Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 09/01/2025, n. 225 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 225 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
1
TRIBUNALE DI ROMA – SEZIONE TERZA LAVORO REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano IL TRIBUNALE DI ROMA, sezione 3^ lavoro, primo grado, in persona del giudice dr. Dario Conte, alla pubblica udienza del 9 gennaio 2025, ha pronunciato, mediante lettura, la seguente SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE nel procedimento civile in primo grado in materia di lavoro iscritto al n. 4861 del RGAC dell'anno 2023, vertente tra:
rappr.to e difeso dall' Avv. Fabio Grosso – ricorrente Parte_1
E
, rappr.to e difeso Controparte_1 dagli Avv. Elisabetta Lanzetta, Alessandro Di Meglio e Sebastiano Caruso – convenuto
Oggetto: risarcimento danni.
DISPOSITIVO definitivamente pronunciando, contrariis reiectis: a) condanna il convenuto al pagamento, in favore del ricorrente, a titolo CP_1 risarcitorio, della somma di €. 30.128,14, agli interessi legali dal marzo 2013 al soddisfo;
b) condanna il convenuto alla rifusione, in favore del ricorrente, dei due quinti delle spese di difesa, che liquida, per questa parte, in €. 112,00 per spese e €. 6.400,00 per compensi, oltre S.F., Iva e Cpa, da distrarsi;
compensa il resto;
c) pone a carico dell' le spese di CTU, liquidate con separato decreto. CP_1
OGGETTO DEL PROCESSO, DOMANDE PROPOSTE, ECCEZIONI
SOLLEVATE E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso pervenuto il 10/2/2023 conveniva qui in Parte_1 giudizio l' . CP_1
Esposto (in sintesi): di essere stato assunto dal Ministero delle Poste e delle
Telecomunicazioni nel 1986 per avviamento di invalidità civile;
con mansioni di segretario del Direttore generale;
che già da allora era affetto da scoliosi dorso lombare con artrosi e discopatia del rachide lombo-sacrale, ed altro;
che comandato in IPOST nel 1997, era stato immesso nei ruoli di questo nel 1999, acquisendo il livello B3; che nel 2010, a seguito della soppressione di IPOST, era transitato nei ruoli dell' , ed assegnato nel marzo 2011 alla sede di Ostia;
che CP_1 sebbene all le sue condizioni di salute fossero note, questo lo aveva ivi CP_1 adibito, per oltre un anno, al compito di affiancare in piedi i colleghi adibiti agli sportelli, e, su richiesta di questi, per risposta agli utenti, recarsi in tempo reale nell'archivio cartaceo della sede, posto al piano sottoscala in locale malsano, reperire, sempre in piedi, la documentazione richiesta posta in faldoni
confusamente accatastati in terra, e portarla al piano superiore per consentire al collega di apporre al verbale sanitario il timbro di “silenzio/assenso”; che a seguito dell'aggressione subìta da un utente spazientito, era stato per qualche tempo in malattia, dopo di che, a seguito di richiesta di trasferimento a mansione non in contatto con il pubblico, era stato adibito, dal 2012 al 2015, a svolgere l'attività di: prelevare di volta in volta dall'archivio faldoni contenenti verbali cartacei;
caricarli a mano su dei carrelli;
trasportare i carrelli pieni nella propria stanza, quindi scansionarli ad uno ad uno;
tra l'altro, con esposizione all' inalazione di polveri;
che per l'aggiunta, aveva svolto tale attività sotto la costante sorveglianza e direzione di tale collaboratore del responsabile CP_2 di filiale, che esercitava nei suoi confronti un controllo serrato, sollecitandolo a ritmi pressanti pena rimproveri anche alla presenza di colleghi;
di aver svolto tale attività in ambiente malsano, in quanto umido e privo di areazione;
che per effetto di tali conclamate violazioni di obblighi prevenzionali, e di adibizione e a mansioni propri del livello, aveva maturato una patologia psichica (disturbo dell'adattamento con umore depresso e ansia misti); che dopo un periodo di miglioramento delle proprie condizioni di lavoro, durato dalla metà del 2015 al
2019, periodo nel quale era stato adibito alla liquidazione delle pratiche di invalidità civile, nel maggio 2019 era stato adibito a mansioni di inserimento dati al computer, anche stavolta con sottoposizione a ritmi di lavoro stressogeni e correlati controlli rigidi di produttività; fatto che aveva ulteriormente aggravato la sua patologia psichica costringendolo a prolungati e reiterati periodi di malattia;
di aver subìto, oltre che un danno biologico, danni: “da straining”, morale, alla professionalità; esistenziale ed alla vita di relazione;
chiedeva condannarsi il convenuto al risarcimento di tutti i danni dedotti, per €.
298,626,83. Resisteva l' chiedendo dichiararsi l'avversa domanda inammissibile e /o CP_1 infondata perché (in sintesi): l'attore aveva sempre svolto mansioni afferenti alla sua qualifica;
dalle relazioni acquisite risultava che il periodo “ nel Parte_2 quale l'attore ammetteva di non aver subito torti era durato dal febbraio 2014 al febbraio 2019; l'attore non aveva lavorato con le modalità descritte nemmeno nel periodo dicembre 2013/inizi 2014 e dal febbraio 2019 al febbraio 2021; né dal gennaio 2022; nè era mai stato sottoposto a modalità di lavoro stressogene;
l'attore presentava già patologie permanenti nel 1985 ed in particolare era già affetto da gastoduodenite di plausibile genesi stressogena;
in ogni caso non v' era evidenza di nesso tra i pretesi illeciti e le patologie accusate;
non c'era prova di
“mobbing”; specie riguardo al requisito intenzionale;
né prova dei danni pretesamente sofferti;
la quantificazione proposta era esorbitante.
La causa, istruita per documenti, mezzi orali, e CTU medico-legale, è stata decisa come dispositivo.
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1. Le domande attoree appaiono parte fondate e meritano accoglimento per quanto di ragione. 3
2. Dalla documentazione prodotta e dalla prova orale esperita risulta in buona sintesi quanto segue.
3. L'attore venne assunto nel 1986 dal Ministero delle Poste e
Telecomunicazioni come dattilografo di 4^ qf per avviamento da invalidità civile (doc.1 ric). Allora egli era invalido civile nella misura del 34% per patologie al rachide (rotoscoliosi dorso-lombare con artrosi e discopatia del rachide lombo-sacrale), e alla clavicola (esiti frattura), gastroduodenite cronica e colite spastica. Nel 1987 era addetto alla segreteria telefonica del direttore centrale (doc.2). Egli stesso ha riferito al Centro Mobbing ed al CTU di aspirare già da allora a mansioni superiori, e di aver quindi chiesto ed ottenuto, nel 1997 un comando in IPOST, nei ruoli del quale risulta transitato nel 1999, e dove assume svolgesse il più gratificante compito di addetto a pratiche di liquidazione di trattamenti pensionistici e di buonuscita o strumentali a ciò (anamnesi lavorativa CTU). Presumibilmente anche in ragione di ciò, risulta aver conseguito, per selezione interna, (pare, dal maggio 2012) dal 1999, il superiore livello B3, che non risulta ulteriormente mutato.
4. Transitato nei ruoli dell' a seguito della soppressione di IPOST dal 2010 CP_1
(doc.5), nel marzo 2011 venne assegnato alla sede di Ostia. Come da lui stesso riferito al CTU, vi andò poco volentieri: in missiva dell'ottobre 2010 l' gli aveva chiesto di esprimere tre preferenze, ed Ostia era per lui la CP_1 terza (la prime due erano in direzione centrale: doc.10); evidentemente intuiva che in una sede locale avrebbe avuto minori possibilità di essere impiegato nelle condizioni alle quali aspirava. Il CTU ha riferito che l'attore le ha detto che quella sede non gli piaceva né come ambiente né per il tipo di personale che vi operava;
e di aver vissuto tale applicazione “come una punizione”. Non a caso, in realtà, la prime prescrizioni di farmaci blandamente ansiolitici risultano risalire al febbraio 2011 (doc. 4 ric.), prima della prima adibizione della quale il ricorrente si duole.
5. In un periodo collocabile dal marzo 2011 al marzo 2012 consta dalla deposizione del teste che per “parecchi mesi”, e comunque “tanto Tes_1 tempo”, l'attore venne adibito al reperimento ed al trasporto in tempo reale, a richiesta degli operatori di sportello, di verbali cartacei di invalidità civile ad uso degli utenti che ne facevano richiesta, appunto, a sportello. Il teste ha confermato che a sua richiesta, che avveniva “spesso”, l'attore, in ciò impiegato da solo, doveva recarsi al piano dove tali verbali erano depositati, reperirli e portarglieli, cosa che a volte faceva per singoli verbali, a volte portando con sé il carrello recante i faldoni, per poi cercare in prossimità dell'operatore di sportello il verbale pertinente. Ha aggiunto che molti utenti erano arrabbiati per il ritardo. Nessuna prova contraria è stata offerta dall' che ha reso informazioni solo per le epoche successive senza CP_1 peraltro punto contestare quanto allegato dall'attore sul punto, quanto al fatto
(peraltro documentato da foto) che i verbali in questione erano contenuti in 4
faldoni confusamente accatastati;
e che l'attore stesso fu vittima di aggressioni da parte di utenti.
6. Trattasi, come appare evidente, di attività non solo non consona, per il suo impegno fisico (ricerca di verbali in faldoni accatastati;
trasporto degli stessi in carrelli al piano di sopra;
necessità di fare su e giù) in rapporto alle patologie del rachide delle quali l'attore era affetto in modo che evidentemente era già noto e comunque agevolmente appurabile se fosse stato assoggettato alle prescritte visite idoneative (cosa che non consta); ma atta altresì a generare patologie di natura psichica, risultando evidente dalla deposizione del teste che l'attività dell'attore si collocò in una situazione resa qualificatamente stressogena da una condizione di disordine organizzativo strutturalmente produttivo di ricorrenti situazioni di tensione intersoggettiva con l'utenza.
7. Concorre a far ritenere il carattere morbigeno di tale attività il fatto, documentato (doc.14) che dal marzo 2012 l'attore venne preso in esame dall'Unità di psicologia del lavoro e Centro Mobbing dell'ASL, la quale ad esito di ogni possibile appropriato esame (MMPI 2, STAI-Y2, CISS, colloqui, diagnosticò sin da allora un Disturbo dell'Adattamento con Umore Depresso ed Ansia misti, determinato sia dallo stress implicato dalle mansioni in questione (tanto che si consigliò di sottrarre l'attore dal contatto con l'utenza), sia dalla frustrazione derivante dal fatto di essere stato “degradato” da impiegato di concetto a reperitore e trasportatore di verbali, peraltro custoditi in modo disordinato e caotico.
8. Concorre ulteriormente ad accreditare il carattere morbigeno dell'attività in questione il fatto, incontestato ed univocamente risultante dalla prova acquisita, che in coerenza con la prescrizione del Centro Mobbing, dal marzo 2012 l'attore venne destinato ad altra mansione (di sola scannerizzazione dei verbali cartacei su cui infra); con successivi mutamenti di mansione tutti caratterizzati da assenza di collegamento diretto con l'utenza.
9. Tale forma di impiego appare illecita secondo la regola prevenzionale generale posta dall'art. 2087 c.c. a tutto prescindere dalla possibilità di ascrivere la fattispecie in nozioni sociologiche quali il “mobbing”, o lo
“straining”; ed in genere dalla verifica di una dolosa intenzione vessatoria (della quale, per vero, non v'è alcuna evidenza). 10. La giurisprudenza di legittimità ha invero ormai ripetutamente e condivisibilmente chiarito che l'accertata insussistenza degli estremi del cd.
“mobbing” o del cd. “straining”, non esime il giudice di merito dalla necessità di verificare se, sulla base dei fatti posti a fondamento della domanda, si configuri comunque una responsabilità datoriale ex art. 2087 c.c., per non aver adottato tutte le misure possibili e necessarie, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale del prestatore (Cass. 5061/2024). In particolare, è ravvisabile una violazione dell'art. 2087 c.c. anche nel caso in cui, anche per mera colpa (che peraltro si presume fino a prova liberatoria posta dalla stessa disposizione) il 5
datore si astenga dall'adozione delle misure necessarie a rimuovere o limitare, per quanto possibile, i potenziali effetti dannosi per la salute dei lavoratori atti ad essere determinati da condizioni ambientali o di lavoro obiettivamente stressogene (Cass. 3692/2023, 4664/2024). 11. La esperita CTU medico-legale ha giudicato: a) che l'attore è tutt'ora affetto da “Disturbo dell'Adattamento, ad andamento cronico, con ansia ed umore depresso, di severa entità”; nonchè da “Sindrome depressiva endoreattiva di grado elevato”; b) che la stessa patologia del rachide si era già aggravata nel febbraio 2015, quando la competente Commissione per gli accertamenti di stato di invalidità civile constatò un grado di invalidità ormai pari al 67%, sia per effetto del cronicizzarsi del disturbo depressivo, sia per l'evoluzione delle condizioni, appunto, del rachide (ormai polidiscopatia, poliradicopatia, ernie protusive cervico-lombari); c) che è del tutto plausibile che la patologia psichica sia stata causata, in modo efficiente e determinante, essenzialmente
(anche se non esclusivamente) dalle condizioni di lavoro sopra descritte;
e che essa sia produttiva di un grado di danno biologico stimabile nella misura del 10%; d) che è anche verosimile che anche l'aggravamento delle condizioni patologiche del rachide sia in parte, stimata nella misura del 2%, stato determinato essenzialmente da tale adibizione, sebbene per il resto debba trovare più plausibile causa in processi degenerativi prodotti naturalmente negli anni con l'età; e) che il danno biologico da invalidità permanente eziologicamente derivato dal contestato illecito è pertanto stimabile complessivamente nel grado del 12%.
12. La perizia è stata contestata dall' in primo luogo per assenza di evidenza CP_1 di “mobbing”. Trattasi, come sopra detto, di rilievo non rilevante, come rimarcato dallo stesso CTU.
13. L' ha poi contestato la perizia: a) riguardo al nesso causale;
b) quanto alla CP_1 stima del danno.
14. La contestazione sub a) appare del tutto generica. Si è sopra mostrato come concorrano a porre il nesso: a) il dimostrato per testi carattere patogeno e stressogeno dell'ambiente e delle condizioni di lavoro di quel “primo “ anno;
b) il fatto che la patologia psichica si sia manifestata per la prima volta per tramite di accertamenti sanitari pubblici ed approfonditi in immediata concomitanza con l'adibizione in esame, per poi solo tendenzialmente cronicizzarsi;
c) il fatto che non sussistano evidenze di precedente reale patologia psichica, potendo semmai porsi una ipotesi di predisposizione soggettiva sia in rapporto alla preesistenza di una gastroduodenite cronica e colite spastica, sia in rapporto a caratteristiche soggettive del alle Pt_1 quale si è già fatto parziale cenno, che trovano riscontro sia in dati acquisiti in anamnesi peritale, sia nel mancato riscontro, o nel riscontro negativo, di altro ordine di doglianze;
e che si prestano a mostrare come alla cronicizzazione della patologia psichica possano aver concorso fattori di sofferenza non illeciti, di indole aspirazionale, o comunque indimostrati. 6
15. Si è già sopra mostrato con chiara evidenza l'attore sia arrivato all' mal CP_1 disposto. Il fatto che nella sua percezione la sede di Ostia dell' fosse nel CP_1 suo complesso, come da lui riferito al CTU, “squallida, grigia, e frequentata da brutta gente piena di tatuaggi”, oltre a non integrare, ove fosse vera, alcun illecito in capo all appare di per sé espressione di una indole incline a CP_1 ritener dovuto l'inserimento in contesti esteticamente e socialmente piacevoli.
Nessuna prova è stata offerta di comportamenti aggressivi o vessatori da parte del direttore della sede. Si è solo allegata sul punto la circostanza, irrilevante anche se sgradevole, che al suo arrivo il direttore di sede, dopo aver ascoltato le sue aspirazioni alla luce delle esperienze acquisite, gli avrebbe detto che avrebbe dovuto ringraziare di essere passato all' CP_1
16. Nel periodo che va dal marzo 2012 al marzo 2015 come confermato dal teste risulta che l'attore venne adibito esclusivamente a compiti di Parte_2 scansionamento di verbali cartacei. Egli si duole in modo improduttivo del carattere morbigeno per le polveri del relativo macchinario, visto che non lamenta né documenta patologie respiratorie, peraltro non riscontrate dal CTU. L'assunto di essere stato assoggettato a ritmi serrati e controlli personali stringenti, con rimproveri ed umiliazioni pubbliche, non ha trovato alcun riscontro, ed è stato negato dal teste che ha affermato che il Parte_2 stabiliva in autonomia i propri ritmi di lavoro;
che gli si offrì di Pt_1 spostare la macchina scannerizzatrice e di offrirgli un aiuto, e lui rifiutò; che la stanza in cui venne collocato non era particolarmente unica, era munita di finestre e di un balcone. Nemmeno ha trovato riscontro l'assunto secondo il quale anche in questo periodo l'attore abbia trasportato faldoni.
17. Lo stesso attore adduce che dal marzo 2015 alla metà del 2019 egli venne adibito con sua soddisfazione alla liquidazione delle pratiche di invalidità civile.
18. Si duole invece ulteriormente del fatto di essere stato adibito, dal maggio 2019, ad attività di “data entry” con imposizione di ritmi “a cottimo”. Anche tale doglianza non ha trovato attendibili riscontri. Il teste ha detto che Tes_2 dal 2015 al 2023 l'attore fece sempre liquidazioni di invalidità civile;
e che solo in un certo periodo, e solo “per qualche mese” venne impiegato, con altri dipendenti, in una attività di controllo di dati contributivi pensionistici;
che si trattava di un lavoro “abbastanza oneroso” anche per i numeri (egli teste era arrivato a fare 10.000 pratiche settimanali); e per il fatto che il responsabile pressava perché procedessero rapidamente;
che non di meno egli teste lavorava “anche sei-otto ore al giorno” (che francamente è orario sostanzialmente ordinario e non certo usurante); e che in aggiunta operavano
“in smart -working” ossia da casa (il che evidentemente implica che potevano prendersi delle pause e comunque non potevano essere pressati in modo assiduo). Il teste ha confermato che si trattò di attività in “smart”, che Tes_3 durò meno di un anno;
ha affermato che l'attore ed i suoi colleghi vennero impiegati in via esclusiva, in quel periodo. a quella attività, e che era loro solo 7
chiesto di comunicare settimanalmente le pratiche lavorate perchè se ne facesse un “report”, e per regolare i flussi. 19. Malgrado quanto sopra apra spazio logico alla astratta possibilità che nella cronicizzazione della patologia psichica abbia avuto un ruolo anche la tendenza dell' attore a dolersi anche di circostanze fattualmente inconsistenti e/o giuridicamente irrilevanti, resta il fatto che essa si era manifestata nella sua consistenza già nel 2012, e per illecito lavorativo. D'altronde, dalla documentazione prodotta, risulta che l'attore ha ripreso ad essere seguito dal Contr
anche dal 2015 in poi, in epoca nella quale le sue condizioni di lavoro erano per sua stessa ammissione del tutto soddisfacenti, il che conclama come a prescindere dai pretesi eventi avversativi successivi il suo quadro patologico psichico si era già cronicizzato.
20. La contestazione sub b) appare anch'essa generica ed ha trovato plausibile risposta nella perizia, alla quale si fa sul punto rinvio.
21. Il danno biologico da invalidità permanente è liquidabile in sorte, per l'età di 53 anni che l'attore aveva nel 2012, quando si è prodotto il danno, secondo le tabelle prodotte, in via equitativa, in €. 21.728,14. 22. Nella denuncia del preteso danno alla professionalità la difesa attorea non tiene conto del fatto che nel pubblico impiego non s'applica l'art. 2103 c.c., ma l'art. 52 del d.lgs n.165/2001, che non tutela l'interesse al grado di professionalità espresso dalle mansioni da ultimo svolte, disponendo che il pubblico impiegato ha solo diritto ad essere adibito, se distolto dalle mansioni di assunzione, o quelle successivamente assegnate per qualifica superiore, a
“mansioni equivalenti nell'ambito dell'area di inquadramento”. Il che vale a dire che nel pubblico impiego v'è in linea di principio demansionamento illecito solo se la nuova adibizione non è formalmente equivalente al proprio inquadramento quanto all'area (Cass. 7106/2014, 18817/2018, 1665/2024,
26084/2024).
23. Da ciò segue che l'attore pubblico che denuncia demansionamento dovrebbe mostrare che le mansioni a lui assegnate non rientrano nell'area di appartenenza;
e l'attore non lo fa, e non produce alcun contratto.
24. Tanto non osta tuttavia necessariamente alla verifica, visto che i CCNL nazionali di comparto sono pubblicati in G.U. secondo l'art. 47, co.8, del d.lgs n.165/2001; il che comporta che il giudice può e deve conoscerli d'ufficio (Cass. SU n. 23329/2009). 25. I fatti oggetto di causa si collocano temporalmente nella vigenza del CCNL
Enti pubblici non Economici 2006/2009 del 1/10/2007, nel quale risulta ormai perfezionato, in adesione dell'art. 52 cit., e superando il criterio di equiparazione per livello introdotto dal CCNL 98/2001 all'art.13, co.6, in riferimento all'originaria previsione dell'art. 56 del d.lgs n.29/93, il criterio di fungibilità delle mansioni della stessa Area (art.6, co.6). In detto CCNL ogni riferimento ai profili professionali previsti, nel “vecchio” sistema delle qualifiche funzionali, dal FPR n.285/88, risulta ormai superato ed affidato alla contrattazione integrativa di Ente il compito di definirne di nuovi (art.8). 8
26. Tuttavia, la stessa declaratoria generale delle aree previste dal CCNL 2007 all'allegato A, appare conclamare che la mansioni esclusivamente affidate all'attore non solo da marzo 2011 al marzo 2012 (reperimento in archivio e trasporto e consegna all'operatore di sportello dei verbali cartacei), ma anche quella svolta dall'aprile 2012 al marzo 2015, di mera scannerizzazione dei verbali cartacei, fu attività non ascrivibile all'area B.
27. Il CCNL in questione invero inquadra all'area A “Professionalità riferite ad attività di supporto strumentale ai processi produttivi ed ai sistemi di erogazione dei servizi, che non presuppongono conoscenze specifiche e/o qualificazioni professionali, corrispondenti a ruoli ampiamente fungibili… conoscenze di base su natura e ruolo dell'attività istituzionale, sui prodotti/servizi dell'ente e sulle normative interne fondamentali….capacità di assicurare il necessario supporto al processo produttivo con l'utilizzo di apparecchiature di uso comune e tecniche ordinarie….capacità di soluzione di problematiche di tipo semplice, anche a seguito di imprevisti o anomalie di funzionamento….capacità di gestire relazioni di tipo semplice, che con il pubblico“. Ed indica esemplificativamente “attività prevalentemente esecutive e di carattere tecnico- manuale”.
28. Il detto CCNL inquadra invece nell'Area B il personale “Strutturalmente inserito nel processo produttivo, e nei sistemi di erogazione dei servizi, svolgendone fasi o fasce di attività nell'ambito di direttive di massima e di procedure predeterminate anche attraverso la gestione delle strumentazioni tecnologiche. Valuta nel merito i casi concreti ed interpreta le istruzioni operative… Risponde dei risultati secondo la posizione rivestita….. conoscenze sul contesto di riferimento interno ed esterno, delle normative interne ed esterne che regolano l'attività istituzionale dell'Ente e la sua organizzazione, nonché dei vincoli da rispettare….conoscenze professionali di base riferite e al processo o ai processi di pertinenza…. Capacità di presidiare fasi e/o fasce di attività del processo, attraverso l'utilizzo di tecniche e metodi di lavoro mediamente complessi, capacità di soluzione di problemi di media complessità….con ampiezza di soluzioni possibili….e di gestire relazioni di media complessità….. nel proprio ambito professionale, esegue tutte le attività lavorative connesse all'area di attività cui è adibito, intervenendo nelle diverse fasi dei processi….svolge anche in collaborazione, attività istruttoria in campo amministrativo, tecnico o contabile.
29. L'attività svolta dal marzo 2011 al marzo 2012 è evidentemente una attività di mero supporto strumentale ai processi produttivi, che non presuppon (eva) conoscenze specifiche e/o qualificazioni professionali, ed era evidentemente una “attività prevalentemente (si direbbe anzi, esclusivamente) esecutiva e di carattere tecnico- manuale”. Non era propriamente Strutturalmente inserita nel processo produttivo, e soprattutto non richiedeva alcuna Valutazione nel merito dei casi concreti, né interpretazione di istruzioni operative…né richiedeva l'utilizzo di tecniche e metodi di lavoro mediamente complessi, capacità di soluzione di problemi di media complessità….con ampiezza di 9
soluzioni possibili….e di gestire relazioni di media complessità…..e tantomeno attività istruttoria in campo amministrativo, tecnico o contabile.
30. Lo stesso vale per l'attività di scannerizzazione svolta dal marzo 2012 al marzo 2015.
31. Il fatto, sostanzialmente ammesso dall'attore, e risultante dalla prova orale, che in epoca successiva l'attore abbia ripreso a svolgere nello stesso ente mansioni impiegatizie di concetto del tipo della liquidazione delle prestazioni;
che le svolga tuttora;
ed il fatto che, ormai sessantaseienne, sia ormai prossimo alla pensione, non consente ad avviso del giudicante di ritenere che l'illecito abbia generato un danno patrimoniale da perdita del bagaglio professionale.
32. Tuttavia ritiene il giudicante che nel pubblico impiego la protratta adibizione ad area (ex carriera) inferiore (nella specie, in buona sostanza, da impiegato di concetto ad ausiliario) assume, nella sua obiettiva consistenza, connotazione umiliante, e lesiva del bene fondamentale della dignità personale e dell'immagine professionale nell'ambiente di lavoro, presidiati da Cost. 2 e
41, co.2, come tale atta a far inferire una corrispondente distinta ragione di danno non patrimoniale. 33. Si deve invero muovere dalla considerazione che, se, a partire da Cass. SU
n.6576/2006, si è costantemente affermato che i danni vanno sempre dimostrati, ad esito della fondamentale Cass SU 11/11/2008 n.26972, che pose il punto sull'ormai delicata questione dei presupposti di risarcibilità del danno non patrimoniale, quando sono violati diritti inviolabili della persona la prova del danno si svaluta fortemente, assumendo una consistenza analoga a quella con cui comunemente la si apprezza quando si riconosce il danno morale alla vittima del reato o di una discriminazione per genere o orientamento sessuale, ossia praticamente nulla. E se è vero che anche le SU del 2008 hanno poi negato che il danno – conseguenza sia in “re ipsa” anche quando è determinato dalla lesione di diritti fondamentali, alcune ragioni di danno, ed in particolare il danno morale da sofferenza soggettiva e quello da lesione dell'immagine professionale, non sono dimostrabili in base a dati di fatto, e normalmente si presumono semplicemente in base alla natura ed alla consistenza dell'illecito. 34. Nell'assetto dato alla materia del danno non patrimoniale dalle SS.UU. del 2008 stabilire se ed eventualmente a quali condizioni la violazione dell'art. 2103 c.c. dà luogo alla risarcibilità di ragioni di danno non patrimoniale pone dunque un problema di prova in termini fortemente ridimensionati, e peraltro solo dopo che si sia affermato che l'illecito abbia prodotto un “danno evento” nel senso della lesione di un diritto fondamentale della persona specificamente protetto a rango costituzionale;
in difetto di che il danno non patrimoniale non è risarcibile “a priori” (e non per questioni di prova, sulle quale si incentrò l'attenzione delle SU del 2006). 35. Ad avviso del giudicante, quando, come nel caso di specie, un lavoratore di concetto per qualifica viene messo a fare l'addetto a mansioni ausiliarie di contenuto professionale prossimo all'inconsistenza questo limite è superato, 10
sicchè si ha danno-evento che rende il danno non patrimoniale risarcibile. E per concludere (sul piano del cd. danno conseguenza) che ciò ha leso la sua immagine professionale nell'ambiente di lavoro e gli ha provocato sofferenza soggettiva non occorre una prova specifica (tra l'altro nel secondo caso neppure materialmente offribile proprio perché il danno morale si distingue dal danno biologico per non essere medicalmente accertabile), bastando ragionevoli inferenze traibili dalla natura, dalla consistenza e dalla durata dell'illecito. 36. Tale possibilità/necessità continua dunque fondatamente a trovare riscontro nell'insegnamento della S.C. nei casi di demansionamento grave e/o mortificante (in linea di principio, “verticale”: Cass. 24585/2019, 21/2019, 9901/2018). 37. Appare equo quantificare tale ragione di danno nel 10% del trattamento mensile medio per la durata dell'illecito, e così in 1750 /10 x 48 mesi, = €. 8.400,00.
38. I danni in questione si sono verificati tra il marzo 2011 ed il marzo 2015, ossia in epoca ormai molto risalente, il che non consente di ignorare il danno da lucro cessante da ritardo, equitativamente quantificabile negli interessi legali dall'epoca intermedia (marzo 2013) al soddisfo.
39. Le altre ragioni di danno evocate (esistenziale ed alla vita di relazione, specie nei rapporti familiari) non appaiono sostenute da allegazioni e prove idonee allo scopo.
40. Segue la condanna di cui al dispositivo.
41. Le spese, liquidate come da dispositivo in base al dm 55/2014 e s.m., seguono per due quinti la soccombenza prevalente dell' e sono distratte per CP_1 dichiarazione di antistatarietà ex art 93 c.p.c.. Nel resto sono compensate per l'accoglimento parziale.
42. Le spese di CTU, liquidate con separato decreto, sono poste, nei rapporti tra le parti in causa, a carico dell per soccombenza prevalente. CP_1
Tali i motivi della decisione in epigrafe.
Così deciso in Roma il 9 gennaio 2025
IL GIUDICE
(dr. Dario Conte)