Sentenza 15 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 15/03/2025, n. 331 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 331 |
| Data del deposito : | 15 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
Il Tribunale di Benevento, in funzione di giudice del lavoro, in persona della dott.ssa Adriana
Mari, ha depositato la sentenza alla scadenza del termine ex art. 127 ter c.p.c. per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 14.3.2025 , nella causa iscritta al n. 2904 del ruolo generale contenzioso dell'anno 2023
TRA
nato il [...] a [...] Parte_1
ato il 14.07.1961 a Benevento Parte_2
nato l'[...] a [...] Parte_3
tutti elettivamente domiciliati in Benevento, alla Piazza Risorgimento n.13, presso lo studio dell'avv. Angela Iavarone, che li rappresenta e difende congiuntamente e disgiuntamente all'avv. Giangiuseppe Matarazzo giusta individuali mandati in calce al presente atto;
RICORRENTI
E
in persona del Controparte_1
Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Gabriele Morreale Agnello ed elettivamente domiciliato in Benevento, via Foschini, 28, presso l'Avvocatura dell'Ente;
RESISTENTE
NONCHÉ
[...]
Controparte_2
, in persona del Direttore Generale,
[...]
rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppina Donato , giusta procura Controparte_3 allegata, ed elettivamente domiciliato presso lo studio della stessa in Milano, Via San
Gregorio, 55;
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 20.7.2023 i ricorrenti hanno esposto:
- di avere destinato il T.F.R. al Fondo pensione complementare ”; CP_2
-che l' (ora fallita), pur trattenendo mensilmente (ed individualmente) dalle CP_4 retribuzioni dei lavoratori i contributi a carico dei dipendenti stessi, i contributi a carico del datore di lavoro (poi fallito) nonchè la quota T.F.R. destinata al fondo (come CP_2 contrattualmente previsto), ha omesso il versamento dei relativi importi (e del contributo a suo carico) al Fondo pensione complementare CP_2
-che in data 27/01/2016 il Tribunale di Benevento – Sez. Fallimentare dichiarava, con sentenza n.4\2016, il fallimento della ditta datoriale A.M.T.S sita in Benevento;
-di avere chiesto l'ammissione - con privilegio ex art. 2751 bis c.c. n. 1 – al passivo fallimentare per gli importi individualmente maturati a titolo di TFR (rimasto in azienda) nonché per le quote di omessa contribuzione al Fondo (ivi comprese le quote T.F.R. CP_2 destinate e non versate al Fondo) ;
-che il Tribunale di Benevento mentre ammetteva al passivo le quote di TFR maturate e rimaste in azienda non ammetteva le quote di omessa contribuzione al in CP_2 CP_2 quanto < è stata oggetto di autonoma insinuazione al CP_2 passivo dell'ente Previdenziale>>;
-che il Tribunale di Benevento ammetteva al passivo fallimentare il Fondo al n. 47 CP_2 dello stato passivo esecutivo delle domande tempestive qualificando il credito in questione quale chirografario;
CP_
-di avere chiesto all' di Benevento il pagamento delle quote di T.F.R. non versate al
Fondo di Previdenza Complementare , negli importi verificati/accertati ed ammessi al CP_2 passivo dal Tribunale di Benevento;
-che l' rigettava la domanda con la seguente motivazione (testuale): < CP_1 garanzia non subentra al datore di lavoro fallito in caso di ammissione del credito a chirografo
(credito non privilegiato)>>;
-che per la richiesta di pagamento della quota di TFR trattenuta dal datore e non versata al
Fondo di Previdenza Complementare sussistono tutti i requisiti di legge richiesti.
Tanto premesso ha chiesto di: “1)- in via principale, condannare l' quale gestore del CP_1
Fondo di Garanzia della posizione previdenziale complementare, a versare al “
[...] per i Parte_4
Lavoratori addetti ai Servizi di Trasporto Pubblico e per i Lavoratori dei Settori Affini -, C.F.
, con sede legale in Roma, Via Federico Cesi 72, 00193, iscritto all'Albo dei P.IVA_1 fondi pensione tenuto a cura della Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione con il n.
139, o presso il diverso Fondo cui risulteranno iscritti all'esito del presente giudizio (come per legge), a titolo di contribuzione omessa e in relazione alla posizione di ciascun lavoratore di seguito indicato, dei seguenti importi (pure accertati in sede fallimentare): in favore di
€. 2.005,23; in favore di €. 1.160,33; in favore di Parte_1 Parte_3
€. 1.656,58; per tutti, oltre rivalutazione ed interessi legali come per Parte_2 legge;
2) – in via subordinata e salvo gravame, condannare il “
[...]
per i Lavoratori addetti ai Servizi di Parte_4
Trasporto Pubblico e per i Lavoratori dei Settori Affini – (C.F. , con sede P.IVA_1 legale in Roma, Via Federico Cesi 72, 00193, in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento, a titolo risarcitorio, dei seguenti importi (come accertati in sede fallimentare): in favore di €. 2.005,23; in favore di €. 1.160,33; in Parte_1 Parte_3 favore di €. 1.656,58;3)- condannare l' al pagamento delle spese, Parte_2 CP_1 diritti ed onorari di causa oltre il 15% su competenze per spese generali, oltre C.P.A. e I.V.A. come per legge, oltre rimborso C.U., con attribuzione, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., in favore dei sottoscritti avvocati che dichiarano di aver anticipato le spese e non riscosso diritti ed onorari”.
Instaurato il contraddittorio si è costituito l' , chiedendo il rigetto del ricorso. CP_1
Si è costituito il Fondo pensione Priamo aderendo alla prospettazione di parte ricorrente e chiedendo la condanna dell' al pagamento in proprio favore delle quote di contribuzione CP_1 accertate in sede fallimentare in favore dei lavoratori.
La causa è stata rinviata per la trattazione nel merito e, data la natura documentale della controversia, è stata rinviata per la discussione. Alla scadenza del termine concesso per il deposito di note di trattazione scritta, ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata decisa, mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
*
Preliminarmente va rigettata l'eccezione di prescrizione del diritto non essendo decorso il termine per il tfr.
La prescrizione del diritto alla prestazione decorre, ai sensi dell'art. 2935 cod. civ., dal perfezionarsi della fattispecie attributiva, che condiziona la proponibilità della domanda all' (in tal senso la giurisprudenza della Corte si è già espressa con la sentenza 26 CP_1 febbraio 2004, n. 3939).
“Il diritto del lavoratore di ottenere dall' in caso di insolvenza del datore di lavoro, la CP_1 corresponsione del T.F.R. a carico dello speciale fondo di cui all'art. 2 della legge n.297 del
1982, ha natura di diritto di credito ad una prestazione previdenziale, ed è perciò distinto ed autonomo rispetto al credito vantato nei confronti del datore di lavoro (restando esclusa, pertanto, la fattispecie di obbligazione solidale), diritto che si perfeziona (non con la cessazione del rapporto di lavoro ma) al verificarsi dei presupposti previsti da detta legge
(insolvenza del datore di lavoro, verifica dell'esistenza e misura del credito in sede di ammissione al passivo, ovvero all'esito di procedura esecutiva), con la conseguenza che, prima che si siano verificati tali presupposti, nessuna domanda di pagamento può essere rivolta all' e, pertanto, non può decorrere la prescrizione del diritto del lavoratore nei CP_1 confronti del Fondo di garanzia” (Cass.n. 26819 del 22/12/2016 Cass. 16617/2011,
Cass.4183/2006, Cass. 27917/2005).
Ancor più di recente la Cassazione ha ribadito che “le circolari dell' non possono CP_1 derogare alle disposizioni di legge e neanche possono influire nell'interpretazione delle medesime disposizioni, e ciò anche se si tratti di atti del tipo c.d. normativo, che restano comunque atti di rilevanza interna all'organizzazione dell'ente” (cfr. in termini Cass. 26 maggio 2005 n. 11094 relativa proprio ad una fattispecie in tema di intervento del Fondo di garanzia). Inoltre, va rammentato che … nel caso in cui si controverta di crediti di cui al
d.lgs. n. 80 del 1992, art. 2, comma 1 – vale a dire “crediti di lavoro, diversi da quelli spettanti a titolo di trattamento di fine rapporto, inerenti gli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro rientranti nei dodici mesi che precedono” – il diritto del lavoratore di ottenere dall' in caso di insolvenza del datore di lavoro, la corresponsione delle somme a CP_1 carico dello speciale fondo di cui alla L. n. 297 del 1982, art. 2, ha natura di diritto di credito ad una prestazione previdenziale ed è perciò distinto ed autonomo rispetto al credito vantato nei confronti del datore di lavoro;
restando esclusa, pertanto, la fattispecie di obbligazione solidale, il diritto si perfeziona non con la cessazione del rapporto di lavoro, ma al verificarsi dei presupposti previsti da detta legge (insolvenza del datore di lavoro,verifica dell'esistenza e misura del credito in sede di ammissione al passivo, ovvero all'esito di procedura esecutiva)
(Cass. n.32 del 3.1.2020).
Quanto alla natura del termine prescrizionale alla ritenuta natura di diritto di credito ad una prestazione previdenziale, consegue l'applicabilità della prescrizione ordinaria decennale del diritto del lavoratore nei confronti del Fondo di garanzia (cfr. in proposito Cass., sez. Iav., n.
24 febbraio 2006, n. 4183). Più recentemente Cass., sez. 6^ - L, 9 giugno 2014, n. 12971, ha CP_ ribadito che il diritto del lavoratore di ottenere dall' in caso di insolvenza del datore di lavoro, la corresponsione del t.f.r. a carico dello speciale fondo di cui alla L. 29 maggio 1982,
n. 297, art. 2, ha natura di diritto di credito ad una prestazione previdenziale, ed è perciò distinto ed autonomo rispetto al credito vantato nei confronti del datore di lavoro (restando esclusa, pertanto, la fattispecie di obbligazione solidale), diritto che si perfeziona (non con la cessazione del rapporto di lavoro ma) al verificarsi dei presupposti previsti da detta legge
(insolvenza del datore di lavoro, verifica dell'esistenza e misura del credito in sede di ammissione al passivo, ovvero all'esito di procedura esecutiva), con la conseguenza che, prima che si siano verificati tali presupposti, nessuna domanda di pagamento può essere CP_ rivolta all' e, pertanto, non può decorrere la prescrizione del diritto del lavoratore nei confronti del fondo di garanzia. Cfr. anche Cass., sez. lav., 17 gennaio 2014, n. 901, secondo cui il credito per trattamento di fine rapporto maturato durante il periodo di cassa integrazione, in quanto non compensativo di prestazioni di lavoro effettivamente rese, ha natura previdenziale e non retributiva, in quanto inteso ad assicurare mezzi adeguati alle esigenze di vita del lavoratore temporaneamente ed involontariamente disoccupato, con conseguente soggezione alla prescrizione ordinaria decennale.
Per la durata decennale della prescrizione v. anche Cass., sez. lav., 1° febbraio 2010, n. 2278 e
Cass. n. 10824/2015.
Nel caso di specie, non risulta decorsa la prescrizione decennale atteso che l'accertamento del credito del tfr risale al decreto di esecutività dello stato passivo del 23.6.2016 e le domande amministrative sono state presentate in data 1.8.2022 dal in data 20.6.2022 dal Pt_1 Pt_2 ed in data 17.6.2022 dal . Parte_3
* Nel merito il giudicante ritiene di dovere aderire alla motivazione già resa dal Tribunale di
Benevento con sent. n. 469/2021 ai sensi dell'art. 118 disp.att.c.p.c. secondo cui la motivazione della sentenza o delle ordinanze può essere resa anche mediante il rinvio ad altro precedente dello stesso ufficio in quanto il riferimento di “precedenti conformi” contenuto nell'art.118 circati non deve intendersi limitato ai precedenti di legittimità, ma si estende anche a quelli di merito, ricercandosi per tale via il beneficio di schemi decisionali già compiuti per casi identici o per la risoluzione di identiche questioni, nell'ambito di un più ampio disegno di riduzione dei tempi del processo civile (Cass.n.17640/2016 e n.8053/2012).
In particolare la Scrivente ha verificato l'identità contenutistica della situazione di fatto e di diritto tra il caso deciso dal precedente prodotto in atti e quello oggetto della presente decisione, nella decisione di seguito indicata il Tribunale di Benevento, infatti, ha già affrontato ed esaminato l'identica questione oggetto dle presente giudizio.
Costituisce affermazione ormai costante in giurisprudenza quella secondo la quale il diritto del lavoratore di ottenere dall' , in caso di insolvenza del datore di lavoro, la CP_1 corresponsione del TFR a carico dello speciale fondo di cui all'art. 2 della legge n. 297 del
1982 è distinto e autonomo rispetto al credito vantato nei confronti del datore di lavoro e si perfeziona (non con la cessazione del rapporto di lavoro ma) al verificarsi dei presupposti previsti da detta legge (insolvenza del datore di lavoro, verifica dell'esistenza e misura del credito in sede di ammissione al passivo, ovvero all'esito di procedura esecutiva) (cfr. Cass.
Sez. L, Sent. n. 27917 del 19/12/2005, Sez. L, Sentenza n. 4183 del 24/02/2006, Sez. L,
Sentenza n. 13158 del 16/06/2011, Sez. L, Sent. n. 16617 del 28/07/2011, Sez.
6 - L,
Ordinanza n. 12971 del 09/06/2014, Sez.
6 - L, Ordinanza n. 26819 del 22/12/2016, Sez. L,
Sentenza n. 30712 del 21/12/2017). Ancora, “presupposti dell'obbligo del Fondo di garanzia sono il diritto di credito del lavoratore nei confronti del datore e l'insolvenza dell'obbligato, accertata secondo la particolare procedura, normativamente prevista. L'insolvenza, per il datore soggetto alle disposizioni del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, è dimostrata dallo stato passivo reso esecutivo ovvero dalla sentenza di cui all'art. 99 del predetto Decreto;
e per il datore non soggetto alle indicate disposizioni è dimostrata dall'infruttuoso esperimento dell'esecuzione forzata per la realizzazione del credito. Ed è diritto del accertare CP_2 questi presupposti: sia per acquisire la prova dell'effettiva esistenza e consistenza del suo obbligo, e sia al fine di precostituire gli elementi che consentano la sua eventuale surrogazione (L. 29 maggio 1982, n. 297, ex art. 2, comma 7, secondo periodo) nei diritti del lavoratore (Cass. 3 gennaio 2005 n. 26). Altro onere, tuttavia, per il lavoratore non sussiste;
e (come osservato anche dalla dottrina) la stessa ragione della legge lo esclude (Cass. 8 ottobre 2004 n. 20064, Cass. 16 giugno 1998 n. 6004)” (Cass. Sez. L, Sentenza n. 18136 del
10/08/2006; conforme Sez. L, Sentenza n. 11850 del 21/05/2009).
I medesimi principi, stante l'identità di ratio sottesa all'istituzione del fondo di cui all'art. 5 del d.lgs. 80/1992, sono estensibili all'intervento di quest'ultimo.
I presupposti perché operi la garanzia del fondo sono dunque: a) iscrizione a un fondo di previdenza complementare al momento della presentazione della domanda;
b) cessazione del rapporto di lavoro;
c) insolvenza del datore di lavoro, accertata mediante apertura di una delle procedure concorsuali previste dall'art. 1 del d.lgs. 80/92 o aperta in un altro Stato membro dell'Unione europea;
d) accertamento dell'esistenza di uno specifico credito relativo alle omissioni contributive per le quali si chiede l'intervento del fondo.
Nel caso in esame sono circostanze incontroverse, oltre che documentali:
- l'iscrizione di parte ricorrente al fondo;
CP_2
- la cessazione del rapporto di lavoro con alla data del 14.02.2017, in seguito a CP_4 licenziamento collettivo per cessazione dell'attività aziendale;
- l'esistenza di specifici crediti dei lavoratori derivanti dal mancato versamento, da parte della datrice di lavoro, di quote di contribuzione oggetto di trattenuta in busta paga (dichiarazioni del legale rappresentante del Fondo di previdenza ), per le quali il fondo ha chiesto e CP_2 ottenuto l'ammissione al passivo fallimentare in via chirografaria (v. doc. 3-4 ). CP_2
Sussiste, altresì, il presupposto dell'insolvenza della datrice accertata mediante CP_4
l'apertura di una delle procedure concorsuali previste dalla legge;
nello specifico, il fallimento dell' è stato dichiarato dal Tribunale di Benevento con sentenza n. 4/2016. CP_4
Infine, la circostanza che il credito del fondo sia stato ammesso al passivo fallimentare CP_2
a chirografo e non in via privilegiata non è ostativa all'intervento del fondo, dal momento che non vi è alcuna norma che prevede quale presupposto necessario per l'attivazione del fondo di garanzia per la previdenza complementare che il credito sia stato riconosciuto in sede concorsuale in via privilegiata.
Le omissioni contributive possono essere quantificate sulla base degli importi come indicati dal responsabile della procedura concorsuale nell'apposito modulo SR95 in
€. 2.005,23 per Parte_1
€. 1.656,58 per Parte_2
€. 1.160,33 Parte_3
Per tutte le ragioni esposte l' , quale gestore del fondo di garanzia della posizione CP_1 previdenziale complementare, deve essere condannato a versare al fondo di previdenza complementare , a titolo di contribuzione omessa CP_2
*
CP_ Le spese seguono la soccombenza dell' e sono liquidate come in dispositivo tenuto conto della presenza di più parti aventi stessa posizione processuale.
Le spese di lite nei confronti del fondo , convenuto solo affinché potesse essere emessa CP_2 pronuncia di condanna in suo favore, possono essere, invece, integralmente compensate.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
1.condanna l' , quale gestore del fondo di garanzia della posizione previdenziale CP_1 complementare, a versare al fondo di previdenza complementare , a titolo di CP_2 contribuzione omessa di : €. 2.005,23 in favore di Parte_1
€. 1.656,58 in favore di Parte_2
: €. 1.160,33 in favore di Parte_3
oltre rivalutazione ed interessi legali come per legge;
2.condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida in € 2.830,40 oltre rimborso CP_1 forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge, con attribuzione ai procuratori anticipatari;
3.compensa le spese di lite fra i ricorrenti e il fondo pensione Priamo.
Benevento, 15.3.2025
Il Giudice
Dott.ssa Adriana Mari