propria memoria ex art. 183 n. 3 c.p.c. si è opposta alla riunione, deducendo la diversità dei crediti posti a base delle cartelle di pagamento opposte e l'applicazione a ciascun giudizio di una differente disciplina in ragione delle date di stipula dei singoli finanziamenti. L'istanza di riunione non è stata accolta ed all'udienza del 2/2/2023 è stato disposto rinvio per la precisazione delle conclusioni, poi avvenuta all'udienza del 31/10/2024 con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c. Con la comparsa conclusionale l'opponente ha, altresì, dedotto per la prima volta – nell'ambito del terzo motivo di opposizione – il difetto di titolo esecutivo idoneo a giustificare l'iscrizione a ruolo e la notifica della cartella (dovendo il credito essere fatto rientrare tra le entrate c.d. di diritto privato).
4. Ciò premesso e riportato in relazione al thema disputandum ed alle vicende processuali intercorse, la domanda svolta dall'attore viene rigettata per le seguenti considerazioni.
4.1. Preliminarmente, va rilevato che la nullità della citazione eccepita dal convenuto per inosservanza del termine minimo a comparire risulta sanata, avendo quest'ultimo compiutamente dedotto nella comparsa di costituzione su tutti i motivi di opposizione svolti dall'attore – richiamata sul punto la giurisprudenza di legittimità secondo cui “in materia di procedimento civile, l'art. 164, terzo comma, cod. proc. civ., là dove, in ipotesi di nullità della citazione per inosservanza del termine di comparizione o mancanza dell'avvertimento ai sensi dell'art. 163, n. 7, cod. proc. civ., esclude che la nullità della citazione sia sanata dalla costituzione del convenuto, se egli eccepisca tali nullità, dovendo in tal caso il giudice fissare nuova udienza nel rispetto dei termini, presuppone che il convenuto, nel costituirsi, si limiti alla sola deduzione della nullità, senza anche
5 svolgere difese e richiedere la fissazione di una nuova udienza, contegno, questo, che integra sanatoria della nullità della citazione” (cfr. Cass. 21910/2014).
5. Scendendo all'esame dei singoli motivi di opposizione, appare infondata la dedotta violazione del divieto di intraprendere azioni esecutive in pendenza di concordato preventivo.
Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità l'art. 168 L.Fall., nella formulazione pro tempore vigente, stabilisce che dalla data di iscrizione nel registro delle imprese della domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo e fino al momento in cui il decreto di omologazione del concordato proposto diventi definitivo, i creditori per titolo o causa anteriore al decreto non possono, sotto pena di nullità, iniziare o proseguire azioni esecutive sul patrimonio del debitore. La disposizione assolve alla duplice funzione di conservare l'integrità del patrimonio dell'imprenditore da possibili azioni intraprese dai creditori concorsuali e di garantire il rispetto della par condicio creditorum, nella prospettiva di un negativo epilogo della procedura concordataria con conseguente dichiarazione di fallimento (cfr. Cass. 8 luglio 1998, n. 6671, nonché, più recentemente, Cass., ord.,
18 maggio 2021, n. 13514). Il divieto in esame trova applicazione, sotto il profilo soggettivo, anche ai crediti dell'erario sorti prima dell'apertura della procedura, per cui anche i crediti dell'Agente di
Riscossione devono essere fatti valere nell'ambito della procedura concordataria, ancorché assistiti da titolo esecutivo (cfr., per tutte, Cass., Sez. Un., 6 settembre 1990, n. 9201).
La giurisprudenza di legittimità ha, tuttavia, chiarito quanto alla notifica della cartella esattoriale da parte dell' come la stessa – essendo assimilabile quanto al contenuto ad un atto Controparte_6 di precetto (cfr. S.U. n. 16986/22; S.U. n. 7822/2020; S.U. n. 7822/20; S.U. 28709/20) e non necessariamente all'atto di avvio della procedura esecutiva – non sia preclusa dalla pendenza di una procedura concorsuale. Al riguardo è stato statuito che “nel sistema della riscossione coattiva a mezzo ruolo, disciplinato dal d. P. R. n. 602 del 1973, la notificazione della cartella di pagamento costituisce atto preliminare indefettibile per l'effettuazione di un pignoramento da parte dell'agente della riscossione, atteso che la cartella di pagamento, a mente dell'art. 25 del d.P.R. citato, assolve uno actu le funzioni svolte, ex art. 479 c.p.c., dalla notificazione del titolo esecutivo e del precetto nella espropriazione forzata codicistica, e che il disposto dell'art. 50 del medesimo d.P.R. depone univocamente in tal senso” (Cass. n. 3021/2018) - indirizzo confermato da numerose successive decisioni (cfr. Cass. n 22211/2019; Cass. n. 9440/2019; Cass. n. 24880/2020;
Cass. n. 23806/2020), secondo le quali l'inizio dell'azione esecutiva, vietata dall'art. 168 L.Fall. deve ricondursi non alla emissione ed alla notifica della cartella di pagamento (rappresentando quest'ultima un atto assimilabile al precetto), ma esclusivamente all'inizio della vera e propria procedura esecutiva (considerazioni analoghe sono state svolte con riguardo al fallimento ai sensi degli artt. 51 e 52 L.Fall.).
6 Pertanto, la peculiare natura della cartella di pagamento (quale atto prodromico all'esecuzione, assimilabile ad un precetto) ne consente l'emissione e la notifica anche successivamente alla
“presentazione” della domanda di concordato preventivo - risultando l'incipit della procedura esecutiva rappresentato dal pignoramento e non rientrando la notifica della cartella nel perimetro di cui all'art. 168 L.Fall. (cfr. già citate Cass. n. 22211/2019 e Cass. n. 31560/2022 secondo cui “la cartella esattoriale, quale atto che accorpa in sé le funzioni di titolo esecutivo e di precetto ma non determina l'inizio della procedura esecutiva, non rientra nel divieto di cui all'art. 168 l.fall., che impedisce solo le azioni proprie del processo di esecuzione e non anche qualsiasi iniziativa del creditore volta a realizzare, unilateralmente ed al di fuori della procedura concorsuale, il contenuto dell'obbligazione del debitore concordatario;
ne consegue l'ammissibilità della notificazione della cartella anche dopo l'apertura del concordato preventivo.”).
6. Quanto all'ulteriore motivo di opposizione - afferente alla nullità della cartella di pagamento per essere stata preceduta dalla sola comunicazione di surroga del 30/5/2019 (non anche dall'avviso di pagamento) e per essere stata emessa in difetto di valido titolo esecutivo - anch'esso è infondato.
6.1. Va preliminarmente rilevato che nell'esecuzione c.d. esattoriale il titolo esecutivo è costituito dal ruolo, la cartella di pagamento ha funzione equivalente a quella che nel processo ordinario è assolta dal precetto e dalla notifica del titolo esecutivo, mentre l'avviso di pagamento ex articolo 50 DPR n. 602/1973 assolve alla funzione di nuovo precetto.
La cartella esattoriale può essere impugnata prima dell'instaurazione nell'esecuzione sia ex art. 615
c.p.c. - laddove il destinatario contesti il diritto dell'ente impositore a procedere esecutivamente in suo danno (deducendo l'illegittimità dell'iscrizione a ruolo per somme eccedenti la pretesa legittimamente esigibile ovvero l'estinzione del credito) - sia ex art. 617 c.p.c. per vizi formali - quali la mancata notifica della cartella o l'incompletezza del contenuto degli atti notificati (cfr. Cass.
15149/2005 ed altre conformi tra cui Cass. S.U. 22080/2017).
Ove l'atto amministrativo presupposto – posto a fondamento della pretesa creditoria pubblica poi iscritta al ruolo - non sia stato ritualmente notificato il debitore può proporre opposizione ex L.
689/81 anche successivamente alla notifica della cartella esattoriale o dell'avviso di pagamento: detta opposizione non integra un'opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi ma un'opposizione di merito ammissibile (anche se tardiva) per far valere vizi del provvedimento in precedenza non eccepiti (cfr. Cass. S.U. n. 562/2000; Cass. 15149/2005 ed altre conformi tra cui Cass. S.U.
22080/2017).
6.2. In specie, sotto un primo profilo formale (ferma la genericità delle deduzioni svolte dall'opponente circa la necessità in specie di un avviso di pagamento) parte attrice risulta decaduta dalla facoltà di dedurre l'omessa notifica di un avviso di pagamento anteriormente alla notifica della
7 cartella – trattandosi di vizio meramente formale in relazione al quale alla data di notifica dell'opposizione risultava già decorso il termine di cui all'art. 617 co. 2 c.p.c.
6.3. Sotto un diverso profilo, la dedotta nullità della cartella per difetto di valido titolo esecutivo idoneo a giustificare l'iscrizione a ruolo del credito – oltre a risultare rilevata solo con la comparsa conclusionale, quale specificazione del terzo motivo di opposizione – appare infondata.
La difesa di parte opponente al riguardo ha sostenuto che, non venendo in rilievo un'ipotesi di revoca del finanziamento ma di semplice inadempimento del beneficiario, seguita da azione di recupero in surroga ex articolo 1203 c.c., non risulta in specie applicabile la procedura di riscossione esattoriale prevista dall'art. 17 del d.lgs. n. 46 del 1999.
La tesi, benché sostenuta in alcune pronunce giurisprudenziali (numericamente recessive rispetto alle plurime decisioni, anche di legittimità, di segno contrario), non appare condivisibile.
L'art. 2, comma 4, d.m. 20/6/2005 stabilisce che “nello svolgimento delle procedure di recupero del credito per conto del Fondo di gestione si applica, così come previsto dall'art. 9, comma 5, del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 123, la procedura esattoriale di cui all'art. 67 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, così come sostituita dall'art. 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46”. L'art. 67 del D.P.R. 28/1/1988
n. 43 è stato abrogato e sostituito dall'art. 17 del d.lgs. 26/2/1999 n. 46, recante il riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo. La disciplina della riscossione mediante ruolo di cui all'art. 17 del d.lgs. n. 46/1999 è, inoltre, richiamata anche dalla legge 24/3/2015 n. 33 che ha convertito con modificazioni il d.l. n. 3 del 24/1/2015, recante norme urgenti per il sistema bancario e gli investimenti. L'art.
8-bis del d.l. n. 3/2015 stabilisce che “Il diritto alla restituzione, nei confronti del beneficiario finale e dei terzi prestatori di garanzie, delle somme liquidate a titolo di perdite dal Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, costituisce credito privilegiato e prevale su ogni altro diritto di prelazione, da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall'articolo 2751-bis del codice civile, fatti salvi i precedenti diritti di prelazione spettanti a terzi….Al recupero del predetto credito si procede mediante iscrizione a ruolo ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e successive modificazioni”. La riscossione mediante ruolo risulta, dunque, utilizzabile anche per il recupero delle somme liquidate a titolo di perdite dal Fondo di Garanzia di cui alla legge 662/1996 nei confronti tanto del beneficiario finale, quanto dei terzi prestatori di garanzie e ciò sulla base dell'espressa disposizione di cui all'art. 8 bis del d.l. n. 3/2015, come convertito nella Legge n. 33/2015 – la quale secondo la giurisprudenza prevalente costituisce, peraltro, disposizione ripetitiva, e confermativa, del regime già vigente: infatti, anche nel previgente regime doveva ritenersi che gli interventi di sostegno pubblico erogati in forma di concessione di garanzia godessero del privilegio di cui all'art. 9 comma 5 d. lgs. n. 123/1998 (Cass., 31 maggio 2019,
n. 14915, Cass. Civ., Sez. VI, 25 novembre 2019 ord. n. 30621, pagg. 5 e 6). Appare, dunque,
8 corretta la procedura di iscrizione a ruolo del credito vantato da nei confronti Controparte_1 dell'opponente.
Sulla base delle citate disposizioni la tesi della difesa opponente – secondo cui venendo in rilievo una surrogazione legale a seguito di escussione di garanzia non sarebbe applicabile l'art. 9 del d.lgs. n.
123/1998, dovendo essere attribuita al rapporto natura privatistica e non già pubblicistica - non appare condivisibile, essendo stata tale tesi sconfessata dalla più recente giurisprudenza di
Cassazione che ha chiarito come “in tema di interventi di sostegno pubblico erogati in forma di concessione di garanzia pubblica, l'avvenuta escussione di quest'ultima nei confronti di determina la Controparte_1 surrogazione di detto garante nella posizione del garantito, con l'attribuzione di un diritto di natura privilegiata, non più volto al recupero del credito di diritto comune originato dal primigenio finanziamento, bensì mirato a riacquisire risorse pubbliche alla disponibilità del fondo per le piccole e medie imprese, con conseguente legittimità della riscossione esattoriale ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 46/1999” (cfr. Cassazione, ord. 1005/2023). Come già chiarito dalla Cassazione nell'ordinanza n. 3025/2021, il d.lgs. n. 123 del 1998 è una normativa avente portata generale, idonea a trovare applicazione trasversale a tutte le ipotesi di sostegno pubblico per lo sviluppo delle attività produttive concesso da amministrazioni pubbliche anche tramite soggetti terzi (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 2663 del 30/01/2019), sicché l'art. 9, comma 5, del d.lgs. n. 123/1998 è fonte normativa diretta del titolo di privilegio anche in relazione al credito derivante da concessione in garanzia collaterale al finanziamento erogato ad impresa ai sensi della legge n. 662/1996, a favore di chi ha finanziato la PMI (Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 30739 del
26/11/2019). Gli interventi di sostegno pubblico erogati in forma di concessione di garanzia, pertanto, godono anch'essi del privilegio di cui all'art. 9, comma 5, d.lgs. n. 123 del 1998, perché le diverse forme di intervento pubblico in favore delle attività produttive risultano espressione di un disegno unitario, rispetto al quale occorre recuperare la provvista per ulteriori e futuri interventi di sostegno della produzione (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 2664 del 30/01/2019, Rv. 652683 - 01). Si legge nella medesima ordinanza sopra richiamata che “il privilegio previsto dall'art. 9, comma 5, del d.lgs. n.
123 del 1998, in materia di razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, assiste anche il credito del gestore del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese che abbia subito l'escussione della garanzia da parte dell'istituto di credito finanziatore a seguito dell'inadempimento della società beneficiaria del finanziamento
(Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 6508 del 09/03/2020, Rv. 657486 - 01), in quanto la norma si riferisce non solo a patologie attinenti alla fase genetica dell'erogazione pubblica, ma si estende anche a quella successiva di gestione del rapporto di credito insorto per effetto della concessione (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 9926 del 20/04/2018, Rv.
648259 - 01; conf.: Sez. 1, Sentenza n. 2663 del 30/01/2019)” (impostazione di recente confermata anche da Cass. 9057/2024).
9 Ne discende, pertanto, che non possa attribuirsi natura privata al credito vantato in surroga dal gestore del Fondo di Garanzia, atteso che il credito che deriva dall'escussione da parte dell'istituto finanziatore della garanzia prestata ex lege dal Fondo di Garanzia ha natura pubblicistica, risultando connesso (come tutti gli altri interventi previsti dal d.lgs. 123/1998) alla finalità di pubblica utilità di sostegno dello sviluppo delle attività produttive (cfr. Cass. 6508/2020). Conseguentemente, il credito per cui è causa non appare rientrare tra le entrate di diritto privato (in relazione alle quali l'amministrazione è tenuta a precostituirsi un titolo anteriormente all'iscrizione a ruolo ed alla notifica della cartella) anche ai fini dell'applicabilità delle norme sulla riscossione esattoriale - con la conseguenza che appare legittima, in specie, la riscossione mediante ruolo.
Sul punto la giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. 6508/2020) ha ritenuto, infatti, che debba fruire del privilegio di cui all'artt. 9 co. 5 del d.lgs. 123/1998 (a prescindere dal tenore letterale della norma che fa unicamente riferimento alla revoca dei finanziamenti) anche il credito che deriva dell'escussione da parte della società beneficiaria della garanzia prestata ex lege dal Fondo di
Garanzia della PMI il cui gestore, dopo aver estinto il credito della banca finanziatrice, si è surrogato ex articolo 1203 c.c. nei diritti del creditore e ciò in considerazione della causa del credito pur sempre riconducibile agli interventi pubblici di sostegno. Infatti, nelle ipotesi di finanziamento mediante intervento del fondo di garanzia per le PMI ex legge 662/1996, devono essere tenuti distinti, da un lato, il rapporto (privatistico) intercorrente tra l'istituto finanziatore, l'impresa beneficiaria (ed i fideiussori), in quanto fondato sul contratto di finanziamento e dall'altro, quello riguardante - in qualità di gestore del fondo di garanzia per PMI - l'impresa CP_1 beneficiaria (ed i fideiussori di quest'ultima) fondato, viceversa, sulla garanzia prevista dalla L.662/96
e sulla surroga legale all'ente finanziatore di cui dall'art 2 comma 4 DM 20.6.2005 n. 18456.
Considerato che a quest'ultimo rapporto va attribuita per le ragioni sopra esposta natura pubblica - in ragione della fonte legale di regolamentazione del rapporto e della funzione svolta della garanzia -
l'opposizione sotto il profilo del difetto di titolo esecutivo non appare fondata.
Tutto ciò considerato, l'opposizione proposta da parte attrice viene rigettata.
7. Da ultimo, quanto alle reciproche domande svolte da entrambe le parti di accertamento della natura (chirografaria o privilegiata) del credito vantato in surroga da Controparte_1 nei confronti della opponente, va osservato quanto segue.
Preliminarmente va dato atto che la domanda di accertamento della natura del credito in pendenza di concordato appare ammissibile – considerato che l'omologazione del concordato non esclude la possibilità di far accertare in via ordinaria, nei confronti dell'impresa in concordato, il proprio credito ed il privilegio che lo assiste, posto che per sua natura il giudizio di omologazione del concordato non comporta la formazione di un giudicato sull'esistenza, entità e rango dei crediti (cfr. Corte
10 appello Milano sez. IV, 22/05/2023, n.1641 Tribunale Ordinario di Roma, Sez. XVI civ., 14 settembre 2023, Tribunale Frosinone sez. I, 01/08/2023, n.858 nonchè Cass. n. 23721 del 2006 e
Cassazione civile sez. I, 23/02/2022, n.6062).
In specie, per tutte le considerazioni già sopra esposte al paragrafo 6.3 della presente sentenza, va rigettata la domanda di accertamento della natura chirografaria del credito svolta dall'opponente ed accertata, in accoglimento della domanda svolta dalla opposta, la natura privilegiata dello stesso – richiamata sul punto la già citata giurisprudenza di legittimità secondo cui il credito dell'amministrazione statale che deriva dall'escussione, da parte dell'istituto di credito finanziatore, della garanzia prestata ex lege dal Fondo di Garanzia delle PMI deve fruire del privilegio di cui all'art. 9 co.5 d.lgs. 123/1998 in quanto credito di natura pubblicistica connesso (come tutti gli altri interventi di sostegno previsti dal d.lgs. n. 123 del 1998, art. 7) alla finalità di pubblica utilità di supporto allo sviluppo delle attività produttive, “in ragione della particolare meritevolezza dell'interesse tutelato, e ciò a prescindere dal tenore testuale della stessa norma” (cfr. n. 6508/2020; Cass. 9657/2024 ed altre conformi).
Ne consegue che va rigettata la domanda di accertamento della natura chirografaria del credito azionato da e dichiarata la relativa natura privilegiata ex art. 9 comma 5 del D.Lgs. n. CP_1
123/98 ed ex art. 8 bis del D.L. n. 3/2015 – richiamata altresì la già citata giurisprudenza secondo cui il richiamato art. 8 bis costituisce disposizione ripetitiva, e confermativa, del regime già vigente, nell'ambito del quale doveva ritenersi che gli interventi di sostegno pubblico erogati in forma di concessione di garanzia godessero già del privilegio di cui all'art. 9 comma 5 d. lgs. n. 123/1998
(Cass., 31 maggio 2019, n. 14915, Cass. Civ., Sez. VI, 25 novembre 2019 ord. n. 30621; Cass.
9657/2024).
8. Considerata la recente evoluzione giurisprudenziale intervenuta sulle questioni oggetto di causa, le spese di lite tra le parti vengono integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Fermo definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto in I grado al n. RG
2410/2019, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così decide:
RIGETTA
Integralmente l'opposizione ex art. 615 co.1 c.p.c. proposta dall'attore;
11 ACCERTA che il credito oggetto di causa vantato in surroga da nei confronti di Controparte_1 ha natura privilegiata ex art. 9 comma 5 del D.Lgs. n. 123/98 ed 8 bis del D.L. n. Parte_1
3/2015;
COMPENSA
Integralmente le spese di lite tra le parti.
Fermo il 20/2/2025
Il Giudice
Dott.ssa Lucia Rocchi
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