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Sentenza 9 gennaio 2026
Sentenza 9 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. XXVI, sentenza 09/01/2026, n. 110 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia |
| Numero : | 110 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 110/2026
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 26, riunita in udienza il
19/09/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
DE SIMONE GIANCARLO, Presidente
DI MODUGNO NICOLA, Relatore
DI BIASE RAFFAELLA, Giudice
in data 19/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 616/2020 depositato il 25/02/2020
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Foggia
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Resistente_1 - CF_Resistente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 687/2019 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale FOGGIA sez. 4 e pubblicata il 24/07/2019
Atti impositivi:
- ATTI RELATIVI OPERAZIONI CATASTALI n. 2014FG0048325 CATASTO-ALTRO
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: accoglimento dell'appello e, in riforma della sentenza gravata, conferma dell'impugnato avviso di accertamento, con vittoria delle spese del giudizio di gravame.
Resistente/Appellato: infondatezza dell'appello proposto dall'Ufficio e rigetto con integrale conferma della sentenza di prime cure e con vittoria delle spese del doppio grado del giudizio con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso d'appello n. 616/2021 RGA l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Foggia ha impugnato la sentenza n. 687/4/2019 della CTP di Foggia, depositata il 24/07/2019, di accoglimento del ricorso (con compensazione delle spese di lite) proposto dal Rag. Resistente_1 avverso l'avviso di accertamento di classamento, meglio in epigrafe indicato, con il quale era stata elevata la rendita catastale dell'unità immobiliare di proprietà del contribuente Rag. Resistente_1 nel Comune di Vieste, in catasto al fg. 12, ptc. 1356, sub 17, a seguito di modifica della classe dalla “5” alla “6”.
Nel merito, l'Ufficio ha concluso per l'accoglimento dell'appello e, in riforma della sentenza gravata, per la conferma dell'impugnato avviso di accertamento, con vittoria delle spese del giudizio di gravame.
Con rituali controdeduzioni del 27/04/2020 si è costituito il Rag. Resistente_1 che ha eccepito l'infondatezza dell'appello proposto dall'Ufficio chiedendone il rigetto con integrale conferma della sentenza di prime cure e con vittoria delle spese del doppio grado del giudizio con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
All'adunanza in camera di consiglio del 19/09/2025, sentito il Relatore, la Corte ha introitato la causa per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) L'appello dell'Ufficio è infondato.
La motivazione dell'impugnato avviso di accertamento, come già evidenziato dalla sentenza di prime cure,
è chiaramente insufficiente. L'Ufficio ha integrato con l'atto di appello tale motivazione utilizzando gli elementi di valutazione estrapolati dalle quotazioni “OMI”.
Orbene, nella fattispecie in esame, siamo in presenza di un atto di riclassamento dell'immobile de quo rispetto alla DOCFA presentata dal contribuente.
Sul punto, è essenziale il richiamo al pacifico insegnamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione, di recente, ribadito con l'Ordinanza dell'1/3/2025 n. 5451 in cui, significativamente, si legge: <giova anche evidenziare che la motivazione dell'atto di “riclassamento” non può essere integrata dall'amministrazione finanziaria nel giudizio impugnazione avverso lo stesso (cass. sez. 6, 21 maggio 2018, n. 12400; cass. 5, 12 ottobre 25450) né il fatto contribuente abbia potuto svolgere le proprie difese vale a rendere sufficiente motivazione, al fine legittimare un ammissibile ex post della sufficienza argomentata dalla difesa svolta in concreto dal contribuente, piuttosto ante basato sulla rispondenza degli elementi enunciati nella motivazione a consentire l'effettivo esercizio del diritto di difesa>>.
2) Sulla base delle considerazioni che precedono, l'appello, proposto dall'Agenzia delle Entrate Direzione
Provinciale di Foggia, è infondato e va, pertanto, rigettato dovendosi, in integrale conferma della sentenza di prime cure, annullare l'impugnato avviso di accertamento.
3) Le spese del doppio grado del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Puglia (Sezione 26) rigetta l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Foggia e, in integrale conferma della sentenza di prime cure, annulla l'impugnato avviso di accertamento, meglio in epigrafe indicato;
condanna l'Agenzia delle
Entrate Direzione Provinciale di Foggia al pagamento delle spese del doppio grado del giudizio che si liquidano in € 8.000,00, oltre accessori di legge se dovuti, con distrazione in favore del difensore del contribuente, Avv. Nominativo_1, dichiaratosi antistatario ai sensi dell'art. 93, 1° comma, c.p.c..
Così deciso in Foggia il 19 settembre 2025
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 26, riunita in udienza il
19/09/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
DE SIMONE GIANCARLO, Presidente
DI MODUGNO NICOLA, Relatore
DI BIASE RAFFAELLA, Giudice
in data 19/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 616/2020 depositato il 25/02/2020
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Foggia
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Resistente_1 - CF_Resistente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 687/2019 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale FOGGIA sez. 4 e pubblicata il 24/07/2019
Atti impositivi:
- ATTI RELATIVI OPERAZIONI CATASTALI n. 2014FG0048325 CATASTO-ALTRO
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: accoglimento dell'appello e, in riforma della sentenza gravata, conferma dell'impugnato avviso di accertamento, con vittoria delle spese del giudizio di gravame.
Resistente/Appellato: infondatezza dell'appello proposto dall'Ufficio e rigetto con integrale conferma della sentenza di prime cure e con vittoria delle spese del doppio grado del giudizio con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso d'appello n. 616/2021 RGA l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Foggia ha impugnato la sentenza n. 687/4/2019 della CTP di Foggia, depositata il 24/07/2019, di accoglimento del ricorso (con compensazione delle spese di lite) proposto dal Rag. Resistente_1 avverso l'avviso di accertamento di classamento, meglio in epigrafe indicato, con il quale era stata elevata la rendita catastale dell'unità immobiliare di proprietà del contribuente Rag. Resistente_1 nel Comune di Vieste, in catasto al fg. 12, ptc. 1356, sub 17, a seguito di modifica della classe dalla “5” alla “6”.
Nel merito, l'Ufficio ha concluso per l'accoglimento dell'appello e, in riforma della sentenza gravata, per la conferma dell'impugnato avviso di accertamento, con vittoria delle spese del giudizio di gravame.
Con rituali controdeduzioni del 27/04/2020 si è costituito il Rag. Resistente_1 che ha eccepito l'infondatezza dell'appello proposto dall'Ufficio chiedendone il rigetto con integrale conferma della sentenza di prime cure e con vittoria delle spese del doppio grado del giudizio con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
All'adunanza in camera di consiglio del 19/09/2025, sentito il Relatore, la Corte ha introitato la causa per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) L'appello dell'Ufficio è infondato.
La motivazione dell'impugnato avviso di accertamento, come già evidenziato dalla sentenza di prime cure,
è chiaramente insufficiente. L'Ufficio ha integrato con l'atto di appello tale motivazione utilizzando gli elementi di valutazione estrapolati dalle quotazioni “OMI”.
Orbene, nella fattispecie in esame, siamo in presenza di un atto di riclassamento dell'immobile de quo rispetto alla DOCFA presentata dal contribuente.
Sul punto, è essenziale il richiamo al pacifico insegnamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione, di recente, ribadito con l'Ordinanza dell'1/3/2025 n. 5451 in cui, significativamente, si legge: <giova anche evidenziare che la motivazione dell'atto di “riclassamento” non può essere integrata dall'amministrazione finanziaria nel giudizio impugnazione avverso lo stesso (cass. sez. 6, 21 maggio 2018, n. 12400; cass. 5, 12 ottobre 25450) né il fatto contribuente abbia potuto svolgere le proprie difese vale a rendere sufficiente motivazione, al fine legittimare un ammissibile ex post della sufficienza argomentata dalla difesa svolta in concreto dal contribuente, piuttosto ante basato sulla rispondenza degli elementi enunciati nella motivazione a consentire l'effettivo esercizio del diritto di difesa>>.
2) Sulla base delle considerazioni che precedono, l'appello, proposto dall'Agenzia delle Entrate Direzione
Provinciale di Foggia, è infondato e va, pertanto, rigettato dovendosi, in integrale conferma della sentenza di prime cure, annullare l'impugnato avviso di accertamento.
3) Le spese del doppio grado del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Puglia (Sezione 26) rigetta l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Foggia e, in integrale conferma della sentenza di prime cure, annulla l'impugnato avviso di accertamento, meglio in epigrafe indicato;
condanna l'Agenzia delle
Entrate Direzione Provinciale di Foggia al pagamento delle spese del doppio grado del giudizio che si liquidano in € 8.000,00, oltre accessori di legge se dovuti, con distrazione in favore del difensore del contribuente, Avv. Nominativo_1, dichiaratosi antistatario ai sensi dell'art. 93, 1° comma, c.p.c..
Così deciso in Foggia il 19 settembre 2025