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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 09/12/2025, n. 3947 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 3947 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 4162/2025 R.Gen.Aff.Cont.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – I Sezione Civile in persona del giudice unico dott. Emanuele Alcidi ha pronunziato, ex art. 281-sexies comma 3 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al NRG 4162/2025; avente ad oggetto: “Responsabilità ex artt. 2049 – 2051 – 2052
c.c.”;
TRA
(C.F. ) Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dagli Avv.ti Giuseppe Marrocco (C.F.
) e NG CI (C.F. C.F._2
ed elettivamente domiciliata in Santa C.F._3
Maria Capua Vetere (CE) alla Via Giuseppe Bonaparte n. 10;
Ricorrente
E
(C.F. Controparte_1
) in persona del p.t., rappresentato e P.IVA_1 CP_2 difeso dall'Avv. Assunta Portento (C.F. ) C.F._4 ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in
Marcianise (CE) alla Via G. Siani n. 2;
Resistente
CONCLUSIONI
Come da atti, note di trattazione e discussione orale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte ricorrente adiva il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere per chiedere l'accertamento della responsabilità del
[...]
e, per l'effetto, condannare lo stesso Controparte_1 al risarcimento dei danni.
Si costituiva il il quale Controparte_1 chiedeva il rigetto della domanda di parte ricorrente.
All'udienza del 17.11.2025 la causa veniva riservata per la decisione ai sensi dell'art. 281-sexies comma 3 c.p.c.
In fatto
La ricorrente premette che in data 21.12.2018, alle ore 11:00 circa, nel mentre si trovava in compagnia di alcuni amici a percorrere a piedi il Corso Garibaldi in Santa Maria Capua
Vetere (CE) con direzione Piazza Mazzini, poco dopo aver superato il Caffè Garibaldi, a causa della disconnessione della pavimentazione del marciapiede, inciampava e cadeva rovinosamente a terra, impattando con il volto e con le ginocchia, procurandosi lesioni per le quali, immediatamente soccorsa dai Vigili del Fuoco trovatisi per ragioni di servizio nelle vicinanze, veniva poi accompagnata dal marito presso il
P.S. dell'A.O. “Sant'Anna e San Sebastiano” di Caserta, ove le veniva riscontrato “trauma facciale con avulsione di 11-21 e frattura coronale di 12 e 22 contusioni escoriate multiple per il corpo”. Si sofferma sulle ulteriori fasi di carattere sanitario,
- 2 -
rilevando come solo in data 31.01.2019 sia stata dichiarata clinicamente guarita con postumi da valutare in sede medico- legale. Rappresenta di aver proposto ricorso ex art. 696-bis c.p.c. per una consulenza tecnica d'ufficio a fini conciliativi diretta ad accertare le lesioni, i postumi invalidanti, l'invalidità temporanea totale e parziale, le spese mediche sostenute e da sostenere, il danno psichico e la compatibilità di detti danni con la dinamica del sinistro. Rappresenta, altresì, che, conseguentemente, è stato ritenuto sussistente il nesso causale tra la dinamica dei fatti, le lesioni riportate ed i postumi rilevati.
Invoca la responsabilità ex art. 2051 c.c. Quantifica il risarcimento in € 58.672,73.
Il preliminarmente Controparte_1 eccepisce la carenza dei presupposti di applicabilità del rito semplificato e formula considerazioni in riferimento alla legittimazione attiva. Nel merito eccepisce l'infondatezza della domanda, evidenziando come le stesse foto allegate dalla ricorrente escluderebbero il collegamento causale della irregolarità del piano di calpestio con la caduta del passante, posto che le stesse mostrerebbero un ampio marciapiede in buone condizioni di manutenzione, la cui pavimentazione è sì disomogenea, disconnessa e non uniforme, ma per la sua stessa natura, trattandosi di basolato. Respinge, dunque, ogni addebito di responsabilità, specificando che non vuol negarsi che l'attrice sia caduta ma che le condizioni del piano di calpestio siano state l'antecedente causale, per di più unico ed esclusivo, nella verificazione del sinistro. Ritiene sia stato il solo comportamento colposo e disattento dell'attrice nel camminare a causare l'evento, così da interrompere ogni
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collegamento causale. Evidenzia che depongono in tal senso anche due ulteriori circostanze, ossia che il tratto stradale, sede del sinistro, era ben visibile, anche in ragione dell'ora mattutina e che non sono state indicate particolari condizioni atmosferiche idonee a rendere scivolosa la pavimentazione stradale in questione. Evidenzia, altresì, che non vi fu l'intervento di autorità e che non vi è relazione dei Vigili del
Fuoco che avrebbero accompagnato l'attrice al P.S. dalla quale possano emergere le circostanze del fatto, così come riferite.
In diritto
In primis l'eccezione di carenza dei presupposti per l'applicabilità del rito semplificato va dichiarata manifestamente infondata.
Erroneamente, infatti, parte resistente richiama gli elementi costitutivi di cui all'art. 281-decies comma 1 c.p.c. (comunque sussistenti essendo in presenza di un giudizio caratterizzato da istruzione non complessa) senza considerare che, invece, ai sensi del secondo comma, nelle cause in cui il tribunale giudica in composizione monocratica (quale la presente), il giudizio può essere introdotto nelle forme del procedimento semplificato anche se non ricorrono i presupposti di cui al primo comma.
Tanto premesso, la domanda è infondata e va rigettata.
Deve rilevarsi, infatti, come le risultanze dell'istruttoria espletata non consentano di ritenere dimostrato il nesso di causalità tra la disconnessione e la caduta dell'attrice.
Si guardi, a tal proposito, alle dichiarazioni del teste
[...]
che, escusso all'udienza del 10.11.2025 ha riferito: Tes_1
“Ho avuto modo di vedere che la signora è caduta con la faccia
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avanti. Io subito l'ho aiutata a rialzarsi insieme ad altre persone, tra cui i vigili del fuoco. In quel frangente mi sono accorto che il piede destro si era incastrato tra un vuoto presente tra due basolati. All'inizio pensavo che era inciampata. Mi sono accorto del fatto che aveva il piede incastrato perché faceva fatica a togliere il piede da questo vuoto”.
Dello stesso tenore anche le dichiarazioni dell'altra teste escussa alla medesima udienza, , la quale Testimone_2 ha riferito: “Stavamo passeggiando. Ci trovavamo tra il bar e il Contr negozio dell' All'improvviso mentre parlavamo ho visto Pt_2
a terra. Io mi trovavo al suo fianco. A quel punto mi sono girata e
l'ho vista a terra. Mi sono accorta, in quel momento, che aveva il piede incastrato in uno spazio tra due basoli. C'era, infatti, un dislivello tra i due basoli. , quindi, si è incastrata nello Pt_2 spazio con il piede. Anche il mocassino, infatti, era rimasto incastrato in questo spazio”.
Ebbene, a ben vedere, entrambi i testi non riferiscono di aver direttamente visto che la ricorrente è caduta a causa del richiamato “vuoto” del basolato ma di aver constatato la presenza di detto “vuoto” solo a seguito della caduta.
Essi, in altri termini, non hanno visto la ricorrente mettere direttamente il piede all'interno di detto “vuoto” e, quindi, cadere ma hanno solo ipotizzato che tale fosse la causa della caduta.
A tutto voler concedere, comunque, anche ove, per ipotesi, si voglia ritenere che sia stata fornita la prova che la ricorrente sia caduta a causa del piede incastrato nello spazio tra i basoli, non può non tenersi conto della circostanza, dirimente, che se è
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vero che entrambi i testi hanno riconosciuto nelle riproduzioni fotografiche di parte ricorrente il luogo di verificazione del sinistro è altrettanto vero che esse mostrano come il manto fosse costituito da basolato (tra l'altro in buone condizioni), notoriamente caratterizzato da naturali irregolarità, con la conseguenza che detta irregolarità era ampiamente prevedibile, specie se si considera che la caduta, come riportato dagli stessi testi, si è verificata in pieno giorno ed in condizioni di visibilità ottimali, di talché, in ogni caso, la responsabilità dell'incidente è da ritenersi addebitabile unicamente alla condotta di parte ricorrente, per non aver la stessa fatto uso del bene comunale secondo la normale ed esigibile diligenza.
A tal proposito deve, infatti, rammentarsi che “in tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione – anche officiosa - dell'art.
1227 c.c., comma 1, richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso” (cfr. C. 2480/2018).
- 6 -
Per tutto quanto sopra esposto, dunque, la domanda di parte ricorrente non può essere accolta.
Sulle spese
Tenuto conto del carattere agevole della controversia, nonché della manifesta infondatezza dell'eccezione di carenza dei presupposti di applicabilità del rito semplificato, si ritiene che sussistano gravi ed eccezionali ragioni per la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
• Rigetta la domanda di parte ricorrente;
• Compensa le spese del giudizio.
Così deciso;
Santa Maria Capua Vetere, lì 09.12.2025.
IL GIUDICE
Dott. Emanuele Alcidi
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – I Sezione Civile in persona del giudice unico dott. Emanuele Alcidi ha pronunziato, ex art. 281-sexies comma 3 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al NRG 4162/2025; avente ad oggetto: “Responsabilità ex artt. 2049 – 2051 – 2052
c.c.”;
TRA
(C.F. ) Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dagli Avv.ti Giuseppe Marrocco (C.F.
) e NG CI (C.F. C.F._2
ed elettivamente domiciliata in Santa C.F._3
Maria Capua Vetere (CE) alla Via Giuseppe Bonaparte n. 10;
Ricorrente
E
(C.F. Controparte_1
) in persona del p.t., rappresentato e P.IVA_1 CP_2 difeso dall'Avv. Assunta Portento (C.F. ) C.F._4 ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in
Marcianise (CE) alla Via G. Siani n. 2;
Resistente
CONCLUSIONI
Come da atti, note di trattazione e discussione orale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte ricorrente adiva il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere per chiedere l'accertamento della responsabilità del
[...]
e, per l'effetto, condannare lo stesso Controparte_1 al risarcimento dei danni.
Si costituiva il il quale Controparte_1 chiedeva il rigetto della domanda di parte ricorrente.
All'udienza del 17.11.2025 la causa veniva riservata per la decisione ai sensi dell'art. 281-sexies comma 3 c.p.c.
In fatto
La ricorrente premette che in data 21.12.2018, alle ore 11:00 circa, nel mentre si trovava in compagnia di alcuni amici a percorrere a piedi il Corso Garibaldi in Santa Maria Capua
Vetere (CE) con direzione Piazza Mazzini, poco dopo aver superato il Caffè Garibaldi, a causa della disconnessione della pavimentazione del marciapiede, inciampava e cadeva rovinosamente a terra, impattando con il volto e con le ginocchia, procurandosi lesioni per le quali, immediatamente soccorsa dai Vigili del Fuoco trovatisi per ragioni di servizio nelle vicinanze, veniva poi accompagnata dal marito presso il
P.S. dell'A.O. “Sant'Anna e San Sebastiano” di Caserta, ove le veniva riscontrato “trauma facciale con avulsione di 11-21 e frattura coronale di 12 e 22 contusioni escoriate multiple per il corpo”. Si sofferma sulle ulteriori fasi di carattere sanitario,
- 2 -
rilevando come solo in data 31.01.2019 sia stata dichiarata clinicamente guarita con postumi da valutare in sede medico- legale. Rappresenta di aver proposto ricorso ex art. 696-bis c.p.c. per una consulenza tecnica d'ufficio a fini conciliativi diretta ad accertare le lesioni, i postumi invalidanti, l'invalidità temporanea totale e parziale, le spese mediche sostenute e da sostenere, il danno psichico e la compatibilità di detti danni con la dinamica del sinistro. Rappresenta, altresì, che, conseguentemente, è stato ritenuto sussistente il nesso causale tra la dinamica dei fatti, le lesioni riportate ed i postumi rilevati.
Invoca la responsabilità ex art. 2051 c.c. Quantifica il risarcimento in € 58.672,73.
Il preliminarmente Controparte_1 eccepisce la carenza dei presupposti di applicabilità del rito semplificato e formula considerazioni in riferimento alla legittimazione attiva. Nel merito eccepisce l'infondatezza della domanda, evidenziando come le stesse foto allegate dalla ricorrente escluderebbero il collegamento causale della irregolarità del piano di calpestio con la caduta del passante, posto che le stesse mostrerebbero un ampio marciapiede in buone condizioni di manutenzione, la cui pavimentazione è sì disomogenea, disconnessa e non uniforme, ma per la sua stessa natura, trattandosi di basolato. Respinge, dunque, ogni addebito di responsabilità, specificando che non vuol negarsi che l'attrice sia caduta ma che le condizioni del piano di calpestio siano state l'antecedente causale, per di più unico ed esclusivo, nella verificazione del sinistro. Ritiene sia stato il solo comportamento colposo e disattento dell'attrice nel camminare a causare l'evento, così da interrompere ogni
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collegamento causale. Evidenzia che depongono in tal senso anche due ulteriori circostanze, ossia che il tratto stradale, sede del sinistro, era ben visibile, anche in ragione dell'ora mattutina e che non sono state indicate particolari condizioni atmosferiche idonee a rendere scivolosa la pavimentazione stradale in questione. Evidenzia, altresì, che non vi fu l'intervento di autorità e che non vi è relazione dei Vigili del
Fuoco che avrebbero accompagnato l'attrice al P.S. dalla quale possano emergere le circostanze del fatto, così come riferite.
In diritto
In primis l'eccezione di carenza dei presupposti per l'applicabilità del rito semplificato va dichiarata manifestamente infondata.
Erroneamente, infatti, parte resistente richiama gli elementi costitutivi di cui all'art. 281-decies comma 1 c.p.c. (comunque sussistenti essendo in presenza di un giudizio caratterizzato da istruzione non complessa) senza considerare che, invece, ai sensi del secondo comma, nelle cause in cui il tribunale giudica in composizione monocratica (quale la presente), il giudizio può essere introdotto nelle forme del procedimento semplificato anche se non ricorrono i presupposti di cui al primo comma.
Tanto premesso, la domanda è infondata e va rigettata.
Deve rilevarsi, infatti, come le risultanze dell'istruttoria espletata non consentano di ritenere dimostrato il nesso di causalità tra la disconnessione e la caduta dell'attrice.
Si guardi, a tal proposito, alle dichiarazioni del teste
[...]
che, escusso all'udienza del 10.11.2025 ha riferito: Tes_1
“Ho avuto modo di vedere che la signora è caduta con la faccia
- 4 -
avanti. Io subito l'ho aiutata a rialzarsi insieme ad altre persone, tra cui i vigili del fuoco. In quel frangente mi sono accorto che il piede destro si era incastrato tra un vuoto presente tra due basolati. All'inizio pensavo che era inciampata. Mi sono accorto del fatto che aveva il piede incastrato perché faceva fatica a togliere il piede da questo vuoto”.
Dello stesso tenore anche le dichiarazioni dell'altra teste escussa alla medesima udienza, , la quale Testimone_2 ha riferito: “Stavamo passeggiando. Ci trovavamo tra il bar e il Contr negozio dell' All'improvviso mentre parlavamo ho visto Pt_2
a terra. Io mi trovavo al suo fianco. A quel punto mi sono girata e
l'ho vista a terra. Mi sono accorta, in quel momento, che aveva il piede incastrato in uno spazio tra due basoli. C'era, infatti, un dislivello tra i due basoli. , quindi, si è incastrata nello Pt_2 spazio con il piede. Anche il mocassino, infatti, era rimasto incastrato in questo spazio”.
Ebbene, a ben vedere, entrambi i testi non riferiscono di aver direttamente visto che la ricorrente è caduta a causa del richiamato “vuoto” del basolato ma di aver constatato la presenza di detto “vuoto” solo a seguito della caduta.
Essi, in altri termini, non hanno visto la ricorrente mettere direttamente il piede all'interno di detto “vuoto” e, quindi, cadere ma hanno solo ipotizzato che tale fosse la causa della caduta.
A tutto voler concedere, comunque, anche ove, per ipotesi, si voglia ritenere che sia stata fornita la prova che la ricorrente sia caduta a causa del piede incastrato nello spazio tra i basoli, non può non tenersi conto della circostanza, dirimente, che se è
- 5 -
vero che entrambi i testi hanno riconosciuto nelle riproduzioni fotografiche di parte ricorrente il luogo di verificazione del sinistro è altrettanto vero che esse mostrano come il manto fosse costituito da basolato (tra l'altro in buone condizioni), notoriamente caratterizzato da naturali irregolarità, con la conseguenza che detta irregolarità era ampiamente prevedibile, specie se si considera che la caduta, come riportato dagli stessi testi, si è verificata in pieno giorno ed in condizioni di visibilità ottimali, di talché, in ogni caso, la responsabilità dell'incidente è da ritenersi addebitabile unicamente alla condotta di parte ricorrente, per non aver la stessa fatto uso del bene comunale secondo la normale ed esigibile diligenza.
A tal proposito deve, infatti, rammentarsi che “in tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione – anche officiosa - dell'art.
1227 c.c., comma 1, richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso” (cfr. C. 2480/2018).
- 6 -
Per tutto quanto sopra esposto, dunque, la domanda di parte ricorrente non può essere accolta.
Sulle spese
Tenuto conto del carattere agevole della controversia, nonché della manifesta infondatezza dell'eccezione di carenza dei presupposti di applicabilità del rito semplificato, si ritiene che sussistano gravi ed eccezionali ragioni per la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
• Rigetta la domanda di parte ricorrente;
• Compensa le spese del giudizio.
Così deciso;
Santa Maria Capua Vetere, lì 09.12.2025.
IL GIUDICE
Dott. Emanuele Alcidi
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