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Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. X, sentenza 08/01/2026, n. 58 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 58 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 58/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 10, riunita in udienza il 19/12/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
CHIANURA PIETRO VITO, Giudice monocratico in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2742/2025 depositato il 28/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
R.t.i. - Società Municipia S.p.a. E Società Abaco S.p.a. - 01973900838
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PIGNORAMENTO n. 20250002169991111259525 BOLLO 2014
contro
R.t.i. - Società Municipia S.p.a. E Società Abaco S.p.a. - 01973900838
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INGIUNZIONE n. 434113115441 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 6239/2025 depositato il
19/12/2025
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con Ricorso notificato con posta elettronica certificata del 19/05/2025 a Municipia S.p.A., depositato nella segreteria di questa Corte di Giustizia Tributaria in data 28/05/2025, il sig. Ricorrente_1, rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_1 , ha impugnato l'Atto di Pignoramento di Crediti presso terzi n. 2025 0002169991111259525 del 18/03/2025, notificato il 17/04/2025, riferito ai sottostanti seguenti atti esattivi:
- Ingiunzione n. 434113115441 notificata il 06/10/2020;
- Preavviso di Fermo Amministrativo n. 2022 0002064940699616656 notificato il 07/03/2022;
- Intimazione di Pagamento n. 2024 0002157141100284484 notificata il 03/12/2024;
emessi per il recupero di Tasse Automobilistiche per l'anno 2014, per il complessivo importo di € 508,40.
Ha impugnato il predetto atto esattivo per i seguenti motivi:
- Difetto di legittimazione e carenza di potere del Concessionario, trattandosi di crediti maturati precedentemente alla stipula del contratto con la regione Campania, avvenuta per la Municipia s.p.a. con scrittura sottoscritta nel mese di ottobre del 2023;
- Intervenuta prescrizione, essendo spirato il termine triennale previsto per legge, attesa la nullità dell'Intimazione di pagamento notificata in epoca successiva alla scadenza della convenzione tra Municipia
e la Regione Campania;
chiedendone l'annullamento, con vittoria di spese e compensi da distrarre al Procuratore costituito, dichiaratosi antistatario, insistendo nelle istanze e nelle conclusioni con le Memorie Illustrative depositate il
05/12/2025.
Municipia S.p.A., rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_2, costituita nel giudizio con proprie Controdeduzioni depositate in data 14/07/2025, ha insistito per la legittimità dell'atto impugnato e per la inammissibilità del ricorso, attesa la regolare notifica di tutti gli atti richiamati in quello oggetto del presente giudizio che, non essendo stati impugnato, hanno cristallizzato la pretesa creditoria.
Ha inoltre precisato che nessun termine prescrizionale risulta essere spirato in quanto la notifica dell'Atto di Pignoramento Crediti presso terzi è stato notificato tempestivamente rispetto alla notifica dell'Intimazione di Pagamento.
Versando in atti la relativa documentazione e ritenendo infondato l'ulteriore motivo, ha chiesto volersi dichiarare l'inammissibilità e/o rigetto del ricorso, con vittoria di spese e compensi, insistendo nelle difese con le Memorie Illustrative depositate il 19/11/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente occorre rilevare l'infondatezza della prima eccezione, attesa la validità del contratto stipulato il 04.04.2018 tra l'attuale Concessionario e la Giunta Regionale della Campania, successivamente prorogato così come comprovato dalla produzione documentale versata in atti.
Premesso quanto sopra, risulta agli atti che l'Intimazione di Pagamento n. 2024 0002157141100284484, ultimo atto esattivo in ordine cronologico emesso dal Concessionario, è stata notificata al ricorrente il
03/12/2024 ed è divenuta definitiva per mancata impugnazione.
Ne consegue che l'eccezione di intervenuta prescrizione deve essere ritenuta infondata in quanto l'Atto in questa sede impugnato è stato regolarmente notificato entro il termine triennale previsto dalla legge in materia di riscossione di Tasse Automobilistiche.
IL ricorso deve pertanto essere respinto e parte ricorrente condannata al pagamento delle spese di giudizio liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Salerno, in composizione monocratica,
RESPINGE
il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in € 150,00 oltre oneri accessori, se dovuti.
Salerno, 19/12/2025
Il Giudice Monocratico
Dr. Pietro Vito Chianura
(firma digitale)
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 10, riunita in udienza il 19/12/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
CHIANURA PIETRO VITO, Giudice monocratico in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2742/2025 depositato il 28/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
R.t.i. - Società Municipia S.p.a. E Società Abaco S.p.a. - 01973900838
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PIGNORAMENTO n. 20250002169991111259525 BOLLO 2014
contro
R.t.i. - Società Municipia S.p.a. E Società Abaco S.p.a. - 01973900838
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INGIUNZIONE n. 434113115441 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 6239/2025 depositato il
19/12/2025
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con Ricorso notificato con posta elettronica certificata del 19/05/2025 a Municipia S.p.A., depositato nella segreteria di questa Corte di Giustizia Tributaria in data 28/05/2025, il sig. Ricorrente_1, rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_1 , ha impugnato l'Atto di Pignoramento di Crediti presso terzi n. 2025 0002169991111259525 del 18/03/2025, notificato il 17/04/2025, riferito ai sottostanti seguenti atti esattivi:
- Ingiunzione n. 434113115441 notificata il 06/10/2020;
- Preavviso di Fermo Amministrativo n. 2022 0002064940699616656 notificato il 07/03/2022;
- Intimazione di Pagamento n. 2024 0002157141100284484 notificata il 03/12/2024;
emessi per il recupero di Tasse Automobilistiche per l'anno 2014, per il complessivo importo di € 508,40.
Ha impugnato il predetto atto esattivo per i seguenti motivi:
- Difetto di legittimazione e carenza di potere del Concessionario, trattandosi di crediti maturati precedentemente alla stipula del contratto con la regione Campania, avvenuta per la Municipia s.p.a. con scrittura sottoscritta nel mese di ottobre del 2023;
- Intervenuta prescrizione, essendo spirato il termine triennale previsto per legge, attesa la nullità dell'Intimazione di pagamento notificata in epoca successiva alla scadenza della convenzione tra Municipia
e la Regione Campania;
chiedendone l'annullamento, con vittoria di spese e compensi da distrarre al Procuratore costituito, dichiaratosi antistatario, insistendo nelle istanze e nelle conclusioni con le Memorie Illustrative depositate il
05/12/2025.
Municipia S.p.A., rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_2, costituita nel giudizio con proprie Controdeduzioni depositate in data 14/07/2025, ha insistito per la legittimità dell'atto impugnato e per la inammissibilità del ricorso, attesa la regolare notifica di tutti gli atti richiamati in quello oggetto del presente giudizio che, non essendo stati impugnato, hanno cristallizzato la pretesa creditoria.
Ha inoltre precisato che nessun termine prescrizionale risulta essere spirato in quanto la notifica dell'Atto di Pignoramento Crediti presso terzi è stato notificato tempestivamente rispetto alla notifica dell'Intimazione di Pagamento.
Versando in atti la relativa documentazione e ritenendo infondato l'ulteriore motivo, ha chiesto volersi dichiarare l'inammissibilità e/o rigetto del ricorso, con vittoria di spese e compensi, insistendo nelle difese con le Memorie Illustrative depositate il 19/11/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente occorre rilevare l'infondatezza della prima eccezione, attesa la validità del contratto stipulato il 04.04.2018 tra l'attuale Concessionario e la Giunta Regionale della Campania, successivamente prorogato così come comprovato dalla produzione documentale versata in atti.
Premesso quanto sopra, risulta agli atti che l'Intimazione di Pagamento n. 2024 0002157141100284484, ultimo atto esattivo in ordine cronologico emesso dal Concessionario, è stata notificata al ricorrente il
03/12/2024 ed è divenuta definitiva per mancata impugnazione.
Ne consegue che l'eccezione di intervenuta prescrizione deve essere ritenuta infondata in quanto l'Atto in questa sede impugnato è stato regolarmente notificato entro il termine triennale previsto dalla legge in materia di riscossione di Tasse Automobilistiche.
IL ricorso deve pertanto essere respinto e parte ricorrente condannata al pagamento delle spese di giudizio liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Salerno, in composizione monocratica,
RESPINGE
il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in € 150,00 oltre oneri accessori, se dovuti.
Salerno, 19/12/2025
Il Giudice Monocratico
Dr. Pietro Vito Chianura
(firma digitale)