TRIB
Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 06/11/2025, n. 1456 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1456 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1130/2025
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1130/2025 tra
Parte_1 RICORRENTE e
CP_1 RESISTENTE
Oggi 6 novembre 2025 ad ore 9,51 innanzi al dott. Tommaso Maria Gualano, sono comparsi:
Per l'avv. IRENE MAZZONI in sostituzione dell'avv. VELTRI TIZIANO Parte_1 Per l'avv. IMBRIACI SILVANO CP_1 Il giudice invita le parti alla discussione, essendo la causa matura per la decisione. L'avv. Mazzoni discute la causa insistendo per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate in ricorso. L'avv. Imbriaci conclude come da memoria difensiva per il rigetto del ricorso.
Il Giudice si ritira in Camera di Consiglio.
Il Giudice dott. Tommaso Maria Gualano
Il Giudice alle ore 16,58, terminata la camera di consiglio, allontanatesi le parti, emette sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
Il Giudice
dott. Tommaso Maria Gualano REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Tommaso Maria Gualano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1130/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VELTRI TIZIANO, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in VIA DEI TINTORI 11 PRATO presso il difensore avv. VELTRI TIZIANO Parte ricorrente contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. IMBRIACI SILVANO e dell'avv. ZAFFINA CP_1 P.IVA_1 ANTONELLO, elettivamente domiciliato in VIALE BELFIORE 28/A FIRENZE presso il difensore avv. IMBRIACI SILVANO Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 24.3.2025, ha proposto opposizione avverso avviso di addebito n. Parte_1
36220240000624468000, notificato l'11.2.2025 e relativo al pagamento della somma di € 4.659,37 a titolo di mancato versamento dei contributi dovuti alla Gestione Artigiani sul minimale di reddito di cui alle rate 4/2022, 1/2023 e 2/2023.
La ricorrente ha fatto valere la “nullità/annullabilità/inefficacia” dell'avviso di addebito opposto per non essere mai stata titolare di alcuna impresa iscritta all'Albo Imprese Artigiane e, in particolare, della impresa individuale IA NI (cui le omissioni contributive si riferiscono), per avere persone ignote provveduto ad aprire, a suo nome e a sua insaputa, prima con sede a Lastra a GN (iscrizione nel registro delle imprese artigiane dal 9.92013 al 1.9.2016) e, poi, con sede in Sesto Fiorentino
(iscrizione nel registro delle imprese artigiane dal 13.4.2017); ha aggiunto che, appreso della circostanza in data 12.4.2024, ella ha presentato il 15.7.2024 denuncia querela contro ignoti per il reato di sostituzione di persone. Rilevato quindi che l'avviso di addebito le sia stato indirizzato “erroneamente”, ha domandato – previa sospensione della relativa efficacia esecutiva – di dichiarare nullo e/o inefficace e/o illegittimo l'avviso si addebito opposto, con conseguente suo annullamento.
Costituitosi in giudizio, ha contestato la fondatezza dell'opposizione e ne ha chiesto il rigetto. CP_1
La causa, istruita documentalmente, è stata decisa all'esito dell'odierna udienza di discussione mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione (così rendendosi superflua una autonoma pronuncia sull'istanza di sospensione).
***
L' ha fornito documentazione a sostegno della iscrizione della ricorrente come imprenditore CP_1 individuale, dalla quale in particolare risulta che ella è titolare della impresa individuale IA
NI, iscritta nel registro delle imprese artigiane dal 13.4.2017, dopo peraltro un periodo dal 2013 al
2017 (docc.
1-7 fasc. res.); ancora, è stata documentata la situazione debitoria oggetto dell'avviso di addebito opposto (doc. 8 fasc. ric.).
La ricorrente, non negando l'esistenza di tali atti formali (dalla stessa depositati docc.
5-7 fasc. res.), ha negato di aver effettivamente rivestito tale ruolo, per aver subito una sostituzione di persona in occasione della iscrizione nel 2017 (e, già, in precedenza, della iscrizione nel 2013 e della cancellazione nel 2016); a sostengo dell'assunto, la ricorrente ha depositato denuncia querela sporta contro ignoti (doc. 9 fasc. ric.), che ha dato via all'apertura di procedimento penale in cui risulta persona offesa (doc. 10 fasc. ric.), ma tale ultima circostanza, in assenza di risultante emerse in sede penale e in difetto di ulteriori elementi in atti, impediscono di ritenere provato l'assunto della ricorrente, anche considerata la natura di atti pubblici oggetto di “disconoscimento”.
La ricorrente è stata quindi legittimamente destinataria dell'avviso di addebito opposto in forza delle risultanze documentali in atti.
Il ricorso in opposizione deve pertanto essere rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo (senza applicazione della fase istruttoria, non tenutasi).
P.Q.M.
Il Tribunale, sezione lavoro, definitivamente decidendo sulle cause riunite indicate in epigrafe, ogni altra domanda ed eccezione disattesa,
1) rigetta il ricorso in opposizione
2) condanna a rifondere ad le spese di lite, liquidate in € 1.000,00 per compensi, oltre Parte_1 CP_1 rimborso forfetario spese generali 15%, oltre Iva e Cpa come per legge se dovuti.
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale. Firenze, 6 novembre 2025
Il Giudice dott. Tommaso Maria Gualano
Ai sensi dell'art. 52 D.Lgs. 196/2003, in caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle persone.
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1130/2025 tra
Parte_1 RICORRENTE e
CP_1 RESISTENTE
Oggi 6 novembre 2025 ad ore 9,51 innanzi al dott. Tommaso Maria Gualano, sono comparsi:
Per l'avv. IRENE MAZZONI in sostituzione dell'avv. VELTRI TIZIANO Parte_1 Per l'avv. IMBRIACI SILVANO CP_1 Il giudice invita le parti alla discussione, essendo la causa matura per la decisione. L'avv. Mazzoni discute la causa insistendo per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate in ricorso. L'avv. Imbriaci conclude come da memoria difensiva per il rigetto del ricorso.
Il Giudice si ritira in Camera di Consiglio.
Il Giudice dott. Tommaso Maria Gualano
Il Giudice alle ore 16,58, terminata la camera di consiglio, allontanatesi le parti, emette sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
Il Giudice
dott. Tommaso Maria Gualano REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Tommaso Maria Gualano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1130/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VELTRI TIZIANO, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in VIA DEI TINTORI 11 PRATO presso il difensore avv. VELTRI TIZIANO Parte ricorrente contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. IMBRIACI SILVANO e dell'avv. ZAFFINA CP_1 P.IVA_1 ANTONELLO, elettivamente domiciliato in VIALE BELFIORE 28/A FIRENZE presso il difensore avv. IMBRIACI SILVANO Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 24.3.2025, ha proposto opposizione avverso avviso di addebito n. Parte_1
36220240000624468000, notificato l'11.2.2025 e relativo al pagamento della somma di € 4.659,37 a titolo di mancato versamento dei contributi dovuti alla Gestione Artigiani sul minimale di reddito di cui alle rate 4/2022, 1/2023 e 2/2023.
La ricorrente ha fatto valere la “nullità/annullabilità/inefficacia” dell'avviso di addebito opposto per non essere mai stata titolare di alcuna impresa iscritta all'Albo Imprese Artigiane e, in particolare, della impresa individuale IA NI (cui le omissioni contributive si riferiscono), per avere persone ignote provveduto ad aprire, a suo nome e a sua insaputa, prima con sede a Lastra a GN (iscrizione nel registro delle imprese artigiane dal 9.92013 al 1.9.2016) e, poi, con sede in Sesto Fiorentino
(iscrizione nel registro delle imprese artigiane dal 13.4.2017); ha aggiunto che, appreso della circostanza in data 12.4.2024, ella ha presentato il 15.7.2024 denuncia querela contro ignoti per il reato di sostituzione di persone. Rilevato quindi che l'avviso di addebito le sia stato indirizzato “erroneamente”, ha domandato – previa sospensione della relativa efficacia esecutiva – di dichiarare nullo e/o inefficace e/o illegittimo l'avviso si addebito opposto, con conseguente suo annullamento.
Costituitosi in giudizio, ha contestato la fondatezza dell'opposizione e ne ha chiesto il rigetto. CP_1
La causa, istruita documentalmente, è stata decisa all'esito dell'odierna udienza di discussione mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione (così rendendosi superflua una autonoma pronuncia sull'istanza di sospensione).
***
L' ha fornito documentazione a sostegno della iscrizione della ricorrente come imprenditore CP_1 individuale, dalla quale in particolare risulta che ella è titolare della impresa individuale IA
NI, iscritta nel registro delle imprese artigiane dal 13.4.2017, dopo peraltro un periodo dal 2013 al
2017 (docc.
1-7 fasc. res.); ancora, è stata documentata la situazione debitoria oggetto dell'avviso di addebito opposto (doc. 8 fasc. ric.).
La ricorrente, non negando l'esistenza di tali atti formali (dalla stessa depositati docc.
5-7 fasc. res.), ha negato di aver effettivamente rivestito tale ruolo, per aver subito una sostituzione di persona in occasione della iscrizione nel 2017 (e, già, in precedenza, della iscrizione nel 2013 e della cancellazione nel 2016); a sostengo dell'assunto, la ricorrente ha depositato denuncia querela sporta contro ignoti (doc. 9 fasc. ric.), che ha dato via all'apertura di procedimento penale in cui risulta persona offesa (doc. 10 fasc. ric.), ma tale ultima circostanza, in assenza di risultante emerse in sede penale e in difetto di ulteriori elementi in atti, impediscono di ritenere provato l'assunto della ricorrente, anche considerata la natura di atti pubblici oggetto di “disconoscimento”.
La ricorrente è stata quindi legittimamente destinataria dell'avviso di addebito opposto in forza delle risultanze documentali in atti.
Il ricorso in opposizione deve pertanto essere rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo (senza applicazione della fase istruttoria, non tenutasi).
P.Q.M.
Il Tribunale, sezione lavoro, definitivamente decidendo sulle cause riunite indicate in epigrafe, ogni altra domanda ed eccezione disattesa,
1) rigetta il ricorso in opposizione
2) condanna a rifondere ad le spese di lite, liquidate in € 1.000,00 per compensi, oltre Parte_1 CP_1 rimborso forfetario spese generali 15%, oltre Iva e Cpa come per legge se dovuti.
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale. Firenze, 6 novembre 2025
Il Giudice dott. Tommaso Maria Gualano
Ai sensi dell'art. 52 D.Lgs. 196/2003, in caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle persone.