Trib. Savona, sentenza 24/12/2025, n. 763
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Sentenza 24 dicembre 2025

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  • Rigettato
    Gravi motivi a fondamento della richiesta di sospensione

    La richiesta di sospensione è stata rigettata in quanto la documentazione prodotta dalla convenuta opposta ha comprovato la cessione del credito e la legittimazione attiva.

  • Rigettato
    Carenza di titolarità del credito e di legittimazione attiva in capo a CP_1

    La convenuta opposta ha fornito documentazione idonea a comprovare l'avvenuta cessione del credito in suo favore, inclusa la pubblicazione sulla G.U. e dichiarazioni ricognitive.

  • Rigettato
    Inesistenza, carenza, irregolarità della procura speciale e della procura alle liti

    Sono state prodotte le procure speciali conferite da CP_1 a CP_2 e da quest'ultima ai suoi procuratori, ritenute idonee e determinate.

  • Rigettato
    Incertezza, illiquidità e inesigibilità del credito, anche per usurarietà degli interessi

    Il credito è stato ritenuto determinato sulla base del contratto di mutuo e degli atti di precetto e intervento. L'usurarietà soggettiva non è stata provata, mancando la dimostrazione della sproporzione e della situazione di difficoltà economica dei debitori.

  • Improcedibile
    Abuso del processo per illegittimo frazionamento del credito e duplicazione delle procedure esecutive

    La parte attrice ha rinunciato a questa domanda in corso di causa.

  • Rigettato
    Insussistenza del credito

    Il credito è stato ritenuto provato e la sua quantificazione corretta.

  • Improcedibile
    Abuso del processo per illegittimo frazionamento del credito

    La parte attrice ha rinunciato a questa domanda in corso di causa.

  • Rigettato
    Nullità della notifica del precetto a Controparte_4

    La notifica a Controparte_4 è irrilevante ai fini del presente giudizio, essendo Parte_1 debitrice in solido e avendo promosso l'opposizione.

  • Rigettato
    Natura del mutuo e obbligo di notifica del titolo esecutivo

    Il contratto è stato stipulato ai sensi del T.U.B., è assistito da garanzia ipotecaria e dichiarato per l'acquisto/ristrutturazione della prima casa, configurandosi quindi come credito fondiario, escludendo l'obbligo di notifica del titolo esecutivo.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Savona, sentenza 24/12/2025, n. 763
    Giurisdizione : Trib. Savona
    Numero : 763
    Data del deposito : 24 dicembre 2025

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