Articolo 5 della Legge 23 giugno 1977, n. 373
Articolo 4Articolo 6
Versione
24 luglio 1977
Art. 5.
L'ultimo comma dell' articolo 9 della legge 20 dicembre 1974, n. 684 , e' sostituito dal seguente:
"Entro il 30 giugno di ciascun anno si fa luogo alla revisione della sovvenzione corrisposta per l'anno precedente al fine di conseguire l'equilibrio economico della gestione del relativo esercizio".
Entrata in vigore il 24 luglio 1977