Art. 11.
Per gli adempimenti previsti dai precedenti articoli 9 e 10 e' autorizzato lo stanziamento di lire 900 milioni nello stato di previsione della spesa del Ministero dello interno, da ripartirsi come appresso:
esercizio finanziario 1963-64: lire 300 milioni;
esercizio finanziario 1964-65: lire 300 milioni;
esercizio finanziario 1965-66: lire 300 milioni.
Per gli adempimenti previsti dai precedenti articoli 9 e 10 e' autorizzato lo stanziamento di lire 900 milioni nello stato di previsione della spesa del Ministero dello interno, da ripartirsi come appresso:
esercizio finanziario 1963-64: lire 300 milioni;
esercizio finanziario 1964-65: lire 300 milioni;
esercizio finanziario 1965-66: lire 300 milioni.