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Sentenza 24 dicembre 2025
Sentenza 24 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Savona, sentenza 24/12/2025, n. 763 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Savona |
| Numero : | 763 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SAVONA
Sezione CIVILE in composizione monocratica nella persona della dr.ssa Laura Serra, in funzione di
Giudice Unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale 1447/2024, promossa con atto di citazione
DA
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'avv.to Parte_1 C.F._1
TA OR, come da procura allegata all'atto di citazione depositato telematicamente
PARTE ATTRICE OPPONENTE
CONTRO
(C.F. ), rappresentata da Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
rappresentata e difesa dall'avv.to PIERLUIGI PESCE, come da procura allegata
[...] alla memoria di costituzione depositata telematicamente nel sub procedimento sulla sospensione della efficacia dell'atto di precetto
PARTE CONVENUTA OPPOSTA
OGGETTO: opposizione al precetto – contratti bancari
CONCLUSIONI: i procuratori delle parti, nel termine assegnato, hanno depositato note scritte contenti la precisazione delle conclusioni, come di seguito riportate:
Per parte attrice:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contrari istanza, eccezione e deduzione disattesa:
Pagina nr. 1 In via preliminare: sospendere l'efficacia esecutiva del titolo per i gravi motivi dedotti in narrativa, ai sensi dell'art. 615 c.p.c.; Nel merito: in via principale, accertata e dichiarata la carenza di titolarità del credito e di legittimazione attiva in capo a CP_1
e, per essa, della sua procuratrice per le ragioni esposte in
[...] Controparte_2 atti, accogliere la presente opposizione e, per l'effetto, dichiarare nullo e/o inefficace l'atto di precetto notificato in data 20/06/2022; In via gradata nel merito: accertata e dichiarata l'inesistenza, la carenza, l'irregolarità o la nullità della procura speciale con cui avrebbe conferito poteri a nonché Controparte_1 Controparte_2 della procura alle liti, accogliere la presente opposizione e, per l'effetto, dichiarare nullo e/o inefficace l'atto di precetto opposto;
In ulteriore via gradata nel merito: accertata e dichiarata l'incertezza, l'illiquidità e l'inesigibilità del credito dedotto nell'atto di precetto, anche per l'eventuale natura usuraria degli interessi applicati, per le ragioni esposte in atti, dichiarare la nullità e/o l'inefficacia del titolo esecutivo e, conseguentemente, dell'atto di precetto, inibendo l'esecuzione; In ulteriore via gradata nel merito: accertato e dichiarato l'abuso del processo posto in essere dalla parte opposta, consistente nel frazionamento illegittimo del credito e nella duplicazione delle procedure esecutive, essendo già pendente per il medesimo credito la procedura R.G.E.
76/2022 dinanzi al Tribunale di Savona, dichiarare nullo e/o inefficace l'atto di precetto e inibire la prosecuzione di ogni azione esecutiva in forza di esso;
In via istruttoria: si insiste per l'ammissione di tutte le istanze istruttorie, anche testimoniali e documentali, formulate nel corso del giudizio e non ammesse, come da verbale di udienza e memorie depositate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte. In ogni caso: con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge.”
Per parte convenuta:
“Piaccia all'On.le Tribunale di Savona, reiectis contraris, previo ogni adempimento ritenuto utile ai fini dell'accoglimento delle seguenti domande, 1) in via preliminare di rito : rigettare, in quanto infondate in fatto ed in diritto, le domande formulate dall'opponente in punto - carenza di legittimazione attiva di e Controparte_1 conseguentemente della sua procuratrice ad agire in giudizio Controparte_2 per asserita mancanza di prova della titolarità del credito;
- difetto di legittimazione di a rappresentare nel presente giudizio per Controparte_2 CP_1
l'inesistenza, la carenza o l'irregolarità della procura speciale;
2) nel merito : respingere
Pagina nr. 2 l'opposizione all'atto di precetto formulata dalla sig.ra , con ogni Parte_1 domanda formulata, in quanto del tutto inammissibile, generica ed infondata in fatto ed in diritto per i motivi sopra esposti, dichiarando valido ed efficace il precetto opposto;
3) con vittoria di spese e compensi, oltre agli accessori di legge.”
****************
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato alla controparte, ha adito il Parte_1
Tribunale di Savona esponendo che:
- in data 20.6.2022 in qualità di procuratrice speciale di Controparte_2 CP_1
notificava a un atto di precetto per l'importo di euro 218.408,25,
[...] Parte_1 nel quale si affermava che era subentrata nella titolarità del credito CP_1 azionato a seguito di un'operazione di cartolarizzazione conclusa con , Controparte_3 con efficacia giuridica a decorrere dal 19.4.22;
- il titolo esecutivo era costituito dal contratto di mutuo fondiario n. 0E54051852488, stipulato da e con NC di OL s.p.a. in data Parte_1 Controparte_4
14.2.2014, con atto a rogito del notaio di Saronno, rep. n. 39092 – racc. n. Persona_1
28.180, per la somma di euro 240.000,00, da rimborsare mediante il pagamento di n.
360 rate posticipate mensili calcolate con il sistema di ammortamento francese;
- a garanzia del credito, i mutuatari avevano concesso, in favore della banca mutuante,
l'ipoteca iscritta a Finale Ligure il 10.3.2014, ai numeri r.g. 2304, r.p. 213, su di un immobile sito in Borgio Verezzi di proprietà di ½ ciascuno;
- a seguito della fusione per incorporazione del 10.10.2018 tra NC di OL e
[...]
, quest'ultima diveniva titolare del predetto credito, che successivamente CP_3 veniva ceduto a CP_5
- asserendo il mancato pagamento, al 29.10.2021, di trenta rate di ammortamento, per complessivi euro 26.258,77, promuoveva, avanti il Tribunale di Savona, la CP_5 procedura esecutiva immobiliare R.G.E. n. 76/22, nell'ambito della quale la parte esecutata otteneva la conversione del pignoramento;
- in pendenza della predetta procedura esecutiva immobiliare, avrebbe ceduto CP_5 nuovamente il credito a che, a sua volta, lo avrebbe ceduto a Controparte_3 CP_1
;
[...]
- prima della cessione , con lettera del 5.4.2022, comunicava a Controparte_3 Pt_1
e la decadenza dal beneficio del termine ex art. 1186 c.c.,
[...] Controparte_4
Pagina nr. 3 intimando il pagamento del dovuto;
- il giorno successivo alla proposizione dell'istanza di conversione da parte dell'attrice, ma prima dell'accoglimento della medesima, spiegava intervento nella CP_1 procedura R.G.E. n. 76/2022 per la somma oggetto del precetto;
- inoltre, si costituiva nella procedura quale nuova titolare del credito CP_1 azionato da;
CP_5
- pertanto, ha agito per l'intero credito portato dal contratto di mutuo sia CP_1 con la procedura esecutiva R.G.E. n. 76/2022, sia con l'atto di precetto opposto;
- la cessione a titolo particolare del credito a , e quindi la sua legittimazione CP_1 attiva, non risultano provate;
- in forza della normativa sul credito fondiario, non ha notificato il titolo, CP_1 senza tuttavia dimostrare che il medesimo sia idoneo a promuovere l'azione esecutiva in assenza della sua notifica;
- non risultano prodotte né la procura speciale che legittima a nominare il CP_2 difensore, né quella rilasciata a quest'ultima da per agire nei confronti CP_1 degli esecutati;
- l'importo del credito precettato è indeterminato, posto che non si comprendono i criteri con cui si è ottenuto il relativo conteggio, che è comunque errato;
- manca l'analitica descrizione del credito, del residuo capitale e degli interessi, nonché
l'indicazione del tasso applicato per il calcolo dei moratori, anche al fine della valutazione di un'eventuale usurarietà dei medesimi;
- la duplicazione dell'azione esecutiva onera eccessivamente i debitori e configura abuso del processo.
ha concluso, quindi, domandando: - in via preliminare: la sospensione Parte_1 dell'esecuzione ex artt. 615 e 624 c.p.c.; nel merito: - accogliere l'opposizione per tutti i motivi di cui alla narrativa;
- in ulteriore via gradata nel merito: - accertata l'insussistenza del credito, dichiarare la nullità del titolo esecutivo, con conseguentemente accoglimento dell'opposizione; - accertare l'abuso del processo per illegittimo frazionamento del credito e, conseguentemente, dichiarare l'inefficacia del precetto.
Si è costituita in giudizio tramite la sua procuratrice speciale CP_1 CP_1 [...]
replicando alle avverse argomentazioni che: CP_2
- l'eccezione dell'attrice sulla mancanza di legittimazione attiva di è CP_1
Pagina nr. 4 infondata, come risulta dalle produzioni allegate alla comparsa di costituzione e risposta, che dimostrano l'intervenuta cessione e individuano chiaramente i rapporti oggetto della medesima;
- parimenti infondata è l'eccezione sulla mancanza del mandato alle liti e della procura rilasciata da a;
CP_1 CP_2
- l'importo di euro 218.408,25 di cui all'atto di precetto è corretto e, in ogni caso,
l'onere di dimostrare l'eventuale usurarietà del tasso moratorio incombe sulla debitrice, che si è limitata a una contestazione generica;
- l'intervento di nella procedura esecutiva immobiliare RGE n. 76/2022 è CP_1 successivo all'ammissione della debitrice alla conversione del pignoramento, cui il relativo credito rimane quindi estraneo;
- pertanto, con la notifica dell'opposto atto di precetto non comporta un'illegittima duplicazione del credito. ha concluso chiedendo, in via preliminare, di rigettare le domande Controparte_1 attoree in punto carenza di legittimazione attiva di e di e di CP_1 CP_2 difetto di legittimazione di a rappresentare in giudizio;
nel CP_2 CP_1 merito, di respingere l'opposizione, dichiarando valido ed efficace il precetto opposto.
Alla prima udienza del 6.12.2024 è stato disposto un rinvio per verificare la possibilità di una soluzione bonaria della vertenza, che tuttavia non è intervenuta. A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 20.6.2025, ritenuta la causa matura per la decisione, il giudice ha concesso alle parti i termini a ritroso per il deposito della precisazione delle conclusioni, delle memorie conclusionali e delle repliche e ha rinviato per la discussione all'udienza del 28.11.2025.
In tale sede la causa è stata trattenuta in decisione.
***** *****
L'opposizione è infondata e deve essere rigettata per i motivi che di seguito si espongono.
Sulle domande rinunciate dall'attrice
Va evidenziato che l'attrice, all'udienza del 20.6.2025, ha dichiarato espressamente di rinunciare alle domande connesse alla richiesta di riunione dei procedimenti esecutivi pendenti sul medesimo immobile nonché a quella di accertamento dell'abuso del diritto ad agire in executivis.
La rinuncia alla singola domanda, salvo che incida sostanzialmente sul diritto
Pagina nr. 5 controverso (ma non è questo il caso), deve considerarsi come modifica in senso riduttivo;
pertanto, essa rientra tra i poteri del difensore e non necessita dell'accettazione della controparte.
Da ciò discende che la domanda circa l'abuso del diritto, pur richiamata nella nota di precisazione delle conclusioni dell'attrice in data 26.9.2025 e nella comparsa conclusionale, si ha come non proposta e, pertanto, non viene esaminata.
Sull'eccezione di carenza di legittimazione attiva di Controparte_1
Come già rilevato da questo giudice con il provvedimento di rigetto dell'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, ha depositato CP_1 documentazione idonea a comprovare l'avvenuta cessione in suo favore del credito per il quale intende procedere.
Segnatamente, la convenuta opposta ha prodotto: - l'estratto della G.U. n. 45 del
19.4.2022, da cui risulta la pubblicazione dell'avviso della cessione di crediti pro soluto da a (doc. 5); - la pagina del sito internet di Controparte_3 CP_1 [...]
che riporta i dati della cessione (doc. 6); - copia della dichiarazione di CP_3 [...]
del 7.7.2023 relativa all'avvenuta cessione ad della posizione di CP_3 CP_1
e , NDG n. 362554050600, che comprende il mutuo Controparte_4 Parte_1 identificato al n. 600051852488 (doc. 12); - copia dell'estratto elenco debitori ceduti, da cui risulta la cessione del credito di cui al mutuo identificato al n. 600051852488 - NDG
n. 362554050600 (doc. 7).
Si osserva, in particolare, che la posizione debitoria , relativa al credito oggetto Pt_1 del presente giudizio, viene chiaramente indicata alla riga n. 12 della pagina estratta dall'elenco dei debiti ceduti, che individua il rapporto con l'NDG n. 362554050600 e il mutuo con il n. 600051852488, dati corrispondenti a quelli indicati nella lettera del
7.7.2023 di Intesa San Paolo.
Inoltre, va rilevato che la consolidata giurisprudenza, sia di merito che di legittimità, nell'ambito delle cessioni di credito c.d. in blocco, stipulate ai sensi dell'art. 4, legge n.
130/1999, considera la dichiarazione del cedente quale elemento rilevante e decisivo al fine di dimostrare l'avvenuta cessione del credito;
pertanto, il cessionario può fornire la prova documentale della sua legittimazione attiva anche attraverso la produzione in giudizio di una dichiarazione ricognitiva rilasciata dal creditore ceduto, che può essere portata a conoscenza del debitore anche in corso di causa (ex pluribus Cass. Sez. Un n.
10790.2017; Cass. n. 10220.2021; Tribunale di Milano 13750.2021; Tribunale di
Pagina nr. 6 Avezzano 17.9.2022; Tribunale di OL 1.12.2022; Tribunale di Nuoro 3.1.2023;
Tribunale di Vicenza 27.2.2023).
Alla luce dei principi sopra richiamati, considerato altresì che è in possesso CP_1 del contratto di mutuo azionato con l'atto di precetto, la convenuta opposta ha dimostrato sia la sua qualità di cessionaria di , sia l'inclusione del Controparte_3 credito per cui è causa nell'operazione di cessione.
Priva di pregio, pertanto, appare la doglianza dell'attrice sulla mancata produzione, da parte dell'opposta, del contratto di cessione, posto che la documentazione versata in atti consente di individuare senza incertezze i rapporti oggetto dell'operazione.
Da ciò discende che la legittimazione attiva di è indiscutibilmente provata CP_1
e che la relativa eccezione deve essere respinta.
Sulla carenza delle procure speciali
ha eccepito altresì la mancanza delle procure speciali di e di Parte_1 CP_1
. CP_2
Sul punto, è sufficiente rilevare che, unitamente alla comparsa di costituzione e risposta, la convenuta opposta ha depositato le copie della procura speciale conferita il 20.4.2022 da a (doc. 2), e di quella conferita da ai suoi CP_1 CP_2 CP_2 procuratori speciali (doc. 3), tra cui figura la dott.ssa , la quale Controparte_6 ha dato mandato all'avv. Pierluigi Pesce di assistere la società nel presente procedimento.
Dette procure presentano idonei requisiti di determinatezza, atteso che le medesime identificano chiaramente sia i soggetti rappresentati sia i rappresentanti, e definiscono compiutamente i poteri di questi ultimi.
Pertanto, è dimostrato che : - ha il potere di agire in giudizio quale CP_2 procuratore di;
- ha nominato, quale suo procuratore speciale, la dott.ssa CP_1
, la quale ha conferito all'avv. Pesce i mandati per la redazione Controparte_6 dell'atto di precetto e per il presente giudizio.
L'eccezione è quindi infondata e va respinta.
Sulla quantificazione del credito di cui all'atto di precetto, sul calcolo degli interessi e sull'usurarietà soggettiva
La tesi dell'opponente secondo cui il credito, nel suo ammontare, non sarebbe determinato, non può essere condivisa.
Innanzitutto occorre evidenziare che, secondo i pacifici principi giurisprudenziali dettati
Pagina nr. 7 in tema di onere probatorio, nell'ambito della responsabilità contrattuale, “il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa” (Cfr. per tutte Cass. Sez. U, Sent. N.
13533 del 30/10/2001; nonché Cass. Sez. I, Sent. N. 1743 del 26/01/2007).
ha assolto al proprio onere probatorio producendo il contratto di mutuo, CP_1 mentre parte opponente si è limitata ad asserire l'inesatta quantificazione del credito, ma non ha contestato né di aver ricevuto l'importo finanziato per intero, né di aver omesso il pagamento delle rate dovute;
pertanto, non ha fornito alcuna dimostrazione della sussistenza di un fatto estintivo dell'altrui pretesa.
Ciò posto, si osserva che nel contratto di mutuo risultano chiaramente indicati il capitale finanziato, il numero delle rate e la loro scadenza, a partire dalla prima (1° maggio
2014), le modalità di calcolo del tasso di interesse mensile nonché tutte le condizioni contrattuali applicate.
Inoltre, la convenuta opposta ha prodotto sia l'atto di precetto del 17.12.2021 (doc. 19), con cui intimava ai debitori il pagamento della somma di euro 27.995,01 per CP_5
32 rate non pagate a partire dal 1.5.2019, sia l'atto di intervento del 7.10.22 (doc. 18), depositato da nell'esecuzione immobiliare RGE 76/2022, per un importo CP_1 complessivo di euro 204.993,25, di cui euro 195.727,34 per capitale residuo al
26.09.2022, euro 5.251,75 per le 6 rate scadute successivamente al precetto ed euro
4.014,16 per interessi di mora relativi agli esercizi post 31.12.2017.
Pertanto, il credito derivante dal contratto di mutuo azionato nella procedura esecutiva immobiliare ammonta, complessivamente, a euro 232.988,26, ottenuti sommando gli importi portati, rispettivamente, dal precetto e dall'intervento.
Nel precetto opposto, ha precisato che il suo credito, alla data dell'atto, CP_1 ammontava a euro 244.667,02 e che, da detto importo, veniva dedotta la somma già azionata in sede di esecuzione immobiliare (euro 26.258,77), oggetto della conversione del pignoramento (doc. 5 di parte attrice).
Pertanto, la doglianza di parte attrice, secondo la quale la pretesa creditoria dell'opposta sarebbe aumentata di circa euro 50.000,00 in meno di due anni, è del tutto destituita di fondamento.
Pagina nr. 8 Ciò posto, considerato che aveva contezza sia dell'atto di precetto del Parte_1
17.12.2021 - che ha originato la procedura esecutiva immobiliare nella quale ha ottenuto la conversione del pignoramento - , sia dell'atto di intervento del 7.10.2022 - spiegato nella medesima procedura e prodotto dall'attrice -, così come del contratto di mutuo, è evidente che ella aveva tutti gli strumenti necessari per verificare il calcolo del credito azionato che, quindi, non può considerarsi indeterminato.
Venendo alle contestazioni svolte dal consulente di parte attrice, rag. , Persona_2 nella perizia dell'8.11.2024 (doc. 6 di parte attrice), le medesime non possono essere condivise.
È necessario, innanzitutto, sottolineare che i contratti di mutuo con ammortamento alla francese, come quello di specie, sono caratterizzati da un meccanismo restitutorio degli interessi che prevede solo il frazionamento dell'obbligo restitutorio ed esclude qualsiasi fenomeno di capitalizzazione infrannuale, assicurando che gli interessi contenuti in ciascuna rata siano calcolati sul capitale residuo, che via via decresce, senza operarsi alcuna capitalizzazione.
Tale interpretazione della normativa di settore ha trovato oggi definitiva conferma nella sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (n. 15130/2024), secondo cui “in tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento "alla francese" di tipo standardizzato tradizionale, la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composto degli interessi debitori non è causa di nullità parziale del contratto, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti”.
Nella parte motiva, la Suprema Corte ha in particolare chiarito sul punto che “Deve escludersi che la quota di interessi in ciascuna rata sia il risultato di un calcolo che li determini sugli interessi relativi al periodo precedente o che generi a sua volta la produzione di interessi nel periodo successivo.
Come osservato dalla Procura Generale, «l'ammortamento alla francese prevede che
l'obbligazione per interessi sia calcolata sin da subito sull'intero capitale erogato benché quest'ultimo non sia ancora integralmente esigibile» ‒ come accade anche in altri sistemi di ammortamento, come quello c.d. «all'italiana» in cui la quota di interessi è calcolata sin da subito sull'intero importo mutuato e non su quello residuo ‒
Pagina nr. 9 «ma non prevede che sugli interessi scaduti [e, si potrebbe aggiungere, non scaduti] maturino altri interessi. Il metodo alla francese è, piuttosto, costruito in modo tale che ad ogni rata il debito per interessi si estingue a condizione ovviamente che il pagamento sia avvenuto nel termine prestabilito. È, perciò, anche solo astrattamente inipotizzabile che siffatto ammortamento sia fondato su un meccanismo che trasforma
l'obbligazione per interessi… in base di calcolo di successivi ulteriori interessi»
Una opposta conclusione non potrebbe argomentarsi rilevando semplicemente che nel mutuo «alla francese» la capitalizzazione avviene in regime «composto» che è una espressione descrittiva del fenomeno per cui la quota capitale è incrementata con gli interessi generati, però, non (necessariamente) su altri interessi ma sul capitale (debito) residuo, né destinati (necessariamente) a generare a loro volta (diventando parte della somma fruttifera di) ulteriori interessi nel periodo successivo (quantomeno nel regime di ammortamento «alla francese» standard e nella dinamica fisiologica del rapporto).
«la capitalizzazione composta è quindi, nel caso di specie, del tutto eterogenea rispetto all'anatocismo ed è solo un modo per calcolare la somma dovuta da una parte all'altra in esecuzione del contratto concluso tra loro;
è, in altre parole, una forma di quantificazione di una prestazione o una modalità di espressione del tasso di interesse applicabile a un capitale dato» (Cass. n. 27823/2023 in materia fiscale)”.
Con la recente ordinanza n. 7382/2025, la Suprema Corte ha chiarito che i principi affermati dalle Sezioni Unite in relazione ai mutui a tasso fisso valgono anche quando, come nel caso di specie, il tasso convenuto sia di tipo variabile.
In particolare, la richiamata pronuncia ha indicato che nel mutuo con piano di ammortamento alla francese standardizzato a tasso variabile: “i) non si determina alcuna capitalizzazione degli interessi perché la quota di interessi di ogni rata viene egualmente calcolata, come nel tasso fisso, sul debito residuo del periodo precedente, costituito dalla quota capitale ancora dovuta, detratto l'importo già pagato in linea capitale con le rate precedenti;
ii) se il piano di ammortamento riporta "la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, del tasso di interesse nominale (TAN) ed effettivo (TAEG), della periodicità (numero e composizione) delle rate di rimborso con la loro ripartizione per quote di capitale e di interessi", neppure sorge alcun vulnus in termini di trasparenza, giacché il mutuatario ha integrale cognizione, nei limiti di ciò che è possibile, degli elementi, giuridici ed economici, del contratto. Né rileva, in senso contrario, che, per sua natura, il piano di
Pagina nr. 10 ammortamento di un mutuo a tasso variabile non possa che essere indicativo, recando una mera ipotesi proiettiva dell'ammontare finale dell'importo da restituire, sulla base del tasso individuato al momento della conclusione del contratto: il mutuatario, entro detti limiti, può difatti rappresentarsi quale sarà la somma finale da restituire per interessi sulla base dell'unico parametro noto e disponibile al momento della pattuizione, effettuando quella comparazione tra le possibili offerte sul mercato, che è la principale delle facoltà in funzione delle quali il presidio della trasparenza delle condizioni opera. Salvo a non voler percorrere l'unica alternativa astrattamente praticabile, ma che si menziona evidentemente solo ad absurdum, consistente in un intervento del legislatore volto a negare in sé stessa la liceità tout court dei mutui a tasso variabile.”
Nel caso in oggetto, il sistema di ammortamento è stato espressamente pattuito tra le parti all'art. 3 del mutuo, e le modalità di calcolo dell'interesse mensile sono precisamente esplicitate all'art. 4, che fissa il tasso per il periodo di preammortamento nella misura di 1/12 del tasso nominale annuo (in allora, pari a 3,70), e quello per il periodo di ammortamento nella misura di 1/12 del tasso nominale annuo risultante dalla somma dell'EURIBOR e dello spread nominale annuo fisso di 2,30 punti percentuali.
Alla luce dei richiamati principi, si può quindi affermare che la necessità di assicurare alla parte mutuataria la conoscenza del costo effettivo del contratto di mutuo è stata adeguatamente assolta dalla banca mutuante poiché, oltre a prevedere la durata dell'operazione, l'ammontare dell'importo finanziato, il numero delle rate, la periodicità
e la decorrenza, indica altresì espressamente il TAN (tasso annuo nominale) che è il tasso negoziale che deve essere previsto nel contratto e corrisponde al tasso di interesse indicato nel 117 TUB, poiché consente di capire quale è la rata che occorre pagare, e il
TAEG (Tasso Annuo Effettivo Globale) che è l'indice espressivo del costo totale che il debitore sostiene per ottenere un finanziamento e tiene conto degli interessi e di tutti gli oneri connessi sostenuti per ottenerlo (spese istruttoria, spese incasso etc..).
Con la conseguenza che l'oggetto del contratto è chiaramente individuato e il contraente
è correttamente informato in relazione a tutti gli elementi utili a conoscere l'effettivo costo del finanziamento.
Ugualmente infondata è la doglianza in merito alla sussistenza dell'usura soggettiva.
A tale proposito si osserva che la c.d. usurarietà in concreto viene valutata dal giudice, a prescindere dal tasso legale, qualora ricorrano entrambi i presupposti di cui all'art. 644,
Pagina nr. 11 comma 3, c.p., ovvero la situazione di difficoltà economica o finanziaria del soggetto passivo e la sproporzione degli interessi pattuiti rispetto alle concrete modalità del fatto.
La prova dei suddetti requisiti deve essere particolarmente rigorosa, posto che la norma sanziona operazioni che applicano interessi calcolati a un tasso inferiore al tasso soglia e che, pertanto, non sono usurarie ex lege.
Nel caso di specie, tuttavia, l'attrice non ha dimostrato l'esistenza dei requisiti di cui all'art. 644, comma 3 c.p.
Il consulente di parte, infatti, si è limitato ad affermare che il TAEG calcolato alla stipula del contratto di mutuo è superiore al TEGM rilevato ai sensi dell'art. 2 della legge n.108/96 per il periodo corrispondente e per la relativa categoria di operazioni, e che il TAEG applicato dall'istituto di credito è pari a 4,231 %, mentre la misura pattuita tra le parti è il 2,839 %.
Da ciò conseguirebbe, altresì, l'applicazione dell'art. 125 bis, comma 7, T.U.B., che prevede la sostituzione al tasso applicato del tasso minimo dei BOT ex art. 117 T.U.B.
Premesso che l'elaborato non chiarisce le modalità con cui i predetti valori sono stati calcolati, le allegazioni di parte attrice, in ogni caso, non risultano idonee a fondare la prova della sproporzione degli interessi pattuiti ex art. 644, comma 3 c.p., ovvero dello squilibrio contrattuale che, secondo l'insegnamento della Suprema Corte, si riconosce per i vantaggi conseguiti da una sola delle parti, che alterino il sinallagma negoziale, per il cui apprezzamento il parametro di riferimento è dato dal superamento del tasso medio praticato per operazioni similari (Cass. civ., sez. III, n. 19282/2014).
Nel caso di specie, non ha dimostrato la sussistenza, tra le prestazioni Parte_1 delle parti, di una sproporzione tale da alterare significativamente il rapporto di corrispettività; parimenti indimostrato è il requisito della difficoltà economica o finanziaria dei debitori, in relazione alla quale l'attrice nulla ha allegato, né tantomeno provato.
Da ciò discende che, nel caso di specie, non può dirsi configurata un'ipotesi di usura soggettiva.
Venendo poi alla quantificazione delle rate da rimborsare, il consulente della Pt_1 considera pagata la somma di euro 26.258,77, oggetto della conversione del pignoramento. Tuttavia, dall'ordinanza del 15.11.2024 (doc. 5 di parte attrice) emerge che la scadenza dell'ultima rata della conversione è prevista per il 30.11.2026, e la non ha contestato quanto affermato in merito da , la quale ha negato Pt_1 CP_1
Pagina nr. 12 che sia intervenuto un saldo anticipato.
Da ciò discende che il conteggio operato dal consulente dell'attrice, il quale afferma che alla devono essere restituiti euro 33.938,52 per “interessi legittimi”, non è Pt_1 corretto.
Per tutte le ragioni sopra enunciate, la pretesa restitutoria di , peraltro Parte_1 avanzata tardivamente, è evidentemente infondata, mentre deve considerarsi dimostrata l'esatta quantificazione delle somme azionate da con l'atto di precetto CP_1 opposto.
Sulla nullità della notifica del precetto a e sulla natura del Controparte_4 mutuo
Nella seconda memoria istruttoria, l'attrice ha sollevato l'eccezione di nullità della notifica del precetto al cointestatario del contratto di mutuo, poiché Controparte_4 la medesima risulta effettuata “al domicilio contrattuale”, che egli non avrebbe mai provveduto ad eleggere.
Nella medesima memoria, inoltre, la afferma che il titolo esecutivo, di cui Pt_1
l'opposta ha omesso la notifica ex art. 41, comma 1, T.U.B., non sarebbe un mutuo fondiario, e che da ciò conseguirebbe la nullità del precetto per mancata notifica del titolo esecutivo.
Gli assunti di sono infondati. Parte_1
Quanto alla prima questione, si rileva che e sono Parte_1 Controparte_4 obbligati in solido nei confronti dell'opposta; pertanto, quest'ultima ha facoltà di agire per l'intero ammontare del credito anche nei confronti di uno solo dei debitori.
L'atto di precetto è stato regolarmente notificato a , la quale ha Parte_1 conseguentemente promosso la presente opposizione.
Pertanto, la circostanza che la notifica a sia o meno nulla è del tutto Controparte_4 irrilevante ai fini del presente giudizio.
Parimenti infondata è la questione relativa alla natura del contratto che, secondo l'attrice, non sarebbe un mutuo fondiario.
A sostegno dei propri assunti, ha affermato che il contratto non indica la Parte_1 finalità del finanziamento e che il denaro erogato non è servito per l'acquisto dell'immobile.
A tale proposito, dall'esame del documento emerge chiaramente che dette affermazioni non corrispondono al vero, in quanto: - il contratto è stato stipulato ai sensi dell'art. 38 e
Pagina nr. 13 seguenti del T.U.B.; - è assistito da garanzia ipotecaria di primo grado (punti 2 e 6); - la parte mutuataria ha dichiarato che il finanziamento è contratto per l'acquisto/ristrutturazione della “prima casa” (punto 9.2).
Non emerge, dunque, alcun elemento concreto per dubitare che al contratto in oggetto debba applicarsi la normativa sul credito fondiario, con la conseguente esclusione dell'obbligo di notifica del titolo esecutivo ex art. 41, comma 1 T.U.B.
In conclusione, l'opposizione deve essere respinta senza che sia necessaria una indagine istruttoria contabile, considerato che le argomentazioni proposte si sono rivelate infondate già sulla base dei principi di diritto ormai affermati in materia dalla giurisprudenza di legittimità e di merito.
Sulle spese processuali
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono poste a carico di parte opponente, liquidate direttamente in dispositivo in base ai parametri indicati dal DM 147/2022, tenuto conto del valore della causa indicato in ricorso, della modesta complessità delle questioni trattate, dell'attività difensiva svolta e dunque facendo applicazione degli importi medi previsti dallo scaglione di riferimento per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale, ridotti del 50%.
P.Q.M.
il Tribunale di Savona, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda ed eccezione rigettata, così provvede:
1) rigetta l'opposizione al precetto;
2) condanna a pagare ad le spese di lite che Parte_1 Controparte_1 liquida in euro 7.051,00 per compensi, oltre al 15% per rimborso forfettario spese generali, I.V.A. (se non recuperabile in virtù del regime fiscale della parte) e C.P.A.
Sentenza per legge esecutiva.
Savona, 24.12.2025 Il Giudice
Dr.ssa Laura Serra
Pagina nr. 14
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SAVONA
Sezione CIVILE in composizione monocratica nella persona della dr.ssa Laura Serra, in funzione di
Giudice Unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale 1447/2024, promossa con atto di citazione
DA
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'avv.to Parte_1 C.F._1
TA OR, come da procura allegata all'atto di citazione depositato telematicamente
PARTE ATTRICE OPPONENTE
CONTRO
(C.F. ), rappresentata da Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
rappresentata e difesa dall'avv.to PIERLUIGI PESCE, come da procura allegata
[...] alla memoria di costituzione depositata telematicamente nel sub procedimento sulla sospensione della efficacia dell'atto di precetto
PARTE CONVENUTA OPPOSTA
OGGETTO: opposizione al precetto – contratti bancari
CONCLUSIONI: i procuratori delle parti, nel termine assegnato, hanno depositato note scritte contenti la precisazione delle conclusioni, come di seguito riportate:
Per parte attrice:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contrari istanza, eccezione e deduzione disattesa:
Pagina nr. 1 In via preliminare: sospendere l'efficacia esecutiva del titolo per i gravi motivi dedotti in narrativa, ai sensi dell'art. 615 c.p.c.; Nel merito: in via principale, accertata e dichiarata la carenza di titolarità del credito e di legittimazione attiva in capo a CP_1
e, per essa, della sua procuratrice per le ragioni esposte in
[...] Controparte_2 atti, accogliere la presente opposizione e, per l'effetto, dichiarare nullo e/o inefficace l'atto di precetto notificato in data 20/06/2022; In via gradata nel merito: accertata e dichiarata l'inesistenza, la carenza, l'irregolarità o la nullità della procura speciale con cui avrebbe conferito poteri a nonché Controparte_1 Controparte_2 della procura alle liti, accogliere la presente opposizione e, per l'effetto, dichiarare nullo e/o inefficace l'atto di precetto opposto;
In ulteriore via gradata nel merito: accertata e dichiarata l'incertezza, l'illiquidità e l'inesigibilità del credito dedotto nell'atto di precetto, anche per l'eventuale natura usuraria degli interessi applicati, per le ragioni esposte in atti, dichiarare la nullità e/o l'inefficacia del titolo esecutivo e, conseguentemente, dell'atto di precetto, inibendo l'esecuzione; In ulteriore via gradata nel merito: accertato e dichiarato l'abuso del processo posto in essere dalla parte opposta, consistente nel frazionamento illegittimo del credito e nella duplicazione delle procedure esecutive, essendo già pendente per il medesimo credito la procedura R.G.E.
76/2022 dinanzi al Tribunale di Savona, dichiarare nullo e/o inefficace l'atto di precetto e inibire la prosecuzione di ogni azione esecutiva in forza di esso;
In via istruttoria: si insiste per l'ammissione di tutte le istanze istruttorie, anche testimoniali e documentali, formulate nel corso del giudizio e non ammesse, come da verbale di udienza e memorie depositate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte. In ogni caso: con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge.”
Per parte convenuta:
“Piaccia all'On.le Tribunale di Savona, reiectis contraris, previo ogni adempimento ritenuto utile ai fini dell'accoglimento delle seguenti domande, 1) in via preliminare di rito : rigettare, in quanto infondate in fatto ed in diritto, le domande formulate dall'opponente in punto - carenza di legittimazione attiva di e Controparte_1 conseguentemente della sua procuratrice ad agire in giudizio Controparte_2 per asserita mancanza di prova della titolarità del credito;
- difetto di legittimazione di a rappresentare nel presente giudizio per Controparte_2 CP_1
l'inesistenza, la carenza o l'irregolarità della procura speciale;
2) nel merito : respingere
Pagina nr. 2 l'opposizione all'atto di precetto formulata dalla sig.ra , con ogni Parte_1 domanda formulata, in quanto del tutto inammissibile, generica ed infondata in fatto ed in diritto per i motivi sopra esposti, dichiarando valido ed efficace il precetto opposto;
3) con vittoria di spese e compensi, oltre agli accessori di legge.”
****************
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato alla controparte, ha adito il Parte_1
Tribunale di Savona esponendo che:
- in data 20.6.2022 in qualità di procuratrice speciale di Controparte_2 CP_1
notificava a un atto di precetto per l'importo di euro 218.408,25,
[...] Parte_1 nel quale si affermava che era subentrata nella titolarità del credito CP_1 azionato a seguito di un'operazione di cartolarizzazione conclusa con , Controparte_3 con efficacia giuridica a decorrere dal 19.4.22;
- il titolo esecutivo era costituito dal contratto di mutuo fondiario n. 0E54051852488, stipulato da e con NC di OL s.p.a. in data Parte_1 Controparte_4
14.2.2014, con atto a rogito del notaio di Saronno, rep. n. 39092 – racc. n. Persona_1
28.180, per la somma di euro 240.000,00, da rimborsare mediante il pagamento di n.
360 rate posticipate mensili calcolate con il sistema di ammortamento francese;
- a garanzia del credito, i mutuatari avevano concesso, in favore della banca mutuante,
l'ipoteca iscritta a Finale Ligure il 10.3.2014, ai numeri r.g. 2304, r.p. 213, su di un immobile sito in Borgio Verezzi di proprietà di ½ ciascuno;
- a seguito della fusione per incorporazione del 10.10.2018 tra NC di OL e
[...]
, quest'ultima diveniva titolare del predetto credito, che successivamente CP_3 veniva ceduto a CP_5
- asserendo il mancato pagamento, al 29.10.2021, di trenta rate di ammortamento, per complessivi euro 26.258,77, promuoveva, avanti il Tribunale di Savona, la CP_5 procedura esecutiva immobiliare R.G.E. n. 76/22, nell'ambito della quale la parte esecutata otteneva la conversione del pignoramento;
- in pendenza della predetta procedura esecutiva immobiliare, avrebbe ceduto CP_5 nuovamente il credito a che, a sua volta, lo avrebbe ceduto a Controparte_3 CP_1
;
[...]
- prima della cessione , con lettera del 5.4.2022, comunicava a Controparte_3 Pt_1
e la decadenza dal beneficio del termine ex art. 1186 c.c.,
[...] Controparte_4
Pagina nr. 3 intimando il pagamento del dovuto;
- il giorno successivo alla proposizione dell'istanza di conversione da parte dell'attrice, ma prima dell'accoglimento della medesima, spiegava intervento nella CP_1 procedura R.G.E. n. 76/2022 per la somma oggetto del precetto;
- inoltre, si costituiva nella procedura quale nuova titolare del credito CP_1 azionato da;
CP_5
- pertanto, ha agito per l'intero credito portato dal contratto di mutuo sia CP_1 con la procedura esecutiva R.G.E. n. 76/2022, sia con l'atto di precetto opposto;
- la cessione a titolo particolare del credito a , e quindi la sua legittimazione CP_1 attiva, non risultano provate;
- in forza della normativa sul credito fondiario, non ha notificato il titolo, CP_1 senza tuttavia dimostrare che il medesimo sia idoneo a promuovere l'azione esecutiva in assenza della sua notifica;
- non risultano prodotte né la procura speciale che legittima a nominare il CP_2 difensore, né quella rilasciata a quest'ultima da per agire nei confronti CP_1 degli esecutati;
- l'importo del credito precettato è indeterminato, posto che non si comprendono i criteri con cui si è ottenuto il relativo conteggio, che è comunque errato;
- manca l'analitica descrizione del credito, del residuo capitale e degli interessi, nonché
l'indicazione del tasso applicato per il calcolo dei moratori, anche al fine della valutazione di un'eventuale usurarietà dei medesimi;
- la duplicazione dell'azione esecutiva onera eccessivamente i debitori e configura abuso del processo.
ha concluso, quindi, domandando: - in via preliminare: la sospensione Parte_1 dell'esecuzione ex artt. 615 e 624 c.p.c.; nel merito: - accogliere l'opposizione per tutti i motivi di cui alla narrativa;
- in ulteriore via gradata nel merito: - accertata l'insussistenza del credito, dichiarare la nullità del titolo esecutivo, con conseguentemente accoglimento dell'opposizione; - accertare l'abuso del processo per illegittimo frazionamento del credito e, conseguentemente, dichiarare l'inefficacia del precetto.
Si è costituita in giudizio tramite la sua procuratrice speciale CP_1 CP_1 [...]
replicando alle avverse argomentazioni che: CP_2
- l'eccezione dell'attrice sulla mancanza di legittimazione attiva di è CP_1
Pagina nr. 4 infondata, come risulta dalle produzioni allegate alla comparsa di costituzione e risposta, che dimostrano l'intervenuta cessione e individuano chiaramente i rapporti oggetto della medesima;
- parimenti infondata è l'eccezione sulla mancanza del mandato alle liti e della procura rilasciata da a;
CP_1 CP_2
- l'importo di euro 218.408,25 di cui all'atto di precetto è corretto e, in ogni caso,
l'onere di dimostrare l'eventuale usurarietà del tasso moratorio incombe sulla debitrice, che si è limitata a una contestazione generica;
- l'intervento di nella procedura esecutiva immobiliare RGE n. 76/2022 è CP_1 successivo all'ammissione della debitrice alla conversione del pignoramento, cui il relativo credito rimane quindi estraneo;
- pertanto, con la notifica dell'opposto atto di precetto non comporta un'illegittima duplicazione del credito. ha concluso chiedendo, in via preliminare, di rigettare le domande Controparte_1 attoree in punto carenza di legittimazione attiva di e di e di CP_1 CP_2 difetto di legittimazione di a rappresentare in giudizio;
nel CP_2 CP_1 merito, di respingere l'opposizione, dichiarando valido ed efficace il precetto opposto.
Alla prima udienza del 6.12.2024 è stato disposto un rinvio per verificare la possibilità di una soluzione bonaria della vertenza, che tuttavia non è intervenuta. A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 20.6.2025, ritenuta la causa matura per la decisione, il giudice ha concesso alle parti i termini a ritroso per il deposito della precisazione delle conclusioni, delle memorie conclusionali e delle repliche e ha rinviato per la discussione all'udienza del 28.11.2025.
In tale sede la causa è stata trattenuta in decisione.
***** *****
L'opposizione è infondata e deve essere rigettata per i motivi che di seguito si espongono.
Sulle domande rinunciate dall'attrice
Va evidenziato che l'attrice, all'udienza del 20.6.2025, ha dichiarato espressamente di rinunciare alle domande connesse alla richiesta di riunione dei procedimenti esecutivi pendenti sul medesimo immobile nonché a quella di accertamento dell'abuso del diritto ad agire in executivis.
La rinuncia alla singola domanda, salvo che incida sostanzialmente sul diritto
Pagina nr. 5 controverso (ma non è questo il caso), deve considerarsi come modifica in senso riduttivo;
pertanto, essa rientra tra i poteri del difensore e non necessita dell'accettazione della controparte.
Da ciò discende che la domanda circa l'abuso del diritto, pur richiamata nella nota di precisazione delle conclusioni dell'attrice in data 26.9.2025 e nella comparsa conclusionale, si ha come non proposta e, pertanto, non viene esaminata.
Sull'eccezione di carenza di legittimazione attiva di Controparte_1
Come già rilevato da questo giudice con il provvedimento di rigetto dell'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, ha depositato CP_1 documentazione idonea a comprovare l'avvenuta cessione in suo favore del credito per il quale intende procedere.
Segnatamente, la convenuta opposta ha prodotto: - l'estratto della G.U. n. 45 del
19.4.2022, da cui risulta la pubblicazione dell'avviso della cessione di crediti pro soluto da a (doc. 5); - la pagina del sito internet di Controparte_3 CP_1 [...]
che riporta i dati della cessione (doc. 6); - copia della dichiarazione di CP_3 [...]
del 7.7.2023 relativa all'avvenuta cessione ad della posizione di CP_3 CP_1
e , NDG n. 362554050600, che comprende il mutuo Controparte_4 Parte_1 identificato al n. 600051852488 (doc. 12); - copia dell'estratto elenco debitori ceduti, da cui risulta la cessione del credito di cui al mutuo identificato al n. 600051852488 - NDG
n. 362554050600 (doc. 7).
Si osserva, in particolare, che la posizione debitoria , relativa al credito oggetto Pt_1 del presente giudizio, viene chiaramente indicata alla riga n. 12 della pagina estratta dall'elenco dei debiti ceduti, che individua il rapporto con l'NDG n. 362554050600 e il mutuo con il n. 600051852488, dati corrispondenti a quelli indicati nella lettera del
7.7.2023 di Intesa San Paolo.
Inoltre, va rilevato che la consolidata giurisprudenza, sia di merito che di legittimità, nell'ambito delle cessioni di credito c.d. in blocco, stipulate ai sensi dell'art. 4, legge n.
130/1999, considera la dichiarazione del cedente quale elemento rilevante e decisivo al fine di dimostrare l'avvenuta cessione del credito;
pertanto, il cessionario può fornire la prova documentale della sua legittimazione attiva anche attraverso la produzione in giudizio di una dichiarazione ricognitiva rilasciata dal creditore ceduto, che può essere portata a conoscenza del debitore anche in corso di causa (ex pluribus Cass. Sez. Un n.
10790.2017; Cass. n. 10220.2021; Tribunale di Milano 13750.2021; Tribunale di
Pagina nr. 6 Avezzano 17.9.2022; Tribunale di OL 1.12.2022; Tribunale di Nuoro 3.1.2023;
Tribunale di Vicenza 27.2.2023).
Alla luce dei principi sopra richiamati, considerato altresì che è in possesso CP_1 del contratto di mutuo azionato con l'atto di precetto, la convenuta opposta ha dimostrato sia la sua qualità di cessionaria di , sia l'inclusione del Controparte_3 credito per cui è causa nell'operazione di cessione.
Priva di pregio, pertanto, appare la doglianza dell'attrice sulla mancata produzione, da parte dell'opposta, del contratto di cessione, posto che la documentazione versata in atti consente di individuare senza incertezze i rapporti oggetto dell'operazione.
Da ciò discende che la legittimazione attiva di è indiscutibilmente provata CP_1
e che la relativa eccezione deve essere respinta.
Sulla carenza delle procure speciali
ha eccepito altresì la mancanza delle procure speciali di e di Parte_1 CP_1
. CP_2
Sul punto, è sufficiente rilevare che, unitamente alla comparsa di costituzione e risposta, la convenuta opposta ha depositato le copie della procura speciale conferita il 20.4.2022 da a (doc. 2), e di quella conferita da ai suoi CP_1 CP_2 CP_2 procuratori speciali (doc. 3), tra cui figura la dott.ssa , la quale Controparte_6 ha dato mandato all'avv. Pierluigi Pesce di assistere la società nel presente procedimento.
Dette procure presentano idonei requisiti di determinatezza, atteso che le medesime identificano chiaramente sia i soggetti rappresentati sia i rappresentanti, e definiscono compiutamente i poteri di questi ultimi.
Pertanto, è dimostrato che : - ha il potere di agire in giudizio quale CP_2 procuratore di;
- ha nominato, quale suo procuratore speciale, la dott.ssa CP_1
, la quale ha conferito all'avv. Pesce i mandati per la redazione Controparte_6 dell'atto di precetto e per il presente giudizio.
L'eccezione è quindi infondata e va respinta.
Sulla quantificazione del credito di cui all'atto di precetto, sul calcolo degli interessi e sull'usurarietà soggettiva
La tesi dell'opponente secondo cui il credito, nel suo ammontare, non sarebbe determinato, non può essere condivisa.
Innanzitutto occorre evidenziare che, secondo i pacifici principi giurisprudenziali dettati
Pagina nr. 7 in tema di onere probatorio, nell'ambito della responsabilità contrattuale, “il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa” (Cfr. per tutte Cass. Sez. U, Sent. N.
13533 del 30/10/2001; nonché Cass. Sez. I, Sent. N. 1743 del 26/01/2007).
ha assolto al proprio onere probatorio producendo il contratto di mutuo, CP_1 mentre parte opponente si è limitata ad asserire l'inesatta quantificazione del credito, ma non ha contestato né di aver ricevuto l'importo finanziato per intero, né di aver omesso il pagamento delle rate dovute;
pertanto, non ha fornito alcuna dimostrazione della sussistenza di un fatto estintivo dell'altrui pretesa.
Ciò posto, si osserva che nel contratto di mutuo risultano chiaramente indicati il capitale finanziato, il numero delle rate e la loro scadenza, a partire dalla prima (1° maggio
2014), le modalità di calcolo del tasso di interesse mensile nonché tutte le condizioni contrattuali applicate.
Inoltre, la convenuta opposta ha prodotto sia l'atto di precetto del 17.12.2021 (doc. 19), con cui intimava ai debitori il pagamento della somma di euro 27.995,01 per CP_5
32 rate non pagate a partire dal 1.5.2019, sia l'atto di intervento del 7.10.22 (doc. 18), depositato da nell'esecuzione immobiliare RGE 76/2022, per un importo CP_1 complessivo di euro 204.993,25, di cui euro 195.727,34 per capitale residuo al
26.09.2022, euro 5.251,75 per le 6 rate scadute successivamente al precetto ed euro
4.014,16 per interessi di mora relativi agli esercizi post 31.12.2017.
Pertanto, il credito derivante dal contratto di mutuo azionato nella procedura esecutiva immobiliare ammonta, complessivamente, a euro 232.988,26, ottenuti sommando gli importi portati, rispettivamente, dal precetto e dall'intervento.
Nel precetto opposto, ha precisato che il suo credito, alla data dell'atto, CP_1 ammontava a euro 244.667,02 e che, da detto importo, veniva dedotta la somma già azionata in sede di esecuzione immobiliare (euro 26.258,77), oggetto della conversione del pignoramento (doc. 5 di parte attrice).
Pertanto, la doglianza di parte attrice, secondo la quale la pretesa creditoria dell'opposta sarebbe aumentata di circa euro 50.000,00 in meno di due anni, è del tutto destituita di fondamento.
Pagina nr. 8 Ciò posto, considerato che aveva contezza sia dell'atto di precetto del Parte_1
17.12.2021 - che ha originato la procedura esecutiva immobiliare nella quale ha ottenuto la conversione del pignoramento - , sia dell'atto di intervento del 7.10.2022 - spiegato nella medesima procedura e prodotto dall'attrice -, così come del contratto di mutuo, è evidente che ella aveva tutti gli strumenti necessari per verificare il calcolo del credito azionato che, quindi, non può considerarsi indeterminato.
Venendo alle contestazioni svolte dal consulente di parte attrice, rag. , Persona_2 nella perizia dell'8.11.2024 (doc. 6 di parte attrice), le medesime non possono essere condivise.
È necessario, innanzitutto, sottolineare che i contratti di mutuo con ammortamento alla francese, come quello di specie, sono caratterizzati da un meccanismo restitutorio degli interessi che prevede solo il frazionamento dell'obbligo restitutorio ed esclude qualsiasi fenomeno di capitalizzazione infrannuale, assicurando che gli interessi contenuti in ciascuna rata siano calcolati sul capitale residuo, che via via decresce, senza operarsi alcuna capitalizzazione.
Tale interpretazione della normativa di settore ha trovato oggi definitiva conferma nella sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (n. 15130/2024), secondo cui “in tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento "alla francese" di tipo standardizzato tradizionale, la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composto degli interessi debitori non è causa di nullità parziale del contratto, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti”.
Nella parte motiva, la Suprema Corte ha in particolare chiarito sul punto che “Deve escludersi che la quota di interessi in ciascuna rata sia il risultato di un calcolo che li determini sugli interessi relativi al periodo precedente o che generi a sua volta la produzione di interessi nel periodo successivo.
Come osservato dalla Procura Generale, «l'ammortamento alla francese prevede che
l'obbligazione per interessi sia calcolata sin da subito sull'intero capitale erogato benché quest'ultimo non sia ancora integralmente esigibile» ‒ come accade anche in altri sistemi di ammortamento, come quello c.d. «all'italiana» in cui la quota di interessi è calcolata sin da subito sull'intero importo mutuato e non su quello residuo ‒
Pagina nr. 9 «ma non prevede che sugli interessi scaduti [e, si potrebbe aggiungere, non scaduti] maturino altri interessi. Il metodo alla francese è, piuttosto, costruito in modo tale che ad ogni rata il debito per interessi si estingue a condizione ovviamente che il pagamento sia avvenuto nel termine prestabilito. È, perciò, anche solo astrattamente inipotizzabile che siffatto ammortamento sia fondato su un meccanismo che trasforma
l'obbligazione per interessi… in base di calcolo di successivi ulteriori interessi»
Una opposta conclusione non potrebbe argomentarsi rilevando semplicemente che nel mutuo «alla francese» la capitalizzazione avviene in regime «composto» che è una espressione descrittiva del fenomeno per cui la quota capitale è incrementata con gli interessi generati, però, non (necessariamente) su altri interessi ma sul capitale (debito) residuo, né destinati (necessariamente) a generare a loro volta (diventando parte della somma fruttifera di) ulteriori interessi nel periodo successivo (quantomeno nel regime di ammortamento «alla francese» standard e nella dinamica fisiologica del rapporto).
«la capitalizzazione composta è quindi, nel caso di specie, del tutto eterogenea rispetto all'anatocismo ed è solo un modo per calcolare la somma dovuta da una parte all'altra in esecuzione del contratto concluso tra loro;
è, in altre parole, una forma di quantificazione di una prestazione o una modalità di espressione del tasso di interesse applicabile a un capitale dato» (Cass. n. 27823/2023 in materia fiscale)”.
Con la recente ordinanza n. 7382/2025, la Suprema Corte ha chiarito che i principi affermati dalle Sezioni Unite in relazione ai mutui a tasso fisso valgono anche quando, come nel caso di specie, il tasso convenuto sia di tipo variabile.
In particolare, la richiamata pronuncia ha indicato che nel mutuo con piano di ammortamento alla francese standardizzato a tasso variabile: “i) non si determina alcuna capitalizzazione degli interessi perché la quota di interessi di ogni rata viene egualmente calcolata, come nel tasso fisso, sul debito residuo del periodo precedente, costituito dalla quota capitale ancora dovuta, detratto l'importo già pagato in linea capitale con le rate precedenti;
ii) se il piano di ammortamento riporta "la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, del tasso di interesse nominale (TAN) ed effettivo (TAEG), della periodicità (numero e composizione) delle rate di rimborso con la loro ripartizione per quote di capitale e di interessi", neppure sorge alcun vulnus in termini di trasparenza, giacché il mutuatario ha integrale cognizione, nei limiti di ciò che è possibile, degli elementi, giuridici ed economici, del contratto. Né rileva, in senso contrario, che, per sua natura, il piano di
Pagina nr. 10 ammortamento di un mutuo a tasso variabile non possa che essere indicativo, recando una mera ipotesi proiettiva dell'ammontare finale dell'importo da restituire, sulla base del tasso individuato al momento della conclusione del contratto: il mutuatario, entro detti limiti, può difatti rappresentarsi quale sarà la somma finale da restituire per interessi sulla base dell'unico parametro noto e disponibile al momento della pattuizione, effettuando quella comparazione tra le possibili offerte sul mercato, che è la principale delle facoltà in funzione delle quali il presidio della trasparenza delle condizioni opera. Salvo a non voler percorrere l'unica alternativa astrattamente praticabile, ma che si menziona evidentemente solo ad absurdum, consistente in un intervento del legislatore volto a negare in sé stessa la liceità tout court dei mutui a tasso variabile.”
Nel caso in oggetto, il sistema di ammortamento è stato espressamente pattuito tra le parti all'art. 3 del mutuo, e le modalità di calcolo dell'interesse mensile sono precisamente esplicitate all'art. 4, che fissa il tasso per il periodo di preammortamento nella misura di 1/12 del tasso nominale annuo (in allora, pari a 3,70), e quello per il periodo di ammortamento nella misura di 1/12 del tasso nominale annuo risultante dalla somma dell'EURIBOR e dello spread nominale annuo fisso di 2,30 punti percentuali.
Alla luce dei richiamati principi, si può quindi affermare che la necessità di assicurare alla parte mutuataria la conoscenza del costo effettivo del contratto di mutuo è stata adeguatamente assolta dalla banca mutuante poiché, oltre a prevedere la durata dell'operazione, l'ammontare dell'importo finanziato, il numero delle rate, la periodicità
e la decorrenza, indica altresì espressamente il TAN (tasso annuo nominale) che è il tasso negoziale che deve essere previsto nel contratto e corrisponde al tasso di interesse indicato nel 117 TUB, poiché consente di capire quale è la rata che occorre pagare, e il
TAEG (Tasso Annuo Effettivo Globale) che è l'indice espressivo del costo totale che il debitore sostiene per ottenere un finanziamento e tiene conto degli interessi e di tutti gli oneri connessi sostenuti per ottenerlo (spese istruttoria, spese incasso etc..).
Con la conseguenza che l'oggetto del contratto è chiaramente individuato e il contraente
è correttamente informato in relazione a tutti gli elementi utili a conoscere l'effettivo costo del finanziamento.
Ugualmente infondata è la doglianza in merito alla sussistenza dell'usura soggettiva.
A tale proposito si osserva che la c.d. usurarietà in concreto viene valutata dal giudice, a prescindere dal tasso legale, qualora ricorrano entrambi i presupposti di cui all'art. 644,
Pagina nr. 11 comma 3, c.p., ovvero la situazione di difficoltà economica o finanziaria del soggetto passivo e la sproporzione degli interessi pattuiti rispetto alle concrete modalità del fatto.
La prova dei suddetti requisiti deve essere particolarmente rigorosa, posto che la norma sanziona operazioni che applicano interessi calcolati a un tasso inferiore al tasso soglia e che, pertanto, non sono usurarie ex lege.
Nel caso di specie, tuttavia, l'attrice non ha dimostrato l'esistenza dei requisiti di cui all'art. 644, comma 3 c.p.
Il consulente di parte, infatti, si è limitato ad affermare che il TAEG calcolato alla stipula del contratto di mutuo è superiore al TEGM rilevato ai sensi dell'art. 2 della legge n.108/96 per il periodo corrispondente e per la relativa categoria di operazioni, e che il TAEG applicato dall'istituto di credito è pari a 4,231 %, mentre la misura pattuita tra le parti è il 2,839 %.
Da ciò conseguirebbe, altresì, l'applicazione dell'art. 125 bis, comma 7, T.U.B., che prevede la sostituzione al tasso applicato del tasso minimo dei BOT ex art. 117 T.U.B.
Premesso che l'elaborato non chiarisce le modalità con cui i predetti valori sono stati calcolati, le allegazioni di parte attrice, in ogni caso, non risultano idonee a fondare la prova della sproporzione degli interessi pattuiti ex art. 644, comma 3 c.p., ovvero dello squilibrio contrattuale che, secondo l'insegnamento della Suprema Corte, si riconosce per i vantaggi conseguiti da una sola delle parti, che alterino il sinallagma negoziale, per il cui apprezzamento il parametro di riferimento è dato dal superamento del tasso medio praticato per operazioni similari (Cass. civ., sez. III, n. 19282/2014).
Nel caso di specie, non ha dimostrato la sussistenza, tra le prestazioni Parte_1 delle parti, di una sproporzione tale da alterare significativamente il rapporto di corrispettività; parimenti indimostrato è il requisito della difficoltà economica o finanziaria dei debitori, in relazione alla quale l'attrice nulla ha allegato, né tantomeno provato.
Da ciò discende che, nel caso di specie, non può dirsi configurata un'ipotesi di usura soggettiva.
Venendo poi alla quantificazione delle rate da rimborsare, il consulente della Pt_1 considera pagata la somma di euro 26.258,77, oggetto della conversione del pignoramento. Tuttavia, dall'ordinanza del 15.11.2024 (doc. 5 di parte attrice) emerge che la scadenza dell'ultima rata della conversione è prevista per il 30.11.2026, e la non ha contestato quanto affermato in merito da , la quale ha negato Pt_1 CP_1
Pagina nr. 12 che sia intervenuto un saldo anticipato.
Da ciò discende che il conteggio operato dal consulente dell'attrice, il quale afferma che alla devono essere restituiti euro 33.938,52 per “interessi legittimi”, non è Pt_1 corretto.
Per tutte le ragioni sopra enunciate, la pretesa restitutoria di , peraltro Parte_1 avanzata tardivamente, è evidentemente infondata, mentre deve considerarsi dimostrata l'esatta quantificazione delle somme azionate da con l'atto di precetto CP_1 opposto.
Sulla nullità della notifica del precetto a e sulla natura del Controparte_4 mutuo
Nella seconda memoria istruttoria, l'attrice ha sollevato l'eccezione di nullità della notifica del precetto al cointestatario del contratto di mutuo, poiché Controparte_4 la medesima risulta effettuata “al domicilio contrattuale”, che egli non avrebbe mai provveduto ad eleggere.
Nella medesima memoria, inoltre, la afferma che il titolo esecutivo, di cui Pt_1
l'opposta ha omesso la notifica ex art. 41, comma 1, T.U.B., non sarebbe un mutuo fondiario, e che da ciò conseguirebbe la nullità del precetto per mancata notifica del titolo esecutivo.
Gli assunti di sono infondati. Parte_1
Quanto alla prima questione, si rileva che e sono Parte_1 Controparte_4 obbligati in solido nei confronti dell'opposta; pertanto, quest'ultima ha facoltà di agire per l'intero ammontare del credito anche nei confronti di uno solo dei debitori.
L'atto di precetto è stato regolarmente notificato a , la quale ha Parte_1 conseguentemente promosso la presente opposizione.
Pertanto, la circostanza che la notifica a sia o meno nulla è del tutto Controparte_4 irrilevante ai fini del presente giudizio.
Parimenti infondata è la questione relativa alla natura del contratto che, secondo l'attrice, non sarebbe un mutuo fondiario.
A sostegno dei propri assunti, ha affermato che il contratto non indica la Parte_1 finalità del finanziamento e che il denaro erogato non è servito per l'acquisto dell'immobile.
A tale proposito, dall'esame del documento emerge chiaramente che dette affermazioni non corrispondono al vero, in quanto: - il contratto è stato stipulato ai sensi dell'art. 38 e
Pagina nr. 13 seguenti del T.U.B.; - è assistito da garanzia ipotecaria di primo grado (punti 2 e 6); - la parte mutuataria ha dichiarato che il finanziamento è contratto per l'acquisto/ristrutturazione della “prima casa” (punto 9.2).
Non emerge, dunque, alcun elemento concreto per dubitare che al contratto in oggetto debba applicarsi la normativa sul credito fondiario, con la conseguente esclusione dell'obbligo di notifica del titolo esecutivo ex art. 41, comma 1 T.U.B.
In conclusione, l'opposizione deve essere respinta senza che sia necessaria una indagine istruttoria contabile, considerato che le argomentazioni proposte si sono rivelate infondate già sulla base dei principi di diritto ormai affermati in materia dalla giurisprudenza di legittimità e di merito.
Sulle spese processuali
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono poste a carico di parte opponente, liquidate direttamente in dispositivo in base ai parametri indicati dal DM 147/2022, tenuto conto del valore della causa indicato in ricorso, della modesta complessità delle questioni trattate, dell'attività difensiva svolta e dunque facendo applicazione degli importi medi previsti dallo scaglione di riferimento per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale, ridotti del 50%.
P.Q.M.
il Tribunale di Savona, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda ed eccezione rigettata, così provvede:
1) rigetta l'opposizione al precetto;
2) condanna a pagare ad le spese di lite che Parte_1 Controparte_1 liquida in euro 7.051,00 per compensi, oltre al 15% per rimborso forfettario spese generali, I.V.A. (se non recuperabile in virtù del regime fiscale della parte) e C.P.A.
Sentenza per legge esecutiva.
Savona, 24.12.2025 Il Giudice
Dr.ssa Laura Serra
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