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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 23/10/2025, n. 779 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 779 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Livorno, in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa
ON RS, ha pronunziato la seguente:
SENTENZA
ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., riservata in decisione all'udienza del 24/9/2025, nella causa avente n. 30053/2021 R.G.; nella causa pendente tra:
(P.IVA , con sede in Portoferraio (LI), Via Elba n. 15, in Pt_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv.
AR EL del Foro di Cremona e dall'avv. Moreno Merciari del Foro di Modena, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. EL in Casalmaggiore
(CR), Via Giovanni Romani n. 3, giusta procura in atti;
ATTORE/OPPONENTE
E
, (codice fiscale e partita I.V.A. ), con sede legale in Controparte_1 P.IVA_2
Roma, via Piemonte n. 38, rappresentata da (codice fiscale CP_2
) con sede legale in Siena, Via Aldo Moro, 13-15, in persona del legale P.IVA_3 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Carteni del
Foro di Lodi ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano, via Bigli n.
19, giusta procura in atti;
CONVENUTO/OPPOSTO
OGGETTO: opposizione a precetto ex art. 615, comma 1, c.p.c.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, la società ha proposto Pt_1 opposizione avverso l'atto di precetto notificatole in data 29/3/2021, ad istanza della
, con il quale le è stato intimato il pagamento della somma di € CP_1
2.934.271,87 oltre interessi e spese.
1 Nello specifico, la ha impugnato l'atto di precetto per i seguenti motivi: Pt_1
- Inesistenza e/o nullità dell'atto di precetto opposto per inesistenza e/o nullità della procura alle liti:
- Inesistenza e/o nullità dell'atto di precetto opposto per assoluta carenza di titolarità del credito azionato e di legittimazione ad agire in capo a CP_1
[...]
- Mancata indicazione certa nell'atto di precetto del titolo esecutivo dal quale risulta l'obbligo che si intima di adempiere;
- Erronea richiesta nell'atto di precetto impugnato del pagamento dell'IVA da applicare alle competenze professionali, pari ad € 312,32.
Alla luce di tali motivi, la società ha rassegnato le seguenti conclusioni: “In Pt_1 via preliminare: Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, in via principale inaudita altera parte, ovvero in via subordinata previa convocazione avanti a sé delle parti, dichiarare la sospensione del titolo esecutivo e dell'atto di precetto oggetto della presente opposizione, per le motivazioni esposte in narrativa. Nel merito, in via principale:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito accertare e dichiarare inesistente e/o nullo e comunque privo di effetto l'atto di precetto oggetto della presente opposizione, notificato in data
29 marzo 2021 a mezzo pec all'attrice da rappresentata da Parte_1 Controparte_1
per carenza di titolarità e di legittimazione attiva in capo alla convenuta CP_2 stessa e per essa Voglia inoltre l'Ill.mo Tribunale adito Controparte_1 CP_2 accertare e dichiarare inesistente e/o nullo e comunque privo di effetto l'atto di precetto oggetto della presente opposizione, notificato in data 29.03.2021 a mezzo pec all'attrice da rappresentata da per essere la Parte_1 Controparte_1 CP_2 relativa procura alle liti inesistente e/o quantomeno nulla. Nel merito, in via subordinata: Voglia l'Ill.mo Tribunale adito accertare e dichiarare inesistente e/o nullo
e/o invalido e comunque privo di effetto l'atto di precetto oggetto della presente opposizione, notificato in data 29.03.2021 a mezzo pec all'attrice da Parte_1 [...]
rappresentata da in quanto recante intimazione al pagamento CP_1 CP_2 di somme ingiustificate e/o indeterminate e/o non dovute. In via ulteriormente subordinata Voglia l'Ill.mo Tribunale adito rideterminare le somme eventualmente dovute in relazione a quanto risulterà effettivamente erogato e detratto l'importo richiesto a titolo di IVA in quanto non dovuta. Con vittoria in ogni caso di spese, competenze ed onorari di causa, con distrazione delle stesse in favore dei procuratori istanti”.
Si è costituita in giudizio la rappresentata dalla , la Controparte_1 CP_2 quale ha contestato tutto quanto ex adverso dedotto, rappresentando come tutti i
2 motivi di opposizione siano infondati e non provati, e ha rassegnato le seguenti conclusioni “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni avversa istanza, così giudicare: Nel merito: Respingere l'opposizione proposta e per l'effetto confermare la validità dell'esecuzione introdotta dalla scrivente nei confronti di con l'atto di Parte_1 precetto oggi opposto e notificato dalla scrivente, disattesa ogni avversa eccezione, per le ragioni di cui in narrativa;
In via di stretto subordine: dichiarare l'atto di precetto valido ed efficace per la somma azionata, con riserva di accertare e dichiarare la validità della restante somma precettata nei tempi che il rito consente;
Il tutto, con vittoria e liquidazione dei compensi previsti per il presente giudizio ai sensi del D.M.
140/2012”.
La causa è stata istruita esclusivamente tramite produzioni documentali e mediante l'acquisizione dei documenti allegati all'atto di citazione del procedimento originariamente iscritto al numero RG 1218/2021 presso la sede centrale di Livorno, tenuto conto che successivamente alla prima udienza la causa è stata reiscritta con un diverso numero di ruolo presso la sede distaccata di Portoferraio.
All'udienza del 22/5/2025 la causa, riassegnata allo scrivente giudice, è stata trattenuta in riserva per la decisione con la concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Con ordinanza del 4/9/2025, la causa è stata rimessa sul ruolo in istruttoria, tenuto conto che non risultavano acquisiti i documenti allegati all'atto di citazione di cui al procedimento RG 1218/2021.
Alla successiva udienza tenutasi in data 24/9/2025, la causa è stata nuovamente trattenuta in riserva per la decisione senza ulteriori termini.
2. Tanto brevemente premesso, l'opposizione è fondata e deve essere accolta per le ragioni di seguito specificate.
Va in via preliminare evidenziato che, in ossequio al principio della ragione più liquida, la domanda formulata dalla parte può essere accolta sulla base della soluzione di una questione assorbente e di più agevole e rapida decisione, pur se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre secondo l'ordine previsto dall'art. 276 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., il cui scrutinio, comunque, non avrebbe mutato l'esito della presente decisione.
Applicando tale principio al caso di specie, l'opposizione a precetto formulata dalla merita di essere accolta in ragione della fondatezza del motivo di Pt_1 opposizione relativo al difetto di titolarità del credito e della legittimazione attiva in capo alla , non avendo quest'ultima dato prova dell'avvenuta cessione in CP_1 suo favore del credito oggetto di causa.
3 Ed invero, secondo la prospettazione di parte opposta, il credito per cui si procede sarebbe stato oggetto di una cessione di crediti cd. in blocco nell'ambito di un'opera di cartolarizzazione, intercorsa con la in data Controparte_3
7/8/2019, di cui è stato dato avviso in Gazzetta Ufficiale pubblicata in data
1/10/2019.
Orbene, sul punto si osserva come, per costante giurisprudenza, la pubblicazione dell'avviso della cessione in Gazzetta Ufficiale non è idoneo di per sè a provare che la cessione sia avvenuta e che il credito per cui è lite sia stato effettivamente compreso tra quelli oggetto della cessione di cui all'indicato avviso.
La pubblicazione dell'avviso di cessione esonera, infatti, il cessionario solo dall'obbligo di notificare la cessione al titolare del debito ceduto, ma non basta a provare la titolarità del credito in capo all'avente causa se non individua esattamente il contenuto del contratto di cessione, in quanto, una cosa è l'avviso della cessione necessario ai fini dell'efficacia della cessione, altra cosa è la prova dell'esistenza del contratto di cessione e del suo specifico contenuto (in questo senso, cfr. l'ordinanza del 28 febbraio 2020, n. 5617 della Corte di Cassazione "Gli adempimenti pubblicitari previsti dall'art. 58, commi 2, 3 e 4 TUB (…) rivestono carattere sostitutivo rispetto alla sola notificazione della cessione al debitore ceduto o alla sua accettazione, di cui alla norma dell'art. 1264 cod. civ., come si ricava sia dalla formulazione letterale dell'art.
58 comma 4 (…), sia dalla costante interpretazione sul punto della giurisprudenza di legittimità. Gli stessi, quindi, si pongono su un piano, quello degli adempimenti pubblicitari, nettamente distinto rispetto alla prova del fatto costitutivo della titolarità del credito).
La Corte di Cassazione, negli ultimi recenti approdi, ha chiarito che, in caso di cessione di crediti individuabili in blocco, ai sensi dell'art. 58 TUB, occorre distinguere due ipotesi: l'ipotesi in cui si contesta l'esistenza del contratto di cessione e l'ipotesi in cui non si contesta l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione nella cessione dello specifico credito dedotto in giudizio.
Ed invero, quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue
4 caratteristiche concrete. In tal caso, infatti, in mancanza di contestazioni specificamente dirette a negare l'esistenza del contratto di cessione, quest'ultimo non deve essere dimostrato, ma il fatto da provare è costituito soltanto dall'esatta individuazione dell'oggetto della cessione (più precisamente, della esatta corrispondenza tra le caratteristiche del credito controverso e quelle che individuano i crediti oggetto della cessione in blocco) e, pertanto, sotto tale limitato aspetto, le indicazioni contenute nell'avviso di cessione dei crediti in blocco pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale, in relazione ad una operazione da ritenersi certamente esistente in quanto non contestata, possono ben essere valutate al fine di verificare se esse consentono o meno di ricondurre con certezza il credito di cui si controverte tra quelli trasferiti in blocco al preteso cessionario.
Diversamente, nel caso in cui sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore ceduto la stessa esistenza del contratto di cessione, detto contratto deve essere certamente oggetto di prova e, a tal fine, di regola non può ritenersi sufficiente una mera dichiarazione della parte cessionaria e, quindi, come tale, neanche la mera "notificazione" della cessione da questa effettuata al debitore ceduto, neanche se tale notificazione sia avvenuta mediante avviso pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 TUB, alla società cessionaria di rapporti giuridici individuabili in blocco.
Nel caso, dunque, come quello in esame, dove la in qualità di debitore Pt_1 intimato con l'atto di precetto, ha contestato la stessa esistenza della cessione avente ad oggetto il presunto credito vantato nei suoi confronti, la mera pubblicazione dell'avviso in Gazzetta Ufficiale, prodotto dalla convenuta, non è idonea a provare l'effettiva sussistenza della fattispecie traslativa (vedi “In caso di cessione di crediti individuabili in blocco da parte di istituti bancari a tanto autorizzati, la pubblicazione da parte della società cessionaria della notizia dell'avvenuta cessione nella Gazzetta ufficiale tiene luogo e ha i medesimi effetti della notificazione della cessione, onde non costituisce di per sé prova della cessione;
se l'esistenza di quest'ultima sia specificamente contestata dal debitore ceduto, la società cessionaria dovrà, quindi, fornirne adeguata dimostrazione e, in tal caso, la predetta pubblicazione potrà al più essere valutata, unitamente ad altri elementi, quale indizio” e ancora, laddove la cessione “sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore (e solo in tal caso), deve essere oggetto di autonoma prova, gravante sul creditore cessionario”
(Cass. civile sez. III, 22/06/2023, n.17944).
Ciò posto, va evidenziato come nel caso di specie la non abbia assolto CP_1 all'onere della prova che sulla stessa gravava, non riuscendo a fornire la prova in
5 primis della stessa esistenza della cessione, e poi anche che il credito per cui ha agito è ricompreso tra quelli oggetto della medesima cessione.
La società opposta, infatti, anche a seguito delle specifiche contestazioni sul punto da parte dell'opponente, si è limitata a produrre in giudizio, esclusivamente l'avviso della cessione di crediti in blocco pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del
1/10/2019.
Tale documentazione non può ritenersi idonea a fondare la prova certa della titolarità del credito per cui agisce in capo alla , non essendo stata provata né CP_1
l'avvenuta cessione, vista la mancata produzione del relativo contratto, né tantomeno l'inclusione del credito per cui è causa tra quelli oggetto della cessione.
Né può darsi rilievo, ai fini della prova della cessione, alla dichiarazione prodotta dalla parte opposta che sarebbe stata rilasciata dalla Banca MPS, nella qualità di cedente del credito, sia perché trattasi di documentazione depositata tardivamente, solo con la memoria n. 3 ex art. 183, sesto comma, c.p.c., sia perché trattasi di una documentazione di provenienza unilaterale che può avere un valore solo ed esclusivamente tra le parti del contratto di cessione e non, invece, anche nei confronti del presunto debitore che è terzo rispetto a quel contratto.
La parte opposta, dunque, avrebbe dovuto depositare il contratto di cessione, deposito che non è mai avvenuto.
Nonostante il mancato deposito del contratto di cessione da parte della CP_1 sia già di per sé idoneo a ritenere non provata la titolarità del credito in capo alla medesima, va ulteriormente evidenziato che dalla pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale prodotta in atti, non è possibile neppure ritenere provata l'inclusione del Par credito vantato nei confronti della nella presunta cessione con la MPS.
Ed invero, l'avviso in Gazzetta non contiene, infatti, alcun elemento identificativo che consenta di ritenere con certezza che il credito per cui è causa sia stato incluso nella suddetta cessione. L'avviso riporta la seguente dicitura “I dati indicativi di ciascuno dei Crediti MPSCS, nonché la conferma, ai debitori ceduti che ne faranno richiesta, dell'avvenuta cessione, sono messi a disposizione sul sito internet https://www.creditofondiario.eu/it/verificacessioni e resteranno a disposizione fino all'estinzione del relativo Credito MPSCS ceduto”.
Orbene dal suddetto collegamento internet non è possibile verificare che il credito vantato nei confronti della sia effettivamente incluso nella cessione in favore Pt_1 della , né tale certezza può evincersi dagli altri indicatori presenti nell'avviso CP_1 con riguardo alla tipologia dei crediti ceduti, che sono del tutto generici.
6 In conclusione, deve ritenersi che la parte opposta non sia riuscita a fornire la prova della titolarità in suo favore del credito oggetto dell'atto di precetto oggi impugnato.
Alla luce di tali ragioni, l'opposizione deve essere accolta e deve essere dichiarata la nullità dell'atto di precetto per difetto di titolarità e di legittimazione attiva in capo alla parte opposta intimante.
L'accoglimento dell'opposizione per tale ragione rende superflua la disamina degli altri motivi di opposizione, in ossequio al principio della ragione più liquida.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in base al valore della causa, secondo i parametri di cui al DM 55/2014, con riduzione al minimo della voce per la fase istruttoria in quanto la stessa è avvenuta con il mero scambio delle memorie, e con congrua riduzione di tutte le altre voci tenuto conto dell'attività difensiva in concreto svolta dalle parti e delle questioni di fatto e di diritto trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Livorno, definitivamente pronunziando sulla causa come in narrativa, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
• Accoglie l'opposizione e per l'effetto, dichiara la nullità dell'atto di precetto opposto notificato in data 29/3/2021,
• Condanna la , come rappresentata dalla al pagamento in CP_1 CP_4 favore della delle spese del presente giudizio che si liquidano in Pt_1 complessivi € 1.713,00 per esborsi, oltre € 18.950,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge dovute, da distrarsi in favore degli avvocati costituiti per la parte opponente, i quali si sono dichiarati antistatari.
Così deciso.
Livorno, 22/10/2025
Il giudice
Dott.ssa ON RS
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Livorno, in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa
ON RS, ha pronunziato la seguente:
SENTENZA
ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., riservata in decisione all'udienza del 24/9/2025, nella causa avente n. 30053/2021 R.G.; nella causa pendente tra:
(P.IVA , con sede in Portoferraio (LI), Via Elba n. 15, in Pt_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv.
AR EL del Foro di Cremona e dall'avv. Moreno Merciari del Foro di Modena, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. EL in Casalmaggiore
(CR), Via Giovanni Romani n. 3, giusta procura in atti;
ATTORE/OPPONENTE
E
, (codice fiscale e partita I.V.A. ), con sede legale in Controparte_1 P.IVA_2
Roma, via Piemonte n. 38, rappresentata da (codice fiscale CP_2
) con sede legale in Siena, Via Aldo Moro, 13-15, in persona del legale P.IVA_3 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Carteni del
Foro di Lodi ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano, via Bigli n.
19, giusta procura in atti;
CONVENUTO/OPPOSTO
OGGETTO: opposizione a precetto ex art. 615, comma 1, c.p.c.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, la società ha proposto Pt_1 opposizione avverso l'atto di precetto notificatole in data 29/3/2021, ad istanza della
, con il quale le è stato intimato il pagamento della somma di € CP_1
2.934.271,87 oltre interessi e spese.
1 Nello specifico, la ha impugnato l'atto di precetto per i seguenti motivi: Pt_1
- Inesistenza e/o nullità dell'atto di precetto opposto per inesistenza e/o nullità della procura alle liti:
- Inesistenza e/o nullità dell'atto di precetto opposto per assoluta carenza di titolarità del credito azionato e di legittimazione ad agire in capo a CP_1
[...]
- Mancata indicazione certa nell'atto di precetto del titolo esecutivo dal quale risulta l'obbligo che si intima di adempiere;
- Erronea richiesta nell'atto di precetto impugnato del pagamento dell'IVA da applicare alle competenze professionali, pari ad € 312,32.
Alla luce di tali motivi, la società ha rassegnato le seguenti conclusioni: “In Pt_1 via preliminare: Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, in via principale inaudita altera parte, ovvero in via subordinata previa convocazione avanti a sé delle parti, dichiarare la sospensione del titolo esecutivo e dell'atto di precetto oggetto della presente opposizione, per le motivazioni esposte in narrativa. Nel merito, in via principale:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito accertare e dichiarare inesistente e/o nullo e comunque privo di effetto l'atto di precetto oggetto della presente opposizione, notificato in data
29 marzo 2021 a mezzo pec all'attrice da rappresentata da Parte_1 Controparte_1
per carenza di titolarità e di legittimazione attiva in capo alla convenuta CP_2 stessa e per essa Voglia inoltre l'Ill.mo Tribunale adito Controparte_1 CP_2 accertare e dichiarare inesistente e/o nullo e comunque privo di effetto l'atto di precetto oggetto della presente opposizione, notificato in data 29.03.2021 a mezzo pec all'attrice da rappresentata da per essere la Parte_1 Controparte_1 CP_2 relativa procura alle liti inesistente e/o quantomeno nulla. Nel merito, in via subordinata: Voglia l'Ill.mo Tribunale adito accertare e dichiarare inesistente e/o nullo
e/o invalido e comunque privo di effetto l'atto di precetto oggetto della presente opposizione, notificato in data 29.03.2021 a mezzo pec all'attrice da Parte_1 [...]
rappresentata da in quanto recante intimazione al pagamento CP_1 CP_2 di somme ingiustificate e/o indeterminate e/o non dovute. In via ulteriormente subordinata Voglia l'Ill.mo Tribunale adito rideterminare le somme eventualmente dovute in relazione a quanto risulterà effettivamente erogato e detratto l'importo richiesto a titolo di IVA in quanto non dovuta. Con vittoria in ogni caso di spese, competenze ed onorari di causa, con distrazione delle stesse in favore dei procuratori istanti”.
Si è costituita in giudizio la rappresentata dalla , la Controparte_1 CP_2 quale ha contestato tutto quanto ex adverso dedotto, rappresentando come tutti i
2 motivi di opposizione siano infondati e non provati, e ha rassegnato le seguenti conclusioni “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni avversa istanza, così giudicare: Nel merito: Respingere l'opposizione proposta e per l'effetto confermare la validità dell'esecuzione introdotta dalla scrivente nei confronti di con l'atto di Parte_1 precetto oggi opposto e notificato dalla scrivente, disattesa ogni avversa eccezione, per le ragioni di cui in narrativa;
In via di stretto subordine: dichiarare l'atto di precetto valido ed efficace per la somma azionata, con riserva di accertare e dichiarare la validità della restante somma precettata nei tempi che il rito consente;
Il tutto, con vittoria e liquidazione dei compensi previsti per il presente giudizio ai sensi del D.M.
140/2012”.
La causa è stata istruita esclusivamente tramite produzioni documentali e mediante l'acquisizione dei documenti allegati all'atto di citazione del procedimento originariamente iscritto al numero RG 1218/2021 presso la sede centrale di Livorno, tenuto conto che successivamente alla prima udienza la causa è stata reiscritta con un diverso numero di ruolo presso la sede distaccata di Portoferraio.
All'udienza del 22/5/2025 la causa, riassegnata allo scrivente giudice, è stata trattenuta in riserva per la decisione con la concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Con ordinanza del 4/9/2025, la causa è stata rimessa sul ruolo in istruttoria, tenuto conto che non risultavano acquisiti i documenti allegati all'atto di citazione di cui al procedimento RG 1218/2021.
Alla successiva udienza tenutasi in data 24/9/2025, la causa è stata nuovamente trattenuta in riserva per la decisione senza ulteriori termini.
2. Tanto brevemente premesso, l'opposizione è fondata e deve essere accolta per le ragioni di seguito specificate.
Va in via preliminare evidenziato che, in ossequio al principio della ragione più liquida, la domanda formulata dalla parte può essere accolta sulla base della soluzione di una questione assorbente e di più agevole e rapida decisione, pur se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre secondo l'ordine previsto dall'art. 276 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., il cui scrutinio, comunque, non avrebbe mutato l'esito della presente decisione.
Applicando tale principio al caso di specie, l'opposizione a precetto formulata dalla merita di essere accolta in ragione della fondatezza del motivo di Pt_1 opposizione relativo al difetto di titolarità del credito e della legittimazione attiva in capo alla , non avendo quest'ultima dato prova dell'avvenuta cessione in CP_1 suo favore del credito oggetto di causa.
3 Ed invero, secondo la prospettazione di parte opposta, il credito per cui si procede sarebbe stato oggetto di una cessione di crediti cd. in blocco nell'ambito di un'opera di cartolarizzazione, intercorsa con la in data Controparte_3
7/8/2019, di cui è stato dato avviso in Gazzetta Ufficiale pubblicata in data
1/10/2019.
Orbene, sul punto si osserva come, per costante giurisprudenza, la pubblicazione dell'avviso della cessione in Gazzetta Ufficiale non è idoneo di per sè a provare che la cessione sia avvenuta e che il credito per cui è lite sia stato effettivamente compreso tra quelli oggetto della cessione di cui all'indicato avviso.
La pubblicazione dell'avviso di cessione esonera, infatti, il cessionario solo dall'obbligo di notificare la cessione al titolare del debito ceduto, ma non basta a provare la titolarità del credito in capo all'avente causa se non individua esattamente il contenuto del contratto di cessione, in quanto, una cosa è l'avviso della cessione necessario ai fini dell'efficacia della cessione, altra cosa è la prova dell'esistenza del contratto di cessione e del suo specifico contenuto (in questo senso, cfr. l'ordinanza del 28 febbraio 2020, n. 5617 della Corte di Cassazione "Gli adempimenti pubblicitari previsti dall'art. 58, commi 2, 3 e 4 TUB (…) rivestono carattere sostitutivo rispetto alla sola notificazione della cessione al debitore ceduto o alla sua accettazione, di cui alla norma dell'art. 1264 cod. civ., come si ricava sia dalla formulazione letterale dell'art.
58 comma 4 (…), sia dalla costante interpretazione sul punto della giurisprudenza di legittimità. Gli stessi, quindi, si pongono su un piano, quello degli adempimenti pubblicitari, nettamente distinto rispetto alla prova del fatto costitutivo della titolarità del credito).
La Corte di Cassazione, negli ultimi recenti approdi, ha chiarito che, in caso di cessione di crediti individuabili in blocco, ai sensi dell'art. 58 TUB, occorre distinguere due ipotesi: l'ipotesi in cui si contesta l'esistenza del contratto di cessione e l'ipotesi in cui non si contesta l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione nella cessione dello specifico credito dedotto in giudizio.
Ed invero, quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue
4 caratteristiche concrete. In tal caso, infatti, in mancanza di contestazioni specificamente dirette a negare l'esistenza del contratto di cessione, quest'ultimo non deve essere dimostrato, ma il fatto da provare è costituito soltanto dall'esatta individuazione dell'oggetto della cessione (più precisamente, della esatta corrispondenza tra le caratteristiche del credito controverso e quelle che individuano i crediti oggetto della cessione in blocco) e, pertanto, sotto tale limitato aspetto, le indicazioni contenute nell'avviso di cessione dei crediti in blocco pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale, in relazione ad una operazione da ritenersi certamente esistente in quanto non contestata, possono ben essere valutate al fine di verificare se esse consentono o meno di ricondurre con certezza il credito di cui si controverte tra quelli trasferiti in blocco al preteso cessionario.
Diversamente, nel caso in cui sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore ceduto la stessa esistenza del contratto di cessione, detto contratto deve essere certamente oggetto di prova e, a tal fine, di regola non può ritenersi sufficiente una mera dichiarazione della parte cessionaria e, quindi, come tale, neanche la mera "notificazione" della cessione da questa effettuata al debitore ceduto, neanche se tale notificazione sia avvenuta mediante avviso pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 TUB, alla società cessionaria di rapporti giuridici individuabili in blocco.
Nel caso, dunque, come quello in esame, dove la in qualità di debitore Pt_1 intimato con l'atto di precetto, ha contestato la stessa esistenza della cessione avente ad oggetto il presunto credito vantato nei suoi confronti, la mera pubblicazione dell'avviso in Gazzetta Ufficiale, prodotto dalla convenuta, non è idonea a provare l'effettiva sussistenza della fattispecie traslativa (vedi “In caso di cessione di crediti individuabili in blocco da parte di istituti bancari a tanto autorizzati, la pubblicazione da parte della società cessionaria della notizia dell'avvenuta cessione nella Gazzetta ufficiale tiene luogo e ha i medesimi effetti della notificazione della cessione, onde non costituisce di per sé prova della cessione;
se l'esistenza di quest'ultima sia specificamente contestata dal debitore ceduto, la società cessionaria dovrà, quindi, fornirne adeguata dimostrazione e, in tal caso, la predetta pubblicazione potrà al più essere valutata, unitamente ad altri elementi, quale indizio” e ancora, laddove la cessione “sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore (e solo in tal caso), deve essere oggetto di autonoma prova, gravante sul creditore cessionario”
(Cass. civile sez. III, 22/06/2023, n.17944).
Ciò posto, va evidenziato come nel caso di specie la non abbia assolto CP_1 all'onere della prova che sulla stessa gravava, non riuscendo a fornire la prova in
5 primis della stessa esistenza della cessione, e poi anche che il credito per cui ha agito è ricompreso tra quelli oggetto della medesima cessione.
La società opposta, infatti, anche a seguito delle specifiche contestazioni sul punto da parte dell'opponente, si è limitata a produrre in giudizio, esclusivamente l'avviso della cessione di crediti in blocco pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del
1/10/2019.
Tale documentazione non può ritenersi idonea a fondare la prova certa della titolarità del credito per cui agisce in capo alla , non essendo stata provata né CP_1
l'avvenuta cessione, vista la mancata produzione del relativo contratto, né tantomeno l'inclusione del credito per cui è causa tra quelli oggetto della cessione.
Né può darsi rilievo, ai fini della prova della cessione, alla dichiarazione prodotta dalla parte opposta che sarebbe stata rilasciata dalla Banca MPS, nella qualità di cedente del credito, sia perché trattasi di documentazione depositata tardivamente, solo con la memoria n. 3 ex art. 183, sesto comma, c.p.c., sia perché trattasi di una documentazione di provenienza unilaterale che può avere un valore solo ed esclusivamente tra le parti del contratto di cessione e non, invece, anche nei confronti del presunto debitore che è terzo rispetto a quel contratto.
La parte opposta, dunque, avrebbe dovuto depositare il contratto di cessione, deposito che non è mai avvenuto.
Nonostante il mancato deposito del contratto di cessione da parte della CP_1 sia già di per sé idoneo a ritenere non provata la titolarità del credito in capo alla medesima, va ulteriormente evidenziato che dalla pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale prodotta in atti, non è possibile neppure ritenere provata l'inclusione del Par credito vantato nei confronti della nella presunta cessione con la MPS.
Ed invero, l'avviso in Gazzetta non contiene, infatti, alcun elemento identificativo che consenta di ritenere con certezza che il credito per cui è causa sia stato incluso nella suddetta cessione. L'avviso riporta la seguente dicitura “I dati indicativi di ciascuno dei Crediti MPSCS, nonché la conferma, ai debitori ceduti che ne faranno richiesta, dell'avvenuta cessione, sono messi a disposizione sul sito internet https://www.creditofondiario.eu/it/verificacessioni e resteranno a disposizione fino all'estinzione del relativo Credito MPSCS ceduto”.
Orbene dal suddetto collegamento internet non è possibile verificare che il credito vantato nei confronti della sia effettivamente incluso nella cessione in favore Pt_1 della , né tale certezza può evincersi dagli altri indicatori presenti nell'avviso CP_1 con riguardo alla tipologia dei crediti ceduti, che sono del tutto generici.
6 In conclusione, deve ritenersi che la parte opposta non sia riuscita a fornire la prova della titolarità in suo favore del credito oggetto dell'atto di precetto oggi impugnato.
Alla luce di tali ragioni, l'opposizione deve essere accolta e deve essere dichiarata la nullità dell'atto di precetto per difetto di titolarità e di legittimazione attiva in capo alla parte opposta intimante.
L'accoglimento dell'opposizione per tale ragione rende superflua la disamina degli altri motivi di opposizione, in ossequio al principio della ragione più liquida.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in base al valore della causa, secondo i parametri di cui al DM 55/2014, con riduzione al minimo della voce per la fase istruttoria in quanto la stessa è avvenuta con il mero scambio delle memorie, e con congrua riduzione di tutte le altre voci tenuto conto dell'attività difensiva in concreto svolta dalle parti e delle questioni di fatto e di diritto trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Livorno, definitivamente pronunziando sulla causa come in narrativa, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
• Accoglie l'opposizione e per l'effetto, dichiara la nullità dell'atto di precetto opposto notificato in data 29/3/2021,
• Condanna la , come rappresentata dalla al pagamento in CP_1 CP_4 favore della delle spese del presente giudizio che si liquidano in Pt_1 complessivi € 1.713,00 per esborsi, oltre € 18.950,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge dovute, da distrarsi in favore degli avvocati costituiti per la parte opponente, i quali si sono dichiarati antistatari.
Così deciso.
Livorno, 22/10/2025
Il giudice
Dott.ssa ON RS
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