Sentenza 15 aprile 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. V, sentenza 15/04/2026, n. 1089 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 1089 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01089/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02636/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2636 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Giorgio Assenza, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Scicli, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Umberto Di Grande, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- dell’ordinanza di demolizione n. -OMISSIS- adottata dal Comune di Scicli;
- di ogni atto presupposto, connesso e/o conseguenziale a quelli impugnati e, più in particolare, del verbale di sopralluogo acquisito con prot. n. -OMISSIS- del 5/9/2025.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Scicli;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 febbraio 2026 il dott. LV ET SI LA e udito il difensore della ricorrente, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La ricorrente esponeva di essere proprietaria di un immobile per civile abitazione in -OMISSIS-, frazione di -OMISSIS-, che affermava essere stato realizzato in forza di nulla osta n. 4385, approvato il 27/8/1968, per “casa di abitazione”, e nulla osta n. 4385, approvato il 29/5/1970, di “variante al progetto approvato il 27/8/1968”.
Avviati, dallo stesso ricorrente, in base a CILA regolarmente depositata in data 4 novembre 2024, lavori di manutenzione ordinaria consistenti nella sostituzione di alcune finiture, dei pavimenti, dei rivestimenti e degli impianti tecnologici dell’immobile, il Comune di Scicli, a seguito del ricevimento di un esposto, aveva effettuato un sopralluogo per l’accertamento dello stato effettivo dell’immobile, adottando, all’esito, l’ordinanza n. 335 del 25/9/2025, indicata in epigrafe con la quale aveva ingiunto la rimessione in pristino dei luoghi ed il pagamento della sanzione di €. 464,00 in proprio favore, avvertendo la parte che, in difetto dell’ottemperanza nei modi e termini disposti, sarebbe incorsa negli ulteriori pregiudizi dell’acquisizione dell’opera e della relativa area di sedime al patrimonio dell’Ente, oltre a subire la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all’art. 31 comma 4 bis del D.P.R. n. 380/01.
2. A parere della ricorrente tale provvedimento sarebbe stato illegittimo per le seguenti ragioni.
2.1. In primo luogo, sarebbe emerso con evidenza il difetto di istruttoria ed il mancato rispetto delle garanzie partecipative alle quali avrebbe avuto diritto la stessa ricorrente.
Il provvedimento, infatti, avrebbe riportato la semplice trascrizione del verbale del sopralluogo esperito in data 14/8/2025, senza discernere tra opere conformi ai titoli edilizi e alla CILA – quali, ad esempio, la diversa distribuzione degli spazi interni e la sostituzione degli impianti tecnologici e dei rivestimenti, che sarebbero state, addirittura, secondo quanto evidenziato dalla ricorrente, opere di edilizia libera - da quelle che sarebbero state, addirittura, abusive.
Rilevava, anzi, che l’unico manufatto effettivamente realizzato senza preventiva indicazione nella CILA sarebbe stato il corpo tecnico realizzato in corrispondenza del confine nord-ovest del lastrico solare, oltre che la relativa scala in metallo di accesso, che, consistendo, tuttavia, in un corpo tecnico non abitabile funzionale all’allocazione dei serbatoi d’acqua e del boiler (alimentato a pannelli solari sul tetto), non avrebbe richiesto un permesso di costruire.
Data la genericità e l’indeterminatezza dell’ordinanza, che, come detto, non avrebbe identificato le opere da rimettere in pristino, ma avrebbe fatto riferimento indiscriminato a quelle indicate nel verbale di ispezione, il provvedimento, oltre che illegittimo, sarebbe stato giuridicamente ineseguibile.
2.2. Ulteriore motivo di illegittimità dei provvedimenti sarebbe consistito nell’omissione sia della comunicazione dell’avvio del procedimento, sia, nel testo della stessa ordinanza, del nominativo del responsabile del procedimento e dell’Ufficio presso il quale sarebbe stato possibile prendere visione degli atti procedimentali.
Tali carenze si sarebbero poste in violazione del diritto all’integro e corretto diritto di difesa garantito dall’art. 24 della Costituzione in relazione all’art. 113.
2.3. In via gradata, eccepiva l’illegittimità dell’ordinanza di demolizione per violazione degli art. 36 e 36 bis del D.P.R. 380/01 in materia di SCIA in sanatoria, del cui prossimo rilascio a seguito della presentazione della relativa istanza, a parere della ricorrente, non sarebbe stato possibile dubitare, considerato che, data la consistenza e l’area di ubicazione del fabbricato, si sarebbe trattato di piccole irregolarità sanabili in quanto realizzate in piena conformità agli strumenti urbanistici vigenti.
In conclusione, per tutte le predette ragioni chiedeva l’annullamento e la revoca degli atti impugnati.
3. Il Comune intimato si costituiva in giudizio depositando una memoria nella quale metteva in rilievo che la CILA presentata dalla ricorrente sarebbe stata, anzitutto, priva della dovuta asseverazione tecnica e, come tale, da ritenersi invalida.
Evidenziava, poi, che le opere realizzate dalla ricorrente, unitariamente considerate, avrebbero indubbiamente richiesto la presentazione di un permesso di costruire, in quanto, considerata la consistenza complessiva del vano tecnico, della copertura del cortile e del vano lavanderia, oltre che la modifica della sagoma dell’edificio, avrebbero comportato, tra l’altro, un aumento di volume dell’immobile.
Sottolineava che la mancata dichiarazione della diversa distribuzione degli spazi sarebbe stata correttamente sanzionata e che la realizzazione del c.d. vano tecnico sarebbe avvenuta su un lastrico solare non calpestabile, in violazione delle più basilari norme urbanistiche. Peraltro, le dimensioni (circa 9 mq), la struttura (con copertura a tetto, pavimentazione e finiture complete) e la modalità di realizzazione di tale manufatto avrebbero reso evidentemente necessario il rilascio del permesso di costruire.
A tale proposito, sarebbe stata priva di fondamento la censura con la quale sarebbe stata eccepita la presunta genericità dell’ordinanza, dato che quest’ultima, invece, avrebbe contenuto una descrizione puntuale e dettagliata delle opere da demolire, come risultanti dal verbale di sopralluogo integralmente richiamato.
Evidenziava, inoltre, come, in ogni caso, il vincolo sismico e paesaggistico esistente nell’area avrebbe reso insufficiente la CILA.
Sul piano procedimentale, il rispetto delle garanzie di partecipazione sarebbe stato garantito, tra l’altro, dalla presenza del ricorrente durante il sopralluogo al cui esito sarebbero stati accertati gli abusi. D’altra parte, la censura in merito alla mancata comunicazione di avvio del procedimento sarebbe stata infondata, dato il carattere vincolato del provvedimento ed il carattere oggettivo ed incontrovertibile dell’abuso edilizio.
Quanto all’avvenuta presentazione di una SCIA in sanatoria, evidenziava che, trattandosi di istanza successiva all’emissione e notificazione dell’ordinanza di demolizione, avrebbe potuto incidere solo sull’efficacia di quest’ultima, ma non sulla sua legittimità.
Per tutte le predette ragioni chiedeva il rigetto del ricorso.
4. La ricorrente depositava, quindi, una nota con la quale - rilevato che la già richiamata presentazione, avvenuta qualche giorno prima del deposito del ricorso, di una SCIA in sanatoria, avrebbe comportato la sospensione dell’efficacia del provvedimento demolitorio - chiedeva il rinvio della discussione ad altra data da destinarsi, anche subordinandola a nuova istanza di fissazione delle parti, richiesta alla quale si associava il difensore dell’amministrazione resistente.
5. Infine, all’udienza del 24 febbraio 2026, udito il difensore del ricorrente, la causa veniva posta in decisione.
6. Ciò premesso, passando all’esame del ricorso, va preliminarmente respinta l’istanza presentata dalla parte ricorrente di rinvio “ sine die ” della discussione, istituto, in verità, non contemplato dalle norme processuali vigenti.
Non si rinviene, infatti, nell’ordinamento processuale vigente, alcuna norma o principio ordinamentale che attribuisca alle parti in causa il diritto al rinvio della discussione del ricorso, fuori dai casi tassativi in cui la posticipazione della discussione sia necessaria per garantire, ad esempio nell’ipotesi di presentazione di un ricorso per motivi aggiunti, i termini a difesa previsti dalla legge.
Nell’assetto vigente, infatti, l’art. 73, comma 1 bis c.p.a. prevede che “ il rinvio della trattazione della causa è disposto solo per casi eccezionali, che sono riportati nel verbale di udienza ”.
Ferma restando, dunque, in termini generali, la facoltà, per le parti, di formulare una richiesta, motivata, di rinvio dell’udienza, spetta al Collegio giudicare della sua accoglibilità, fermo restando che deve trattarsi di gravi ragioni idonee a incidere sul diritto di difesa, ovvero di circostanze comunque eccezionali che possono giustificare la posticipazione della trattazione del ricorso.
In definitiva, l'istanza di rinvio dell'udienza di merito é suscettibile di accoglimento nelle sole ipotesi in cui la parte alleghi esigenze difensive improcrastinabili, quali, come detto, quelle connesse alla necessità di proporre motivi aggiunti.
Solo in tali evenienze, l'esigenza di tutela del diritto di difesa può prevalere sull'equiordinato principio di ragionevole durata del processo.
Nel caso di specie, l’avvenuta presentazione di un’istanza di sanatoria dei manufatti oggetto dell’ordine di demolizione ai sensi dell'art. 36 bis del D.P.R. n. 380 del 2001 non può ritenersi circostanza sufficiente a giustificare il rinvio della decisione, non essendo connessa all'esercizio del diritto di difesa, né, altrimenti, condizionante la possibilità per il Tribunale di pronunciarsi sul merito della questione controversa.
Salvi i possibili esiti anche favorevoli di tale istanza con le possibili conseguenze sui provvedimenti qui impugnati, nulla giustifica, allo stato la posticipazione della celebrazione dell’udienza e della decisione del ricorso, che risulta, al contrario, imposta, in difetto di ulteriori ragioni, dalle norme sopra richiamate (cfr. in termini, Cons. Stato, sez. VII, 27 gennaio 2026, n. 680; sez. II, 26 gennaio 2026, n. 654; TAR Sicilia - Catania, sez. II, 10 luglio 2025, n. 2205).
Per i motivi esposto, l'istanza di rinvio deve essere, dunque, respinta.
7. Nel merito, il ricorso deve ritenersi infondato.
7.1. Il Collegio, infatti, non ritiene, anzitutto, sussistente il difetto di istruttoria lamentato dalla ricorrente.
Non censurabile, in primo luogo, sotto il profilo dell’asserita genericità ed indeterminatezza del contenuto dell’atto, deve ritenersi la tecnica di redazione del provvedimento incentrata sulla trascrizione e sul rinvio, per la determinazione dell’oggetto, al contenuto del verbale di sopralluogo in cui risultano individuate ed elencate le opere abusive, dal momento che, tale modalità di determinazione dell’oggetto del provvedimento non impedisce l’individuazione dei manufatti che, sia singolarmente che nel loro complesso, l’Amministrazione ha ritenuto illegittime in quanto prive di adeguato titolo edilizio.
In proposito, deve ricordarsi che la valutazione degli abusi edilizi, quando consistenti in una pluralità di opere, non può essere effettuata in termini atomistici, ovvero attraverso l’analisi e la scomposizione dei singoli abusi, ma va compiuta in termini complessivi, nel reciproco coordinamento e nella considerazione complessiva dell’insieme delle opere interessate.
Sul punto, anche il Consiglio di Giustizia Amministrativa della Regione siciliana ha affermato che “ nell'ambito dell'attività di repressione degli abusi edilizi la valutazione dell'abuso edilizio presume una visione complessiva e non atomistica delle opere realizzate sicché non è dato scomporne una parte per negare l'assoggettabilità ad una determinata sanzione demolitoria, in quanto il pregiudizio arrecato al regolare assetto del territorio deriva non da ciascun intervento a sé stante bensì dall'insieme delle opere nel loro contestuale impatto edilizio e nelle reciproche interazioni ” (Cons. giust. amm. Sicilia, 7/8/2023, n. 509; in termina analoghi, ex multis , T.A.R. Sicilia, Catania, sez. I, 29/10/2024, n. 3526).
In tale ottica, il richiamo complessivo degli abusi accertati nel corso del sopralluogo e riportati nel relativo verbale di accertamento, non comporta affatto il deficit di determinatezza e specificità lamentato dalla parte ricorrente ma è, bensì, funzionale alla considerazione complessiva della pluralità di opere che, considerate nel loro insieme, hanno comportato la realizzazione di un intervento complessivamente abusivo.
In tal senso, appare impropria e forzata la considerazione isolata del manufatto realizzato sul lastrico solare, del quale la ricorrente ha sottolineato la natura di “corpo tecnico”, in quanto, al di là dell’effettiva ed oggettiva sussistenza degli elementi che ne consentirebbero tale ultima classificazione, la considerazione di tale opera non può essere disgiunta da quella delle ulteriori opere (in particolare, il vano lavanderia ed il bagno realizzato nella porzione del cortile suddiviso) indicate, per l’appunto, nel verbale di sopralluogo, che, complessivamente considerate, hanno indubbiamente comportato la realizzazione di volumetrie ulteriori rispetto a quelle consentite dai titoli edilizi precedentemente rilasciati.
7.2. Privo di fondamento è, altresì, il motivo di ricorso in cui si è lamentata l’asserita violazione delle garanzie di partecipazione a causa dalla mancata comunicazione di avvio del procedimento.
In proposito, non rileva tanto la circostanza, comunque correttamente evidenziata dall’Amministrazione, della partecipazione della parte al sopralluogo da cui è scaturito, prima, il verbale e, quindi, l’ordinanza di demolizione, quanto, soprattutto, la natura dei provvedimenti impugnati, su cui è plurime volte intervenuta la giurisprudenza.
Sul punto, infatti, in base ad un orientamento fino a tempo recente prevalente, sia affermava in maniera tassativa che l’“ ordinanza di demolizione, in ragione della sua natura di atto vincolato, non può essere subordinato all'invio della comunicazione di avvio del procedimento, essendo espressione del potere repressivo degli abusi edilizi e di attività amministrativa doverosa che non richiede la partecipazione del destinatario dell'atto, il quale non ha diritto a vedersi riconosciute le prerogative tipiche della partecipazione procedimentale ” (Cons. giust. amm. Sicilia, 3/6/2024, n. 419).
Il recente parziale mutamento di orientamento della giurisprudenza che, da ultimo, ha, tra l’altro, affermato che “ anche quando un ordine di demolizione è un atto vincolato, la comunicazione preventiva di inizio procedimento può risultare necessaria per garantirne la legittimità, specie laddove possa emergere che l'omessa partecipazione del privato abbia impedito un'adeguata valutazione dei presupposti del provvedimento ” (Cons. giust. amm. Sicilia, sentenza, 15/1/2025, n. 30) non rifluisce, comunque, sulla fattispecie in esame, nel quale l’evidenza e la pluralità degli abusi accertati, per come estesamente riportati nel provvedimento (realizzazione del vano tecnico sul lastrico solare e della relativa scala d’accesso, diversa distribuzione interna, modifica del prospetto sud, con riduzione della cucina soggiorno e ampliamento della porta finestra aggettante, suddivisione del cortile con un setto in muratura alto circa 3,20 mt, con copertura parziale e mediante solaio e realizzazione di una vano lavanderia e di un bagno) è tale da rendere innegabilmente superflua la partecipazione procedimentale.
7.3. Irrilevante, infine, è la presentazione dell’istanza di sanatoria, dal momento che, come anche da ultimo ribadito, è consolidato nella giurisprudenza del Consiglio di Stato il principio secondo cui la presentazione della domanda di sanatoria determina una mera sospensione dell'efficacia dell'ordine di demolizione con la conseguenza che, in caso di rigetto dell'istanza di sanatoria, l'ordine di demolizione riacquista la sua efficacia (tra le più recenti: Cons. Stato, Sez. VI, n. 9110 del 13 novembre 2024; Cons. Stato Sez. VII, n. 4309 del 28 aprile 2023).
8. In conclusione, per tutte le ragioni esposte, il ricorso deve essere rigettato.
9. La peculiarità delle questioni controverse giustifica la compensazione delle spese di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità della parte ricorrente.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 24 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
AG NN ON, Presidente
Giovanni Giuseppe Antonio Dato, Primo Referendario
LV ET SI LA, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LV ET SI LA | AG NN ON |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.