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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 06/06/2025, n. 8405 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 8405 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE II CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, NC IL, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. 19979 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021 trattenuta in decisione all'udienza del 16 settembre 2024 e vertente
TRA
in persona del l.r. pro tempore, elettivamente domiciliata in Milano, corso Magenta n. 84, Parte_1 presso lo studio degli Avv.ti Paolo Bonalume, Giovanni Gomez Paloma, Michele Del Bene e Giuseppe
Cardona, che la rappresentano e difendono in virtù di procura in atti
attrice
E
DI ASTI, in persona del Ministro p.t., elettivamente domiciliata in Controparte_1
Roma, via dei Portoghesi n. 12 presso gli uffici dell'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende ex lege
convenuto
OGGETTO: cessione dei crediti
CONCLUSIONI
Come dal verbale del 16 settembre 2024 e rispettivi atti difensivi.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione in riassunzione la (di seguito: , ha convenuto in Parte_2 Pt_1 giudizio il Tribunale di Asti per il pagamento di euro 6.841,00 a titolo di sorte , Controparte_1 oltre interessi moratori ex art 231/02 ed anatocistici calcolati sulla maggiore sorte capitale di euro 14.882,00
( come indicata nell'atto di citazione introduttivo) in virtù di fatture insolute oggetto di cessione di credito tra la Manitalidea s.p.a. e relative al servizio di pulizia effettuata dalla Manitalidea s.p.a in Parte_1 favore del Tribunale di Asti. In via subordinata, ha chiesto, la condanna del convenuto al pagamento del suddetto importo a CP_1 titolo di indennizzo per ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c., oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Il costituendosi ha eccepito l'incompetenza territoriale del giudice adito in favore Controparte_1 del tribunale di Torino sotto il profilo del locus destinatae solutionis e del Tribunale di Milano sotto il profilo del locus contractus;
la carenza di legittimazione passiva rispetto ai rapporti contrattuali dedotti;
la mancanza di prova del credito;
l'insussistenza della pretesa creditoria per intervenuto pagamento;
la compensazione del credito con i pagamenti diretti eseguiti in favore dei lavoratori della Manitalidea spa;
la non debenza delle fatture in quanto aventi ad oggetto IVA direttamente versata all'erario in forza del regime dello split payment; la prescrizione quinquennale dei crediti;
la mancanza di un valido contratto per il quale sarebbe prevista la forma scritta ad substantiam; la non debenza degli interessi moratori in difetto di costituzione in mora;
la non debenza degli interessi anatocistici;
la non debenza dell'importo richiesto ai sensi dell'art. 6, comma 2, D. Lgs. 231/2002; l'inammissibilità della domanda formulata dall'attrice ai sensi dell'art. 2041 c.c. per difetto del requisito di sussidiarietà ed ha chiesto il rigetto della domanda proposta con condanna ex art 96 c.p.c.
Preliminarmente si osserva che con provvedimento del 17 dicembre 2020 il tribunale di Milano prendendo atto dell'adesione della all'eccezione di incompetenza territoriale e sollevata dal Pt_1 CP_2 convenuto ha dichiarato la propria incompetenza in favore del Tribunale di Roma. Sul punto si osserva che con riguardo alle amministrazioni dello Stato le norme di contabilità non solo individuano il luogo di adempimento dell'obbligazione ma concorrono a fissare in via diretta i criteri inderogabili di collegamento in base ai quali si determina il distretto del giudice territorialmente competente per la domanda proposta (art
25 secondo periodo c.p.c). Considerato che trattasi di debiti di denaro del convenuto e che il CP_1 pagamento , in applicazione delle regole sulla contabilità di Stato, sarebbe dovuto avvenire presso la tesoreria del debitore che ha sede in Roma, va dichiarata la competenza del Tribunale di Roma.
Vanno inoltre disattese le preliminari eccezioni sollevate dalla convenuta, circa il difetto di legittimazione passiva del , il difetto di legittimazione attiva della nonchè l'inefficacia della cessione del CP_1 Parte_1 credito, vanno disattese.
Infatti, il credito ceduto trae origine dal contratto per il “servizio di pulizia presso le sedi giudiziarie della città di Asti” stipulato tra il e la Manitalidea s.p.a. il 23 settembre 2015. Con scrittura Controparte_1 privata autenticata del 12 giugno 2019, rep. 36905, racc. 16914, l'attrice è diventata cessionaria dei crediti oggetto del presente giudizio. Tale atto è stato regolarmente notificato via pec al in data 13 giugno CP_1
2019 (cfr. doc. nn.
1-4 allegati all'atto di citazione).
Con riferimento alla cessione del credito, va evidenziato che, nel caso di specie, la disciplina applicabile è quella prevista dalla Legge 21 febbraio 1991 n. 52 (“Disciplina della cessione dei crediti di impresa”), cd.
[...]
, la quale prevede, ai fini dell'opponibilità della cessione dei crediti nei confronti del debitore ceduto CP_3
-anche nell'ipotesi in cui si tratti di Pubblica Amministrazione (“P.A.”) - che sia sufficiente la sola notifica al debitore ceduto, senza che siano, invece, necessarie ulteriori formalità dell'accettazione o assenza di rifiuto entro 45 giorni dalla notifica (cfr. Cass. 19571/07).
Pertanto, ai fini dell'opponibilità delle cessioni di credito alla controparte, è sufficiente la notifica, mentre l'eventuale mancata accettazione o il rifiuto della cessione rimangono del tutto irrilevanti.
La cessione dei crediti operata da Manitalidea spa è, quindi, da considerarsi pienamente efficace e opponibile alla parte convenuta.
Par Nel merito, la domanda di è fondata e deve essere accolta. Il ha depositato i mandati di pagamento delle fatture nn. 105110/2019 e 10681/2019, CP_1 rispettivamente del 3 luglio 2019 e del 3 settembre 2019 (cfr. doc. E1 e E2 allegati alla comparsa di costituzione).
Tuttavia, tale allegazione difensiva non è idonea a provare l'adempimento all'obbligazione di pagamento del debitore.
Sul punto, giova ricordare l'ormai consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo la quale “il mandato di pagamento - ossia l'ordine, impartito al tesoriere dal competente organo della pubblica amministrazione, con cui si dispone l'attività esecutiva di pagamento di una determinata somma di denaro in favore del creditore della pubblica amministrazione medesima, al quale deve esserne dato avviso - costituisce un atto unilaterale preordinato all'adempimento dell'obbligazione e, pertanto, la sua emissione non integra, di per sè, un adempimento liberatorio” (cfr. Cass. Sez. U., 30/05/1989, n. 2627).
Risulta quindi provato e liquidabile il credito residuo per sorte capitale di € 6,841,00.
Spettano inoltre all'attrice gli interessi di mora maturati per il ritardato pagamento della sorta capitale da parte della convenuta, con decorrenza dal giorno successivo alla data di scadenza di ciascuna fattura e fino alla data dell'effettivo pagamento, nella misura di cui agli artt. 2 e 5 del D.Lgs. n. 231/02, in applicazione degli artt. 4, comma 1 d. lgs. citato, il quale prevede che “Gli interessi moratori decorrono, senza che sia necessaria la costituzione in mora, dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento”.
A tal proposito, la Corte di Cassazione – con riferimento al principio secondo cui nessuna domanda è necessaria affinché gli interessi siano riconosciuti, per cui il relativo debito sorge ex lege alla scadenza dei termini previsti per il suo pagamento – ha statuito che “Nel caso di ritardo nell'adempimento di obbligazioni pecuniarie nell'ambito di transazioni commerciali, il creditore ha diritto alla corresponsione degli interessi moratori ai sensi degli artt. 4 e 5 del d.lgs. n. 231 del 2002 con decorrenza automatica dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento, senza che vi sia bisogno di alcuna formale costituzione in mora e senza che nella domanda giudiziale il creditore debba specificare la natura e la misura degli interessi richiesti”
(Cass., sent. n. 14911 del 31.05.2019).
Gli interessi decorrono, pertanto, dal momento in cui – trascorsi trenta giorni – l'Amministrazione non abbia ancora pagato la somma dovuta.
Deve essere poi riconosciuto l'importo richiesto ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02, come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, secondo il quale “Al creditore spetta, senza che sia necessaria la costituzione in mora, un importo forfettario di 40 euro a titolo di risarcimento del danno. È fatta salva la prova del maggior danno, che può comprendere i costi di assistenza per il recupero del credito”. La disposizione, emanata in recepimento della Direttiva Europea n. 2011/7/EU del 16 febbraio 2011, garantisce al creditore che subisca un ritardo nel pagamento della somma dovuta un ristoro quantificato forfettariamente ex lege nella misura di € 40,00 per ciascuna fattura insoluta, al fine di risarcire gli esborsi sostenuti per il recupero del credito.
Pertanto, poiché le fatture pagate in ritardo ammontano a n. 2, deve riconoscersi per ciascuna di esse l'importo forfettario totale di € 80,00.
Risultano infine dovuti gli interessi anatocistici sugli interessi di mora che sono scaduti da oltre sei mesi, con decorrenza dalla notifica dell'atto introduttivo del presente giudizio (15 marzo 2021) e fino alla data del pagamento nella misura di cui al D.lgs. n. 231/2002, ai sensi dell'art. 1284, comma 4, c.c.
Pertanto, la domanda di parte attrice deve essere accolta, ritenute assorbite tutte le altre questioni.
In ragione delle questioni trattate, si ritiene equa la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Accogliela domanda di parte attrice e, per l'effetto, condanna il Tribunale di Controparte_1
Asti al pagamento residuo di € 6,841,00 a titolo di sorte capitale in favore di , oltre interessi Parte_1 moratori ex art. 4 D.Lgs n. 231/02 dalla data di tutte le le singole fatture, nonché della ulteriore somma di €
80,00 ex art. 6 D.Lgs 231/02, e interessi anatocistici a decorrere dalla notifica dell'atto di citazione (15 marzo 2021) sino al saldo;
2) compensa le spese di lite.
Roma, 5 giugno 2025
Il Giudice
NC IL
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE II CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, NC IL, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. 19979 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021 trattenuta in decisione all'udienza del 16 settembre 2024 e vertente
TRA
in persona del l.r. pro tempore, elettivamente domiciliata in Milano, corso Magenta n. 84, Parte_1 presso lo studio degli Avv.ti Paolo Bonalume, Giovanni Gomez Paloma, Michele Del Bene e Giuseppe
Cardona, che la rappresentano e difendono in virtù di procura in atti
attrice
E
DI ASTI, in persona del Ministro p.t., elettivamente domiciliata in Controparte_1
Roma, via dei Portoghesi n. 12 presso gli uffici dell'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende ex lege
convenuto
OGGETTO: cessione dei crediti
CONCLUSIONI
Come dal verbale del 16 settembre 2024 e rispettivi atti difensivi.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione in riassunzione la (di seguito: , ha convenuto in Parte_2 Pt_1 giudizio il Tribunale di Asti per il pagamento di euro 6.841,00 a titolo di sorte , Controparte_1 oltre interessi moratori ex art 231/02 ed anatocistici calcolati sulla maggiore sorte capitale di euro 14.882,00
( come indicata nell'atto di citazione introduttivo) in virtù di fatture insolute oggetto di cessione di credito tra la Manitalidea s.p.a. e relative al servizio di pulizia effettuata dalla Manitalidea s.p.a in Parte_1 favore del Tribunale di Asti. In via subordinata, ha chiesto, la condanna del convenuto al pagamento del suddetto importo a CP_1 titolo di indennizzo per ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c., oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Il costituendosi ha eccepito l'incompetenza territoriale del giudice adito in favore Controparte_1 del tribunale di Torino sotto il profilo del locus destinatae solutionis e del Tribunale di Milano sotto il profilo del locus contractus;
la carenza di legittimazione passiva rispetto ai rapporti contrattuali dedotti;
la mancanza di prova del credito;
l'insussistenza della pretesa creditoria per intervenuto pagamento;
la compensazione del credito con i pagamenti diretti eseguiti in favore dei lavoratori della Manitalidea spa;
la non debenza delle fatture in quanto aventi ad oggetto IVA direttamente versata all'erario in forza del regime dello split payment; la prescrizione quinquennale dei crediti;
la mancanza di un valido contratto per il quale sarebbe prevista la forma scritta ad substantiam; la non debenza degli interessi moratori in difetto di costituzione in mora;
la non debenza degli interessi anatocistici;
la non debenza dell'importo richiesto ai sensi dell'art. 6, comma 2, D. Lgs. 231/2002; l'inammissibilità della domanda formulata dall'attrice ai sensi dell'art. 2041 c.c. per difetto del requisito di sussidiarietà ed ha chiesto il rigetto della domanda proposta con condanna ex art 96 c.p.c.
Preliminarmente si osserva che con provvedimento del 17 dicembre 2020 il tribunale di Milano prendendo atto dell'adesione della all'eccezione di incompetenza territoriale e sollevata dal Pt_1 CP_2 convenuto ha dichiarato la propria incompetenza in favore del Tribunale di Roma. Sul punto si osserva che con riguardo alle amministrazioni dello Stato le norme di contabilità non solo individuano il luogo di adempimento dell'obbligazione ma concorrono a fissare in via diretta i criteri inderogabili di collegamento in base ai quali si determina il distretto del giudice territorialmente competente per la domanda proposta (art
25 secondo periodo c.p.c). Considerato che trattasi di debiti di denaro del convenuto e che il CP_1 pagamento , in applicazione delle regole sulla contabilità di Stato, sarebbe dovuto avvenire presso la tesoreria del debitore che ha sede in Roma, va dichiarata la competenza del Tribunale di Roma.
Vanno inoltre disattese le preliminari eccezioni sollevate dalla convenuta, circa il difetto di legittimazione passiva del , il difetto di legittimazione attiva della nonchè l'inefficacia della cessione del CP_1 Parte_1 credito, vanno disattese.
Infatti, il credito ceduto trae origine dal contratto per il “servizio di pulizia presso le sedi giudiziarie della città di Asti” stipulato tra il e la Manitalidea s.p.a. il 23 settembre 2015. Con scrittura Controparte_1 privata autenticata del 12 giugno 2019, rep. 36905, racc. 16914, l'attrice è diventata cessionaria dei crediti oggetto del presente giudizio. Tale atto è stato regolarmente notificato via pec al in data 13 giugno CP_1
2019 (cfr. doc. nn.
1-4 allegati all'atto di citazione).
Con riferimento alla cessione del credito, va evidenziato che, nel caso di specie, la disciplina applicabile è quella prevista dalla Legge 21 febbraio 1991 n. 52 (“Disciplina della cessione dei crediti di impresa”), cd.
[...]
, la quale prevede, ai fini dell'opponibilità della cessione dei crediti nei confronti del debitore ceduto CP_3
-anche nell'ipotesi in cui si tratti di Pubblica Amministrazione (“P.A.”) - che sia sufficiente la sola notifica al debitore ceduto, senza che siano, invece, necessarie ulteriori formalità dell'accettazione o assenza di rifiuto entro 45 giorni dalla notifica (cfr. Cass. 19571/07).
Pertanto, ai fini dell'opponibilità delle cessioni di credito alla controparte, è sufficiente la notifica, mentre l'eventuale mancata accettazione o il rifiuto della cessione rimangono del tutto irrilevanti.
La cessione dei crediti operata da Manitalidea spa è, quindi, da considerarsi pienamente efficace e opponibile alla parte convenuta.
Par Nel merito, la domanda di è fondata e deve essere accolta. Il ha depositato i mandati di pagamento delle fatture nn. 105110/2019 e 10681/2019, CP_1 rispettivamente del 3 luglio 2019 e del 3 settembre 2019 (cfr. doc. E1 e E2 allegati alla comparsa di costituzione).
Tuttavia, tale allegazione difensiva non è idonea a provare l'adempimento all'obbligazione di pagamento del debitore.
Sul punto, giova ricordare l'ormai consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo la quale “il mandato di pagamento - ossia l'ordine, impartito al tesoriere dal competente organo della pubblica amministrazione, con cui si dispone l'attività esecutiva di pagamento di una determinata somma di denaro in favore del creditore della pubblica amministrazione medesima, al quale deve esserne dato avviso - costituisce un atto unilaterale preordinato all'adempimento dell'obbligazione e, pertanto, la sua emissione non integra, di per sè, un adempimento liberatorio” (cfr. Cass. Sez. U., 30/05/1989, n. 2627).
Risulta quindi provato e liquidabile il credito residuo per sorte capitale di € 6,841,00.
Spettano inoltre all'attrice gli interessi di mora maturati per il ritardato pagamento della sorta capitale da parte della convenuta, con decorrenza dal giorno successivo alla data di scadenza di ciascuna fattura e fino alla data dell'effettivo pagamento, nella misura di cui agli artt. 2 e 5 del D.Lgs. n. 231/02, in applicazione degli artt. 4, comma 1 d. lgs. citato, il quale prevede che “Gli interessi moratori decorrono, senza che sia necessaria la costituzione in mora, dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento”.
A tal proposito, la Corte di Cassazione – con riferimento al principio secondo cui nessuna domanda è necessaria affinché gli interessi siano riconosciuti, per cui il relativo debito sorge ex lege alla scadenza dei termini previsti per il suo pagamento – ha statuito che “Nel caso di ritardo nell'adempimento di obbligazioni pecuniarie nell'ambito di transazioni commerciali, il creditore ha diritto alla corresponsione degli interessi moratori ai sensi degli artt. 4 e 5 del d.lgs. n. 231 del 2002 con decorrenza automatica dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento, senza che vi sia bisogno di alcuna formale costituzione in mora e senza che nella domanda giudiziale il creditore debba specificare la natura e la misura degli interessi richiesti”
(Cass., sent. n. 14911 del 31.05.2019).
Gli interessi decorrono, pertanto, dal momento in cui – trascorsi trenta giorni – l'Amministrazione non abbia ancora pagato la somma dovuta.
Deve essere poi riconosciuto l'importo richiesto ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02, come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, secondo il quale “Al creditore spetta, senza che sia necessaria la costituzione in mora, un importo forfettario di 40 euro a titolo di risarcimento del danno. È fatta salva la prova del maggior danno, che può comprendere i costi di assistenza per il recupero del credito”. La disposizione, emanata in recepimento della Direttiva Europea n. 2011/7/EU del 16 febbraio 2011, garantisce al creditore che subisca un ritardo nel pagamento della somma dovuta un ristoro quantificato forfettariamente ex lege nella misura di € 40,00 per ciascuna fattura insoluta, al fine di risarcire gli esborsi sostenuti per il recupero del credito.
Pertanto, poiché le fatture pagate in ritardo ammontano a n. 2, deve riconoscersi per ciascuna di esse l'importo forfettario totale di € 80,00.
Risultano infine dovuti gli interessi anatocistici sugli interessi di mora che sono scaduti da oltre sei mesi, con decorrenza dalla notifica dell'atto introduttivo del presente giudizio (15 marzo 2021) e fino alla data del pagamento nella misura di cui al D.lgs. n. 231/2002, ai sensi dell'art. 1284, comma 4, c.c.
Pertanto, la domanda di parte attrice deve essere accolta, ritenute assorbite tutte le altre questioni.
In ragione delle questioni trattate, si ritiene equa la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Accogliela domanda di parte attrice e, per l'effetto, condanna il Tribunale di Controparte_1
Asti al pagamento residuo di € 6,841,00 a titolo di sorte capitale in favore di , oltre interessi Parte_1 moratori ex art. 4 D.Lgs n. 231/02 dalla data di tutte le le singole fatture, nonché della ulteriore somma di €
80,00 ex art. 6 D.Lgs 231/02, e interessi anatocistici a decorrere dalla notifica dell'atto di citazione (15 marzo 2021) sino al saldo;
2) compensa le spese di lite.
Roma, 5 giugno 2025
Il Giudice
NC IL